Leggi Regionali
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Legge Regionale 29 ottobre 2025, n. 44

Disposizioni in materia di procedure di stabilizzazione per le Aziende ed Enti del SSR

Bollettino Ufficiale n. 56 (Parte 1) del 1° novembre 2025

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Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le procedure di stabilizzazione del personale precario operante nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione dei principi stabiliti dall’ordinamento nazionale, con la finalità di:

a) rafforzare in via strutturale i servizi sanitari regionali;

b) valorizzare l’esperienza professionale maturata dal personale assunto con contratti a tempo determinato;

c) garantire continuità ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

 

Articolo 2

Ambito di applicazione e requisiti

1. Le procedure di stabilizzazione si applicano al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in possesso dei requisiti previsti:

a) dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) dall’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.

2. Le procedure di stabilizzazione si applicano altresì al personale che, pur avendo prestato servizio con contratto a tempo determinato in un determinato profilo, risulti attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato in un diverso profilo del medesimo SSR, purché siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

a) possesso del titolo di studio e dei requisiti di accesso previsti per il profilo oggetto di stabilizzazione;

b) maturazione dell’anzianità di servizio richiesta dalla normativa statale vigente;

c) espletamento delle procedure selettive di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

 

Articolo 3

Procedure e trasparenza

1. Le Aziende ed Enti del SSR provvedono a indire, nei limiti delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente, appositi avvisi per la stabilizzazione del personale di cui all’articolo 2.

2. Gli avvisi e gli esiti delle procedure di stabilizzazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti istituzionali delle Aziende ed Enti del SSR interessati.

3. Le procedure di cui al presente articolo garantiscono, in ogni fase, parità di trattamento, pubblicità e tracciabilità.

 

Articolo 4

Clausola di invarianza finanziaria e monitoraggio

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le stabilizzazioni sono disposte esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie e delle capacità assunzionali delle singole Aziende ed Enti del SSR, come definite dalla normativa statale e regionale vigente.

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle procedure di stabilizzazione, comprensiva degli effetti finanziari e organizzativi prodotti.

 

Articolo 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.




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