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Legge Regionale 13 gennaio 2026, n. 2

Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali in sanità

Bollettino Ufficiale n. 3 (Parte 1) del 16 gennaio 2026

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Articolo 1

Sperimentazioni gestionali in sanità

1. La Regione, in attuazione dell'’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) autorizza progetti e programmi di sperimentazione gestionale in sanità proposti dall’ASP (Azienda Sanitaria Potenza), dall’ASM (Azienda Sanitaria Matera), dall’AOR (Azienda Ospedaliera San Carlo) di Potenza e dall’IRCCS - CROB (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – Centro di riferimento oncologico della Basilicata) di Rionero in Vulture, in forma singola o associata, a esclusione dei servizi essenziali, che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati di elevata qualificazione nel settore di cui al comma 2 lett a) art. 9 bis del D. Lgs. n. 502/1992 ss.mm.ii., ivi incluse quelle del Terzo settore ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

 

Articolo 2

Programmi di sperimentazione gestionale

1. I programmi di cui all'articolo 1 sono finalizzati all'adozione di nuovi modelli gestionali volti all'erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza improntate ad elementi di economicità ed efficienza e devono garantire:

a) la rispondenza delle sperimentazioni proposte alle finalità istituzionali della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR);

b) la coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e sociosanitari regionali;

c) il miglioramento della qualità dell'assistenza conseguente.

2. In conformità ai principi di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 502 del 1992, i programmi di sperimentazione gestionale devono prevedere:

 

a) l'indicazione, in termini percentuali e in misura, comunque, non superiore al quarantanove per cento, del limite di partecipazione dei soggetti privati alle sperimentazioni gestionali istituzionalizzate;

b) i vincoli e i limiti circa le eventuali modificazioni che possono intervenire nei soggetti privati, salva in ogni caso l'autorizzazione da parte della Regione;

c) la puntuale definizione degli obblighi assunti dalle parti, pubbliche e private, che partecipano alla sperimentazione, anche ai fini della delimitazione delle rispettive responsabilità, tenendo conto del principio in base al quale ogni struttura sanitaria che, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile delle loro condotte dolose o colpose, ancorché si tratti di soggetti non dipendenti dalla struttura stessa;

d) il contenuto degli accordi contrattuali che gli enti del SSR stipuleranno con il partner privato, ivi compresi l’applicazione di penali in caso di inadempienze e la risoluzione del rapporto in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, di inadempienze retributive e contabili, di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi, in caso di violazione del divieto di fare ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, con terzi estranei al rapporto di sperimentazione per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona, nonché i casi di recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e qualora, sulla base degli esiti delle valutazioni periodiche, non siano più sussistenti le condizioni di equilibrio economico finanziario della sperimentazione;

e) le modalità e i termini di garanzia per la parte pubblica nell'assunzione delle decisioni gestionali, anche tramite la previsione di organismi comuni con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;

f) gli strumenti, le modalità e i criteri per le verifiche intermedie e la valutazione periodica dei risultati della sperimentazione;

g) le modalità di controllo in linea con le statuizioni contenute nel provvedimento di cui all’ art. 7.

3. I programmi di sperimentazione, corredati dai progetti di cui al successivo articolo 3, sono adottati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, reso entro 30 giorni.

 

Articolo 3

Progettazione

1. I progetti attuativi evidenziano, con adeguata motivazione, le ragioni di miglioramento della qualità dell'assistenza, di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale, di efficacia e di efficienza, anche economica, del progetto gestionale e danno conto, altresì, degli elementi di garanzia, con particolare riferimento ai criteri stabiliti dall' articolo 9-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e devono contenere:

a) l'indicazione dell'oggetto e delle principali caratteristiche funzionali, prestazionali, tecnico-organizzative e di fattibilità economico-finanziaria;

b) la qualificazione soggettiva del privato, anche con riferimento all'insussistenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione e di cause di incompatibilità;

c) la definizione delle competenze e delle funzioni e dei rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale;

d) l'indicazione degli elementi essenziali di garanzia finanziaria, qualitativo -prestazionale e contrattuale.

 

Articolo 4

Tipologie

1. Le sperimentazioni gestionali possono essere:

a) convenzionate, se la collaborazione si realizza solo mediante atti contrattuali;

b) istituzionalizzate, se la collaborazione si realizza mediante la costituzione di un nuovo soggetto giuridico.

 

Articolo 5

Evidenza pubblica

1. La selezione relativa alle sperimentazioni gestionali convenzionate di cui al precedente art. 4, lettera a), per l’individuazione del partner privato, è indetta dall’ASP (Azienda Sanitaria Potenza), ASM (Azienda Sanitaria Matera), AOR (Azienda Ospedaliera San Carlo) di Potenza, IRCCS - CROB (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - Centro di riferimento oncologico della Basilicata) di Rionero in Vulture che realizzano il programma con apposito avviso pubblico che indichi le attività e le prestazioni richieste, i requisiti soggettivi di qualificazione, gli elementi essenziali di regolazione contrattuale, i criteri di selezione atti ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze organizzative, prestazionali ed economiche dell'amministrazione, nonché l’articolazione della procedura selettiva, anche con riferimento all'eventuale previsione di una o più fasi successive di negoziazione.

2. La selezione relativa alle sperimentazioni gestionali istituzionalizzate di cui all’art 4, lettera b), per l’individuazione del partner privato, è indetta dall’ASP (Azienda Sanitaria Potenza), ASM (Azienda Sanitaria Matera), AOR (Azienda Ospedaliera San Carlo) di Potenza, IRCCS – CROB (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - Centro di riferimento oncologico della Basilicata) di Rionero in Vulture che realizzano il programma con apposito avviso pubblico. L'avviso e i relativi allegati precisano: l'oggetto delle attività demandate al partner dell'amministrazione; le modalità di costituzione e partecipazione al nuovo soggetto giuridico e la durata della sperimentazione; i requisiti soggettivi di qualificazione generali e speciali; i criteri di selezione comparativa delle offerte, pertinenti alle caratteristiche del programma, rappresentati in ordine di importanza e tali da consentire di selezionare la proposta economicamente più vantaggiosa; se sono ammesse varianti al programma posto a base della selezione e i relativi requisiti minimi; l'articolazione della procedura selettiva, anche con riferimento all'eventuale previsione di una o più fasi successive di negoziazione, con l'eventuale riconoscimento del diritto di prelazione al promotore; le garanzie minime richieste al partner dell'amministrazione; la regolazione della gestione sperimentale dei servizi e delle attività oggetto del programma; l'eventuale successiva trasformazione della gestione sperimentale in gestione ordinaria.

3. In caso di sperimentazioni gestionali istituzionalizzate che diano luogo alla costituzione di società a partecipazione pubblica trova applicazione la relativa disciplina legislativa statale in quanto compatibile e nei limiti da essa previsti.

4. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 sono emanati secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici, fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nella nuova convenzione, l’aggiudicatario della convenzione è tenuto a garantire la clausola sociale, assorbendo nel proprio organico il personale già alle dipendenze dell’aggiudicatario precedente, assicurando l’applicazione del medesimo CCNL.

5. Al personale impiegato nelle attività di sperimentazione gestionale, di cui alla presente legge, viene riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell’ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto.

 

Articolo 6

Attivazione

1. Espletate le procedure di selezione di cui all’art. 5, la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio regionale, autorizza l'attuazione di ciascuna sperimentazione gestionale per un periodo non superiore a sette anni in relazione alle caratteristiche organizzative, funzionali ed economiche delle stesse e previa stipulazione di apposito atto contrattuale.

 

Articolo 7

Controlli

1. La Giunta regionale, con proprio atto, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità del controllo sull'andamento delle sperimentazioni sia nella fase istitutiva che nella gestione operativa con la previsione di verifiche intermedie annuali.

2. In corso di attuazione e sulla base degli esiti delle verifiche intermedie e delle valutazioni periodiche di cui al comma 1, la Giunta regionale può autorizzare o richiedere rimodulazioni del programma iniziale, al fine di garantirne la costante rispondenza alle finalità di cui all'articolo 2 o agli obiettivi della programmazione sanitaria. La rimodulazione non deve comunque comportare modifiche sostanziali all'oggetto della sperimentazione.

 

Articolo 8

Recesso, proroga e cessazione delle sperimentazioni gestionali

1. La durata dei programmi di sperimentazione gestionale, nel limite massimo di cui all’articolo 6, è condizionata dall'esito positivo delle verifiche intermedie programmate e dei controlli di cui all’ art. 7.

2. In caso di recesso dell'amministrazione e comunque in tutti i casi di cessazione anticipata della sperimentazione, la Giunta regionale dispone in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni a garanzia della continuità assistenziale.

3. Al termine del periodo di sperimentazione il dirigente della struttura organizzativa regionale competente trasmette alla Giunta regionale apposita relazione tecnica per consentirne la valutazione degli esiti sotto il profilo della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e della convenienza economica dei servizi erogati.

4. Sulla base della relazione di cui al comma 3 la Giunta regionale può disporre in alternativa:

a) la proroga della sperimentazione gestionale per il periodo strettamente necessario al completamento del programma di attività;

b) la cessazione della sperimentazione;

c) la trasformazione della sperimentazione in gestione ordinaria.

5. La proroga di cui al comma 4, lettera a), può essere disposta, per una sola volta e solo se prevista nell'autorizzazione iniziale, nei casi di:

a) particolare complessità del programma sperimentale, che richieda una rimodulazione non comportante comunque modifiche sostanziali all'oggetto della sperimentazione;

b) mancato completamento del programma per cause non imputabili alla parte privata;

c) comprovate ragioni di interesse pubblico connesse alla programmazione regionale o a disposizioni statali incidenti sulla medesima sperimentazione gestionale.

6. La trasformazione della sperimentazione in gestione ordinaria ai sensi del comma 4, lettera c), può avvenire previa stipulazione dei relativi atti contrattuali mediante:

a) gestione da parte degli enti del SSR;

b) convenzionamento con il soggetto privato.

7. Nei casi di cui al comma 6, lettera b), i beni mobili e immobili di proprietà pubblica, funzionali alla prestazione delle attività, sono messi a disposizione del soggetto privato in base a specifiche convenzioni.

 

Articolo 9

Disposizioni transitorie in ordine alle sperimentazioni gestionali istituite con leggi regionali

1. La Regione al fine di garantire la continuità del servizio sanitario e di consentire il mantenimento e lo sviluppo di servizi specialistici di eccellenza in diverse branche disciplinari, consente il prosieguo delle sperimentazioni gestionali istituite con leggi regionali ed autorizzate dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9-bis del D. Lgs.  n. 502 del 1992, sino all'individuazione di nuove forme di gestione in conformità alle normative vigenti e, comunque, non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i contratti in essere.

2. Ogni ulteriore sperimentazione, rispetto a quelle attualmente in vigore, può essere eventualmente attivata solo a seguito dell’approvazione del Piano sanitario regionale.

 

Articolo 10

Clausola di neutralità finanziaria

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 11

Entrata in vigore  (1)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.  

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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NOTE:

(1)  articolo così modificato con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 (Speciale) del 27 gennaio 2026.




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