Legge regionale 25 febbraio 2026, n. 3
Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo
unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di
missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri
regionali della Regione Basilicata) e alla legge regionale 21 dicembre 2017, n.
37 (Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri
regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38
"Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso
spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai
Consiglieri regionali della Regione Basilicata")
Bollettino Ufficiale n. 7 (Speciale) del 25 febbraio 2026
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INDICE
Articolo 1 Modifiche alla legge regionale 29 ottobre
2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di
rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai
Consiglieri regionali della Regione Basilicata)
Articolo
2 Abrogazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37
(Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri
regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38
"Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso
spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai
Consiglieri regionali della Regione Basilicata")
Articolo 3 Clausola di neutralità finanziaria
Articolo 4 Entrata in vigore
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Articolo
1
Modifiche
alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di
indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine
mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione
Basilicata)
1. Il comma 1
dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n.
38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 30
dicembre 2025, n. 57 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2025), è così
sostituito:
“1. ln attuazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, e richiamato quanto stabilito dall'ordine del giorno n. 01/2019 del 17
aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome, a decorrere dalla XII legislatura regionale,
ai Consiglieri regionali, eletti nella stessa legislatura o nelle legislature
successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita determinata con
un sistema di calcolo contributivo ai sensi del presente articolo.”.
2. Al comma 2
dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n.
38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n.
57 del 2025, le parole: “a decorrere dalla X legislatura regionale,” sono sostituite dalle seguenti parole: “a
decorrere dalla XII legislatura regionale,”.
3. Il comma 3
dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n.
38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n.
57 del 2025, è sostituito dal seguente:
“3. Entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente articolo, a pena di decadenza, i
Consiglieri in carica, o temporaneamente sospesi ai sensi del comma 1
dell'articolo 23 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di
elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali), eletti nella
XII legislatura ed entro 90 giorni dall'inizio delle successive legislature per
i Consiglieri eletti successivamente possono avanzare, con una comunicazione al
competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i
versamenti necessari per maturare l'indennità differita. Il versamento delle
quote arretrate di contribuzione può essere corrisposto in un'unica soluzione,
ovvero rateizzato nella durata massima di 36 mesi. ln ogni caso, fintanto che
non sia stato completato il piano di versamenti, il Consigliere non matura il
diritto all'indennità differita.”.
4. Al comma 4
dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n.
38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n.
57 del 2025, le parole: “e al Presidente della Giunta regionale, eletti nella X
legislatura o in quelle successive,” sono sostituite dalle parole: “eletti
nella XII legislatura o in quelle successive,”.
5. Al comma 5
dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n.
38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n.
57 del 2025, le parole: “I consiglieri di cui al comma 2” sono sostituite dalle
parole: “I Consiglieri di cui al comma 1” e, all'ultimo periodo, le parole:
"dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
parole: “dalla XII legislatura.”.
6. Al comma 6
dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n.
38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n.
57 del 2025, le parole: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dalla XII legislatura”.
7. Al comma 12
dell'articolo 11 quinquies della legge regionale n.
38 del 2002, introdotto dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n.
57 del 2025, le parole: “X legislatura” sono sostituite dalle parole: “XII
legislatura”.
8. Dopo l'articolo 11 quinquies della legge regionale n. 38 del 2002 è inserito il
seguente articolo 11 sexies:
“Art.
11 sexies (Istanze pervenute)
1. Le istanze
eventualmente presentate dai Consiglieri eletti nella X e nella Xl legislatura, rivolte ad ottenere la liquidazione
dell'indennità differita di cui all'articolo 11 quinquies,
restano prive di effetti.”
Articolo
2
Abrogazione
dell’articolo 4 bis della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 (Contenimento
dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della
Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 "Testo unico in
materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di
fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della
Regione Basilicata")
1. L'articolo 4 bis della
legge regionale n. 37 del 2017, introdotto dall’articolo 17 della legge
regionale 30 dicembre 2025, n. 57 (Collegato alla legge di stabilità regionale
2025), è abrogato.
Articolo
3
Clausola
di neutralità finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Articolo
4
Entrata
in vigore
1. La presente legge è
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.