Legge regionale 4 giugno 2025, n. 28
Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della
nutrizione e dell’alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie
Bollettino Ufficiale n. 30 (Speciale) del 4 giugno 2025
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Articolo 1
Finalità
1. Con la presente legge
la Regione Basilicata, in coerenza con le Linee di indirizzo nazionali e
l’attuale programmazione regionale in materia di prevenzione e cura dei
disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e con i principi costituzionali
e statutari, promuove il contenimento del fenomeno del Disturbo della
Nutrizione dell’Alimentazione (di seguito DNA) nell’età evolutiva e
nell’adolescenza nonché nell’età adulta, attuando misure di sensibilizzazione,
informazione, prevenzione, sorveglianza psico-nutrizionale
nonché interventi mirati alla diagnosi precoce, alla cura e al potenziamento
dell’offerta dei servizi e delle prestazioni, fondati su un approccio
multidisciplinare integrato che considerano la progressione nel tempo di tali
disturbi, allo scopo di intervenire
anche per periodi prolungati al fine di
garantire precocità di diagnosi, omogeneità di trattamento, continuità assistenziale,
equità di accesso, appropriatezza e qualità della cura, attraverso una rete
integrata che opera secondo un modello multidimensionale e multiprofessionale.
2. La Regione Basilicata,
per le finalità di cui al comma 1, riconosce, valorizza e rafforza le realtà
già operanti nel trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione
nell’ambito del servizio sanitario regionale, come il centro di Riferimento
regionale per i Disturbi del comportamento alimentare e del peso “Giovanni
Gioia” di Chiaromonte, riconosciuto con D.G.R. 4 marzo 2008, n. 293.
3. La Regione promuove la
prevenzione nell'ambito scolastico sin dalla scuola primaria e potenzia la rete
dei servizi multidisciplinari medico-sanitari e socio-assistenziali che si
occupano di disturbi alimentari nei soggetti, anche minori di età, affetti da
DNA per accompagnarli in un percorso diagnostico terapeutico e
socio-assistenziale basato su un approccio multidisciplinare integrato.
4. La Regione promuove,
altresì, misure finalizzate al sostegno del nucleo familiare del soggetto con
DNA.
5. La Regione promuove,
inoltre, l’innovazione e la collaborazione scientifica nel trattamento dei
Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. La Regione si impegna ad
utilizzare strumenti digitali, tecnologie innovative e collaborazioni interistituzionali per una diagnosi e cura sempre più
efficaci.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) disturbi della
nutrizione e dell’alimentazione: le sindromi psichiatriche caratterizzate da un
persistente disturbo dell’alimentazione o da comportamenti connessi
all’alimentazione che determinano un alterato consumo di cibo e che danneggiano
significativamente la salute fisica e il funzionamento psico-sociale
con particolare riferimento ad anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da
alimentazione incontrollata, disturbi della nutrizione o dell’alimentazione con
specificazione e senza specificazione, disturbo evitante e/o restrittivo
dell’assunzione di cibo;
b) gruppi vulnerabili:
persone a rischio maggiore per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione,
inclusi bambini, adolescenti, uomini e donne in gravidanza o post-parto, e
soggetti con disabilità;
c) contesti di cura: le
strutture e i percorsi clinico terapeutici nei quali vengono offerte le
prestazioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e
dell’alimentazione;
d) strutture:
1)
gli ambulatori;
2)
i reparti ospedalieri;
3)
le strutture residenziali;
4)
i centri diurni.
e) percorsi:
1)
gli interventi ambulatoriali;
2)
i percorsi semi-residenziali;
3)
i percorsi residenziali;
4)
i ricoveri ordinari e day hospital;
5)
le attività ambulatoriali complesse;
6)
i percorsi domiciliari;
7)
i programmi di telemedicina.
Articolo
3
Progetti
scolastici di informazione e prevenzione dei DNA
1. La Regione, al fine di
informare e di prevenire l’insorgenza delle problematiche legate ai Disturbi
della Nutrizione e dell’Alimentazione nella popolazione giovanile, promuove
l’ampliamento dell’offerta formativa integrativa rivolta alle scuole di ogni
ordine e grado del territorio regionale.
2. L’offerta di cui al
comma 1 si attua attraverso progetti specifici per quanto concerne i minori
sull’educazione alimentare, sull’autostima, sulla gestione delle emozioni e
sulla sensibilizzazione verso i rischi legati ai disturbi alimentari.
3. I programmi integrano
tecnologie interattive (app, piattaforme educative
online) ed il coinvolgimento di esperti (psicologi, nutrizionisti, educatori).
4. Le scuole sono
monitorate per valutare l’impatto di questi programmi, adattandoli alle
esigenze emergenti.
5. Tali programmi sono da
inserire nei cataloghi degli interventi di promozione ed educazione alla salute
redatti dalle ASL del territorio e dai centri di educazione e sicurezza
alimentari di cui alla legge regionale n. 27/2008 (Istituzione di Centri di
Educazione Alimentare e Benessere alla Salute), tutto in coerenza con le
indicazioni regionali e la pianificazione contemplata nel Piano regionale della
Prevenzione.
Articolo 4
Cabina di regia per la prevenzione e la cura dei disturbi della
nutrizione e dell’alimentazione
1. La Giunta Regionale,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce,
presso la Direzione regionale alla Salute e Politiche della Persona, la Cabina
di regia per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione
stabilendo le relative modalità di funzionamento.
2. La Cabina di regia ha
il compito di monitorare le casistiche, le attività, le prestazioni sociali e
sanitarie tramite un sistema informatizzato di raccolta dati, al fine di
programmare gli interventi idonei, di fornire la consulenza agli operatori dei
servizi coinvolti, di promuovere iniziative di sensibilizzazione nonché di
produrre rapporti biennali con indicatori di qualità dei servizi e dell’accesso
alle prestazioni.
3. La Cabina di regia è
composta da:
a)
un dirigente o suo delegato designato dalla Direzione generale competente per
materia, con funzioni di coordinatore;
b)
un collegio di specialisti esperti nella prevenzione e cura dei disturbi della
nutrizione e dell’alimentazione operanti nelle Aziende Sanitarie Locali
regionali;
c)
un rappresentante delle associazioni dedicate alla prevenzione e cura dei
disturbi della nutrizione e dell’alimentazione operanti nell’ambito regionale;
d)
un rappresentante regionale delle società scientifiche di settore;
e)
due rappresentanti a livello regionale appartenenti rispettivamente alle
categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. La Giunta regionale
invita l’Ufficio Scolastico regionale a designare un proprio rappresentante
quale componente della Cabina di regia.
5. I componenti del
collegio di specialisti in DNA di cui alla lettera b), comma 3 del presente
articolo sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati. Il collegio è composto da:
a)
un dietologo nutrizionista;
b)
uno psichiatra;
c)
un neuropsichiatra infantile;
d)
uno psicologo esperto per l’età adulta;
e)
uno psicologo esperto per l’età evolutiva;
f)
un assistente sociale;
g)
un educatore;
h)
un infermiere;
i)
un dietista.
6. La Cabina di regia
formula proposte alla Giunta regionale al fine di promuovere azioni per la
sensibilizzazione, l’informazione, la formazione, la prevenzione, il
riconoscimento e il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione,
anche con riferimento alla previsione di un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) e alla definizione di specifiche unità di offerta e
indicatori di degenza media e di accessi medi.
7. La Cabina di regia
coordina i componenti della Rete regionale per la prevenzione e la cura dei
disturbi della nutrizione e dell’alimentazione di cui all’articolo 6.
8. La Cabina di regia
elabora linee guida al fine di offrire in modo omogeneo sul territorio
regionale diagnosi precoci, gestione efficace delle liste d’attesa, continuità
assistenziale e appropriatezza delle cure. Per l’elaborazione delle linee
guida, nonché per l’analisi dell’efficacia clinica e dell’economicità del
sistema, la Cabina di regia si avvale anche dei dati epidemiologici sulla
diffusione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e dei flussi di
dati trasmessi dai componenti della Rete regionale di cui all’articolo 6.
9. Per le finalità di cui
al comma 7, la Cabina di regia può avvalersi del Tavolo tecnico istituito dalla
Direzione regionale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione
Basilicata, Ufficio Prevenzione Sanità Umana.
10. Gli incontri della
Cabina di regia si svolgono con cadenza almeno trimestrale.
11. La partecipazione ai
lavori della Cabina di regia e del Tavolo tecnico operativo è a titolo
gratuito.
Articolo
5
Mappa
degli interventi operativi
1. La Regione, tenuto
conto degli specifici atti di indirizzo e coordinamento nazionale e in linea
con la vigente programmazione ministeriale in tema di DNA (Piani regionali di
attività-DNA) e con quanto promosso dall'Istituto Superiore di Sanità, indica
gli interventi operativi volti a:
a)
effettuare diagnosi precoci e migliorare le modalità di cura dei soggetti
colpiti; evitare aggravamenti e complicanze e monitorare le patologie
associate, definendo appositi protocolli diagnostici, di cura e di follow-up;
b)
promuovere e migliorare quegli interventi di prevenzione in grado di incidere
sulla psico-educazione, specialmente in età
giovanile;
c)
agevolare l’inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche;
d)
definire un programma idoneo ad assicurare la formazione e l’aggiornamento
professionale del personale medico, sociosanitario e scolastico sulla
conoscenza dei DNA, al fine di facilitare l’individuazione precoce dei soggetti
affetti da tali patologie anche in ambito sportivo;
e)
attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno
dei nuclei familiari delle persone con DNA, sia nella fase acuta sia in quella
successiva;
f)
realizzare centri e strutture residenziali e semiresidenziali a diversa
intensità medico-psichiatrica e psico-socio-educativa,
prevedendo anche un percorso ad alta intensità psichiatrico-nutrizionale per i
pazienti con DNA gravi e tendenti alla cronicizzazione;
g)
assicurare percorsi clinico-assistenziali diversificati e flessibili per
rispondere ai bisogni clinici e psico-socio-educativi
dei pazienti con DNA e delle loro famiglie;
h)
promuovere la ricerca tramite gli Atenei universitari.
Articolo
6
Rete
regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e
dell’alimentazione
1. La Regione, al fine di
ampliare e potenziare l'offerta di servizi specialistici per il trattamento dei
DNA, costituisce, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, la Rete
regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e
dell’alimentazione, di seguito (Rete regionale).
2. La Rete regionale di
cui al comma 1 comprende:
a)
ambulatori territoriali specializzati;
b)
centri di riabilitazione residenziale e semi-residenziale con approcci psico-nutrizionali intensivi;
c)
servizi di telemedicina per monitoraggio da remoto e supporto psicologico.
3. La Rete regionale di
cui al comma 1 offre:
a)
la presa in carico del paziente da parte di professionisti esperti che operino
in équipe multiprofessionale per offrire interventi
basati su evidenze scientifiche in grado di differenziare gli interventi
terapeutici in relazione alla complessità della patologia e all’età del
paziente;
b)
l’accesso immediato ai servizi attraverso la Piattaforma regionale di cui al
comma 1 dell’articolo 10.
4. I componenti della
Rete regionale organizzano le proprie attività con il coordinamento della
Cabina di regia per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e
dell’alimentazione, con l’obiettivo di offrire ai pazienti una presa in carico
globale nelle diverse fasi del disturbo e nei contesti di cura più appropriati,
nonché per condividere pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Articolo
7
Formazione
e aggiornamento professionale del personale
1. La Regione, per il
conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, promuove attività formative
e di aggiornamento professionale rivolte a tutto il personale sanitario,
medico, non medico (infermieri, psicologi, educatori, dietisti, fisioterapisti
e altre paritetiche figure professionali) e socio-assistenziale operante in
ambito ospedaliero, ambulatoriale e comunitario coinvolto nell’attività di
prevenzione e nella presa in carico dei pazienti con disturbi
dell’alimentazione e della nutrizione, ivi inclusi i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta.
2. Le attività formative
e di aggiornamento di cui al comma 1 includono:
a)
tecniche innovative di diagnosi precoce e approcci terapeutici;
b)
gestione di pazienti complessi e di gruppi vulnerabili.
3. La Regione promuove
forme di collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale finalizzate
all’attivazione di iniziative di formazione sui disturbi della nutrizione e
dell’alimentazione rivolte al personale docente.
4. La Regione si impegna
ad attivare borse di studio per giovani ricercatori su progetti innovativi
legati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, in collaborazione con
Università e Centri di ricerca.
Articolo
8
Potenziamento
degli ambulatori e dei servizi territoriali
1. La Regione valorizza e
rafforza le strutture pubbliche esistenti operanti nell’ambito del trattamento
dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione afferenti alla Rete
regionale dedicati alla prevenzione, alla prima accoglienza e al trattamento
dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, prevedendo servizi dedicati
ai soggetti in età evolutiva, ai soggetti in età adulta e ai loro familiari sia
nell’ambito delle strutture ospedaliere sia a livello territoriale.
2. La Regione, dopo aver
svolto una precisa mappatura dei servizi esistenti, al fine di accertare quali
debbano essere gli interventi appropriati, istituisce:
a)
Centri di riferimento per la presa in cura dei Disturbi della Nutrizione e
dell’Alimentazione sull’intero ciclo di vita, territoriali e ospedalieri,
residenziali e non, che operino in rete tra di loro sulla base di percorsi di
cura ad alta intensità terapeutica, dotati di spazi per terapie nutrizionali,
psichiatriche ed educative e attività occupazionali e riabilitative per
favorire il reinserimento sociale;
b)
ambulatori dedicati ai pazienti in età evolutiva anche nelle strutture
ospedaliere, prive di uno specifico reparto per la cura dei DNA;
c)
ai fini del potenziamento dei servizi territoriali, appositi sportelli
informativi dedicati ai DNA, presso i consultori familiari, avvalendosi di
personale appositamente formato.
Articolo
9
Procedure
di attivazione del Codice Lilla e individuazione precoce del DNA
1. Si assicura la piena
attivazione del Codice Lilla nei Pronto Soccorso ospedalieri del territorio
regionale, al fine di prevedere azioni per il riconoscimento e la presa in
carico precoci dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.
2. Il Codice Lilla di cui
al comma 1 prevede:
a)
formazione obbligatoria per il personale medico su diagnosi e trattamento dei
DNA;
b)
percorsi diagnostico-terapeutici facilitati per pazienti con DNA.
3. La Regione monitora
l’applicazione del Codice Lilla e le tempistiche di intervento.
Articolo 10
Innovazione digitale
1. La Regione integra la
piattaforma regionale già esistente per i servizi sanitari con:
a)
il monitoraggio dei pazienti tramite dispositivi digitali;
b)
l’accesso ai percorsi terapeutici e la comunicazione con i professionisti;
c)
l’analisi predittiva tramite Intelligenza Artificiale per una diagnosi precoce.
2. La Regione realizza un
portale pubblico che raccoglie informazioni sui servizi disponibili, sui dati
epidemiologici e sulle campagne di sensibilizzazione.
Articolo 11
Campagne di informazione e sensibilizzazione
1. La Regione promuove
sul territorio regionale campagne volte a sensibilizzare la popolazione, in
particolare quella giovanile, sull’alterazione delle proprie abitudini
derivanti dalle patologie connesse al fenomeno dei disturbi dell’alimentazione
e della nutrizione anche mediante la cooperazione e il coinvolgimento delle
famiglie, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e
private, delle istituzioni universitarie, del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale, dei medici di medicina generale, dei pediatri di
libera scelta e degli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie,
organizzazioni operanti nei settori dello sport e del tempo libero.
2. Le campagne di cui al
comma 1 informano sui percorsi di prevenzione e promozione della salute e sulla
rete dei servizi socio-sanitari per la valutazione e il trattamento dei DNA
(screening precoce, supporto psicologico e percorsi riabilitativi nonché
terapeutici) e sono integrate, altresì, con iniziative social, spot televisivi
e radiofonici e materiali distribuiti in scuole e comunità.
3. Le iniziative di
sensibilizzazione e informazione previste, anche per la promozione della
Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi della nutrizione e
dell’alimentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri dell’8 maggio 2018, sono rivolte, in particolare, ai soggetti
maggiormente a rischio e alle loro famiglie, anche al fine di contrastare
azioni idonee a provocare comportamenti
anoressici o bulimici e, comunque, riconducibili a disturbi della
nutrizione e dell’alimentazione.
Articolo
12
Progetto
terapeutico-riabilitativo e misure di sostegno alla famiglia
1. La Regione garantisce
un servizio adeguato a soddisfare la domanda di aiuto proveniente dal paziente.
Al termine della fase diagnostica, viene presentato al paziente e alla famiglia
un progetto terapeutico, espressione concreta della presa in carico da parte
del servizio che comprende il coinvolgimento della famiglia, la quale deve
essere, altresì, formata per agevolare un tempestivo recupero.
2. La Regione attiva un
programma di supporto per le famiglie dei pazienti, che include:
a)
incontri periodici di gruppo con psicologi esperti;
b)
servizi di teleconsulenza per supporto continuo;
c)
formazione per la migliore gestione della convivenza con il disturbo.
Articolo
13
Linee
di indirizzo
1. La Giunta regionale,
sentita la Commissione Consiliare competente, approva, entro il termine di
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
linee di indirizzo regionali per la costruzione della rete dei servizi al fine
di assicurare un’adeguata omogeneità tra gli interventi terapeutici e
socio-assistenziali offerti dai servizi specialistici per il trattamento dei
DNA, anche con riferimento alle attività di sostegno alla famiglia di cui
all’articolo 12.
2. Le linee di indirizzo
di cui al comma 1 definiscono, altresì:
a)
le caratteristiche dei progetti di cui all’articolo 3, comma 5, tenuto conto
dell’età dei soggetti destinatari;
b)
le modalità di attivazione e di coordinamento dei percorsi educativi e
terapeutico-riabilitativi, nonché quelle di potenziamento della rete sanitaria
di cui all’articolo 6;
c)
gli obiettivi delle attività formative e di aggiornamento di cui all’articolo 7
destinate agli operatori dei servizi coinvolti;
d)
le modalità di implementazione dell’attività di triage in relazione
all’istituzione del Codice Lilla di cui all’articolo 9;
e)
le modalità di monitoraggio dei flussi informativi inerenti l'attività di
prevenzione, diagnosi, cura e monitoraggio dei problemi e delle patologie
legate ai DNA;
f)
le modalità per mettere a disposizione della ricerca scientifica e della
programmazione socio-sanitaria i risultati dell'analisi del materiale
informativo;
g)
le modalità di svolgimento delle campagne di informazione e sensibilizzazione
di cui all’articolo 11.
Articolo 14
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale
controlla l’attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione
alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e
dell’alimentazione. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale una relazione annuale che documenta e descrive:
a)
lo stato di attuazione della legge;
b)
i risultati quantitativi e qualitativi dei programmi;
c)
le azioni attivate dalla Regione per il riconoscimento dei disturbi della
nutrizione e dell’alimentazione;
d)
le attività formative rivolte agli operatori sanitari e socio-sanitari e le
iniziative di sostegno alle famiglie promosse dalla Regione;
e)
le iniziative di sensibilizzazione e informazione promosse sul territorio
regionale;
f)
le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione;
g)
le raccomandazioni per miglioramenti futuri.
2. Le relazioni sono rese
pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne
concludono l’esame.
Articolo 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con
un importo per ciascun anno finanziario 2024, 2025 e 2026 di euro 650.000 a
valere sulla quota destinata alla prevenzione del fondo sanitario regionale
pari al 5 per cento di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 27 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), alla
Missione 13, Programma 01 del Bilancio della Regione Basilicata.
2. Nello stanziamento di
cui al comma 1 è compresa la somma massima pari ad euro 150.000 destinata
all’implementazione digitale finalizzata al potenziamento dei servizi, alla
formazione e ricerca e alle campagne di sensibilizzazione.
3. Alle spese per gli
esercizi finanziari successivi si provvede con legge di approvazione del
bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Articolo
16
Pubblicazione
ed entrata in vigore
1. La presente legge è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.