Capo I
Disposizioni
di carattere finanziario
Articolo 1
Limite
massimo di indebitamento
1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio
della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2008, tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in
€ 93.769.125,95.
2. Il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare:
a) per € 10.768.525,00
la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi
nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi
strutturali della Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei
Fondi FESR, FSE e FEAOG;
b) per € 2.948.426,60
la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, ai
sensi dell’art.20 della Legge 11.03.1988, n.67;
c) per € 1.453.364,08
il finanziamento del mutuo a carico della Regione per la realizzazione delle
strutture sanitarie per l'attivita' professionale
intramuraria ai sensi dell'art.1 D.Lgs 254/00;
d) per € 78.598.810,27
altre spese di investimento.
3. Le risorse finanziarie di cui al precedente
comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di
prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di
previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2008.
4. Per gli anni 2009 e 2010 il limite massimo di
indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è
determinato, rispettivamente, in € 29.300.000,00 ed in € 21.107.898,07.
Capo II
Disposizioni
in materia di entrata
Articolo 2
Disposizioni
in materia di addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas
naturale (8)
[1. A decorrere dal 1 gennaio 2008 è disapplicata
l’addizionale regionale all’imposta di consumo del gas naturale usato come
combustibile, eccetto gli usi per autotrazione, e, per le utenze esenti,
l’imposta regionale sostitutiva di tale addizionale di cui agli articoli del
Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina
dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n.952 e successive modificazioni, dell’addizionale
regionale all’imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di
un’imposta sostitutiva dell’addizionale e previsione della facoltà delle
regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per
autotrazione) e s.m. i. e della L.R. 2.09.1991, n.16
e s.m. i.
2. I versamenti relativi all’addizionale regionale
di cui al comma 1 del presente articolo, i cui presupposti di imposizione si
siano verificati anteriormente al 1° gennaio 2008, sono comunque dovuti e vanno
effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze previste dalla
normativa in materia.
3. Le aziende erogatrici del gas naturale sono
tenute alla presentazione della dichiarazione annuale dei consumi secondo le
prescrizioni contenute nell’art. 26 del D.lgs 26
ottobre 1995 n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) così come sostituito dall’art.1 lettera i) del D.lgs 2 febbraio 2007 n. 26, indicando la quota di
addizionale regionale ad aliquota zero.
4. Per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione
annuale di consumo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa
tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00, ai sensi dell’art. 50
comma 1 del D.lgs 26 ottobre 1995 n. 504.
5. La dichiarazione annuale, corredata della copia
della dichiarazione inviata ai competenti uffici dell’agenzia delle dogane,
deve essere inviata alla struttura tributaria regionale competente. In caso di
spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale fa fede, quale data di
presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.]
Capo III
Disposizioni
in materia di spesa
Articolo 3
Dotazioni
finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di
sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle
leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è
rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2008 nella misura
complessiva di € 102.718.572,54 e nei limiti indicati nella tabella A allegata
alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo
sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto
capitale sono determinati per l’anno 2008 nella misura complessiva di €
114.042.851,06 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente
legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a
programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello
Stato è stabilito per l’anno 2008 complessivamente in € 3.302.710,79 nelle
misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.
Articolo 4
Limiti di
impegno
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione
regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici
quantificati, per l’esercizio finanziario 2008, complessivamente in €
13.332.276,91, sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno
terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.
Articolo 5
Spese di
funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti della Regione
1. I contributi regionali per le spese di
funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti,
dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2008 nella misura
complessiva di € 24.750.000,00 cosi ripartiti:
Denominazione
Ente/Contributi Anno 2008 €
a) Azienda di
Promozione Turistica - A.P.T. – L.R. 30.07.96, n. 34 (F.O. 0473 – U.P.B.
0473.04) / 1.670.000,00;
b) Agenzia Lucana di
Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. – LL.RR. 7.08.1996, n. 38,
e 7.12.2000 n. 61 (F.O. 0421 –U.P.B. 0421.01) / 10.700.000,00;
c) Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. – L.R. 19.05.1997, n.
27 (F.O. 0510 – U.P.B. 0510.05) / 7.000.000,00;
d) Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. – L.R.
04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.03) / 2.000.000,00;
e) Ente Parco Gallipoli
Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 – U.P.B.
0540.04) / 345.000,00;
f) Parco Archeologico
Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – L.R. 7.01.1998, n. 2
(F.O. 0540 – U.P.B. 0540.05) / 345.000,00;
g) Agenzia Regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) – L.R. 17.03.2001, n. 15 (F.O.
0421 – U.P.B. 0421.02) / 2.690.000,00;
h) TOTALE:
24.750.000,00.
Articolo 6
Attuazione
degli interventi dei Programmi operativi per il periodo di programmazione
2007-2013
1. Al fine di assicurare una veloce attuazione dei
Programmi Operativi FESR FEASR e FSE per il periodo di programmazione
2007-2013, in attesa della definitiva approvazione degli strumenti
programmatici, viene iscritto nel bilancio di previsione per l’esercizio 2008
un apposito fondo di accantonamento destinato al finanziamento delle quote a
carico della Regione.
2. La Giunta Regionale, ad avvenuta approvazione
dei programmi da parte degli organi preposti, è autorizzata ad apportare tutte
le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2008 al fine
dell’iscrizione delle quote a carico dell’Unione Europea, dello Stato e della
Regione.
3. La Giunta Regionale provvede all’iscrizione
delle quote a carico della Regione mediante contemporanea riduzione del
predetto fondo di accantonamento.
4. La dotazione finanziaria per l’Esercizio 2008
degli assi in cui si articolano i Programmi operativi 2007-2013 è determinata
nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella H allegata alla presente
legge.
Articolo 7
Attuazione
degli interventi dei Programmi Comunitari 2000-2006 cofinanziati dai Fondi
strutturali della Unione Europea
1. La dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2008 delle misure in cui si articola il Programma Operativo
Regionale (P.O.R.) 2000-2006, cosi come individuate nel relativo Complemento di
Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella
E allegata alla presente legge.
2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2008
delle misure in cui si articola il Programma di Iniziativa Comunitaria Leader
Plus 2000–2006, così come individuate nel relativo Complemento di
Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella
G allegata alla presente legge.
3. Per l’attuazione del progetto MODELE,
finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006
INTERREG IIIC – Zona SUD, approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2002) n.789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 785.274,77.
4. Per l’attuazione del progetto MEDITERRITAGE,
finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006
INTERREG IIIC – Zona SUD, approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2002) n.789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 71.311,32.
5. Per l’attuazione del progetto RED CODE REGIONAL
DISASTER COMMON DEFENCE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa
Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG III B – CADSES, nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di €
388.261,89.
6. Per l’attuazione del progetto GO NETWORK,
finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006
INTERREG III B MEDOCC – Zona Sud), nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 35.602,62.
7. Per l’attuazione del progetto
"SIMCODE:IGT", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa
Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di €
110.885,22.
8. Per l’attuazione del progetto
“CY.RO.N.MED", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria
2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 65.000,00.
9. Per l’attuazione del progetto “GRIP_ IT",
finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC
INTERREG III C- ZONA EST-, nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008 è iscritta la somma complessiva di € 299.029,07.
10. Per l’attuazione del progetto “SEMSON”,
finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC
INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2008 è iscritta la somma complessiva di € 2.500,00.
11. Per l’attuazione del progetto “IMAGE”,
finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC
INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2008 è iscritta la somma complessiva di € 3.000,00.
12. Per l’attuazione del progetto “Palais – Patrimonie Architectural Local et Amenagement
Innovant et Strategique”,
finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC
INTERREG IIIC, ZONA SUD, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2008 è iscritta la somma complessiva di € 154.720,00.
13. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti
rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di
avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché
della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in
entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.
Articolo 8
Patto di
stabilità interno e misure di contenimento della spesa
1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 adottati con l’adesione
al patto di stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell’esercizio
finanziario 2008, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di
lavoro a carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino
oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E’ fatto altresì divieto
per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti
di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale.
2. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali dei
Dipartimenti della Giunta e del Consiglio rispondono del contenimento degli
impegni e dei pagamenti autorizzati entro i limiti degli stanziamenti
rispettivamente di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di
Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di
bilancio per l’esercizio finanziario 2008. A tale scopo i Dirigenti Generali
pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attuazione del
sistema di monitoraggio e verifica delle autorizzazioni di cui al presente
comma in adempimento alle linee guida approvate con delibera di Giunta
Regionale.
3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi
di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione
nazionale, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2008 a
rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell’anno
al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
Articolo 9
Patto di
stabilità infraregionale
1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende
Regionali di cui al precedente art. 5 della presente legge e degli altri
organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai
quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura
delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte
dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica regionale per il periodo 2008-2010.
2. Gli enti di cui al comma 1 del presente
articolo, ai fini del concorso degli enti stessi al rispetto degli obblighi
rivenienti dal patto di stabilità interno, per l’esercizio finanziario 2008,
sono tenuti al rispetto degli obblighi fissati dall’ art. 8 comma 2 della L.R.
30.01.2007, n.1.
3. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al
presente articolo i fondi nazionali e comunitari a destinazione vincolata.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si
applicano, per l’esercizio finanziario 2008, agli enti a cui sono attribuite
specifiche funzioni derivanti da normative comunitarie e nazionali.
5. Al fine di consentire il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti di cui al comma 1
del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale
competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che
quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con
deliberazione della Giunta regionale.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente è
tenuto a segnalare con cadenza trimestrale alla Presidenza della Giunta
regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di
cui al comma 2 del presente articolo. Della mancata comunicazione i componenti
del Collegio inadempiente rispondono direttamente agli organi regionali
competenti che potranno attivare le azioni di cui al’art.
12 della L.R. 5.04.2000, n.32.
6. Le disposizioni del presente articolo sono
estese ai Consorzi di bonifica operanti in Basilicata.
Capo IV
Disposizioni
Per la riduzione del costo dell’energia e l’attenuazione delle emissioni
inquinanti e climalteranti
Articolo
10
Miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici (9)
1. Ai sensi degli artt. 117 e 119 comma 2 della
Costituzione, la Regione Basilicata, in
attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE), del decreto interministeriale del 26 giugno 2015
(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) e del
decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per
la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici), in attuazione della direttiva 2002/91/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento
energetico nell'edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.,
visti il D.P.R. 2 aprile 2009 ed il D.M. 26 giugno 2009 - Ministero dello
sviluppo economico, la Regione promuove la sostenibilità energetico -
ambientale degli interventi edilizi ed urbanistici, il miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo
anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo
sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore
impatto ambientale. (23)
2. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale
disciplina e regolamenta:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli
edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia
di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
c) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia
di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazione;
d) il sistema di certificazione energetica ed energetico-ambientale degli
edifici;
e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di
condizionamento d'aria;
f) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio
dell'attestato di certificazione energetica ed energetico-ambientale degli
edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi
di condizionamento d'aria;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori del settore;
h) forme di incentivazioni economiche e di sostegno per i cittadini e le
imprese;
i) gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive dell'edilizia
sostenibile.
Articolo
11
Volumetrie
edilizie per favorire il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti
rinnovabili
1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature
o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior
spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari
all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di
inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei
volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte
eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per
gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali
intermedi. [*]
1.bis. Per
la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura sono
scomputate le serre bioclimatiche in grado di migliorare la prestazione
energetica dell’immobile. (24)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 e 1 bis valgono
anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se
non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le
prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale. (25)
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 1 bis si
applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in
riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l’edilizia
residenziale sovvenzionata e agevolata. (26)
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici
esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed
asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate,
murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed
artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le
conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che
caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
5. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi
titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire
o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori
interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle
disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli spessori
complessivi.
6. I commi 1, 1 bis, 2, 3 e 4 si applicano anche ai fini del
calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione
del contributo di costruzione e degli standard urbanistici. (27)
7. I comuni possono prevedere la riduzione degli
oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni
impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative e
maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente.
8. Nell’ambito delle misure dirette
all’incentivazione del risparmio energetico, i comuni possono promuovere la
realizzazione di interventi di chiusura con materiali isolanti del basamento di
edifici realizzati su pilotis.
9. Al fine di promuovere la realizzazione di
complessi insediativi ed interventi edilizi eco-compatibili caratterizzati da
standard abitativi atti a migliorare il benessere psicofisico dei residenti,
saranno conferiti premi di cubatura, ovvero di Sul (Superficie utile lorda), ad
incremento delle volumetrie consentite, previo recepimento da parte del Comune
nella normativa di attuazione dello strumento urbanistico, e comunque nel
rispetto dei limiti di distanze e di altezze indicati dagli strumenti
urbanistici vigenti, nell’ordine del 2% delle volumetrie stesse, ovvero dello
0,70% della Sul, per ciascuna delle tipologie di intervento di seguito
specificate:
a) edifici che
utilizzano, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento a
servizio delle relative unità immobiliari, moduli solari termici posti
sull’involucro esterno dell’edificio e/o impianti di geotermia a bassa entalpia
che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria,
e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali;
b) edifici condominiali
che utilizzano moduli fotovoltaici integrati nell’involucro esterno
dell’edificio stesso per autoproduzione in misura non inferiore a 0,4 Kw di potenza nominale dell’impianto per ogni unità immobiliare,
e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali;
c) edifici non
condominiali che utilizzano impianti fotovoltaici integrati nell’involucro
esterno dello stesso edificio la cui potenza nominale complessiva è tale da
soddisfare almeno il 70% del proprio fabbisogno di energia elettrica
(autoproduzione), e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da
prodotti agricoli, di allevamento e forestali;
d) edifici il cui
involucro esterno è realizzato con le seguenti tipologie di elementi
costruttivi:
1. pareti esterne
costituite da materiali permeabili assorbenti e con elevati indici di
conservazione dell’energia, dello spessore complessivo non superiore a 40 cm,
con inserto in pannello isolante di materiale in grado comunque di controllare
i fenomeni di condensazione, dei ponti termici, delle infiltrazioni e dei
ricambi d’aria;
2. solai intermedi e di
copertura, dello spessore complessivo (compreso sottofondo, isolante e
pavimento) non superiore a 40 cm, con pavimento galleggiante su supporto di
materiale isolante;
e) edifici che
dispongono di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche,
con relativa rete di adduzione e distribuzione idrica all’interno ed
all’esterno degli stessi edifici, quali alimentazione delle cassette di scarico
dei WC, delle prese per lavaggio auto e pavimenti, per annaffiatura giardini e
per usi tecnologici;
f) edifici che
dispongono di aree pertinenziali esterne sistemate a giardino e/o pavimentate
con elementi filtranti in misura inferiore al 60% delle stesse superfici.
10. I volumi tecnici destinati ad impianti
energetico-efficienti ed al controllo del ciclo dell’acqua non sono computabili
nel volume massimo ammissibile secondo le Norme Tecniche degli strumenti
urbanistici vigenti, sempre che gli stessi siano totalmente sottesi al piano
campagna, ovvero siano integrati nell’involucro esterno dell’edificio con
soluzioni che comunque rispettino i limiti di distanza tra i fabbricati e le
altezze massime previste. I suddetti volumi, nel caso di realizzazione in
copertura, sono ammissibili e non computabili ai fini volumetrici, ove gli
stessi siano integrati nell’involucro esterno dell’edificio, abbiano altezza
netta interna non superiore a m 2,30 e si arretrino dal fronte dell’edificio
secondo un’inclinata non superiore a 30°. Gli stessi volumi tecnici, qualora
siano realizzati fuori terra, non possono superare il 4% del volume ammissibile
dell’edificio ai fini urbanistici; qualora siano interrati non possono superare
il 15% della superficie netta interna dell’edificio servito, ed il 35% per le
vasche. I suddetti volumi sono vincolati alla destinazione d’uso che non può
subire variazioni.
11. Si intendono per volumi tecnici destinati ad
impianti energetico-efficienti ed al controllo del ciclo dell’acqua di cui al
precedente comma le seguenti cubature:
a) volumi previsti per
accogliere sistemi passivi di riscaldamento e/o di raffrescamento e, in genere,
gli impianti tecnologici finalizzati al risparmio energetico, la cui specifica
finalità deve essere certificata con relazione a firma di tecnico abilitato, in
cui deve essere valutato il guadagno energetico, secondo le Norme UNI 10344 e
10349;
b) volumi per il
contenimento di boiler di accumulo di acqua calda proveniente da pannelli
solari, con relative centrali di comando e pompe di distribuzione;
c) volumi per
ventilatori e scambiatori temici e canalizzazioni di aria a bassa velocità per
l’applicazione di tecniche di ventilazione dolce meccanizzata associata a pozzi
canadesi;
d) volumi per pompe di
calore applicate alla termoregolazione e a pozzi geotermici a bassa
temperatura;
e) più in generale
tutti i volumi necessari per gli accumulatori di energia (elettrica, termica,
chimica) autoprodotta;
f) volumi per vasche
destinate al recupero e relativi impianti per usi compatibili delle acque
meteoriche e delle acque grigie;
g) volumi destinati ad
accogliere dispositivi tecnici per ridurre gli sprechi di acqua fornita
dall’acquedotto e per sopperire alle temporanee interruzioni nell’erogazione
della stessa;
h) le serre
bioclimatiche, o “serre solari” ovvero “captanti”, realizzate con strutture
vetrate oppure con materiali plastici trasparenti integrate o addossate a un
edificio, utili a raccogliere e conservare la luce e il calore del sole che
soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
1. non essere
riscaldate dal sistema di climatizzazione dell’edificio o della casa da cui è
supportata;
2. essere orientate
nell’arco tra sud-est e sud-ovest;
3. essere dotate di una
superficie vetrata prevalente, con un rapporto tra superficie vetrata e
superficie totale di almeno il 70 per cento;
4. essere apribili per
una superficie pari ad almeno un terzo dell’involucro solare ed essere dotate
di schermature o di dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il
surriscaldamento estivo, in modo da ridurre almeno del 70 per cento
l’irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
5. avere un volume
lordo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio;
6. essere dotate di
sistemi di ombreggiamento estivi e finestre apribili per consentire la
ventilazione naturale nei periodi estivi e invernale;
7. avere una
destinazione d’uso non abitativa e non commerciale, continuativa o occasionale;
8. non creare nuovi
spazi riscaldati e non realizzare un ampliamento di spazi o locali
preesistenti;
9. realizzare una
riduzione di fabbisogno di energia, nel periodo invernale, non inferiore al 10
per cento attraverso lo sfruttamento passivo, anche associato allo sfruttamento
attivo dell’energia solare. La riduzione deve essere dimostrata attraverso una
perizia sui calcoli energetici. (29)
Articolo
12
Misure per
la riduzione del costo dell’energia
1. La
Giunta regionale elabora annualmente misure finalizzate alla riduzione del
costo dell'energia nella Regione, utilizzando per tale finalità la quota parte
delle risorse di titolarità regionale rivenienti dalle royalties di cui al
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. e
i. ed alla L.R. n. 40/1995 e s.m. e i., eccedente
anno per anno la quota complessiva pagata alla Regione nell'anno 2005. A tal
fine, entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta Regionale adotta un
provvedimento contenente tali misure attuative, sentita la competente
commissione consiliare. (02)
2. La Giunta Regionale è altresì autorizzata,
nell’ambito della quota fissata al comma 1 del presente articolo, a richiedere
che le aliquote del prodotto della coltivazione relative alle estrazioni di gas
dovute alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e
s.m. ed i. siano conferite, con modalità che verranno
stabilite entro 120 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tramite delibera di Giunta Regionale, presso il mercato regolamentato
delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione dell’ Autorità per l’
Energia Elettrica e il Gas n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, o cedute ad un ente o società
pubblica a controllo regionale che lo utilizzi per perseguire le finalità di
cui al presente articolo.
Articolo
13
Misure per
la riduzione dei consumi energetici e l’attenuazione delle emissioni inquinanti
e climalteranti
1. La Giunta regionale, conformemente alla
direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2002 (Rendimento energetico nell'edilizia) e alla normativa statale vigente in
materia di risparmio energetico nell'edilizia entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) detta le modalità
per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da
ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo, in particolare, requisiti di
prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e dei
generatori di calore;
b) detta disposizioni
per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti
termici;
c) definisce i
requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua
calda sanitaria e dei generatori di vapore a uso civile;
d) disciplina
l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati a combustione
autonoma e la diffusione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e di
contabilizzazione del calore;
e) promuove, anche
tramite l’elaborazione di prescrizioni obbligatorie, la diffusione di sistemi
di alta qualità energetica ed ecosostenibilità
ambientale degli edifici, di metodologie costruttive di bioedilizia, nonché di
sistemi di filtraggio delle emissioni degli impianti termici.
Articolo
14
Copertura
finanziaria
1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli
del presente capo si fa fronte con apposito stanziamento pari ad Euro
20.000.000,00 all’UPB 1111.15 del bilancio di previsione 2008.
2. Alla copertura finanziaria di cui all’articolo
2 della presente legge si fa fronte con gli introiti di cui al decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m.i. ed alla
legge regionale n. 40 / 1995 e s.m.i..
Capo V
Disposizioni
in materia di cooperazione territoriale, sostegno all'economia ed inclusione
sociale
Articolo
15
Norme in
materia di occupazione
1. In coerenza con gli indirizzi per l’attuazione
di politiche efficaci di reclutamento e turn over del personale pubblico
contenuti nell’Intesa sul lavoro pubblico e riorganizzazione delle
Amministrazioni pubbliche del 6 aprile 2007, la Giunta Regionale, entro 120
giorni dall’approvazione della presente legge, di concerto con gli organismi
rappresentativi delle Autonomie Locali e le OO.SS., predispone un piano, da
sottoporre alla concertazione con il Governo nazionale, al fine di sostenere il
turn over nella Pubblica Amministrazione, anche attraverso l’utilizzo dello
strumento dell’esodo incentivato e dell’accompagnamento alla maturazione dei
requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione.
2. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, predispone il Piano Annuale e
Pluriennale per il lavoro di cui alla L.R. 29/1998, che conterrà anche le
misure attuative risultanti dalla suddetta concertazione nazionale.
3. La Regione sostiene la stabilizzazione nei
Comuni lucani dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori precari aventi
i requisiti di cui alle leggi finanziarie nazionali per gli anni 2007 e 2008
attraverso l’utilizzo di misure finanziabili con le risorse di cui al Programma
Operativo FSE 2007-2013.
4. La Regione, in considerazione dello stato di
crisi dell’apparato produttivo, predispone, anche attraverso accordi con il
governo nazionale, misure per favorire l’accompagnamento alla pensione dei
lavoratori ultracinquantacinquenni fuoriusciti dai processi produttivi ed
esclusi dalla copertura di ammortizzatori sociali, da finanziare con le risorse
disponibili nel Programma Operativo FSE 2007-2013.
5. La Giunta Regionale è autorizzata a recepire i
protocolli d’intesa per il superamento del precariato sottoscritti con le
organizzazioni sindacali e ad emanare disposizioni per la loro attuazione.
Articolo
16
Incremento
della dotazione del Fondo di Coesione Interna
1. Per l’esercizio finanziario 2008, la dotazione
del “Fondo di Coesione Interna” di cui all’art. 22 della L.R. 31.01.2002, n.
10, corrispondente ad Euro 10.450.000,00, importo stanziato alla Unità
Previsionale di Base 1111.06 del bilancio di previsione per l’esercizio 2008, è
destinato ad interventi infrastrutturali o di sostegno di servizi essenziali,
prioritariamente a quelli proposti dai comuni che effettuano la stabilizzazione
di lavoratori socialmente utili o di lavoratori precari aventi i requisiti di
cui alle leggi finanziarie nazionali per gli anni 2007 e 2008, favorendo
condizioni di complementarietà con i servizi in gestione associata
intercomunale.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge la Giunta Regionale sottopone all’approvazione del
Consiglio la disciplina di gestione del Fondo, destinando una quota non
inferiore al 20% del Fondo di Coesione Interna agli interventi proposti dai
comuni che effettuano la stabilizzazione di cui al comma 1.
Articolo
17
Reindustrializzazione
dei siti dismessi e salvaguardia dei livelli occupazionali
1. Al fine di consentire la ripresa delle attività
produttive e di contribuire alla salvaguardia dei livelli occupazionali del
settore industriale, possono essere concessi incentivi, nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia, per le seguenti azioni:
a) programmi di
investimento sul territorio volti a favorire la salvaguardia e il recupero dei
livelli occupazionali nell'ambito di processi di ristrutturazione,
riconversione industriali, realizzazione di nuovi investimenti e nuovi impianti
produttivi anche sostitutivi di insediamenti industriali inattivi. Tali
interventi devono realizzare il recupero dei livelli occupazionali
dell'attività cessata nell'unità produttiva locale del sito produttivo
inattivo, ovvero il recupero del livello occupazionale anche in attività di
altro sito produttivo; (10)
b)
assunzione dei lavoratori di cui al successivo comma 2, lettera b), ai sensi delle disposizioni della normativa comunitaria
di riferimento; (29)
c) attuazione dei piani
formativi di cui ai successivi commi 3 e 4.
2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al
comma 1 le imprese manifatturiere, ad esclusione di quelle che non rientrano
nel campo di applicazione degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalità Regionali [2007/2013 (2006/C54/08)], già individuate o da individuarsi
attraverso procedure negoziali, che siano costituite o da costituirsi, e che
intendano realizzare le azioni di cui al comma 1 alle seguenti condizioni: (30)
a) che l'investimento
di cui al comma 1 sia realizzato in siti di cui al comma 1 lettera a) in
conseguenza di situazioni di crisi aziendale oggetto di specifici accordi
sindacali in sede regionale o ministeriale, in ogni caso con un numero di
occupati non inferiore a 15 unità lavorative; (11)
b) che tali imprese assumano almeno il 60% della manodopera, ove questa
dichiari la propria disponibilità, già impegnata nell'attività precedentemente
svolta nel sito produttivo; (12)
c) che le stesse imprese abbiano un numero di occupati non inferiore a 15 unità
lavorative;
d) nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 lettera b), sono
finalizzati alla realizzazione di impianti industriali per produzioni similari
a quelle della precedente attività, la percentuale di cui alla lett. b) è incrementata di un ulteriore dieci per
cento. (13)
3. A tali imprese possono essere concesse le
seguenti tipologie di aiuti:
a) contributi in conto capitale e in conto
interessi, per la realizzazione del programma di investimento relativo a beni
materiali ed immateriali, nel rispetto delle disposizioni contenute negli
Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale;
b) aiuti a favore dell’assunzione dei lavoratori
di cui alla lettera b), del comma 2, del presente articolo, ai sensi delle
disposizioni della normativa comunitaria di riferimento;
c) incentivi per la formazione dei lavoratori
assunti nel rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria di
riferimento. (31)
4. A favore dei lavoratori in CIGS o mobilità di
cui al comma 2, lettera b), possono essere erogate attività di riqualificazione
professionale per la ricollocazione presso le imprese di cui al comma 2. Tali
attività formative sono realizzate attraverso Organismi di Formazione
accreditati dalla Regione Basilicata, sulla base di Piani Formativi condivisi
con le imprese di cui al comma 2.
5. La Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, provvede all’adozione di strumenti
attuativi finalizzati alla concessione degli incentivi di cui al presente
articolato.
6. La copertura finanziaria è assicurata da
risorse comunitarie, nazionali, regionali, ove compatibili. (32)
Articolo
18
Interventi
immediati a sostegno dell’innovazione
1. La Giunta Regionale può concedere contributi
per la costituzione e l’avviamento di imprese aventi come oggetto le attività
di ricerca e sviluppo precompetitivo, anche di tipo consortile, con eventuale
partecipazione minoritaria di enti o istituzioni pubblici.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi
nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.
3. Nell’ambito di progetti d’innovazione
industriale, la Regione Basilicata concede aiuti per ricerca, sviluppo e
innovazione nei limiti e secondo le modalità previste a livello nazionale e
approvate dalla CE in data 12.12.2007 (Aiuto di Stato n. 302/2007).
Articolo
19
Programma
Giovani 2015
1. Allo scopo di valorizzare le capacità
realizzative delle giovani generazioni lucane, la Giunta regionale è
autorizzata ad approvare, sentita la Commissione Consiliare competente, il
Programma Giovani 2015, finalizzato a favorire, attraverso modalità di
accompagnamento trasparenti e premianti, percorsi di crescita, studio, lavoro e
partecipazione.
2. E’ istituito, ai suddetti fini, il Fondo
Giovani 2015, costituito da risorse regionali, statali e comunitarie. Detto
Fondo potrà essere incrementato con ulteriori contributi di altri soggetti
pubblici e privati.
3. La dotazione iniziale del Fondo, necessaria ad
assicurare l’avvio del Programma, è pari ad Euro 200.000,00, iscritto all’UPB
0860.01 del bilancio di previsione 2008.
Articolo
20
Incremento
della dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime
dell’usura e dell’estorsione – Legge Regionale 01.12. 2004, n.24
1. Per l’esercizio finanziario 2008, la dotazione
del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e
dell’estorsione di cui alla Legge Regionale 01.12.2004, n.24, è pari ad euro
400.000,00, importo stanziato alla UPB 1091.01 del bilancio di previsione per
l’esercizio 2008.
Articolo
21
Interventi
di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del
sistema regionale della ricerca scientifica
1. L’importo finalizzato allo sviluppo dell’
Università degli studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca
scientifica, stabilito all’ art.18 della L.R. 02.02.2006, n.1, così come
modificato dall’art. 25 della L.R. 30.01.2007, n1, per l’ esercizio finanziario
2008 è pari a € 3.000.000,00. Il contributo per l’esercizio finanziario 2009 è
stabilito nella misura di € 3.000.000,00.
2. Le somme di cui al comma precedente sono
stanziate alla UPB 0480.02 “Sostegno all’istruzione universitaria ed alla
ricerca scientifica” del bilancio pluriennale 2008-2010.
Articolo
22
Dotazione
Fondo “Prestito ponte Università – Lavoro“
1. Gli stanziamenti di bilancio per l’esercizio
finanziario 2008, destinati a finanziare il Fondo “Prestito ponte Università –
Lavoro” di cui all’ art. 17 della L.R. 02.02.2006, n.1 sono quantificati in €
500.000,00, iscritti all’ UPB 0980.01 del bilancio di previsione 2008.
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere
incrementato con i contributi di Università, fondazioni ed altri soggetti
pubblici e privati.
Articolo
23
Dotazione
Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria o Mobilità
1. Gli stanziamenti di bilancio per l’esercizio
finanziario 2008, destinati a finanziare il Fondo di Solidarietà per lavoratori
in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Mobilità di cui all’art. 13
della L.R. 04.08.2006, n.18, sono quantificati in € 50.000,00, iscritto alla
UPB 0412.07 del bilancio di previsione 2008.
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere
incrementato con i contributi di fondazioni ed altri soggetti pubblici e
privati.
Articolo
24
Slittamento
limite di impegno per contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale
cinematografiche
1. Il limite di impegno di € 300.000,00 di cui
all'art. 38, comma 1 della L.R. 02.02.2006, n.1 per la concessione di contributi
agli Enti Locali per l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario
2008 fino a tutto l'anno 2022.
2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al
comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti
alla UPB 1111.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio
pluriennale 2008-2010. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli
aggiornamenti dei bilanci pluriennali.
Articolo
25
Contributo
straordinario al Comune di Potenza
1. Al fine di contribuire al sostenimento degli
oneri per l’esercizio dei servizi aggiuntivi in tema di trasporto pubblico
locale, per l’anno 2008 è concesso all’Amministrazione comunale di Potenza un
contributo straordinario di €750.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura
nell’ambito dello stanziamento della UPB 0450.01 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2008.
Capo VI
Disposizioni
in materia sanitaria, socio-sanitaria e soiciale
Articolo
26
Misure di
razionalizzazione della gestione delle Aziende Sanitarie
1. Il comma 1 dell’art.18 della Legge Regionale
30.01.2007, n.1 è così sostituito:
“1. Al fine di
contenere i costi di approvvigionamento di beni e servizi ed omogeneizzare le
condizioni di efficienza delle forniture, nel rispetto delle norme nazionali e
regionali in materia di acquisto di beni e servizi, la Giunta Regionale è
autorizzata a disciplinare con propria direttiva l’espletamento di procedure
unificate in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Aziende
Sanitarie tramite unioni di acquisto, ove non utilizzabili convenzioni Consip ai sensi di legge, ed a sperimentare la delega di
funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 specificando modalità, termini
e limiti della delega stessa.”.
2. Al comma 2 dell’art.18 della della Legge Regionale 30.1.2007 n.1 le parole successive a
“nell’espletamento di limitate procedure di revisione sullo stato patrimoniale”
sono sostituite come segue:
“dell’esercizio di
avvio del processo di revisione contabile, nella revisione contabile dello
stato patrimoniale del primo esercizio successivo e nella revisione contabile
del bilancio del secondo esercizio successivo”.
Articolo
27
Finanziamento
Centri Diurni Educativi
1. Nell’ambito del fondo regionale per le
politiche sociali di cui all’UPB 1091.06 è riservata una quota di
finanziamento, non inferiore a € 1.200.000,00 ai Centri Diurni Educativi per
persone in situazioni di handicap gravi.
Articolo
28
Disposizioni
in materia di personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale – Limiti
di Spesa
1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale
concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica in ottemperanza a quanto stabilito in materia
dalle norme nazionali vigenti.
2. Ai fini della determinazione dei limiti di
spesa consentiti per il personale non sono ricompresi nelle basi di calcolo per
tutte le annualità oggetto delle citate disposizioni finanziarie gli oneri
economici afferenti:
a) [al personale
trasferito dallo Stato in seguito ai processi connessi al trasferimento di
funzioni e competenze;] (14)
b) [al personale
rinveniente da procedure di mobilità infraregionale;]
(15)
c) [al personale
assunto in data successiva al 31 dicembre 2004 in applicazione di specifiche
disposizioni normative;] (16)
d) al personale del
Servizio Emergenza – Urgenza – 118 entro i limiti della dotazione organica
fissata dalla Legge Regionale 3 agosto 1999, n. 21;
e) alle assunzioni
conseguenti a procedure concorsuali concluse o in atto alla data del 31
dicembre 2006;
f) all’assunzione del
personale infermieristico strettamente indispensabile a garantire i livelli
essenziali di assistenza;
g) alle assunzioni
connesse alla implementazione di nuovi servizi di interesse regionale,
espressamente approvati ed autorizzati dalla Regione.
Articolo
29
Personale a
tempo indeterminato (17)
[1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale
procedono alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti dei
posti vacanti delle dotazioni organiche rideterminate per legge e con esclusivo
riferimento ai posti indicati ed individuati nei provvedimenti aziendali di
programmazione delle assunzioni così come approvati dalla Giunta Regionale. Nel
caso si verifichi un non equilibrio rilevabile dai modelli di consuntivo
economico trimestrale, le Aziende possono provvedere alle assunzioni mediante
richiesta di autorizzazione regionale alla copertura dei posti nella quale
devono essere espressamente specificate:
a) le esigenze indifferibili
di copertura dei posti in coerenza con la pianificazione aziendale e la
programmazione regionale;
b) le condizioni di
sostenibilità economico – finanziaria degli oneri connessi alla copertura dei
posti, fermo restando il rispetto dei limiti imposti in materia dalle norme e
disposizioni finanziarie vigenti.]
Articolo
30
Modifiche
ed integrazioni alla Legge Regionale 19.01.2005, n. 3 “Promozione della
cittadinanza solidale”
1. All’art. 3 comma 4 della Legge Regionale
19.01.2005, n. 3, dopo lettera c), si aggiungono:
d) per coloro che
presentano patologie di natura psico-fisica, acclarate da idonea documentazione
medico-sanitaria rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche abilitate che
ne rendano incompatibile la partecipazione alle attività del Programma, non
essendo possibile la sostituzione del beneficiario con altro membro del nucleo
familiare;
e) per coloro che sono
nell’impossibilità di partecipare ai progetti individualizzati perché
sottoposti a misure limitative della libertà personale in quanto sottoposti a
misure custodiali, essendo inoccupati e
nell’impossibilità della loro sostituzione con altro membro del nucleo
familiare.
Articolo
31 [7]
Disposizioni
in materia di tariffe di cui alla D.G.R. n. 1962/06
1. [Le prestazioni specialistiche di diagnostica
strumentale e di laboratorio erogate in regime di accreditamento sono
remunerate con le tariffe di cui alla D.G.R. n. 1962/06 arrotondate all’euro
superiore.]
2. [La Giunta Regionale adotta, per tali
prestazioni, adeguati meccanismi di compensazione, a seguito
dell’arrotondamento all’euro, tra le strutture pubbliche regionali.]
Articolo
32
Semplificazione
delle prescrizioni dei farmaci ad uso veterinario
1. La Giunta Regionale, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, emana apposita direttiva per
snellire le procedure per la prescrizione e distribuzione dei farmaci
veterinari di uso consolidato nel rispetto della normativa nazionale sulla
sicurezza alimentare.
Articolo
33
Interventi
per l’inserimento dei disabili
1. La Giunta Regionale predispone un apposito
programma da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale con
l’articolazione delle misure di intervento e delle relative dotazioni
finanziarie per l’inserimento dei disabili nelle attività lavorative pubbliche
e private, nelle cooperative sociali e l’abbattimento delle barriere
architettoniche nei luoghi di lavoro.
2. La spesa di cui al comma 1 è stabilita in 1 Meuro, per l’esercizio finanziario 2008, e trova copertura
nell’ambito degli introiti di cui al Decreto Legislativo 25.11.1996, n.625 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n.40/1995 e s.m.i.
Capo VII
Disposizioni
varie
Articolo
34
Strumenti e
progetti pilota di contabilità ambientale
1. Allo scopo di supportare i processi di
sostenibilità ambientale, ed in coerenza con gli impegni programmatici
internazionali, comunitari e nazionali, la Giunta Regionale è autorizzata ad
approvare il programma Strumenti e Progetti pilota di contabilità ambientale,
riguardanti la costruzione di sistemi di contabilità ambientale e la redazione
di bilanci ambientali, finalizzati al supporto delle decisioni politiche
locali.
2. Le risorse finanziarie destinate ad assicurare
l'avvio del programma, sono quantificate in euro 50.000,00, iscritte all'UPB
510.07 del bilancio di previsione 2008.
3. A tal fine, la Giunta Regionale entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il Programma di
cui al comma 1 e le misure attuative.
Articolo
35
Programma
Operativo Val D’Agri
1. L’attività di prima valutazione degli esiti del
Programma Operativo Val D’Agri e del suo rendimento istituzionale sarà
effettuata entro il primo semestre dell’anno 2008, mediante un’attività di
monitoraggio e valutazione complessiva delle azioni attivate per conseguire gli
obiettivi strategici del programma.
2. In tale circostanza, anche in ragione di un
incremento delle previsioni di entrata delle royalties, la struttura
finanziaria potrà essere rimodulata e/o incrementata per migliorare efficacia,
flessibilità e speditezza del Programma Operativo.
Articolo
36
Esodo del
personale regionale
1. Al fine di accelerare ulteriormente il piano di
rinnovamento della dotazione organica del personale della Regione e degli enti
e organismi da essa dipendenti, le disposizioni in materia di cessazione volontaria
dal servizio di cui all’art. 11 della L.R. 4.8.2006, n.18, sono estese a tutto
il personale che abbia maturato o maturi il diritto al collocamento a riposo ed
al trattamento di quiescenza entro il 30.06.2009. [04]
2. Il personale che maturi il diritto al
collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza nel primo semestre del
2008 deve presentare domanda entro il 31.8.2008 e sarà collocato a riposo entro
il 31.12.2008. Il personale che maturi tale diritto nel secondo semestre del
2008 deve presentare domanda entro il 28.2.2009 e sarà collocato a riposo entro
il 30.6.2009.
Il personale che maturi il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento
di quiescenza nel primo semestre del 2009 deve presentare domanda entro il
31.08.2009 e sarà collocato a riposo entro il 31.12.2009. [05]
3. I dipendenti che siano già in possesso dei
requisiti richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge possono
produrre istanza entro il 31.3.2008 e saranno collocati a riposo entro il
31.12.2008. [1]
4. Le disposizioni di cui al precedente comma si
applicano anche al personale che, avendone i requisiti, non abbia prodotto
istanza nei termini stabiliti dall’art.11, commi 3 e 4 della L.R. 18/2006.
4. bis. E’ data facoltà al personale che abbia
revocato entro il 31 dicembre 2008 l’istanza prodotta ai sensi dei commi 3 e 4
nel termine del 31 marzo 2008, di rinnovare la domanda entro il 31 gennaio 2009
per essere collocato in pensione entro il termine del 30 giugno 2009. [2]
5. Alla copertura degli oneri di cui al presente
articolo si farà fronte con apposito stanziamento di Euro 600.000,00 stanziati
alla UPB 0131.01 del bilancio di previsione 2008. Le poste finanziarie a
garantire il completamento dell’attuazione della presente norma sono oggetto di
apposito stanziamento nei successivi anni finanziari.
Articolo
37
Modifica
alla Legge Regionale 09.01.1995, n.2 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
1. Il comma 9 dell’art. 26 della L.R. 09.01.1995,
n. 2 è così sostituito:
“Le Province,
competenti in materia, nell’ambito delle proprie funzioni di verifica e
vigilanza su tutti gli atti e le attività esercitate dagli A.T.C., effettuano
il controllo sulla rispondenza tra le attività svolte da ciascun A.T.C., con le
direttive ad essi impartite ed i fondi loro erogati. Le Province relazionano
alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, sull’attività di controllo posta
in essere.”.
2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge sono adottate le conseguenti modifiche regolamentari.
Articolo
38
Modifica
alla Legge Regionale 28.06.1994, n.28 “Individuazione, classificazione,
istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata”
1. All’art. 31 della Legge Regionale 28.06.1994,
n.28 è aggiunto il seguente comma :
“5. Le sanzioni
amministrative per le infrazioni commesse in violazione dei divieti di cui
all’art. 30 della presente legge, sono stabilite come segue :
a)per l’abbandono dei
rifiuti e detriti nei boschi e lungo le strade interne e nelle chiarie la
sanzione va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €10.000,00.
b)per la circolazione
fuori strada con i mezzi a motore la sanzione va da un minimo di € 125,00 ad un
massimo di € 250,00.”.
Articolo
39
Modifica al
comma 3, art.10, L.R. 14.4.2000, n.47 Modifica al comma 3, art.10, L.R.
14.4.2000, n.47 Recepimento del trasferimento alle regioni operato con l’art.
24 della legge 8 maggio 1998, n.146 delle funzioni normative relative ai beni
immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della Legge 386/1976
1. Il comma 3 dell’art. 10 della Legge Regionale
14.04.2000, n. 47 è così sostituito:
“3. Le procedure di
alienazione degli immobili di cui al precedente comma 2, sono delegate all’Alsia che vi provvede in conformità alle disposizioni della
presente legge, in quanto compatibili. L’Ufficio Provveditorato e Patrimonio
della Regione Basilicata predispone, entro sessanta giorni, la costituzione dei
fascicoli relativi ai beni regionali da dismettere e li trasmette all’Alsia. Le entrate derivanti dalla vendita degli immobili di
proprietà regionale sono versate alla Regione Basilicata ed incassate sulla UPB
4.01.01 delle Entrate del bilancio regionale”.
Articolo
40
Tributo
speciale per il deposito di rifiuti in discarica
Fondo incentivante
1. Il fondo incentivante destinato alle
Amministrazioni Provinciali ed alle Autorità d’ Ambito Territoriale Ottimali,
ai sensi dell’art.22 comma 2 della L.R. 02.02.2001, n.6 come modificato dall’
art.11 della L.R. 07.08.2003, n. 28, per il 2008 è quantificato in €
1.250.000,00.
2. Le risorse finanziarie per le finalità di cui
al comma precedente sono stanziate alla UPB 0510.03 del bilancio di previsione
2008.
Articolo
41
Modifiche
all’art. 28 della Legge Regionale 02.02.2006, n. 1 e successive modifiche
ed integrazioni
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale della
Regione Basilicata 2006”
1. - Il termine di cui al comma 1 – ultimo periodo
– dell’art. 28 della Legge Regionale 02.02.2006, n. 1 e successive modifiche ed
integrazioni, è modificato con il termine del 31 dicembre 2008
Articolo
42
Cessione a
titolo gratuito delle azioni possedute dalla Regione di APOF e AGEFORMA a
favore delle Province di Potenza e di Matera
1. Le azioni possedute, ai sensi della Legge
Regionale 27.02.1998, n. 12, dalla Regione in seno all’Agenzia Provinciale per
l’Orientamento e la Formazione Professionale S.p.A. di Potenza (APOF) e
all’Agenzia Provinciale per l’Orientamento e la Formazione Professionale S.p.A.
di Matera (AGEFORMA) sono cedute a titolo gratuito alle rispettive Province di
Potenza e di Matera quale misura di sostegno al decentramento ed, in
particolare, per il potenziamento delle funzioni ad esse trasferite.
Articolo
43
Modifiche
alla Legge Regionale 14.07.2006, n. 11 “Riforma e riordino degli Enti ed
organismi sub-regionali”
1. La gestione straordinaria di cui agli articoli
9 e 10 della Legge Regionale 14.07. 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità
indicate nei medesimi articoli, al 30 giugno 2008.
Articolo
44
Contributo
straordinario per l’attivazione del sistema di tariffazione integrato del
servizio di trasporto pubblico
1. All’art. 4, comma 1 della Legge Regionale
19.05.2004, n. 9 è aggiunto il comma 1 bis:
“1 bis
a) Al fine di garantire
la copertura finanziaria di eventuali minori introiti da tariffazione,
conseguenti all’attivazione del sistema di tariffazione integrata di cui al
comma 1, vengono riconosciute alle aziende esercenti i servizi di trasporto
pubblico locale ed aderenti al sistema, per l’esercizio finanziario in cui il
sistema sarà attivato e per ciascuno dei due successivi esercizi finanziari
contributi per i minori introiti certificati, comunque in misura non superiore
al 5% dei ricavi da tariffa di cui ai bilanci per l’esercizio 2006 e per un importo
massimo complessivo di € 1.000.000,00, per ciascun esercizio finanziario.
b) La dotazione
finanziaria iniziale per la spesa di cui alla precedente lettera a), valutata
per l’esercizio 2008 in € 50.000,00, trova copertura nell’ambito dello
stanziamento della U.P.B. n. 0450.01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario per l’anno 2008.
c) L’effettiva
erogazione alle aziende delle somme di cui alla precedente lettera a) è in ogni
caso subordinata ai definitivi stanziamenti del bilancio regionale.”
Articolo
45
Integrazioni
alla Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 “Disciplina delle attività di
gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano”
[1. Dopo l’art. 10 della Legge Regionale
02.02.2001, n. 6 è aggiunto l’art. 10 bis “Piani di gestione dei rifiuti”
a) Le funzioni di
pianificazione della gestione dei rifiuti in capo a Regione e Province,
definite dalla presente legge e attribuite alla Regione ai sensi dell’art. 196
e dell’art. 199 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), sono confermate in capo agli Enti medesimi con effetti dalla data
di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino all’adozione delle
corrispondenti norme regionali.
b) Restano validi
gli atti assunti da Regione e Province in conformità delle disposizioni della
Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 dalla data di entrata in vigore del Decreto
Legislativo 03.04.2006, n. 152.] (20)
[2. Dopo l’art. 23 della Legge Regionale
02.02.2001, n. 6 è aggiunto l’art. 23 bis “Approvazione dei progetti ed
autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero”
a) Le funzioni
amministrative attribuite, ai sensi del Titolo V della presente legge e s.m.i., alla Giunta Regionale, alla Regione e/o strutture
regionali, sono delegate agli equivalenti Organi e strutture delle
Amministrazioni Provinciali competenti territorialmente.
b) Sono delegate
alla Provincia competente per territorio le funzioni attribuite alla Regione
dalla normativa comunitaria e nazionale, per le autorizzazioni alla
realizzazione, alla gestione degli impianti di smaltimento o recupero di
rifiuti e alla modifica degli stessi impianti esistenti, escluse le funzioni
previste dalla Legge Regionale 14.12.1998, n. 47 e dalla normativa nazionale di
attuazione della Direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento.
c) A partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge le funzioni relative alle
procedure di importazione ed esportazione dei rifiuti, in attuazione del
Regolamento CEE n.259/93 del Consiglio della Comunità Europea e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le stesse procedure in entrata ed in
uscita dal territorio europeo attraversanti la Regione, sono esercitate dalle
Province competenti territorialmente.
d) Le istanze
pervenute alla Regione per le quali gli uffici regionali non hanno avviato o
concluso il procedimento di autorizzazione saranno trasferite dagli stessi alla
Provincia competente per territorio entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
e) Restano validi
gli atti assunti da Regione e Province a decorrere dalla data di entrata in
vigore del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152. (21)
[3. All’art. 32 della Legge Regionale 02.02.2001,
n. 6 è aggiunto il comma 6:
“6. Gli Enti Pubblici
sono esonerati dall’obbligo della costituzione delle garanzie
finanziarie.”] (22)
[4. Dopo l’art. 38 della Legge Regionale
02.02.2001, n. 6 è aggiunto l’art. 38 bis “Funzioni in materia di bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati”
a) Le funzioni
amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla Legge
Regionale 02.02.2001, n. 6 in materia di bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati ed attribuite alla Regione ai sensi dell’art. 242 del Decreto
Legislativo 03.04.2006, n. 152, sono confermate in capo agli Enti medesimi con
effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
b) Restano validi
gli atti assunti da Regione, Province e Comuni in conformità delle disposizioni
della Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 dalla data di entrata in vigore del
Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.] (19)
Articolo
46
Modifiche
alla Legge Regionale 08.09.1999, n. 27 “Concessione di finanziamenti
regionali a sostegno degli interventi di bonifico da amianto” (18)
[1. All’art. 3, comma 1 della Legge Regionale
08.09.1999, n. 27 le parole “e, comunque, il finanziamento concesso a ciascun
Soggetto Pubblico che ne fa richiesta non sarà superiore alla somma di L.
250.000.000” sono eliminate.
2. Il comma 2 dell’art. 3 della Legge Regionale
08.09.1999, n. 27 è abrogato.
3. All’art. 4, al comma 1 della Legge Regionale
08.09.1999, n. 27 dopo le parole “devono trasmettere” sono aggiunte le parole
“all’Ufficio Prevenzione e Controllo ambientale della Regione e”.
4. All’art. 4, comma 3 lettera a) della Legge
Regionale 27/99 la parola “asseverata” è sostituita dalla parola “redatta” e,
alla lettera d) la parola “esecutivo” è sostituita dalla parola “preliminare”.
5. Il comma 2 dell’art. 6 della Legge Regionale
27/99 è così sostituito:
"2 La Commissione,
che opererà presso il Dipartimento Regionale Ambiente, Territorio, Politiche
della Sostenibilità, sarà composta da:
· Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente, Territorio, Politiche
della Sostenibilità, che la coordinerà;
· Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale;
· Direttore Generale dell’Arpab o suo delegato;
· Un funzionario dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, con funzioni
di segretario.”
6. All’art. 8 comma 1 della Legge Regionale 27/99,
all’ultimo capoverso, dopo le parole “rilasciata dalla stessa Azienda U.S.L.”
sono aggiunte le parole “, ove prescritta,”.
7. Tutti i riferimenti della Legge Regionale
08.09.1999, n. 27 fatti al Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche
Ambientali e all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambientale si intendono
riferiti al Dipartimento Regionale Ambiente, Territorio, Politiche della
Sostenibilità e all’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale.]
Articolo
47
Differimento
del termine fissato dall’art. 41 della Legge Regionale 30.01.2007, n. 1
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale della
Regione Basilicata per l’anno 2007”
1. Il termine previsto dall’art. 41, comma 2,
della Legge Regionale 30.01.2007, n. 1, limitatamente alla presentazione della
documentazione prevista dai “Criteri e Direttive di attuazione della Legge
Regionale 19.01.2005 n. 1” il cui rilascio è di competenza di Enti e/o Organi,
necessaria per la chiusura dell’iter amministrativo, su richiesta
dell’interessato, è differito al 31.12.2008.
Per le iniziative non inserite nel POR 2000/2006, il termine previsto dall’art.
47 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28, per la presentazione della
documentazione necessaria per la chiusura dell’iter amministrativo, prevista
dai “Criteri e Direttive di attuazione della Legge Regionale 19 gennaio 2005,
n. 1” ed il cui rilascio è di competenza di Enti e/o Organi, è differito al:
30/06/2010. [3]
Articolo
48
Modifiche
alla Legge Regionale 02.02.2006, n. 1
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale della
Regione Basilicata, anno 2006”
1. L’art. 34 della Legge Regionale 02.02.2006, n.
1 è così sostituito:
“Gestione delle
concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative”
a) Nelle more dell’approvazione ed attuazione della variante al Piano regionale
di utilizzazione delle aree demaniali marittime sono riconfermabili le
concessioni demaniali per finalità turistico ricreative ai già concessionari a
tutto il 2005, sia in forma stagionale che pluriennale, dando mandato alla
Giunta Regionale di provvedervi con apposito atto che tenga conto delle
incombenti necessità degli operatori del settore compatibilmente con gli
interessi pubblici più generali e di quelli ambientali in particolare”.
Articolo49
Modifiche
alla Legge Regionale 01.12.2004, n. 26
“Nuove norme in materia di sport”
1. Il comma 3 dell’art. 8 della Legge Regionale
01.12.2004, n. 26, è abrogato.
2. Il comma 4 dell’art. 8 della Legge Regionale
01.12.2004, n. 26, è abrogato.
Articolo
50
Modifiche
alla Legge Regionale 11.08.1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del
territorio”
1. L’articolo 44 della Legge Regionale n.23
11.08.1999, n. 23 è così sostituito:
"1 I Comuni che
hanno formato il Regolamento Urbanistico, secondo le risultanze della
ricognizione degli atti deliberativi comunali pervenuti entro la data di
entrata in vigore della presente legge regionale, sono tenuti a convocare la
Conferenza di Pianificazione, ai sensi del precedente articolo 25, entro il
30/06/07; sono tenuti a provvedere all’adozione del Regolamento Urbanistico
entro 90 giorni dalla data del verbale autorizzatorio
della Conferenza definitiva, e all’approvazione del medesimo, contestualmente
all’aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro 120 giorni dalla data
dell’adozione. In tali Comuni, decorso inutilmente il termine per la indizione
della Conferenza o per la successiva adozione del Regolamento Urbanistico e
fatti salvi i permessi a costruire e i piani attuativi in corso di validità,
possono essere rilasciati permessi a costruire esclusivamente per gli
interventi di cui all'articolo 9 del T.U. approvato con DPR n.380/2001,
applicando, comunque, la norma più restrittiva fra l’articolo predetto e le previsioni
dello strumento urbanistico vigente, che resta tale, con le misure limitative
di cui al presente comma, fino alla approvazione del Regolamento Urbanistico.
Ulteriori interventi, limitati alle sole opere pubbliche, possono essere
consentiti qualora siano approvati a mezzo di conferenza di localizzazione di
cui all’art.27 della L.R. n.23/99. Le misure limitative dell’attività edilizia
cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di indizione della Conferenza
di Pianificazione, ovvero dalla data di adozione del R.U.
2. Le norme limitative dell’attività di
trasformazione del territorio di cui al precedente comma si applicano anche
nell’ipotesi in cui la Conferenza di pianificazione, sebbene convocata, non si
concluda con la formazione del verbale autorizzatorio
entro 180 giorni decorrenti dalla data di avvio dei lavori della Conferenza
stessa.
3. La Conferenza si intende compiutamente
convocata solo se i soggetti partecipanti avranno ricevuto la stesura
definitiva degli elaborati, predisposti in conformità del Regolamento di
attuazione della L.R. n.23/99, approvato con DGR n. 512/2003, e della circolare
approvata con DGR n.1749/2006.
4. Le norme di salvaguardia di cui alla legge
n.1902/1952 e successive modifiche e integrazioni entrano in vigore alla data
riportata nella nota di convocazione della Conferenza di Pianificazione e, per
i Comuni che hanno la Conferenza in corso, ovvero già conclusa ma in attesa di
adozione, alla data di adozione del regolamento urbanistico e comunque il 90°
giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
5. Nei Comuni che non hanno formato il Regolamento
Urbanistico alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restanti
le norme limitative dell’attività edilizia contenute nel precedente comma 1, il
Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della
Sostenibilità, nell’esercizio delle proprie funzioni, provvede a concertare con
le Amministrazioni Comunali tempi e modalità di formazione del Regolamento
Urbanistico con l’eventuale nomina di un Coordinatore tecnico, individuato
nell’ambito delle Strutture regionali, con compiti di affiancamento per la
definizione dello stesso. Le spese relative all’attività del Coordinatore
saranno detratte dal contributo assegnato al Comune inottemperante.
6. Per i Comuni che devono rinnovare il proprio
Consiglio Comunale nel 2007 il termine del 30.6.07 di cui al precedente comma 1
si intende differito al 30.09.2007.
7. I Comuni obbligati debbono, entro 3 mesi dalla
data della stipula dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 43
precedente, e comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare
avvio alle procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un
accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26.
8. Stipulato l'accordo i Comuni danno corso
all'adozione del PSC, nelle forme previste all'art. 36 della presente legge.
9. I Comuni non obbligati possono ugualmente
avvalersi delle procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4.
10. Fino alla data di approvazione della CRS, o
del PSP, la stipula degli accordi tiene luogo rispettivamente della verifica di
coerenza e verifica di compatibilità di cui agli artt. 29, 30, previa
convocazione obbligatoria della Conferenza di Pianificazione ai sensi del
precedente art. 25, comma 7.
11. In via transitoria, nei RU approvati ai sensi
del precedente 1° comma, fino alla data di approvazione del PSC, (o scheda
strutturale comunale allegata al PSP), gli interventi consentiti in "zona
agricola" (zona "E" D.M. n. 1444/68), previa dimostrazione della
loro funzionalità all'attività agricola, sono sottoposti alle seguenti
limitazioni:
a) densità fondiaria
massima residenziale = 0,03 mc/mq;
b) densità fondiaria
massima per annessi agricoli = 0,07 mc/mq.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del PSC, i Comuni sono comunque obbligati ad adeguare dette norme alle
prescrizioni del PSC; trascorso tale termine, si applicano le limitazioni di
cui al precedente comma 4.
Articolo
51
Centri
comunali per l’educazione alimentare e benessere alla salute
1. Al fine di realizzare i Centri comunali per
l’educazione alimentare e benessere alla salute, è prevista la spesa di €
10.000,00 con le modalità di cui al regolamento che la Giunta Regionale dovrà
emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura
finanziaria nella UPB 1091.01 del bilancio di previsione 2008.
Articolo
52
Disposizione
in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica
1. La Regione destina € 100.000,00 al risarcimento
dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e forestali per il
quadriennio 2004-2008 all’interno delle aree protette individuate ai sensi
della Legge Regionale 28/1994.
2. Tale somma sarà erogata agli Enti gestori di
aree protette a seguito di rendiconti finanziari per tipologie di colture e su
base comunale.
3. La spesa di cui al comma 1 trova copertura
finanziaria nella UPB 0422.03 del bilancio di previsione 2008.
Articolo
53
Modifiche
alla Legge Regionale 22.10.2007, n. 19
“Norme in materia di espropriazione per pubblica utilià”
1. Alla Legge Regionale 22.10.2007, n. 19, dopo
l’art. 7 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 7 bis
Nei procedimenti
espropriativi finalizzati alla realizzazione di reti idriche e fognarie il
parere, previsto dall’art. 10 della Legge Regionale 06.08.1997, n. 38 non è
richiesto laddove, sulla base delle indagini geologiche e geotecniche all’uopo
effettuate, l’autorità espropriante attesta che l’intervento non compromette la
stabilità d’insieme delle aree interessate”.
Articolo
54
Rinnovo
Accordo Integrativo regionale per i servizi di interesse comunale
1. Sino alla sottoscrizione dei contratti di
servizio di cui all’art. 14 della Legge Regionale 22/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, le risorse relative alla copertura dei solo oneri
derivanti dall’applicazione del cosiddetto “Accordo Integrativo Regionale” per
il settore dei servizi urbani saranno trasferite alle imprese che gestiscono il
servizio, per il tramite dei Comuni competenti, nella misura massima di cui
agli elenchi annuali riferiti agli anni 2006 e 2008, trasmessi dall’ANCI
regionale, contenenti [4] l’indicazione del comune interessato, della ditta
gestore del servizio e delle unità lavorative interessate.
1.bis. I Comuni competenti sono tenuti ad erogare
alle aziende interessate, i contributi di cui al comma precedente, entro 30
giorni dalla data dell’effettiva disponibilità di cassa. [5]
2. La copertura finanziaria per gli oneri di cui
al comma 1 nonché per i saldi degli oneri relativi all’anno 2007, quantificati
in Euro 420.000,00, grava sull’U.P.B. 0450.01 del bilancio di previsione 2008.
[6]
Articolo
55
Modifiche
alla Legge Regionale 29.10.2002, n. 38
“Testo unico in materia di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione,
di fine
mandato e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione
Basilicata”
1. Al comma 14 dell’art. 11 della Legge Regionale
29.10.2002, n. 38 i periodi compresi fra le espressioni “Sia la comunicazione”
fino a “della carica di Consigliere” sono così sostituiti:
“La comunicazione
all’Ufficio di Presidenza di volersi avvalere del beneficio deve aver luogo, a
pena di decadenza, non meno di sessanta giorni prima della cessazione dalla
carica di Consigliere. L’obbligo di pagamento della quota contributiva
aggiuntiva retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere e
comporta il versamento in un’unica soluzione del cumulo delle quote
contributive aggiuntive mensili entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione dall’Ufficio di Presidenza. La causa di decadenza non opera
quando il matrimonio o la nascita dei figli avvenga successivamente al termine
per l’esercizio dell’opzione e comunque prima della cessazione dalla carica di
Consigliere; in tal caso la comunicazione all’Ufficio di Presidenza, a pena di
decadenza, deve essere inoltrata al verificarsi delle predette circostanze,
fermo restando l’obbligo di versamento in un’unica soluzione della quota
contributiva aggiuntiva”.
Capo VIII
Disposizioni
finali
Articolo
56
Rispetto
dei vincoli di bilancio
1. I piani ed i programmi annuali degli
interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi
forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di
terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’art. 4,
comma 6, della L.R. 6.09.2001, n.34.
Articolo
57
Copertura
finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio
finanziario 2008 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria
nel bilancio di previsione 2008.
2. L'onere finanziario derivante dalle
autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2009 e 2010, trova copertura
finanziaria nel bilancio pluriennale 2008-2010.
Articolo
58
Dichiarazione
di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Tabella A
La tabella A, che si omette, elenca gli
stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di leggi regionali la cui
quantificazione annua è demandata alla legge di bilancio.
Tabella B
La tabella B, che si omette, provvede al
rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale.
Tabella C
La tabella C, che si omette, indica il concorso
finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e
sostenuti dallo Stato.
Tabella D
La tabella D, che si omette, riporta i limiti di
impegno per interventi in materia di investimenti pubblici.
Tabella E
La tabella E, che si omette, elenca gli stanziamenti
da iscrivere nel bilancio 2008 per il Programma operativo regionale (P.O.R.)
2000-2006 cofinanziato dai fondi strutturali della Unione Europea.
Tabella F
La tabella F non è riportata nel Bollettino
Ufficiale.
Tabella G
La tabella G, che si omette, elenca gli
stanziamenti da iscrivere nel bilancio 2008 per il Programma di iniziativa
comunitaria Leader Plus 2000-2006.
Tabella H
La tabella H, che si omette, elenca gli
stanziamenti da iscrivere nel bilancio 2008 per il P.O. 2007-2013.
NOTE
[* ] VEDI l’art. 48 della L. R. 24.12.2008, n.31
“Disposizioni in materia di volumetrie edilizie per favorire il risparmio
energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili” così dispone: 1. Il comma 1
dell’art.11 L.R. 28 dicembre 2007 n.28 è applicabile anche se il titolo
abilitativo per l’intervento da eseguire è stato rilasciato anteriormente
all’entrata in vigore di detta legge, a condizione che venga presentata la
richiesta di variante in corso d’opera.
[01] comma così modificato dall’art. 8 L.R. 24.12.2008, n. 31;
(02) comma così sostituito dall'art. 8, comma 1,
L.R. 24 dicembre 2008, n. 31. Il testo precedente era così formulato: «1. La Giunta regionale è autorizzata a
elaborare misure finalizzate alla riduzione del costo dell'energia nella
Regione, utilizzando per tale finalità la quota parte delle risorse di
titolarità regionale rinvenienti dalle royalties di cui al decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge
regionale n. 40/1995 e successive integrazioni e modificazioni, eccedente anno
per anno la quota complessiva pagata alla Regione per l'anno 2005. A tal fine,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva un documento
di misure attuative finalizzate alla riduzione del relativo costo.»;
[04] parole sostituite dall’art.50, comma 1, L.R.
06.08.2008, n. 20;
[05] periodo aggiunto dall’art. 50, comma 2,L.R. 06.08.2008, n. 20;
[1] parole sostituite dall’art. 1 della L.R. 12 marzo 2008, n. 1.
[2] comma aggiunto dall’art. 38 L.R. 24.12.2008, n. 31;
[3] termine differito dall’art.9, comma 3, L.R. 06.08.2008;
[4] comma così modificato dall’art. 35, comma 1, L.R. 06.08.2008,n. 20;
[5] comma aggiunto dall’art.35, comma 2, L.R. 06.08.2008, n.20;
[6] comma così sostituito dall’art.35, comma 3, L.R. 06.08.2008, n. 20;
[7] Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, L.R. 4 agosto 2011, n. 17;
[8] Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, L.R. 8 agosto 2012, n. 16;
(9) Articolo così sostituito dall'art. 76, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42. Il
testo originario era così formulato: «Art. 10. Miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici.
1. Ai sensi degli articoli 117 e 119 comma 2 della Costituzione la Regione
Basilicata, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico
nell'edilizia, e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni,
promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti
e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali,
al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle
tecnologie a minore impatto ambientale.
2. Ai fini del comma 1 la Regione disciplina:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli
edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia
di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
c) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia
di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazione;
d) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli
edifici;
e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di
condizionamento d'aria;
f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti
abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici
e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di
condizionamento d'aria;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori del settore;
h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.»;
(10) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, n. 1), L.R. 9 agosto 2012,
n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai
sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della stessa legge). Il testo
originario era così formulato: «a) programmi di investimento sul territorio regionale,
finalizzati alla realizzazione di iniziative produttive sostitutive in
insediamenti industriali inattivi;»;
(11) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, n. 2), L.R. 9 agosto 2012,
n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai
sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della stessa legge);
(12) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, numeri 3) e 4), L.R. 9
agosto 2012, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della stessa
legge);
(13) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, n. 5), L.R. 9 agosto 2012, n. 19, a
decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di
quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della stessa legge);
(14) Lettera abrogata dall'art. 37, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
(15) Lettera abrogata dall'art. 37, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
(16) Lettera abrogata dall'art. 37, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
(17) Articolo abrogato dall'art. 37, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
(18) Articolo abrogato dall'art. 65, comma 1, lett.
c), L.R. 16 novembre 2018, n. 35;
(19) Comma abrogato dall'art. 65, comma1, lett. f),
L.R. 16 novembre 2018, n. 35;
(20) comma abrogato per effetto dell'art. 65, comma 1, lett.
b), L.R. 16 novembre 2018, n. 35;
(21) comma abrogato per effetto dell'art. 65, comma 1, lett.
b), L.R. 16 novembre 2018, n. 35;
(22) comma abrogato per effetto dell'art. 65, comma 1, lett.
b), L.R. 16 novembre 2018, n. 35;
(23) parole inserite dall’art.21, comma 1, L.R. 15
dicembre 2021, n. 59;
(24) comma inserito dall’art.21, comma 2, L.R. 15
dicembre 2021, n. 59;
(25) parole inserite dall’art.21, comma 3, L.R. 15
dicembre 2021, n. 59;
(26) parole inserite dall’art.21, comma 4, L.R. 15
dicembre 2021, n. 59;
(27) parole inserite dall’art.21, comma 5, L.R. 15
dicembre 2021, n. 59;
(28) lettera aggiunta dall’art.21, comma 6, L.R.
15 dicembre 2021, n. 59;
(29) lettera modificata dall’art. 44, comma 1,
L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(30) alinea modificato dall’art. 44, comma 2, L.R.
15 dicembre 2021, n. 59;
(31) comma sostituito dall’art. 44, comma 3, L.R.
15 dicembre 2021, n. 59. Il testo precedente era così formulato:3.
A tali imprese possono essere concesse le seguenti tipologie di aiuti:
a) contributi in conto capitale e in conto
interessi, per la realizzazione del programma di investimento relativo a beni
materiali ed immateriali, nel rispetto delle disposizioni contenute negli
Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013
(2006/C54/08), nel Regolamento CE n.70/2001 e secondo le intensità di cui alla
Mappa degli aiuti regionali 2007/2013 (Aiuto di Stato N. 324/2007);
b) aiuti a favore dell’assunzione dei
lavoratori di cui al comma 2, lettera b), ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
CE n. 2204/2002;
c) incentivi per la formazione dei
lavoratori assunti nel rispetto delle norme di cui al Regolamento CE N.68/2001.
Gli incentivi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma possono essere
concessi anche nel rispetto del Regolamento CE n. 1998/2006.”;
(32)
comma sostituito dall’art. 44, comma 4, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59. Il testo
precedente era così formulato: “6. La copertura finanziaria verrà
assicurata dai fondi provenienti da Programma Operativo FESR 2007/2013, dal
Programma Operativo FSE 2007/2013, nonché da altri fondi nazionali o regionali
aventi finalità compatibili.”.