Legge Regionale 19 marzo 2025, n. 17
SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA PER LA CULTURA E LA COESIONE
SOCIALE (S.C.A.C.CO.)
Bollettino Ufficiale n. 14 (Supplemento ordinario) del 19
marzo 2025
______________________________________________
INDICE
Articolo 1 (Oggetto)
Articolo 2 (Finalità)
Articolo 3 (Settori e
ambiti di impiego del servizio)
Articolo 4 (Funzioni
della Regione relative al servizio)
Articolo 5
(Programmazione del servizio)
Articolo 6 (Albo degli
enti e delle organizzazioni del servizio)
Articolo 7 (Progetti del
servizio)
Articolo 8 (Durata e
orario di svolgimento del servizio)
Articolo 9 (Soggetti
ammessi al servizio)
Articolo 10 (Doveri,
incompatibilità, compensi e benefici)
Articolo 11 (Consulta per
il servizio)
Articolo 12 (Formazione
dei giovani impiegati nei progetti del servizio)
Articolo 13 (Formazione
dei responsabili e degli operatori)
Articolo 14 (Strumenti
per la valorizzazione e la promozione dell’attività del servizio)
Articolo 15 (Regolamento
di attuazione e integrazione)
Articolo 16 (Clausola
valutativa)
Articolo 17 (Disposizione
transitoria)
Articolo 18 (Disposizioni
finanziarie)
Articolo 19 (Entrata in
vigore)
___________________________________________________
Art. 1
Oggetto
1. La Regione, in
conformità al diritto dell’Unione Europea e in attuazione dei principi
contenuti negli articoli 2, 4 e 118 della Costituzione e dei principi dello
Statuto regionale, istituisce il “Servizio di Cittadinanza Attiva per la
Cultura e la Coesione sociale” (di seguito denominato S.C.A.C.CO.), al fine di:
a)
favorire la formazione dei giovani ai valori fondativi della Repubblica
italiana, al valore della pace e della solidarietà, attraverso azioni per le
comunità e per il territorio;
b)
promuovere fra i giovani la cultura, la coesione sociale e l’educazione alla
cittadinanza attiva e solidale, affinché partecipino al miglioramento della
propria comunità e contribuiscano a una migliore condizione di vita di tutti i
membri di quella comunità.
2. Il Servizio di
Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione sociale (S.C.A.C.CO). è
prestato su base volontaria, svolto all’interno di specifici progetti di
servizio e nel rispetto della normativa nazionale in materia di volontariato e
di lavoro.
Art.
2
Finalità
1. Attraverso
l’istituzione del servizio S.C.A.C.CO., la Regione intende:
a)
migliorare il livello dei servizi di promozione della cultura e della coesione
sociale, capitalizzando e amplificando anche nelle aree interne e appenniniche
l’eredità di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 e Potenza Città
Italiana dei Giovani 2024;
b)
favorire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione solidale
della comunità, favorendo così il superamento delle diseguaglianze economiche e
sociali attraverso la promozione della cittadinanza attiva umanitaria;
c)
promuovere la partecipazione e l’attivo interesse al bene civico, culturale e
morale della comunità, favorendo la collaborazione dei cittadini e dei gruppi
sociali, formali e informali, secondo la loro specificità e vocazione, all’
amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della
persona e dello sviluppo solidale della comunità.
2. Il servizio si ispira
alle seguenti finalità:
a)
valorizzare le attività di cittadinanza per la cultura e la coesione sociale;
b)
favorire la formazione e l’acquisizione di competenze professionali dei giovani
al fine di agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro;
c)
promuovere la formazione civica e sociale dei giovani e il senso di
appartenenza alla comunità locale e nazionale, per l’acquisizione di una
cultura di cittadinanza attiva;
d)
favorire la tutela dei diritti umani e dei diritti di cittadinanza delle
persone e della famiglia, nonché la cultura del volontariato;
e)
promuovere la valorizzazione, la salvaguardia e la fruibilità del patrimonio
storico–artistico, monumentale, culturale e ambientale regionale, anche
attraverso la sinergia con le attività di Fondazioni pubbliche e/o riconosciute
dalla Regione Basilicata, Parchi letterari, Musei d’Arte, siti di interesse
archeologico, ecomusei e similari;
f)
promuovere i valori della solidarietà, del dialogo, dell’ intercultura
e delle diversità, favorendo l’impegno dei giovani volontari in contesti
multiculturali ovvero in progetti volti al sostegno dello sviluppo e della
cooperazione dei Paesi del Mediterraneo;
g)
promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale e
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti civili e
sociali e all’educazione alla pace;
h)
valorizzare le realtà locali del Terzo settore e contribuire allo sviluppo di
una economia solidale;
i)
promuovere il rispetto della legalità.
Art. 3
Settori e ambiti di impiego del servizio
1. Per il raggiungimento
delle finalità di cui all’articolo 2, il servizio è svolto nei seguenti settori
e ambiti di intervento:
a)
servizi alla persona, quali assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale nonché il recupero di individui soggetti a restrizione
della libertà personale e la promozione dell’aggregazione giovanile;
b)
educazione alla salute;
c)
educazione e promozione culturale;
d)
educazione ambientale, allo sviluppo sostenibile e alla tutela e valorizzazione
del paesaggio;
e)
valorizzazione, salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale,
paesaggistico, storico e artistico, immateriale, fermo restando la competenza
statale in materia;
f)
protezione civile;
g)
educazione al rispetto della legalità;
h)
cooperazione e partenariato internazionale a livello regionale e locale;
i)
educazione al consumo consapevole e alla valorizzazione del commercio equo e
solidale;
l)
promozione dello sport e dei valori della sana competizione, del benessere
individuale e della salute;
m)
riqualificazione urbana, agricoltura sociale e biodiversità;
n)
educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani nonché alla
convivenza, all’inclusione e al senso civico;
o)
ricerca culturale e sociale.
2. Si introducono tra gli
ambiti di impiego specifici progetti di:
a)
prevenzione del degrado urbano e rurale attraverso la collaborazione con le amministrazioni
locali;
b)
sensibilizzazione alla sicurezza e al rispetto della legalità nelle scuole e
nelle comunità locali;
c)
supporto alle forze dell’ordine per attività di educazione alla legalità e alla
prevenzione della devianza giovanile.
Art.
4
Funzioni
della Regione relative al servizio
1. La Regione esercita le
funzioni di programmazione e indirizzo e, in particolare, svolge le seguenti
funzioni:
a)
approvazione del programma triennale e del piano annuale di cui all’articolo 5;
b)
tenuta e aggiornamento dell’albo degli enti e delle organizzazioni proponenti
il servizio di cui all’articolo 6;
c)
predisposizione del bando annuale di cui all’articolo 7, comma 2 e dello schema
di contratto per lo svolgimento delle attività del servizio;
d)
esame e approvazione dei progetti di servizio di cui all’articolo 7 nonché
pubblicazione dei progetti approvati sul sito istituzionale della Regione;
e)
monitoraggio e verifica dell’attuazione dei progetti di servizio, con
particolare attenzione alla dimensione formativa dei giovani;
f)
rilascio degli attestati dai quali risulta l’effettuazione del servizio;
g)
messa in rete delle esperienze, dei beneficiari e dei destinatari dei singoli
progetti, allo scopo di favorire la dimensione comunitaria dell’esperienza;
h)
adozione degli strumenti per la valorizzazione e la promozione delle attività
concernenti il servizio di cui all’articolo 14.
2. La Regione individua,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
struttura amministrativa tra quelle già esistenti a cui affidare le attività
previste dalla presente legge senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità
previste dalla vigente normativa in materia di organizzazione degli uffici.
3. La Giunta regionale,
con propria deliberazione, istituisce un Osservatorio indipendente per
monitorare la corretta gestione dei fondi del Servizio di Cittadinanza Attiva,
valutare l’efficacia dei progetti e garantire che le risorse siano utilizzate
in modo trasparente e produttivo.
Art. 5
Programmazione del servizio
1. Il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, sentite le Commissioni consiliari
competenti, previo parere della Consulta per il servizio di cui all’articolo
11, approva, ogni tre anni, con deliberazione, il programma triennale per il
servizio, che definisce in particolare:
a)
gli obiettivi da perseguire, le priorità, i settori e gli ambiti di intervento,
i tempi e le modalità di attuazione;
b)
la previsione del numero di giovani da impiegare nel triennio di riferimento,
tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e dei settori e degli ambiti
di intervento, specificando l’eventuale necessità di particolari requisiti di
idoneità per l’ammissione al servizio;
c)
le condizioni e i criteri generali di ammissione e selezione dei progetti di cui
all’articolo 7, nonché i criteri preferenziali nel caso di coprogettazione
e/o cofinanziamento dei progetti;
d)
i criteri e le modalità per la formazione dei giovani, dei responsabili e degli
operatori di cui agli articoli 12 e 13;
e)
le modalità per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dei progetti di
cui all’articolo 7;
f)
le forme di valorizzazione, promozione e sostegno dell’attività di servizio, ai
sensi di quanto stabilito dall’articolo 14.
2. La Giunta regionale
approva, sentite le Commissioni consiliari competenti, previo parere della
Consulta per il servizio di cui all’articolo 11, ogni anno il piano annuale per
il servizio, attuativo degli indirizzi del programma di cui al comma 1, che
definisce in particolare:
a)
i termini e i criteri per la predisposizione del bando annuale per la selezione
dei progetti, previsto all’articolo 7, comma 2, tra cui il numero massimo di
progetti che può presentare ciascun soggetto iscritto all’albo degli enti e
delle organizzazioni del servizio di cui all’articolo 6;
b)
i termini e i criteri di ammissione e selezione dei giovani;
c)
i criteri di ripartizione delle risorse del “Fondo per il Servizio di
Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione sociale”, di cui all’articolo
18, tra i settori e gli ambiti di intervento interessati e le modalità di
gestione e di rendicontazione delle stesse;
d)
la durata complessiva e l’impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui
all’articolo 8 e le modalità di impiego dei giovani ammessi.
3. I progetti sono
valutati in base all’impatto sociale ed economico prodotto. I più efficaci
ricevono un incentivo aggiuntivo per replicare il modello in altre aree della
Regione, premiando chi ottiene risultati concreti.
Art. 6
Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio
1. È istituito presso la
Giunta regionale l’Albo degli enti e delle organizzazioni proponenti il
servizio, di seguito denominato albo regionale, al quale sono iscritti gli enti
e le organizzazioni operanti nel territorio regionale e che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a)
essere un ente del Terzo settore iscritto nel RUNTS, ai sensi del Codice del
Terzo settore;
b)
finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in almeno uno dei settori o
ambiti di cui all’articolo 3;
c)
capacità organizzativa e possibilità d’impiego proporzionate ai progetti e agli
interventi previsti;
d)
aver svolto attività continuativa da almeno tre anni.
2. Hanno facoltà di
iscriversi all’Albo regionale anche gli enti e le organizzazioni pubbliche,
nonché le articolazioni territoriali di enti, imprese sociali, cooperative e
organizzazioni, pubblici e privati, presenti nella Regione, purché abbiano
almeno una sede operativa sul territorio regionale e rispondano ai requisiti di
cui al comma 1.
3. L’iscrizione all’albo
regionale è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui
all’articolo 7.
4. Le modalità per
l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento nonché per la cancellazione dall’albo
regionale sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 15.
5. La struttura regionale
competente provvede, con cadenza annuale, alla verifica della sussistenza dei
requisiti per l’iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti e delle
organizzazioni che non risultino in possesso degli stessi.
Art. 7
Progetti del servizio
1. Il servizio è prestato
sul territorio della Regione nell’ambito dei progetti presentati dai soggetti
iscritti all’Albo regionale.
2. Il direttore della
competente struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 2, pubblica, sulla
base del piano annuale di cui all’articolo 5, comma 2, un bando pubblico
annuale per la selezione dei progetti che sono valutati da un’apposita
commissione nominata dalla medesima struttura regionale e finanziati sulla base
delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. I progetti sono
riferiti ai settori e agli ambiti di intervento di cui all’articolo 3 e
indicano:
a)
gli obiettivi che si intendono perseguire nonché i tempi e le modalità per
realizzarli;
b)
il responsabile del progetto;
c)
le attività educative e formative di cui all'articolo 13;
d)
le sedi operative tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione e
il numero di giovani per progetto nel limite massimo stabilito dal bando;
e)
gli operatori di progetto presenti nelle sedi operative;
f)
l’eventuale ulteriore numero di soggetti che l’ente intende impiegare con
risorse proprie;
g)
gli ulteriori requisiti stabiliti dal bando.
4. Gli istituti di
istruzione e formazione professionale possono proporre, in collaborazione con
gli enti e le organizzazioni iscritti all’Albo regionale, con il CSV
Basilicata, interventi di educazione civica, con particolare riferimento
all’educazione alla mondialità e alla pace, utili per il riconoscimento di
crediti formativi.
5. Gli istituti preposti
all’inclusione sociale e al recupero di individui soggetti a restrizione della
libertà personale possono proporre, in collaborazione con gli enti e le
organizzazioni iscritti all’Albo regionale, interventi nell’ambito dei progetti
del servizio finalizzati al recupero degli stessi soggetti seguiti da tali
istituti.
6. Le Province, i Comuni
e gli Enti locali possono proporre, in collaborazione con gli enti e le
organizzazioni iscritti all’Albo regionale, interventi nell’ambito dei progetti
del servizio finalizzati alla valorizzazione e gestione del patrimonio sociale,
culturale e paesaggistico, nonché alla valorizzazione e gestione dei beni
comuni ricadenti nei territori di competenza.
7. Le Aziende sanitarie
locali possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni
iscritti all’Albo regionale, interventi nell’ambito dei progetti del servizio
finalizzati all’accoglienza nonché al sostegno di pazienti e degenti presenti
e/o ricoverati nelle strutture del Servizio sanitario regionale.
8. I contratti per lo
svolgimento delle attività del servizio sono redatti in base agli schemi
predisposti dalla competente struttura regionale di cui all’articolo 4, comma
2.
9. Le imprese private
operanti nei settori individuati dalla presente legge possono aderire ai
progetti previa iscrizione all’Albo regionale. Le aziende che accolgono giovani
in programmi di formazione e responsabilità sociale ricevono un credito
d’imposta in caso di assunzione del partecipante entro 12 mesi dalla
conclusione del servizio.
Art. 8
Durata e orario di
svolgimento del servizio
1. La durata del servizio
è la seguente:
a)
da 60 a 120 ore (da svolgersi nell’arco temporale tra 2 e 4 mesi) per gli
studenti iscritti a scuole medie superiori e università;
b)
da 90 a 180 ore (da svolgersi nell’arco temporale tra 3 e 6 mesi) per soggetti
lavoratori;
c)
da 120 a 240 ore (da svolgersi nell’arco temporale tra 4 e 8 mesi) per i c.d.
soggetti NEET (soggetti di età compresa tra il termine dell’obbligo scolastico
e 29 anni non impegnati in alcuna forma di istruzione, lavoro o formazione
professionale).
2. Il progetto indica
l’impegno settimanale richiesto, che non può essere inferiore a 6 ore né
superiore a 30 ore settimanali, articolato dai tre ai sei giorni settimanali.
Art. 9
Soggetti ammessi al servizio
1. Sono ammessi a
svolgere il servizio i giovani cittadini dell’Unione europea e gli stranieri
con regolare permesso di soggiorno che alla data della presentazione della
domanda:
a)
abbiano un’età come individuata all’articolo 8, comma 1, lettera c);
b)
siano residenti nel territorio regionale o ivi domiciliati per motivi di studio
o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori;
c)
non abbiano riportato condanna per i delitti di cui all’articolo 14, comma 4,
del D.lgs. n. 40/2017.
2. Sono ammesse le
persone con disabilità di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e con un’età compresa
tra diciotto e trentacinque anni.
3. Sono ammessi, altresì,
i giovani che abbiano un’età compresa tra i tredici e i diciotto anni, con
modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione specifiche, definite in
accordo con l’Ufficio scolastico regionale e realizzate nell’ambito di esperienze
opportunamente adeguate e integrate nei percorsi di istruzione o di formazione
professionale, con particolare riferimento alle finalità di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere c), d) ed f).
4. Le domande di
ammissione al servizio sono redatte in base agli schemi predisposti dalla
struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 2 e sono inviate all’ente che
promuove il progetto scelto.
5. Coloro i quali hanno
prestato servizio ai sensi della presente legge, a esclusione dei soggetti di
cui al comma 3, non possono presentare ulteriore domanda.
Art. 10
Doveri, incompatibilità, compensi e benefici
1. I giovani impiegati
nei progetti di servizio sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni
affidate.
2. L'attività svolta
nell’ambito dei progetti di servizio non determina l’instaurazione di un
rapporto di lavoro.
3. I soggetti impiegati
nei progetti non possono sostituire personale assunto o da assumere per
obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.
4. Ai soggetti di cui al
comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio, purché non
contrastanti con lo svolgimento del progetto.
5. I soggetti che hanno
prestato servizio civile universale o regionale, a esclusione dei soggetti di
cui all’articolo 9, comma 3, non possono presentare ulteriore domanda per il
servizio, a eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia
senza completare almeno il cinquanta per cento del progetto.
6. I soggetti che
nell’ultimo anno e per almeno sei mesi abbiano avuto o hanno in corso un
rapporto di lavoro subordinato con l’ente presso cui intendono prestare
servizio, non possono presentare domanda al medesimo ente.
7. Ai giovani impiegati
nei progetti, a esclusione dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 3, è
assegnata una specifica CARD contenente facilitazioni per la fruizione di
servizi, di iniziative culturali e di apprendimento (es. ERASMUS), le cui
modalità di ricarica e le ulteriori finalità di spesa saranno definite nel
bando annuale, previo intese (es. Camera di Commercio della Basilicata, ecc.),
relativo ai progetti di cui all’articolo 7, sulla base dello stanziamento
annuale del fondo di cui all’articolo 18.
8. La Regione garantisce
ai soggetti impiegati nei progetti:
a)
la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità
civile relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante lo svolgimento
del servizio;
b)
l’erogazione, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza
oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse
allo svolgimento delle attività di servizio;
c)
il congedo di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, aggiornato alla L. 30 dicembre
2023, n. 213), da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento
del servizio senza riduzione dell’assegno;
d)
l’esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute a infortunio subito
nello svolgimento del servizio da considerare a tutti gli effetti come periodo
di svolgimento del servizio senza riduzione dell’assegno.
9. La Regione e gli enti
pubblici e privati promuovono accordi e possono estendere le agevolazioni già
attivate per la fruizione di servizi e riduzioni o esenzioni per l’accesso ai
musei, in favore dei giovani impiegati nei progetti.
10. Ai giovani impiegati
nei progetti del Servizio di Cittadinanza Attiva è riconosciuta un’indennità di
partecipazione commisurata all’orario svolto e ai risultati ottenuti. Tale
indennità è finanziata dal “Fondo per il Servizio di Cittadinanza Attiva per la
Cultura e la Coesione Sociale” di cui all’art. 18 ed è vincolata alla regolare
conclusione del progetto con una valutazione positiva.
Art.
11
Consulta
per il servizio
1. È istituita la
Consulta per il servizio, di seguito denominata Consulta, quale organismo
permanente di consultazione, confronto e raccordo della Regione con gli enti
locali e con i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti
all’Albo regionale.
2. La Consulta è
costituita con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed è composta da un minimo di 9
a un massimo di 12 componenti.
3. Fanno parte della
Consulta come componenti di diritto:
a)
i Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti di Potenza e di Matera;
b)
il rappresentante degli studenti nel Senato accademico dell’Università degli
Studi della Basilicata;
c)
un rappresentante per provincia del CSV Basilicata;
d)
un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
e)
due rappresentanti del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
f)
un rappresentante del Comitato di Coordinamento Istituzionale delle Politiche
del Lavoro.
Eventuali ulteriori
componenti possono essere designati dalla Giunta regionale, previo parere delle
Commissioni consiliari competenti.
4. I componenti della
Consulta durano in carica tre anni, si riuniscono almeno due volte l’anno,
prestano la loro attività a titolo gratuito e non possono percepire rimborsi.
5. La Consulta svolge i
seguenti compiti:
a)
esprime parere nei casi previsti dalla presente legge;
b)
propone iniziative per la promozione e la diffusione del servizio;
c)
prevede modalità di confronto con i soggetti, operanti in Basilicata, iscritti
all’albo degli enti di servizio civile universale di cui all’articolo 11 del
D.lgs. n. 40/2017;
d)
definisce la mappa dei bisogni sulla base della quale redigere il programma
triennale e il piano annuale di cui all’art. 5;
e)
formula proposte per il miglioramento dell’attuazione della presente legge;
f)
valuta ed analizza l’impatto dei progetti attivati dal punto di vista
economico, sociale ed ambientale attraverso l’elaborazione di una specifica
rendicontazione sociale.
6. La Consulta disciplina
con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento.
Art. 12
Formazione dei giovani impiegati nei progetti del servizio
1. La Regione sostiene la
formazione generale e specifica dei giovani impiegati nei progetti del servizio
e, nel caso di minorenni, anche dei genitori eventualmente interessati.
2. Nell’ambito dei
progetti del servizio, gli enti e le organizzazioni iscritti all’Albo regionale
che attuano i progetti, realizzano, nei confronti dei soggetti ammessi,
specifiche attività educative e formative relative alla cittadinanza attiva,
alla preparazione e al supporto riferiti al settore di svolgimento del servizio
stesso, favorendo la conoscenza tra volontari e destinatari del progetto.
3. La formazione si articola
in una parte generale, diretta a fornire la conoscenza dei principi generali
che sono alla base del servizio, e in una parte specifica in cui vengono
fornite informazioni relative allo specifico settore di svolgimento del
servizio.
4. Per le finalità di cui
al comma 1, la Regione promuove l’associazione e il coordinamento degli enti
promotori dei progetti del servizio.
Art. 13
Formazione dei responsabili e degli operatori
1. La Regione, sentita la
Consulta, promuove annualmente corsi di formazione e di aggiornamento, anche in
modalità telematica a distanza, per i responsabili dei progetti, per gli
operatori che svolgono attività di affiancamento e tutoraggio formativo dei
giovani che prestano il servizio, in conformità con la programmazione di cui all’articolo
5 e con il regolamento di cui all’articolo 15 nonché in linea con la normativa
statale in materia di servizio civile.
Art. 14
Strumenti per la valorizzazione e la promozione dell’attività del
servizio
1. La Regione,
nell’ambito delle proprie competenze, promuove la valorizzazione del periodo di
servizio effettivamente prestato stipulando accordi con università e altri
istituti di formazione e ricerca volti al riconoscimento di crediti formativi
valevoli per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dai medesimi
atenei e istituti di formazione e ricerca.
2. La Regione promuove,
altresì, misure per potenziare l’occupabilità dei
giovani che hanno svolto il servizio, anche stipulando accordi con le
associazioni di imprese private, con gli enti senza scopo di lucro e con le
associazioni di rappresentanza delle cooperative.
3. La Regione garantisce
il rilascio del documento di validazione delle competenze entro trenta giorni
dalla conclusione del periodo di servizio.
4. Il periodo di servizio
effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione
e dagli enti da essa dipendenti con le stesse modalità del servizio prestato
presso enti pubblici.
5. Le attività educative
e formative e il servizio prestato sono valutati secondo la normativa regionale
al fine del riconoscimento di crediti formativi e la Giunta regionale promuove
le opportune intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del riconoscimento
dei crediti formativi di cui al presente comma nel fascicolo elettronico del
lavoratore di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche.
6. La Regione promuove e
organizza, in particolare nelle scuole, nell’Università e negli enti del Terzo
settore, campagne per la conoscenza e l’informazione sul servizio, anche
attraverso la produzione e la distribuzione di materiale informativo, cartaceo
e multimediale.
7. La Giunta regionale
indice, con cadenza biennale, la Conferenza regionale del servizio civile quale
momento di incontro di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del servizio.
8. La Giunta regionale,
con il regolamento di cui all’articolo 15, individua le forme di certificazione
delle competenze acquisite dai giovani nello svolgimento del servizio sia per
quanto riguarda le abilità acquisite sia per le competenze trasversali
sviluppate.
Art. 15
Regolamento di attuazione e integrazione
1. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale,
previo parere delle Commissioni consiliari competenti, adotta un regolamento di
attuazione e integrazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto regionale,
con il quale, in particolare, definisce:
a)
le procedure per l’iscrizione all’Albo regionale nonché le modalità di tenuta e
aggiornamento dello stesso;
b)
lo schema tipo dei contratti tra la Regione e i giovani, regolante i rapporti
tra gli enti e le organizzazioni del servizio e i soggetti impiegati nei
progetti;
c)
le forme di certificazione delle competenze acquisite dai giovani nello
svolgimento del servizio ai sensi dell’articolo 14, comma 8, sia per quanto
riguarda le abilità acquisite sia per le competenze trasversali sviluppate;
d)
i criteri per la nomina dei componenti della Consulta;
e)
i requisiti del responsabile e degli operatori di progetto;
f)
il regolamento di gestione per gli enti dei volontari in servizio;
g)
i criteri generali per la formazione dei giovani, degli operatori e dei
responsabili di progetto;
h)
i casi di cessazione dal servizio e di sostituzione dei soggetti impiegati.
Art. 16
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale
esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli
effetti relativamente alla realizzazione e diffusione del servizio. A tal fine,
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza annuale, almeno quattro mesi prima
dall’approvazione del piano annuale di cui all’articolo 5, comma 2, la Giunta
regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione che
informi, in particolare:
a)
sul numero e sulla tipologia degli enti e delle organizzazioni iscritte
All’albo regionale e sulle motivazioni di eventuali cancellazioni;
b)
sugli esiti del bando annuale, riferiti alla quantità e tipologia dei progetti
presentati e di quelli finanziati nonché dei soggetti complessivamente
impiegati per la loro realizzazione;
c)
sulle attività formative promosse in favore dei giovani impiegati nei progetti,
dei responsabili dei progetti e degli operatori;
d)
sugli esiti dell’attività di monitoraggio e di verifica dell’attuazione dei
progetti;
e)
sulle iniziative regionali attivate per promuovere la conoscenza e
l’informazione sul servizio, per valorizzare il periodo di servizio prestato e
per potenziare l’occupabilità dei giovani che lo
hanno svolto;
f)
sulle eventuali criticità verificatesi e sulle misure messe in atto per farvi
fronte.
2. Gli esiti delle
attività di monitoraggio e valutazione sono resi pubblici tramite i siti
istituzionali del Consiglio regionale e della Regione.
Articolo
17
Disposizione
transitoria
1. Fermo restando il
divieto di cui all’articolo 10, comma 6, in sede di prima applicazione sono
iscritti di diritto all’Albo regionale i soggetti iscritti all’albo istituito
dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2006, n. 251
(Istituzione dell’albo regionale degli Enti e delle Organizzazioni del servizio
civile). I soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo
6 sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall’iscrizione al nuovo Albo.
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, quantificati in 200.000,00 euro per
l’anno 2025, si provvede con i fondi a valere sulla Missione 15, Programma 2,
Titolo II. Per i 200.000,00 euro per l’annualità 2026, si provvede mediante
l’istituzione di un apposito fondo denominato: “Fondo per il Servizio di
Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione sociale (S.C.A.C.CO.)”.
2. A decorrere dall’anno
2028 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi
applicativi.
3. Alla copertura degli
interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse del Fondo
Sociale Europeo (FSE), previa verifica della coerenza con le linee di intervento
ivi previste, del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”, quelle derivanti dalle assegnazioni statali in materia e quelle
conferite alla Regione, per lo scopo, da altre istituzioni o enti pubblici e
privati.
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.