Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 43
DISPOSIZIONI IN VARI SETTORI DI INTERVENTO
Bollettino Ufficiale n. 63 (Speciale) del 30 dicembre 2024
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Sommario
CAPO
I
Disposizioni
varie
Articolo 1 Modifiche alla
legge regionale 13 febbraio 2024, n. 7 (Interventi in vari ambiti normativi).
Articolo 2 Modifica ed
integrazione alla legge regionale 28 marzo 2024 n. 12 (Altri interventi in vari
ambiti normativi).
Articolo 3 Modifica alla
legge regionale 5 aprile 2024, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità
regionale 2024).
Articolo 4 Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2024, n. 16 (Istituzione del reddito
di libertà per le donne vittime di violenza).
Articolo 5 Integrazioni
alla legge regionale 28 settembre 2024, n. 23 (Modifiche alla legge regionale
17 agosto 1998, n. 25 “Disciplina delle attività e degli interventi regionali
in materia di protezione civile - abrogazione l.r. 19
dicembre 1994, n. 46” e alla legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 “Norme per
l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei
rifugiati”).
CAPO
II
Disposizioni
finali
Articolo 6 Modificazioni
alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte
al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente”.
Articolo 7 Modificazioni
alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte
al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente”.
Articolo 8 Modificazioni
alla Legge Regionale 5 febbraio 2010, n.18 “Misure finalizzate al riassetto ed
al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale”.
Articolo 9 Modificazioni
alla Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1.
Articolo 10 Clausola di
neutralità finanziaria.
Articolo 11 Norma di
adeguamento automatico.
Articolo 12 Entrata in
vigore.
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CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 1
Modifiche alla legge
regionale 13 febbraio 2024, n. 7 (Interventi in vari ambiti normativi)
1. Il comma 2
dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2024, è così sostituito:
“2. Per impianti agrivoltaici avanzati si intendono gli impianti realizzati
nel rispetto dei criteri del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica 22 dicembre 2023, n. 436.”
2. L’articolo 8 della
legge regionale n. 7 del 2024, è così sostituito:
“Articolo
8
Modifica
alla legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 (Recupero dei sottotetti e dei locali
seminterrati ed interrati esistenti)
1. Il comma 3
dell'articolo 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8 è così sostituito:
“3. Il recupero volumetrico, di cui al comma 2,
può essere consentito su edifici esistenti al 31 dicembre 2019 legittimamente
autorizzati ovvero oggetto di procedimento amministrativo ai sensi degli artt.
36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001.”
Art. 2
Modifica ed
integrazione alla legge regionale 28 marzo 2024 n. 12 (Altri interventi in vari
ambiti normativi)
1. Al comma 1
dell’articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2024 dopo le parole “Possono
essere rilasciate concessioni demaniali marittime” sono aggiunte le parole “, a
seguito di procedura ad evidenza pubblica,” e dopo le parole “nel rispetto
della normativa vigente in materia” è aggiunta la parola “urbanistica,”.
2. L’art. 3 della legge
regionale n. 12 del 2024 è sostituto dal seguente:
“Articolo
3
Modifica
alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte
al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente)
1. Il comma 3 quinquies dell’articolo 2 della legge regionale n. 25 del
2009 è così sostituito:
“3-quinquies. Nelle aree
di tipo "E" di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell'ambito di aree
agricole, sono consentiti su unità immobiliari esistenti autorizzate o
autorizzate anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità,
destinate ad attività turistico ricettive, agrituristiche e funzionali
all’attività agricola come definite dall’art. 2135 del codice civile,
ampliamenti nel rispetto degli articoli 4 e 7 del suddetto D.M. 1444/68 e
nell’ambito della definizione o revisione degli strumenti urbanistici”.
Art. 3
Modifica alla legge
regionale 5 aprile 2024, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale
2024)
1. Al comma 1
dell’articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2024 le parole: “civiche,
solidaristiche e di utilità sociale,” sono soppresse.
Art. 4
Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2024, n. 16 (Istituzione del reddito
di libertà per le donne vittime di violenza)
1. Al comma 2
dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2024, dopo le parole:
“politiche educative”, sono inserite le seguenti parole: “delle istituzioni
scolastiche di ogni grado d’istruzione nel rispetto dell’autonomia scolastica,
d’intesa con il competente Ufficio scolastico regionale”.
2. Al comma 4
dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2024, dopo le parole: “istituti
scolastici” sono inserite le parole: “nel rispetto dell’autonomia scolastica e
previa intesa con il competente Ufficio scolastico regionale”.
3. Al comma 2
dell’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2024, dopo le parole: “di ogni
ordine e grado”, sono inserite le seguenti parole: “nel rispetto dell’autonomia
scolastica e previa intesa con il competente Ufficio scolastico regionale”.
4. L’articolo 9 della
regionale n. 16 del 2024 è abrogato.
5. Il comma 2
dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“2. La disciplina della
fattispecie agevolativa di cui al comma 1 del presente articolo è definita con
successiva legge regionale e la Giunta regionale, con propria deliberazione,
definisce gli aspetti applicativi delle agevolazioni.”
6. Alle lettere e) ed f)
del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2024, dopo le
parole: “programmi didattici” sono inserite le seguenti parole: “nel rispetto
delle linee guida predisposte dal Ministero dell’istruzione;”.
Art. 5
Integrazioni alla
legge regionale 28 settembre 2024, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 17
agosto 1998, n. 25 “Disciplina delle attività e degli interventi regionali in
materia di protezione civile - abrogazione l.r. 19
dicembre 1994, n. 46” e alla legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 “Norme per
l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei
rifugiati”)
1. Al comma 1
dell’articolo 18 bis della legge regionale 17 agosto 1998, n. 25, introdotto
dall’art. 1 della legge regionale 28 settembre 2024, n. 23, dopo le parole
“l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni” sono aggiunte le parole
“di livello regionale e sub-regionale”.
Art. 6
Modificazioni alla
Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al
rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente”
1. Al comma 1bis
dell’art. 5 dopo le parole “D.M. 1444/68 e” aggiungere le parole “dell’art.12”.
Art. 7
Modificazioni alla
Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al
rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente”
1. All’art. 5 della Legge
regionale 7 agosto 2009, n. 25 è aggiunto il seguente comma:
“1-opties.
Nell’applicazione del presente articolo la Regione Basilicata, in deroga agli
strumenti urbanistici, promuove, per le funzioni classificate come servizi
pubblici ubicate in edifici di proprietà privata, in caso di dismissione di
tale funzione, il cambio di destinazione d’uso senza aumento della superficie
utile lorda esistente.”.
Art. 8
Modificazioni alla
Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 18 “Misure finalizzate al riassetto ed al
risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale”
1. Al comma 1, lettera b)
dell’art. 33, dopo la parola “Consorzi” aggiungere le parole “o nelle società
da essi partecipate”.
Art. 9
Modificazioni alla
Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1
1. Al comma 1 dell’art.
13 della Legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata –
Legge finanziaria 2004) le parole “entro il 31 dicembre 2024” sono sostituite
dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2025”.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10
Clausola di neutralità
finanziaria
1. All’attuazione della
presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziare disponibili a legislazione vigente.
Art. 11
Norma di adeguamento
automatico
1. Nell’attuazione della
presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti
dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di
competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente
richiamati.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata e comunque non
oltre il 31 dicembre 2024.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.