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Legge Regionale 13 gennaio 2026, n. 1

Istituzione del Centro regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici

Bollettino Ufficiale n. 3 (Parte 1) del 16 gennaio 2026

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INDICE

 

Articolo 1 - Istituzione e finalità

Articolo 2 - Compiti e funzioni del Centro di monitoraggio

Articolo 3 - Costituzione del Centro di monitoraggio

Articolo 4 - Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 5 - Entrata in vigore

 

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Articolo 1

Istituzione e finalità

1. E’ istituito il Centro regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici della Regione Basilicata, con il compito di monitorare le procedure di gara relative ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture o l’esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera, posti in essere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice o di ente committente, dalla Regione e dagli enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e gli altri Enti di cui all’art. 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e ss.mm.ii.

                                              

Articolo 2

Compiti e funzioni del Centro di monitoraggio

1. Il Centro regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici della Regione Basilicata opera presso la Direzione Generale competente in materia di gestione degli appalti, in funzione di supporto e consulenza finalizzata a garantire la qualità degli affidamenti, la tutela e sicurezza del lavoro, la stabilità occupazionale, con particolare riferimento ai procedimenti di cambio appalto relativi ai contratti di servizi. 

2. L’attività del Centro regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici è svolta in modo da non determinare rallentamenti o interferenze con il regolare svolgimento delle procedure di gara e degli affidamenti di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici.

                                        

Articolo 3

Costituzione del Centro di monitoraggio

1. Il Centro regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici della Regione Basilicata è costituito dalle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro ed è coordinato dal Dirigente Generale della Direzione competente in materia di gestione degli appalti o da un suo delegato. La composizione, l’organizzazione e il funzionamento del Centro sono stabiliti da regolamento approvato, con deliberazione di Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La partecipazione alle attività del Centro non comporta alcun compenso o rimborso a qualsiasi titolo.                                                   

 

Articolo 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.                                                                                                                          

 

Articolo 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.




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