Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 35
Misure contributive a favore dei Comuni lucani su cui
insistono strutture a servizio anche dei Comuni limitrofi regionali ed
extraregionali
Bollettino Ufficiale n. 37
(Speciale) dell’8 luglio 2025
__________________________________________________
INDICE
Articolo 1 (Finalità ed
oggetto)
Articolo 2 (Destinatari)
Articolo 3 (Criteri di
attribuzione)
Articolo 4 (Tipologia dei
servizi offerti)
Articolo 5 (Obblighi a
carico dei Comuni beneficiari)
Articolo 6 (Clausola
valutativa)
Articolo 7 (Disposizioni
finanziarie)
Articolo 8 (Entrata in
vigore)
____________________________________________________
Articolo 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione, con la
presente legge, vuole garantire un ulteriore sostegno finanziario, rispetto a
quello già previsto dalla vigente normativa regionale, mediante la previsione
di misure contributive annuali a favore dei Comuni della Basilicata nei quali
sono presenti strutture e servizi a beneficio dei cittadini lucani, declinati
all’articolo 4 della presente legge.
2. La presente, pertanto,
con la previsione di cui al precedente comma, riconosce un ristoro ai Comuni
per le attività di manutenzione delle strade, di realizzazione e di
miglioramento di parcheggi funzionali a dette strutture, di miglioramento della
mobilità urbana e extraurbana e della gestione dei rifiuti.
3. Per realizzare le
finalità previste dalla presente legge, l’Amministrazione regionale concede,
nei limiti delle risorse previste dall’ articolo 7 della presente legge,
contributi economici ai Comuni che ne abbiano diritto e che ne facciano
apposita richiesta, secondo i criteri fissati dalla presente legge e dal
successivo regolamento attuativo di cui all’articolo 3.
Articolo
2
Destinatari
1. Sono destinatari delle
misure contributive di cui alla presente legge i comuni della Regione che
abbiano strutture o servizi, di cui all’articolo 4 della presente legge, tali
da costituire un punto riferimento anche per tutte le zone limitrofe regionali
ed extraregionali.
Articolo
3
Criteri
di attribuzione
1. Per l’attribuzione
delle misure contributive, i criteri di attribuzione, in ordine di priorità,
sono i seguenti:
a)
numero di strutture;
b)
numero di servizi erogati;
c)
numero di abitanti.
2. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con
proprio atto, provvede ad adottare apposito regolamento attuativo disciplinante
le modalità e i termini della procedura per il riconoscimento di detti
contributi.
Articolo 4
Tipologia dei servizi offerti
1. La tipologia di
servizi offerti necessari per l’attribuzione delle misure contributive sono i
seguenti:
a)
servizi di assistenza pubblico ospedaliera;
b)
attività ambulatoriali in ambito ospedaliero pubblico;
c)
attività di ricerca scientifica in ambito ospedaliero pubblico;
d)
scuole superiori;
e)
uffici istituzionali (Regione, Province, Università);
f)
tribunali e uffici giudiziari.
Articolo 5
Obblighi a carico dei Comuni beneficiari
1. Entro un anno dalla
data di erogazione del contributo, i Comuni beneficiari sono tenuti a
rendicontare, all’ufficio regionale competente in materia, l’intero importo
erogato attraverso la presentazione di apposita documentazione da definirsi nel
regolamento attuativo di cui al comma 2 dell’articolo 3.
Articolo 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale
trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una
relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge contenente,
in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
a)
le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto dalla legge;
b)
le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
c)
la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni indicate alla
lettera a);
d)
le criticità emerse nell'attuazione di questa legge dal punto di vista
organizzativo e funzionale;
e)
le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento
delle finalità della legge.
2. L'Assemblea
legislativa, sentita la competente commissione consiliare, cura la divulgazione
dei risultati della valutazione effettuata.
Articolo
7
Disposizioni
finanziarie
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge quantificati nella misura massima di
600.000 euro, si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della
Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale
2025-2027, nell’esercizio 2025.
Articolo 8
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.