Bollettino Ufficiale n. 73 del
21 dicembre 1998
Capo I
FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la valorizzazione,
la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
Legge n. 352/93 e successivo D.P.R. 376/95 e in conformità con
quanto previsto dalla Legge n. 97/94 e dalla Legge n. 394/91 per
le aree protette, al fine di garantire:
a) la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi
naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono,
quali importanti costituenti di catene trofiche;
b) la gestione economica della raccolta in favore delle
popolazioni residenti nelle aree montane;
c) la tutela della salute pubblica tramite gli appositi
servizi di controllo micologico.
Art. 2
Esercizio delle funzioni
amministrative
1. Le funzioni amministrative, in materia di raccolta
di funghi spontanei epigei, sono delegate ai Comuni. L'esercizio
delle funzioni amministrative è, altresì, attribuito
alle Comunità Montane, alle Province ed agli Enti Parco, per
i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni
interessate.
2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1,
sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento
adottati dalla Giunta Regionale.
3. Gli Enti delegati programmano ed attuano interventi
allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione
ambientale e micologica.
4. Gli Enti delegati organizzano corsi di formazione
ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza.
Capo II
AUTORIZZAZIONI E LIMITAZIONI ALLA
RACCOLTA
Art. 3
Autorizzazione alla raccolta (1)
1. Sul territorio regionale la raccolta dei funghi
epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati
esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell'apposito
tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate
nella presente legge.
2. Le autorizzazioni alla raccolta sono di tipo personale,
turistiche, a fini scientifici e speciali:
a) l'autorizzazione personale è rilasciata
dal Comune di residenza o dalla Comunità Montana di appartenenza
ed è valida su tutto il territorio regionale per un periodo
di sei mesi o di un anno solare indipendentemente dalla data di rilascio;
b) l'autorizzazione turistica è rilasciata
dal Comune e dai soggetti diversi individuati dal Comune, essa non è
rinnovabile
nell'anno ed abilita alla raccolta dei funghi spontanei epigei
nell'ambito del territorio del Comune che la rilascia. La validità è di
uno o sette giorni (anche non consecutivi) da utilizzare, a scelta
del cercatore, nell'anno solare del rilascio previa annotazione
della data dei giorni prescelti prima dell'inizio della ricerca.
I Comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, individuano i soggetti cui, eventualmente, delegare
la funzione del rilascio;
c) l'autorizzazione a scopi scientifici è rilasciata
dalla Giunta Regionale per motivi scientifici, di studio o di ricerca,
in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta
autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata
necessaria ed è rinnovabile;
d) l'autorizzazione speciale può essere
rilasciata dai Comuni o dalle Comunità Montane di appartenenza
ai soggetti residenti singoli o associati, in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge n. 352 del 23 agosto 1993, quali raccoglitori
a scopo di lavoro o per la significativa integrazione del proprio
reddito. L'autorizzazione speciale ha validità su tutto
il territorio regionale per il periodo di un anno dalla data di rilascio
ed è rinnovabile.
3. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni
di cui ai punti 1) e 4) del precedente comma deve essere presentata
dagli interessati al Comune di residenza o alla Comunità Montana
di appartenenza corredata da:
a) due fotografie formato tessera;
b) attestazione di frequenza di un corso di educazione
micologica della durata minima di 12 ore gestito dalle AA.SS.LL.,
dagli Enti locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale
e da Enti pubblici e privati.
Il programma del corso è unico ed è approvato dal
Presidente della Giunta Regionale su proposta degli Assessori competenti.
L'attestazione non è richiesta per i laureati in scienze
naturali, agrarie e forestali, in biologia, per i micologi e per
i Soci delle Associazioni micologiche con almeno un anno di anzianità anche
non continuativa per i quali l'associazione attesti l'adeguata
conoscenza in campo micologico;
c) copia della ricevuta del versamento del contributo
nella misura indicata all'art. 7.
4. L'età minima dei raccoglitori deve
superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata
anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona
munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non
superi quello consentito alla persona autorizzata.
5. Ai soggetti autorizzati gli Enti competenti rilasciano
un tesserino conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge. Il tesserino è personale, non è cedibile, ha
validità quinquennale ed è rinnovabile. Il titolare
del tesserino in corso di validità deve provvedere al versamento
del contributo indicato all'art. 7 che è soggetto a
revisione annuale.
6. La Giunta Regionale, sentiti gli Enti delegati,
considerate le esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale
utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla
conservazione degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone
ogni anno mediante proprio atto al Consiglio Regionale: i costi,
i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.
7. I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori
e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi
sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati.
8. Ai cittadini residenti nei Comuni della Basilicata
nessuna autorizzazione è richiesta per la raccolta dei funghi
epigei spontanei effettuata nell'ambito del Comune di residenza,
nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 352 del
23 agosto 1993.
Art. 4
Modalità di raccolta
1. La raccolta è consentita su tutto il territorio
regionale tutti i giorni della settimana da un'ora prima della
levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.
2. L'attività può essere svolta
in boschi e terreni non coltivati in cui non siano segnalati divieti,
in attuazione del successivo art. 6, con cartelli apposti dagli Enti
delegati, dai proprietari terrieri o da chi ne avesse titolo, previa
comunicazione agli Enti delegati. I cartelli di divieto dovranno
essere realizzati secondo un modello autorizzato dalla Regione e
secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
3. Ogni persona in possesso del tesserino può raccogliere
non più di 2 Kg. di funghi, fatta eccezione per i raccoglitori
a scopo di lavoro in possesso del tesserino speciale ai quali è consentito
un quantitativo massimo giornaliero di Kg. 10. E' consentita
la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in
un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 2. (2
bis) (2)
4. Per le specie Amanita cesarea (ovulo buono) e Calocybe
gambosa (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo
non superiore a Kg. 1 a chiunque è in possesso del tesserino
di autorizzazione.
5. E' vietata la raccolta dell'ovulo buono
(Amanita cesarea) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con cappello
inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (Calocybe gambosa) e
di gallinaccio (Cantharellus cibarius) con cappello inferiore a 2
cm. di diametro.
6. La raccolta va effettuata manualmente evitando
di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile
all'ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. E' fatto
divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano
in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno.
7. I funghi raccolti devono essere conservati intatti
in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati, vanno
puliti sul luogo di raccolta, vanno deposti in contenitori rigidi
e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo
stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero.
E' severamente vietato l'uso di buste di plastica o
di carta.
8. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento
volontario dei funghi spontanei di qualsiasi specie. (3)
Art. 5
Informazione, divulgazione e
formazione
1. La Giunta Regionale, al fine di garantire la salvaguardia
degli ecosistemi boschivi, promuove iniziative utili a favorire la
conoscenza e il rispetto di tali ecosistemi e in particolare della
flora fungina.
2. A tale scopo finanzia corsi, studi, convegni e
azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di
lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti
i cittadini interessati.
3. Gli Enti delegati provvedono, anche di concerto
tra di loro e con i proventi derivanti dall'applicazione del
successivo art. 14, all'allestimento e alla realizzazione di
mostre o altre iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e
alla conoscenza dei funghi epigei spontanei o al finanziamento di
tali manifestazioni ad associazioni micologiche e naturalistiche,
dandone comunicazione alla Regione.
4. La Regione provvede alla formazione di esperti
micologici mediante appositi corsi di formazione.
Art. 6
Divieti alla raccolta
1. La raccolta è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) in aree ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve
naturali e nei parchi naturali regionali, individuate dagli organismi
di gestione;
c) nelle aree interdette dalla Giunta Regionale sulla
base dei criteri individuati dalla stessa per motivi selvicolturali
ed ambientali;
d) in altre aree di elevato valore naturalistico o scientifico
interdette dalla Giunta Regionale su proposta degli Enti o di Organismi
interessati;
e) sui terreni privati, previa apposizione dei cartelli
indicatori di divieto sui margini dei fondi, per i quali ricorrono
le condizioni del successivo art. 8, e su presentazione di una relazione
tecnica, che giustifichi e garantisca il mantenimento dell'ecosistema.
2. La raccolta è altresì vietata nei
giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo
salvo che ai proprietari.
3. La Giunta Regionale, su proposta degli Enti o di
Organismi interessati può ulteriormente limitare o vietare
la raccolta, al fine di prevenire profonde modificazioni al sistema
ecologico che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio
fungino e radici delle piante.
4. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli
indicatori e di divieto.
Art. 7
Raccolta a scopi scientifici
1. La Giunta Regionale può rilasciare, previa
valutazione, apposite autorizzazioni gratuite, in deroga alla presente
legge, solo per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasioni
di mostre o seminari, e per corsi propedeutici.
2. Le autorizzazioni gratuite di cui al comma precedente
hanno validità per la durata necessaria e documentata e sono
rinnovabili.
3. Il costo dei tesserini è così determinato:
a) autorizzazione personale: semestrale L. 50.000 = annuale
L. 100.000;
b) autorizzazione turistica: n. 1 giorno L. 7.000 = n.
7 giorni L. 35.000;
c) autorizzazione speciale: semestrale L. 100.000 = annuale
L. 200.000. (4)
Capo III
DEROGA E RACCOLTA A FINI ECONOMICI
Art. 8
Raccolta nei territori montani
1. Nei soli territori montani la raccolta è regolamentata
in funzione delle tradizioni, delle consuetudini e delle caratteristiche
dell'economia montana locale e delle opportunità di
reddito e di lavoro, che si legano alla raccolta dei funghi epigei
spontanei. Pertanto le Comunità Montane, le Province e gli
Enti Parco, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati
e previa comunicazione alla Regione, possono individuare:
a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b) aree ove sia consentita la raccolta ai residenti autorizzati
in deroga ai quantitativi consentiti dalla presente legge.
2. Gli Enti possono individuare aree, su cui interdire
la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare
alla osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza
di specie micologiche. Tali aree devono essere individuate in terreni
del demanio pubblico e, previa convenzione, anche su terreni di proprietà
privata,
nonché su quelli soggetti ad uso civico.
3. Nell'individuazione delle aree, di cui al
comma 1, lettera a), gli Enti delegati possono stipulare convenzioni,
con i soggetti titolari di proprietà privata singola o associata,
di uso civico e proprietà collettiva al fine di consentire
la raccolta alle persone autorizzate.
Capo IV
VIGILANZA E CONTROLLO
Art. 9
Vigilanza
1. La vigilanza riguardante l'applicazione della
presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato,
ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle
Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia Urbana e Rurale,
agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione delle Aziende
UU.SS.LL. avente qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle
Guardie Giurate Rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni
di protezione ambientale in possesso dell'autorizzazione prefettizia,
alle Guardie Ecologiche Volontarie.
2. La vigilanza è esercitata anche dai dipendenti
degli Enti delegati in possesso della qualifica di agente di polizia
giudiziaria.
Capo V
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
FRESCHI SPONTANEI
Art. 10
Autorizzazione alla vendita
1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi
spontanei è consentita in conformità con il D.P.R.
n. 376 del 14 luglio 1995.
2. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta
ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha luogo la vendita,
in conformità al Decreto Legislativo n. 114/98.
3. L'autorizzazione comunale è rilasciata
a soggetti riconosciuti idonei dall'Ispettorato Micologico
dell'A.S.L. competente per territorio preposto alla identificazione
delle specie fungine da commercializzare.
4. E' consentita la commercializzazione dei
funghi spontanei riportati nell'allegato 1 del D.P.R. del 14
luglio 1995, n. 376.
5. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del D.P.R. 14/7/1995 n. 376, può con proprio provvedimento
riconoscere idonee alla commercializzazione, in ambito locale, altre
specie commestibili, dandone comunicazione al Ministero della Sanità per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Per l'esercizio dell'attività di
vendita, lavorazione, conservazione, confezionamento e somministrazione
delle diverse specie di funghi spontanei, oltre alle autorizzazioni
richieste dalla presente normativa, è richiesta l'autorizzazione
sanitaria prevista dalle norme vigenti.
7. La vendita dei funghi freschi coltivati, invece, è assoggettata
alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
Art. 11
Funghi secchi e conservati
1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere
commercializzati i funghi che rispettino l'art. 5 del D.P.R.
376/95.
2. E' consentita la vendita di funghi secchi
sminuzzati purché rispondenti all'art. 5 del D.P.R.
n. 376/95, che presentino caratteristiche tali da permettere l'esame
visivo e da consentire il riconoscimento della specie.
3. I funghi conservati possono essere commercializzati
se conformi all'art. 9 del D.P.R. n. 376/95 e riconoscibili
all'analisi morfobotanica anche se sezionati.
4. L'etichettatura deve essere conforme alle
disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 376/95.
Art. 12
Certificazioni sanitarie
1. La vendita di funghi freschi epigei spontanei è consentita
previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle A.S.L.
competenti per territorio ed ogni contenitore deve presentare:
- una sola specie fungina, disposta a singolo strato;
- i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono
stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;
- un cartellino recante numerazione e specie di appartenenza,
eventuali avvertenze per il consumo;
- il certificato di avvenuto controllo con il timbro
dell'Ispettore Micologo dell'A.S.L.;
- la dichiarazione del venditore dalla quale risulti
la data ed il luogo di raccolta.
2. I controlli e le prescrizioni, di cui al precedente
comma, non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo.
Art. 13
Sanzioni
1. La violazione delle norme contenute negli artt.
3, 4 e 6 comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione
ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione
di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione
di funghi raccolti senza autorizzazione;
c) da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni Kg. o frazione
di funghi raccolti nelle zone interdette;
d) da L. 50.000 a L. 100.000 per la contraffazione dell'autorizzazione;
e) da L. 50.000 a L. 100.000 per la rimozione o il danneggiamento
di cartelli o tabelle;
f) da L. 50.000 a L. 100.000 per il trasporto o/e la
raccolta di funghi con contenitori o attrezzi non consentiti;
g) da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le altre disposizioni
di legge.
2. La violazione delle norme contenute negli articoli
10, 11 e 12 della presente legge comporta la confisca dei beni oggetto
della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino
e con le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita senza
autorizzazione comunale;
b) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita di funghi
priva di certificazione di avvenuto controllo micologico;
c) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per tutte le altre infrazioni
non sanzionate da altre leggi.
3. Alla confisca dei prodotti attende direttamente
il personale addetto alla vigilanza, i prodotti confiscati vengono
consegnati ad istituti di beneficenza, scuole, ospizi ecc., o distrutti,
e avendo cura di menzionare nel verbale la destinazione o la distruzione
dei funghi confiscati.
4. La violazione delle norme di cui alla presente
legge, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche e
dalle norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di
verifica dell'osservanza di tali norme, comporta l'applicazione
delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni
contenute nella presente legge costituiscano reato.
Art. 14
1. I raccoglitori sono tenuti a pagare una quota per
il rilascio del tesserino a favore degli Enti preposti al rilascio
dello stesso, nei termini fissati nell'art. 3 della presente
legge.
2. I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini
costituiranno un fondo per gli Enti delegati.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie vanno invece versati ai Comuni nei cui territori vengono
rilevate le violazioni.
4. I proventi di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiranno
un fondo che gli Enti utilizzeranno, per una quota pari al 60%,
a favore di interventi di tutela e di valorizzazione dei territori,
su cui si effettua la raccolta, e per coprire i costi sostenuti per
l'esercizio delle funzioni amministrative della presente legge.
Il restante 40% sarà versato alla Regione Basilicata, che
costituirà a sua volta un fondo per ottemperare a quanto previsto
nell'art. 5. (5)
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate la Legge Regionale 21 giugno 1984
n. 17 e le ordinanze non conformi alla presente legge.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, valutati per l'esercizio 1998 in L. 20.000.000,
si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento
della predetta somma dal capitolo 7465 concernente 'Fondo globale
per provvedimenti in corso - Spese correnti' del Bilancio di
previsione del 1998 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo
5457 - settore Sviluppo delle attività produttive - Agricoltura
- avente la denominazione 'Valorizzazione, raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei spontanei freschi e conservati'. Le leggi
di bilancio per gli anni successivi al 1998 fisseranno gli importi
dei relativi stanziamenti.
Art. 17
Pubblicazione
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Basilicata
________________________________________________
NOTE
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
(2) comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 26 novembre
2001, n. 43;
(2 bis) IL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA Prot. n. 47/2.26.02
Potenza, 11 dicembre 1998 L.R. concernente 'Disciplina sulla raccolta,
l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e
conservati'. Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del
visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Con
l'occasione relativamente alla disposizione di cui all'art. 4, 3 comma, si
richiama l'attenzione dei competenti organi regionali in sede di rilascio delle
autorizzazioni per la raccolta dei funghi a favore di raccoglitori a scopo di
lavoro al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge
quadro 352 del 1993; inoltre circa l'art. 14 le risorse rinvenienti
dall'applicazione delle sanzioni amministrative e dal rilascio dei tesserini
per la raccolta dei funghi, attesa la loro aleatorietà potrebbero non essere
sufficienti a garantire agli Enti delegati all'esercizio delle funzioni
amministrative l'integrale copertura degli oneri ad essi derivanti, in tal caso
la Regione dovrà provvedere alle necessarie integrazioni'. IL COMMISSARIO DEL
GOVERNO CIVITATE
(3) comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 26 novembre
2001, n. 43;
(4) comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 26 novembre 2001,
n. 43;
(5) comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. 26 novembre
2001, n. 43.