Legge Regionale 13 gennaio 2026, n. 2
Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali in
sanità
Bollettino Ufficiale n. 3 (Parte 1) del 16 gennaio 2026
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Articolo
1
Sperimentazioni
gestionali in sanità
1. La Regione, in
attuazione dell'’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) autorizza progetti e programmi di
sperimentazione gestionale in sanità proposti dall’ASP (Azienda Sanitaria
Potenza), dall’ASM (Azienda Sanitaria Matera), dall’AOR (Azienda Ospedaliera
San Carlo) di Potenza e dall’IRCCS - CROB (Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico – Centro di riferimento oncologico della Basilicata) di
Rionero in Vulture, in forma singola o associata, a esclusione dei servizi
essenziali, che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio
sanitario nazionale e soggetti privati di elevata qualificazione nel settore di
cui al comma 2 lett a) art. 9 bis del D. Lgs. n. 502/1992 ss.mm.ii., ivi
incluse quelle del Terzo settore ai sensi del D. Lgs.
n. 117/2017.
Articolo
2
Programmi
di sperimentazione gestionale
1. I programmi di cui
all'articolo 1 sono finalizzati all'adozione di nuovi modelli gestionali volti
all'erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza improntate ad elementi di
economicità ed efficienza e devono garantire:
a)
la rispondenza delle sperimentazioni proposte alle finalità istituzionali della
Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR);
b)
la coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione e pianificazione
dei servizi sanitari e sociosanitari regionali;
c)
il miglioramento della qualità dell'assistenza conseguente.
2. In conformità ai
principi di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del D. Lgs.
n. 502 del 1992, i programmi di sperimentazione gestionale devono prevedere:
a)
l'indicazione, in termini percentuali e in misura, comunque, non superiore al
quarantanove per cento, del limite di partecipazione dei soggetti privati alle
sperimentazioni gestionali istituzionalizzate;
b)
i vincoli e i limiti circa le eventuali modificazioni che possono intervenire
nei soggetti privati, salva in ogni caso l'autorizzazione da parte della
Regione;
c)
la puntuale definizione degli obblighi assunti dalle parti, pubbliche e
private, che partecipano alla sperimentazione, anche ai fini della
delimitazione delle rispettive responsabilità, tenendo conto del principio in
base al quale ogni struttura sanitaria che, nell'adempimento delle proprie
obbligazioni, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria,
risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile delle loro
condotte dolose o colpose, ancorché si tratti di soggetti non dipendenti dalla
struttura stessa;
d)
il contenuto degli accordi contrattuali che gli enti del SSR stipuleranno con
il partner privato, ivi compresi l’applicazione di penali in caso di
inadempienze e la risoluzione del rapporto in caso di gravi inadempienze agli
obblighi contrattuali, di inadempienze retributive e contabili, di accertate
esposizioni debitorie nei confronti di terzi, in caso di violazione del divieto
di fare ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, con terzi
estranei al rapporto di sperimentazione per la fornitura di opere e servizi
direttamente connessi all'assistenza alla persona, nonché i casi di recesso
unilaterale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e qualora, sulla base
degli esiti delle valutazioni periodiche, non siano più sussistenti le
condizioni di equilibrio economico finanziario della sperimentazione;
e)
le modalità e i termini di garanzia per la parte pubblica nell'assunzione delle
decisioni gestionali, anche tramite la previsione di organismi comuni con
funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;
f)
gli strumenti, le modalità e i criteri per le verifiche intermedie e la
valutazione periodica dei risultati della sperimentazione;
g)
le modalità di controllo in linea con le statuizioni contenute nel
provvedimento di cui all’ art. 7.
3. I programmi di
sperimentazione, corredati dai progetti di cui al successivo articolo 3, sono
adottati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare
competente, reso entro 30 giorni.
Articolo
3
Progettazione
1. I progetti attuativi
evidenziano, con adeguata motivazione, le ragioni di miglioramento della
qualità dell'assistenza, di coerenza con le previsioni del Piano sanitario
regionale, di efficacia e di efficienza, anche economica, del progetto gestionale
e danno conto, altresì, degli elementi di garanzia, con particolare riferimento
ai criteri stabiliti dall' articolo 9-bis, comma 2, del D. Lgs.
n. 502/1992 e devono contenere:
a)
l'indicazione dell'oggetto e delle principali caratteristiche funzionali,
prestazionali, tecnico-organizzative e di fattibilità economico-finanziaria;
b)
la qualificazione soggettiva del privato, anche con riferimento
all'insussistenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica
amministrazione e di cause di incompatibilità;
c)
la definizione delle competenze e delle funzioni e dei rispettivi obblighi di
tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione
gestionale;
d)
l'indicazione degli elementi essenziali di garanzia finanziaria, qualitativo
-prestazionale e contrattuale.
Articolo
4
Tipologie
1. Le sperimentazioni
gestionali possono essere:
a)
convenzionate, se la collaborazione si realizza solo mediante atti
contrattuali;
b)
istituzionalizzate, se la collaborazione si realizza mediante la costituzione
di un nuovo soggetto giuridico.
Articolo
5
Evidenza
pubblica
1. La selezione relativa
alle sperimentazioni gestionali convenzionate di cui al precedente art. 4,
lettera a), per l’individuazione del partner privato, è indetta dall’ASP
(Azienda Sanitaria Potenza), ASM (Azienda Sanitaria Matera), AOR (Azienda
Ospedaliera San Carlo) di Potenza, IRCCS - CROB (Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico - Centro di riferimento oncologico della Basilicata) di
Rionero in Vulture che realizzano il programma con apposito avviso pubblico che
indichi le attività e le prestazioni richieste, i requisiti soggettivi di
qualificazione, gli elementi essenziali di regolazione contrattuale, i criteri
di selezione atti ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze
organizzative, prestazionali ed economiche dell'amministrazione, nonché
l’articolazione della procedura selettiva, anche con riferimento all'eventuale
previsione di una o più fasi successive di negoziazione.
2. La selezione relativa
alle sperimentazioni gestionali istituzionalizzate di cui all’art 4, lettera
b), per l’individuazione del partner privato, è indetta dall’ASP (Azienda
Sanitaria Potenza), ASM (Azienda Sanitaria Matera), AOR (Azienda Ospedaliera
San Carlo) di Potenza, IRCCS – CROB (Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico - Centro di riferimento oncologico della Basilicata) di Rionero in
Vulture che realizzano il programma con apposito avviso pubblico. L'avviso e i
relativi allegati precisano: l'oggetto delle attività demandate al partner
dell'amministrazione; le modalità di costituzione e partecipazione al nuovo
soggetto giuridico e la durata della sperimentazione; i requisiti soggettivi di
qualificazione generali e speciali; i criteri di selezione comparativa delle
offerte, pertinenti alle caratteristiche del programma, rappresentati in ordine
di importanza e tali da consentire di selezionare la proposta economicamente
più vantaggiosa; se sono ammesse varianti al programma posto a base della
selezione e i relativi requisiti minimi; l'articolazione della procedura
selettiva, anche con riferimento all'eventuale previsione di una o più fasi
successive di negoziazione, con l'eventuale riconoscimento del diritto di
prelazione al promotore; le garanzie minime richieste al partner dell'amministrazione;
la regolazione della gestione sperimentale dei servizi e delle attività oggetto
del programma; l'eventuale successiva trasformazione della gestione
sperimentale in gestione ordinaria.
3. In caso di
sperimentazioni gestionali istituzionalizzate che diano luogo alla costituzione
di società a partecipazione pubblica trova applicazione la relativa disciplina
legislativa statale in quanto compatibile e nei limiti da essa previsti.
4. Gli avvisi di cui ai
commi 1 e 2 sono emanati secondo le disposizioni del codice dei contratti
pubblici, fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria
organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste
nella nuova convenzione, l’aggiudicatario della convenzione è tenuto a garantire
la clausola sociale, assorbendo nel proprio organico il personale già alle
dipendenze dell’aggiudicatario precedente, assicurando l’applicazione del
medesimo CCNL.
5. Al personale impiegato
nelle attività di sperimentazione gestionale, di cui alla presente legge, viene
riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell’ambito del
curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto.
Articolo
6
Attivazione
1. Espletate le procedure
di selezione di cui all’art. 5, la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio
regionale, autorizza l'attuazione di ciascuna sperimentazione gestionale per un
periodo non superiore a sette anni in relazione alle caratteristiche
organizzative, funzionali ed economiche delle stesse e previa stipulazione di
apposito atto contrattuale.
Articolo
7
Controlli
1. La Giunta regionale,
con proprio atto, previo parere della Commissione consiliare competente,
stabilisce le modalità del controllo sull'andamento delle sperimentazioni sia
nella fase istitutiva che nella gestione operativa con la previsione di
verifiche intermedie annuali.
2. In corso di attuazione
e sulla base degli esiti delle verifiche intermedie e delle valutazioni
periodiche di cui al comma 1, la Giunta regionale può autorizzare o richiedere
rimodulazioni del programma iniziale, al fine di garantirne la costante
rispondenza alle finalità di cui all'articolo 2 o agli obiettivi della
programmazione sanitaria. La rimodulazione non deve comunque comportare
modifiche sostanziali all'oggetto della sperimentazione.
Articolo 8
Recesso, proroga e cessazione delle sperimentazioni gestionali
1. La durata dei
programmi di sperimentazione gestionale, nel limite massimo di cui all’articolo
6, è condizionata dall'esito positivo delle verifiche intermedie programmate e
dei controlli di cui all’ art. 7.
2. In caso di recesso
dell'amministrazione e comunque in tutti i casi di cessazione anticipata della
sperimentazione, la Giunta regionale dispone in ordine alle modalità di
erogazione delle prestazioni a garanzia della continuità assistenziale.
3. Al termine del periodo
di sperimentazione il dirigente della struttura organizzativa regionale
competente trasmette alla Giunta regionale apposita relazione tecnica per
consentirne la valutazione degli esiti sotto il profilo della qualità,
dell'efficacia, dell'efficienza e della convenienza economica dei servizi
erogati.
4. Sulla base della
relazione di cui al comma 3 la Giunta regionale può disporre in alternativa:
a)
la proroga della sperimentazione gestionale per il periodo strettamente
necessario al completamento del programma di attività;
b)
la cessazione della sperimentazione;
c)
la trasformazione della sperimentazione in gestione ordinaria.
5. La proroga di cui al
comma 4, lettera a), può essere disposta, per una sola volta e solo se prevista
nell'autorizzazione iniziale, nei casi di:
a)
particolare complessità del programma sperimentale, che richieda una
rimodulazione non comportante comunque modifiche sostanziali all'oggetto della
sperimentazione;
b)
mancato completamento del programma per cause non imputabili alla parte
privata;
c)
comprovate ragioni di interesse pubblico connesse alla programmazione regionale
o a disposizioni statali incidenti sulla medesima sperimentazione gestionale.
6. La trasformazione
della sperimentazione in gestione ordinaria ai sensi del comma 4, lettera c),
può avvenire previa stipulazione dei relativi atti contrattuali mediante:
a)
gestione da parte degli enti del SSR;
b)
convenzionamento con il soggetto privato.
7. Nei casi di cui al
comma 6, lettera b), i beni mobili e immobili di proprietà pubblica, funzionali
alla prestazione delle attività, sono messi a disposizione del soggetto privato
in base a specifiche convenzioni.
Articolo
9
Disposizioni
transitorie in ordine alle sperimentazioni gestionali istituite con leggi
regionali
1. La Regione al fine di
garantire la continuità del servizio sanitario e di consentire il mantenimento
e lo sviluppo di servizi specialistici di eccellenza in diverse branche
disciplinari, consente il prosieguo delle sperimentazioni gestionali istituite
con leggi regionali ed autorizzate dalla Giunta regionale, nel rispetto delle
disposizioni di cui all' articolo 9-bis del D. Lgs. n. 502 del 1992, sino all'individuazione di
nuove forme di gestione in conformità alle normative vigenti e, comunque, non
oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i
contratti in essere.
2. Ogni ulteriore
sperimentazione, rispetto a quelle attualmente in vigore, può essere
eventualmente attivata solo a seguito dell’approvazione del Piano sanitario
regionale.
Articolo
10
Clausola
di neutralità finanziaria
1. L’attuazione della
presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo
11
Entrata
in vigore (1)
1. La presente legge è
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
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NOTE:
(1)
articolo così modificato con avviso di
rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 (Speciale) del 27 gennaio 2026.