Legge regionale 24 marzo 2026, n. 5
Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore
lucano
Bollettino
Ufficiale n. 14 (Speciale) del 24 marzo 2026
___________________________________________________
INDICE
CAPO
I – Finalità e principi
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principio di
neutralità competitiva
Articolo 3 - Definizioni
e oggetto
Articolo 4 - Principi in
tema di esercizio delle funzioni amministrative
Articolo 5 - Principio di
proporzionalità amministrativa
Articolo 6 - Enti del
Terzo Settore e altri enti senza fine di lucro
Articolo 7 - Centro
Servizi per il Volontariato Basilicata e reti associative
CAPO
II - Raccordo fra Regione ed Enti del Terzo Settore
Articolo 8 - Consulta
regionale del Terzo settore
Articolo 9 - Compiti
della Consulta regionale del Terzo Settore
CAPO
III - Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione
Articolo 10 - Misure di
sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale
CAPO
IV - Rapporti fra Enti del Terzo Settore e pubblica amministrazione
Articolo 11 - Principi
comuni
Articolo 12 - Registro
pubblico digitale dell’amministrazione condivisa
Articolo 13 - Sistema
regionale di valutazione dell’impatto sociale
Articolo 14 - Sistema di
qualificazione e affidabilità degli Enti del Terzo Settore:
Articolo 15 -
Co-programmazione
Articolo 16 - Principi in
tema di procedimento di co-programmazione
Articolo 17 -
Co-progettazione
Articolo 18 - Principi in
tema di procedimento di co-progettazione
Articolo 19 - Convenzioni
nelle materie di competenza regionale
Articolo
20 - Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell’articolo 70 del D. Lgs. n. 117/2017
Articolo
21 - Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e
degli enti locali in attuazione dell’articolo 71 del D. Lgs.
n. 117/2017
Articolo
22 - Forme speciali di partenariato con Enti del Terzo Settore in attuazione
dell’articolo 89, comma 17, del D. Lgs. n. 117/2017
Articolo 23 -
Partenariati territoriali per l’innovazione sociale e produttiva
Articolo 24 - Accesso al
Fondo Sociale Europeo
Articolo 25 - Fondo
regionale per l’innovazione sociale
Articolo 26 - Rete
regionale dell’economia sociale e dell’impatto
Articolo 27 - Strumenti
di finanza sociale e a impatto
Articolo 28 - Crowdfunding civico
Articolo 29 -
Sperimentazione normativa in materia di innovazione sociale
Articolo 30 -
Monitoraggio e valutazione indipendente
Articolo 31 - Clausola di
revisione
CAPO
V - Norme finali e finanziarie
Articolo 32 - Modifiche
alla legge regionale n. 4 del 14/02/2007
Articolo 33 - Abrogazioni
Articolo 34 – Clausola di
invarianza finanziaria
Articolo 35 - Entrata in
vigore
_________________________________________________
CAPO
I
Finalità
e principi
Articolo 1
Finalità
1. La Regione Basilicata
riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali
che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale
ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma 4, della Costituzione e degli
articoli 3 e 4 dello Statuto regionale.
2. La Regione riconosce e
promuove il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi
informali, associazioni, fondazioni, enti morali, anche privi di personalità
giuridica, non qualificati come Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi
dell’articolo 4 D. Lgs. n. 117/2017, nonché tutte le
altre forme di protagonismo civico, variamente denominate. Ne valorizza la
partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche e ne
promuove il contributo diffuso, in quanto espressioni di cittadinanza attiva e
responsabilità comunitaria, anche finalizzato alla cura dei beni comuni e, in
generale, al conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nelle
forme consentite dalla vigente normativa.
3. La presente legge,
nell’ambito delle competenze regionali, disciplina strumenti, procedure e
modalità attuative finalizzate a rendere effettivi i principi del Codice del
Terzo Settore, favorendo il rafforzamento strutturale, organizzativo ed
economico degli Enti del Terzo Settore operanti nel territorio regionale.
4. La Regione riconosce e
valorizza:
a)
gli Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell’ambito regionale;
b)
le Imprese sociali coerentemente con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).
5. La Regione, in
attuazione dell’articolo 4, commi 6 e 7, dello Statuto, favorisce l’autonoma
iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
6. L’attuazione degli
istituti di amministrazione condivisa disciplinati dalla presente legge avviene
nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, pubblicità,
parità di trattamento e concorrenza, nonché in coerenza con la normativa
vigente in materia di contratti pubblici, ferma restando la distinzione tra
istituti collaborativi e affidamenti a prestazioni corrispettive.
7. La Regione riconosce
altresì il valore fondamentale del volontariato e della mutualità, quale forma
originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
all’interno della comunità.
8. La Regione riconosce
nell’amministrazione condivisa una delle modalità di esercizio di funzioni
amministrative nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi), nonché delle norme che disciplinano gli specifici
procedimenti di settore.
9. La Regione, nelle
materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, della
Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di
cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni.
10. La Regione promuove
l’economia sociale e coordina le finalità della presente legge con le norme che
regolano il sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Articolo
2
Principio
di neutralità competitiva
1. L’attuazione della
presente legge avviene nel rispetto del principio di neutralità competitiva tra
operatori economici, evitando distorsioni del mercato e garantendo condizioni
eque di accesso alle opportunità pubbliche.
2. Le misure di sostegno
eventualmente rivolte a soggetti operanti in ambiti economicamente rilevanti
sono applicate in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di
Stato.
Articolo
3
Definizioni
e oggetto
1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a)
amministrazione condivisa: un modello di azione amministrativa fondato sui
principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità
dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, che si svolge ai
sensi dell’articolo 55 del D. Lgs. n. 117/2017;
b)
attività di interesse generale: le attività svolte senza scopo di lucro
definite come tali ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs.
n. 117/2017;
c)
Enti del Terzo Settore: i soggetti di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 117/2017, iscritti nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del medesimo decreto;
d)
amministrazione procedente: i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c);
e)
prestazione corrispettiva: attività o servizio reso a fronte di un
corrispettivo determinato prevalentemente in funzione della quantità o della
qualità delle prestazioni richieste dall’amministrazione, tale da configurare
un affidamento di servizi soggetto alla disciplina vigente in materia di contratti
pubblici.
2. Ai fini della presente
legge sono soggetti dell’amministrazione condivisa:
a)
gli Enti del Terzo Settore;
b)
la Regione ed i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del
servizio sanitario regionale;
c)
gli enti locali, singoli e associati, i propri enti dipendenti e strumentali e
le aziende pubbliche di servizi alla persona.
3. La presente legge, in
attuazione e in armonia con le norme di cui al D. Lgs.
n. 117/2017, reca disposizioni in materia di Terzo settore e nello specifico:
a)
disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli Enti del Terzo Settore e le
altre formazioni sociali di cui all’articolo 1, comma 1;
b)
determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il
Terzo settore, nel suo complesso;
c)
definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore
nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e
coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni
della comunità regionale.
4. Ai fini
dell’attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali,
singoli e associati, anche mediante l’emanazione di linee guida, da approvarsi
con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio delle
Autonomie Locali (CAL) di cui all’art.78 dello Statuto regionale.
Articolo
4
Principi
in tema di esercizio delle funzioni amministrative
1. La Regione e i suoi
enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel
rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o
associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell’esercizio delle
loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale,
riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli Enti
del Terzo Settore, del volontariato di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle altre formazioni sociali di cui
all’articolo 1, comma 1.
2. Gli enti di cui al
comma 1, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e
organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo
degli Enti del Terzo Settore, anche attraverso forme di co-programmazione e
co-progettazione.
3. Il coinvolgimento
attivo degli Enti del Terzo Settore avviene in ogni caso garantendo i principi
di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità,
parità di trattamento.
Articolo
5
Principio
di proporzionalità amministrativa
1. Nell’attuazione della
presente legge la Regione e gli enti pubblici applicano il principio di
proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione
organizzativa, alla capacità amministrativa e al valore economico dei progetti
presentati dagli Enti del Terzo Settore.
2. Gli atti attuativi
prevedono modalità semplificate per gli enti di minori dimensioni, nel rispetto
dei principi di trasparenza e controllo.
Articolo
6
Enti
del Terzo Settore e altri enti senza fine di lucro
1. Ai fini della presente
legge si considerano Enti del Terzo Settore i soggetti di cui all’articolo 4
del D. Lgs. n. 117/2017, iscritti al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45 del medesimo decreto
legislativo con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione
Basilicata.
2. Le attività di
interesse generale individuate all’articolo 5 del D. Lgs.
n. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano
l’esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle
singole attività di interesse generale.
3. Resta fermo quanto
previsto dalla legge regionale 20 marzo 2015, n. 12 (Promozione e sviluppo
della cooperazione).
4. La Regione riconosce e
valorizza il ruolo dell’imprenditoria sociale e della cooperazione sociale
quali soggetti economici e sociali strategici per la produzione di servizi di
interesse generale, lo sviluppo dell’occupazione e la coesione territoriale.
5. La Regione, in ogni
caso, promuove e valorizza la presenza e l’operatività delle associazioni e
degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono
attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 118, comma 4, della
Costituzione, ancorché non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore.
6. Al fine di valorizzare
il volontariato sportivo nell’ambito della comunità regionale, la Regione
riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche
per quanto concerne l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
7. La Regione promuove,
inoltre, la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti
associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di
cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 117/2017.
Articolo
7
Centro
Servizi per il Volontariato Basilicata e reti associative
1. La Regione e gli altri
enti pubblici di cui all’articolo 4, comma 1 riconoscono il ruolo del Centro
Servizi per il Volontariato (CSV) Basilicata, accreditato ai sensi dell’articolo
61 del D. Lgs. n. 117/2017, nella Regione Basilicata
e delle reti associative di cui all’articolo 41 del D. Lgs.
n. 117/2017 e delle loro articolazioni territoriali munite di soggettività
giuridica autonoma.
2. La Regione promuove il
ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’articolo
41 del D. Lgs. n. 117/2017, in quanto soggetti idonei
a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e
supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti
regionali.
3. Nel riconoscimento del
ruolo del Centro Servizi per il Volontariato e delle reti associative è in ogni
caso garantito il principio del pluralismo, assicurando pari dignità alle
realtà territoriali e alle organizzazioni di minori dimensioni iscritte al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, evitando posizioni di vantaggio non
giustificate da criteri oggettivi.
4. La Regione, in
particolare, promuove le articolazioni regionali delle reti associative
nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
a)
coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché la rappresentanza di
bisogni e le proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte
dagli enti affiliati;
b)
condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull’intero
territorio regionale;
c)
attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza
regionale;
d)
attività di consulenza tecnica e supporto agli Enti del Terzo Settore, in
ordine all’attuazione della riforma di cui al D. Lgs.
n. 117/2017, e ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, anche in
collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato.
5. Fatte salve le
prerogative di cui all’articolo 63 del D. Lgs. n.
117/2017, la Regione riconosce e promuove lo svolgimento da parte dei CSV delle
attività finalizzate a:
a)
supportare la costruzione di partnership fra Enti del Terzo Settore nonché il
monitoraggio e l’assistenza tecnica alle progettazioni finanziate a valere su
fondi regionali e nazionali;
b)
promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in
particolare fra ragazze e ragazzi, e il protagonismo giovanile nel Terzo
settore, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le
agenzie formative;
c)
attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio,
anche nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni
di raccordo e facilitazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in
una logica di promozione del welfare di comunità;
d)
erogare formazione e consulenza agli Enti del Terzo Settore in ordine
all’attuazione della riforma di cui al D. Lgs. n.
117/2017, anche in collaborazione con le articolazioni regionali delle reti
associative di cui all’ articolo 41 del D. Lgs. n.
117/2017;
e)
collaborare con l’ente maggiormente rappresentativo degli Enti del Terzo
Settore nella regione Basilicata (individuata, ai sensi dell’articolo 65, comma
3, lettera b) del D. Lgs. n. 117/2017, dalla
Direzione Generale del “Terzo settore e della Responsabilità Sociale delle
Imprese” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali),
nell’individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e
informativo, per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di
volontariato e di promozione sociale del territorio;
f)
collaborare con gli uffici regionali nella raccolta e analisi di informazioni e
dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità
di intervento.
CAPO
II
Raccordo
fra Regione ed Enti del Terzo Settore
Articolo 8
Consulta regionale del Terzo settore
1. Il raccordo fra
Regione ed Enti del Terzo Settore si realizza con l’istituzione della Consulta
regionale del Terzo settore, di seguito denominata ‘Consulta’.
2. La Consulta è
presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo
delegato.
3. La Consulta regionale
del Terzo settore è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è composta dai
seguenti membri:
a)
sette rappresentanti designati dall’ente maggiormente rappresentativo degli
Enti del Terzo Settore nella regione Basilicata (individuata, ai sensi
dell’articolo 65, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n.
117/2017, dalla Direzione Generale del “Terzo settore e della Responsabilità
Sociale delle Imprese” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), di
cui almeno uno per ciascun ambito (organizzazioni di volontariato, associazioni
di promozione sociale) e tre da organizzazioni di rappresentanza della
cooperazione di cui al comma 4 dell’art.6 definite annualmente dalla Regione
sociale;
b)
un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani di Basilicata
(ANCI) e due rappresentanti dell’Unione Province Italiane di Basilicata (UPI
Basilicata), uno per la provincia di Potenza e uno per la Provincia di Matera;
c)
un rappresentante dell’Ufficio RUNTS, individuato dal Direttore Generale della
Presidenza della Giunta;
d)
un rappresentante designato dal Centro Servizi per il Volontariato Basilicata
accreditato di cui all’articolo 7, senza diritto di voto.
4. I rappresentanti della
cooperazione sociale e dell’impresa sociale presenti nella Consulta regionale
del Terzo settore sono individuati tra gli organismi di rappresentanza della
cooperazione maggiormente rappresentativi a livello regionale, ai sensi della
legge regionale n. 12/2015 che ne definisce annualmente gli stessi.
5. La composizione della
Consulta può essere integrata, con D.P.G.R. e su indicazioni della stessa
Consulta, con un massimo di altri due rappresentanti degli altri Enti del Terzo
Settore iscritti nelle specifiche sezioni del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore di cui all’articolo 46 del D. Lgs. n.
117/2017.
6. Nelle more
dell’eventuale adozione del provvedimento di cui al comma 5, la Consulta è
operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 3,
lettere da a) fino a d).
7. La partecipazione alla
Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso,
indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.
8. I membri durano in
carica per l’intera legislatura regionale e restano in carica fino alla nomina
della nuova Consulta.
9. La Consulta ha sede
presso l’amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio
funzionamento entro sessanta giorni dal suo insediamento. Le funzioni di
segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di
Enti del Terzo Settore. Il regolamento disciplina, altresì, l’istituzione di
una Cabina di regia regionale con funzioni di coordinamento, indirizzo
strategico e monitoraggio dei procedimenti di co-programmazione e
co-progettazione, al fine di garantire uniformità applicativa sul territorio
regionale.
10. Il calendario delle
sedute, gli ordini del giorno, i verbali e i pareri della Consulta sono
pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali.
11. I pareri della
Consulta, quando richiesti, sono obbligatori ma non vincolanti e sono resi
entro venti giorni dalla richiesta; decorso tale termine l’amministrazione può
procedere prescindendo dal parere.
Articolo
9
Compiti
della Consulta regionale del Terzo settore
1. La Consulta svolge i
seguenti compiti:
a)
esprime pareri facoltativi sulle proposte di atti normativi e formula alla
Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di Terzo settore
per le attività indicate dall’articolo 5 del D. Lgs.
n. 117/2017, anche ai fini del coordinamento con altre norme regionali in
materia di Terzo settore;
b)
promuove ricerche e indagini sul Terzo settore nel territorio della Regione
Basilicata;
c)
collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge
e delle altre leggi e di atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo
settore e le pubbliche amministrazioni;
d)
promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull’applicazione della
presente legge;
e)
promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto
e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli Enti del Terzo Settore
e le altre formazioni sociali.
2. Le attività di cui al
comma 1 sono espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
CAPO
III
Misure
di sostegno e promozione del volontariato nella Regione
Articolo 10
Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale
1. La Regione sostiene e
promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di
adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona,
secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D. Lgs.
n. 117/2017, coordinando tale finalità con la programmazione regionale, in
particolare negli ambiti delle politiche sociali, educative, culturali, di
sviluppo locale e sport.
2. Qualora, nelle materie
di competenza regionale, gli enti pubblici di cui all’articolo 4, comma 1,
intendano avvalersi dell’attività di volontariato svolta da singoli con i
caratteri dell’occasionalità, accessorietà e totale gratuità in forma autonoma,
determinano preventivamente le modalità di accesso e di svolgimento,
disciplinando almeno i seguenti aspetti:
a)
l’istituzione, in ciascun ente di cui all’articolo 4, comma 1, di un apposito
registro dei volontari individuali;
b)
le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri
propri dell’attività di volontariato individuale;
c)
i requisiti che i volontari individuali debbono possedere, correlati alle
attività da svolgere e definiti secondo criteri non discriminatori, tenendo
conto della necessaria idoneità psico-fisica ed attitudinale;
d)
le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell’attività da parte
dei volontari individuali;
e)
le modalità di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata
alla disponibilità manifestata dal volontario, senza la possibilità di
prevedere alcuna misura sanzionatoria;
f)
l’obbligo di vigilare costantemente sull’incolumità dei volontari individuali e
di adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera
personale e patrimoniale, nonché di comunicare ogni rischio connesso
all’attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le
modalità di collaborazione.
3. L’istituzione e la
gestione dei registri dei volontari individuali avvengono nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali,
secondo criteri di minimizzazione dei dati e per il tempo strettamente
necessario alle finalità di cui al presente articolo. In ogni caso il
volontariato individuale non può essere utilizzato per sostituire prestazioni
lavorative o professionali ordinariamente necessarie allo svolgimento di
funzioni e servizi pubblici.
4. Fatte salve le
specifiche discipline di settore, la Regione promuove la collaborazione fra il
volontariato individuale e il volontariato organizzato e favorisce il
consolidamento delle attività di volontariato di cui al comma 2, anche
attraverso l’evoluzione in una forma organizzata secondo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017.
5. La disciplina del
presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
CAPO
IV
Rapporti
fra Enti del Terzo Settore e pubblica amministrazione
Articolo
11
Principi
comuni
1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 4, comma 1, promuovono, anche su iniziativa degli
Enti del Terzo Settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al
perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del
Terzo Settore e, oltre a quanto previsto dai successivi articoli da 15 a 26,
nel rispetto dei seguenti principi comuni:
a)
i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità
delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le
istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ciascuna per le proprie
competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità
della vita e delle relazioni tra le persone;
b)
i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal
D. Lgs. n. 117/2017, dai relativi provvedimenti ed
atti attuativi, dalla legge n. 241 del 1990, nonché della disciplina, statale e
regionale, di settore, assicurando l’eliminazione degli adempimenti
amministrativi superflui in conseguenza dell’iscrizione degli Enti del Terzo
Settore, partecipanti ai procedimenti, nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore;
c)
le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo Settore
in collaborazione con le amministrazioni pubbliche in ogni caso garantiscono
condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli Enti
del Terzo Settore;
d)
al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina statale di settore, le
attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo
Settore prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell’impatto,
anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di
riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 7 della legge 6
giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dai
relativi atti e provvedimenti attuativi;
e)
le attività di interesse generale, svolte ai sensi del presente Titolo, sono
considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione,
generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi
aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con la programmazione
pluriennale dei contratti pubblici, nonché con l’approvazione degli strumenti
di programmazione della valorizzazione ed affidamento dei beni pubblici,
previsti dalla disciplina di settore;
f)
le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo
Settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla
contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della
normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.
2. Le attività indicate
dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017 possono
essere svolte dagli Enti del Terzo Settore nell’ambito dell’amministrazione
condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse
generale ai sensi del diritto europeo, a condizione che l’Autorità locale emani
il relativo atto di incarico nella forma e con il contenuto richiesto dal diritto
europeo e dai principi dei Trattati e della giurisprudenza comunitaria, nonché
valuti in concreto la natura economica o meno dei servizi, accertando che
l’attività sia svolta senza scopo di lucro.
3. Al fine di assicurare
livelli ulteriori di trasparenza e di pubblicità, relativi alle attività di
interesse generale, messe in atto per effetto della collaborazione fra
amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo Settore, le amministrazioni
procedenti, ferma restando la disciplina in materia di trasparenza amministrativa,
possono prevedere all’interno del proprio sito istituzionale una modalità
specifica di evidenziazione con la denominazione “Amministrazione condivisa”.
4. In coerenza con gli
elementi costitutivi dell’amministrazione condivisa, quale comunanza di scopo e
attivazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di
interesse generale rivolte alla comunità locale, e al fine di promuovere
l’attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le amministrazioni
pubbliche e tutti i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, possono istituire
“Punti di contatto per l’Amministrazione condivisa” all’interno di spazi,
luoghi e immobili, pubblici e privati, aperti e accessibili al pubblico, nei
quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di
interesse generale attive, comprese le forme di raccolta fondi e altre forme di
opportunità e di partenariati speciali, attivabili ai sensi del presente
Titolo, avvalendosi anche del CSV e delle reti associative presenti sul territorio
regionale, nonché delle centrali cooperative e delle organizzazioni di
rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative a
livello regionale. I punti di contatto svolgono funzioni di informazione,
orientamento tecnico, supporto alla progettazione e facilitazione dei rapporti
tra Enti del Terzo Settore e pubbliche amministrazioni. I rappresentanti della
cooperazione sociale e dell’impresa sociale presenti nella Consulta regionale
del Terzo settore sono individuati tra gli organismi di rappresentanza della
cooperazione maggiormente rappresentativi a livello regionale ai sensi della
legge regionale n. 12/2015 che ne definisce annualmente gli stessi.
5. Ai fini
dell’attuazione della presente legge la Regione:
a)
supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l’emanazione di
linee guida, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale entro 180
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Consiglio
delle Autonomie Locali (CAL) di cui all’art.78 dello Statuto regionale;
b)
promuove percorsi di formazione e partecipativi, per permettere ai soggetti di
cui all’articolo 4, comma 1, di realizzare i percorsi di amministrazione
condivisa, osservarne le evoluzioni, garantire l’analisi dei risultati anche
ex-post, da condividere successivamente nell’ambito delle sedi di
rappresentanza del terzo settore e di confronto di cui al Titolo II.
6. La Regione promuove
altresì iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e
agli Enti del Terzo Settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche
di natura fiscale, previsti dal D. Lgs. n. 117/2017 e
dalla legislazione nazionale e regionale di settore.
Articolo 12
Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa
1. È istituito, presso il
competente ufficio regionale, un Registro pubblico digitale
dell’amministrazione condivisa.
2. Nel Registro sono
pubblicati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali:
a)
gli avvisi e gli atti di avvio dei procedimenti;
b)
i criteri di partecipazione e valutazione;
c)
gli esiti, i verbali essenziali e gli atti conclusivi;
d)
le convenzioni e gli eventuali contributi o vantaggi economici;
e)
le rendicontazioni e le valutazioni di impatto.
3. Il Registro è
accessibile dal sito istituzionale regionale e aggiornato con continuità.
Articolo
13
Sistema
regionale di valutazione dell’impatto sociale
1. La Regione promuove
l’adozione di metodologie standardizzate di valutazione dell’impatto sociale
degli interventi realizzati nell’ambito della presente legge.
2. Con deliberazione
della Giunta sono definiti indicatori minimi, modelli di rendicontazione e
strumenti di monitoraggio proporzionati alla dimensione dei progetti.
3. La valutazione
dell’impatto è utilizzata ai fini del miglioramento delle politiche pubbliche e
non costituisce onere sproporzionato per gli enti di minori dimensioni.
Articolo 14
Sistema di qualificazione e affidabilità degli Enti del Terzo Settore
1. La Regione promuove
sistemi volontari di qualificazione e attestazione dell’affidabilità
organizzativa e gestionale degli Enti del Terzo Settore, basati su criteri
oggettivi di trasparenza, esperienza, capacità amministrativa e impatto
sociale.
2. I sistemi di cui al
comma 1 non costituiscono requisito di accesso ai procedimenti previsti dalla
presente legge, ma possono essere valorizzati nei criteri di valutazione, nel
rispetto della parità di trattamento e senza determinare effetti escludenti o
restrittivi della partecipazione.
3. Le modalità attuative
sono definite con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione
della Consulta.
Articolo
15
Co-programmazione
1. Fatte salve le
discipline regionali di settore in materia di programmazione e di
pianificazione e l’autonomia regolamentare degli enti locali, le
amministrazioni di cui all’articolo 4, comma 1, assicurano il coinvolgimento
degli Enti del Terzo Settore anche mediante l’attivazione di procedimenti di
co-programmazione, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.
n. 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale, di cui
all’articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, motivando le
esigenze che eventualmente impediscono l’attivazione di tale istituto con
puntuale indicazione delle alternative istruttorie valutate e delle ragioni di
interesse pubblico prevalente.
2. Le modalità attuative
di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 16 della presente legge, in
coordinamento con la programmazione generale.
3. La co-programmazione è
finalizzata all’individuazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 4,
comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli
interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e
delle risorse disponibili anche ai fini della loro allocazione negli strumenti
di programmazione economico-finanziaria e nei documenti di pianificazione
dell’ente.
4. I soggetti di cui
all’articolo 4, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale
attività istruttoria, acquisiscono gli interessi e i bisogni rappresentati
dagli Enti del Terzo Settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro
dei bisogni e dell’offerta sociale, assumono eventuali determinazioni
conseguenti nelle materie di propria competenza.
Articolo 16
Principi in tema di procedimento di co-programmazione
1. I procedimenti di
co-programmazione sono regolamentati con deliberazione di Giunta regionale,
sentito l’Ufficio RUNTS, entro novanta giorni dall’approvazione della presente
legge, nel rispetto dei seguenti principi:
a)
la volontà dell’amministrazione procedente di attivare la co-programmazione
risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;
b)
all’esito dell’atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel
rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo,
con il quale sono disciplinati le finalità, l’oggetto, i requisiti, i termini e
le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli Enti di Terzo
Settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli Enti di Terzo Settore,
purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le
finalità e l’oggetto dell’avviso;
c)
l’avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere
nell’ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a
venti giorni, elevato di regola a trenta giorni quando l’oggetto del
procedimento risulti complesso o interessi più ambiti territoriali, salvo
motivate ragioni di urgenza;
d)
l’avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione
al procedimento da parte degli Enti del Terzo Settore;
e)
il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del
responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per
l’emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;
f)
gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito
dell’amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in
materia di trasparenza.
2. Gli enti locali,
qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla
presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell’ambito
della propria autonomia regolamentare.
3. Le amministrazioni di
cui all’articolo 4, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di
pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di
settore, tenendo conto degli esiti dell’attività di co-programmazione.
Articolo 17
Co-progettazione
1. Al fine di realizzare
forme di partenariato con gli Enti del Terzo Settore, che possono esserne
promotori, i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, possono attivare,
nell’ambito di attività di interesse generale e nell’esercizio della propria
autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del
D. Lgs. n. 117/2017, e secondo i principi di cui al
D. Lgs. n. 36/2023, anche a esito delle attività di
co-programmazione ove l’amministrazione ritenga di darvi seguito nell’ambito
delle proprie determinazioni programmatorie e anche nella modalità dell’accreditamento,
ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 55. La co-progettazione costituisce
forma di amministrazione condivisa priva di natura sinallagmatica e non
riconducibile ai contratti a prestazioni corrispettive, nel rispetto del
principio di risultato, della parità di trattamento e della trasparenza.
2. La co-progettazione di
cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra Enti del Terzo
Settore ed enti di cui all’articolo 4, comma 1, per la definizione e
l’eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi
finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e
sperimentali.
3. Nell’ambito della
co-progettazione, gli Enti del Terzo Settore e i soggetti di cui all’articolo
4, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie
risorse materiali, immateriali ed economiche.
4. I soggetti di cui
all’articolo 4, comma 1, possono concorrere anche mediante contributi ai sensi
dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), nonché mediante l’utilizzo di beni pubblici da parte degli
Enti del Terzo Settore.
5. La co-progettazione
può avere a oggetto anche l’uso e la valorizzazione di beni pubblici non
utilizzati per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, comprese
le attività di raccolta fondi e finanziamento di attività di interesse
generale, nelle forme e con le modalità previste dal D. Lgs.
n. 117/2017 e dal D. Lgs. n. 112/2017.
6. Le amministrazioni di
cui all’articolo 4, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale
scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli
interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e
individuarne le caratteristiche essenziali.
7. Gli Enti del Terzo
Settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla
normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o
aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i
servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con le effettive attività da espletare.
Articolo
18
Principi
in tema di procedimento di co-progettazione
1. I procedimenti di
co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a)
gli enti pubblici avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei
principi di cui alla legge 241/1990, anche a seguito di iniziativa di uno o più
Enti del Terzo Settore;
b)
gli enti pubblici pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti, tenendo conto
della natura specifica del procedimento:
-
le finalità, l’oggetto della procedura e il relativo quadro economico;
-
i criteri di selezione, le modalità di cofinanziamento, le regole di
rendicontazione e le procedure di valutazione;
-
la durata del partenariato;
-
le modalità e il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di
partecipazione, nonché la eventuale possibilità per l’amministrazione
procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che
hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della
formazione delle proposte progettuali;
-
l’eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore in
qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest’ultimo
caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività
principali e con lo scopo di accrescere l’impatto dell’attività di interesse
generale attivata dal partenariato;
-
i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati
con le attività oggetto della procedura a evidenza pubblica e nel rispetto dei
principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
-
la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche
alla co- gestione del servizio;
-
criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di
carattere comparativo, tenendo conto della qualità;
c)
l’avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere
nell’ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque non inferiore a
quindici giorni;
d)
l’amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di
partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall’avviso;
e)
gli enti pubblici, dopo aver verificato la regolarità delle domande di
partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini
dell’attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;
f)
in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti
pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli Enti del
Terzo Settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla
formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all’eventuale
sottoscrizione di una o più convenzioni per la disciplina del rapporto di
partenariato.
2. In caso di valutazione
comparativa delle proposte, l’amministrazione assicura la tracciabilità del
procedimento, acquisisce le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi
dei soggetti incaricati della valutazione e pubblica l’esito con i relativi
criteri applicati e i punteggi attribuiti.
3. I procedimenti di
co-progettazione nella forma dell’accreditamento si svolgono, oltre a quanto
previsto dal comma 1, nel rispetto dei seguenti principi:
a)
autonomia organizzativa e regolamentare dell’amministrazione procedente;
b)
pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
c)
coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale,
variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le
attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
d)
rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a
quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
e)
disciplina delle ipotesi di risoluzione del rapporto di collaborazione per
effetto del venir meno dell’accreditamento.
4. Gli enti locali, qualora
scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente
legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 3 nell’ambito della
propria autonomia organizzativa e regolamentare.
Articolo 19
Convenzioni nelle materie di competenza regionale
1. I soggetti di cui
all’articolo 4, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi
di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n..117/2017, se più favorevoli rispetto al ricorso al
mercato, ai sensi dell’articolo 56 del D. Lgs. n. 117/2017,
considerando il codice degli appalti e quanto normato dalla Regione per lo
svolgimento di servizi socioassistenziali e sociosanitari, valorizzando le
qualità e la continuità dei servizi, e il coinvolgimento attivo degli utenti.
2. Ai fini di cui al
comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con
riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici
conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a
realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà,
accessibilità, adeguatezza. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, motivano
tale aspetto all’avvio delle procedure per l’individuazione dell’ente con il
quale stipulare la convenzione.
3. La scelta della convenzione
è preceduta da un’istruttoria comparativa, resa pubblica, che dia conto dei
motivi della maggiore convenienza sociale ed economica rispetto al ricorso al
mercato, degli standard di qualità e continuità del servizio e delle misure di
tutela degli utenti.
4. Le convenzioni possono
prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e
documentate. Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell’effettività
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di
maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del
rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente
all’attività oggetto della convenzione.
Articolo 20
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in
attuazione dell’articolo 70 del D. Lgs. n. 117/2017
1. Gli enti di cui
all’articolo 4, comma 1, possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non
onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee
degli Enti del Terzo Settore, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 70 del
D. Lgs. n. 117/2017.
2. Ai fini di cui al
comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli Enti
del Terzo Settore, gli enti di cui all’articolo 4, comma 1, rendono noti, anche
in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e
iniziative temporanee degli Enti del Terzo Settore. É fatta salva la
possibilità per gli Enti del Terzo Settore di richiedere agli enti di cui
all’articolo 4, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste,
gli enti di cui all’articolo 4, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei
principi di cui al comma 1, tenendo conto dell’esigenza di favorire le attività
di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze
di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.
Articolo 21
Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà
regionale e degli enti locali in attuazione dell’articolo 71 del D. Lgs. n. 117/2017
1. Ai sensi dell’articolo
71 del D. Lgs. n. 117/2017, gli enti di cui
all’articolo 4, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili ed immobili
di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo
Settore, a eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro
attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall’articolo
81 dello stesso D. Lgs. n. 117/2017.
2. La cessione in
comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l’ente
concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese,
gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la
funzionalità dell’immobile.
3. Ai fini di cui al
comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli Enti
del Terzo Settore, gli enti di cui all’articolo 4, comma 1, provvedono annualmente
alla redazione di un elenco di beni mobili e immobili, reso pubblico anche in
forma telematica.
4. La Giunta regionale
disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità
di trattamento i criteri e le procedure per l’attribuzione dei beni, senza
oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di
rendicontazione pubblica dell’attività svolta attraverso i beni mobili ed
immobili.
5. La concessione in
comodato avviene mediante avviso pubblico e criteri predeterminati. L’atto di
concessione indica obiettivi, attività e risultati attesi, nonché le modalità
di verifica periodica. È prevista la revoca in caso di mancato avvio delle
attività entro un termine congruo, di inattività protratta o di grave
inadempimento degli obblighi assunti.
Articolo
22
Forme
speciali di partenariato con Enti del Terzo Settore in attuazione dell’articolo
89, comma 17, del D. Lgs. n. 117/2017
1. La Giunta regionale,
in coerenza con gli indirizzi e i criteri espressi nel documento di economia e
finanza regionale, provvede ad individuare le forme speciali di partenariato di
cui all’articolo 89, comma 17, del D. Lgs. n.
117/2017, in attuazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Nel medesimo
provvedimento sono definiti, in particolare, le modalità operative, i criteri
per l’elaborazione e svolgimento delle procedure semplificate di cui
all’articolo 151, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016
concernenti l’individuazione degli Enti del Terzo Settore che prestano attività
dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza
pubblica.
3. Nel provvedimento di
cui al comma 1 la Giunta regionale garantisce, in ogni caso, pubblicità,
trasparenza, criteri di selezione predeterminati, tracciabilità delle fasi
procedimentali, rendicontazione e valutazione dei risultati, nel rispetto della
normativa vigente e dei principi di cui all’articolo 1.
Articolo
23
Partenariati
territoriali per l’innovazione sociale e produttiva
1. La Regione Basilicata
promuove partenariati territoriali finalizzati alla realizzazione di progetti
di interesse generale che integrino interventi sociali, innovazione
tecnologica, sviluppo occupazionale, rigenerazione territoriale e sostenibilità
ambientale.
2. Ai partenariati
possono partecipare, nel rispetto delle rispettive normative di settore:
a)
Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
b)
imprese e loro forme associative;
c)
enti pubblici;
d)
università, enti di ricerca e soggetti dell’innovazione.
3. La partecipazione
delle imprese avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di
trattamento, neutralità competitiva e compatibilità con la disciplina europea
in materia di aiuti di Stato.
4. I partenariati sono
attivati mediante procedure ad evidenza pubblica e sono orientati alla
generazione di impatto sociale misurabile.
5. La Regione definisce
con deliberazione della Giunta linee guida operative uniformi.
Articolo 24
Accesso al Fondo Sociale Europeo
1. La Regione, in
attuazione dell’articolo 69 (Accesso al Fondo Sociale Europeo) del D. Lgs. n.117/2017, nella fase di programmazione della
destinazione del Fondo sociale europeo e degli altri finanziamenti europei, in
relazione alle attività di interesse generale, di cui agli articoli 5 e 6 del
D. Lgs. n. 117/2017, favorisce e promuove, con misure
e azioni dedicate, l’accesso degli Enti del Terzo Settore alle risorse
finanziarie di tale Fondo.
2. Le risorse di cui al
comma 1 possono essere utilizzate nell’ambito dei procedimenti di
amministrazione condivisa, di cui al presente Titolo, nonché per la
valorizzazione di beni pubblici.
3. Le risorse di cui al
comma 1, oltre agli strumenti previsti dai regolamenti sui fondi europei,
possono essere utilizzati per promuovere forme speciali di partenariato ed
azioni sociali innovative, quali espressione di innovazione sociale aperta,
nonché per attivare l’utilizzo, anche sperimentale, degli strumenti di finanza
ad impatto.
4. Ai fini della presente
legge, per strumenti di finanza ad impatto si intende l’insieme di relazioni
finanziarie in cui i diversi attori, pubblici e privati, intenzionalmente
collaborano per la generazione di impatto sociale e ambientale positivo. Tali
strumenti si fondano sulla misurabilità e addizionalità
dell’impatto e prevedono che i flussi finanziari fra gli attori coinvolti siano
subordinati alle evidenze di impatto.
Articolo 25
Fondo regionale per l’innovazione sociale
1. Per il perseguimento
delle finalità della presente legge, è istituito, a valere sulle risorse di cui
all’articolo 24 e su altri programmi operativi regionali, ove compatibili, un
apposito e distinto fondo pluriennale per l’innovazione sociale, con l’obiettivo
di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, Enti del
Terzo Settore e altri enti pubblici e privati. Il fondo è essenzialmente
destinato a promuovere progetti volti a:
a)
favorire la convivenza e l’integrazione sociale;
b)
contrastare e prevenire le cause di disagio sociale, individuale e familiare,
derivante da limitazioni personali e sociali, da condizione di non
autosufficienza, da difficoltà economiche;
c)
conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro e garantire il raggiungimento
di pari opportunità;
d)
favorire e supportare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e
sociosanitari;
e)
favorire il rafforzamento organizzativo degli ETS, lo sviluppo di reti e
partenariati, l’accesso al credito e agli strumenti finanziari, anche a valere
su bandi pubblici, l’innovazione sociale e imprenditoriale del Terzo Settore.
2. Nella valutazione dei
progetti e nella programmazione degli interventi la Regione può prevedere
meccanismi premiali basati sul raggiungimento di risultati misurabili in
termini di impatto sociale, occupazionale o territoriale.
3. I beneficiari del
fondo sono gli Enti del Terzo Settore e gli enti locali, singoli e associati.
4. Il fondo è destinato
altresì a finanziare le iniziative collaborative i cui obiettivi sono rivolti
verso esigenze sociali con l’aspettativa esplicita di un impatto sociale
intenzionale e misurabile. In fase di prima attuazione il fondo potrà inoltre
essere destinato a supporto della progettazione di processi e strumenti di valutazione
di impatto da parte degli Enti del Terzo Settore.
5. La Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare competente, con propri atti definisce
annualmente gli ambiti di intervento, le caratteristiche delle progettualità di
innovazione sociale e i relativi criteri di misurabilità dell’impatto sociale,
le modalità di funzionamento del fondo, le condizioni, i requisiti ed i criteri
per la concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti di cui al comma 1,
nonché le modalità di presentazione delle domande. Nella definizione degli
avvisi è attribuita priorità ai progetti realizzati in partenariato tra Enti
del Terzo Settore e imprese che prevedano l’inserimento lavorativo di persone
in condizione di svantaggio o fragilità, ed è assicurata, ove compatibile con
la natura degli interventi, la più ampia partecipazione degli Enti del Terzo
Settore, con particolare attenzione alle organizzazioni di minori dimensioni e
a quelle operanti nelle aree interne.
6. Gli atti attuativi di
cui al comma 4 prevedono, almeno:
a)
criteri oggettivi di selezione;
b)
soglie massime di finanziamento per progetto e per beneficiario;
c)
eventuale cofinanziamento proporzionato;
d)
pubblicazione dei beneficiari, delle somme concesse e dei risultati raggiunti,
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
7. Decorsi tre anni
dall’entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 può
essere destinato anche al sostegno di altri progetti di innovazione sociale
riconducibili alle attività di cui all’articolo 5 del D. Lgs.
n.117/2017.
8. La Giunta regionale
trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sul funzionamento
del fondo, indicando risorse impegnate ed erogate, iniziative finanziate,
esiti, criticità e valutazioni di impatto.
Articolo 26
Rete regionale dell’economia sociale e dell’impatto
1. La Regione promuove la
Rete regionale dell’economia sociale e dell’impatto quale piattaforma stabile
di collaborazione tra Enti del Terzo Settore, sistema produttivo e istituzioni
pubbliche.
2. La Rete favorisce in
particolare:
a)
progetti di innovazione sociale ad alto impatto;
b)
inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio;
c)
sviluppo di filiere territoriali sostenibili;
d)
attrazione di investimenti a impatto sociale.
3. La partecipazione alla
Rete è aperta, pubblica e non comporta vantaggi economici automatici.
4. La Regione pubblica
annualmente un report sul funzionamento della Rete.
Articolo
27
Strumenti
di finanza sociale e a impatto
1. La Regione promuove,
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e in coerenza con il
principio di neutralità competitiva di cui all’articolo 2, strumenti di finanza
sociale e ad impatto volti a sostenere progetti di interesse generale
realizzati dagli Enti del Terzo Settore, anche in partenariato con altri
soggetti.
2. Gli strumenti possono
includere, in particolare:
a)
fondi rotativi;
b)
strumenti di garanzia;
c)
meccanismi di co-investimento pubblico-privato;
d)
strumenti pay-for-result
basati sul raggiungimento di obiettivi misurabili.
3. L’attivazione degli
strumenti avviene mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
Articolo 28
Crowdfunding civico
1. Per il perseguimento
delle finalità della presente legge e con l’obiettivo di promuovere
l’innovazione sociale su tutto il territorio regionale, la Regione Basilicata
stimola la nascita e il consolidamento di reti di organizzazioni del territorio
che perseguano il Crowdfunding civico, ossia la
raccolta di risorse private, di organizzazioni o di singoli cittadini,
finalizzate a rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione di
servizi rivolti ai cittadini.
2. L’attività di Crowdfunding civico sperimenta nuove relazioni con il Terzo
settore e i cittadini, mettendo a sistema risorse pubbliche e private per la
realizzazione di progetti utili a tutta la collettività, perseguendo i seguenti
obiettivi:
a)
fornire ai destinatari della presente legge le risorse economiche per avviare
progetti di inclusione;
b)
rafforzare le competenze dei destinatari sul tema del Crowdfunding;
c)
ricostruire il tessuto relazionale e il capitale sociale delle comunità al fine
di creare nuove opportunità di inclusione e nuove reti a sostegno di soggetti a
rischio.
3. Il Crowdfunding
civico, grazie anche all’uso delle piattaforme digitali di raccolta fondi,
diventa quindi uno strumento per mobilitare le risorse dei cittadini sia in
senso economico che partecipativo, nella misura in cui coinvolge la
cittadinanza nella realizzazione e nel finanziamento di progetti e servizi di interesse
collettivo.
4. A tal fine, la Giunta
regionale approva specifiche linee guida disciplinanti le modalità di
attivazione e individua mediante procedura di evidenza pubblica l’attivazione
di specifiche piattaforme online per la raccolta di fondi privati, accompagnate
da attività di tutoraggio per agevolare la realizzazione delle campagne di
raccolta fondi.
5. Le linee guida di cui
al comma 4 disciplinano requisiti minimi di trasparenza, tracciabilità delle
donazioni, rendicontazione delle spese e verifica del raggiungimento degli
obiettivi delle campagne di Crowdfunding civico,
nonché criteri di accreditamento delle piattaforme digitali utilizzate.
6. Il Crowdfunding
civico opera in coerenza con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un
programma d’azione sottoscritto dagli stati membri dell’ONU, che si sono
impegnati a raggiungere 17 obiettivi di sostenibilità (Sustainable
Development Goals, SDGs)
entro il 2030.
Articolo 29
Sperimentazione normativa in materia di innovazione sociale
1. La Regione può
attivare programmi sperimentali, anche a carattere temporaneo per una durata
determinata e comunque non superiore a trentasei mesi, per testare modelli
innovativi di intervento sociale, in collaborazione con Enti del Terzo Settore,
imprese e soggetti della ricerca.
2. Le sperimentazioni
avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, proporzionalità
e tutela della concorrenza.
3. Al termine della
sperimentazione la Regione valuta i risultati e ne dispone l’eventuale
estensione.
Articolo
30
Monitoraggio
e valutazione indipendente
1. La Regione promuove
forme di monitoraggio indipendente sull’attuazione della presente legge, anche
mediante il coinvolgimento di università, enti di ricerca o organismi terzi
qualificati.
Articolo 31
Clausola di revisione
1. Entro tre anni
dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al
Consiglio una relazione complessiva sull’attuazione della legge e
sull’efficacia delle misure adottate, anche ai fini di eventuali aggiornamenti
normativi.
CAPO
V
Norme
finali e finanziarie
Articolo
32
Modifiche
alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4
1. All’articolo 14 della
legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 (Rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale) le lettere e) e f) sono sostituite dalla seguente
lettera:
“d) bis. gli Enti del
Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017;”.
Articolo 33
Abrogazioni
1. È abrogata la legge
regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Nuove norme per la promozione del volontariato
– abrogazione delle leggi regionali n.38/1993 e n.2/1997).
Articolo
34
Clausola
di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
2. Agli adempimenti
organizzativi e informativi previsti dalla presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Articolo
35
Entrata
in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.