Bollettino Ufficiale n. 44 del
30 dicembre 2011
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1
Limite massimo di indebitamento
1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata
per l’esercizio finanziario 2012, tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 103.918.420,99.
2. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la
contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’articolo 4 comma
1 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28, è rinnovata per l’esercizio finanziario
2012, per l’importo di € 22.938.585,85, corrispondente al totale degli impegni
assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2009, relativamente alle spese
contenute nell’allegato n. 10 al bilancio di previsione 2009, come modificato
dall’articolo 8 comma 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27, non coperti mediante
la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2011
per effetto del disposto di cui all’articolo 12, comma 6, della medesima L.R.
30 dicembre 2009, n. 43.
3. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la
contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’articolo 4, comma
1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17, è rinnovata per l’esercizio finanziario
2012, per l’importo di € 39.391.056,05, corrispondente al totale degli impegni
assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2010, relativamente alle spese
contenute nell’allegato n. 10 al bilancio di previsione 2010, come modificato
dall’articolo 9 comma 2 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28, non coperti mediante
la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2011
per effetto del disposto di cui all’articolo 12, comma 6, della L.R. 30
dicembre 2010, n. 34.
4. Il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui al comma 1 è destinato a finanziare:
a) per € 22.938.585,85 corrispondente al disavanzo d’amministrazione 2009
afferente le spese d’investimento, di cui al comma 2;
b) per € 39.391.056,05 corrispondente al disavanzo d’amministrazione 2010
afferente le spese d’investimento, di cui al comma 3;
c) per € 14.000.000,00 per la quota a carico della Regione per investimenti nel
Settore Sanitario;
d) per € 17.559.108,90 per altre spese di investimento;
e) per € 10.029.670,19 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli
interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013.
5. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 4, da reperire mediante
la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità
Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell’Entrata del
bilancio per l’esercizio finanziario 2012.
6. Per gli anni 2013 e 2014 il limite massimo di indebitamento del bilancio
pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in €
4.700.000,00 ed in € 1.800.000,00.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2
Agevolazioni per disabili
1. L’esenzione riconosciuta ai sensi dell’articolo 8 Legge 27 dicembre 1997 n.
449, dell’articolo 50 Legge 21 novembre 2000 n. 342 e dell’ articolo 30, comma
7, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, può essere trasferita su altro veicolo di
proprietà della medesima persona disabile, o del soggetto di cui il disabile
risulti fiscalmente a carico, soltanto se siano trascorsi almeno 4 anni dalla
data del primo riconoscimento.
2. Il passaggio dell’esenzione ad un altro veicolo, prima della scadenza dei
4 anni, è ammesso solo a condizione che il veicolo precedentemente esentato sia
stato venduto, demolito o rubato; in ogni caso è riconosciuta una sola
esenzione annua per persona disabile o del soggetto di cui il disabile risulti
fisicamente a carico.
[3. L'esenzione decorre dal periodo d’imposta successivo alla data di
accertamento dei requisiti (data della seduta della Commissione Medica Pubblica
e/o data di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di obbligo
adattamento del veicolo), indipendentemente dalla data di presentazione della
domanda.] (1)
[4. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti saranno
contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge
per i casi di omesso versamento. Il riconoscimento dell'esenzione non dà
diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni precedenti.] (1)
5. Fra le categorie di veicoli per i quali i disabili possono ottenere
l'esenzione sono inseriti anche i quadricicli leggeri (minicar).
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 3
Dotazioni finanziarie per
l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia
e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa
a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui
quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per
l’anno 2012 nella misura complessiva di € 121.675.873,60 e nei limiti indicati
nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che
prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia,
classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2012
nella misura complessiva di € 88.648.506,61 e nei limiti indicati nella tabella
B allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di
intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per
l’anno 2012 complessivamente in € 1.420.360,16 nelle misure riportate nella
tabella C allegata alla presente legge.
Art. 4
Limiti di impegno
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per
interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per l’esercizio
finanziario 2012, complessivamente in € 12.109.785,82 sono riportati,
unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla
presente legge.
Art. 5
Spese di funzionamento degli Enti e
degli Organismi dipendenti dalla Regione
1. I contributi regionali per le spese di
funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti,
dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2012 nella misura
complessiva di € 27.677.000,00 cosi ripartiti: (2)
Denominazione Ente Contributi Anno 2012 € 27.677.000,00
Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T. – (F.O. 0473 – U.P.B. 0473.04)
2.700.000,00
Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. –(F.O.
0421 –U.P.B. 0421.01) 9.900.000,00
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. –
L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 – U.P.B. 0510.05)
8.312.000,00 (4)
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata -
A.R.D.S.U. – L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.03) 2.100.000,00
Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47
(F.O. 0540 – U.P.B. 0540.04) 400.000,00
Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – L.R.
7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.05) 400.000,00
Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) –(F.O. 0421 –
U.P.B. 0421.02) 3.865.000,00 (5)
TOTALE 27.677.000,00 (3)
2. L’anticipazione di cassa di cui all’articolo 82 della Legge regionale 6
settembre 2001, n.34, per gli Enti di cui al presente articolo, non può
eccedere l’ammontare bimestrale delle quote delle spese di funzionamento come
quantificate al comma 1.
Art. 6
Attuazione degli interventi dei
Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai
Fondi strutturali della Unione Europea
1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012 relativa al
Programma Operativo FESR per il periodo di programmazione 2007-2013 è
determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla
presente legge.
2. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012 relativa al
Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 è
determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla
presente legge.
3. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012 relativa al
Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è determinata nei limiti degli
stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente
dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei
programmi e dei progetti di cui al precedente comma, nonché della relativa
acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in
corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.
Art. 7
Patto di Stabilità interno e misure
di contenimento della spesa
1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2012-2014 adottati con l’adesione al Patto di
Stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell’esercizio finanziario
2012, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a
carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino oneri
aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E’ fatto altresì divieto per il
medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di
ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale.
2. I Dirigenti Generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del
Consiglio concorrono al contenimento degli impegni e dei pagamenti entro i
limiti di cui all’obiettivo programmatico derivante dal rispetto del Patto di
Stabilità interno per le regioni a statuto ordinario per l’esercizio
finanziario 2012. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le
misure organizzative necessarie all’attuazione del sistema di monitoraggio e
verifica del rispetto di tale limite.
3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità
economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta
regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2012 a rideterminare, previo
parere della Commissione Consiliare competente, il livello degli impegni e dei
pagamenti autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti
nella medesima legislazione.
4. E’ istituito, presso la Presidenza della
Giunta Regionale, un coordinamento interistituzionale del Patto di Stabilità
per conseguire, attraverso la raccolta dati e il monitoraggio costante degli
andamenti settoriali un efficace supporto alla programmazione regionale.
La Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI e l’UPI regionali, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la
composizione, l’organizzazione e le funzioni del coordinamento
interistituzionale.
Art. 8
Patto di Stabilità infraregionale
1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al
precedente articolo 5 e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela
dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua
trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è
finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo
2012-2014.
2. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo
al rispetto degli obblighi rivenienti dal Patto di Stabilità interno per
l’esercizio finanziario 2012, il complesso delle spese finali non può essere
superiore al complesso delle entrate accertate nell’anno.
3. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto
di Stabilità interno, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo,
trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di
bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della
Giunta regionale. La Giunta regionale trasmette tale informativa al Consiglio
regionale.
4. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente è tenuto a segnalare con
cadenza trimestrale alla Presidenza della Giunta regionale eventuali
scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 2 del
presente articolo. La Giunta regionale dà tempestiva informazione al Consiglio
regionale.
5. Gli enti di cui al comma 1 che non rispetteranno gli obiettivi del Patto
di Stabilità fissati per l’anno 2012, nell’anno successivo dovranno ridurre del
20% le spese per acquisto di beni e servizi, non potranno procedere
all’affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione, né procedere
all’assunzione di personale, a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, né potranno stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione.
6. I compensi spettanti agli organi di amministrazione degli enti di cui al
comma 1 che non rispettano gli obiettivi del Patto di Stabilità fissati per
l’anno 2012 sono ridotti a decorrere dall’anno di competenza del 20%.
Art. 9
Sedi degli uffici regionali
1. Per i fini di cui all’articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n.
27 la spesa massima autorizzata per l’anno finanziario 2012 è pari a €
350.000,00.
2. La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti alla
UPB 0134.05 del bilancio regionale per gli anni 2012-2014.
Art. 10
Realizzazione residenze universitarie
1. La Giunta regionale, in esecuzione della D.G.R. 22.12.2009 n. 2246,
approvata dal Consiglio regionale con delibera 01.02.2010 n.654 e a parziale
modifica di quanto disposto dall'articolo17 della legge regionale 08.08.2005
n.27, è autorizzata ad individuare, d'intesa con l'ARDSU, previo avviso
pubblico di manifestazione d’interesse, optando in via prioritaria, a parità di
condizioni, per immobili di proprietà pubblica, un immobile sismicamente
adeguato o da adeguare da destinare a residenza universitaria di Potenza.
2. La copertura finanziaria è assicurata mediante le risorse già stanziate
nel bilancio regionale ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale 8 agosto
2005, n.27.
3. Il limite di impegno quindicennale di € 620.000,00 di cui all’articolo
17, comma 2 della L.R. 8 agosto 2005 n.27 per la concessione di un contributo
all’ARDSU per la realizzazione di residenze universitarie decorre
dall’esercizio finanziario 2012.
Art. 11
Slittamento limiti di impegno di cui
alla Legge Regionale 7 Agosto 2009, n.27
1. Il limite di impegno di € 500.000,00 di cui al comma 1 dell'articolo 35
della L.R. 07.08.2009, n.27, per la concessione di contributi destinati al
patrimonio storico artistico religioso all’Ordinario Diocesano per l'assunzione
di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2012.
2. Il limite di impegno di € 1.000.000,00 di cui al comma 1 dell'articolo 36
della L.R. 07.08.2009, n.27 per sostenere gli interventi di manutenzione
straordinaria delle strade e delle scuole di competenza delle Province per
l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2012.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo si
provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 1111.08 dello Stato di
Previsione delle Uscite del Bilancio Pluriennale 2012-2014. Per gli esercizi
successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.
Art. 12
Metapontum Agrobios s.r.l.
1. La Regione Basilicata procede, in qualità di socio unico, all’aumento del
capitale sociale della società a totale partecipazione pubblica Metapontum
Agrobios s.r.l.
2. Al comma 4 dell’articolo 27 della L.R. 04.08.2011 n. 17 il termine “30
giugno 2012” è sostituito con “31 dicembre 2012”.
3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede
mediante lo stanziamento di € 2.000.000,00 alla U.P.B. 1211.04 dello stato di
Previsione delle Uscite del Bilancio di esercizio 2012.
Art. 13
Gestione straordinaria dell’Agenzia
Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)
1. La gestione straordinaria di cui all’articolo 10 della legge regionale 14
luglio 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo,
al 30 giugno 2012.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO
ALL’ ECONOMIA ED ALLE FAMIGLIE E DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
Art. 14
Istituzione di un Fondo regionale di
rotazione per la gestione dei rifiuti urbani e la bonifica dei siti inquinati
1. Con la presente norma viene istituito il Fondo regionale di rotazione
[per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati
e] (25) per gli interventi sulla gestione
del ciclo dei rifiuti. (6)
2. Il Fondo di rotazione mette a disposizione degli enti locali le risorse
per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, previo parere della
Commissione Consiliare competente, disciplina i requisiti e le procedure di
accesso ai finanziamenti, nonché la durata e le modalità del rimborso delle
somme anticipate.
4. Gli enti locali che devono eseguire le attività e gli interventi di cui
al comma 1 presentano annualmente le proposte progettuali al Dipartimento
Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità.
5. Il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità
effettua la valutazione dei progetti sulla base delle priorità definite
dall'Osservatorio regionale del ciclo dei rifiuti di cui alla L.R. 02.02.2001
n. 6.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in €
5.000.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB
0510.02 del bilancio regionale. Le somme derivanti dalle quote rimborsate dai
soggetti titolari degli interventi sono introitate nell'UPB 4.04.01.
Art. 15
Modifica alla L.R. 10.11.1998 n. 42
“Norme in materia forestale” – art. 4 “Attribuzione delle funzioni” (7)
[1. Il comma 1 dell’articolo 4 della L.R.
10.11.1998 n. 42 è così modificato:
“1. Nelle more della definitiva e complessiva riorganizzazione del settore
forestale, l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è attuato per
ambiti territoriali coincidenti con le Aree Programma, mediante i Comuni in
forma singola o associata, di concerto con gli enti Statali e Regionali di
gestione di Parchi Naturali. Per le attività che insistono sul territorio dei
Comuni Capoluogo le relative funzioni possono essere delegate alle
Amministrazioni Provinciali”.
2. Con atto della Giunta regionale, nelle more dell’organizzazione delle
Aree Programma è definito il Comune al quale sono delegate le funzioni
tecnico-amministrative derivanti dalla Legge 42/98, funzionalmente svolte dal
personale di cui all’articolo 28 della L.R. 04.08.2011 n. 17 mediante la
costituzione di specifici nuclei di forestazione.]
Art. 16
Disposizioni in materia di AATO
Rifiuti (26)
[1. Il comma 7 dell’articolo 27 della L.R. n.
33 del 30 dicembre 2010 è sostituito dal seguente:
“Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dagli articoli precedenti
per la costituzione della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei
Rifiuti, le attività e funzioni di cui all’articolo 27, comma 5, lettera a)
della stessa Conferenza sono attribuite ad un Commissario nominato dal
Presidente della Giunta regionale che utilizzerà le strutture amministrative
delle disciolte Autorità d’Ambito provinciali, subentrando ai rapporti
giuridici attivi e passivi delle stesse, procedendo ad assicurare la continuità
amministrativa del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti e provvedendo
alla residua gestione liquidatoria. Il Commissario si avvale delle risorse
umane presenti presso le soppresse Autorità d’Ambito provinciali. I rapporti
dirigenziali a termine con contratto di diritto privato cessano alla loro
scadenza naturale.”.]
Art. 17
Disposizioni in materia di AATO
Idrica
1. Il comma 7 dell’articolo 26 della L.R. n. 33
del 30 dicembre 2010 è sostituito dal seguente:
“Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dagli articoli
precedenti per la costituzione della Conferenza Interistituzionale Idrica, le
attività e funzioni di cui all’articolo 26, comma 5, lettera a) della stessa
Conferenza sono attribuite ad un Commissario nominato dal Presidente della
Giunta regionale che utilizzerà le strutture amministrative della disciolta
Autorità d’Ambito, subentrando ai rapporti giuridici attivi e passivi della
stessa, procedendo ad assicurare la continuità amministrativa del servizio
Idrico Integrato e provvedendo alla residua gestione liquidatoria. Il
Commissario si avvale delle risorse umane presenti presso la soppressa Autorità
d’Ambito. I rapporti dirigenziali a termine con contratto di diritto privato
cessano allo loro scadenza naturale.”
Art. 18
Dotazione del Fondo di prevenzione e
solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione Legge Regionale
21.04.2011, n.7
1. Per l’esercizio finanziario 2012, la dotazione del Fondo di prevenzione e
solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione di cui alla Legge
Regionale 21.04.2011, n.7, è pari ad € 400.000,00, importo stanziato alla UPB
1091.01 del bilancio di previsione per l’esercizio 2012.
2. Entro il 30 giugno, la Giunta regionale rendiconta al Consiglio regionale
le attività svolte dal Fondo nell’anno precedente.
Art. 19
Contributo per la stabilizzazione dei
Lavoratori ASU Autofinanziati (8)
[1. Per le finalità di cui all’articolo 14 della Legge Regionale 24.12.2008,
n. 31, come modificato dall’articolo 33 della Legge Regionale 07.08.2009, n.
27, è destinata, per l’esercizio finanziario 2012, una somma pari ad Euro
1.000.000,00, stanziata alla U.P.B. 0412.03 “Azioni in favore del lavoratori
socialmente utili” del bilancio regionale per il medesimo esercizio
finanziario.]
Art. 20
Modifica alla Legge regionale
24.12.2008, n. 31, “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge Finanziaria 2009” – Art.
15 “ Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili”
1. L’articolo 15 della Legge Regionale
24.12.2008, n. 31 è così sostituito:
“1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo stabile dei soggetti
diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e l’assolvimento
degli obblighi di assunzione previsti all’articolo 3 della medesima Legge da
parte degli Enti pubblici presenti nel territorio regionale, nel rispetto della
normativa vigente in materia di assunzione e in attuazione dell’art. 7
dell’Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato –
Regioni – Città – Autonomie Locali, la Regione Basilicata promuove convenzioni
ai sensi dell’articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell’articolo 39
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, finalizzate all’assunzione a
tempo indeterminato da parte delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul
territorio della Regione Basilicata, mediante chiamata nominativa, dei soggetti
disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n.
68, che hanno completato presso Enti pubblici presenti sul territorio della
Regione Basilicata un rapporto di lavoro a tempo determinato sorto sulla base
dei progetti speciali di cui all’articolo 15, comma 1, della Legge Regionale 24
dicembre 2008, n. 31, avendo in precedenza svolto presso Pubbliche
Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata
di almeno 24 mesi, un’attività di tirocinio con esito positivo o, comunque,
lavorativa, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell’Intesa,
anche se completata successivamente.
2. A tal fine, per ogni lavoratore diversamente abile che sia assunto ai
sensi del comma precedente, la Regione Basilicata riconosce, per l’anno 2012,
agli Enti pubblici promotori un contributo economico pari ad Euro
10.000,00.
3. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 15,
comma 1, della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, in essere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il relativo contributo regionale sarà
erogato, nel limite degli importi dovuti, fino alla scadenza del contratto.
4. Gli enti Pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, in
caso di scopertura delle quote riservate ai soggetti diversamente abili,
dovranno attivare in via prioritaria la procedura.di assunzione prevista al
comma 1, fino ad esaurimento della categoria dei soggetti in possesso dei
requisiti ivi previsti.
5 .
La Regione Basilicata, esclusivamente in
attuazione dell'articolo 7 della Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di
Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali, promuove, altresì,
progetti speciali finalizzati all'assunzione a tempo determinato, presso le
amministrazioni pubbliche presenti sul territorio della Regione Basilicata, dei
lavoratori diversamente abili che hanno svolto presso gli enti pubblici
presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24
mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa,
iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa, anche se
completata successivamente. (9)
5bis .
La Regione Basilicata, al di fuori dell'ambito di
applicazione dell'art. 7 dell'Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di
Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali, al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12
marzo 1999 n. 68, promuove, inoltre, progetti speciali finalizzati
all'assunzione a tempo determinato, presso le amministrazioni pubbliche
presenti sul territorio della Regione Basilicata dei lavoratori diversamente
abili che hanno svolto presso gli Enti pubblici presenti sul territorio della
Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio
con esito positivo o, comunque, lavorativa iniziata anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, anche se
completata successivamente. (10)
6 .
Ai fini di cui ai due
commi precedenti la Regione Basilicata riconosce agli Enti
promotori dei relativi progetti un contributo economico fino ad un massimo di
Euro 10.000,00 annui per ogni lavoratore diversamente abile, in ragione di una
percentuale non superiore al 75% del costo del lavoro lordo.
(11)
7. Per le finalità di cui al presente articolo è destinata, per l’esercizio
finanziario 2012, una somma parti ad Euro 1.000.000,00 stanziata sulla UPB 0412.04
“Politiche per l’inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e di altri
soggetti svantaggiati” del bilancio regionale per il medesimo esercizio
finanziario.”
Art. 21
Contributo straordinario alle
Province a sostegno dell’attività di cui al comma 1 lett. c) dell’articolo 139
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
1. Al fine di sostenere le Amministrazioni Provinciali nell’attuazione dei
piani provinciali di supporto organizzativo per il trasporto e nell’attivazione
di progetti educativi individualizzati (PEI) per gli studenti diversamente
abili o in situazione di svantaggio, fermo restando quanto stabilito dal comma
2 dell’articolo 82 della Legge Regionale 8 marzo 1999, n. 7, di recepimento del
disposto normativo di cui all’articolo 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è
destinato per l’anno scolastico 2012/2013 un contributo straordinario pari ad €
380.000,00.
2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare
competente da esprimersi entro trenta giorni, adotta i provvedimenti necessari
per stabilire i criteri e le modalità di erogazione del contributo alle
Province di Potenza e di Matera.
3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1, del presente
articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0980.01 “Interventi
per l’accesso al diritto allo studio” dello stato di previsione delle uscite
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012.
Art. 22
Sostegno alla qualificazione dei
servizi educativi nelle scuole della Basilicata
1. La Regione Basilicata, fatti salvi gli orientamenti delle attività
educative rientranti nelle norme generali sull’istruzione di competenza dello
Stato, promuove la qualificazione e la innovazione dei servizi educativi nella
scuola primaria.
2. Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, la Regione
sostiene la realizzazione di percorsi formativi integrativi, anche attraverso
l’impiego del personale precario della scuola.
3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare
competente, è autorizzata ad approvare apposito provvedimento per la
definizione del Programma degli interventi ricadenti negli anni scolastici
2011/2012 e 2012/2013, con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale
stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi
alle scuole di cui al presente articolo.
4. Per gli interventi rivolti alla scuola primaria, è destinato un
finanziamento regionale pari ad € 900.000,00 .
5. Ai maggiori oneri, derivanti dall’applicazione dei contratti previsti
negli avvisi pubblici per la qualificazione, rafforzamento e ampliamento
dell’offerta formativa scolastica delle scuole primarie e secondarie relativi
agli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, è destinato un finanziamento
regionale integrativo pari ad € 100.000,00.
6. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai commi 4 e 5, del presente
articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0980.02
“Interventi di qualificazione del sistema educativo a supporto delle politiche
giovanili” dello stato di previsione delle uscite del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2012.
Art. 23
Modifica della legge regionale
30.12.2010 n. 33 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale della regione Basilicata. legge finanziaria 2011” – art.
35 . Differimento termine per la realizzazione dei programmi di investimento
nel settore della industria alberghiera
1. Il termine previsto all’art. 35, comma 2, della Legge regionale 30
dicembre 2010, n. 33 è differito al 31 dicembre
2014. (12)
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA,
SOCIO-SANITARIA E SOCIALE
Art. 24
Adempimenti Patto per la Salute
1. In adempimento alle disposizioni attuative
dell’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 in materia di stabilità ed
equilibrio di gestione del Servizio Sanitario Regionale, la Regione provvede:
a) per l’esercizio 2011 alla copertura finanziaria degli ammortamenti non
sterilizzati di competenza dell’anno 2011 dei beni ad utilità pluriennale
entrati in produzione negli anni 2010 e 2011;
b) a decorrere dall’esercizio 2012 alla copertura finanziaria di tutti gli
ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’anno;
c) a decorrere dall’anno 2013 alla copertura finanziaria degli ammortamenti non
sterilizzati pregressi 2001-2010 nell’arco temporale di venticinque anni.
Art. 25
Disciplina dei compensi per la
partecipazione a commissioni esaminatrici di concorso per la selezione del
personale del Servizio Sanitario regionale – SSR
1. Per la partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale a
Commissioni esaminatrici di concorso e selezioni pubbliche per il reclutamento
di personale, non è previsto alcun compenso aggiuntivo rispetto al trattamento
economico in godimento. Tale partecipazione rientra tra i compiti d'istituto ed
è comunque valutata ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato,
con modalità e criteri che saranno determinati da ciascuna azienda.
(13)
2. I compensi previsti dalla L.R. 02.03.1992 n. 7 e s.m.i., sono applicati
soltanto ai componenti esterni al Servizio Sanitario Regionale – S.S.R..
3. Al personale impegnato nelle Commissioni esaminatrici di concorso e nelle
selezioni pubbliche spetta comunque il rimborso delle spese di viaggio secondo
la normativa vigente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in itinere per i quali non sia ancora nominata la Commissione
esaminatrice.
5. A tutti i componenti ed al segretario della Commissione d’esame del
Concorso di ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina
generale ed a tutti i componenti ed al segretario della Commissione per la
prova finale del suddetto Corso è corrisposto un compenso omnicomprensivo pari
ad euro 250, oltre il rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio nella
misura prevista dalle disposizioni regionali per i dirigenti regionali a valere
sulle risorse disponibili dell’apposito fondo sanitario vincolato destinato
alla gestione dei Corsi triennali di formazione specifica in medicina generale.
(14)
Art. 26
Regolamentazione della libera
professione intramuraria
1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le
Aziende Sanitarie di Potenza – ASP, di Matera - ASM, l’Azienda Ospedaliera San
Carlo – APR, l’Istituto IRCCS – CROB provvedono ad aggiornare il regolamento
della libera professione intramuraria al fine di utilizzare il 5% della massa
dei proventi, già Fondo Speciale per il supporto indiretto al personale del
comparto e delle dirigenza SPTA, per l’incremento del Fondo destinato alla
corresponsione delle prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste
d’attesa.
Art. 27
Modifiche alla L.R. del 16 giugno
2003 n. 22 “Norme in materia di prevenzione della cecità”. (15)
[1.
Le attività sanitarie di prevenzione, riabilitazione visiva e clinico -
gestionali della Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la
Prevenzione della Cecità (SIACP) di cui all'art. 1 della legge regionale 16
giugno 2003, n. 22 sono trasferite al Dipartimento interaziendale di oculistica
che ne assicura altresì il coordinamento con le attività di prevenzione e
riabilitazione visiva dell'Azienda Sanitaria di Matera, con le procedure in
atto di cui alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 22.
2.
A tal fine sono trasferite il Dipartimento interaziendale di oculistica le
dotazioni strumentali e le risorse finanziarie assegnate dalla Regione al SIACP
e non ancora utilizzate. [[ L'ASP subentra nei contratti di lavoro di diritto
privato del personale in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, senza che ciò costituisca l'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego.]]
(16)
2 bis. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi il Dipartimento
interaziendale di oculistica provvede alla cessione in comodato d'uso delle
risorse strumentali acquisite dalla Sezione Italiana dell'Agenzia
Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.), ad eccezione, di
quelle che siano indispensabili per i servizi già erogati da altri centri
sanitari regionali.]
Art. 28
Accesso agli studi universitari dei
soggetti diversamente abili
1. Nell’ambito delle azioni tese alla promozione del diritto agli studi
universitari, la Regione Basilicata favorisce l’accesso a tali studi dei
soggetti diversamente abili ed ipovedenti.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, approva un’apposita proposta d’intesa con l’Università di
Basilicata.
Art. 29
Modifica della Legge Regionale
04.08.2011 n. 17 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013” – Art.
10 “Misure di contenimento della spesa del personale del S.S.R. – attività
aggiuntive”
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge
regionale 04.08.2011, n. 17 è aggiunto il comma 2:
“2. Il comma 1 non si applica alle attività aggiuntive erogate nell’ambito di
progetti finanziati direttamente dalla Regione. In tali casi le attività
aggiuntive potranno essere erogate nei limiti e secondo le modalità previste
dal finanziamento assentito”.
Art. 30
Disposizioni in materia di personale
del Servizio Sanitario Regionale
[1. Attesa la valenza strategica del modello a rete del Sistema Sanitario
Regionale di cui all’articolo 3 della L.R. 01.07.2008 n. 12 e s.m.i., sono
scorporati dal calcolo di cui all’articolo 28 della L.R. 30.12.2010 n. 33 gli
incarichi del Direttore di Unità Operativa Complessa nei Centri di riferimento
regionale afferenti alle reti interaziendali di assistenza, individuati negli
atti di programmazione sanitaria o considerate di rilievo regionale e/o
strategiche per l’organizzazione dei presidi ospedalieri.]
(17)
[2. Le Aziende Sanitarie promotrici di progetti speciali a valenza regionale
possono richiedere, sulla base di comprovate esigenze organizzative,
l’autorizzazione al reclutamento di personale medico e sanitario
specificatamente dedicato alla realizzazione dei relativi
progetti.] (17)
[3. Date la dimensione aziendale e la finalità di carattere scientifico,
l’IRCCS – CROB può procedere al reclutamento di personale nei limiti della
spesa del personale sostenuta nell’anno 2011 e fermo restando il pareggio di
bilancio.] (18)
[4. Le richieste di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono
essere inoltrate dalle Aziende Sanitarie, con istanza motivata, al Dipartimento
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità
e sono autorizzate con provvedimento della Giunta Regionale.] (17)
Art. 31
Modifica alla legge regionale 1
luglio 2008, n. 12 “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio
Sanitario Regionale” – art. 2 – “ Aziende del Servizio Sanitario Regionale”
1. All’articolo 2 della legge regionale
01.07.2008, n. 12, dopo il comma 9, è aggiunto il comma 9 bis:
“9 bis. Ai sensi dell’articolo 2 dell’Atto d’Intesa 01 luglio 2004 recante
norme su “Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”, il Consiglio di indirizzo e
verifica è costituito dal Direttore Generale dell’Istituto IRCCS e dura in
carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa. Il Presidente e i componenti
possono essere rinominati. Ai componenti del Consiglio di indirizzo e verifica
è corrisposto un compenso pari al 7,5% del compenso del Direttore generale
dell’IRCCS, al Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica un compenso
pari al 15% del compenso del Direttore generale dell’IRCCS, oltre il rimborso
delle spese sostenute." (19)
Art. 32
Disposizioni veterinarie in materia
di movimentazione di animali da vita (20)
[1. Fermo restante quanto previsto dalle vigenti disposizioni (Reg.
CE/1266/2007 e s.m.i.) che disciplinano la movimentazione degli animali
domestici, è consentita, tra gli allevamenti della Regione Basilicata, per
motivi di compravendita, la movimentazione di animali da vita della specie
bovina ed ovicaprina con documentazione di scorta (modello 4) senza la
vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale dell’ASL competente per
territorio relativa all’avvenuta vaccinazione.
2. La movimentazione, di cui al comma 1, è subordinata al rispetto, da parte
dei detentori degli animali, degli obblighi previsti in materia di controlli e
qualifiche sanitarie, nonché degli obblighi in materia di registrazione ed
identificazione degli animali.
Nella Sezione A del documento di scorta (modello 4) l’allevatore deve annotare
le seguenti diciture: a. <Allevamento U.I. - accreditato - indenne per......
(indicare malattia) - Data controllo sanitario ...... > e b. <
Allevamento sottoposto a profilassi vaccinale per BT - data ............ >
3. Sono esclusi dalla movimentazione, secondo le modalità di cui al comma 1,
gli animali spostati da e verso allevamenti posti sotto vincolo sanitario per
insorgenza di focolai di malattia o per altri provvedimenti restrittivi
disposti dalle Autorità competenti, e gli animali spostati da e verso stalle di
sosta, fiere e mercati regolarmente autorizzati nel territorio regionale.]
Art. 33
Modifica legge regionale 07.08.2009
n. 27 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009
e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011” - art. 48 “ Disposizioni
in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali”
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 07.08.2009, n. 27,
modificato dall’articolo 13 della legge regionale 30.12.2009 n. 42 e
dall’articolo 33 della Legge regionale 30.12.2010 n.33, le parole “di adeguare
per l’anno 2011” sono sostituite dall’espressione: “di adeguare per l’anno
2012”.
Art. 34
Modifica alla legge regionale
04.08.2011 n. 17 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013” – art.
19 “ Ticket per assistenza farmaceutica e ambulatoriale”
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della Legge
Regionale 04.08.2011, n. 17 è così sostituito:
“2. La quota fissa di partecipazione alla spesa per la specialistica
ambulatoriale prevista dall’articolo 1, comma 796, primo periodo della lettera
p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintrodotta dall’articolo 17, comma
6, del D.L. del 06.07.2011 n. 98, convertito con la Legge del 15.07.2011, n.111
sarà rimodulata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) dell’assistito, sentita la competente Commissione Consiliare
e fatta salva la valutazione positiva prevista dall’articolo 1, comma 796,
primo periodo della lettera p) bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Art. 35
Norme attuative in materia di
personale della legge regionale 01.07.2008 n. 12 “Riassetto organizzativo e
territoriale del Servizio Sanitario Regionale”
1. Al fine del contenimento della spesa per il personale del SSR e
dell’ottimizzazione dei modelli organizzativi aziendali in attuazione della
legge regionale 01.07.2008 n. 12, la Giunta regionale, sentito il parere della
competente Commissione consiliare, individua entro 30 giorni con apposito
provvedimento, i parametri standard regionali per il conferimento degli
incarichi di dipartimento, aree, strutture semplici e complesse, posizioni
organizzative e coordinamenti per il personale della Aziende Sanitarie
provinciali.
2. Entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento
di cui al comma precedente, i Direttori generali delle Aziende Sanitarie
provinciali provvedono ad adeguare gli atti aziendali.
3. Sino alla approvazione dei nuovi atti aziendali le Aziende Sanitarie
provinciali non potranno conferire gli incarichi di cui al comma 1, ivi
compresi quelli già individuati dall’azienda e per i quali non sia stato ancora
adottato il relativo provvedimento di conferimento.
Art. 36
Speciale riserva di alloggi per
situazioni di emergenza abitativa
1. La Regione d’intesa con i Comuni interessati, può riservare una quota non
superiore al 5% di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare
annualmente per le famiglie che occupano prefabbricati, realizzati a seguito
dell’evento sismico del 23 novembre 1980, insistenti su aree interessate da
programmi di recupero urbano.
2. La Giunta si riserva, con successivo atto deliberativo, di indicare il
numero di famiglie destinatarie degli alloggi.
Art. 37
Trasferimento di alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà regionale all’ATER
1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti ai sensi della
legge regionale 10 giugno 1978, n. 23, concernente “Interventi diretti al
risanamento di abitati o di loro parti aventi caratteristiche di fatiscenza ed
antigienicità”, e i terreni acquisiti ai sensi della medesima L.R. n. 23/78, di
proprietà della Regione Basilicata, sono trasferiti in proprietà alle Aziende
Territoriali per l’Edilizia Residenziale (Ater) competenti per territorio.
2. I beni immobili di cui al precedente comma sono trasferiti a titolo
gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del
loro trasferimento.
3. Le Ater procedono all’accertamento di eventuali difformità
urbanistico-edilizie e provvedono alla loro alienazione alle condizioni
previste dalla L.R. n. 23/78.
4. La consegna dei predetti alloggi avverrà entro sei mesi della entrata in
vigore della presente legge, con apposito verbale di trasferimento tra
l’ufficio interessato della Regione Basilicata e la rispettiva Ater.
5. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili saranno destinati, con
le modalità previste per quelli derivanti dalla vendita degli alloggi ex legge
n. 560/1993, ad interventi di nuova costruzione, recupero o manutenzione
straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 38
Modifica della legge regionale
18.12.2007 n. 24 “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” – Art. 9 “
Commissione per la formazione della graduatoria definitiva”
1. Il comma 1 dell’art. 9 della legge regionale
18.12.2007 n. 24 è così sostituito:
“Il Presidente della Giunta regionale, per ciascun ambito territoriale
provinciale, nomina una commissione per la formazione delle graduatorie
definitive, operante presso l’ATER competente per territorio. In presenza di
programmi straordinari, su proposta dell’ATER competente, la Giunta può istituire
ulteriori commissioni”.
Art. 39
Osservatorio Regionale dell’Edilizia
e dei Lavori Pubblici
1. E’ istituito, presso il Dipartimento Infrastrutture, Opere pubbliche e
Mobilità, l’Osservatorio Regionale dell’Edilizia e dei Lavori Pubblici, per
conseguire, attraverso la raccolta e il monitoraggio delle opere in corso e
quelle di futura cantierizzazione, la costante rilevazione e valutazione degli
andamenti settoriali al fine di pervenire ad un efficace supporto alla
programmazione regionale.
2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare
competente da esprimersi entro trenta giorni, definisce la composizione,
l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, entro i 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Per opere in corso e quelle di futura cantierizzazione si intendono le
opere appaltate da tutti gli enti pubblici della Regione Basilicata e dagli
organismi cui è delegata la gestione degli appalti finanziati con risorse
pubbliche, indipendentemente dalle modalità di conferimento.
Art. 40
Modifica della legge regionale
04.08.2011 n. 17 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013” – Art.
28 “ Disposizioni atte a garantire l’utilizzo del personale a tempo
indeterminato delle ex Comunità Montane nell’ambito dell’associazionismo
comunale”
1. All’articolo 28 della legge regionale
04.08.2011 n. 17 sono aggiunti i seguenti commi:
“ 6. I contratti dei lavoratori socialmente utili, trasformati ai sensi del D.
lgs. n. 81/2000 in collaborazioni coordinate e continuative, ovvero i contratti
dei collaborazione di cui all’art. 23, comma 8 della legge regionale n. 33 del
30 dicembre 2010, possono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato
nel rispetto dell’articolo 35 del D.lgs n. 165/2001 con adeguata valorizzazione
nel bando di concorso delle attività prestate.
7. La Regione Basilicata definisce con atto deliberativo della Giunta regionale
apposito contributo finalizzato ai contratti di cui sopra da destinare alle
forme associative degli enti locali.
8. In applicazione degli accordi sindacali di cui alla Deliberazione di Giunta
regionale n. 1093 del 28 luglio 2011 nonché di quanto previsto dalla L.R. n. 33
del 30 dicembre 2010, art. 23, comma 8, i lavoratori socialmente utili, i
collaboratori coordinati e continuativi ex LSU ovvero i co.co.co e i lavoratori
a tempo determinato sono assegnati all’Ufficio unico del comune capofila delle
Aree Programma, titolari delle funzioni di cui alla L.R. 42/98; qualora se ne
ravvisi la necessità i lavoratori di cui sopra potranno essere utilizzati nei
comuni facenti parte delle suddette Aree Programma.”
Art. 41
Modifica della legge regionale
12.11.2004, n. 18 “ Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui
all’articolo 32 del D.L.30/9/2003, n. 269 e successive modificazioni” – Art. 4
“ Opere suscettibili di sanatoria”
1. Il comma 7 dell’art. 4 della legge regionale 12.11.2004, n. 18,
modificata dalla L.R. 28.12.2005 n. 33, dalla L.R. 18.12.2007 n. 25, dalla L.R.
24.12.2008 n. 31, dalla L.R. 30.12.2009 n. 42 e dalla L.R. 30.12.2010 n. 33 è
così modificato:
“7. Nelle aree che alla data del 06.09.1985 erano delimitate negli strumenti
urbanistici come zone A e B, ai sensi dell’articolo 142 del D. l.vo 42/2004 e
succ. modif. ed integraz., le opere abusive sono suscettibili di sanatoria nel
rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al presente articolo 4B.
Il termine del 31 dicembre 2011, riportato nella L.R. 33/2010, articolo 39
comma 1 punto a), è prorogato al 31 dicembre 2013;
Il termine del 31 dicembre 2011, riportato nella L.R. 33/2010, articolo 39
comma 1 punto b), è prorogato al 31 dicembre 2013.” (21)
Art. 42
Modifica della legge regionale
24.12.2008 n. 31 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale della regione Basilicata. Legge finanziaria 2009” – Art.
31 “ Strutture a ciclo diurno e residenziale”
1. Il termine previsto all’art. 31 della legge regionale 24.12.2008, n. 31 è
prorogato al 31.12.2012.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 43
Sperimentazione ai sensi
dell’articolo 36 del D. lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
05.05.2009 n. 42”
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di
programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento ai nuovi principi di
cui al Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le disposizioni
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si applicano in
“via esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile
previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al
principio contabile applicato della competenza finanziaria, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto.
2. La Regione può individuare, in apposito elenco da allegare al bilancio di
previsione regionale, le leggi regionali di spesa a cui applicare il carattere
autorizzatorio del bilancio pluriennale.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2013 si applicano le disposizioni riguardanti
la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti e il bilancio
consolidato come previsto dall’articolo 2 comma 4 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
4. Fino all’entrata in vigore della nuova legge di contabilità della
Regione, le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 2001, n. 34
“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” restano in vigore per
quanto compatibili con quelle di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 1.
5. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati gli enti
regionali che partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 44
Modifica della legge regionale 30
dicembre 2009 n. 42 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della regione Basilicata. Legge finanziaria 2010” - art. 64 “ Valorizzazione
del territorio regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive”
1. L’articolo 64 della Legge Regionale
30.12.2009, n. 42 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Basilicata promuove, quale socio fondatore, l’istituzione della
Fondazione regionale, denominata “Lucana Film Commission”, avente lo scopo di
valorizzare il territorio lucano attraverso il sostegno alla realizzazione di
opere di produzione di audiovisivi regionali, film, fiction TV, spot
pubblicitari, documentari ed ogni altra forma di produzione audiovisiva che
incrementi la visibilità della Basilicata e anche di produzioni e di
coproduzioni lucane.
Altri soci fondatori della Film Commission sono le Province e i Comuni di
Potenza e Matera.
Lo statuto della Fondazione “Lucana Film Commission” prevede le modalità di
partecipazione dei Comuni lucani e di altri Enti Pubblici che intendano
aderire.
2. L’Ufficio di Gabinetto del Presidente svolge il ruolo di unità
interdipartimentale, con il compito di fungere da interfaccia tra la Fondazione
“Lucana Film Commission”, gli Uffici regionali e gli altri Enti pubblici
preposti alla valorizzazione del patrimonio regionale, ambientale,
architettonico e naturalistico.
3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente
da esprimersi entro trenta giorni, approva la costituzione della Fondazione di
cui al primo comma, autorizzando il Presidente a porre in essere gli atti
necessari a perfezionare tale partecipazione.
4. Al Fondo di dotazione della Fondazione è assegnato un contributo pari ad €
50.000,00 da imputare alla UPB 0.860.01 dello stato di previsione delle uscite
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012.
5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente
da esprimersi entro trenta giorni, con proprio atto, contribuisce annualmente
al finanziamento del Piano delle Attività della Fondazione in base agli
stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.”
Art. 45
Decurtazione della remunerazione agli
ex Parlamentari ed ex Consiglieri regionali titolari di vitalizio per incarichi
in Enti Regionali (22)
[1. L’assunzione di un incarico remunerato a qualsiasi titolo in Enti,
Strutture e organismi partecipati o controllati dalla Regione Basilicata da
parte di ex Parlamentari ed ex Consiglieri regionali titolari di vitalizio
comporta la decurtazione della remunerazione relativa all’incarico per un
importo corrispondente all’assegno vitalizio percepito.]
Art. 46
Sostegno alla candidatura di “Matera
2019” come capitale europea della Cultura
1. Al fine di valorizzare la candidatura di “Matera 2019” come capitale
europea della Cultura, la Regione sostiene le iniziative con un contributo, al
“Comitato Matera 2019”, pari ad € 150.000,00.
2. La Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare
competente da esprimersi entro trenta giorni, con proprio atto, contribuisce al
finanziamento del programma delle attività del Comitato in base agli
stanziamenti iscritti annualmente nel bilancio regionale.
3. La spesa di cui al presente articolo trova copertura nell’ambito dello
stanziamento della U.P.B. 0860.01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012.
Art. 47
Modifica della legge regionale
14.04.2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle Regioni operato con
l’articolo 24 delle legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative
relative ai beni immobili di Riforma Fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11
della Legge 386/1976” – Art. 10 “ Immobili con destinazione non agricola”
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della Legge
regionale 14.04.2000, n. 47 è così modificato:
“Nelle alienazioni di cui al comma 1 sono compresi i beni immobili di proprietà
della Regione Basilicata ubicati nella Borgata Policoro e gli immobili
costruiti o acquistati dai soppressi Enti di Riforma o di Sviluppo con fondi
della Cassa per il Mezzogiorno e/o dello Stato e acquisiti successivamente al
patrimonio regionale.”
Art. 48
Modifica della legge regionale
04.03.1997 n. 11 “ Norme per l’attuazione al diritto allo studio universitario
in Basilicata” – Art. 15 “ Organizzazione degli uffici e del personale”
1. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 04.03.1997 n. 11 dopo
la parola “determinato” aggiungere l’espressione “ovvero dipendenti di enti e
aziende strumentali della Regione in posizione di comando”.
Art. 49
Disposizioni in materia di utilizzo
delle graduatorie di selezione del personale
1.
Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche
connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie dei
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alla Regione
Basilicata ed agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non
ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata
fino al 31 dicembre 2015. (23)
Art. 50
Modifica della legge regionale
14.10.2008 n. 25 “ Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture
pubbliche e private” – Integrazione Art. 1 –
1. All’art. 1 della legge regionale 14.10.2008
n. 25 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“ 1 bis. Per le strutture con numero superiore a 250 posti letto la Giunta
regionale, previo parere favorevole della Commissione Consiliare competente,
può estendere il termine per l’inizio dei lavori da due a tre anni, dalla data
di comunicazione da parte della Commissione tecnica aziendale.”
Art. 51
Incompatibilità dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla Regione Basilicata con
altre attività (24)
1.
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla
Regione Basilicata e dagli enti strumentali sono di norma incompatibili con
qualsiasi altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata.
2.
Ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente, in occasione
della stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa o
del rinnovo dei contratti in essere, in relazione all'attività oggetto della
prestazione, è inserita la clausola di esclusività.
3. La Giunta regionale con atto deliberativo definisce, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge, modalità di controllo dei
contratti in essere al fine di verificare l'applicazione del principio di cui
al comma 1. La violazione della clausola di esclusività costituisce causa di
risoluzione immediata del contratto.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52
Rispetto dei vincoli di bilancio
1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli
atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino
obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei
limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012 ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della L. R.
6.09.2001, n.34.
Art. 53
Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2012 contenute
nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione
2012.
2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per
gli anni 2013 e 2014, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale
2012-2014.
Art. 54
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio
2012.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
TABELLE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012
Tabella A
La tabella A, che si omette, elenca gli stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di leggi regionali la cui quantificazione annua è
demandata alla legge di bilancio.
Tabella B
La tabella B, che si omette, provvede al rifinanziamento di norme recanti
interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.
Tabella C
La tabella C, che si omette, indica il concorso finanziario della Regione a
programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dallo Stato.
Tabella D
La tabella D, che si omette, riporta i limiti di impegno per interventi in materia
di investimenti pubblici. Successivamente la presente tabella è stata
sostituita con quella ivi allegata, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della
medesima legge).
Tabella E
La tabella E, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel
bilancio 2012 per il Programma operativo F.E.S.R. 2007-2013 cofinanziato dai
fondi strutturali della Unione Europea.
Tabella F
La tabella F, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel
bilancio 2012 per il Programma operativo F.S.E. 2007-2013 cofinanziato dai
fondi strutturali della Unione Europea.
Tabella G
La tabella G, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel
bilancio 2012 per il Programma italiano F.E.P. 2007-2013.
NOTE
(1) commi abrogati dall'art.38, comma 5, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4;
(2) alinea così modificato dall’ art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 8 agosto
2012, n. 16.
(3) Importo così modificato dall’ art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 8 agosto 2012,
n. 16;
(4) Importo così modificato dall’ art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 8 agosto
2012, n. 16;
(5) Importo così modificato dall’ art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 8 agosto
2012, n. 16;
(6) comma sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 luglio 2016, n. 12;
(7) articolo abrogato dall'art. 26, comma 8, L.R. 30 aprile 2014, n.8;
(8) la Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 aprile 2013, n. 72, (Gazz. Uff.
2 maggio 2013, n. 18 - 1a serie speciale - edizione straordinaria), ha
dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo;
(9) comma così sostituito dall’ art. 13, comma 1, L.R. 8 agosto 2012, n. 16;
(10) comma aggiunto dall’ art. 13, comma 2, L.R. 8 agosto 2012, n. 16;
(11) comma così modificato dall’ art. 13, comma 3, L.R. 8 agosto 2012, n. 16;
(12) ulteriori differimenti del termine sono stati disposti con art. 1, comma
2, L.R. 8 agosto 2013, n. 17 e con art. 36, comma 2, L.R. 30 aprile 2014, n.7;
(13) comma modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 13 agosto 2015 n. 36;
(14) comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 13 agosto 2015,n. 36;
(15) articolo dapprima sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 16 aprile 2013,
n. 7, come modificato dall'art.17, commi 5, 6 e 7, L.R. 18 agosto 2014, n. 26 e
poi abrogato dall'art.2, comma 1, L.R. 12 novembre 2014, n.34;
(16) la Corte Costituzionale con sentenza 19 -21 maggio 2014, n. 134 (Gazz.
Uff. 28 maggio 2014, n. 23, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma;
(17) commi abrogati dall'art. 20, comma 7, L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e poi
nuovamente abrogati dall'art. 1, comma 10, L.R. 13 agosto 2015, n. 36;
(18) comma dapprima modificato dall'art. 14, comma 2, L.R. 30 aprile 2014, n. 8
e poi abrogato dall'art. 64, comma1, L.R. 4 marzo 2016, n.5;
(19) comma modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 13 agosto 2015, n.36;
(20) la Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 aprile 2013, n. 72, (Gazz.
Uff. 2 maggio 2013, n. 18 - 1a serie speciale - edizione straordinaria), ha dichiarato,
tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo;
(21) i termini del 31 dicembre 2012, previsti dal presente articolo, sono
prorogati al 31 dicembre, ai sensi dell'art. 4, comma 7, L.R. 12 novembre 2004,
n. 18, nella nuova versione introdotta dall'art. 14, L.R. 21 dicembre 2012, n.
35, a decorrere dall'1 gennaio 2013, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17,
comma 1, della stessa legge;
(22) articolo abrogato dall'art. 10, comma 2, L.R. 30 aprile 2014, n. 8;
(23) articolo sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 16 aprile 2013, n. 7;
(24) articolo sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 16 aprile 2013, n. 7;
(25) parole soppresse dall'art.65, comma 1, lett. d) L.R. 16 novembre 2018, n.
35;
(26) articolo abrogato per effetto dell'art. 65, comma 1, lett. b), L.R. 16
novembre 2018, n. 35.