Legge Regionale 13 gennaio 2026, n. 1
Istituzione del Centro regionale di monitoraggio sugli appalti
pubblici
Bollettino Ufficiale n. 3 (Parte 1) del 16 gennaio 2026
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INDICE
Articolo 1 - Istituzione
e finalità
Articolo 2 - Compiti e
funzioni del Centro di monitoraggio
Articolo 3 - Costituzione
del Centro di monitoraggio
Articolo 4 - Clausola di
invarianza finanziaria
Articolo 5 - Entrata in
vigore
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Articolo
1
Istituzione
e finalità
1. E’ istituito il Centro
regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici della Regione Basilicata, con
il compito di monitorare le procedure di gara relative ai contratti di appalto
o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture o
l’esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad
alta intensità di manodopera, posti in essere, in qualità di amministrazione
aggiudicatrice o di ente committente, dalla Regione e dagli enti e organismi
strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e gli altri Enti di cui
all’art. 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e ss.mm.ii.
Articolo 2
Compiti e funzioni del Centro di monitoraggio
1. Il Centro regionale di
monitoraggio sugli appalti pubblici della Regione Basilicata opera presso la
Direzione Generale competente in materia di gestione degli appalti, in funzione
di supporto e consulenza finalizzata a garantire la qualità degli affidamenti,
la tutela e sicurezza del lavoro, la stabilità occupazionale, con particolare
riferimento ai procedimenti di cambio appalto relativi ai contratti di servizi.
2. L’attività del Centro
regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici è svolta in modo da non
determinare rallentamenti o interferenze con il regolare svolgimento delle
procedure di gara e degli affidamenti di competenza delle amministrazioni
aggiudicatrici.
Articolo 3
Costituzione del Centro di monitoraggio
1. Il Centro regionale di
monitoraggio sugli appalti pubblici della Regione Basilicata è costituito dalle
organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro ed è coordinato
dal Dirigente Generale della Direzione competente in materia di gestione degli
appalti o da un suo delegato. La composizione, l’organizzazione e il
funzionamento del Centro sono stabiliti da regolamento approvato, con
deliberazione di Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge. La partecipazione alle attività del Centro non comporta
alcun compenso o rimborso a qualsiasi titolo.
Articolo
4
Clausola
di invarianza finanziaria
1. All’attuazione della
presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
regionale.
Articolo
5
Entrata
in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.