Legge Regionale 14 dicembre 2023, n. 44
NORME PER LA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI
Bollettino Ufficiale n. 66 (Speciale) del 14 dicembre 2023
TESTO AGGIORNATO E
COORDINATO CON: L.R. 5 aprile 2024, n. 14
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Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. La Regione Basilicata,
in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione
dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di
sicurezza nelle discipline sportive invernali) e successive modificazioni ed
integrazioni, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre
discipline della neve, nonché la gestione in sicurezza delle relative
aree.
Art. 2
Aree sciabili attrezzate
1. La Giunta regionale
individua con delibera le aree sciabili attrezzate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 e successive
modificazioni e integrazioni, quali superfici innevate, anche artificialmente,
aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento,
abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, in particolare lo
sci, nelle sue varie articolazioni, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e
lo slittino. La Giunta regionale determina, altresì, le aree di cui
all’articolo 4, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 40/2021 e successive
modificazioni e integrazioni, secondo le modalità ivi previste.
2. Le aree di cui al
comma 1, comprensive di segnaletica nonché dell'indicazione al loro interno delle
piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. n.
40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate, sentiti i
gestori, col provvedimento di cui al comma 1. L'individuazione da parte della
Regione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù e
usi civici connessi alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa
indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale. (1)
3. All'interno delle aree
sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da
riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e
snowboard agonistico ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 40/2021 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Classificazione, segnalazione e delimitazione delle piste
1. Le piste di discesa,
di fondo, di slitta e di slittino vengono [classificate,] segnalate e delimitate dai gestori degli
impianti, secondo il grado di difficoltà, in base a quanto previsto dagli
articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e
integrazioni, riservando e segnalando le aree destinate a parco giochi e alla
pratica dei principianti. (2)
2. La segnaletica nelle
aree sciabili attrezzate è predisposta a cura dei gestori delle aree stesse in
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 40/2021 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4
Preparazione e protezione delle piste
1. I gestori preparano
adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni
idonee alla sicura agibilità e pratica degli sport sulla neve e sono
responsabili della chiusura degli impianti in caso di accertato pericolo per
l'utenza.
2. I soggetti di cui al
comma 1 provvedono all’esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 12 del
d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare,
a:
a)
curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di
innevamento;
b)
eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può
scorgere facilmente;
c)
proteggere gli ostacoli che anche temporaneamente non possono essere rimossi
dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere
facilmente;
d)
effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutti
i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre ed una
corretta regimazione delle acque tenuto conto di quanto stabilito dalla
normativa vigente in materia;
e)
a seguito di ragionevoli previsioni, proteggere adeguatamente le piste aperte
al transito degli utenti da pericoli, in particolare relativi a valanghe e
frane;
f)
proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle
piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi,
strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte
le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;
g)
segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito
o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più
serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo
sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità ed a
modificare la direzione di marcia;
h)
adottare, nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate
per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di
marcia e dei sistemi di protezione in generale, anche in relazione alla loro
funzione, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello
sciatore.
3. I gestori si
astengono, nella produzione di neve artificiale, dall'utilizzo di additivi
dannosi per l'ambiente.
4. La realizzazione e la
messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono
essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia
adeguatamente attrezzato allo scopo.
Art. 5
Gestione impianti
1. I gestori delle aree
sciabili attrezzate nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica
degli sport sulla neve, in aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 11, 14,
15 e 16 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni,
provvedono a:
a)
assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di
pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di
contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche
artificialmente;
b)
effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando
le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e
adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli
utenti;
c)
rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività
sciistica da parte di persone con disabilità nonché migliorare l'accessibilità
e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di
tali soggetti.
2. I gestori degli
impianti nominano un direttore responsabile delle piste secondo quanto
stabilito dall’articolo 9 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e
integrazioni, le cui modalità di individuazione e formazione del personale sono
disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
3. In caso di ripetuta
violazione delle disposizioni di cui al comma 1 trova applicazione l’articolo
12, comma 3, del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6
Obbligo di soccorso
1. I gestori delle aree
sciabili attrezzate sono obbligati ad assicurare il primo soccorso e il
trasporto degli infortunati lungo le piste secondo quanto previsto
dall’articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 40/2021 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di dare
attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n.
40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, i gestori possono stipulare
apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico,
nonché con corpi o enti dello Stato e associazioni di volontariato con
specifiche competenze in materia.
3. I gestori comunicano i
dati di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 40/2021 e successive
modificazioni e integrazioni, alla struttura regionale competente in materia
per gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 14.
Art. 7
Obbligo di assicurazione dei gestori delle aree sciabili
attrezzate
1. I gestori delle aree
di cui all’articolo 5, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’articolo 15 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e
integrazioni, stipulano apposito contratto di assicurazione ai fini della
responsabilità civile per danni agli utenti
e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione
all'uso di dette aree.
Art. 8
Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili
1. Gli utenti delle aree
sciabili attrezzate devono mantenere una condotta conforme alle norme di
comportamento previste dal capo III del d.lgs. n. 40/2021 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. I soggetti di cui al
comma 1 devono comunque tenere un comportamento che non costituisca pericolo
per l'incolumità altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l'andatura
e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni
ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed
osservando le prescrizioni segnalate localmente.
Art. 9
Snowboard, telemark e altre
pratiche sportive
1. Le disposizioni di cui
al presente capo previste per lo sci alpino si applicano anche a coloro che
praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche
di discesa.
Art. 10
Sanzioni
1. Si applica il regime
sanzionatorio previsto dal comma 2 dell'articolo 33 del d.lgs
n. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I proventi delle
sanzioni irrogate sono riscossi dal Comune sul cui territorio si trova l'area
sciabile, per le piste che si estendono sul territorio di più Comuni, è
competente, tra essi, il Comune capofila.
3. In caso di particolare
gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione nelle
violazioni, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, è previsto il
ritiro del titolo (skipass) giornaliero o la sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni. Al trasgressore è
rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente
necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione
delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.
4. Ai gestori è fatto
divieto di vendere, per il periodo di cui al comma 3, un nuovo titolo di
transito ai soggetti cui è stato ritirato o sospeso il medesimo titolo. In caso
di violazione del suddetto divieto, il gestore è assoggettato alla sanzione
amministrativa di euro 250,00.
Art. 11
Vigilanza
1. Il controllo
sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle richiamate
disposizioni nazionali e l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti
dei soggetti inadempienti sono affidati ai corpi di polizia locali nello
svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai
sensi dall'articolo 29 del d.lgs. n. 40/2021 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 12
Rinvio
1. Per quanto non
espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di sicurezza nella
pratica di sport invernali si rinvia a quanto disposto dalla normativa statale
vigente in materia.
Art. 13
Abrogazione
1. A partire dall’entrata
in vigore della presente legge si intende abrogata la legge regionale 22 luglio
2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali
da discesa e da fondo).
Art. 14
Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della
presente si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 15
Dichiarazione d’urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
(1) parole sostituite
dall’art. 14, comma 1, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;
(2) parola soppressa
dall’art. 14, comma 2, L.R. 5 aprile 2024, n. 14.