Bollettino Ufficiale n. 27 del
26 maggio 1997
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La Regione riconosce il territorio montano come risorsa di preminente
interesse regionale e ne promuove lo sviluppo integrato e sostenibile, mediante
la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità
endogene proprie dell' habitat montano, in armonia con le vigenti disposizioni
comunitarie e statali.
2. La presente legge è diretta ad integrare e rafforzare le funzioni di
autogoverno responsabile del territorio montano, secondo il disegno di
cooperazione istituzionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 17 e
attraverso l' attivazione di appropriati strumenti di programmazione degli
interventi destinati alle aree montane.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni della presente legge
si applicano ai territori delle Comunità Montane come ridelimitate dalla legge
regionale 17 febbraio 1993, n. 9.
4. Gli interventi speciali previsti dalla presente legge sono inoltre
attuati nei territori dei Comuni classificati interamente montani, pur non
ricadenti in Comunità Montane, mediante convenzioni ed accordi di programma,
ove non diversamente specificato, fra i Comuni interessati e le Comunità
Montane limitrofe.
Art. 2
Programmazione ed attuazione degli
interventi speciali per la montagna
1. Il piano di sviluppo socio - economico delle Comunità Montane costituisce
lo strumento di programmazione degli interventi speciali per la montagna.
2. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Comunità
Montane provvedono ad adeguare i propri piani di sviluppo socio - economico
conformemente ai programmi pluriennali della Provincia e, in mancanza, agli
indirizzi emanati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle azioni
di:
a) - tutela ambientale;
b) - conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale;
c) - promozione delle attività produttive;
d) - rianimazione demografica e sociale;
e) - gestione associata dei servizi pubblici locali.
3. I piani annuali operativi costituiscono gli strumenti di attuazione degli
interventi speciali per la montagna e ne individuano il fabbisogno finanziario.
4. I piani annuali operativi sono approvati dalle Province secondo le
procedure e i tempi previsti per l' approvazione del piano di sviluppo socio -
economico.
5. Le Comunità Montane possono avvalersi del Corpo Forestale dello Stato per
le attività di vigilanza e controllo e per gli interventi disciplinati dalla
presente legge.
Art. 3
Carta della destinazione d' uso del
territorio
1. Le Comunità Montane, insieme al piano di sviluppo socio - economico,
provvedendo a formare la carta di destinazione d' uso del proprio territorio,
individuandone gli indirizzi fondamentali di organizzazione, con il supporto ed
il coordinamento della Regione.
2. La carta di destinazione d' uso del territorio è elaborata in scala 1:
10.000, e definisce le aree di prevalente interesse agro - silvo - pastorale e
di particolare valenza ambientale e paesistica; individua inoltre le linee di
sviluppo residenziale, produttivo, turistico dei servizi e delle
infrastrutture.
3. La carta di destinazione d' uso del territorio concorre con il piano di
sviluppo socio - economico alla formazione del piano territoriale di
coordinamento ai sensi dell' art. 29, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
142.
4. La carta di cui al presente articolo può estendersi, per uniformità di
programmazione, ai territori montani non ricadenti nelle Comunità Montane,
previo accordo di programma con i Comuni interessati.
5. I Comuni, nella redazione dei loro strumenti urbanistici, terranno conto
delle indicazioni contenute nella carta di destinazione d' uso di cui al
presente articolo.
Art. 4
Organizzazioni montane per la
gestione di beni agro - silvo - pastorali
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta
Regionale, sentite le Comunità Montane, procede al censimento delle
organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e propone
al Consiglio apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti
dall' art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. Le Comunità Montane, possono decentrare i propri servizi tecnico -
amministrativi in favore degli appartenenti alle Organizzazioni montane,
avvalendosi delle organizzazioni medesime.
TITOLO II
Interventi speciali
Art. 5
Azioni di tutela e valorizzazione
ambientale
1. Le Comunità Montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione
ambientale in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed
in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di
cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti nel piano di sviluppo
socio - economico e possono comprendere anche i territori montani limitrofi,
non ricadenti nella Comunità Montana, che costituiscono naturale completamento
del bacino idrografico.
3. Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi
organici rivolti:
a) alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai
fenomeni di erosione e dai processi franosi;
b) alla regimentazione dei corsi d' acqua ed alla razionale utilizzazione delle
risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una
sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica - rurale;
c) al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di discariche
abusive o abbandonate;
d) alla conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonchè alla
salvaguardia del paesaggio montano e rurale;
e) alla tutela delle emergenze monumentali, architettoniche e culturali
presenti nel territorio montano, nonchè alla valorizzazione dei centri minori e
del patrimonio edilizio rurale;
f) alla sistemazione e miglioramento dei pascoli, nonchè delle aree verdi da
destinare ad uso pubblico.
4. Per la realizzazione di piccole opere e lo svolgimento di attività di
manutenzione ambientale e forestale, elencate al precedente terzo comma,
relative a proprietà agro - silvo - pastorali, le Comunità Montane possono
concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti in ordine
di preferenza:
a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo
principale e cooperative agricole;
b) altri imprenditori agricoli, singoli o associati, tra cui quelli operanti a
tempo parziale;
c) consorzi di miglioramento fondiario;
d) altri soggetti riconosciuti idonei alla esecuzione dell' intervento.
5. Gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale in aree naturali
protette hanno titolo di precedenza e vengono attuati mediante accordi di
programma con gli enti gestori delle stesse.
Art. 6
Conservazione e valorizzazione del
patrimonio forestale
1. Le Comunità Montane, singole o associate, d' intesa con gli altri Enti
interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
forestale mediante le seguenti forme:
a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con Enti pubblici;
c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo
richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata;
d) la promozione di associazioni di proprietari finalizzate al rimboschimento,
alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.
2. Le Comunità Montane svolgono specifici compiti di salvaguardia del
territorio forestale per favorine la utilizzazione per fini produttivi,
turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti attività :
a) valorizzazione del patrimonio silvo - forestale degli enti, mediante
specifici piani di assestamento;
b) sistemazione idraulico - forestale e manutenzione del territorio montano,
mediante lavori di forestazione, di sorveglianza e di difesa del patrimonio
boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche;
c) manutenzione e recupero produttivo delle zone da destinazione agro - silvo -
pastorale e in particolare delle superfici agro - forestali abbandonate;
d) iniziative a carattere produttivo per la salvaguardia e la migliore
utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.
3. Le azioni organiche del presente articolo concorrono allo sviluppo dell'
economia del legno che la Regione promuove attraverso uno specifico piano di
settore con l' obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali
in un' ottica di filiera.
4. Le Comunità Montane, su delega dei Comuni e di altri enti pubblici
possono gestire le proprietà silvo - pastorali degli stessi.
5. Le Comunità Montane possono affidare il compimento delle attività di cui
al comma 2, ai soggetti previsti dall' articolo 17 della legge 97/ 1994,
secondo le modalità ed i limiti ivi contemplati, con priorità alle cooperative
di produzione agricola e di lavoro agricolo - forestale, che abbiano sede ed
esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni montani.
Art. 7
Azioni di rianimazione demografica e
sociale
1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei
centri abitati di montagna, le Comunità Montane possono concedere contributi
per l' acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima
abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora
abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a
comuni montani.
2. Gli stessi benefici sono concessi, a coloro che, pur già residenti in
comuni montani, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano
3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma dell'
art. 19 della legge 97/ 1994 nei Comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno
individuati dalla Giunta Regionale, sentite le Comunità Montane, entro sei mesi
dall' entrata in vigore della presente legge, con preferenza per i COmuni
interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico.
4. Le Comunità Montane, inoltre, possono concedere contributi ai residenti
in territori montani per interventi non assistiti da altri contributi,
riguardanti l' approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee
telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e agglomerati
non incluse nelle zone perimetrale dai piani regolatori quali aree a prevalente
destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati
anche per territori montani limitrofi, ancorchè non ricadenti nella Comunità
Montana, previa convenzione con i Comuni interessati.
5. L' entità dei contributi del presente articolo può essere differenziata
per sub - aree in relazione alle rispettive condizioni del patrimonio
abitativo, della dotazione di servizi e dell' andamento demografico.
Art. 8
Interventi per i giovani agricoltori
e per la ricomposizione fondiaria
1. Al fine di favorire l' accesso dei giovani all' attività agricola, di
evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di
favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell' articolo 13,
comma 4, della legge 97/ 1994, la Regione e la Cassa per la Formazione della
Proprietà Contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121,
accordano la preferenza nel finanziamento dell' acquisto di terreni, sino alla
concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione
della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di età compresa tra diciotto e i quarant' anni,
residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell' articolo 49 della legge 3
maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli
altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla
scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i
limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/ 1994;
c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine
dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di
età compresa tra i diciotto e i quarant' anni residenti in comuni montani.
2. Le Comunità Montane possono concedere contributi a copertura delle spese
relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni, al fine di
facilitare la ricomposizione fondiaria.
Art. 9
Tutela dei prodotti tipici e della
produzione lattiera
1. I prodotti tipici dei territori montani ai quali è stata riconosciuta la
" denominazione di origine" o " indicazione geografica" ai
sensi del Reg CEE 2081/ 92, sono segnalati al competente Ministero delle
Risorse Agricole, sentite le Comunità Montane interessate, ai fini dell'
iscrizione all' Albo dei prodotti di montagna e dell' attribuzione della
menzione aggiuntiva " prodotto della montagna italiana".
2. La Giunta regionale stabilisce entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge gli interventi e le risorse finanziarie finalizzate alla
promozione ed alla commercializzazione di prodotti agro - alimentari
autorizzati alla suddetta menzione nonchè degli altri prodotti alimentari e non
che siano tipici della montagna lucana.
3. Al fine di favorire nelle aree montane la ristrutturazione del settore
della produzione lattiera e di consentire alle aziende ivi operanti la
realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce
prioritariamente le aree di montagna fra le zone omogenee per l' acquisizione
delle quote di latte nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui alla L
26.11.1992 n. 468.
Art. 10
Artigianato e mestieri tradizionali
1. Le Comunità Montane promuovono e sostengono lo sviluppo delle attività artigianali
e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione tipica della
montagna lucana e definiscono, sulla base delle direttive regionali e
nell'ambito della propria programmazione, le azioni da realizzare, individuano
i soggetti pubblici e privati interessati, gestiscono i finanziamenti messi a
disposizione per attuare gli interventi.
2. La Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina i settori
artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al presente articolo e individua
in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla
commercializzazione di cui al precedente art. 9.
Art. 11
Turismo rurale in ambiente montano
1. Le Comunità Montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialità
produttive, ricreative e culturali dell' ambiente rurale e naturale,
finalizzandole allo sviluppo del turismo rurale, nonchè al mantenimento dell'
attività agricola nelle zone interessate.
2. A tal fine la Regione, entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge, con deliberazione del Consiglio Regionale, definisce le
modalità di sviluppo del turismo, rurale nella montagna lucana, articolato per
specifiche aree geografiche.
3. Le Comunità Montane, per i territori di rispettiva competenza, promuovono
idonei progetti di sostegno al turismo rurale, nell' ambito dei quali possono
concedere incentivi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
edilizio rurale di particolare significato storico, paesaggistico ed
architettonico, nonchè per il restauro dei centri storici e dei nucleo
abitativi rurali valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.
Art. 12
Trasporti e viabilità locale
1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati
con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani, nei quali il
servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una
riposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità Montane su
delega dei Comuni provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci,
anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di
trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l' integrazione con
servizi di linea già istituiti. L' organizzazione del servizio è definita con
apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma
dell' art. 23 della legge 97/ 1994.
2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni
di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi e anziani.
3. Le Comunità Montane delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni
interessati per estendere il citato servizio anche a territori limitrofi
sebbene non compresi nelle Comunità Montane.
4. La Giunta Regionale assegna annualmente alle Comunità Montane delegate,
nell' ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l' espletamento
dei servizio.
5. Le Comunità Montane possono concedere contributi a compensazione di
maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.
6. Le Comunità Montane possono realizzare programmi di intervento per la
viabilità locale.
Art. 13
Servizio scolastico e promozione
culturale
1. I Comuni e le Comunità Montane nell'ambito delle rispettive competenze
collaborano con l' amministrazione statale, la Regione e le Province nel
realizzare un equilibrato servizio scolastico sul territorio, mediante accordi
di programma attuati su scala provinciale previa intesa con l' autorità
scolastica provinciale.
2. Le Comunità Montane possono concedere borse di studio ai giovani di età
compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni Montani
che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.
3. Nei programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla Regione e
assicurata una quota obbligatoria per il sostegno di programmi culturali e la
incentivazione di istituzioni bibliotecarie e centri polivalenti per la
raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle aree
montane.
TITOLO III
Disposizioni varie
Art. 14
Gestione associata dei servizi
pubblici locali
1. Ai sensi dell' art. 11 della legge 97/ 1994 ed al fine di favorire l'
esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le Comunità Montane
indicano nell' ambito dei propri piano operativi annuali le iniziative che
intendono assumere riguardo:
a) alla costituzione di strutture tecnico - amministrative di supporto alle
attività istituzionali dei Comuni per i compiti di assistenza ai territori
montani;
b) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla loro possibile
riconversione energetica, privilegiando la raccolta differenziata, il riciclo e
il riuso;
c) all' organizzazione del trasporto locale e in particolare di quello
scolastico;
d) all' organizzazione dei servizi di polizia municipale;
e) alla realizzazione di strutture di servizio sociale idonee a consentire la
permanenza della popolazione anziana nei Comuni montani;
f) alla realizzazione e gestione di strutture sociali di orientamento e
formazione dirette a sostenere le scelte professionali e lavorative dei giovani
nelle aree montane.
2. I Comuni possono delegare le Comunità Montane a contrarre mutui in loro
nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di
credito, per la realizzazione di opere o interventi di carattere sovracomunale
e coerenti con il piano di sviluppo socio - economico.
Art. 15
Strumenti di assistenza e
coordinamento Lo Sportello per la Montagna
1. Nell' ambito della conferenza Permanente delle Autonomie, di cui alla LR
n. 17/ 1996, viene istituito un Comitato di Coordinamento e di Monitoraggio con
il compito di promuovere la più efficace integrazione delle funzioni dei
soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella
attuazione dei programmi della presente legge.
2. Presso ciascuna Comunità Montana è istituito ed attivato uno Sportello
per la Montagna avente funzioni di informazione ed assistenza per gli operatori
interessati alle azioni disciplinate dalla presente legge.
3. Al fine di ovviare alle difficoltà di comunicazione fra le varie
strutture e servizi territoriali lo Sportello per la Montagna, ai sensi dell'
art. 24 della legge 97/ 1994, favorisce altresì l' accesso a tutte le
informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da segreto, mediante un
adeguato sistema informatico in collaborazione con le Province, i Comuni e gli
Uffici periferici dell' amministrazione statale e in grado di interconnettersi
con la rete dei sistemi informativi della Regione.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema
informatico e per determinare i relativi finanziamenti.
5. La Giunta regionale, emana, inoltre, direttive per un equilibrato e
funzionale decentramento dei servizi nei Comuni Montani ai sensi dell' art. 14
della legge 97/ 1994 e conformemente agli orientamenti del CIPE in materia.
Art. 16
Classificazione dei terreni montani
-Individuazione fasce altimetriche -Norma di rinvio
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con apposito
provvedimento legislativo, la Regione, sentiti gli enti locali interessati e la
delegazione dell' UNCEM, individua nell' ambito territoriale di ciascuna
Comunità Montana fasce altimetriche secondo i parametri oggettivi di cui all'
art. 28, comma 4, della legge 142/ 1990, al fine di garantire la
differenziazione e la graduazione degli interventi, di competenza della Regione
e delle Comunità Montane.
2. Nei medesimi termini di cui al primo comma ed in coerenza con la
individuazione delle fasce altimetriche, la Regione Provvede alla eventuale
revisione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane perseguendo
obiettivi di ampia integrazione delle aree montane.
Art. 17
Fondo regionale per la montagna
1. È istituito il Fondo regionale per la montagna, la cui disponibilità
finanziaria è assicurata da:
a) la quota di competenza regionale del "Fondo nazionale per la
montagna" di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994;
b) [altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente
in sede di approvazione della legge di bilancio tra i quali una quota parte dei
proventi derivanti dalle concessioni e dalle relative infrazioni in materia di
pesca e raccolta dei prodotti del sottobosco]; [1]
c) risorse specificamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da
trasferimenti di Enti pubblici dello Stato e dell'Unione Europea.
2. In attuazione di quanto stabilito al comma precedente, nello stato di
previsione della spesa del bilancio 1997 sono iscritti i seguenti capitoli con
le sottoindicate dotazioni:
a) cap. 7305 Fondo regionale per la montagna risorse regionali L.
1.500.000.000;
b) cap. 7315 Fondo regionale per la montagna risorse statali vincolate L.
6.368.000.000. Alle finalità del Fondo regionale per la montagna potranno
concorrere eventuali specifiche assegnazioni comunitarie. Le leggi di bilancio
successive al 1997 stabiliranno le risorse occorrenti all'assegnazione di cui
alla presente legge.
3. [La Giunta regionale assegna alle Comunità montane le quote del Fondo
regionale per la montagna secondo i seguenti criteri:
a) per il 30% in misura fissa per ciascuna Comunità montana;
b) per il 20% in misura proporzionale alla popolazione residente nei comuni
montani;
c) per il restante 50% in misura proporzionale alla estensione del territorio
montano delle diverse Comunità montane]. [2]
4. [La Giunta regionale attribuisce, altresì, al Comune di Potenza le
risorse ad esso spettanti in virtù delle previsioni delle precedenti lettere b)
e c)]. [3]
5. [Con il medesimo provvedimento di riparto, la Giunta regionale, sentita
l'U.N.C.E.M., determina la quota parte da destinare a spese di funzionamento
nei limiti previsti dall'art. 35 della L.R. 17 febbraio 1993, n.
9]. [4]
6. [La Giunta regionale aggiorna con cadenza biennale i coefficienti di
riparto basati sui dati della popolazione residente. In sede di prima
applicazione della presente legge si assumono le risultanze dell'ultimo
censimento generale della popolazione]. [5]
Art. 18
Direttiva di Attuazione [6]
[1. La Giunta Regionale, su conforme parere della Conferenza permanente
delle Autonomie di cui all’art. 2 della L.R. 28.03.1996, n. 17 recante
“Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in
Basilicata”, approva annualmente una direttiva di attuazione dei principi
fissati nella presente legge, con la quale provvede anche ad individuare i
criteri di riparto del fondo di cui al precedente art. 17.]
Art. 19
Norma transitoria
1. Al fine di procedere all' aggiornamento dei propri piani di sviluppo
socio - economico, alla redazione dei relativi programmi annuali operativi ed
alla loro gestione in esecuzione della presente legge, le Comunità Montane sono
autorizzate a concludere apposite convenzioni con il personale da esse già
utilizzato o utilizzato dall' Amministrazione Provinciale di Matera a tutto il
31- 12- 1996 nelle attività di assistenza tecnica finanziate dalla Regione ai
sensi della legge regionale 20 giugno 1979, n. 19.
Art. 20
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
__________________________________________________________
NOTE
[1] Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. n. 8 del 1-03-2001;
[2] Comma abrogato dall'art. 49, comma 2, della L.R. n. 1 del 02-02-2004;
[3] Comma abrogato dall'art. 49, comma 2, della L.R. n. 1 del 02-02-2004;
[4] Comma abrogato dall'art. 49, comma 2, della L.R. n. 1 del 02-02-2004;
[5] Comma abrogato dall'art. 49, comma 2, della L.R. n. 1 del 02-02-2004;
[6] Articolo sostituito dall'art. 49, comma 1, della L.R. n. 1 del 02-02-2004 e
successivamente abrogato dall'art. 26, comma 6, della L. R. n. 8 del 30 aprile
2014.