Bollettino Ufficiale n. 23 del
10 aprile 1999
Art. 1
Bandiera regionale
1. La bandiera della Regione Basilicata è formata da un drappo di forma
rettangolare con al centro lo stemma della Regione Basilicata, come descritto
nella L.R. 22 giugno 1973 n. 12 (Determinazione dello stemma e del gonfalone,
posto su fondo azzurro mare; lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti
dell'altezza della bandiera medesima).
2. La bandiera deve essere alta due terzi della sua lunghezza.
3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con
i colori della bandiera nazionale.
4. I colori della bandiera sono quelli del gonfalone e dello stemma,
adottati con la L.R. 22 giugno 1973, n. 22. (1)
Art. 2
Uso della bandiera regionale
1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella
Regione Basilicata ha luogo nei casi previsti dalla legge e, in occasione
d'avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale e
locale, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della
Giunta Regionale.
2. La bandiera della Regione Basilicata è affiancata da quella della Repubblica
Italiana e da quella dell'Unione Europea.
3. La bandiera è, altresì, esposta:
a) all'esterno della sede della Giunta Regionale e all'esterno della sede del
Consiglio Regionale, nelle giornate d'apertura degli uffici;
b) all'esterno della sede della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale per
tutta la durata delle riunioni, anche se queste si protraggono dopo il
tramonto;
c) all'esterno delle sedi dei Consigli Provinciali, Comunali e circoscrizionali
della Basilicata, in occasione delle riunioni consiliari;
d) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione, in occasione
dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico;
e) all'esterno delle sedi dei Consigli Provinciali e Comunali in particolari
occasioni.
4. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
Art. 3
Orari d'esposizione della bandiera
1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli uffici pubblici ha luogo,
salvo quanto disposto dal precedente articolo 2, comma 2, lettere a), b), c),
e), dalle ore otto al tramonto.
2. In casi e in luoghi particolari, il Presidente della Giunta regionale può
disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto;
in tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.
Art. 4
Modalità di esposizione della
bandiera
1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la
bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il
posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna
bandiera vessillo, gonfalone può comunque essere posto al di sopra della
bandiera della Basilicata.
Art. 5
Casi particolari
1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto
deve essere tenuta a mezz'asta ed all'estremità superiore dell'inferitura
possono apporsi due strisce di velo nero.
2. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera viene
portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
Art. 6
Giornata dei lucani
1. Il giorno 22 maggio di ogni anno si celebra la giornata dei lucani nel
mondo.
2. In tale occasione la bandiera della Regione Basilicata sarà esposta
all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2 della presente legge e
nelle sedi delle Associazioni dei Lucani all'estero.
Art. 7
Pubblicazione
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
NOTE
(1) COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA Prot. n. 7/2.31.02 Il
Commissario del Governo, nell'apporre il visto, ha osservato che: 'Si
restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello
scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Con l'occasione il Governo
ha evidenziato un errore materiale in ordine all'art. 1, comma 4, laddove il
riferimento alla L.R. 22 giugno 1973, n. 22 deve correttamente intendersi n. 12
come correttamente enunciata nel primo comma dello stesso articolo'.