Bollettino Ufficiale n. 27 del
9 agosto 2012
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con L.R. 30 aprile 2014,
n. 7.
Capitolo 1
Articolo 1
Modifica dell’articolo 2 della legge
regionale 8/2012
1. Nell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è
abrogata la lettera m).
Articolo 2
Abrogazione dell’articolo 10 della
legge regionale 8/2012
1. L’articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è abrogato.
Articolo 3
Sostituzione dell’articolo 12 della
legge regionale 8/2012
1. L’articolo 12 della legge regionale 26
aprile 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 – Riconversione
1. Fermo restando quanto prescritto dal PIEAR, gli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sostitutivi di impianti
alimentati da fonti fossili in esercizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di
cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR a condizione che la
potenza nominale dell’impianto sostitutivo non sia superiore a quella
dell’impianto sostituito o da sostituire.
2. E’ in ogni caso fatto salvo il rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico.”
Articolo 4
Sostituzione dell’articolo 13 della
legge regionale 8/2012
1. L’articolo 13 della legge regionale 26
aprile 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - Misure di compensazione e di miglioramento ambientale
1. Nel caso di istanze di autorizzazione unica, al fine di dare attuazione a
quanto stabilito in materia di misure di compensazione e di miglioramento
ambientale dall’allegato 2 delle linee guida, il proponente, in sede di
conferenza dei servizi, redige un progetto nella forma del progetto preliminare
di cui agli articoli 17 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207 nel caso in cui tali misure abbiano ad oggetto lavori, e
nella forma del progetto di cui all’articolo 279, comma 1, del medesimo
Decreto, quando tali misure abbiano ad oggetto servizi o forniture.
2. Nel caso in cui le misure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto lavori, il
proponente, entro e non oltre 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione unica,
redige altresì il progetto definitivo di cui agli articoli 24 e seguenti del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dettate in
materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale, è vietato
l’artificioso frazionamento delle potenze elettriche installabili mediante la
presentazione di due o più istanze di autorizzazione unica.
4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, nel caso di procedura
abilitativa semplificata, i proponenti definiscono d’intesa con il Comune, nel
cui territorio devono essere realizzati gli impianti, le misure di
compensazione e di miglioramento ambientale eventualmente necessarie nel rispetto
di quanto stabilito nell’Allegato 2 delle linee guida.
5. La Giunta Regionale, con deliberazione da adottare entro 120 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione
consiliare, definisce eventuali ulteriori modalità e termini per dare
attuazione alle disposizioni dettate in materia di misure di compensazione e di
miglioramento ambientale, nel rispetto di quanto stabilito nell’art.12, comma
6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e nei paragrafi 13.4, 14.15
e 16.5 nonché nell’allegato 2 delle linee guida.”
Articolo 5
Verifica di assoggettabilità (1)
[1. Sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 3 –quinquies, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la verifica di assoggettabilità
di cui all’articolo 20 del medesimo decreto viene effettuata per i progetti
relativi ad impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 200 kW.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8.]
Articolo 6
Norma transitoria
1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano ai
procedimenti di autorizzazione unica ed a quelli in procedura abilitativa
semplificata in corso alla data della sua entrata in vigore.
2. Sono, comunque, nulli gli effetti eventualmente prodotti dagli articoli
10, commi 5 e 6, 12 e 13 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, nel testo
vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 7
Dichiarazione di urgenza ed entrata
in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
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NOTE
(1) articolo abrogato dall'art. 3, comma 4, L.R. 30 aprile 2014, n. 7.