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Legge regionale 4 giugno 2025, n. 28

Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie

Bollettino Ufficiale n. 30 (Speciale) del 4 giugno 2025

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Articolo 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Basilicata, in coerenza con le Linee di indirizzo nazionali e l’attuale programmazione regionale in materia di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e con i principi costituzionali e statutari, promuove il contenimento del fenomeno del Disturbo della Nutrizione dell’Alimentazione (di seguito DNA) nell’età evolutiva e nell’adolescenza nonché nell’età adulta, attuando misure di sensibilizzazione, informazione, prevenzione, sorveglianza psico-nutrizionale nonché interventi mirati alla diagnosi precoce, alla cura e al potenziamento dell’offerta dei servizi e delle prestazioni, fondati su un approccio multidisciplinare integrato che considerano la progressione nel tempo di tali disturbi, allo scopo di  intervenire anche per periodi prolungati al fine  di garantire precocità di diagnosi, omogeneità di trattamento, continuità assistenziale, equità di accesso, appropriatezza e qualità della cura, attraverso una rete integrata che opera secondo un modello multidimensionale e multiprofessionale.

2. La Regione Basilicata, per le finalità di cui al comma 1, riconosce, valorizza e rafforza le realtà già operanti nel trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione nell’ambito del servizio sanitario regionale, come il centro di Riferimento regionale per i Disturbi del comportamento alimentare e del peso “Giovanni Gioia” di Chiaromonte, riconosciuto con D.G.R. 4 marzo 2008, n. 293.

3. La Regione promuove la prevenzione nell'ambito scolastico sin dalla scuola primaria e potenzia la rete dei servizi multidisciplinari medico-sanitari e socio-assistenziali che si occupano di disturbi alimentari nei soggetti, anche minori di età, affetti da DNA per accompagnarli in un percorso diagnostico terapeutico e socio-assistenziale basato su un approccio multidisciplinare integrato.

4. La Regione promuove, altresì, misure finalizzate al sostegno del nucleo familiare del soggetto con DNA.

5. La Regione promuove, inoltre, l’innovazione e la collaborazione scientifica nel trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. La Regione si impegna ad utilizzare strumenti digitali, tecnologie innovative e collaborazioni interistituzionali per una diagnosi e cura sempre più efficaci.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: le sindromi psichiatriche caratterizzate da un persistente disturbo dell’alimentazione o da comportamenti connessi all’alimentazione che determinano un alterato consumo di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica e il funzionamento psico-sociale con particolare riferimento ad anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbi della nutrizione o dell’alimentazione con specificazione e senza specificazione, disturbo evitante e/o restrittivo dell’assunzione di cibo;

b) gruppi vulnerabili: persone a rischio maggiore per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, inclusi bambini, adolescenti, uomini e donne in gravidanza o post-parto, e soggetti con disabilità;

c) contesti di cura: le strutture e i percorsi clinico terapeutici nei quali vengono offerte le prestazioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione;

d) strutture:

1) gli ambulatori;

2) i reparti ospedalieri;

3) le strutture residenziali;

4) i centri diurni.

e) percorsi:

1) gli interventi ambulatoriali;

2) i percorsi semi-residenziali;

3) i percorsi residenziali;

4) i ricoveri ordinari e day hospital;

5) le attività ambulatoriali complesse;

6) i percorsi domiciliari;

7) i programmi di telemedicina.

Articolo 3

Progetti scolastici di informazione e prevenzione dei DNA

1. La Regione, al fine di informare e di prevenire l’insorgenza delle problematiche legate ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione nella popolazione giovanile, promuove l’ampliamento dell’offerta formativa integrativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale.

2. L’offerta di cui al comma 1 si attua attraverso progetti specifici per quanto concerne i minori sull’educazione alimentare, sull’autostima, sulla gestione delle emozioni e sulla sensibilizzazione verso i rischi legati ai disturbi alimentari.

3. I programmi integrano tecnologie interattive (app, piattaforme educative online) ed il coinvolgimento di esperti (psicologi, nutrizionisti, educatori).

4. Le scuole sono monitorate per valutare l’impatto di questi programmi, adattandoli alle esigenze emergenti.

5. Tali programmi sono da inserire nei cataloghi degli interventi di promozione ed educazione alla salute redatti dalle ASL del territorio e dai centri di educazione e sicurezza alimentari di cui alla legge regionale n. 27/2008 (Istituzione di Centri di Educazione Alimentare e Benessere alla Salute), tutto in coerenza con le indicazioni regionali e la pianificazione contemplata nel Piano regionale della Prevenzione.

Articolo 4

Cabina di regia per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la Direzione regionale alla Salute e Politiche della Persona, la Cabina di regia per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione stabilendo le relative modalità di funzionamento.

2. La Cabina di regia ha il compito di monitorare le casistiche, le attività, le prestazioni sociali e sanitarie tramite un sistema informatizzato di raccolta dati, al fine di programmare gli interventi idonei, di fornire la consulenza agli operatori dei servizi coinvolti, di promuovere iniziative di sensibilizzazione nonché di produrre rapporti biennali con indicatori di qualità dei servizi e dell’accesso alle prestazioni.

3. La Cabina di regia è composta da:

a) un dirigente o suo delegato designato dalla Direzione generale competente per materia, con funzioni di coordinatore;

b) un collegio di specialisti esperti nella prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione operanti nelle Aziende Sanitarie Locali regionali;

c) un rappresentante delle associazioni dedicate alla prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione operanti nell’ambito regionale;

d) un rappresentante regionale delle società scientifiche di settore;

e) due rappresentanti a livello regionale appartenenti rispettivamente alle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. La Giunta regionale invita l’Ufficio Scolastico regionale a designare un proprio rappresentante quale componente della Cabina di regia.

5. I componenti del collegio di specialisti in DNA di cui alla lettera b), comma 3 del presente articolo sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il collegio è composto da:

a) un dietologo nutrizionista;

b) uno psichiatra;

c) un neuropsichiatra infantile;

d) uno psicologo esperto per l’età adulta;

e) uno psicologo esperto per l’età evolutiva;

f) un assistente sociale;

g) un educatore;

h) un infermiere;

i) un dietista.

6. La Cabina di regia formula proposte alla Giunta regionale al fine di promuovere azioni per la sensibilizzazione, l’informazione, la formazione, la prevenzione, il riconoscimento e il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, anche con riferimento alla previsione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) e alla definizione di specifiche unità di offerta e indicatori di degenza media e di accessi medi.

7. La Cabina di regia coordina i componenti della Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione di cui all’articolo 6.

8. La Cabina di regia elabora linee guida al fine di offrire in modo omogeneo sul territorio regionale diagnosi precoci, gestione efficace delle liste d’attesa, continuità assistenziale e appropriatezza delle cure. Per l’elaborazione delle linee guida, nonché per l’analisi dell’efficacia clinica e dell’economicità del sistema, la Cabina di regia si avvale anche dei dati epidemiologici sulla diffusione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e dei flussi di dati trasmessi dai componenti della Rete regionale di cui all’articolo 6.

9. Per le finalità di cui al comma 7, la Cabina di regia può avvalersi del Tavolo tecnico istituito dalla Direzione regionale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, Ufficio Prevenzione Sanità Umana.

10. Gli incontri della Cabina di regia si svolgono con cadenza almeno trimestrale.

11. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia e del Tavolo tecnico operativo è a titolo gratuito.

Articolo 5

Mappa degli interventi operativi

1. La Regione, tenuto conto degli specifici atti di indirizzo e coordinamento nazionale e in linea con la vigente programmazione ministeriale in tema di DNA (Piani regionali di attività-DNA) e con quanto promosso dall'Istituto Superiore di Sanità, indica gli interventi operativi volti a:

a) effettuare diagnosi precoci e migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti; evitare aggravamenti e complicanze e monitorare le patologie associate, definendo appositi protocolli diagnostici, di cura e di follow-up;

b) promuovere e migliorare quegli interventi di prevenzione in grado di incidere sulla psico-educazione, specialmente in età giovanile;

c) agevolare l’inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche;

d) definire un programma idoneo ad assicurare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale medico, sociosanitario e scolastico sulla conoscenza dei DNA, al fine di facilitare l’individuazione precoce dei soggetti affetti da tali patologie anche in ambito sportivo;

e) attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con DNA, sia nella fase acuta sia in quella successiva;

f) realizzare centri e strutture residenziali e semiresidenziali a diversa intensità medico-psichiatrica e psico-socio-educativa, prevedendo anche un percorso ad alta intensità psichiatrico-nutrizionale per i pazienti con DNA gravi e tendenti alla cronicizzazione;

g) assicurare percorsi clinico-assistenziali diversificati e flessibili per rispondere ai bisogni clinici e psico-socio-educativi dei pazienti con DNA e delle loro famiglie;

h) promuovere la ricerca tramite gli Atenei universitari.

Articolo 6

Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

1. La Regione, al fine di ampliare e potenziare l'offerta di servizi specialistici per il trattamento dei DNA, costituisce, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, la Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, di seguito (Rete regionale).

2. La Rete regionale di cui al comma 1 comprende:

a) ambulatori territoriali specializzati;

b) centri di riabilitazione residenziale e semi-residenziale con approcci psico-nutrizionali intensivi;

c) servizi di telemedicina per monitoraggio da remoto e supporto psicologico.

3. La Rete regionale di cui al comma 1 offre:

a) la presa in carico del paziente da parte di professionisti esperti che operino in équipe multiprofessionale per offrire interventi basati su evidenze scientifiche in grado di differenziare gli interventi terapeutici in relazione alla complessità della patologia e all’età del paziente;

b) l’accesso immediato ai servizi attraverso la Piattaforma regionale di cui al comma 1 dell’articolo 10.

4. I componenti della Rete regionale organizzano le proprie attività con il coordinamento della Cabina di regia per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, con l’obiettivo di offrire ai pazienti una presa in carico globale nelle diverse fasi del disturbo e nei contesti di cura più appropriati, nonché per condividere pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Articolo 7

Formazione e aggiornamento professionale del personale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, promuove attività formative e di aggiornamento professionale rivolte a tutto il personale sanitario, medico, non medico (infermieri, psicologi, educatori, dietisti, fisioterapisti e altre paritetiche figure professionali) e socio-assistenziale operante in ambito ospedaliero, ambulatoriale e comunitario coinvolto nell’attività di prevenzione e nella presa in carico dei pazienti con disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, ivi inclusi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

2. Le attività formative e di aggiornamento di cui al comma 1 includono:

a) tecniche innovative di diagnosi precoce e approcci terapeutici;

b) gestione di pazienti complessi e di gruppi vulnerabili.

3. La Regione promuove forme di collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale finalizzate all’attivazione di iniziative di formazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione rivolte al personale docente.

4. La Regione si impegna ad attivare borse di studio per giovani ricercatori su progetti innovativi legati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, in collaborazione con Università e Centri di ricerca.

Articolo 8

Potenziamento degli ambulatori e dei servizi territoriali

1. La Regione valorizza e rafforza le strutture pubbliche esistenti operanti nell’ambito del trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione afferenti alla Rete regionale dedicati alla prevenzione, alla prima accoglienza e al trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, prevedendo servizi dedicati ai soggetti in età evolutiva, ai soggetti in età adulta e ai loro familiari sia nell’ambito delle strutture ospedaliere sia a livello territoriale.

2. La Regione, dopo aver svolto una precisa mappatura dei servizi esistenti, al fine di accertare quali debbano essere gli interventi appropriati, istituisce:

a) Centri di riferimento per la presa in cura dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione sull’intero ciclo di vita, territoriali e ospedalieri, residenziali e non, che operino in rete tra di loro sulla base di percorsi di cura ad alta intensità terapeutica, dotati di spazi per terapie nutrizionali, psichiatriche ed educative e attività occupazionali e riabilitative per favorire il reinserimento sociale;

b) ambulatori dedicati ai pazienti in età evolutiva anche nelle strutture ospedaliere, prive di uno specifico reparto per la cura dei DNA;

c) ai fini del potenziamento dei servizi territoriali, appositi sportelli informativi dedicati ai DNA, presso i consultori familiari, avvalendosi di personale appositamente formato.

Articolo 9

Procedure di attivazione del Codice Lilla e individuazione precoce del DNA

1. Si assicura la piena attivazione del Codice Lilla nei Pronto Soccorso ospedalieri del territorio regionale, al fine di prevedere azioni per il riconoscimento e la presa in carico precoci dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.

2. Il Codice Lilla di cui al comma 1 prevede:

a) formazione obbligatoria per il personale medico su diagnosi e trattamento dei DNA;

b) percorsi diagnostico-terapeutici facilitati per pazienti con DNA.

3. La Regione monitora l’applicazione del Codice Lilla e le tempistiche di intervento.

Articolo 10

Innovazione digitale

1. La Regione integra la piattaforma regionale già esistente per i servizi sanitari con:

a) il monitoraggio dei pazienti tramite dispositivi digitali;

b) l’accesso ai percorsi terapeutici e la comunicazione con i professionisti;

c) l’analisi predittiva tramite Intelligenza Artificiale per una diagnosi precoce.

2. La Regione realizza un portale pubblico che raccoglie informazioni sui servizi disponibili, sui dati epidemiologici e sulle campagne di sensibilizzazione.

Articolo 11

Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove sul territorio regionale campagne volte a sensibilizzare la popolazione, in particolare quella giovanile, sull’alterazione delle proprie abitudini derivanti dalle patologie connesse al fenomeno dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione anche mediante la cooperazione e il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, delle istituzioni universitarie, del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, organizzazioni operanti nei settori dello sport e del tempo libero.

2. Le campagne di cui al comma 1 informano sui percorsi di prevenzione e promozione della salute e sulla rete dei servizi socio-sanitari per la valutazione e il trattamento dei DNA (screening precoce, supporto psicologico e percorsi riabilitativi nonché terapeutici) e sono integrate, altresì, con iniziative social, spot televisivi e radiofonici e materiali distribuiti in scuole e comunità.

3. Le iniziative di sensibilizzazione e informazione previste, anche per la promozione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 maggio 2018, sono rivolte, in particolare, ai soggetti maggiormente a rischio e alle loro famiglie, anche al fine di contrastare azioni idonee a provocare comportamenti  anoressici o bulimici e, comunque, riconducibili a disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

Articolo 12

Progetto terapeutico-riabilitativo e misure di sostegno alla famiglia

1. La Regione garantisce un servizio adeguato a soddisfare la domanda di aiuto proveniente dal paziente. Al termine della fase diagnostica, viene presentato al paziente e alla famiglia un progetto terapeutico, espressione concreta della presa in carico da parte del servizio che comprende il coinvolgimento della famiglia, la quale deve essere, altresì, formata per agevolare un tempestivo recupero.

2. La Regione attiva un programma di supporto per le famiglie dei pazienti, che include:

a) incontri periodici di gruppo con psicologi esperti;

b) servizi di teleconsulenza per supporto continuo;

c) formazione per la migliore gestione della convivenza con il disturbo.

Articolo 13

Linee di indirizzo

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee di indirizzo regionali per la costruzione della rete dei servizi al fine di assicurare un’adeguata omogeneità tra gli interventi terapeutici e socio-assistenziali offerti dai servizi specialistici per il trattamento dei DNA, anche con riferimento alle attività di sostegno alla famiglia di cui all’articolo 12.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 definiscono, altresì:

a) le caratteristiche dei progetti di cui all’articolo 3, comma 5, tenuto conto dell’età dei soggetti destinatari;

b) le modalità di attivazione e di coordinamento dei percorsi educativi e terapeutico-riabilitativi, nonché quelle di potenziamento della rete sanitaria di cui all’articolo 6;

c) gli obiettivi delle attività formative e di aggiornamento di cui all’articolo 7 destinate agli operatori dei servizi coinvolti;

d) le modalità di implementazione dell’attività di triage in relazione all’istituzione del Codice Lilla di cui all’articolo 9;

e) le modalità di monitoraggio dei flussi informativi inerenti l'attività di prevenzione, diagnosi, cura e monitoraggio dei problemi e delle patologie legate ai DNA;

f) le modalità per mettere a disposizione della ricerca scientifica e della programmazione socio-sanitaria i risultati dell'analisi del materiale informativo;

g) le modalità di svolgimento delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all’articolo 11.

Articolo 14

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:

a) lo stato di attuazione della legge;

b) i risultati quantitativi e qualitativi dei programmi;

c) le azioni attivate dalla Regione per il riconoscimento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione;

d) le attività formative rivolte agli operatori sanitari e socio-sanitari e le iniziative di sostegno alle famiglie promosse dalla Regione;

e) le iniziative di sensibilizzazione e informazione promosse sul territorio regionale;

f) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione;

g) le raccomandazioni per miglioramenti futuri.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l’esame.

Articolo 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con un importo per ciascun anno finanziario 2024, 2025 e 2026 di euro 650.000 a valere sulla quota destinata alla prevenzione del fondo sanitario regionale pari al 5 per cento di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), alla Missione 13, Programma 01 del Bilancio della Regione Basilicata.

2. Nello stanziamento di cui al comma 1 è compresa la somma massima pari ad euro 150.000 destinata all’implementazione digitale finalizzata al potenziamento dei servizi, alla formazione e ricerca e alle campagne di sensibilizzazione.

3. Alle spese per gli esercizi finanziari successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Articolo 16

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.




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