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Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26

“Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012”.

Bollettino Ufficiale n. 44 del 30 dicembre 2011

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO:  con L.R. 12 novembre 2004, n. 18; con L.R. 8 agosto 2012, n. 16; con L.R. 21 dicembre 2012, n. 35; con L.R. 16 aprile 2013, n. 7;  con L.R.  8 agosto 2013, n. 17;  con L.R. 30 aprile 2014, n. 7;  con L.R. 30 aprile 2014, n. 8; con L.R. 18 agosto 2014, n. 26; con L.R. 12 novembre  2014, n. 34;  con L.R. 27 gennaio 2015, n. 4; con L.R. 13 agosto 2015, n. 36; con L.R. 4 marzo 2016, n. 5; L.R. 6 luglio 2016, n. 12 e con L.R. 16 novembre 2018, n. 35.

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

Limite massimo di indebitamento

1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2012, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 103.918.420,99.

2. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’articolo 4 comma 1 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28, è rinnovata per l’esercizio finanziario 2012, per l’importo di € 22.938.585,85, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2009, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 10 al bilancio di previsione 2009, come modificato dall’articolo 8 comma 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2011 per effetto del disposto di cui all’articolo 12, comma 6, della medesima L.R. 30 dicembre 2009, n. 43.

3. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’articolo 4, comma 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17, è rinnovata per l’esercizio finanziario 2012, per l’importo di € 39.391.056,05, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2010, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 10 al bilancio di previsione 2010, come modificato dall’articolo 9 comma 2 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2011 per effetto del disposto di cui all’articolo 12, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2010, n. 34.

4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è destinato a finanziare:

a) per € 22.938.585,85 corrispondente al disavanzo d’amministrazione 2009 afferente le spese d’investimento, di cui al comma 2;

b) per € 39.391.056,05 corrispondente al disavanzo d’amministrazione 2010 afferente le spese d’investimento, di cui al comma 3;

c) per € 14.000.000,00 per la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario;

d) per € 17.559.108,90 per altre spese di investimento;

e) per € 10.029.670,19 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013.

5. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 4, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2012.

6. Per gli anni 2013 e 2014 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in € 4.700.000,00 ed in € 1.800.000,00.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2

Agevolazioni per disabili

1. L’esenzione riconosciuta ai sensi dell’articolo 8 Legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell’articolo 50 Legge 21 novembre 2000 n. 342 e dell’ articolo 30, comma 7, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile, o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico, soltanto se siano trascorsi almeno 4 anni dalla data del primo riconoscimento.

2. Il passaggio dell’esenzione ad un altro veicolo, prima della scadenza dei 4 anni, è ammesso solo a condizione che il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato; in ogni caso è riconosciuta una sola esenzione annua per persona disabile o del soggetto di cui il disabile risulti fisicamente a carico.

[3. L'esenzione decorre dal periodo d’imposta successivo alla data di accertamento dei requisiti (data della seduta della Commissione Medica Pubblica e/o data di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di obbligo adattamento del veicolo), indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.] (1)

[4. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti saranno contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento. Il riconoscimento dell'esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni precedenti.] (1)

5. Fra le categorie di veicoli per i quali i disabili possono ottenere l'esenzione sono inseriti anche i quadricicli leggeri (minicar).

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 3

Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2012 nella misura complessiva di € 121.675.873,60 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2012 nella misura complessiva di € 88.648.506,61 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l’anno 2012 complessivamente in € 1.420.360,16 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 4

Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per l’esercizio finanziario 2012, complessivamente in € 12.109.785,82 sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

Art. 5

Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione

1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2012 nella misura complessiva di € 27.677.000,00 cosi ripartiti:  (2)


Denominazione Ente Contributi Anno 2012 € 27.677.000,00
Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T. – (F.O. 0473 – U.P.B. 0473.04) 2.700.000,00
Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. –(F.O. 0421 –U.P.B. 0421.01) 9.900.000,00
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. – L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 – U.P.B. 0510.05) 8.312.000,00    (4)
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. – L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.03) 2.100.000,00
Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.04) 400.000,00
Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.05) 400.000,00
Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) –(F.O. 0421 – U.P.B. 0421.02) 3.865.000,00      (5)
TOTALE 27.677.000,00     (3)

2. L’anticipazione di cassa di cui all’articolo 82 della Legge regionale 6 settembre 2001, n.34, per gli Enti di cui al presente articolo, non può eccedere l’ammontare bimestrale delle quote delle spese di funzionamento come quantificate al comma 1.

Art. 6

Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012 relativa al Programma Operativo FESR per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012 relativa al Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

3. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012 relativa al Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui al precedente comma, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

Art. 7

Patto di Stabilità interno e misure di contenimento della spesa

1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 adottati con l’adesione al Patto di Stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell’esercizio finanziario 2012, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E’ fatto altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale.

2. I Dirigenti Generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio concorrono al contenimento degli impegni e dei pagamenti entro i limiti di cui all’obiettivo programmatico derivante dal rispetto del Patto di Stabilità interno per le regioni a statuto ordinario per l’esercizio finanziario 2012. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.

3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2012 a rideterminare, previo parere della Commissione Consiliare competente, il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

4. E’ istituito, presso la Presidenza della Giunta Regionale, un coordinamento interistituzionale del Patto di Stabilità per conseguire, attraverso la raccolta dati e il monitoraggio costante degli andamenti settoriali un efficace supporto alla programmazione regionale.
La Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI e l’UPI regionali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione, l’organizzazione e le funzioni del coordinamento interistituzionale.

Art. 8

Patto di Stabilità infraregionale

1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al precedente articolo 5 e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2012-2014.

2. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo al rispetto degli obblighi rivenienti dal Patto di Stabilità interno per l’esercizio finanziario 2012, il complesso delle spese finali non può essere superiore al complesso delle entrate accertate nell’anno.

3. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di Stabilità interno, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale trasmette tale informativa al Consiglio regionale.

4. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale alla Presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 2 del presente articolo. La Giunta regionale dà tempestiva informazione al Consiglio regionale.

5. Gli enti di cui al comma 1 che non rispetteranno gli obiettivi del Patto di Stabilità fissati per l’anno 2012, nell’anno successivo dovranno ridurre del 20% le spese per acquisto di beni e servizi, non potranno procedere all’affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione, né procedere all’assunzione di personale, a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, né potranno stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

6. I compensi spettanti agli organi di amministrazione degli enti di cui al comma 1 che non rispettano gli obiettivi del Patto di Stabilità fissati per l’anno 2012 sono ridotti a decorrere dall’anno di competenza del 20%.

Art. 9

Sedi degli uffici regionali

1. Per i fini di cui all’articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27 la spesa massima autorizzata per l’anno finanziario 2012 è pari a € 350.000,00.

2. La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti alla UPB 0134.05 del bilancio regionale per gli anni 2012-2014.

Art. 10

Realizzazione residenze universitarie

1. La Giunta regionale, in esecuzione della D.G.R. 22.12.2009 n. 2246, approvata dal Consiglio regionale con delibera 01.02.2010 n.654 e a parziale modifica di quanto disposto dall'articolo17 della legge regionale 08.08.2005 n.27, è autorizzata ad individuare, d'intesa con l'ARDSU, previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse, optando in via prioritaria, a parità di condizioni, per immobili di proprietà pubblica, un immobile sismicamente adeguato o da adeguare da destinare a residenza universitaria di Potenza.

2. La copertura finanziaria è assicurata mediante le risorse già stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale 8 agosto 2005, n.27.

3. Il limite di impegno quindicennale di € 620.000,00 di cui all’articolo 17, comma 2 della L.R. 8 agosto 2005 n.27 per la concessione di un contributo all’ARDSU per la realizzazione di residenze universitarie decorre dall’esercizio finanziario 2012.

Art. 11

Slittamento limiti di impegno di cui alla Legge Regionale 7 Agosto 2009, n.27

1. Il limite di impegno di € 500.000,00 di cui al comma 1 dell'articolo 35 della L.R. 07.08.2009, n.27, per la concessione di contributi destinati al patrimonio storico artistico religioso all’Ordinario Diocesano per l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2012. 

2. Il limite di impegno di € 1.000.000,00 di cui al comma 1 dell'articolo 36 della L.R. 07.08.2009, n.27 per sostenere gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole di competenza delle Province per l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2012.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 1111.08 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio Pluriennale 2012-2014. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

Art. 12

Metapontum Agrobios s.r.l.

1. La Regione Basilicata procede, in qualità di socio unico, all’aumento del capitale sociale della società a totale partecipazione pubblica Metapontum Agrobios s.r.l.

2. Al comma 4 dell’articolo 27 della L.R. 04.08.2011 n. 17 il termine “30 giugno 2012” è sostituito con “31 dicembre 2012”.

3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di € 2.000.000,00 alla U.P.B. 1211.04 dello stato di Previsione delle Uscite del Bilancio di esercizio 2012.

Art. 13

Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)

1. La gestione straordinaria di cui all’articolo 10 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo, al 30 giugno 2012.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL’ ECONOMIA ED ALLE FAMIGLIE E DI COOPERAZIONE TERRITORIALE

Art. 14

Istituzione di un Fondo regionale di rotazione per la gestione dei rifiuti urbani e la bonifica dei siti inquinati

1. Con la presente norma viene istituito il Fondo regionale di rotazione [per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati e]    (25)   per gli interventi sulla gestione del ciclo dei rifiuti.     (6)

2. Il Fondo di rotazione mette a disposizione degli enti locali le risorse per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, previo parere della Commissione Consiliare competente, disciplina i requisiti e le procedure di accesso ai finanziamenti, nonché la durata e le modalità del rimborso delle somme anticipate.

4. Gli enti locali che devono eseguire le attività e gli interventi di cui al comma 1 presentano annualmente le proposte progettuali al Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità.

5. Il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità effettua la valutazione dei progetti sulla base delle priorità definite dall'Osservatorio regionale del ciclo dei rifiuti di cui alla L.R. 02.02.2001 n. 6.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in € 5.000.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB 0510.02 del bilancio regionale. Le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi sono introitate nell'UPB 4.04.01.

Art. 15

Modifica alla L.R. 10.11.1998 n. 42 “Norme in materia forestale” – art. 4 “Attribuzione delle funzioni” (7)

[1. Il comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 10.11.1998 n. 42 è così modificato:
“1. Nelle more della definitiva e complessiva riorganizzazione del settore forestale, l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è attuato per ambiti territoriali coincidenti con le Aree Programma, mediante i Comuni in forma singola o associata, di concerto con gli enti Statali e Regionali di gestione di Parchi Naturali. Per le attività che insistono sul territorio dei Comuni Capoluogo le relative funzioni possono essere delegate alle Amministrazioni Provinciali”.

2. Con atto della Giunta regionale, nelle more dell’organizzazione delle Aree Programma è definito il Comune al quale sono delegate le funzioni tecnico-amministrative derivanti dalla Legge 42/98, funzionalmente svolte dal personale di cui all’articolo 28 della L.R. 04.08.2011 n. 17 mediante la costituzione di specifici nuclei di forestazione.]

Art. 16

Disposizioni in materia di AATO Rifiuti (26)

[1. Il comma 7 dell’articolo 27 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2010 è sostituito dal seguente:
“Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dagli articoli precedenti per la costituzione della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, le attività e funzioni di cui all’articolo 27, comma 5, lettera a) della stessa Conferenza sono attribuite ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale che utilizzerà le strutture amministrative delle disciolte Autorità d’Ambito provinciali, subentrando ai rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse, procedendo ad assicurare la continuità amministrativa del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti e provvedendo alla residua gestione liquidatoria. Il Commissario si avvale delle risorse umane presenti presso le soppresse Autorità d’Ambito provinciali. I rapporti dirigenziali a termine con contratto di diritto privato cessano alla loro scadenza naturale.”.]

Art. 17

Disposizioni in materia di AATO Idrica

1. Il comma 7 dell’articolo 26 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2010 è sostituito dal seguente:
“Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dagli articoli precedenti per la costituzione della Conferenza Interistituzionale Idrica, le attività e funzioni di cui all’articolo 26, comma 5, lettera a) della stessa Conferenza sono attribuite ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale che utilizzerà le strutture amministrative della disciolta Autorità d’Ambito, subentrando ai rapporti giuridici attivi e passivi della stessa, procedendo ad assicurare la continuità amministrativa del servizio Idrico Integrato e provvedendo alla residua gestione liquidatoria. Il Commissario si avvale delle risorse umane presenti presso la soppressa Autorità d’Ambito. I rapporti dirigenziali a termine con contratto di diritto privato cessano allo loro scadenza naturale.”

Art. 18

Dotazione del Fondo di prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione Legge Regionale 21.04.2011, n.7

1. Per l’esercizio finanziario 2012, la dotazione del Fondo di prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione di cui alla Legge Regionale 21.04.2011, n.7, è pari ad € 400.000,00, importo stanziato alla UPB 1091.01 del bilancio di previsione per l’esercizio 2012.

2. Entro il 30 giugno, la Giunta regionale rendiconta al Consiglio regionale le attività svolte dal Fondo nell’anno precedente.

Art. 19

Contributo per la stabilizzazione dei Lavoratori ASU Autofinanziati (8)

[1. Per le finalità di cui all’articolo 14 della Legge Regionale 24.12.2008, n. 31, come modificato dall’articolo 33 della Legge Regionale 07.08.2009, n. 27, è destinata, per l’esercizio finanziario 2012, una somma pari ad Euro 1.000.000,00, stanziata alla U.P.B. 0412.03 “Azioni in favore del lavoratori socialmente utili” del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.]

Art. 20

Modifica alla Legge regionale 24.12.2008, n. 31, “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge Finanziaria 2009” – Art. 15 “ Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili”

1. L’articolo 15 della Legge Regionale 24.12.2008, n. 31 è così sostituito:

“1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo stabile dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e l’assolvimento degli obblighi di assunzione previsti all’articolo 3 della medesima Legge da parte degli Enti pubblici presenti nel territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione e in attuazione dell’art. 7 dell’Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Città – Autonomie Locali, la Regione Basilicata promuove convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell’articolo 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato da parte delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, mediante chiamata nominativa, dei soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno completato presso Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata un rapporto di lavoro a tempo determinato sorto sulla base dei progetti speciali di cui all’articolo 15, comma 1, della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, avendo in precedenza svolto presso Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un’attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell’Intesa, anche se completata successivamente.

2. A tal fine, per ogni lavoratore diversamente abile che sia assunto ai sensi del comma precedente, la Regione Basilicata riconosce, per l’anno 2012, agli Enti pubblici promotori un contributo economico pari ad Euro 10.000,00. 

3. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 15, comma 1, della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo contributo regionale sarà erogato, nel limite degli importi dovuti, fino alla scadenza del contratto.

4. Gli enti Pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, in caso di scopertura delle quote riservate ai soggetti diversamente abili, dovranno attivare in via prioritaria la procedura.di assunzione prevista al comma 1, fino ad esaurimento della categoria dei soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti.

5 .

La Regione Basilicata, esclusivamente in attuazione dell'articolo 7 della Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali, promuove, altresì, progetti speciali finalizzati all'assunzione a tempo determinato, presso le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio della Regione Basilicata, dei lavoratori diversamente abili che hanno svolto presso gli enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa, anche se completata successivamente.     (9)

5bis .

La Regione Basilicata, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 7 dell'Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, promuove, inoltre, progetti speciali finalizzati all'assunzione a tempo determinato, presso le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio della Regione Basilicata dei lavoratori diversamente abili che hanno svolto presso gli Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, anche se completata successivamente.   (10)

6 .

Ai fini di cui ai due commi precedenti  la Regione Basilicata riconosce agli Enti promotori dei relativi progetti un contributo economico fino ad un massimo di Euro 10.000,00 annui per ogni lavoratore diversamente abile, in ragione di una percentuale non superiore al 75% del costo del lavoro lordo.    (11)

7. Per le finalità di cui al presente articolo è destinata, per l’esercizio finanziario 2012, una somma parti ad Euro 1.000.000,00 stanziata sulla UPB 0412.04 “Politiche per l’inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e di altri soggetti svantaggiati” del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.”

Art. 21

Contributo straordinario alle Province a sostegno dell’attività di cui al comma 1 lett. c) dell’articolo 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

1. Al fine di sostenere le Amministrazioni Provinciali nell’attuazione dei piani provinciali di supporto organizzativo per il trasporto e nell’attivazione di progetti educativi individualizzati (PEI) per gli studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 82 della Legge Regionale 8 marzo 1999, n. 7, di recepimento del disposto normativo di cui all’articolo 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è destinato per l’anno scolastico 2012/2013 un contributo straordinario pari ad € 380.000,00.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, adotta i provvedimenti necessari per stabilire i criteri e le modalità di erogazione del contributo alle Province di Potenza e di Matera.

3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1, del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0980.01 “Interventi per l’accesso al diritto allo studio” dello stato di previsione delle uscite del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012.

Art. 22

Sostegno alla qualificazione dei servizi educativi nelle scuole della Basilicata

1. La Regione Basilicata, fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti nelle norme generali sull’istruzione di competenza dello Stato, promuove la qualificazione e la innovazione dei servizi educativi nella scuola primaria.

2. Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, la Regione sostiene la realizzazione di percorsi formativi integrativi, anche attraverso l’impiego del personale precario della scuola.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, è autorizzata ad approvare apposito provvedimento per la definizione del Programma degli interventi ricadenti negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle scuole di cui al presente articolo.

4. Per gli interventi rivolti alla scuola primaria, è destinato un finanziamento regionale pari ad € 900.000,00 .

5. Ai maggiori oneri, derivanti dall’applicazione dei contratti previsti negli avvisi pubblici per la qualificazione, rafforzamento e ampliamento dell’offerta formativa scolastica delle scuole primarie e secondarie relativi agli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, è destinato un finanziamento regionale integrativo pari ad € 100.000,00.

6. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai commi 4 e 5, del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0980.02 “Interventi di qualificazione del sistema educativo a supporto delle politiche giovanili” dello stato di previsione delle uscite del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012.

Art. 23

Modifica della legge regionale 30.12.2010 n. 33 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata. legge finanziaria 2011” – art. 35 . Differimento termine per la realizzazione dei programmi di investimento nel settore della industria alberghiera

1. Il termine previsto all’art. 35, comma 2, della Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 è differito al 31 dicembre  2014.   (12)  

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE

Art. 24

Adempimenti Patto per la Salute

1. In adempimento alle disposizioni attuative dell’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 in materia di stabilità ed equilibrio di gestione del Servizio Sanitario Regionale, la Regione provvede:

a) per l’esercizio 2011 alla copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’anno 2011 dei beni ad utilità pluriennale entrati in produzione negli anni 2010 e 2011;
b) a decorrere dall’esercizio 2012 alla copertura finanziaria di tutti gli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’anno;
c) a decorrere dall’anno 2013 alla copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati pregressi 2001-2010 nell’arco temporale di venticinque anni.

Art. 25

Disciplina dei compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici di concorso per la selezione del personale del Servizio Sanitario regionale – SSR

1. Per la partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale a Commissioni esaminatrici di concorso e selezioni pubbliche per il reclutamento di personale, non è previsto alcun compenso aggiuntivo rispetto al trattamento economico in godimento. Tale partecipazione rientra tra i compiti d'istituto ed  è comunque valutata ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato, con modalità e criteri che saranno determinati da ciascuna azienda.   (13)

2. I compensi previsti dalla L.R. 02.03.1992 n. 7 e s.m.i., sono applicati soltanto ai componenti esterni al Servizio Sanitario Regionale – S.S.R..

3. Al personale impegnato nelle Commissioni esaminatrici di concorso e nelle selezioni pubbliche spetta comunque il rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa vigente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in itinere per i quali non sia ancora nominata la Commissione esaminatrice.

5. A tutti i componenti ed al segretario della Commissione d’esame del Concorso di ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina generale ed a tutti i componenti ed al segretario della Commissione per la prova finale del suddetto Corso è corrisposto un compenso omnicomprensivo pari ad euro 250, oltre il rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura prevista dalle disposizioni regionali per i dirigenti regionali a valere sulle risorse disponibili dell’apposito fondo sanitario vincolato destinato alla gestione dei Corsi triennali di formazione specifica in medicina generale.  (14)

Art. 26

Regolamentazione della libera professione intramuraria

1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le Aziende Sanitarie di Potenza – ASP, di Matera - ASM, l’Azienda Ospedaliera San Carlo – APR, l’Istituto IRCCS – CROB provvedono ad aggiornare il regolamento della libera professione intramuraria al fine di utilizzare il 5% della massa dei proventi, già Fondo Speciale per il supporto indiretto al personale del comparto e delle dirigenza SPTA, per l’incremento del Fondo destinato alla corresponsione delle prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa.

Art. 27

Modifiche alla L.R. del 16 giugno 2003 n. 22 “Norme in materia di prevenzione della cecità”. (15)

[1.

Le attività sanitarie di prevenzione, riabilitazione visiva e clinico - gestionali della Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la Prevenzione della Cecità (SIACP) di cui all'art. 1 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 22 sono trasferite al Dipartimento interaziendale di oculistica che ne assicura altresì il coordinamento con le attività di prevenzione e riabilitazione visiva dell'Azienda Sanitaria di Matera, con le procedure in atto di cui alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 22. 

2.

A tal fine sono trasferite il Dipartimento interaziendale di oculistica le dotazioni strumentali e le risorse finanziarie assegnate dalla Regione al SIACP e non ancora utilizzate. [[ L'ASP subentra nei contratti di lavoro di diritto privato del personale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che ciò costituisca l'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego.]]  (16)

2 bis. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi il Dipartimento interaziendale di oculistica provvede alla cessione in comodato d'uso delle risorse strumentali acquisite dalla Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.), ad eccezione, di quelle che siano indispensabili per i servizi già erogati da altri centri sanitari regionali.]

Art. 28

Accesso agli studi universitari dei soggetti diversamente abili

1. Nell’ambito delle azioni tese alla promozione del diritto agli studi universitari, la Regione Basilicata favorisce l’accesso a tali studi dei soggetti diversamente abili ed ipovedenti.

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un’apposita proposta d’intesa con l’Università di Basilicata.

Art. 29

Modifica della Legge Regionale 04.08.2011 n. 17 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013” – Art. 10 “Misure di contenimento della spesa del personale del S.S.R. – attività aggiuntive”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 04.08.2011, n. 17 è aggiunto il comma 2:
“2. Il comma 1 non si applica alle attività aggiuntive erogate nell’ambito di progetti finanziati direttamente dalla Regione. In tali casi le attività aggiuntive potranno essere erogate nei limiti e secondo le modalità previste dal finanziamento assentito”.

Art. 30

Disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale

[1. Attesa la valenza strategica del modello a rete del Sistema Sanitario Regionale di cui all’articolo 3 della L.R. 01.07.2008 n. 12 e s.m.i., sono scorporati dal calcolo di cui all’articolo 28 della L.R. 30.12.2010 n. 33 gli incarichi del Direttore di Unità Operativa Complessa nei Centri di riferimento regionale afferenti alle reti interaziendali di assistenza, individuati negli atti di programmazione sanitaria o considerate di rilievo regionale e/o strategiche per l’organizzazione dei presidi ospedalieri.]    (17)

[2. Le Aziende Sanitarie promotrici di progetti speciali a valenza regionale possono richiedere, sulla base di comprovate esigenze organizzative, l’autorizzazione al reclutamento di personale medico e sanitario specificatamente dedicato alla realizzazione dei relativi progetti.]   (17)

[3. Date la dimensione aziendale e la finalità di carattere scientifico, l’IRCCS – CROB può procedere al reclutamento di personale nei limiti della spesa del personale sostenuta nell’anno 2011 e fermo restando il pareggio di bilancio.]    (18)

[4. Le richieste di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono essere inoltrate dalle Aziende Sanitarie, con istanza motivata, al Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità e sono autorizzate con provvedimento della Giunta Regionale.]   (17)

Art. 31

Modifica alla legge regionale 1 luglio 2008, n. 12 “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale” – art. 2 – “ Aziende del Servizio Sanitario Regionale”

1. All’articolo 2 della legge regionale 01.07.2008, n. 12, dopo il comma 9, è aggiunto il comma 9 bis:
“9 bis. Ai sensi dell’articolo 2 dell’Atto d’Intesa 01 luglio 2004 recante norme su “Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”, il Consiglio di indirizzo e verifica è costituito dal Direttore Generale dell’Istituto IRCCS e dura in carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa. Il Presidente e i componenti possono essere rinominati. Ai componenti del Consiglio di indirizzo e verifica è corrisposto un compenso pari al 7,5% del compenso del Direttore generale dell’IRCCS, al Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica un compenso pari al 15% del compenso del Direttore generale dell’IRCCS, oltre il rimborso delle spese sostenute."      (19)


Art. 32

Disposizioni veterinarie in materia di movimentazione di animali da vita (20)

[1. Fermo restante quanto previsto dalle vigenti disposizioni (Reg. CE/1266/2007 e s.m.i.) che disciplinano la movimentazione degli animali domestici, è consentita, tra gli allevamenti della Regione Basilicata, per motivi di compravendita, la movimentazione di animali da vita della specie bovina ed ovicaprina con documentazione di scorta (modello 4) senza la vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale dell’ASL competente per territorio relativa all’avvenuta vaccinazione.

2. La movimentazione, di cui al comma 1, è subordinata al rispetto, da parte dei detentori degli animali, degli obblighi previsti in materia di controlli e qualifiche sanitarie, nonché degli obblighi in materia di registrazione ed identificazione degli animali.
Nella Sezione A del documento di scorta (modello 4) l’allevatore deve annotare le seguenti diciture: a. <Allevamento U.I. - accreditato - indenne per...... (indicare malattia) - Data controllo sanitario ...... > e b. < Allevamento sottoposto a profilassi vaccinale per BT - data ............ >


3. Sono esclusi dalla movimentazione, secondo le modalità di cui al comma 1, gli animali spostati da e verso allevamenti posti sotto vincolo sanitario per insorgenza di focolai di malattia o per altri provvedimenti restrittivi disposti dalle Autorità competenti, e gli animali spostati da e verso stalle di sosta, fiere e mercati regolarmente autorizzati nel territorio regionale.]

Art. 33

Modifica legge regionale 07.08.2009 n. 27 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011” - art. 48 “ Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali”

1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 07.08.2009, n. 27, modificato dall’articolo 13 della legge regionale 30.12.2009 n. 42 e dall’articolo 33 della Legge regionale 30.12.2010 n.33, le parole “di adeguare per l’anno 2011” sono sostituite dall’espressione: “di adeguare per l’anno 2012”.

Art. 34

Modifica alla legge regionale 04.08.2011 n. 17 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013” – art. 19 “ Ticket per assistenza farmaceutica e ambulatoriale”

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della Legge Regionale 04.08.2011, n. 17 è così sostituito:
“2. La quota fissa di partecipazione alla spesa per la specialistica ambulatoriale prevista dall’articolo 1, comma 796, primo periodo della lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintrodotta dall’articolo 17, comma 6, del D.L. del 06.07.2011 n. 98, convertito con la Legge del 15.07.2011, n.111 sarà rimodulata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’assistito, sentita la competente Commissione Consiliare e fatta salva la valutazione positiva prevista dall’articolo 1, comma 796, primo periodo della lettera p) bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Art. 35

Norme attuative in materia di personale della legge regionale 01.07.2008 n. 12 “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”

1. Al fine del contenimento della spesa per il personale del SSR e dell’ottimizzazione dei modelli organizzativi aziendali in attuazione della legge regionale 01.07.2008 n. 12, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, individua entro 30 giorni con apposito provvedimento, i parametri standard regionali per il conferimento degli incarichi di dipartimento, aree, strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale della Aziende Sanitarie provinciali.

2. Entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, i Direttori generali delle Aziende Sanitarie provinciali provvedono ad adeguare gli atti aziendali.

3. Sino alla approvazione dei nuovi atti aziendali le Aziende Sanitarie provinciali non potranno conferire gli incarichi di cui al comma 1, ivi compresi quelli già individuati dall’azienda e per i quali non sia stato ancora adottato il relativo provvedimento di conferimento.

Art. 36

Speciale riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. La Regione d’intesa con i Comuni interessati, può riservare una quota non superiore al 5% di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare annualmente per le famiglie che occupano prefabbricati, realizzati a seguito dell’evento sismico del 23 novembre 1980, insistenti su aree interessate da programmi di recupero urbano.

2. La Giunta si riserva, con successivo atto deliberativo, di indicare il numero di famiglie destinatarie degli alloggi.

Art. 37

Trasferimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale all’ATER

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti ai sensi della legge regionale 10 giugno 1978, n. 23, concernente “Interventi diretti al risanamento di abitati o di loro parti aventi caratteristiche di fatiscenza ed antigienicità”, e i terreni acquisiti ai sensi della medesima L.R. n. 23/78, di proprietà della Regione Basilicata, sono trasferiti in proprietà alle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (Ater) competenti per territorio.

2. I beni immobili di cui al precedente comma sono trasferiti a titolo gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento.

3. Le Ater procedono all’accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie e provvedono alla loro alienazione alle condizioni previste dalla L.R. n. 23/78.

4. La consegna dei predetti alloggi avverrà entro sei mesi della entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di trasferimento tra l’ufficio interessato della Regione Basilicata e la rispettiva Ater.

5. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili saranno destinati, con le modalità previste per quelli derivanti dalla vendita degli alloggi ex legge n. 560/1993, ad interventi di nuova costruzione, recupero o manutenzione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 38

Modifica della legge regionale 18.12.2007 n. 24 “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” – Art. 9 “ Commissione per la formazione della graduatoria definitiva”

1. Il comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 18.12.2007 n. 24 è così sostituito:
“Il Presidente della Giunta regionale, per ciascun ambito territoriale provinciale, nomina una commissione per la formazione delle graduatorie definitive, operante presso l’ATER competente per territorio. In presenza di programmi straordinari, su proposta dell’ATER competente, la Giunta può istituire ulteriori commissioni”.

Art. 39

Osservatorio Regionale dell’Edilizia e dei Lavori Pubblici

1. E’ istituito, presso il Dipartimento Infrastrutture, Opere pubbliche e Mobilità, l’Osservatorio Regionale dell’Edilizia e dei Lavori Pubblici, per conseguire, attraverso la raccolta e il monitoraggio delle opere in corso e quelle di futura cantierizzazione, la costante rilevazione e valutazione degli andamenti settoriali al fine di pervenire ad un efficace supporto alla programmazione regionale.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, definisce la composizione, l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, entro i 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per opere in corso e quelle di futura cantierizzazione si intendono le opere appaltate da tutti gli enti pubblici della Regione Basilicata e dagli organismi cui è delegata la gestione degli appalti finanziati con risorse pubbliche, indipendentemente dalle modalità di conferimento.

Art. 40

Modifica della legge regionale 04.08.2011 n. 17 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013” – Art. 28 “ Disposizioni atte a garantire l’utilizzo del personale a tempo indeterminato delle ex Comunità Montane nell’ambito dell’associazionismo comunale”

1. All’articolo 28 della legge regionale 04.08.2011 n. 17 sono aggiunti i seguenti commi:

“ 6. I contratti dei lavoratori socialmente utili, trasformati ai sensi del D. lgs. n. 81/2000 in collaborazioni coordinate e continuative, ovvero i contratti dei collaborazione di cui all’art. 23, comma 8 della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2010, possono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dell’articolo 35 del D.lgs n. 165/2001 con adeguata valorizzazione nel bando di concorso delle attività prestate.

7. La Regione Basilicata definisce con atto deliberativo della Giunta regionale apposito contributo finalizzato ai contratti di cui sopra da destinare alle forme associative degli enti locali.

8. In applicazione degli accordi sindacali di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1093 del 28 luglio 2011 nonché di quanto previsto dalla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2010, art. 23, comma 8, i lavoratori socialmente utili, i collaboratori coordinati e continuativi ex LSU ovvero i co.co.co e i lavoratori a tempo determinato sono assegnati all’Ufficio unico del comune capofila delle Aree Programma, titolari delle funzioni di cui alla L.R. 42/98; qualora se ne ravvisi la necessità i lavoratori di cui sopra potranno essere utilizzati nei comuni facenti parte delle suddette Aree Programma.”

Art. 41

Modifica della legge regionale 12.11.2004, n. 18 “ Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’articolo 32 del D.L.30/9/2003, n. 269 e successive modificazioni” – Art. 4 “ Opere suscettibili di sanatoria”

1. Il comma 7 dell’art. 4 della legge regionale 12.11.2004, n. 18, modificata dalla L.R. 28.12.2005 n. 33, dalla L.R. 18.12.2007 n. 25, dalla L.R. 24.12.2008 n. 31, dalla L.R. 30.12.2009 n. 42 e dalla L.R. 30.12.2010 n. 33 è così modificato:

“7. Nelle aree che alla data del 06.09.1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, ai sensi dell’articolo 142 del D. l.vo 42/2004 e succ. modif. ed integraz., le opere abusive sono suscettibili di sanatoria nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al presente articolo 4B.

Il termine del 31 dicembre 2011, riportato nella L.R. 33/2010, articolo 39 comma 1 punto a), è prorogato al 31 dicembre 2013;

Il termine del 31 dicembre 2011, riportato nella L.R. 33/2010, articolo 39 comma 1 punto b), è prorogato al 31 dicembre 2013.”    (21)

Art. 42

Modifica della legge regionale 24.12.2008 n. 31 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata. Legge finanziaria 2009” – Art. 31 “ Strutture a ciclo diurno e residenziale”

1. Il termine previsto all’art. 31 della legge regionale 24.12.2008, n. 31 è prorogato al 31.12.2012.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43

Sperimentazione ai sensi dell’articolo 36 del D. lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42”

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si applicano in “via esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al principio contabile applicato della competenza finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto.

2. La Regione può individuare, in apposito elenco da allegare al bilancio di previsione regionale, le leggi regionali di spesa a cui applicare il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2013 si applicano le disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti e il bilancio consolidato come previsto dall’articolo 2 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

4. Fino all’entrata in vigore della nuova legge di contabilità della Regione, le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” restano in vigore per quanto compatibili con quelle di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

5. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 44

Modifica della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 42 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Basilicata. Legge finanziaria 2010” - art. 64 “ Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive”

1. L’articolo 64 della Legge Regionale 30.12.2009, n. 42 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Basilicata promuove, quale socio fondatore, l’istituzione della Fondazione regionale, denominata “Lucana Film Commission”, avente lo scopo di valorizzare il territorio lucano attraverso il sostegno alla realizzazione di opere di produzione di audiovisivi regionali, film, fiction TV, spot pubblicitari, documentari ed ogni altra forma di produzione audiovisiva che incrementi la visibilità della Basilicata e anche di produzioni e di coproduzioni lucane.
Altri soci fondatori della Film Commission sono le Province e i Comuni di Potenza e Matera.
Lo statuto della Fondazione “Lucana Film Commission” prevede le modalità di partecipazione dei Comuni lucani e di altri Enti Pubblici che intendano aderire.

2. L’Ufficio di Gabinetto del Presidente svolge il ruolo di unità interdipartimentale, con il compito di fungere da interfaccia tra la Fondazione “Lucana Film Commission”, gli Uffici regionali e gli altri Enti pubblici preposti alla valorizzazione del patrimonio regionale, ambientale, architettonico e naturalistico.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, approva la costituzione della Fondazione di cui al primo comma, autorizzando il Presidente a porre in essere gli atti necessari a perfezionare tale partecipazione.

4. Al Fondo di dotazione della Fondazione è assegnato un contributo pari ad € 50.000,00 da imputare alla UPB 0.860.01 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012.

5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, con proprio atto, contribuisce annualmente al finanziamento del Piano delle Attività della Fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.”

Art. 45

Decurtazione della remunerazione agli ex Parlamentari ed ex Consiglieri regionali titolari di vitalizio per incarichi in Enti Regionali (22)

[1. L’assunzione di un incarico remunerato a qualsiasi titolo in Enti, Strutture e organismi partecipati o controllati dalla Regione Basilicata da parte di ex Parlamentari ed ex Consiglieri regionali titolari di vitalizio comporta la decurtazione della remunerazione relativa all’incarico per un importo corrispondente all’assegno vitalizio percepito.]

Art. 46

Sostegno alla candidatura di “Matera 2019” come capitale europea della Cultura

1. Al fine di valorizzare la candidatura di “Matera 2019” come capitale europea della Cultura, la Regione sostiene le iniziative con un contributo, al “Comitato Matera 2019”, pari ad € 150.000,00.

2. La Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, con proprio atto, contribuisce al finanziamento del programma delle attività del Comitato in base agli stanziamenti iscritti annualmente nel bilancio regionale.

3. La spesa di cui al presente articolo trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0860.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012.

Art. 47

Modifica della legge regionale 14.04.2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle Regioni operato con l’articolo 24 delle legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di Riforma Fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della Legge 386/1976” – Art. 10 “ Immobili con destinazione non agricola”

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della Legge regionale 14.04.2000, n. 47 è così modificato:

“Nelle alienazioni di cui al comma 1 sono compresi i beni immobili di proprietà della Regione Basilicata ubicati nella Borgata Policoro e gli immobili costruiti o acquistati dai soppressi Enti di Riforma o di Sviluppo con fondi della Cassa per il Mezzogiorno e/o dello Stato e acquisiti successivamente al patrimonio regionale.”

Art. 48

Modifica della legge regionale 04.03.1997 n. 11 “ Norme per l’attuazione al diritto allo studio universitario in Basilicata” – Art. 15 “ Organizzazione degli uffici e del personale”

1. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 04.03.1997 n. 11 dopo la parola “determinato” aggiungere l’espressione “ovvero dipendenti di enti e aziende strumentali della Regione in posizione di comando”.

Art. 49

Disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie di selezione del personale

1.

 Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alla Regione Basilicata ed agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.   (23)

Art. 50

Modifica della legge regionale 14.10.2008 n. 25 “ Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture pubbliche e private” – Integrazione Art. 1 –

1. All’art. 1 della legge regionale 14.10.2008 n. 25 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“ 1 bis. Per le strutture con numero superiore a 250 posti letto la Giunta regionale, previo parere favorevole della Commissione Consiliare competente, può estendere il termine per l’inizio dei lavori da due a tre anni, dalla data di comunicazione da parte della Commissione tecnica aziendale.”

Art. 51

Incompatibilità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla Regione Basilicata con altre attività (24)

1.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla Regione Basilicata e dagli enti strumentali sono di norma incompatibili con qualsiasi altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata.

2.

Ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente, in occasione della stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa o del rinnovo dei contratti in essere, in relazione all'attività oggetto della prestazione, è inserita la clausola di esclusività.

3. La Giunta regionale con atto deliberativo definisce, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, modalità di controllo dei contratti in essere al fine di verificare l'applicazione del principio di cui al comma 1. La violazione della clausola di esclusività costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Rispetto dei vincoli di bilancio

1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della L. R. 6.09.2001, n.34.

Art. 53

Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2012 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2012.

2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2013 e 2014, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2012-2014.

Art. 54

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

TABELLE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012

Tabella A

La tabella A, che si omette, elenca gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di leggi regionali la cui quantificazione annua è demandata alla legge di bilancio.

Tabella B

La tabella B, che si omette, provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.

Tabella C

La tabella C, che si omette, indica il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dallo Stato.

Tabella D

La tabella D, che si omette, riporta i limiti di impegno per interventi in materia di investimenti pubblici. Successivamente la presente tabella è stata sostituita con quella ivi allegata, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

Tabella E

La tabella E, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio 2012 per il Programma operativo F.E.S.R. 2007-2013 cofinanziato dai fondi strutturali della Unione Europea.

Tabella F

La tabella F, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio 2012 per il Programma operativo F.S.E. 2007-2013 cofinanziato dai fondi strutturali della Unione Europea.

Tabella G

La tabella G, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio 2012 per il Programma italiano F.E.P. 2007-2013.

NOTE

(1) commi abrogati dall'art.38, comma 5, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4;
(2) alinea così modificato dall’ art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 8 agosto 2012, n. 16.
(3) Importo così modificato dall’ art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 8 agosto 2012, n. 16;
(4) Importo così modificato dall’ art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 8 agosto 2012, n. 16;
(5) Importo così modificato dall’ art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 8 agosto 2012, n. 16;
(6) comma sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 luglio 2016, n. 12;
(7) articolo abrogato dall'art. 26, comma 8, L.R. 30 aprile 2014, n.8;
(8) la Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 aprile 2013, n. 72, (Gazz. Uff. 2 maggio 2013, n. 18 - 1a serie speciale - edizione straordinaria), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo;
(9) comma così sostituito dall’ art. 13, comma 1, L.R. 8 agosto 2012, n. 16;
(10) comma aggiunto dall’ art. 13, comma 2, L.R. 8 agosto 2012, n. 16;
(11) comma così modificato dall’ art. 13, comma 3, L.R. 8 agosto 2012, n. 16;
(12) ulteriori differimenti del termine sono stati disposti con art. 1, comma 2, L.R. 8 agosto 2013, n. 17 e con art. 36, comma 2, L.R. 30 aprile 2014, n.7;
(13) comma modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 13 agosto 2015 n. 36;
(14) comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 13 agosto 2015,n. 36;
(15) articolo dapprima sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 16 aprile 2013, n. 7, come modificato dall'art.17, commi 5, 6 e 7, L.R. 18 agosto 2014, n. 26 e poi abrogato dall'art.2, comma 1, L.R. 12 novembre 2014, n.34;
(16) la Corte Costituzionale con sentenza 19 -21 maggio 2014, n. 134 (Gazz. Uff. 28 maggio 2014, n. 23, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma;
(17) commi abrogati dall'art. 20, comma 7, L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e poi nuovamente abrogati dall'art. 1, comma 10, L.R. 13 agosto 2015, n. 36;
(18) comma dapprima modificato dall'art. 14, comma 2, L.R. 30 aprile 2014, n. 8 e poi abrogato dall'art. 64, comma1, L.R. 4 marzo 2016, n.5;
(19) comma modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 13 agosto 2015, n.36;
(20) la Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 aprile 2013, n. 72, (Gazz. Uff. 2 maggio 2013, n. 18 - 1a serie speciale - edizione straordinaria), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo;
(21) i termini del 31 dicembre 2012, previsti dal presente articolo, sono prorogati al 31 dicembre, ai sensi dell'art. 4, comma 7, L.R. 12 novembre 2004, n. 18, nella nuova versione introdotta dall'art. 14, L.R. 21 dicembre 2012, n. 35, a decorrere dall'1 gennaio 2013, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della stessa legge;
(22) articolo abrogato dall'art. 10, comma 2, L.R. 30 aprile 2014, n. 8;
(23) articolo sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 16 aprile 2013, n. 7;
(24) articolo sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 16 aprile 2013, n. 7;
(25) parole soppresse dall'art.65, comma 1, lett. d) L.R. 16 novembre 2018, n. 35;
(26) articolo abrogato per effetto dell'art. 65, comma 1, lett. b), L.R. 16 novembre 2018, n. 35.




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