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Art. 1
Finalità ed
oggetto
1. Al fine di favorire
lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto dei valori ambientali e
paesaggistici la presene legge detta le prime disposizioni necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati con l’articolo 3 del decreto
legislativo 2 marzo 2011, n. 28.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della
presente legge si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2003/54/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché quelle di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed al decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
a) “autoproduttori”: le persone fisiche o giuridiche
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
b) “autorizzazione unica”: l’autorizzazione di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
c) “comunicazione” oppure “comunicazione relativa alle attività di edilizia
libera”: la comunicazione di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n.28;
d) “DIA” oppure “denuncia di inizio di attività”: la denuncia di cui agli
articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380;
e) “disciplinare”: il disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con la
deliberazione n. 2260 del 29 dicembre 2010, pubblicata sul supplemento
ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 51 del 31 dicembre
2010;
f) “edificio”: il sistema così definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
g) “linee guida”: quelle emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il decreto del 10
settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 219 del 18 settembre 2010;
h) “oneri istruttori”: gli oneri previsti nel paragrafo 9. delle Linee Guida;
i) “opere connesse”: quelle così definite nell’articolo 1-octies del decreto
legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni nella legge 13 agosto
2010, n. 129, e nel paragrafo 3. delle linee guida;
j) “PAS” oppure “procedura abilitativa semplificata”: la procedura di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
(1)
k) “PIEAR”: il Piano di Indirizzo Energetico ed Ambientale Regionale approvato
con la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1;
l) “procedimento unico”: il procedimento previsto e disciplinato dall’articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato
dall’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
[m) “progetto di sviluppo locale”: il progetto, previsto dall’articolo 13 del
disciplinare, finalizzato alla realizzazione di adeguate misure di
compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale;]
(2)
n) “proponente”: la persona fisica o giuridica che attiva uno o più dei
procedimenti di cui all’articolo 3;
o) “Società Energetica Lucana”: la società costituita ai sensi della legge
regionale 31 luglio 2006, n. 13.
Art. 3
Procedure
abilitative
1. Conformemente a
quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, ed
a decorrere dalla sua entrata in vigore, la costruzione e l’esercizio di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è regolata, secondo
un criterio di proporzionalità:
a) dall’autorizzazione unica;
b) dalla procedura abilitativa semplificata;
c) dalla comunicazione relativa alle attività di edilizia libera di cui al par.
1.2.2.2 dell'appendice A) della L.R. n. 1/2010. (9)
2. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, nella legge
regionale 19 gennaio 2010, n.1, e nel relativo disciplinare, le espressioni
“procedura abilitativa semplificata” e “PAS” sostituiscono, rispettivamente,
quelle di “denuncia di inizio di attività” e “DIA”, ovunque ricorrano, anche
come parte di una espressione più ampia.
Art. 3 bis
Documentazione
per il rilascio dell’autorizzazione regionale (16)
1. Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione unica regionale di cui all’art.12 del d.lgs. 29/12/2003,
n.387 e della L.R.19/01/2010, n.1, l’istante è tenuto a presentare, entro e non
oltre novanta giorni decorrenti dalla data di conclusione della conferenza di
servizi, la documentazione prescritta dall’Appendice A del P.I.E.A.R. per
ciascuna tipologia di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Per i procedimenti pendenti, il termine di novanta giorni per la produzione
documentale di cui al periodo precedente decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
[1-bis. Il termine di
90 giorni previsto al comma 1 per la presentazione della documentazione
prescritta dall’Appendice A del P.I.E.A.R. per il rilascio dell’autorizzazione
regionale di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003
può essere prorogato per motivi indipendenti dalla volontà dell’istante, su
richiesta di parte, per un periodo massimo di 60 giorni.] (19)
2. La mancata
presentazione della documentazione, necessaria per il rilascio della prescritta
autorizzazione regionale, nel termine di cui al comma 1 importerà la rinuncia
all’istanza.
Art. 4
Estensione
della procedura abilitativa semplificata (10)
1. Ai sensi dell’art.
6, comma 9 del D. Lgs. n. 28/2011 la soglia di
applicazione della procedura abilitativa semplificata è estesa agli impianti
eolici, fotovoltaici, idroelettrici e biomasse con potenza nominale indicata
nella tabella A) dell’art. 12, comma 5 del D. Lgs.
n.387/2003 fino a 200 Kw.”.
Art. 5
Limiti
all’utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici (11)
[1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1
si applicano gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra che rispettino le specifiche tecniche contenute nell’allegato 2 del
D. Lgs. n. 28/2011, le prescrizioni del parag. 2.2.2 dell’appendice A del PIEAR vigente, nonché le
seguenti condizioni:
a) siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria
che va misurata tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i
moduli fotovoltaici;
b) il rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile
non sia inferiore ad 1/10;
c) la distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale
dell’impianto) sia:
1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;
2) 100 metri dalle strade provinciali;
3) 70 metri dalle strade comunali.
d) la superficie interessata dall’intervento deve essere delimitata da
schermature verdi, utilizzando specie autoctone;
e) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di
trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;
f) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in
rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della
piccola fauna;
g) la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente
con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere
realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente
necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;
h) che non siano ubicati in aree e siti di cui al parag.
2.2.2 dell’appendice A del PIEAR vigente nonché nelle aree sottoposte a tutela
del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell’allegato D) della
presente legge.
2. Il mancato rispetto di una sola delle
prescrizioni previste dal presente articolo comporta l’applicazione
dell’Autorizzazione Unica.
3. La costruzione e
l’esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso
territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre
autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso
centro decisionale, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile
o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci
elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell’impianto/i
già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati
al rilascio dell’autorizzazione unica.
4. Più impianti di cui
al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono
essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma
delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw.
]
Art. 6
Limiti
all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici e fotovoltaici (12)
1. Ai fini della sicurezza nonché della tutela
territoriale ed ambientale, la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale non
superiore a 200 kW è consentita nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di
seguito riportate:
a) impianti eolici
a.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 1.2.2. “Gli
impianti di piccola generazione” dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;
a.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla
compatibilità dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea
dalla L.R. n.30/12/2015, n.54;
[a.3) devono avere una distanza dagli altri impianti eolici o impianti FER
presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più
vicini del perimetro dell’area occupata dall’impianto; ] (23)
b) impianti solari di conversione fotovoltaica
b.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 2.2.2. “Procedure
per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di microgenerazione” dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;
b.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla
compatibilità dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea
dalla L.R. n.30/12/2015, n.54.
[b.3) devono avere una distanza dagli altri impianti fotovoltaici o impianti
FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti
più vicini del perimetro dell’area occupata dall’impianto;] (23)
[b.4) devono avere la disponibilità di un suolo la cui estensione sia pari o
superiore a 3 volte la superficie del generatore fotovoltaico, attraverso
l’asservimento di particelle catastali contigue, sul quale non potrà essere
realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque tipo di fonte
rinnovabile.] (23)
2. Qualora i progetti di due o più impianti eolici
ovvero fotovoltaici siano riconducibili ad un solo soggetto, sia esso persona
fisica o giuridica, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale
ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra
relazione sulla base di univoci elementi che fanno presupporre la costituzione
di un’unica centrale eolica ovvero fotovoltaica, si trovino nelle condizioni di
cui al comma 1 del presente articolo, saranno assoggettati cumulativamente ad
una sola autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art.12
del d.lgs.29/12/2003, n.387, nel caso in cui:
- abbiano una potenza complessiva superiore a 200 kW;
- siano reciprocamente posti rispetto ad altri ad una distanza inferiore ad 1
Km valutata a partire dal centro di ciascun aerogeneratore.
Art. 6 bis
Disciplina
per l’installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alla tabella
A) dell’art. 12 comma 5 del D. Lgs n. 387/2003 (13)
[1. Fatte salve le competenze in materia di
legislazione esclusiva di cui agli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della
Costituzione, al fine di conciliare e garantire le politiche di tutela
dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle
energie rinnovabili, per l’installazione degli impianti con potenza nominale
inferiori alle soglie indicate nella tabella A) dell’art. 12 comma 5 del D.lgs 387/2003, fermo restando quanto richiesto dall’art. 6
del D Lgs n. 28/2011, devono essere rispettate le
seguenti prescrizioni:
1) Impianti eolici:
a) La dimensione massima dei generatori per impianti <=40 m e altezza torre
<=50 m;
b) La distanza minima dei generatori deve essere pari a almeno sei volte il
diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già autorizzato;
c) Il lotto minimo per impianti con potenza complessiva
d) La disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file,
rispetto ad altri generatori già presenti o comunque già autorizzati;
e) La distanza minima del generatore dalle strade deve essere:
1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;
2) 100 metri dalle strade provinciali;
3) 70 metri dalle strade comunali.
f) La distanza minima del generatore dai fabbricati deve essere 300 m dai
fabbricati;
g) La distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere
superiore al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo
degli elementi rotanti.
2) Impianti fotovoltaici:
a) Rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non
inferiore ad 1/10;
b) Distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale
dell’impianto):
1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;
2) 100 metri dalle strade provinciali;
3) 70 metri dalle strade comunali.
c) la superficie interessata dall’intervento deve essere delimitata da
schermature verdi utilizzando specie autoctone;
d) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di
trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;
e) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in
rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della
piccola fauna;
f) con la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata
esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono
essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna
strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto
medesimo.
3) Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici
a) devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed
i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. La
superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale
viene realizzato.
2. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con
la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi
costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli
impianti superi la soglia di 200kW.
3. Qualora più impianti di cui al comma 1 sono
riconducibili ad un unico centro decisionale devono essere considerati un unico
impianto per cui devono rispettare le condizioni di cui agli artt. 5 e 6.]
Art. 7
Estensione
del regime della comunicazione (14)
[1. Il regime della
comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11
e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è esteso ai progetti di impianti
alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli
impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici,
fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di
tutela delle risorse idriche.
2. Resta fermo, per
quanto concerne le opere connesse, quanto stabilito nei paragrafi 11.3 e 11.4
delle linee guida.]
Art. 8
Informazioni
sui titoli abilitativi
1. La Giunta Regionale,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono le
informazioni sui titoli abilitativi rilasciati laddove la realizzazione e
l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse per la produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili è regolata dall’istituto della PAS
ovvero da quello della comunicazione.
2. Il provvedimento di
cui al comma 1 entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Art. 9
Oneri
istruttori (17)
1. L’avvio della procedura per il rilascio
dell’autorizzazione unica o della P.A.S. previste dal d.lgs. 3/03/2011, n.28 è
subordinata al versamento da parte del richiedente di una quota, quale
contributo alle spese generali di istruttoria.
2. Tali oneri istruttori sono calcolati nel modo
seguente:
a) 1,00 euro /kW per potenze fino ad 1 MW;
b) 0,50 euro/kW per le potenze eccedente 1 MW;
c) 1,00 euro/mc per gli impianti di produzione del biometano
e comunque in misura non inferiore ad € 500,00.
3. Il versamento degli
oneri istruttori dovrà essere effettuato a favore dell’amministrazione
competente al rilascio dell’autorizzazione.
4. Nel caso gli oneri
istruttori così determinati dovessero superare il limite dello 0,03%
dell’investimento stabilito dalle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010,
il proponente potrà versare l’importo corrispondente, a condizione che alleghi
all’istanza il relativo calcolo con la stima dell’investimento previsto per la
costruzione dell’impianto e delle relative opere connesse.
5. Sono soggetti al
pagamento degli oneri istruttori le richieste di varianti non sostanziali ai
progetti autorizzati nella misura del 10 per cento di quelli previsti per il
rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art.12 del d.lgs. 29/12/2003,
n.387, e comunque in misura non inferiore ad euro 250. Sono, altresì, soggetti
al pagamento degli oneri istruttori nella misura fissa di 250 euro tutte le
altre istanze.
6. Il mancato
versamento degli oneri istruttori a favore dell’amministrazione competente
comporta l’improcedibilità dell’istanza. La mancata regolarizzazione del
versamento dovuto entro il termine di 30 giorni dalla richiesta importerà la
rinuncia all’istanza.
Art. 9 bis
Verifica di
assoggettabilità (3)
[1. Sulla scorta di
quanto stabilito dall'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la verifica di assoggettabilità di cui
all'art. 20 del medesimo decreto viene effettuata per i progetti relativi ad
impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del
vento con potenza complessiva superiore a 200 kW.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 26 aprile 2012, n. 8.]
Art. 10
Oneri
istruttori (4)
[1. Gli oneri da
corrispondere alla Regione per l’istruttoria delle istanze per il rilascio
dell’autorizzazione unica e quelli da corrispondere ai Comuni per l’istruttoria
delle dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata
sono quelli definiti nell’articolo 12 del disciplinare.
2. Fermo restando che
gli oneri di cui al comma 1 debbono essere commisurati alla potenza nominale
dell’impianto e fermi restando i limiti stabiliti nel paragrafo 9. delle linee
guida, la Giunta Regionale, sentito il parere della competente commissione
consiliare, può modificare l’ammontare dei predetti oneri.
3. In coerenza con
quanto stabilito nel paragrafo 14.2. delle linee guida relativamente alle
istanze per il rilascio dell’autorizzazione unica, le dichiarazioni di cui al
comma 1 sono corredate, a pena di improcedibilità, dalla ricevuta attestante
l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti al Comune.
4. Qualora le istanze o
le dichiarazioni di cui al comma 1, benché corredate dalla ricevuta attestante
l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, siano dichiarate irricevibili
ovvero improcedibili poiché carenti, in tutto o in parte, della prescritta
documentazione, ai fini della loro riproposizione non occorre procedere
nuovamente al versamento degli anzidetti oneri. Laddove il proponente li abbia
comunque corrisposti, lo stesso può richiederne la restituzione entro dodici
mesi dall’entrata in vigore della presente legge per le istanze già presentate
ed entro dodici mesi dal secondo versamento per le istanze presentate
successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Sulla relativa
istanza provvede l’amministrazione procedente entro i successivi sessanta
giorni.
5. La Società
Energetica Lucana SpA, laddove operi in veste di
proponente per la realizzazione delle iniziative rientranti nelle competenze ad
essa demandate dalla vigente normativa regionale, è esentata dal versamento
degli oneri istruttori.
6. Gli oneri versati
alla Regione sono vincolati, per la parte eventualmente eccedente la copertura
delle spese istruttorie al perseguimento degli obiettivi definiti nel PIEAR ivi
compreso il miglioramento della sostenibilità ambientale dei trasporti.]
Art. 11
Potenze
installabili
1. Fermo restando
quanto previsto nel PIEAR in relazione alle iniziative della Società Energetica
Lucana e del Distretto Energetico, nonché nell’articolo 4 della legge regionale
19 gennaio 2010, n.1, e fermo restando il rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, nell’intero territorio regionale non concorrono al
raggiungimento delle potenze installabili di cui alla parte III, paragrafo
1.2.3., tabella 1-4 del PIEAR:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, di qualsivoglia potenza nominale, realizzati o da realizzare da
parte degli autoproduttori;
[b) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW;] (24)
c) gli impianti di produzione di energia elettrica, di potenza nominale non
superiore a 500 kW, alimentati da biogas;
d) gli impianti solari fotovoltaici, di qualsivoglia potenza nominale,
realizzati o da realizzare sugli edifici;
e) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili agevolati dalla Regione ai sensi della Misura 3.1.1. Azione C del
Programma di sviluppo rurale Basilicata 2007/2013, approvato dalla Commissione
Europea con decisione C(2008)736 del 18 febbraio 2008.
[2. La disposizione di cui al comma 1, lett. b) si applica
a condizione che l’istanza di autorizzazione soggetta a PAS rispetti i limiti e le condizioni stabilite
all’art. 6.] (5)
3. La disposizione di
cui al comma 1, lettera d), si applica altresì alle serre fotovoltaiche di cui
all’articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 24 agosto 2010,
n. 197, a condizione che il proponente rivesta la qualifica di imprenditore
agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile ovvero di società
agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
[4.
Ferma restando l’esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni contenute
nel decreto ministeriale del 15 marzo 2012, cosiddetto burden
sharing, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78
del 2 aprile 2012, concorrono al conseguimento dei nuovi limiti rivenienti
dall’applicazione dell’articolo 3, comma 6, del richiamato decreto le potenze
nominali derivanti da:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di
potenza nominale non superiore ad 1 MW, realizzati o da realizzare a seguito
delle denunce di inizio attività presentate a decorrere dall’entrata in vigore
della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, sino al 14 gennaio 2011;
b) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di
potenza nominale non superiore ad 1 MW, per i quali, entro la data di entrata
in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è stato richiesto il
visto di accettabilità di cui all’articolo 5 del
disciplinare.] (20)
5. Le disposizioni di
cui al comma 4 trovano applicazione a condizione che siano rispettate le norme
dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
particolare per quanto concerne l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
6. Per gli impianti di
cui al presente articolo, la cui realizzazione sia subordinata al rilascio
dell’autorizzazione unica, la Regione provvede alla istruttoria delle
pertinenti istanze, catalogate in apposito elenco, secondo l’ordine cronologico
di presentazione delle stesse.
[7. Nelle more della
adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, ai
fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 i limiti massimi della produzione di
energia da fonte rinnovabile stabiliti dalla Tab. 1”
– 4 del vigente P.I.E.A.R. approvato con L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 sono
aumentati per singola fonte rinnovabile in misura non superiore a 2 volte
l’obiettivo stabilito per la fonte eolica e per la fonte solare di conversione
fotovoltaica e termodinamica e in misura non superiore a 1,5 volte gli
obiettivi stabiliti per le altre fonti rinnovabili in essa previste. ]
(21)
Art. 12
Riconversione
(6)
1. Fermo restando
quanto prescritto dal PIEAR, gli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sostitutivi di impianti alimentati da fonti
fossili in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non
concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla parte III,
paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR a condizione che la potenza nominale
dell'impianto sostitutivo non sia superiore a quella dell'impianto sostituito o
da sostituire.
2. E' in ogni caso
fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
Art. 13
Misure di
compensazione e di miglioramento ambientale (7)
1. Nel caso di istanze
di autorizzazione unica la determinazione motivata favorevole di conclusione
della conferenza di servizi indica espressamente a favore dei comuni, compresi
i comuni attraversati dalle opere di connessione alla rete elettrica di
trasmissione nazionale, le misure di compensazione ambientale considerate
indispensabili nella stessa sede di conferenza di servizi per la realizzazione
dell’intervento. (25)
2. Nel caso in cui le
misure di cui al comma l abbiano ad oggetto lavori, il proponente, entro e non
oltre 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, redige altresì il
progetto definitivo di cui agli articoli 24 e seguenti del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Al fine di
assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dettate in materia di
misure di compensazione e di miglioramento ambientale, è vietato l'artificioso
frazionamento delle potenze elettriche installabili mediante la presentazione
di due o più istanze di autorizzazione unica.
4. Fermo restando
quanto previsto nei precedenti commi, nel caso di procedura abilitativa semplificata,
i proponenti definiscono d'intesa con il Comune, nel cui territorio devono
essere realizzati gli impianti, le misure di compensazione e di miglioramento
ambientale eventualmente necessarie nel rispetto di quanto stabilito
nell'Allegato 2 delle linee guida.
5. La Giunta Regionale,
con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce
eventuali ulteriori modalità e termini per dare attuazione alle disposizioni
dettate in materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale,
nel rispetto di quanto stabilito nell'art.12, comma 6, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e nei paragrafi 13.4, 14.15 e 16.5 nonché
nell'allegato 2 delle linee guida.
Art. 14
Procedimento
unico
1. Fermo restando
quanto stabilito nell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n.28, nel paragrafo 14. delle linee guida e negli articoli 9 e 10 del
disciplinare, qualora il procedimento unico non si concluda nei termini ivi
stabiliti, le istanze di autorizzazione conservano l’ordine cronologico di
presentazione esclusivamente nel caso e nei limiti in cui il ritardo non sia imputabile
al proponente.
2. Le modifiche
eventualmente proposte nel corso del procedimento unico non comportano
l’esigenza di presentare una nuova istanza di autorizzazione esclusivamente
laddove si configurino come non sostanziali. La Giunta Regionale, sentita la
competente Commissione Consiliare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge definisce le modifiche di cui al precedente periodo anche sulla
scorta di quanto stabilito nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n.28.
3. La potenza
installabile, di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3., tabella 1-4 del PIEAR,
limitatamente alla fonte energetica “Biomasse”, è riservata, in misura non
inferiore a 15 MW, ad impianti di potenza nominale non superiore a 2,5 MW
elettrici.
4. Nel paragrafo
3.4.2.6. del PIEAR, rubricato Documentazione da presentare prima del rilascio
dell’autorizzazione, nella lettera b), dopo le parole “come modificata dalla
Legge di conversione”, sono aggiunte le seguenti parole “oppure da una società
di revisione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Dalla data della
comunicazione ai comuni interessati dell'avviso di avvio del procedimento per
il rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui all’art.12 del D.lgs.
n.387/2003, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di
permesso di costruire, nonché di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS),
nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate che nel caso di impianti eolici
sono individuate dal perimetro virtuale ottenuto congiungendo le pale degli
aerogeneratori esterni, mentre per le altre tipologie di impianti circoscritta
dal perimetro esterno dell’impianto, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo.
In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi i termini
previsti dal D.Lgs.n.28/2011 a partire dalla data della comunicazione
dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui la Regione ne disponga per lo
stesso fine, per una sola volta, la proroga non superiore ad un anno per
sopravvenute esigenze istruttorie e procedimentali relative al rilascio del
provvedimento autorizzativo. (18)
6. Il termine di inizio
dei lavori di costruzione stabilito nel provvedimento di autorizzazione
rilasciato ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n.
387/2003 può essere prorogato, su richiesta motivata del titolare presentata
prima del termine previsto, due sole volte per un periodo massimo di due anni
decorrenti dalla data di scadenza per motivi non imputabili alla volontà del
titolare o nel caso l’impianto non abbia ottenuto gli incentivi statali
previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
(22)
Art. 15
Varianti
non sostanziali
1. Con il provvedimento
di cui all’articolo 14, comma 2, la Giunta Regionale definisce inoltre le
varianti non sostanziali, intervenute a valle del titolo abilitativo e nel
corso dell’esecuzione degli interventi assentiti, che non comportano l’esigenza
dell’acquisizione di una nuova autorizzazione unica ovvero di una nuova PAS,
altresì disciplinando il pertinente procedimento amministrativo.
Art. 15
bis
Controllo e
verifica degli impianti. Istituzione del libretto di sicurezza (15)
1. Gli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione di quelli ad uso
domestico, sono sottoposti a verifiche e controlli da parte dell’esercente.
2. I componenti e le
apparecchiature costituenti l’impianto da F.E.R. sono assoggettati annualmente
a verifiche, finalizzate a controllare la regolare funzionalità e sicurezza.
3. L’esercente dovrà
comunicare al Comune territorialmente competente, su cui è localizzato
l’impianto da F.E.R., i dati relativi ai controlli e alle verifiche di
sicurezza, nonché le manutenzioni effettuate.
4. La Giunta regionale
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotterà
le disposizioni operative relative alle modalità di controllo e di verifica
sulla sicurezza mediante l’istituzione di un apposito libretto di sicurezza
dell’impianto, le tempistiche di controllo per ciascuna tipologia di impianto,
le modalità di trasmissione dei dati rilevati e le sanzioni amministrative, ai
sensi dell’art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 28 del 3
marzo 2011.
Art. 16
Norme
transitorie
1. Fermo restando
quanto previsto nel paragrafo 11.4. delle linee guida, limitatamente ai
rapporti esauriti prima che la sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del
23 marzo 2011 esplicasse i suoi effetti, la costruzione e l’esercizio delle
opere connesse ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di
potenza nominale non superiore a 1 MW elettrico, qualora non già previste nella
DIA presentata al Comune in base alla normativa regionale pro tempore vigente,
è regolata dalla procedura abilitativa semplificata.
2. Nel caso in cui la
conferenza di servizi sia stata già indetta, il parere di cui all’articolo 13,
comma 1, se non già reso, è formulato entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge. (8)
Art. 17
Abrogazioni
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 8 sono abrogate
le disposizioni, contenute in norme di fonte regionale, che prevedono l’inoltro
alla Regione, da parte dei proponenti, della documentazione trasmessa ai Comuni
ai fini della DIA ovvero della comunicazione.
2. Fermo restando
quanto stabilito nei precedenti articoli e fermi restando gli effetti della
sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 23 marzo 2011, sono altresì
abrogate le norme regionali, ovunque contenute, che consentono la costruzione e
l’esercizio, mediante DIA, di impianti di potenza nominale superiore ai limiti
previsti nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n.387.
3. Sono abrogati: a) l’
articolo 5 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9; b) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo
10 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31; c) le lettere c), d), e) ed
f) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1.
4. All’articolo 3,
comma 2, del disciplinare, dopo le parole “devono risultare” sono soppresse le
parole “anagraficamente sede di residenza e”. La presente disposizione si
applica anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
Dichiarazione
di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
____________________
NOTE:
(01) VEDI: con l’art. 11 (Modifiche ed integrazioni
al Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 2260/2010 come modificato dalla D.G.R. n.
41/2016 in attuazione della L.R. n. 8/2012 e s.m.i.) della L.R. 13 marzo 2019, n. 4 così si disponeva: “Articolo 11
1. All’art.
3 Definizioni del Disciplinare, al comma 1 lettera c) dopo le parole “di cui
all’art. 9, comma 3 della legge n. 133/94”, sono aggiunte le seguenti parole
“in ogni caso tali unità immobiliari devono risultare anagraficamente sede di
residenza e conformi allo strumento vigente alla data di entrata in vigore
della L.R. 19 gennaio 2010 n. 1 e s.m.i.
2. All’art.
4, comma 2, lettera b) le parole “e della volumetria ad esse sottesa in misura
superiore al 35%,” sono eliminate.”. Successivamente le modifiche disposte dal
predetto art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 4/2019 sono venute
meno per effetto dell’abrogazione
dell’art. 11 in questione disposta
dall’art. 1, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 22 a decorrete dal 7 novembre
2019;
(1) lettera così corretta con avviso di errata
corrige pubblicato nel B.U. 1 giugno 2012, n. 16;
(2) lettera abrogata dall'art. 1, L.R. 9 agosto 2012, n. 17;
(3) articolo già aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 7;
successivamente è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 22 novembre 2018,
n. 38;
(4) articolo abrogato dall'art. 2, L.R. 9 agosto 2012, n. 17;
(5) comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 26 luglio 2021, n.
30. In precedenza, il presente comma era stato corretto con avviso di errata
corrige pubblicato nel B.U. 1 giugno 2012, n. 16; successivamente modificato
dall'art. 29, comma 1, L.R. 8 agosto 2013 n. 18; poi sostituito dall'art. 9,
comma 1, L.R. 11 settembre 2017, n. 21 ed infine così sostituito dall'art. 13, comma
1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4. Successivamente la sostituzione del comma stesso
disposta dall’art.13, comma 1, L.R. n.
4/2019 è venuta meno per effetto dell’abrogazione del suddetto articolo operata
dall’art.1, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 22. Il testo precedente era così
formulato: “2. La disposizione di cui al
comma 1, lett. b), si applica a condizione che il
proponente rispetti i limiti
previsti negli articoli 5 e 6.”;
(6) articolo così sostituito dall'art. , L.R. 9 agosto 2012, n. 17;
(7) articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 9 agosto 2012, n. 17;
(8) comma così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B. U. 1
giugno 2012, n. 16;
(9) lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R 11 settembre 2017, n. 21;
(10) articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 11 settembre 2017, n. 21;
(11) articolo dapprima sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 11 settembre 2017,
n. 21 e poi abrogato dall'art. 31, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38, a
decorrere dal 22 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma
1, della stessa legge), per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi
l'art. 42, comma 1, della citata L.R. n. 38/2018. Il testo precedente era così
formulato: «Art. 5. Limiti all'utilizzo
della PAS per gli impianti solari fotovoltaici. 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di
potenza nominale maggiore a 200 KW e non superiore ad 1 MW, le disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 1, si applicano a condizione che lo stesso proponente
non abbia precedentemente richiesto la realizzazione e l'esercizio di altro o
di altri impianti della stessa natura posti ad una distanza inferiore a 2
chilometri. 2. La distanza minima di cui al comma 1 va misurata tra i punti più
vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici. 3. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso in cui un
proponente si trovi, rispetto ad altro proponente, in una delle situazioni di
controllo previste dall'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi
altra relazione, anche di fatto, se, sulla base di univoci elementi, la
situazione di controllo o la relazione comporti che le dichiarazioni presentate
in regime di procedura abilitativa semplificata sono imputabili ad un unico
centro decisionale.». Successivamente, la Corte costituzionale, con
sentenza 5 dicembre 2018 - 15 aprile 2019, n. 86 (pubblicata nella Gazz. Uff. 17 aprile 2019, n. 16, prima serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della suddetta L.R.
n. 21/2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1, 2 e 4 del presente
articolo;
(12) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma
1, L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e dall'art. 32, comma 1, L.R. 22 novembre
2018, n. 38, a decorrere dal 22 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto
dall'art. 57, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così
formulato: "Art. 6. Limiti
all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici. Le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 1 si applicano agli impianti eolici di potenza nominale
fino a 200 kW, che rispettino le prescrizioni contenute nel paragrafo 1.2.2.1
dell'Appendice A) del PIEAR vigente e le seguenti condizioni: a) che siano
posti ad una distanza tra loro non inferiore a 6 volte il diametro del rotore
dell'aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza non
inferiore a 500 mt che deve essere misurata tra punti più vicini della
proiezione sul terreno delle eliche tracciata in funzione della loro massima
apertura in senso orizzontale; b) che siano rispettati i requisiti minimi di
cui al paragrafo 1.2.2.1; c) che la dimensione massima dei generatori per impianti
≥60 kW <=200KW deve essere: diametro del rotore <=50 m e altezza torre
<=60 m; d) che la distanza minima dei generatori deve essere pari ad almeno
tre volte il diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già
autorizzato; e) che il lotto minimo per impianti con potenza complessiva ≥60kw
e fino a 200Kw deve essere = 10000 mq; f) che le disposizione dei generatori
deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori già
presenti o comunque già autorizzati; g) che la distanza minima del generatore
dalle strade deve essere: 1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 2)
100 metri dalle strade provinciali; 3) 70 metri dalle strade comunali; h) che
la distanza minima del generatore deve essere 300 m dai fabbricati; i) che la
distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore
al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi
rotanti; l) che non siano ubicati in aree e siti di cui al paragrafo 1.2.2.1
dell'appendice A) del PIEAR vigente nonché nelle aree sottoposte a tutela del
paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico
dell'Allegato D) della legge regionale n. 54/2015. 2. Il mancato rispetto di
una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta
l'applicazione dell'Autorizzazione Unica. 3. La costruzione e l'esercizio di
nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio
comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni
ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro
decisionale, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi
altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza
nominale sommata tra loro e con quella dell'impianto/i già autorizzato/i superi
la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio
dell'autorizzazione unica. 4. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la
procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi
costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli
impianti superi la soglia di 200 Kw.".
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2018 - 15
aprile 2019, n. 86 (pubblicata nella Gazz. Uff. 17
aprile 2019, n. 16, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 6 della suddetta L.R. n. 21/2017, nella parte in
cui ha sostituito il comma 4 del presente articolo.
(13) articolo dapprima aggiunto dall'art. 7, comma
1, L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e poi abrogato dall'art. 33, comma 1, L.R. 22
novembre 2018, n. 38, a decorrere dal 22 novembre 2018 (ai sensi di quanto
disposto dall'art. 57, comma 1, della stessa legge). Successivamente, la Corte
costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2018 - 15 aprile 2019, n. 86
(pubblicata nella Gazz. Uff. 17 aprile 2019, n. 16,
prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 7 della suddetta L.R. n. 21/2017, nella parte in cui ha
introdotto i commi 1 e 2 al presente articolo;
(14) articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 11 settembre 2017, n. 21;
(15) articolo aggiunto dall'art. 56, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(16) articolo aggiunto dall'art. 34, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38;
(17) articolo sostituito dall'art. 35, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38;
(18) comma aggiunto dall'art. 37, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38;
(19) comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4. Successivamente
tale comma è stato abrogato per effetto
dell’abrogazione dell’art. 12 in questione
disposta dall’art. 1, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 22 a decorrete
dal 7 novembre 2019; infine la Corte Costituzionale, con sentenza 8
aprile - 5 giugno 2020, n. 106 (pubblicata nella Gazz.
Uff. 10 giugno 2020, n. 24, prima serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del citato art. 12 della L.R. 4/2019;
(20) comma abrogato dall'art. 13, comma 2, L.R. 13 marzo 2019, n. 4;
(21) comma aggiunto dall'art. 13, comma 3, L.R. 13 marzo 2019, n. 4. Successivamente
tale comma è stato abrogato per effetto
dell’abrogazione dell’art. 13, comma 3,
in questione disposta dall’art.
1, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 22 a decorrete dal 7 novembre 2019; infine
la Corte Costituzionale, con sentenza 8
aprile - 5 giugno 2020, n. 106 (pubblicata nella Gazz.
Uff. 10 giugno 2020, n. 24, prima serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del citato comma 3 dell'art. 13 della L.R.
4/2019;
(22) comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4;
(23) la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 23
dicembre 2019, n. 286 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 32 della legge della regionale 22 novembre 2018, n. 38
nella parte in cui ha introdotto le presenti lettere;
(24) lettera abrogata dall’art. 3, comma 1,
lettera a), L.R. 26 luglio 2021, n. 30.
(25) comma sostituito
dall’art. 2, comma 2, L.R. 21 maggio 2025, n. 23. Il testo originario era così
formulato: “1. Nel caso di istanze di autorizzazione
unica, al fine di dare attuazione a quanto stabilito in materia di misure di
compensazione e di miglioramento ambientale dall'allegato 2 delle linee guida,
il proponente, in sede di conferenza dei servizi, redige un progetto nella
forma del progetto preliminare di cui agli articoli 17 e seguenti del Decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nel caso in cui tali misure
abbiano ad oggetto lavori, e nella forma del progetto di cui all'articolo 279,
comma 1, del medesimo Decreto, quando tali misure abbiano ad oggetto servizi o
forniture.”.