Legge Regionale 29 ottobre 2025, n. 44
Disposizioni in materia di procedure di stabilizzazione per le
Aziende ed Enti del SSR
Bollettino
Ufficiale n. 56 (Parte 1) del 1° novembre 2025
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Articolo 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge
disciplina le procedure di stabilizzazione del personale precario operante
nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione dei
principi stabiliti dall’ordinamento nazionale, con la finalità di:
a)
rafforzare in via strutturale i servizi sanitari regionali;
b)
valorizzare l’esperienza professionale maturata dal personale assunto con
contratti a tempo determinato;
c)
garantire continuità ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Articolo
2
Ambito
di applicazione e requisiti
1. Le procedure di
stabilizzazione si applicano al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risulti in possesso dei requisiti previsti:
a)
dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
b)
dall’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e
successive modificazioni.
2. Le procedure di
stabilizzazione si applicano altresì al personale che, pur avendo prestato
servizio con contratto a tempo determinato in un determinato profilo, risulti
attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato in un diverso
profilo del medesimo SSR, purché siano rispettate congiuntamente le seguenti
condizioni:
a)
possesso del titolo di studio e dei requisiti di accesso previsti per il
profilo oggetto di stabilizzazione;
b)
maturazione dell’anzianità di servizio richiesta dalla normativa statale
vigente;
c)
espletamento delle procedure selettive di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità e imparzialità.
Articolo 3
Procedure e trasparenza
1. Le Aziende ed Enti del
SSR provvedono a indire, nei limiti delle facoltà assunzionali
consentite dalla legislazione vigente, appositi avvisi per la stabilizzazione
del personale di cui all’articolo 2.
2. Gli avvisi e gli esiti
delle procedure di stabilizzazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata e sui siti istituzionali delle Aziende ed Enti del SSR
interessati.
3. Le procedure di cui al
presente articolo garantiscono, in ogni fase, parità di trattamento, pubblicità
e tracciabilità.
Articolo 4
Clausola di invarianza finanziaria e monitoraggio
1. Dall’attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
2. Le stabilizzazioni
sono disposte esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie e delle
capacità assunzionali delle singole Aziende ed Enti
del SSR, come definite dalla normativa statale e regionale vigente.
3. La Giunta regionale
trasmette annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione
delle procedure di stabilizzazione, comprensiva degli effetti finanziari e
organizzativi prodotti.
Articolo 5
Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.