Legge Regionale 3 febbraio 2025,
n. 13
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE
CIVICO, DEL GARANTE DELLE VITTIME DI REATO E DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, PER IL DIRITTO ALLA SALUTE E DEGLI
ANZIANI, DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, DEL GARANTE DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ E DEL GARANTE DELLA NATURA
Bollettino Ufficiale n. 7
(Supplemento ordinario) del 3 febbraio 2025
______________________________________________
SOMMARIO
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 – Istituzione del Difensore civico, del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della 1ibertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani, del Garante
per l’infanzia e l'adolescenza, del Garante delle persone con disabilità, del Garante
della natura.
Articolo 2 - Autonomia
e struttura organizzativa
Articolo 3 -
Elezione del Difensore Civico. Requisiti
Articolo 4 - Elezione del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale, per il diritto alla salute e degli anziani; del Garante
per l’infanzia e l'adolescenza; del Garante delle persone con disabilità;
del Garante della natura. Requisiti
Articolo 5 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
Articolo 6 - Revoca e rinuncia dell'incarico
Articolo 7 - Relazioni, audizioni del Difensore civico e del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà
personale, per il diritto alla salute e degli anziani; del Garante
per l’infanzia e l'adolescenza; del Garante delle persone con disabilità; del Garante
della natura. Diritto di accesso
Articolo 8 - Convenzioni con gli Enti locali
Articolo 9 – Indennità
CAPO II
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Articolo 10 - Funzioni della difesa civica
Articolo 11 - Misure contro la discriminazione dei cittadini
stranieri immigrati
Articolo 12 - Ambito di intervento e modalità
Articolo 13 -
Procedimento
Articolo 14 - Interventi a tutela del diritto di accesso
Articolo 15 -
Coordinamento della difesa civica
CAPO III
UFFICIO DEL GARANTE DELLE VITTIME DI REATO E DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A
MISURE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTÀ PERSONALE, PER IL
DIRITTO ALLA SALUTE E DEGLI ANZIANI
Articolo 16 - Funzioni del Garante delle vittime di reato
Articolo 17 - Ambito di intervento e modalità
Articolo 18 - Incompatibilità
Articolo 19 - Funzioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Articolo 20 - Ambito di intervento e modalità
Articolo 21 - Funzioni del Garante per il diritto alla salute e degli anziani
Articolo 22 - Ambito e modalità di intervento con riferimento alla tutela
del diritto alla salute e degli anziani
CAPO IV
UFFICIO DEL GARANTE PER L’INFANZIA L'ADOLESCENZA
Articolo 23 - Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Articolo 24 - Ambito di intervento e modalità
Articolo 25 - Tutela e curatela
CAPO V
UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Articolo 26 - Funzioni del Garante delle persone con disabilità
Articolo 27 - Ambito e modalità di intervento con riferimento all'aspetto della disabilità
CAPO VI
UFFICIO
DEL GARANTE DELLA
NATURA
Articolo 28 - Funzioni del Garante
della natura
Articolo 29- Ambito di intervento e modalità
CAPO VII
NORME FINANZIARIE FINALI
E TRANSITORIE
Articolo 30
- Rapporti tra i Garanti e il Difensore civico
Articolo 31 - Norma finanziaria
Articolo 32 – Abrogazione
Articolo 33 - Entrata in vigore
_____________________________________________________
CAPO I
DISPOSIZIONI
COMUNI
Art. 1
Istituzione del Difensore civico, del Garante
delle vittime di reato e delle persone sottoposte
a misure restrittive della
1ibertà personale, per il
diritto alla salute e degli anziani, del Garante per l’infanzia e l'adolescenza, del Garante delle persone con disabilità, del Garante
della natura
1.
Il Difensore civico e i Garanti hanno sede presso il Consiglio regionale e possono svolgere le proprie
funzioni anche presso le sedi decentrate della Regione Basilicata.
2.
Il Difensore civico svolge i compiti
di cui al Capo II, in conformità
con quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto regionale e il Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani svolge i compiti di cui al Capo III.
3.
Il Garante per l’infanzia e
l'adolescenza ed il Garante delle persone con disabilità svolgono
rispettivamente i compiti di cui ai Capi IV e V.
4.
Il Garante della natura svolge i compiti di cui al Capo VI;
5.
Il Difensore civico e i
Garanti svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dalla legislazione
regionale o conferita dalla normativa comunitaria e statale.
Art. 2
Autonomia e struttura organizzativa
1. Il Difensore civico e i Garanti svolgono le proprie funzioni in autonomia e indipendenza. Per assicurare il funzionamento dei loro uffici in forma decentrata, possono utilizzare le sedi periferiche della Regione, previa
intesa tra l'Ufficio
di Presidenza del Consiglio
regionale e la Giunta regionale.
2. Il Difensore civico e i Garanti per l'esercizio delle loro funzioni si avvalgono di una struttura
organizzativa costituita, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, con delibera dell’Ufficio
di Presidenza del Consiglio Regionale, che ne determina
la relativa dotazione organica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
Il personale assegnato alla struttura di cui al comma 2 supporta l'attività del Difensore civico e dei Garanti.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Difensore civico ed i Garanti si avvalgono di funzionari regionali in qualità
di referenti. A questo scopo, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, predispongono
un calendario di presenze
periodiche di funzionari presso
gli uffici periferici della Regione.
5. Il Difensore civico ed i Garanti possono, altresì, avvalersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di
bilancio relativo alle spese
per il loro funzionamento, possono attivare
forme di collaborazione con esperti nelle
materie attinenti alle funzioni da svolgere e richiedere pareri e
consulenze.
Art. 3
Elezione del Difensore Civico. Requisiti
1.
Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio regionale scelto tra i cittadini che, oltre al possesso del
diploma di Laurea in discipline
giuridiche, siano o siano stati:
a)
Professori ordinari di università in materie giuridiche;
b)
Magistrati;
c)
Avvocati dello Stato;
d)
Avvocati patrocinanti in Cassazione;
e)
Dirigenti
e Direttori nella Pubblica Amministrazione.
2. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.
3. Dopo la terza
votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma
2, si procede ad ulteriori votazioni e viene eletto a maggioranza
assoluta.
4. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.
5.
Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 “Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale”.
Art.
4
Elezione del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e
degli anziani; del Garante per l’infanzia e l'adolescenza;
del Garante delle persone con disabilità;
del Garante della natura. Requisiti
1.
I Garanti sono eletti dal Consiglio regionale tra soggetti in possesso di
comprovata esperienza nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti
agli uffici da svolgere ed in possesso di laurea magistrale in materie
attinenti all’incarico da svolgere. Per il Garante delle persone con disabilità
è richiesto, unicamente, il requisito della comprovata esperienza nella materia
inerente la relativa funzione.
2.
I Garanti sono eletti a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio
regionale.
3. Dopo la terza votazione, qualora non si
raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede ad ulteriori votazioni e
vengono eletti a maggioranza
assoluta.
4.
I Garanti durano in carica
cinque anni e non sono rieleggibili.
5. Per quanto non previsto da questo articolo
si applicano le disposizioni della
legge regionale 5 aprile
2000, n. 32 “Nuove norme per 1’effettuazione delle nomine di competenza regionale”.
Art. 5
Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
1.
Sono ineleggibili alle cariche
di Difensore civico e di Garante:
a)
i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
b)
i Presidenti di Regione, Provincia, Comunità montana e Unione dei Comuni;
c)
i Sindaci;
d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, di Comunità montana e di Unione dei Comuni;
e)
i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
f)
i direttori generali delle Aziende sanitarie
locali e ospedaliere;
g)
i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 2, comma 4 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo.
2.
Sono altresì ineleggibili coloro che hanno
riportato condanne penali.
3.
L’incarico di Difensore civico e di Garante non è incompatibile con
qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato o autonomo, tranne nei casi in cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. Durante il loro mandato non possono esercitare
attività di carattere
politico. Il Difensore civico e i Garanti,
nonché i loro collaboratori, sono soggetti a
codici etici di autoregolamentazione.
4.
Coloro che assumono l’incarico di Difensore civico e
di Garanti possono usufruire dei permessi lavorativi retribuiti previsti dalla
normativa in vigore, per la partecipazione alle sedute e per adempiere alle
relative funzioni e, comunque, per un massimo di cinquanta ore mensili.
5. È comunque incompatibile con la carica chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi
in una delle condizioni di ineleggibilità previste
ai commi 1 e 2.
6. Il Presidente del Consiglio regionale, ove accerti d'Ufficio o su segnalazione di terzi, l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Difensore civico o i Garanti a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine
di quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il Difensore
civico o i Garanti
sono dichiarati decaduti dall’incarico con deliberazione del Consiglio regionale,
da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, effettuati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
7.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 “Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale”.
Art.
6
Revoca e rinuncia dell'incarico
1.
Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta
a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti
il Consiglio regionale,
può revocare il Difensore civico e i Garanti per gravi o ripetute
violazioni di legge.
2.
Il Difensore civico ed i Garanti hanno facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne diano avviso al Presidente del Consiglio
regionale, con comunicazione scritta, almeno
tre mesi prima.
Art. 7
Relazioni, audizioni del Difensore civico e del
Garante delle vittime di reato e delle persone
sottoposte a misure
restrittive della libertà
personale, per il diritto alla salute e degli anziani; del Garante
per l’infanzia e l'adolescenza; del Garante delle persone con disabilità; del Garante
della natura. Diritto di accesso
1.
Il Difensore civico e Garanti presentano entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Possono inviare al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente
della Giunta regionale apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Consiglio
regionale secondo le modalità indicate dal Regolamento interno del medesimo. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale
della Regione ed alle
stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con l'Autorità.
3.
Il Difensore civico e i Garanti sono ascoltati dalle Commissioni consiliari competenti su loro richiesta o su invito delle Commissioni medesime. Possono, inoltre, essere ascoltati, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.
4.
Il Difensore civico e i Garanti possono rivolgere raccomandazioni alle autorità
politiche o amministrative competenti. La Regione e
gli enti dipendenti sono
tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione medesima. Della mancata risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è data conoscenza al Consiglio regionale su richiesta del Garante tramite comunicazione.
5.
Il Difensore civico e i Garanti hanno diritto di accesso,
per lo svolgimento delle proprie
funzioni, agli uffici
della Regione e degli Enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati, nonché
alla
documentazione necessaria in
possesso degli stessi, fermo restando
quanto previsto al Capo II.
Art. 8
Convenzioni con gli Enti locali
1.
Gli Enti locali possono rivolgere domanda di convenzione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che la esamina,
approvando ad ogni effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore civico e i Garanti, assumendone i relativi costi.
Art. 9
Indennità
1.
Al Difensore civico ed ai Garanti spetta un compenso annuo omnicomprensivo,
pari al 30% (trenta
per cento) dell'indennità complessiva lorda percepita dal
Consigliere regionale, nonché lo stesso
trattamento di missione
qualora, per motivi del proprio Ufficio,
debbano recarsi fuori sede.
2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.
CAPO II
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 10
Funzioni della difesa civica
1. L'Ufficio del Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza,
dell’imparzialità e
del buon andamento dell'azione
amministrativa, concorrendo ad
assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.
2. Per le finalità indicate al comma 1, il Difensore civico:
a) interviene d'Ufficio o su richiesta dei
soggetti di cui all'articolo 11 in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi,
omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi
della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti
alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali, in forma singola
od associata, su richiesta degli
stessi, previa stipula
di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi
competenti;
b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative
o amministrative, nonché sollecitare l'applicazione delle riforme
stesse.
3. Il Difensore civico può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale,
dipendenti da ragioni
economiche, culturali e di integrazione sociale,
al fine di agevolare
l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e, in
particolare, nei procedimenti amministrativi cui
sono interessati.
Art. 11
Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati
1. Il Difensore civico, ai sensi dell'articolo
44 del D. Lgs. n. 286/1998, svolge funzioni di informazione e supporto agli stranieri
vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi
razziali, etnici e religiosi di cui al D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva
2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica),
nonché delle situazioni di grave sfruttamento
indicate all'articolo 18 del D. Lgs. n. 286/1998 citato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Difensore civico:
a)
riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;
b)
favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti
di difesa in favore
di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;
c)
coordina la propria attività con l'Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali e con le reti di
contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;
d)
acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti
la discriminazione;
e)
supporta i cittadini stranieri
immigrati per l’attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi
territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.
Art. 12
Ambito di intervento e modalità
1. Il Difensore civico interviene:
a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali
allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;
b) di propria iniziativa, svolgendo
indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni negli
ambiti di competenza e sollecitando l'adozione di provvedimenti.
2. La presentazione della richiesta
di intervento del Difensore civico non è soggetta a formalità ed è
a titolo gratuito.
3. Le amministrazioni e gli altri soggetti
di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo
10 sono tenuti a prestare
leale collaborazione per il raggiungimento delle
finalità di cui alla presente legge.
4. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita
la facoltà di intervento
dell’Ufficio del Difensore civico.
Art.
13
Procedimento
1.
Il Difensore civico
effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell'istanza presentata.
2. Il Difensore civico,
valutata la fondatezza dell’istanza o a seguito della
sua decisione di intervenire
d'Ufficio, invita i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
10 a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari.
3. Il Difensore civico
può:
a)
avere accesso agli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
b)
convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di
raggiungere un accordo tra le parti;
c)
chiedere agli
organi competenti di provvedere all'adozione dell’atto, quando si tratti di
atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di
attività o omissioni ritenute irregolari.
4. Il responsabile del procedimento ha
l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore civico.
Deve altresì, entro venti giorni,
fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal
Difensore civico.
5. Il Difensore civico, esaurita
l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti
per le parti o un termine
per la definizione
del procedimento.
6. I soggetti indicati alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 comunicano al Difensore civico
e agli interessati gli elementi
di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico.
7. Il Difensore civico informa gli interessati
dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali
iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
8. Il Difensore civico,
se non ritiene pertinenti o risolutivi
gli elementi comunicatigli ai sensi del comma 6 oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al comma 4, informa gli organi
degli enti interessati per gli adempimenti
conseguenti, eventualmente anche disciplinari.
Di tali adempimenti da parte
delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Difensore
stesso.
Art.
14
Interventi a tutela del diritto di accesso
1. Il Difensore civico può essere chiamato ad
intervenire a tutela del diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma
4, della legge
7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in
materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche sugli atti degli enti locali
quando ricorrano le condizioni
stabilite dalla legge stessa, nonché a tutela del
diritto di accesso civico,
ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 97/2016.
Art. 15
Coordinamento
della difesa civica
1.
La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei
di difesa civica;
in particolare riconosce le
forme di coordinamento tra Difensore civico e Difensori civici territoriali
volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca
informazione.
2. Il Difensore civico può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti
umani.
CAPO III
UFFICIO DEL GARANTE DELLE VITTIME DI REATO E DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, PER IL DIRITTO ALLA SALUTE E
DEGLI ANZIANI
Art.
16
Funzioni del Garante delle vittime di reato
1. Il Garante delle vittime di reato promuove,
garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e degli
interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma
di controllo gerarchico o funzionale e svolge
con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Ufficio del Garante delle vittime di
reato, disciplinato in questo Capo, opera a favore delle persone fisiche,
residenti nel territorio
regionale, vittime di uno dei reati previsti
dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità
pubblica) e XII (Dei delitti contro
la persona), nonché
per i delitti previsti dagli
articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e
644 del medesimo Codice penale,
commessi nel territorio nazionale o extranazionale.
3. Si intende
per vittima del reato
di cui al comma 2
la persona offesa dal reato e, qualora questa
sia deceduta, i parenti entro il secondo
grado, il coniuge, chi è legato
alla persona offesa dal vincolo di
adozione e chi, pur non essendo
coniuge, era con essa stabile convivente.
Art. 17
Ambito di intervento e modalità
1. Il Garante delle vittime di reato svolge
le seguenti funzioni:
a)
fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante
le informazioni indicate nel
comma 2;
b)
collabora con le
competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un
efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e
psicologici adeguati;
c)
promuove la
collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di
rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento
dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 16;
d)
può promuovere
azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul
territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;
e)
può proporre alle
amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità
dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
f)
può intervenire nei
procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 16
la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto
delle procedure e dei termini di definizione;
g)
promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime
di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi
sanitari, le istituzioni
scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela
dei diritti dei consumatori e utenti e
altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e
per le finalità di questa legge.
2.
Il Garante delle
vittime di reato informa i soggetti di cui all'articolo 16 che ne fanno
richiesta in merito a:
a)
tempi, modi e luoghi
relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
b)
forme di assistenza
psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale che si possono
ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli
ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti,
nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali
subiti e di erogazione di altri
eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;
c)
misure di assistenza e aiuto previste
dalla legislazione regionale vigente.
3.
Per le attività
previste da questo articolo il Garante delle vittime di reato promuove intese e
collaborazioni con enti e istituzioni,
tra i quali gli
ordini professionali.
Art.
18
Incompatibilità
1. Al Garante delle vittime di reato è inibita la rappresentanza legale diretta nei confronti delle
vittime di reato che accedono
all'Ufficio dell'Autorità di Garanzia.
Art.
19
Funzioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
1.
L'Ufficio di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.
2.
Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in quanto tale svolge la sua azione nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici
regionali, dei gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli
istituiti di pena e gli uffici
di esecuzione penale esterna
con sede in Basilicata.
3.
L'azione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale si rivolge, altresì, nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale
vigente.
Art.
20
Ambito di intervento e modalità
1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale interviene, su segnalazione o di propria
iniziativa.
2. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in particolare:
a)
assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione
professionale e
altre
azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione
sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla
normativa regionale vigente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti
la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dall'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
b)
verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati
d'Ufficio o su istanza di parte,
relativi a diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale, abbiano
regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
c)
segnala agli organi
regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1, dei quali venga a conoscenza
su
indicazione dei soggetti
interessati o di associazioni
e organizzazioni che svolgono un'attività inerente ai diritti delle persone
ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti
dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative;
d)
supporta, nei limiti
di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del
diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito
penitenziario o di restrizione della libertà personale;
e)
promuove iniziative
di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
f)
può formulare
osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di
carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
g)
può effettuare
visite negli Istituti di pena nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
h)
interviene nei
confronti dci soggetti di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, in caso
di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni
previste in materia dalla normativa regionale vigente.
Art. 21
Funzioni del Garante per il diritto alla salute e degli anziani
1.
L'Ufficio del Garante per il diritto alla salute e degli anziani svolge le funzioni di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti
le professioni sanitarie).
2.
Il Garante per il
diritto alla salute e degli anziani può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3.
Il Garante per il diritto alla salute e degli anziani acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante
legale dell’amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative
vigenti, sia con i poteri
e le modalità
stabiliti dalla presente legge.
Nell'esercizio della sua funzione il Garante per il
diritto alla salute e degli
anziani può compiere
accessi presso le strutture sanitarie anche avvalendosi
della collaborazione della struttura amministrativa regionale
competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.
4.
Il Garante per il diritto alla salute e degli anziani
svolge la propria
attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto
ad alcuna forma di
controllo gerarchico e funzionale.
Art. 22
Ambito e modalità di intervento con riferimento alla tutela
del diritto alla salute e degli anziani
1.
Il Garante per il diritto
alla salute e degli
anziani:
a)
collabora con la rete di servizi sociali e sociosanitari già incaricati
in materia di tutela dei diritti fondamentali
degli anziani, per garantire loro assistenza, cure appropriate e di qualità, cure palliative e dignità nei trattamenti di fine vita;
b)
esprime pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme regionali riguardanti gli anziani;
c)
coordina la propria attività con le omologhe figure esistenti a livello nazionale,
confrontandosi con esse e dando luogo ad uno scambio di idee e progetti;
d)
promuove iniziative sul territorio regionale volte ad incrementare la
conoscenza dei diritti degli anziani
ed a favorire l'inclusione di tali soggetti
mediante la creazione di circoli ricreativi in
cui essi possano coltivare i propri interessi e socializzare;
e)
svolge la
funzione di monitorare la programmazione televisiva e le altre forme di comunicazione
audiovisive in collaborazione con il CO.RE.COM., al fine di assicurare un equo
diritto all' informazione;
f)
promuove, con le amministrazioni interessate,
quali ad esempio Università,
Tribunali, Ordini professionali, Forze
dell'Ordine, Organizzazioni sindacali interessate, con particolare riferimento a quelle
rappresentative degli anziani e dei pensionati, società specializzate in geriatra
e gerontologia, protocolli d'intesa utili per poter esplicare le sue funzioni
di promotore di azioni atte a favorire
un miglioramento della qualità della vita degli anziani ed a
tutela e protezione degli stessi;
g)
promuove, in un’ottica di collaborazione con le strutture sanitarie del settore,
la realizzazione di centri diurni per anziani affetti da malattia di Alzhaimer con personale
qualificato per l’assistenza;
h)
suggerisce opportunità di partecipazione attiva
alla società, alla cultura e alle attività
politiche da parte delle persone anziane in ossequio alla Carta dei diritti fondamentali del 2000,
articolo 25;
i)
vigila sull' assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture
residenziali e in
altri ambienti esterni alla loro famiglia, al fine di segnalare, ai servizi
sociali ed all'autorità giudiziaria, le situazioni che richiedono interventi
immediati di ordine assistenziale e giudiziario;
j)
fornisce consulenza
informativa sulle tipologie di assistenza e patronato
e per la soluzione di
controversie tra il cittadino
anziano e la pubblica amministrazione;
k)
denuncia fatti configurabili come reati perseguibili d’Ufficio
dei quali viene a conoscenza
nell’ambito delle sue funzioni;
l)
predispone interventi per la tutela
extragiurisdizionale del cittadino anziano;
m) sottopone
all' autorità competente i casi di violazione di diritti e di violazioni di norme, previa
formulazione di relativa istruttoria;
n) assume ogni
iniziativa necessaria ad assicurare alle persone anziane l’erogazione delle
prestazioni connesse al miglioramento della qualità di vita e della salute,
anche attivandosi, qualora ne ricorrano le esigenze, nei confronti dell’amministrazione interessata perché questa
assuma le necessarie iniziative;
o)
chiede l’accesso ai documenti amministrativi a tutela degli anziani.
CAPO IV
UFFICIO DEL GARANTE
PER L’INFANZIA L'ADOLESCENZA
Art. 23
Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
1.
L'Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza
è svolto al fine di assicurare la piena attuazione,
nel territorio regionale, dei diritti
e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori,
anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio
1991, n. 176 (Ratifica
ed esecuzione della convenzione
sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989) e
dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003,
n. 77, nonché dal diritto
dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative
nazionali vigenti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CEDU), già proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, riadottata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007 e ratificata in Italia con legge 2 agosto 2008,
n. 130.
2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in particolare:
a)
promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni
che si occupano di minori,
iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento
dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
b)
collabora all'attività delle reti nazionali
ed internazionali dei Garanti delle persone di minore
età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Partecipa alla “Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza”,
di cui all'articolo 3, punto 7, della legge 12 luglio 2011, n. 112, e
collabora con l’autorità del Garante
nazionale e con i Garanti regionali, presenti nella stessa conferenza,
nel promuovere l'adozione di linee comuni di azione
da attuare negli ambiti nazionale e regionali e da
promuovere e sostenere nelle competenti sedi in Italia, in Europa e
nel mondo e nel realizzare forme sistematiche di scambio di dati, di informazione e di esperienze sulla condizione
dei minori. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di
promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri
Paesi;
c)
verifica che alle persone
di minore età siano garantite pari opportunità
nell'accesso alle cure e
nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso
all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
d)
favorisce lo
sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o
risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età;
e)
segnala alle
competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale casi di
bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale
o giudiziaria;
rappresenta
i diritti e gli interessi dell'infanzia in
tutte le sedi regionali,
secondo le modalità previste dalla presente legge;
g) promuove, in accordo con la struttura
regionale competente in materia, iniziative per la celebrazione della giornata
nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
h) promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di
minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e
nella scuola;
i)
vigila con la
collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto
il territorio regionale alle Convenzioni e alle
normative indicate al comma 1;
j)
accoglie
segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle
condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le
amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne
impediscono la tutela;
k) interviene nei procedimenti amministrativi
della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 241/1990 ove sussistano fattori di rischio
o di danno per le persone di minore età;
l)
cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati
all'infanzia e all'adolescenza e promuove nei bambini e negli
adolescenti l'educazione ai media;
m) vigila sulla programmazione televisiva,
sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione
audiovisive e telematiche, per la salvaguardia
e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il
profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione
dell'infanzia stessa;
n)
segnala all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali
trasgressioni commesse in coerenza con
il codice di
autoregolamentazione della RAI;
o) istituisce
un elenco al quale può attingere anche il giudice
competente per la nomina di tutori
o curatori;
p) promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;
q) assicura
la consulenza ed il sostegno
ai tutori o curatori nominati;
r) verifica le condizioni e gli interventi
volti all’accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non
accompagnato;
s) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
t)
collabora
all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
u)
formula proposte e,
ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti
l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle
Province e dei Comuni.
3.
Il Garante per
l'infanzia e l'adolescenza promuove con gli enti locali e con gli altri
soggetti, in raccordo con la consulta regionale di protezione e pubblica tutela
dei minori e con il Comitato italiano per l'Unicef, iniziative volte
a rendere effettiva la tutela dei minori, in particolare per la prevenzione dell'uso dell’a1cool e della droga,
per la tutela degli abusi
dell’infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto
1998, n. 269 “Norme contro
lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quale nuove forme
di riduzione in schiavitù”.
Articolo 24
Ambito di intervento e modalità
1. Nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 23, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza:
a)
stipula
intese
ed accordi con ordini professionali e organismi
che si occupano di infanzia e adolescenza;
b)
intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
c)
attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale
impegnate nella tutela dell’infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
d)
prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo
10 della legge n. 241/1990;
e)
segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti in danno dei minori.
Art. 25
Tutela e curatela
1. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza promuove, d’intesa con i competenti organi
regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela,
anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di
formazione.
CAPO V
UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Art. 26
Funzioni del Garante delle persone con disabilità
1. L'Ufficio del Garante delle persone con disabilità svolge le funzioni di cui all’articolo 2, commi 1, 2 c 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti
le professioni sanitarie).
2. Il Garante delle persone con disabilità può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Garante delle persone con disabilità acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato
la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante
legale dell’amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative
vigenti, sia con i poteri
e le modalità
stabiliti dalla presente legge.
Nell'esercizio della sua funzione il Garante delle persone con disabilità può compiere accessi presso
le strutture sanitarie anche avvalendosi
della collaborazione della struttura amministrativa regionale
competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.
4.
L'Ufficio di Garante
delle persone con disabilità è svolto al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione
dei diritti e degli interessi individuali e collettivi
delle persone con disabilità, nel rispetto della Convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica
ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New
York
il 13 dicembre 2006 e istituzione del1’Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge
quadro per l'assistenza, 1’integrazione sociale
e dei diritti delle persone
handicappate), in armonia
con l’articolo 5 della Legge statutaria
17 novembre 2016, n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”, nel rispetto della
legge regionale 12 dicembre
2014, n. 38 “Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla condizione
delle persone con disabilità” e in conformità
ai principi di uguaglianza
e solidarietà di cui agli
articoli 2 e 3 della
Costituzione, nonché la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili
residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale.
5.
Il Garante delle persone con disabilità svolge la propria attività
in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio
e valutazione e non è sottoposto
ad alcuna forma di
controllo gerarchico e funzionale.
Art. 27
Ambito e modalità di intervento con riferimento all'aspetto della disabilità
1.
Per le finalità di cui all'articolo 26, il Garante
delle persone con disabilità
in collaborazione e in stretto raccordo con le competenti direzioni regionali, con l'Amministratore di sostegno, gli enti e le istituzioni che si occupano
di disabilità, svolge e promuove:
a) l'affermazione del pieno rispetto
della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società,
e attuando azioni
di contrasto ai fenomeni discriminatori;
b) la piena
accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela
giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;
c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la conoscenza della normativa
in materia, dei relativi strumenti
di tutela e per agevolare
l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti
sociali a rischio
di esclusione;
d) le azioni per
accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti
nell'adozione di interventi adeguati a rimuovere
le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto
dei diritti;
e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive
in raccordo con la Consigliera
regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive
per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro);
la sensibilizzazione presso gli organi di informazione, a mezzo stampa,
radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
g)
il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività
di formazione;
h)
l'utilizzo dell'elenco degli amministratori di sostegno previsti
dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2020, n. 15
(Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli,
in attuazione della
legge 9 gennaio 2004, n. 6);
i)
la formulazione di proposte ovvero pareri su atti normativi e di
indirizzo che riguardino le disabilità di competenza della regione e degli enti
locali;
j)
ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al
pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.
2. Per lo
svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, il Garante
delle persone con disabilità:
a) collabora con
l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla raccolta e
all’elaborazione dei dati alla condizione delle persone con disabilità;
b)
riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale
della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone
con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b),
c), e) e j) del presente articolo;
c)
segnala alle Direzioni provinciali del lavoro
l’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, da parte
dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere
aggiudicatari di appalti
pubblici ai sensi
dell’articolo 17 della
legge n. 68 del 1999;
d) svolge attività
di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni
determinate dalla loro condizione di disabilità,
ai sensi dell’articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67;
e)
sostiene studi, ricerche
e scambi di esperienze negli
ambiti della tutela
dei diritti delle persone
con disabilità;
f)
attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza
o gravi ritardi nell'azione degli enti locali
a tutela dei disabili;
g)
il Garante può costituirsi parte
civile nei procedimenti penali in cui la parte offesa è una persona con
disabilità, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
h)
riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle Commissioni
consiliari competenti sull'attività svolta;
i)
collabora con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito con legge regionale
12 dicembre 2014, n. 38.
CAPO VI
UFFICIO DEL GARANTE DELLA
NATURA
Art. 28
Funzioni
del Garante della natura
1. Il Garante della natura esercita
funzioni:
a)
di monitoraggio e
sollecitazione circa le misure da adottare per il raggiungimento degli
obiettivi fissati nella Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030;
b)
di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica
amministrazione per ciò che attiene la materia ambientale, la tutela del
paesaggio e del patrimonio storico e artistico, lo sviluppo sostenibile anche
nell'interesse delle future generazioni;
c)
di presidio per un’efficace, efficiente e celere azione ambientale, finalizzata al raccordo fra le
Istituzioni, le Autorità competenti, gli Enti
e tra questi e la comunità regionale;
d)
di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa ambientale.
2. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni
di cui al precedente comma, il Garante della natura agisce in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
3. Il Garante della natura opera in stretta
collaborazione con le direzioni
regionali di riferimento al fine di assicurare
e promuovere gli obiettivi fissati
nella Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 nonché il buon
andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di
legalità, trasparenza, efficienza, efficacia, equità e celerità.
4. Il Garante della natura, in relazione ai compiti ad esso affidati, segnala agli
organi competenti e agli uffici le irregolarità,
le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi
verificatisi, sollecitandone la
collaborazione per l'adozione dei necessari provvedimenti e, comunque, per una positiva
definizione delle questioni sollevate a presidio delle finalità di
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Indica, anche ai
fini dell'apertura del procedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il
loro comportamento mancato al dovere d'Ufficio nei confronti degli interessati.
5. Il Garante della natura può chiedere
informazioni e fare proposte agli organi competenti e alla struttura organizzativa
di riferimento. A tal fine, può invitare a fornire notizie, documenti,
chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione
regionale. Il Garante della
natura può segnalare nelle sue relazioni le eventuali
mancate risposte ai suoi inviti.
6. Il Garante della natura sostiene studi,
ricerche, formazione, informazione e scambi
di esperienze nella corretta gestione amministrativa dell’ambiente. Inoltre, promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni.
Art. 29
Ambito di intervento e modalità
1.
Il Garante
della natura può essere adito gratuitamente:
a)
a richiesta di singoli e persone giuridiche interessate, di enti,
associazioni e formazioni sociali, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi
per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;
b)
a richiesta di enti
civici, enti provinciali, organi e organismi regionali al fine di contribuire
alla risoluzione di disfunzioni amministrative;
c)
d'Ufficio, con particolare
riguardo a procedimenti e atti di natura
ambientale analoghi a quelli
per cui è già stato attivato il suo intervento.
2.
Il Garante della natura, verificata la fondatezza della segnalazione
o a seguito della sua decisione
di intervenire d'Ufficio, agisce a tutela del diritto leso richiedendo agli
uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. Se utile, individuato il
responsabile del procedimento, chiede di procedere all'esame congiunto della
pratica. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della
pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le
informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Garante
della natura o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle
conclusioni raggiunte dal Garante
della natura.
3. Il
Garante della natura, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare
congiuntamente il presentatore dell'istanza
e il responsabile del procedimento per tentare
un'azione di mediazione.
4.
Il Garante della natura, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi alla pubblica amministrazione o ai soggetti interessati e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento. Il Garante della natura, a seguito dell’infruttuosità
dell'azione, valuta l'opportunità di dare comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali.
5.
Il Garante della
natura, qualora ritenga che l'atto dovuto sia
stato omesso illegittimamente, può
chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario
ad acta.
6.
La proposizione di
ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude né limita la facoltà di
reclamo al Garante della natura.
7.
Il Garante della
natura può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti
conclusi.
8.
Il Garante della natura non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.
CAPO VII
NORME FINANZIARIE FINALI E
TRANSITORIE
Art. 30
Rapporti tra i
Garanti e il Difensore civico
1. I Garanti e il Difensore civico
si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune,
coordinando la propria attività nell'ambito
delle rispettive competenze.
Art. 31
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificati
in un massimo di € 110.000
annui, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già destinate alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione della legge regionale
12 gennaio 2024, n. 1, abrogata
con l’articolo 32 della presente
legge, stanziate nella Missione 01, Programma 01, Titolo 01 dell’esercizio 2025 del Bilancio
di previsione triennale 2024-2026 della Regione Basilicata.
Art. 32
Abrogazione
1.
E’ abrogata la legge regionale
12 gennaio 2024, n. 1 “Istituzione del Difensore civico
e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
nonché del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità”.
Art. 33
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Basilicata.