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Legge regionale 25 febbraio 2026, n. 3

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata) e alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 (Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 "Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata")

Bollettino Ufficiale n. 7 (Speciale) del 25 febbraio 2026

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INDICE

 

Articolo 1  Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata)

Articolo 2 Abrogazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 (Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 "Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata")

Articolo 3    Clausola di neutralità finanziaria

Articolo 4    Entrata in vigore

 

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Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata)

 

 

1. Il comma 1 dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n. 38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 57 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2025), è così sostituito:

“1. ln attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e richiamato quanto stabilito dall'ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, a decorrere dalla XII legislatura regionale, ai Consiglieri regionali, eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita determinata con un sistema di calcolo contributivo ai sensi del presente articolo.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n. 38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 57 del 2025, le parole: “a decorrere dalla X legislatura regionale,” sono   sostituite dalle seguenti parole: “a decorrere dalla XII legislatura regionale,”.

3. Il comma 3 dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n. 38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 57 del 2025, è sostituito dal seguente:

“3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a pena di decadenza, i Consiglieri in carica, o temporaneamente sospesi ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali), eletti nella XII legislatura ed entro 90 giorni dall'inizio delle successive legislature per i Consiglieri eletti successivamente possono avanzare, con una comunicazione al competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità differita. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di 36 mesi. ln ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il Consigliere non matura il diritto all'indennità differita.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n. 38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 57 del 2025, le parole: “e al Presidente della Giunta regionale, eletti nella X legislatura o in quelle successive,” sono sostituite dalle parole: “eletti nella XII legislatura o in quelle successive,”.

5. Al comma 5 dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n. 38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 57 del 2025, le parole: “I consiglieri di cui al comma 2” sono sostituite dalle parole: “I Consiglieri di cui al comma 1” e, all'ultimo periodo, le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole: “dalla XII legislatura.”.

6. Al comma 6 dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n. 38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 57 del 2025, le parole: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dalla XII legislatura”.

7. Al comma 12 dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n. 38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 57 del 2025, le parole: “X legislatura” sono sostituite dalle parole: “XII legislatura”.

8. Dopo l'articolo 11 quinquies della legge regionale n. 38 del 2002 è inserito il seguente articolo 11 sexies:

“Art. 11 sexies (Istanze pervenute)

1. Le istanze eventualmente presentate dai Consiglieri eletti nella X e nella Xl legislatura, rivolte ad ottenere la liquidazione dell'indennità differita di cui all'articolo 11 quinquies, restano prive di effetti.”

 

Articolo 2

Abrogazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 (Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 "Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata")

1. L'articolo 4 bis della legge regionale n. 37 del 2017, introdotto dall’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 57 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2025), è abrogato.

 

Articolo 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 4

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.




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