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Articolo 1
Aggiornamento
dei residui attivi e passivi
1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di
ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed i residui passivi iscritti in
corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, rideterminati in
conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e
per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 Settembre 2001, n. 34,
risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2006, sono
esposti negli allegati 1A, 2A, 1B e 2B annessi alla presente legge.
Articolo 2
Saldo
Finanziario al 31.12.2006
1. L'avanzo di amministrazione al 31.12.2006,
derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato
nello stato di previsione di competenza dell'entrata del bilancio per
l'esercizio finanziario 2007, di € 673.246.320,57, è rideterminato, secondo le
risultanze del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2006, in €
1.125.375.069,53.
2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2006, come
risultante dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006 e derivante
dalla differenza fra l'avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2006 di €
1.098.345.665,22, riportati negli allegati n. 3A e n. 3B annesso alla presente
legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui
al precedente comma, è pari a € 27.029.404,31.
Articolo 3
Aggiornamento
del Fondo di Cassa
1. Il fondo di cassa al 31.12.2006 iscritto nello
stato di previsione di cassa dell'entrata del bilancio per l'esercizio
finanziario 2007 di € 89.000.000,00 è aggiornato in € 514.600.603,71 come
riportato nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge.
Articolo 4
Ricorso al
mercato finanziario
1. L'autorizzazione al ricorso al mercato
finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito,
disposta dall'art. 12, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2006, n. 2, è rinnovata,
ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 30 gennaio 2007, n. 2 per
l'esercizio finanziario 2007, per l'importo di € 27.029.404,31 corrispondente
al totale degli impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2006,
relativamente alle spese contenute nell'allegato n. 9 al bilancio di previsione
2006, come modificato dall'art.4 comma 8 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18, non
coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura
dell'esercizio 2006 per effetto del disposto di cui all'art. 12, comma 6, della
medesima L.R. 2 febbraio 2006, n. 2.
2. L'autorizzazione disposta all'art. 1, comma 2 lett. d) della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, ed all'art. 12,
comma 3, lettera b), della L.R. 30 gennaio 2007, n. 2, di € 47.739.566,50,
finalizzata al finanziamento delle spese di investimento indicate nell'allegato
n. 9 di cui all'art. 6, comma 6, della L.R. 30 gennaio 2007, n. 2, è
incrementata: dell'importo di € 27.000.000,00 per interventi tesi al
potenziamento della rete sanitaria ed ospedaliera ex D.Lgs
n. 56/2000; dell'importo di € 5.000.000,00 per il Programma di investimenti ex
art.20 L.67/88 e Accordo di Programma Quadro Sanità; dell'importo di €
3.000.000,00 per investimenti sostenuti dai Comuni più svantaggiati delle aree
interne della Regione ai sensi dell'art.22 L.R. 31 gennaio 2002, n.10;
dell'importo di € 400.000,00 per interventi per la rivitalizzazione dei centri
storici ai fini dello sviluppo del turismo interno ai sensi della L.R. 7/99 e
dell'importo di € 200.000,00 per interventi di ripristino, riparazione e
sistemazione di opere pubbliche di competenza dei comuni ai sensi della L.R.
23/11/78, n. 51.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della L.R.30 gennaio 2007, n. 1, ed all'art. 12
comma 3 lett. a) della L.R. 30 gennaio 2007, n. 2 di
€ 26.144.808,90 per la copertura della quota di cofinanziamento regionale
riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma Operativo
Regionale (P.O.R.) per l'utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione Europea per
il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG risulta
incrementata di € 13.496.752,33.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2 lett. d) della L.R. 30 gennaio 2007 n.1, ed all'art. 12,
comma 3, lettera b), della L.R. 30 gennaio 2007 n. 2, per effetto delle
variazioni di cui al comma 2 del presente articolo, è rideterminata nella
misura di € 83.339.566,50 corrispondente all'ammontare definitivo dei mutui o
altre forme di prestito da contrarre per le finalità richiamate nel medesimo
comma 2 del presente articolo.
5. Il limite massimo di indebitamento di cui
all'art.1 comma 1 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, di € 98.286.166,08, per
effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è
conseguentemente rideterminato in € 174.412.322,72.
6. L'onere presunto relativo alle rate di
ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di
indebitamento di cui al comma 5 del presente articolo, rientra negli
stanziamenti posti a carico della UPB 1212.1 'Rimborso quote di capitale per
ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della
Regione', per la quota capitale, e della UPB 1212.2 'Rimborso quote di
interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a
totale carico della Regione', per quanto riguarda la quota interessi, iscritti
nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e nel
bilancio pluriennale per gli anni successivi.
7. In relazione a quanto disposto ai precedenti
commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo
stato di previsione dell'entrata e delle uscite del bilancio per l'esercizio
finanziario 2007, contenute negli allegati n. 5A, 5B, 6A e 6B di cui ai
successivi articoli 5 e 6 della presente legge.
8. L'elenco dei capitoli di spesa avente carattere
di investimento finanziati nell'esercizio 2007 con ricorso all'indebitamento a
carico del bilancio regionale di cui all'allegato n. 9 alla L.R. 30 gennaio
2007, n. 2, art.6 comma 6, è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato n.
9A, annesso alla presente legge.
9. Il limite massimo di indebitamento di cui
all'art.1 comma 4 della L.R. 30 gennaio 2007, n.1 per gli anni 2008 e 2009 è
rideterminato, rispettivamente in € 66.400.000,00 e in € 60.825.376,21.
Articolo 5
Variazioni
allo stato di previsione dell'entrata
1. Nello stato di previsione dell'entrata del
bilancio per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui
agli allegati n. 5A e 5B annesso alla presente legge.
Articolo 6
Variazioni
allo stato di previsione delle uscite
1. Nello stato di previsione delle uscite del
bilancio per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui
agli allegati n. 6A e 6B annesso alla presente legge.
Articolo 7
Variazioni
Bilancio Pluriennale 2007-2009
1. Nello stato di previsione dell'entrata del
bilancio pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui agli
allegati n. 7A e 7B annesso alla presente legge
2. Nello stato di previsione delle uscite del
bilancio pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui
all'allegato n. 8A e 8B annesso alla presente legge.
Articolo 8
Modifiche
alla L.R. 02.02.2006, n.1' Disposizioni per la formazione del Bilancio di
previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria
2006'.
1. Il comma 2 dell'art. 38 della L.R. 02.02.2006,
n.1 è così sostituito:
2. '2. Per le finalità di cui al precedente comma,
sono concessi agli Enti Locali, che contraggono mutui dell'importo massimo di €
1.000.000,00 per il recupero, l'adeguamento, la riqualificazione, la
realizzazione e l'allestimento di sale cinematografiche, contributi nella
misura massima del 50% dei rimborsi per quota capitale ed interessi delle rate
di ammortamento dovute all'istituto di credito concedente'
Articolo 9
Contributo
straordinario all'Associazione Basilicata Spettacolo
1. La Regione Basilicata concede all'Associazione
Basilicata Spettacolo, per far fronte alla esposizione debitoria, un contributo
straordinario di € 300.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2007,
stanziato alla U.P.B. 0860.02 'Sostegno per lo sviluppo della cultura e la
promozione delle giovani generazioni'. (4)
2. L'Associazione Basilicata Spettacolo è tenuta a
presentare alla Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, un piano di ristrutturazione finanziaria.
Articolo
10
Ripiano dei
disavanzi delle Aziende Sanitarie
1. In deroga all'art.31 della L.R. 27 marzo 1995,
n.34 ed in via straordinaria per il 2006, è autorizzato il ripiano parziale e
selettivo dei disavanzi delle Aziende Sanitarie regionali per la parte
corrispondente allo squilibrio finanziario non dipendente dalla gestione
ordinaria, accertata dalla Giunta Regionale, mediante utilizzo delle risorse
statali e regionali appositamente rese disponibili, nel rispetto delle
disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria. Il rientro
della residua quota delle perdite di esercizio è a carico delle Aziende
Sanitarie, ai sensi dell'art.31 della L.R. 27 marzo 1995, n.34.
Articolo
11
Contributi
di esercizio trasporto pubblico locale
1. I Contributi di esercizio di cui al comma 1
della L.R. 8 settembre 1999, n.26, così come rideterminati con L.R. 6 settembre
2001, n.31, L.R. 7 agosto 2002, n.34, L.R. 27 gennaio 2005, n.5, L.R. 4 agosto
2006, n.18, per l'anno 2007 e sino alla sottoscrizione dei contratti di
servizio a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui
all'art.14 della L.R. 27 luglio 1998, n.22 e successive modifiche ed
integrazioni, relativamente ai soli servizi di interesse regionale e di quelli
diretti alle aree industriali di cui al comma 2 dell'art.2 della L.R. 25
gennaio 2001, n.4, sono aggiornati come segue: (1)
a) servizi di interesse regionale:
- per qualsiasi percorrenza: costo di euro 1,53846 e contributo di euro
1,0000.
b) servizi di interesse aree industriali:
- costo di euro 1,53846 e contributo di 1,0000.
2. La spesa derivante dall'applicazione del
presente articolo trova copertura alla UPB 0450.01 del Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2007.
_
Articolo
12
1. In esecuzione di progetti speciali a finalità
ambientali le cui opere rientrano nelle tipologie ammesse dalla L.R. 10
novembre 1998, n.42 nell'ambito di programmi regionali, nazionali ed europei,
le Amministrazioni provinciali possono eseguire i lavori nella forma
dell'amministrazione diretta con l'impiego degli addetti al settore forestale
su tutto il territorio di loro competenza.
Articolo
13
Disposizioni
in materia di L.R. 14 luglio 2006, n. 11"Riforma e riordino degli Enti ed
organismi sub-regionali" (2)
1. La gestione straordinaria di cui agli articoli
9 e 10 della L.R. 14 luglio 2006, n.11 è prorogata, per le finalità indicate
nei medesimi articoli, al 31 dicembre 2007.
Articolo
14
1. Al comma 3 lett. b)
dell'art.6 della L.R. 11 dicembre 2003, n.33 le parole 'Agenzie Speciali di cui
all'art.12' sono sostituite dalla parole 'Agenzie provinciali di cui al
successivo art.16'.
2. Al comma 3 lett. a)
dell'art.10 della L.R. 11 dicembre 2003, n.33 le parole 'Agenzie Speciali delle
Province' sono sostituite dalle parole 'Agenzie provinciali'. Al comma 4
dell'art.10 le parole 'rete dei servizi delle Agenzie Provinciali per l'Impiego' sono sostituite dalle parole 'rete dei servizi
per l'impiego'.
3. Al comma 1 dell'art.16 della L.R. 11 dicembre
2003, n.33 le parole 'un'azienda speciale' sono sostituite dalle parole 'una
Agenzia provinciale'.
4. Al comma 4 dell'art.16 della L.R. 11 dicembre
2003, n.33 le parole 'agenzie speciali' sono sostituite dalle parole 'Agenzie
provinciali'.
5. Al comma 5 dell'art.16 della L.R. 11 dicembre
2003, n.33 le parole 'aziende speciali' sono sostituite dalle parole 'Agenzie
provinciali'.
6. Al comma 6 dell'art.16 della L.R. 11 dicembre
2003, n.33 le parole 'Agenzie speciali' sono sostituite dalle parole 'Agenzie
provinciali'.
7. Al comma 7 dell'art.16 della L.R. 11 dicembre
2003, n.33 le parole 'aziende speciali' sono sostituite dalle parole 'Agenzie
provinciali'.
8. Al comma 2 dell'art.17 della L.R. 11 dicembre
2003, n.33 le parole 'Agenzie speciali delle Province' sono sostituite dalle
parole 'Agenzie provinciali'.
9. Al comma 3 dell'art.17 della L.R. 11 dicembre
2003, n.33 le parole 'Agenzie speciali provinciali' sono sostituite dalle
parole 'Agenzie provinciali'.
10. Al comma 1 lett. b)
dell'art.21 della L.R. 11 dicembre 2003, n.33 le parole 'Agenzie speciali di
cui all'art. 16' sono sostituite dalle parole 'Agenzie provinciali di cui al
precedente art.16'.
11. Al comma 2 lett. e)
dell'art.22 della L.R. 11 dicembre 2003, n.33 le parole 'agenzie speciali
provinciali costituite nei modi previsti dall'art.16' sono sostituite dalle
parole 'Agenzie provinciali costituite nei modi previsti dal precedente
art.16'.
12. Al comma 1 dell'art.26 della L.R. 11 dicembre
2003, n.33 le parole 'Agenzie speciali provinciali' sono sostituite dalle
parole 'Agenzie provinciali'.
Articolo
15
1. Il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 27 luglio
1997, n.34 'Spesa di giudizio di responsabilità dei Consiglieri Regionali e
Amministratori Regionali' è sostituito dal seguente:
2. '1. La Regione Basilicata, anche a tutela dei
propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile nei confronti di un
suo Amministratore o Consigliere per fatti o atti connessi all'espletamento del
mandato ovvero all'assolvimento di compiti comunque riferibili alla carica
rivestita, assumerà a proprio carico gli oneri della difesa in giudizio
dell'Amministratore o Consigliere stesso al termine del procedimento e nei casi
di archiviazione con provvedimento del GIP, sentenza di non luogo a procedere
del GUP, proscioglimento o sentenza assolutoria passata in giudicato'.
Articolo
16
Implementazione
della valutazione dell'impatto occupazionale
1. Al fine di perseguire una corretta gestione ed
una produttività della spesa, la Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, provvede, sentita la competente Commissione
Consiliare, a predisporre gli strumenti, le metodologie, gli indicatori, le
linee guida e le schede VIOP (Valutazione di Impatto Occupazionale) di cui al
comma 3 dell'art. 13 della L.R. 24 giugno 1997, n.30, da applicarsi a tutte le
misure derivanti dalla programmazione POR 2007/2013.
Articolo
17
Proroga
termini di cui alla L.R. 11 agosto 1999, n.23
1. E' concessa al Comune di Francavilla sul Sinni
una proroga di diciotto mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente
legge, quale tempo massimo per la redazione del Regolamento Urbanistico e
l'indizione della Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art.25 della L.R.
11 agosto 1999, n.23.
Articolo
18
1. Dopo il comma 3 dell'art. 20 della L.R. 30
gennaio 2007, n.1 è aggiunto:
2. 3/bis - Ai segretari delle Commissioni Mediche
è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di € 50,00.
Articolo
19
Nuovo
assetto normativo concernente le aree industriali (5)
[1. Ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della
definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli
organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla Legge Regionale 3
novembre 1998, n.41, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono sciolti, con
le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.
2. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 30
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreta lo scioglimento
degli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale operanti in Basilicata e
contestualmente, sulla base di provvedimento deliberativo della Giunta
Regionale, nomina un Commissario per ciascun Consorzio.
3. Il Commissario assume tutti i compiti e le
funzioni dei disciolti organi e dura in carica sino all'entrata in vigore della
legge e comunque non più di un anno. (3)
4. E' fissato il compenso per il Commissario, che
non potrà eccedere quello in vigore per la carica del Presidente del Consorzio
medesimo.
5. La Giunta Regionale, nel termine di sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio Regionale
proposta di legge diretta ad innovare la struttura ed il funzionamento dei
Consorzi per lo Sviluppo Industriale.]
Articolo
20
Riviviscenza
del 4 comma dell'art. 19 della L.R. 4 febbraio 2003, n.7
1. Il 4 comma dell'art. 19 della Legge regionale 4
febbraio 2003, n. 7, abrogato dall'art. 62 della Legge Regionale 2 febbraio
2004, n.1, è ripristinato nel testo originario la cui formulazione è la
seguente:
4. All'art.1 della L.R. 6.1.1983, n.1, modificata dalla L.R. 14.8.1984, n.26, è
aggiunto il seguente 7 comma:
_
Articolo
21
1. Al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n.37 del
7.8.2002, dopo la virgola, è aggiunto:
'di cui all'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e
del relativo C.C.N.L.'.
Articolo
22
Integrazione
al secondo comma dell'art. 20 della L.R. 30 gennaio 2007, n.1
1. Al 2 comma dell'art. 20 della L.R. 30 gennaio
2007, n.1, dopo le parole 'Servizio Sanitario Regionale' è aggiunto ', oltre ad
un interprete in sostituzione o in collegamento con l'assistente sociale in
qualità di assistente - esperto di aiuto alle persone invalide (sordomuti) ai
sensi della legge 5.2.1992, n.104'.
Articolo
23
Modifiche
alla Legge Regionale 2 febbraio 1998, n.8
1. All'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale
2 febbraio 1998 n.8, sono introdotte le seguenti modifiche:
_
Articolo
24
Dichiarazione
di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ALLEGATI
1A- 9A
Gli allegati da 1A a 9A, che si omettono,
contengono variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2007 ed al bilancio
pluriennale 2007/2009, approvati con L.R. 30 gennaio 2007, n.2.
NOTE
(1) nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è
citato erroneamente senza l'indicazione dell'art. 1;
(2) VEDI anche, con riferimento alla gestione straordinaria dell'Azienda di
promozione turistica prevista dall'art. 9, L.R. 14 luglio 2006, n. 11 e l'art.
30, comma 2, L.R. 4 giugno 2008, n. 7;
(3) VEDI: per la proroga della gestione commissariale vedi l'art. 1, L.R. 19
ottobre 2009, n. 32 e successivamente l'art. 66, comma 1, L.R. 30 dicembre
2009, n.42 (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo);
(4) VEDI: l'art. 18, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 2 così dispone:
"Il contributo straordinario di cui all’art. 9, comma 1, della Legge
regionale 9 agosto 2007 n. 13, è così rideterminato:
- euro 100.000 per l’annualità 2019, a valere sulla missione 05 programma 02;
- euro 300.000 per l’annualità 2020, a valere sulla missione 05 programma 02;
- euro 300.000 per l’annualità 2021, a valere sulla missione 05 programma
02.";
(5) articolo abrogato dall’art. 13, comma 3, lett. b), L.R. 3 marzo 2021, n. 7.