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Articolo 1
Finalità
1. La presente legge modifica la L.R. 7 agosto
1996, n. 38 e s.m.i. “Riorganizzazione dell’attività
amministrativa in agricoltura – Scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo
in Basilicata (E.S.A.B) ed istituzione dell’Agenzia lucana di sviluppo ed
innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A.)” al fine di riorganizzare l’attività
amministrativa nel settore agricolo regionale così come previsto dall’articolo
10 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 “Riforma e riordino degli enti ed
organismi sub regionali” e dalla L.R. 16 agosto 2001, n. 29 “Riordino del
sistema dei servizi di sviluppo agricolo. Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 7 agosto 1996, n. 38 ed alla L.R. 13 luglio 1998, n. 21”.
Articolo 2
Modifiche
all’art. 1 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 1
della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i sono inserite
le seguenti lettere:
“d bis) la materia dei servizi, della ricerca e dell’innovazione in
agricoltura, nell’agroindustria e per lo sviluppo rurale;
d ter) la gestione del patrimonio pubblico regionale agricolo; ”.
Articolo 3
Modifiche
all’art. 3 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
1. All’articolo 3 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38
e s.m.i sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Nella rubrica dell’art. 3 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i.,
la parola “Finalità” è soppressa.
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i
è sostituito dal seguente:
“1. E’ istituita, ai sensi degli artt. 5 e 58 dello Statuto della Regione
Basilicata, per le finalità previste dalla presente legge, l’Agenzia lucana di
sviluppo e di innovazione in agricoltura (ALSIA) con sede legale in Matera,
Ufficio provinciale in Potenza, Unità periferiche territoriali (U.T.) e aziende
agricole sperimentali la cui determinazione, in termini numerici e di
dislocazione sul territorio, è disposta dalla Giunta regionale sulla base di
oggettive indicazioni fornite dal legale rappresentante dell’ALSIA.”.
3. I commi 3 e 4 dell’articolo 3 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i sono sostituiti dai seguenti:
“3. L’ALSIA è ente strumentale della Regione Basilicata per la ricerca
tecnologica e scientifica, la sperimentazione e la divulgazione, la promozione
ed il supporto tecnico nei settori agricolo, agroalimentare e
agroindustriale.
4. L’Agenzia esercita le proprie attribuzioni in linea con la
programmazione regionale ed in attuazione delle direttive
sull’attività che le vengono impartite dalla Giunta regionale e dal
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Il Direttore, entro il 31 gennaio
di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, al Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali e alla Commissione consiliare competente, una relazione
completa sulle attività svolte nell’anno precedente che dimostri il rispetto
della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Giunta.”.
Articolo 4
Modifiche
all’art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
1. All’art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i sono apportate le seguenti modifiche:
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i
è sostituito dal seguente:
“1. L’Agenzia, per il conseguimento delle finalità di cui al
precedente articolo 3, comma 3, svolge i seguenti compiti:
a) Supporto alle produzioni di qualità:
1) coordina a livello regionale le attività di valorizzazione delle produzioni
agroalimentari dei prodotti a marchio, dei prodotti tipici e tradizionali e
della biodiversità agricola;
2) promuove e sostiene il regime di qualità dei prodotti agricoli ai sensi dei Regg. (UE) n. 1151/2012, (CE) n. 834/2007, (CE)
n. 110/2008 e dei prodotti tradizionali ai sensi del D. Lgs.
30 aprile 1998, n. 173 e del successivo D.M. n. 350/1999;
3) concorre alla certificazione delle produzioni di qualità sostenendo
l’adesione ai sistemi di controllo previsti dalla normativa vigente;
4) promuove e divulga l’attuazione delle normative relative alle produzioni di
qualità, ai disciplinari di produzione e alla tutela dell’ambiente;
5) esercita le competenze regionali in materia di tutela delle risorse
genetiche vegetali di interesse agricolo (L.R. 14 ottobre 2008, n. 26)
mediante la tenuta del registro regionale, la gestione delle banche dati,
il coordinamento delle commissioni tecnico-scientifiche, l’individuazione dei
siti di conservazione nelle aziende sperimentali e in ambienti seminaturali, la redazione del programma di intervento;
6) rende operative le normative promosse dalla Regione Basilicata in materia di
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”
(L.R. 5 febbraio 2010, n. 15), nel rispetto del Trattato di funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE).
b) Assistenza tecnica, innovazione, ricerca:
1) supporta le iniziative di innovazione regionale in materia
di agricoltura e biotecnologie con particolare riferimento all’attuazione
regionale del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel
rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza;
3) agisce da intermediario tra il sistema produttivo ed il sistema della
ricerca, anche attraverso l’effettuazione di prove pratico-dimostrative, al
fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di
processo e di prodotto nonché al fine di trasferire alle istituzioni deputate
alla ricerca le esigenze evidenziate dal sistema delle imprese;
4) effettua attività di ricerca, studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche
di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento
delle colture agrarie, dell’uso dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti
agricoli e agroalimentari;
5) svolge il ruolo di autorità designata ad effettuare interventi di consulenza
aziendale e attua i programmi dei servizi a favore delle aziende agricole;
6) cura l’organizzazione ed il funzionamento del Polo delle Biotecnologie Green
di Metaponto.
c) Informazione, divulgazione, formazione:
1) cura l’informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la
formazione nel settore dell’agricoltura, utilizzando tutti i media
che presentino la necessaria efficacia nel raggiungere gli utenti;
2) promuove a favore degli operatori e delle imprese la divulgazione di norme,
regolamenti, bandi, procedure regionali, nazionali e comunitarie a supporto
dell’applicazione delle politiche regionali di comparto, di filiera e per lo
sviluppo rurale;
3) organizza, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati,
la formazione degli operatori anche attraverso corsi di qualificazione,
abilitazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità
professionali, all’orientamento per l’innovazione del prodotto, nonché al
miglioramento delle tecniche di produzione ed alla diffusione della
professionalità agricola;
4) gestisce le aziende agricole sperimentali e dimostrative (AASD)
regionali offrendo basi logistiche organizzate per la sperimentazione e
la ricerca in campo agricolo alle Istituzioni ed agli Enti di ricerca
operanti sul territorio regionale e finalizzando la propria azione anche ad
attività di ricerca e bioagricoltura.
d) Associazionismo ed integrazione:
1) coordina l’attività di integrazione all’interno delle filiere agricole e dei
distretti;
2) promuove la diffusione della cultura d’impresa associata per l’aggregazione
delle produzioni agroalimentari nel quadro della nuova Organizzazione Comune
del Mercato (OCM) unica;
3) promuove ed attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e
privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione,
in Italia ed all’estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari
regionali;
4) promuove e partecipa, anche in raccordo con altri enti e soggetti
pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale,
nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato,
privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra
imprese;
5) attua progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri,
compresi i programmi di cooperazione internazionale.
e) Beni pubblici:
1) svolge i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria (L.R. 14
aprile 2000, n. 47 e s.m.i.);
2) accompagna le politiche di ampliamento e ricomposizione fondiaria delle
aziende anche in relazione con gli strumenti nazionali.
f) Funzioni di servizio:
1) accompagna e verifica la conformità delle aziende agricole
nell’attuazione delle politiche ambientali territoriali;
2) fornisce supporto alle Amministrazioni locali nell’attuazione di programmi e
progetti di sviluppo territoriali anche attraverso la partecipazione a processi
di progettazione integrata di filiera e di territorio e ogni forma di
programmazione negoziata;
3) in materia fitosanitaria:
a) svolge funzione di supporto all’autorità regionale, con attività di
ricerca, sperimentazione e diagnostica;
b) divulga l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, anche con attività di
formazione e informazione;
c) gestisce i Servizi regionali specialistici a supporto delle aziende agricole
per l’applicazione della difesa integrata obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 e s.m.i.;
d) gestisce il “Servizio regionale di controllo funzionale e taratura delle macchine
irroratrici” ai sensi della D.G.R. n. 2051/2009 e del D.Lgs.
150/2012 e s.m.i.;
4) gestisce il Servizio agrometeorologico regionale;
5) svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell’ambito della
programmazione regionale agricola.”.
2. Dopo il comma 1 dell’art. 4 della L.R. n.
38/1996 e s.m.i è inserito il comma 1 bis:
“1 bis. L’ALSIA esercita le funzioni di cui al presente articolo nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed economicità,
privilegiando, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e
funzionali.”.
Articolo 5
Modifiche
all’art. 5 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
1. L’ art. 5 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i è sostituito dal seguente:
“Articolo 5
Organi dell’Alsia
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) Il Direttore;
b) Il Revisore unico.”.
Articolo 6
Modifiche
all’art. 6 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
1. L’articolo 6 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i è sostituito dal seguente:
“Articolo
6
Il Direttore
1. In sede di prima applicazione il Direttore è nominato dalla Giunta
regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. E’
prescelto tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici in possesso di
Laurea Magistrale o Specialistica nonché in possesso di specifiche competenze
in materia di organizzazione e di amministrazione e nei settori
della ricerca, dell’agricoltura e dell’agroindustria con esperienza
dirigenziale almeno quinquennale.
2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’ALSIA ed è responsabile del
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.
3. Il Direttore ha competenze nelle materie agrarie e tecnologiche, nonché in
materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.
4. Il Direttore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta i programmi di attività;
b) adotta i bilanci pluriennali e annuali, preventivi, consuntivi ed il
rendiconto;
c) predispone la relazione sull’attuazione del programma;
d) predispone i regolamenti di organizzazione operativa dell’ALSIA;
e) sovrintende all’amministrazione ed all’organizzazione dell’ALSIA, definisce
gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le
conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e per la
gestione;
f) propone il conferimento degli incarichi ai dirigenti, ne gradua le
funzioni, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne
definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi
affidati;
g) dirige, coordina e valuta l’attività dei dirigenti, anche con potere
sostitutivo nei soli casi d’inerzia, promuove i procedimenti disciplinari e
quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure
sanzionatorie;
h) ha la rappresentanza in giudizio dell’ALSIA con facoltà di conciliare e
transigere;
i) indica le sedi operative sul territorio regionale;
j) autorizza la stipulazione dei contratti e li approva;
k) approva il logo dell’ALSIA e ne consente l’uso nei casi di patrocinio;
l) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti a controllo.
5. In deroga a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, lett.
b), in caso di assenza o di impedimento del Direttore in carica, per un periodo
non superiore a mesi 3, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate
da un dirigente dell’ALSIA scelto dal Direttore stesso senza ulteriori
oneri.
6. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale.
7. Il trattamento economico spettante al Direttore è stabilito dalla Giunta
regionale, in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti generali
regionali.
8. Il Direttore, in caso di impedimento permanente, di dimissioni, di revoca da
parte della Giunta regionale, è sostituito con provvedimento della stessa
Giunta regionale.
9. La carica di Direttore è incompatibile con l’esercizio di attività connesse,
in via diretta o indiretta, alle finalità e ai compiti istituzionali
dell’ALSIA.”.
Articolo 7
Integrazione
alla L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
1. Dopo l’articolo 6 della L.R. 7 agosto 1996, n.
38 e s.m.i. è introdotto il seguente articolo 6
bis:
“Articolo 6 bis “ Norma transitoria”
1. Nelle more della nomina del direttore di cui al precedente articolo 6
resta in carica il Commissario dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e
l’Innovazione in Agricoltura (ALSIA), nominato ai sensi della legge
regionale 16 febbraio 2015, n. 8. ”.
Articolo 8
Modifiche
all’art. 7 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
1. L’art. 7 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i è sostituito dal seguente:
“Articolo 7
Revisore unico
1. Il Revisore è nominato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7
e s.m.i..
2. Il Revisore esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i
seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del
rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione annuale e
pluriennale nonché sui rendiconti;
c) accerta la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore.
3. Il Revisore può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d’ispezione e
controllo.
4. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal
comma 1 dell’art. 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 per i Revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento
alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000
abitanti incrementato del 10%, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella
misura stabilita per i dirigenti regionali.
5. Il Revisore ha l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione,
di riferirne immediatamente alla Giunta regionale.”.
Articolo 9
Modifiche
all’art. 8 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
1. All’art. 8 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i sono aggiunte le seguenti modifiche:
1. Il comma 1 dell’art. 8 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i
è sostituito dal seguente:
“1. Gli organi dell’Agenzia hanno durata pari a quella della legislatura
regionale. L’incarico di Direttore ha termine con la cessazione della
legislatura stessa e non può essere ricoperto per più di due mandati anche se
non consecutivi.”.
2. Nel comma 4 dell’art. 8 della L.R. n. 38/1996 e
s.m.i le parole “I componenti del Collegio dei
Revisori non possono” sono sostituite con le parole “il Revisore non può”.
3. Il comma 5 dell’articolo 8 della L.R. n.
38/1996 e s.m.i è soppresso.
4. Il comma 6 dell’articolo 8 della L.R. n.
38/1996 e s.m.i è così sostituito:
“6. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo dell’Agenzia la
sopravvenuta incompatibilità per una delle cause contemplate ai commi 2, 3 e
4.”.
5. Il comma 9 dell’art. 8 della L.R. n. 38/1996 e s.m.i è abrogato.
Articolo
10
Semplificazione
gestionale
1. Dopo l’art. 8 della L.R. 7 agosto 1996,
n. 38 e s.m.i è inserito il seguente articolo:
“Art. 8 bis
Semplificazione gestionale
1. L’ALSIA utilizza le strutture e le infrastrutture regionali per
l’esercizio delle proprie attività.
2. In particolare l’ALSIA si avvale:
a) dell’Ufficio Legale della Regione Basilicata;
b) del sistema informativo regionale comprese l’attività di sviluppo, l’uso
delle tecnologie e la manutenzione delle attrezzature;
c) dei software gestionali per la contabilità e la ragioneria e di ogni altro
software disponibile necessario per l’espletamento delle funzioni dell’ALSIA;
d) della medesima contrattualistica riferita alle attività di servizio quali
guardiania, pulizia, gestione delle comunicazioni;
e) dei servizi dell’autoparco regionale per le attività di gestione e
manutenzione del parco macchine;
f) dei servizi di tesoreria.
3. I servizi previsti dai contratti in essere alla scadenza saranno ricompresi
negli omologhi contratti stipulati dalla Regione Basilicata.”.
Articolo
11
Modifiche
all’art. 12 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
1. Dopo il comma 2 dell’art. 12 della L.R. 7
agosto 1996, n. 38 e s.m.i. è inserito il seguente:
“2 bis. Sono assegnati in comodato ventennale i cespiti regionali relativi ad
Aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli, nonché il complesso
di tutte le strutture e dei terreni afferenti al polo di Pantanello
di Metaponto con la finalità di una unitaria gestione e valorizzazione.”.
Articolo
12
Modifiche
all’art. 14 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i.
1. 1. L’art. 14 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i. è sostituito dal seguente:
“Art. 14
Programmazione
1. Nello svolgimento dei suoi compiti l’ALSIA opera sulla base di Programmi
triennali ed annuali coerenti con la programmazione regionale e in attuazione
dei programmi delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo (S.S.A.), previa
adeguata concertazione con la definizione di obiettivi di risultato misurabili.
2. Il piano triennale si attua mediante piani annuali che articolano al livello
esecutivo il piano triennale.
3. I piani:
a) si articolano secondo le funzioni di cui all’art. 4 e per schede di
coordinamento raggruppanti più funzioni;
b) evidenziano il fabbisogno in risorse umane interne ed eventualmente esterne
(persone fisiche o giuridiche);
c) esplicitano il costo che esorbita dal mero funzionamento dell’Agenzia;
d) sono approvati dalla Giunta regionale in coerenza con i piani regionali di
sviluppo con istruttoria del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per
verificare la necessaria coerenza con gli indirizzi di politica
settoriale, così come esplicitata nei documenti programmatici.
4. Gli oneri necessari all’attuazione del piano trovano copertura nel
bilancio regionale e in specifiche ed individuate entrate così come
previste nell’art. 13.”.
Articolo
13
Personale (2)
[1. L’ALSIA è ente attuatore di funzioni delegate
dalla Regione Basilicata. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso
l’ALSIA, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui rapporto
di lavoro è regolato dal C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, è trasferito nei
ruoli organici della Regione Basilicata ed assegnato funzionalmente all’ALSIA
ovvero, nell’ambito della razionalizzazione organizzativa dell'ente e della
semplificazione amministrativa, ad uffici regionali con disposizioni del
Dirigente Generale della Presidenza della Giunta Regionale, previo confronto
con le OO.SS. territoriali rappresentative e conseguente istruttoria del
Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo (C.I.C.O.)
integrato dal Direttore ALSIA.
2. Il personale trasferito mantiene la posizione
giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico
fondamentale, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di
servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite alla Regione.
Nelle more dell'attuazione della presente legge di riordino le risorse
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio,
nonché le progressioni economiche orizzontali, già effettuate alla data 31
dicembre 2014, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti,
vanno a costituire specifico fondo, destinato esclusivamente al personale
trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del
personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione
di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono
determinati, fino alla definizione della nuova contrattazione
decentrata unificata e, comunque, non oltre il perfezionamento degli atti
di riordino dell'agenzia, negli importi goduti antecedentemente al
trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del
contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge. ] (1)
Articolo
14
Personale
precario
1. Anche per effetto di quanto stabilito
nell'articolo precedente, nonché dall'art.24 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4,
fermo restando l'atto di programmazione dei fabbisogni 2014-2016 definito
dall’ALSIA, la Regione provvede alle assunzioni previste nel suddetto piano,
nonché alla definizione dei processi di stabilizzazione di cui all'art. 4,
comma 6 quater del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni,
in L. 30 ottobre 2013, n. 125 relativamente all'utilizzo delle cessazioni
2013 a valere sull'annualità 2014.
2. Anche per effetto di quanto stabilito dall'art.
24 della L.R. n. 4/2015, la Regione provvede, nell'ambito della ridefinizione
ed aggiornamento del piano di programmazione dei fabbisogni della Giunta e
degli Enti strumentali per le annualità successive al 2014, a riprogrammare i
processi di stabilizzazione dei precari ALSIA di cui all'art. 4, comma 6 quater
del D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, in L. n. 125/2013,
compatibilmente con quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia e
coerentemente con i precedenti atti di programmazione dei fabbisogni, nonché
dei limiti finanziari e delle capacità assunzionali
disponibili.
3. Resta fermo che le stabilizzazioni di cui ai
precedenti commi 1 e 2 riguardano esclusivamente il personale che abbia
maturato i requisiti di cui al comma 6 quater dell’articolo 4 del D.L. n.
101/2013 convertito, con modificazioni, in L. n. 125/2013, presso l’ALSIA.
Articolo
15
Dotazione
organica (3)
[1. La dotazione organica, ivi compresa quella dei
dirigenti, della Regione Basilicata è aumentata di un numero di posti
corrispondenti ai trasferimenti effettivamente compiuti, nonché dei posti, già
presenti nella dotazione organica di ALSIA, riservati al processo di
stabilizzazione del personale precario ALSIA che ha maturato i requisiti di cui
all'art. 4, comma 6 quater del D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni,
in L. n. 125/2013 e successive modificazioni.]
Articolo
16
Altro
personale
1. Per la realizzazione di attività che implichino
la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali,
nell’ambito di progetti specifici dell’ALSIA, la Regione si avvale, nelle more
delle procedure di stabilizzazione di cui al D.L. n. 101/2013 convertito con
modificazioni nella L. n. 125/2013 in corso di attuazione presso l’ALSIA, ai
sensi del comma 6 quater dell'art. 4 del decreto legge richiamato, del
personale precario che ha maturato i relativi requisiti presso l’ALSIA, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. n. 125/2013 utilizzando la
graduatoria specifica e vigente in ALSIA alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Restano in capo all’ALSIA i contratti di lavoro
di natura privatistica ed afferenti a contratti nazionali non riferibili alla
pubblica amministrazione.
3. Al personale operaio delle aziende o delle
gestioni agricole si applica il contratto nazionale di lavoro di categoria.
Articolo
17
Modifiche
alle Leggi regionali 14 aprile 2000, n. 47, 16 agosto 2001, n. 29 e 7 agosto
2002, n. 35
1.
All’interno dell’articolato della L.R. 16 agosto
2001, n. 29 “Riordino del sistema dei servizi di sviluppo agricolo. Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 7/08/1996 n. 38 ed alla L.R. 13 luglio 1998 n. 21” e
della L.R. 14 aprile 2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle regioni,
operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni
normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli
9, 10 e 11 della legge n. 386/1977” nonché della L.R. 7 agosto 2002, n. 35
“Modifica alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 (Recepimento del
trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative a beni
immobili di riforma fondiaria articoli 9, 10 e 11 – L. n. 386/1976)”
tutti gli articoli che riportano le parole “amministratore unico” sono
modificati sostituendo a tale espressione il termine “Direttore”.
Articolo
18
Abrogazioni
1. Gli articoli 15 e 16 della L.R. n. 38 del
7 agosto 1996 e s.m.i. sono abrogati; è abrogato,
altresì la lettera c) comma 1 dell’art. 3 L.R. 29/2001.
Articolo
19
Pubblicazione
ed urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
________________________________________
NOTE:
(1) comma modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 4
marzo 2016, n. 5;
(2) articolo abrogato dall’art. 10, comma 6, L.R.
22 dicembre 2020, n. 41, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
(3) articolo abrogato dall’art. 10, comma 6, L.R.
22 dicembre 2020, n. 41, a decorrere dal 1° gennaio 2021.