Legge Regionale 14 dicembre 2023, n. 45
MISURE DIRETTE A GARANTIRE LE PRESTAZIONI SANITARIE DI
DIAGNOSI PRE-IMPIANTO (PGT)
Bollettino Ufficiale n. 66 (Speciale) del 14 dicembre 2023
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Art. 1
Finalità ed oggetto
1. Al fine di tutelare il
diritto alla salute della donna sono garantite le prestazioni sanitarie di
diagnosi PRE-IMPIANTO (PGT) alle coppie residenti nel territorio regionale
portatrici di patologie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di
gravità di cui all’art.6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n.
194.
2. Le spese derivanti
dalle suddette prestazioni sono a carico del Sistema Sanitario Regionale, ferma
restando la compartecipazione alle spese secondo le regole attualmente vigenti
per la procreazione medicalmente assistita (PMA).
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Per gli oneri
derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata per ciascuna
delle annualità 2024 e 2025 la spesa di euro 60.000,00; per gli anni successivi
a quelli indicati, l’entità dello stanziamento è fissata con la legge di
stabilità.
2. Alla copertura degli
oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si
provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui alla Missione 20
Programma 03 che presenta sufficiente disponibilità.
3. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i
pertinenti Missione, Programmi e Capitoli come per legge.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.