Legge Regionale 5 aprile 2024, n. 18
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E PER
L’ANTINCENDIO BOSCHIVO
Bollettino Ufficiale n. 17 (Speciale) del 5 aprile 2024
______________________________________________
Art. 1
Variazioni in materia
di Protezione civile e per l’Antincendio Boschivo
1. Allo scopo di
finanziare la campagna di antincendio boschivo 2024, e per la rimodulazione di
talune risorse statali, vengono autorizzate le seguenti variazioni in termini
di competenza e di cassa, sullo stato di previsione della spesa dell’esercizio
2024 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026:
Variazioni
in aumento
• Missione 11 – Programma 01 – Titolo 1 - euro 220.000,00;
• Missione 11 – Programma 01 – Titolo 2 - euro 30.000,00;
• Missione 11 – Programma 02 – Titolo 1 – euro 28.119,68.
Variazioni
in diminuzione
• Missione 11 – Programma 02 – Titolo 2 - euro 250.000,00;
• Missione 11 – Programma 2 –
Titolo 1 - euro 28.119,68
2. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento
al bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e al bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2024-2026.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.