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Legge Regionale 19 marzo 2025, n. 17

SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA PER LA CULTURA E LA COESIONE SOCIALE (S.C.A.C.CO.)

Bollettino Ufficiale n. 14 (Supplemento ordinario) del 19 marzo 2025

______________________________________________

INDICE

 

Articolo 1 (Oggetto)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Settori e ambiti di impiego del servizio)

Articolo 4 (Funzioni della Regione relative al servizio)

Articolo 5 (Programmazione del servizio)

Articolo 6 (Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio)

Articolo 7 (Progetti del servizio)

Articolo 8 (Durata e orario di svolgimento del servizio)

Articolo 9 (Soggetti ammessi al servizio)

Articolo 10 (Doveri, incompatibilità, compensi e benefici)

Articolo 11 (Consulta per il servizio)

Articolo 12 (Formazione dei giovani impiegati nei progetti del servizio)

Articolo 13 (Formazione dei responsabili e degli operatori)

Articolo 14 (Strumenti per la valorizzazione e la promozione dell’attività del servizio)

Articolo 15 (Regolamento di attuazione e integrazione)

Articolo 16 (Clausola valutativa)

Articolo 17 (Disposizione transitoria)

Articolo 18 (Disposizioni finanziarie)

Articolo 19 (Entrata in vigore)

___________________________________________________

Art. 1

Oggetto

 

1. La Regione, in conformità al diritto dell’Unione Europea e in attuazione dei principi contenuti negli articoli 2, 4 e 118 della Costituzione e dei principi dello Statuto regionale, istituisce il “Servizio di Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione sociale” (di seguito denominato S.C.A.C.CO.), al fine di:

a) favorire la formazione dei giovani ai valori fondativi della Repubblica italiana, al valore della pace e della solidarietà, attraverso azioni per le comunità e per il territorio;

b) promuovere fra i giovani la cultura, la coesione sociale e l’educazione alla cittadinanza attiva e solidale, affinché partecipino al miglioramento della propria comunità e contribuiscano a una migliore condizione di vita di tutti i membri di quella comunità.

2. Il Servizio di Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione sociale (S.C.A.C.CO). è prestato su base volontaria, svolto all’interno di specifici progetti di servizio e nel rispetto della normativa nazionale in materia di volontariato e di lavoro.

Art. 2

Finalità

 

1. Attraverso l’istituzione del servizio S.C.A.C.CO., la Regione intende:

a) migliorare il livello dei servizi di promozione della cultura e della coesione sociale, capitalizzando e amplificando anche nelle aree interne e appenniniche l’eredità di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 e Potenza Città Italiana dei Giovani 2024;

b) favorire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione solidale della comunità, favorendo così il superamento delle diseguaglianze economiche e sociali attraverso la promozione della cittadinanza attiva umanitaria;

c) promuovere la partecipazione e l’attivo interesse al bene civico, culturale e morale della comunità, favorendo la collaborazione dei cittadini e dei gruppi sociali, formali e informali, secondo la loro specificità e vocazione, all’ amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.

2. Il servizio si ispira alle seguenti finalità:

a) valorizzare le attività di cittadinanza per la cultura e la coesione sociale;

b) favorire la formazione e l’acquisizione di competenze professionali dei giovani al fine di agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro;

c) promuovere la formazione civica e sociale dei giovani e il senso di appartenenza alla comunità locale e nazionale, per l’acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva;

d) favorire la tutela dei diritti umani e dei diritti di cittadinanza delle persone e della famiglia, nonché la cultura del volontariato;

e) promuovere la valorizzazione, la salvaguardia e la fruibilità del patrimonio storico–artistico, monumentale, culturale e ambientale regionale, anche attraverso la sinergia con le attività di Fondazioni pubbliche e/o riconosciute dalla Regione Basilicata, Parchi letterari, Musei d’Arte, siti di interesse archeologico, ecomusei e similari;

f) promuovere i valori della solidarietà, del dialogo, dell’ intercultura e delle diversità, favorendo l’impegno dei giovani volontari in contesti multiculturali ovvero in progetti volti al sostegno dello sviluppo e della cooperazione dei Paesi del Mediterraneo;

g) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti civili e sociali e all’educazione alla pace;

h) valorizzare le realtà locali del Terzo settore e contribuire allo sviluppo di una economia solidale;

i) promuovere il rispetto della legalità.

Art. 3

Settori e ambiti di impiego del servizio

 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2, il servizio è svolto nei seguenti settori e ambiti di intervento:

a) servizi alla persona, quali assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale nonché il recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale e la promozione dell’aggregazione giovanile;

b) educazione alla salute;

c) educazione e promozione culturale;

d) educazione ambientale, allo sviluppo sostenibile e alla tutela e valorizzazione del paesaggio;

e) valorizzazione, salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e artistico, immateriale, fermo restando la competenza statale in materia;

f) protezione civile;

g) educazione al rispetto della legalità;

h) cooperazione e partenariato internazionale a livello regionale e locale;

i) educazione al consumo consapevole e alla valorizzazione del commercio equo e solidale;

l) promozione dello sport e dei valori della sana competizione, del benessere individuale e della salute;

m) riqualificazione urbana, agricoltura sociale e biodiversità;

n) educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani nonché alla convivenza, all’inclusione e al senso civico;

o) ricerca culturale e sociale.

2. Si introducono tra gli ambiti di impiego specifici progetti di:

a) prevenzione del degrado urbano e rurale attraverso la collaborazione con le amministrazioni locali;

b) sensibilizzazione alla sicurezza e al rispetto della legalità nelle scuole e nelle comunità locali;

c) supporto alle forze dell’ordine per attività di educazione alla legalità e alla prevenzione della devianza giovanile.

Art. 4

Funzioni della Regione relative al servizio

 

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) approvazione del programma triennale e del piano annuale di cui all’articolo 5;

b) tenuta e aggiornamento dell’albo degli enti e delle organizzazioni proponenti il servizio di cui all’articolo 6;

c) predisposizione del bando annuale di cui all’articolo 7, comma 2 e dello schema di contratto per lo svolgimento delle attività del servizio;

d) esame e approvazione dei progetti di servizio di cui all’articolo 7 nonché pubblicazione dei progetti approvati sul sito istituzionale della Regione;

e) monitoraggio e verifica dell’attuazione dei progetti di servizio, con particolare attenzione alla dimensione formativa dei giovani;

f) rilascio degli attestati dai quali risulta l’effettuazione del servizio;

g) messa in rete delle esperienze, dei beneficiari e dei destinatari dei singoli progetti, allo scopo di favorire la dimensione comunitaria dell’esperienza;

h) adozione degli strumenti per la valorizzazione e la promozione delle attività concernenti il servizio di cui all’articolo 14.

2. La Regione individua, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una struttura amministrativa tra quelle già esistenti a cui affidare le attività previste dalla presente legge senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di organizzazione degli uffici.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce un Osservatorio indipendente per monitorare la corretta gestione dei fondi del Servizio di Cittadinanza Attiva, valutare l’efficacia dei progetti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo trasparente e produttivo.

Art. 5

Programmazione del servizio

 

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Commissioni consiliari competenti, previo parere della Consulta per il servizio di cui all’articolo 11, approva, ogni tre anni, con deliberazione, il programma triennale per il servizio, che definisce in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire, le priorità, i settori e gli ambiti di intervento, i tempi e le modalità di attuazione;

b) la previsione del numero di giovani da impiegare nel triennio di riferimento, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e dei settori e degli ambiti di intervento, specificando l’eventuale necessità di particolari requisiti di idoneità per l’ammissione al servizio;

c) le condizioni e i criteri generali di ammissione e selezione dei progetti di cui all’articolo 7, nonché i criteri preferenziali nel caso di coprogettazione e/o cofinanziamento dei progetti;

d) i criteri e le modalità per la formazione dei giovani, dei responsabili e degli operatori di cui agli articoli 12 e 13;

e) le modalità per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 7;

f) le forme di valorizzazione, promozione e sostegno dell’attività di servizio, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 14.

2. La Giunta regionale approva, sentite le Commissioni consiliari competenti, previo parere della Consulta per il servizio di cui all’articolo 11, ogni anno il piano annuale per il servizio, attuativo degli indirizzi del programma di cui al comma 1, che definisce in particolare:

a) i termini e i criteri per la predisposizione del bando annuale per la selezione dei progetti, previsto all’articolo 7, comma 2, tra cui il numero massimo di progetti che può presentare ciascun soggetto iscritto all’albo degli enti e delle organizzazioni del servizio di cui all’articolo 6;

b) i termini e i criteri di ammissione e selezione dei giovani;

c) i criteri di ripartizione delle risorse del “Fondo per il Servizio di Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione sociale”, di cui all’articolo 18, tra i settori e gli ambiti di intervento interessati e le modalità di gestione e di rendicontazione delle stesse;

d) la durata complessiva e l’impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui all’articolo 8 e le modalità di impiego dei giovani ammessi.

3. I progetti sono valutati in base all’impatto sociale ed economico prodotto. I più efficaci ricevono un incentivo aggiuntivo per replicare il modello in altre aree della Regione, premiando chi ottiene risultati concreti.

Art. 6

Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio

 

1. È istituito presso la Giunta regionale l’Albo degli enti e delle organizzazioni proponenti il servizio, di seguito denominato albo regionale, al quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni operanti nel territorio regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere un ente del Terzo settore iscritto nel RUNTS, ai sensi del Codice del Terzo settore;

b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in almeno uno dei settori o ambiti di cui all’articolo 3;

c) capacità organizzativa e possibilità d’impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;

d) aver svolto attività continuativa da almeno tre anni.

2. Hanno facoltà di iscriversi all’Albo regionale anche gli enti e le organizzazioni pubbliche, nonché le articolazioni territoriali di enti, imprese sociali, cooperative e organizzazioni, pubblici e privati, presenti nella Regione, purché abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale e rispondano ai requisiti di cui al comma 1.

3. L’iscrizione all’albo regionale è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui all’articolo 7.

4. Le modalità per l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento nonché per la cancellazione dall’albo regionale sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 15.

5. La struttura regionale competente provvede, con cadenza annuale, alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti e delle organizzazioni che non risultino in possesso degli stessi.

Art. 7

Progetti del servizio

 

1. Il servizio è prestato sul territorio della Regione nell’ambito dei progetti presentati dai soggetti iscritti all’Albo regionale.

2. Il direttore della competente struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 2, pubblica, sulla base del piano annuale di cui all’articolo 5, comma 2, un bando pubblico annuale per la selezione dei progetti che sono valutati da un’apposita commissione nominata dalla medesima struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.

3. I progetti sono riferiti ai settori e agli ambiti di intervento di cui all’articolo 3 e indicano:

a) gli obiettivi che si intendono perseguire nonché i tempi e le modalità per realizzarli;

b) il responsabile del progetto;

c) le attività educative e formative di cui all'articolo 13;

d) le sedi operative tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione e il numero di giovani per progetto nel limite massimo stabilito dal bando;

e) gli operatori di progetto presenti nelle sedi operative;

f) l’eventuale ulteriore numero di soggetti che l’ente intende impiegare con risorse proprie;

g) gli ulteriori requisiti stabiliti dal bando.

4. Gli istituti di istruzione e formazione professionale possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all’Albo regionale, con il CSV Basilicata, interventi di educazione civica, con particolare riferimento all’educazione alla mondialità e alla pace, utili per il riconoscimento di crediti formativi.

5. Gli istituti preposti all’inclusione sociale e al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all’Albo regionale, interventi nell’ambito dei progetti del servizio finalizzati al recupero degli stessi soggetti seguiti da tali istituti.

6. Le Province, i Comuni e gli Enti locali possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all’Albo regionale, interventi nell’ambito dei progetti del servizio finalizzati alla valorizzazione e gestione del patrimonio sociale, culturale e paesaggistico, nonché alla valorizzazione e gestione dei beni comuni ricadenti nei territori di competenza.

7. Le Aziende sanitarie locali possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all’Albo regionale, interventi nell’ambito dei progetti del servizio finalizzati all’accoglienza nonché al sostegno di pazienti e degenti presenti e/o ricoverati nelle strutture del Servizio sanitario regionale.

8. I contratti per lo svolgimento delle attività del servizio sono redatti in base agli schemi predisposti dalla competente struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 2.

9. Le imprese private operanti nei settori individuati dalla presente legge possono aderire ai progetti previa iscrizione all’Albo regionale. Le aziende che accolgono giovani in programmi di formazione e responsabilità sociale ricevono un credito d’imposta in caso di assunzione del partecipante entro 12 mesi dalla conclusione del servizio.

Art. 8

Durata e orario di svolgimento del servizio

 

1. La durata del servizio è la seguente:

a) da 60 a 120 ore (da svolgersi nell’arco temporale tra 2 e 4 mesi) per gli studenti iscritti a scuole medie superiori e università;

b) da 90 a 180 ore (da svolgersi nell’arco temporale tra 3 e 6 mesi) per soggetti lavoratori;

c) da 120 a 240 ore (da svolgersi nell’arco temporale tra 4 e 8 mesi) per i c.d. soggetti NEET (soggetti di età compresa tra il termine dell’obbligo scolastico e 29 anni non impegnati in alcuna forma di istruzione, lavoro o formazione professionale).

2. Il progetto indica l’impegno settimanale richiesto, che non può essere inferiore a 6 ore né superiore a 30 ore settimanali, articolato dai tre ai sei giorni settimanali.

Art. 9

Soggetti ammessi al servizio

 

1. Sono ammessi a svolgere il servizio i giovani cittadini dell’Unione europea e gli stranieri con regolare permesso di soggiorno che alla data della presentazione della domanda:

a) abbiano un’età come individuata all’articolo 8, comma 1, lettera c);

b) siano residenti nel territorio regionale o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori;

c) non abbiano riportato condanna per i delitti di cui all’articolo 14, comma 4, del D.lgs. n. 40/2017.

2. Sono ammesse le persone con disabilità di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e con un’età compresa tra diciotto e trentacinque anni.

3. Sono ammessi, altresì, i giovani che abbiano un’età compresa tra i tredici e i diciotto anni, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione specifiche, definite in accordo con l’Ufficio scolastico regionale e realizzate nell’ambito di esperienze opportunamente adeguate e integrate nei percorsi di istruzione o di formazione professionale, con particolare riferimento alle finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c), d) ed f).

4. Le domande di ammissione al servizio sono redatte in base agli schemi predisposti dalla struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 2 e sono inviate all’ente che promuove il progetto scelto.

5. Coloro i quali hanno prestato servizio ai sensi della presente legge, a esclusione dei soggetti di cui al comma 3, non possono presentare ulteriore domanda.

Art. 10

Doveri, incompatibilità, compensi e benefici

 

1. I giovani impiegati nei progetti di servizio sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate.

2. L'attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

3. I soggetti impiegati nei progetti non possono sostituire personale assunto o da assumere per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.

5. I soggetti che hanno prestato servizio civile universale o regionale, a esclusione dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 3, non possono presentare ulteriore domanda per il servizio, a eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia senza completare almeno il cinquanta per cento del progetto.

6. I soggetti che nell’ultimo anno e per almeno sei mesi abbiano avuto o hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato con l’ente presso cui intendono prestare servizio, non possono presentare domanda al medesimo ente.

7. Ai giovani impiegati nei progetti, a esclusione dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 3, è assegnata una specifica CARD contenente facilitazioni per la fruizione di servizi, di iniziative culturali e di apprendimento (es. ERASMUS), le cui modalità di ricarica e le ulteriori finalità di spesa saranno definite nel bando annuale, previo intese (es. Camera di Commercio della Basilicata, ecc.), relativo ai progetti di cui all’articolo 7, sulla base dello stanziamento annuale del fondo di cui all’articolo 18.

8. La Regione garantisce ai soggetti impiegati nei progetti:

a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante lo svolgimento del servizio;

b) l’erogazione, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse allo svolgimento delle attività di servizio;

c) il congedo di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato alla L. 30 dicembre 2023, n. 213), da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell’assegno;

d) l’esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute a infortunio subito nello svolgimento del servizio da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell’assegno.

9. La Regione e gli enti pubblici e privati promuovono accordi e possono estendere le agevolazioni già attivate per la fruizione di servizi e riduzioni o esenzioni per l’accesso ai musei, in favore dei giovani impiegati nei progetti.

10. Ai giovani impiegati nei progetti del Servizio di Cittadinanza Attiva è riconosciuta un’indennità di partecipazione commisurata all’orario svolto e ai risultati ottenuti. Tale indennità è finanziata dal “Fondo per il Servizio di Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione Sociale” di cui all’art. 18 ed è vincolata alla regolare conclusione del progetto con una valutazione positiva.

Art. 11

Consulta per il servizio

 

1. È istituita la Consulta per il servizio, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione, confronto e raccordo della Regione con gli enti locali e con i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all’Albo regionale.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composta da un minimo di 9 a un massimo di 12 componenti.

3. Fanno parte della Consulta come componenti di diritto:

a) i Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti di Potenza e di Matera;

b) il rappresentante degli studenti nel Senato accademico dell’Università degli Studi della Basilicata;

c) un rappresentante per provincia del CSV Basilicata;

d) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;

e) due rappresentanti del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);

f) un rappresentante del Comitato di Coordinamento Istituzionale delle Politiche del Lavoro.

Eventuali ulteriori componenti possono essere designati dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti.

4. I componenti della Consulta durano in carica tre anni, si riuniscono almeno due volte l’anno, prestano la loro attività a titolo gratuito e non possono percepire rimborsi.

5. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge;

b) propone iniziative per la promozione e la diffusione del servizio;

c) prevede modalità di confronto con i soggetti, operanti in Basilicata, iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale di cui all’articolo 11 del D.lgs. n. 40/2017;

d) definisce la mappa dei bisogni sulla base della quale redigere il programma triennale e il piano annuale di cui all’art. 5;

e) formula proposte per il miglioramento dell’attuazione della presente legge;

f) valuta ed analizza l’impatto dei progetti attivati dal punto di vista economico, sociale ed ambientale attraverso l’elaborazione di una specifica rendicontazione sociale.

6. La Consulta disciplina con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento.

Art. 12

Formazione dei giovani impiegati nei progetti del servizio

 

1. La Regione sostiene la formazione generale e specifica dei giovani impiegati nei progetti del servizio e, nel caso di minorenni, anche dei genitori eventualmente interessati.

2. Nell’ambito dei progetti del servizio, gli enti e le organizzazioni iscritti all’Albo regionale che attuano i progetti, realizzano, nei confronti dei soggetti ammessi, specifiche attività educative e formative relative alla cittadinanza attiva, alla preparazione e al supporto riferiti al settore di svolgimento del servizio stesso, favorendo la conoscenza tra volontari e destinatari del progetto.

3. La formazione si articola in una parte generale, diretta a fornire la conoscenza dei principi generali che sono alla base del servizio, e in una parte specifica in cui vengono fornite informazioni relative allo specifico settore di svolgimento del servizio.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l’associazione e il coordinamento degli enti promotori dei progetti del servizio.

Art. 13

Formazione dei responsabili e degli operatori

 

1. La Regione, sentita la Consulta, promuove annualmente corsi di formazione e di aggiornamento, anche in modalità telematica a distanza, per i responsabili dei progetti, per gli operatori che svolgono attività di affiancamento e tutoraggio formativo dei giovani che prestano il servizio, in conformità con la programmazione di cui all’articolo 5 e con il regolamento di cui all’articolo 15 nonché in linea con la normativa statale in materia di servizio civile.

Art. 14

Strumenti per la valorizzazione e la promozione dell’attività del servizio

 

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove la valorizzazione del periodo di servizio effettivamente prestato stipulando accordi con università e altri istituti di formazione e ricerca volti al riconoscimento di crediti formativi valevoli per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dai medesimi atenei e istituti di formazione e ricerca.

2. La Regione promuove, altresì, misure per potenziare l’occupabilità dei giovani che hanno svolto il servizio, anche stipulando accordi con le associazioni di imprese private, con gli enti senza scopo di lucro e con le associazioni di rappresentanza delle cooperative.

3. La Regione garantisce il rilascio del documento di validazione delle competenze entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di servizio.

4. Il periodo di servizio effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti con le stesse modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

5. Le attività educative e formative e il servizio prestato sono valutati secondo la normativa regionale al fine del riconoscimento di crediti formativi e la Giunta regionale promuove le opportune intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al presente comma nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche.

6. La Regione promuove e organizza, in particolare nelle scuole, nell’Università e negli enti del Terzo settore, campagne per la conoscenza e l’informazione sul servizio, anche attraverso la produzione e la distribuzione di materiale informativo, cartaceo e multimediale.

7. La Giunta regionale indice, con cadenza biennale, la Conferenza regionale del servizio civile quale momento di incontro di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del servizio.

8. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 15, individua le forme di certificazione delle competenze acquisite dai giovani nello svolgimento del servizio sia per quanto riguarda le abilità acquisite sia per le competenze trasversali sviluppate.

 

Art. 15

Regolamento di attuazione e integrazione

 

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, adotta un regolamento di attuazione e integrazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto regionale, con il quale, in particolare, definisce:

a) le procedure per l’iscrizione all’Albo regionale nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso;

b) lo schema tipo dei contratti tra la Regione e i giovani, regolante i rapporti tra gli enti e le organizzazioni del servizio e i soggetti impiegati nei progetti;

c) le forme di certificazione delle competenze acquisite dai giovani nello svolgimento del servizio ai sensi dell’articolo 14, comma 8, sia per quanto riguarda le abilità acquisite sia per le competenze trasversali sviluppate;

d) i criteri per la nomina dei componenti della Consulta;

e) i requisiti del responsabile e degli operatori di progetto;

f) il regolamento di gestione per gli enti dei volontari in servizio;

g) i criteri generali per la formazione dei giovani, degli operatori e dei responsabili di progetto;

h) i casi di cessazione dal servizio e di sostituzione dei soggetti impiegati.

Art. 16

Clausola valutativa

 

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti relativamente alla realizzazione e diffusione del servizio. A tal fine, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, almeno quattro mesi prima dall’approvazione del piano annuale di cui all’articolo 5, comma 2, la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione che informi, in particolare:

a) sul numero e sulla tipologia degli enti e delle organizzazioni iscritte All’albo regionale e sulle motivazioni di eventuali cancellazioni;

b) sugli esiti del bando annuale, riferiti alla quantità e tipologia dei progetti presentati e di quelli finanziati nonché dei soggetti complessivamente impiegati per la loro realizzazione;

c) sulle attività formative promosse in favore dei giovani impiegati nei progetti, dei responsabili dei progetti e degli operatori;

d) sugli esiti dell’attività di monitoraggio e di verifica dell’attuazione dei progetti;

e) sulle iniziative regionali attivate per promuovere la conoscenza e l’informazione sul servizio, per valorizzare il periodo di servizio prestato e per potenziare l’occupabilità dei giovani che lo hanno svolto;

f) sulle eventuali criticità verificatesi e sulle misure messe in atto per farvi fronte.

2. Gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono resi pubblici tramite i siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione.

Articolo 17

Disposizione transitoria

 

1. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 10, comma 6, in sede di prima applicazione sono iscritti di diritto all’Albo regionale i soggetti iscritti all’albo istituito dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2006, n. 251 (Istituzione dell’albo regionale degli Enti e delle Organizzazioni del servizio civile). I soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall’iscrizione al nuovo Albo.

Art. 18

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in 200.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede con i fondi a valere sulla Missione 15, Programma 2, Titolo II. Per i 200.000,00 euro per l’annualità 2026, si provvede mediante l’istituzione di un apposito fondo denominato: “Fondo per il Servizio di Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione sociale (S.C.A.C.CO.)”.

2. A decorrere dall’anno 2028 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.

3. Alla copertura degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE), previa verifica della coerenza con le linee di intervento ivi previste, del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, quelle derivanti dalle assegnazioni statali in materia e quelle conferite alla Regione, per lo scopo, da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.




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