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Art. 1
Oggetto
della legge
1. La Regione, in
attuazione dell' art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esercita le
funzioni normative trasferite relative ai beni immobili della Riforma Fondiaria
di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 acquisiti al
patrimonio degli enti gestori e delle rispettive leggi regionali istitutive
degli enti stessi al solo fine della dismissione secondo le norme della
presente legge [2].
Art. 2
Ambito del
trasferimento
1. Il trasferimento
alla Regione delle funzioni normative di cui al precedente articolo attua
l'adeguamento della normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30
aprile 1976, n. 386 alle realtà locali.
Art. 3
Gestione organizzativa
della riforma
1. L'ALSIA provvederà
all'espletamento dei compiti affidatigli dall' art. 4, comma 2, della L.R. 7
agosto 1996, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le
disposizioni contenute nella presente legge nell’articolo 40 della legge
regionale 24 luglio 2017, n. 19, nonché nel regolamento di gestione e
dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23. [3]
Art. 3
-bis
Semplificazione
delle procedure per l'attuazione della Riforma Fondiaria [4]
[1. Per gli immobili
provenienti dall'azione di Riforma Fondiaria la cui dismissione è affidata
all'ALSIA ai sensi dell' art. 4 della legge regionale n. 38/1996, ovvero per i
fabbricati costruiti da terzi su aree aventi stessa derivazione, le imposte, le
tasse e i tributi sono a carico dei possessori che conducono e detengono gli
immobili stessi e beneficiano del loro uso.
2. L'ALSIA, per le
finalità di cui al precedente comma 1, entro il termine di 120 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, provvede a redigere gli elenchi dei
beneficiari dei beni ed a trasmetterli ai soggetti impositori competenti per
territorio e per materia.
3. I soggetti di cui al
precedente comma 1, qualora non risultino possedere i requisiti richiesti dalla
vigente normativa in materia di cessione dei beni di Riforma Fondiaria,
comunque, non potranno avanzare alcuna pretesa all'acquisto. Per gli stessi è
altresì esclusa ogni forma di rimborso per quanto versato nel periodo di
godimento del bene a titolo di imposta, tassa o tributo e nulla sarà loro
dovuto per eventuali miglioramenti o opere realizzate.]
TITOLO I
Beni
agricoli
Art. 4
Cessazione
del regime del riservato dominio
[1. Il riservato
dominio sui terreni assegnati ai coltivatori con contratto di assegnazione e
vendita viene a cessare, ai sensi del 2° comma dell' art. 10 della L. n.
386/1976, con il pagamento della 15^ rata del prezzo di vendita [5].
2. Qualora siano
trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione, l'assegnatario diviene
pieno proprietario del fondo corrispondendo all'A.L.S.I.A., in un'unica
soluzione, l'ammontare delle rate residue e l'ammontare dei debiti maturati a
favore dell'Agenzia, oltre gli interessi legali. L'A.L.S.I.A. provvederà ad
attestare tale pagamento con atto pubblico unilaterale di affrancazione [6].
3. Qualora non siano
trascorsi trent’anni dalla data di prima assegnazione l’affrancazione avverrà
con le stesse modalità di cui al comma precedente, fatto salvo che il fondo
rimarrà sottoposto al regime vincolistico imposto dagli articoli 4 e 5 della
legge n. 379/1967 sino allo scadere dei trent’anni, con annotazione di tali
vincoli sull’atto pubblico di affrancazione [7].
4. I terreni affrancati
dal riservato dominio rimangono sottoposti alle norme della legge n. 191/1992.
5. Per la riscossione
delle somme dovute ai sensi del comma 2 si applicano le prescrizioni previste
al comma 3.
6. Nel caso il fondo
venduto e trasferito con patto di riservato dominio ai sensi delle leggi di
Riforma Fondiaria risulti abbandonato dall'acquirente prima del pagamento della
quindicesima rata prevista dal piano di ammortamento, il contratto è risolto di
diritto e il bene rientra nella disponibilità dell'ALSIA per essere destinato a
nuova cessione [8].] (51)
Art. 5
Subentri e
successione
[1. Nei casi in cui
l'assegnatario sia deceduto senza aver pagato la 15 a annualità del prezzo di
vendita, la successione nel rapporto assegnatario è disciplinata ai sensi dell'
art. 7 della legge n. 379/1967. I requisiti soggettivi dei subentranti sono
attestati ai sensi dell' articolo 2 del D.Lgs. n.
228/2001, o dal sindaco del comune territorialmente competente o con atto
notorio [9]. Nel caso in cui, dopo la morte dell'assegnatario ed entro il
termine di entrata in vigore della legge regionale n. 47/2000 , il pagamento
delle 15 rate di ammortamento del prezzo del podere sia stata effettuata dagli
eredi, la dichiarazione di avvenuto pagamento potrà essere rilasciata agli
eredi medesimi in comunione e pro-indiviso [10].
2. Nei casi in cui la
morte sia avvenuta dopo il pagamento della 15 a annualità e non sia trascorso
il trentennio vincolistico, la successione sul podere avverrà ai sensi della
legge 3 giugno 1940, n. 1078 . Qualora invece sia trascorso il trentennio, il
trasferimento del podere rientra nella normativa della successione ordinaria e
in tal senso l'A.L.S.I.A. provvederà a comunicare la cessazione del riservato
dominio alla competente conservatoria, gli eredi dovranno corrispondere
all'Agenzia quanto dovuto dal de cuius a titolo di
rate ancora non corrisposte, per i debiti pregressi e gli interessi legali, con
le modalità prescritte dall'art. 4 comma 2.
3. Restano salvi i
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge: in caso
di transazione saranno applicate le disposizioni del presente articolo.]
(52)
Art. 6
Vendita
poderi e quote di beni agricoli non assegnati
[1. I poderi e le quote provenienti da esproprio o
da acquisto da parte dei cessati Enti Riforma e di Sviluppo per finalità di
Riforma che sono o che tornano nella disponibilità dell'Alsia
sono ceduti ai sensi della legge n. 386/1976 con contratto di vendita per la
formazione di impresa diretto coltivatrice, senza l'inserimento del patto di
riservato dominio, alle condizioni stabilite dalla legge 26 maggio 1965, n. 590
e successive modificazioni [11].
2. La vendita è operata a favore dei soggetti che
alla data di entrata in vigore della L.R. n. 35/2002 risultano essere detentori
e conduttori dei terreni e risultino essere coltivatori diretti o altri manuali
ed abituali coltivatori della terra o possedere i requisiti stabiliti dall'
art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Possono essere altresì
acquirenti dei fondi i partecipi di cui all'art. 230-bis del c.c. Restano
escluse dalla previsione del presente comma le situazioni per le quali è già
intervenuta una sentenza della magistratura di ogni ordine e grado ovvero penda
contenzioso, in tali ipotesi restano ferme le situazioni di fatto e di diritto
afferenti al momento dell'attivazione del contenzioso stesso [12].
3. La detenzione continuata ed attuale è attestata
da atti ufficiali dell'Alsia o da atto di notorietà
prodotto ai sensi della legislazione vigente.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 del
presente articolo, necessari per l'acquisto, sono attestati ai sensi dell'
articolo 2 del D.Lgs. n. 228/2001, o [dal sindaco
del] comune territorialmente competente o con atto notorio [13].
5. Per i terreni privi di conduttori o che tornano
nella disponibilità dell'Agenzia a seguito di rinuncia o rilascio da parte
degli attuali detentori, la vendita è operata a favore dei confinanti secondo i
criteri stabiliti dall' art. 7 del decreto legislativo n. 228/2001, in mancanza
sono favoriti all'acquisto gli imprenditori, giovani e donne e le cooperative
agricole.
6. I requisiti per l'acquisto sono certificati ai
sensi dell' art. 2 del decreto legislativo n. 228/2001.
7. La scelta dell'acquirente è operata dall'Alsia che vi provvederà sulla base degli indirizzi
socio-economici della zona stabiliti dai programmi di sviluppo regionali
tenendo conto delle finalità di accorpamento per un migliore assetto fondiario
ed economico dell'area e della promozione dell'imprenditoria giovanile e
femminile [14].] (53)
Art. 6
-bis
Prezzo di
vendita, modalità di pagamento (14 bis)
[1. Il prezzo di vendita dei terreni di cui
all'articolo che precede è determinato tenendo conto della data di immissione
nel fondo ed è stabilito con i criteri di cui ai commi seguenti.
2. Per i poderi e le quote provenienti da
esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti di Riforma e di Sviluppo per
finalità di Riforma la cui detenzione abbia avuto inizio in data anteriore alla
entrata in vigore della legge n. 386/1976 , agli acquirenti è riconosciuto il
diritto a corrispondere il prezzo costituito dalla somma dell'ammontare
dell'indennità di esproprio o del prezzo di acquisto ridotta di 2/3 e dai 2/3
del costo dei miglioramenti eseguiti sul fondo dal disciolto Ente Riforma e
successivamente dai disciolti Enti di Sviluppo, al netto dei contributi statali
per i miglioramenti fondiari previsti dalla legge per la bonifica del 1933
[15]. Il computo degli interessi è calcolato all'1%. Nel prezzo di vendita
dovranno altresì essere conteggiati gli eventuali debiti pregressi ed i
relativi interessi, maturati nel decennio antecedente alla data di avvio del
procedimento di vendita [16].
[3. Il prezzo di vendita è corrisposto in un'unica
soluzione contestualmente alla stipula del contratto.] (16 bis)
4. A scelta dell’acquirente se l’ammontare della
somma complessiva dovuta è inferiore o uguale a 5.164,57 euro l’importo può
essere rateizzato per un massimo di 5 rate annuali maggiorate dagli interessi
legali, se l’ammontare dovuto è superiore a 5.164,57 euro l’importo può essere
rateizzato per un massimo di 10 rate annuali maggiorate dagli interessi
legali. (16 ter)
5. Per i poderi e le quote provenienti da
esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti di Riforma e di Sviluppo per
finalità di Riforma la cui detenzione abbia avuto inizio in data successiva
alla entrata in vigore della legge n. 386/1976 , il prezzo di vendita è
determinato e corrisposto con i seguenti criteri e modalità [17]:
a) il bene è valutato ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della legge n. 590/1995
e successive modificazioni, al prezzo calcolato tenendo a base i Valori
Agricoli Medi determinati dalla Regione, riferiti all'anno dell'inizio della
detenzione, riconosciuto congruo dall'Ufficio del Dipartimento Agricoltura e
Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, previo rimborso della somma pari
all'1,5% del valore del fondo per ogni anno di detenzione quale canone d'uso
forfettario onnicomprensivo, e fatto salvo il pagamento del costo delle
eventuali opere (fabbricati e annessi) sostenute dai cessati Enti Riforma e di
Sviluppo oltre agli eventuali debiti per scorte poderali e anticipazioni
effettuate dai disciolti enti, maggiorati degli interessi legali dell’ultimo
decennio decorrente dalla data di avvio del procedimento di vendita [18]. Per
le opere ricadenti nelle zone montane o svantaggiate il costo è addebitato per
un importo pari ai 2/3 del costo stesso [19];
b) il prezzo di vendita è corrisposto in unica soluzione contestualmente alla
stipula dell'atto pubblico di compravendita, ovvero, a scelta dell'acquirente,
potrà essere rateizzato per un massimo di 10 annualità posticipate, se compreso
tra € 5.164,57 e € 51.645,70, o di 15 annualità posticipate, se superiore a €
51.645,70, con aggiunta di interessi legali vigenti al momento della cessione e
con decorrenza del piano di ammortamento dalla data del contratto [20];
c) al momento della stipula dell'atto di compravendita l'acquirente verserà
all'Alsia la somma relativa ai canoni d'uso e
all'ammontare dei debiti maturati, questi ultimi maggiorati dagli interessi
legali, come determinati alla precedente lettera a). Sempre a scelta
dell'acquirente, se l'ammontare della somma complessiva dovuta all'Alsia per il pregresso è superiore a 5164,57 Euro l'importo
eccedente tale limite potrà essere rateizzato unitamente al prezzo di vendita.
6. Per i poderi e le quote liberi da detentori il
prezzo di vendita, riconosciuto congruo dall'Ufficio del Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, è determinato dai
Valori Agricoli Medi della Regione dell'anno di cessione e dal valore delle
eventuali opere (fabbricati e annessi) sostenute dai cessati Enti Riforma e di
Sviluppo. Detto prezzo è corrisposto con le medesime modalità stabilite dal
precedente comma 5, lettera b). [21].
7. La vendita è effettuata con i vincoli, le
limitazioni e divieti stabiliti dalle norme in materia di proprietà
coltivatrice così come disciplinati dall' art. 11 del decreto legislativo n.
228/2001.
8. Per tutti i casi in cui è prevista, dal
presente articolo, la possibilità di corrispondere in forma rateale le somme
dovute all'Agenzia, l'acquirente dovrà, a garanzia del pagamento, iscrivere sul
fondo ipoteca a favore dell'Alsia o, a scelta
dell'acquirente medesimo, prestare polizza fidejussoria
rilasciata da un istituto di credito o impresa di assicurazione. L'ALSIA potrà,
previa autorizzazione della Regione, individuare altre forme di garanzia
finalizzate allo snellimento delle procedure di dismissione ed impostate a
criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa [22]
[23]. ] (54)
Art. 6 -
ter
Vincoli
[1. Per I poderi e le
quote la cui detenzione abbia avuto inizio in data anteriore alla entrata in
vigore della legge n. 386/1976 , insistono i vincoli le limitazioni e i divieti
trentennali di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 379/1967 che decorrono dalla
data di materiale immissione in possesso del bene. Dalla stessa data decorre
anche il vincolo di indivisibilità trentennale secondo il disposto della legge
n. 191/1992 . Nei casi in cui al momento della stipula del contratto sia
trascorso il periodo vincolistico trentennale le limitazioni del punto
precedente si intendono decadute e di tanto verrà dato atto nel contratto.
2. Per i poderi e le
quote la cui detenzione abbia avuto inizio in data successiva alla entrata in
vigore della legge n. 386/1976 , ai sensi dell' art. 11 del decreto legislativo
n. 228/2001 il fondo è soggetto al vincolo di indivisibilità per la durata di
15 anni decorrenti dalla data di materiale immissione in possesso. La parte
acquirente non potrà, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della
stipula del contratto cessare volontariamente la coltivazione del fondo, pena
la decadenza dei benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione
e arrotondamento della proprietà coltivatrice [24]. Non incorre nella decadenza
l'acquirente che, previa comunicazione all'Alsia,
alieni o ceda il fondo alle condizioni stabilite dal 3° comma dell' art. 11 del
decreto legislativo n. 228/2001. Non incorre nella decadenza l’acquirente che,
previa comunicazione all’ALSIA alieni o ceda il fondo alle condizioni stabilite
dal comma 3 dell’ art. 11 del decreto legislativo n. 228/2001 [25].
3. Per i poderi e le
quote liberi da detentori la vendita è effettuata con i vincoli, le limitazioni
e divieti stabiliti dalle norme in materia di proprietà coltivatrice così come
disciplinati dall' art. 11 del decreto legislativo n. 228/2001 [26].]
(55)
Art. 7
Lodi
arbitrali
[1. In aggiunta al
prezzo di vendita determinato ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, qualora
l’acquirente debba corrispondere una somma per lodo arbitrale e versata dai
cessati enti a precedenti assegnatari, trattandosi di somme relative a
migliorie le stesse devono essere conteggiate nel limite stabilito dal medesimo
articolo 6-bis, comma 2, senza l’aggiunta degli interessi. La somma potrà
essere rateizzata per un massimo di 10 rate annuali maggiorate degli interessi
legali. Nel caso in cui il prezzo di acquisto sia, invece, stabilito ai sensi
dell’art. 6-bis, comma 5, la somma si intende ivi compresa nel calcolo del
prezzo congruo [27].] (56)
Art. 8
Vendita
case coloniche (62)
[1. Le case coloniche e
gli altri immobili che non siano parte integrante dei poderi e che siano
utilizzati ed utilizzabili per scopi agricoli sono ceduti nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano al momento della attivazione della procedura di
cessione ai sensi del comma seguente e degli articoli 18, 19, 20 e 21 del
regolamento di dismissione dei beni di riforma approvato dal Consiglio
Regionale con Delib.C.R. 5 agosto 2003, n. 691
pubblicato sul BUR Basilicata n. 62 del 20 agosto 2003 e s.m.i.
Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parte integrante dei
poderi e che, di contro, non siano utilizzati o utilizzabili per scopi
agricoli, ovvero siano localizzati in borgate rurali che, per le mutate
condizioni socio-economiche dei comprensori abbiano perduto l’originaria
destinazione d’uso, sono venduti con i criteri e le procedure stabilite per la
cessione dei beni con destinazione non agricola disciplinate dal titolo II del
regolamento di dismissione innanzi citato. Il comma 3 dell’articolo 17 del
regolamento è abrogato [28].
2. Per le case
coloniche che non siano parte integrante di poderi e siano libere è
riconosciuto il diritto di prelazione ai confinanti, con preferenza per coloro
che non siano già proprietari di altre case coloniche.
3. Nei casi in cui non
è esercitato il diritto di prelazione la vendita è effettuata con preferenza a
favore di giovani imprenditori agricoli e/o cooperative agricole.]
Art. 9
Fondi
rustici di piccole dimensioni (63)
[1. I terreni agricoli
di piccole dimensioni che di per sé non costituiscono minima unità poderale (in
linea di massima sino a 0,5 ha) e che per varie cause risultano in possesso di
conduttori sono venduti ai medesimi conduttori con le modalità e i criteri di
cui al Titolo I della presente legge [29] [30].]
TITOLO II
Immobili
con destinazione non agricola
Art. 10
Alienazione
(31)
[1. Gli immobili
detenuti da terzi possono essere alienati agli attuali detentori nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’attivazione della
procedura.
2. Gli immobili liberi
sono venduti mediante procedure ad evidenza pubblica.
3. Nelle alienazioni di
cui al comma 1 sono compresi i beni immobili di proprietà della Regione
Basilicata ubicati nella Borgata Policoro e gli immobili costruiti o acquisiti
dai soppressi Enti di Riforma o di Sviluppo con fondi della Cassa per il
Mezzogiorno e/o dello Stato e trasferiti successivamente al patrimonio
regionale.
4. Le alienazioni degli
immobili di cui al precedente comma 3 rientrano nella competenza dell’Ufficio
Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata che provvede a determinare
rispettivamente il prezzo di vendita e il prezzo a base d’asta mediante perizia
di stima. (32)
5. Al fine di favorire
gli interventi di edilizia residenziale economica e popolare, nonché di una
migliore, efficace ed efficiente utilizzazione del patrimonio pubblico, in
deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 e dal comma 3 del successivo articolo
11, l’ALSIA cede a titolo gratuito alle Aziende Territoriali per l’Edilizia
(ATER) gli immobili che siano oggetto di piani di intervento rientranti nelle
materie di competenza degli ATER medesimi.]
Art. 11
Criteri di
vendita
[1. Gli immobili
acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria, di
proprietà dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni
complementari all'agricoltura e extragricole,
detenuti da terzi in virtù di regolari concessioni amministrative oppure senza
titolo sono venduti, agli attuali detentori, previo pagamento del pregresso
[33].
2. Quest'ultimo è
fissato per gli occupanti senza titolo, per ogni anno di detenzione, nella
misura del 3% del prezzo anzidetto per i fabbricati e dell'1% per i suoli
edificati, edificabili o per i terreni extragricoli.
Mentre per i titoli di concessione, il pregresso da pagare è costituito dai
canoni fissati nelle concessioni medesime. Dette somme sono maggiorate degli
interessi legali.
3. Gli immobili
acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria, di
proprietà dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni
complementari alla agricoltura e extragricole, liberi
o disponibili o in possesso di terzi che abbiano rinunciato all'acquisto o che
non abbiano accettato il prezzo di vendita, sono venduti con il metodo della
gara [34].]
Art. 11
-bis
Àmbito di
applicazione (35)
[1. Il presente articolo si applica agli immobili
(terreni e fabbricati) per i quali in forza dagli strumenti urbanistici sono
previste utilizzazioni complementari all'agricoltura ed extragricoli.
In particolare sono considerati:
a) immobili con destinazione complementari all'agricoltura i terreni e i
fabbricati destinati a sede di impianti, di uffici e loro pertinenze;
b) immobili con destinazione extragricola:
1. i fabbricati, le borgate rurali, i suoli edificati e i suoli edificabili;
2. le scuole rurali e i fabbricati rurali, ad eccezione di quelli che formano
parte integrante dei poderi, le corti comuni delle borgate che abbiano perso
l'originaria destinazione d'uso;
3. gli immobili che risultino di pregio storico e/o ambientale;
c) tutti gli altri immobili assimilabili alle tipologie previste dalle lettere
precedenti.]
Art. 12
Periodo di
detenzione
[1. La detenzione del
bene deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della L.R. n. 35/2002
e, se non provata dalla documentazione già in possesso dell'A.L.S.I.A., deve
essere certificata dall'interessato producendo un atto di notorietà. Il periodo
di detenzione è considerato continuativo anche nel caso di subentro nella
stessa da parte del coniuge o di un discendente in linea retta. Per gli
immobili con destinazione commerciale o artigianale, indipendentemente dalla
data di detenzione, la cessione è operata in favore del detentore titolare
dell’esercizio. ] (36) (37) (57)
Art. 13
Determinazione
del prezzo di vendita e modalità di pagamento
[1. Il prezzo di vendita dei fabbricati non
agricoli e dei fabbricati ubicati in borghi rurali, esclusi quelli da vendere
con il metodo della gara di cui al successivo art. 15 è definito dal valore,
vigente al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo
art. 23, che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alla rendita
catastale determinata dalla Direzione generale del catasto, fatta eccezione per
gli immobili classificati catastalmente nella categoria A10 e C1 ai quali si
applicano i moltiplicatori pari a 50 e a 34 rispettivamente. Al valore così
determinato si applicano le seguenti riduzioni: (38)
a) del 15% per i concessionari, per i rispettivi coniugi per gli eredi diretti;
b) del 10% per i possessori senza titolo;
c) ulteriore riduzione del 25% per i fabbricati ricadenti in zone definite
agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione
inferiore a 500 abitanti. Qualora l'acquirente sia già proprietario di un
immobile ad uso abitativo, fermo restando il diritto di prelazione
all'acquisto, il prezzo di vendita non potrà prevedere le riduzioni stabilite
alle precedenti lettere a) e b), tali riduzioni sono invece mantenute qualora
l'immobile oggetto della vendita ricada nelle zone di cui alla lettera c).
2. Il prezzo dei terreni edificabili ricadenti in
zone omogenee "A", "B" e "C", ai sensi del D.M.
n. 1444/1968 con l'esclusione di quelli liberi da vendere con il metodo della
gara di cui al successivo art. 15, è determinato a partire dal prodotto del 10%
dell'incidenza dell'onere di acquisizione dell'area sul costo di costruzione
per l'edilizia economica e popolare vigente alla data di entrata in vigore
della presente norma ed il volume realizzabile desumibile dai parametri fissati
dagli strumenti urbanistici vigenti. Detto valore è rideterminato applicando
l'aumento:
a) del 100% per gli immobili ricadenti nei capoluoghi di Provincia o in zone
turistiche;
b) del 30% per gli immobili ricadenti in comuni con popolazione superiore a
8.000 abitanti, con l'esclusione di quelli ricadenti in borgate e/o frazioni
aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti.
Sui valori così determinati si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di
possesso pregresso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
successivo art. 23, fino al limite massimo del 25% per i concessionari e del
15% per i possessori senza titolo. Per le aree edificate o edificabili;
ricadenti nel perimetro delle borgate, classificate dallo strumento urbanistico
in zona "E" o compatibile e, comunque, con previsione di attività
prevalentemente agricola, il prezzo di vendita al mq è determinato con le
medesime modalità innanzi stabilite. Per le aree non edificate e non
edificabili aventi destinazione agricola o altra destinazione, fermo restando
le riduzioni e gli aumenti precedentemente stabiliti dal presente comma, il
prezzo di vendita è determinato applicando il Valore Agricolo Medio della
coltura più redditizia riferito alla regione agraria di appartenenza e vigente
al momento della cessione. Il prezzo dei terreni ricadenti in zone classificate
"D" dallo strumento generale o a queste assimilate o in zona "F",
ivi comprese le aree per la distribuzione dei carburanti, è determinato con
apposite perizie di stima redatte dall'Alsia che
tengano conto del valore di mercato. Al valore così definito si applica la
riduzione dell'1% per ogni anno di possesso pregresso alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, fino al limite massimo del
25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo. (39)
3. Per i suoli edificati a cura e spese del
detentore il prezzo di vendita è stabilito con le medesime modalità del punto
precedente tenendo conto della destinazione di zona vigente.
4. Per i suoi edificati, a cura e spese da parte
dei disciolti Enti di riforma e di Sviluppo, ovvero per immobili costruiti da
altri Enti su terreno di proprietà dell'Agenzia, la cui volumetria è inferiore
a quella degli strumenti urbanistici vigenti, oltre al prezzo del fabbricato,
eventualmente dovuto all'Agenzia, dovrà essere corrisposto per la ulteriore
volumetria realizzabile una somma pari al prezzo determinato con i criteri
stabiliti dal punto n. 2 del presente articolo.
5. In caso di non accettazione del prezzo di
vendita fissato come dai commi precedenti, lo stesso sarà determinato, su
richiesta scritta dall'acquirente con apposita perizia di stima redatta dall'Alsia che tenga conto del valore di mercato rideterminato
con le riduzioni previste. In tal caso la determinazione del prezzo si
intenderà definitiva e la vendita avverrà al prezzo così stabilito anche
qualora risultasse superiore al prezzo determinato in applicazione dei
precitati commi. A tal fine l'interessato dovrà allegare alla richiesta di
valutazione la ricevuta di versamento su conto corrente postale intestato all'Alsia di una somma di 516,45 euro, a copertura delle spese
presumibilmente sostenute dall'Agenzia per la redazione della perizia di stima.
Per i casi non contemplati e non ricadenti nelle tipologie di cui ai punti 1,
2, 3 e 4 il prezzo di vendita sarà determinato con apposita perizia di stima
redatta dall'Alsia sulla base del valore di mercato.
Al valore così determinato saranno applicate le riduzioni previste dai commi
precedenti.
6. Per tutte le ipotesi contemplate ai commi
precedenti, oltre al prezzo di vendita, saranno corrisposti dall’acquirente gli
oneri per debiti maggiorati degli interessi legali maturati nell’ultimo
decennio decorrenti dalla data di avvio del procedimento di cessione nonché il
pagamento del pregresso maturato nello stesso periodo e calcolato secondo i
criteri e le modalità fissate dal precedente articolo 11, sempre maggiorato
degli interessi legali.
Per i suoli, il pregresso, determinato con le modalità innanzi indicate, è
calcolato in relazione alla destinazione urbanistica assunta nel corso degli
anni. (40)
7. Il prezzo di vendita, è corrisposto in un'unica
soluzione contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita,
ovvero, a scelta dell'acquirente, potrà essere rateizzato per un massimo di 10
annualità posticipate al tasso corrente. Al momento della stipula dell'atto di
compravendita l'acquirente, posticipate al tasso corrente. Al momento della
stipula dell'atto di compravendita l'acquirente, comunque, verserà all'Alsia la somma relativa ai canoni d'uso maggiorati degli
interessi legali.
Sempre a scelta dell'acquirente, se l'ammontare della somma complessiva dovuta
all'Alsia per il pregresso è superiore a 5164,57 Euro
l'importo eccedente tale limite potrà essere rateizzato unitamente al prezzo di
vendita. In caso di pagamento rateale delle somme dovute all'Agenzia,
l'acquirente dovrà, a garanzia del pagamento, iscrivere sul fondo ipoteca a
favore dell'Alsia o, a scelta dell'acquirente
medesimo, prestare polizza fidejussoria rilasciata da
un istituto di credito o impresa di assicurazione.] (41) (58)
Art. 14
Rinuncia
all'acquisto (64)
[1. La mancata
accettazione del prezzo da parte del detentore è equiparata alla rinuncia
all'acquisto.
In tal caso l'Agenzia rientra di diritto, previa diffida, nella piena
disponibilità del bene medesimo e provvederà alla alienazione con il metodo
dell'asta pubblica al rialzo, applicando i criteri di cui all'art. 11.]
Art. 15
Immobili
liberi (65)
[1. Gli immobili liberi
e nella disponibilità dell'Agenzia sono venduti con il metodo della gara
applicando i criteri di cui all'art. 11 nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano al momento della attivazione della procedura di
cessione. (42)
2. Il prezzo a base di
gara sarà stabilito sulla base della perizia di stima predisposta
dall'A.L.S.I.A. tenendo conto della destinazione urbanistica attuale.
3. Per partecipare
all'asta i concorrenti devono allegare all'offerta una cauzione pari al 10% del
succitato prezzo, che verrà resa in caso di non aggiudicazione.
(43)
3 bis. In caso di
cessione di immobili sui quali è prevista la delocalizzazione delle
strutture esistenti in base al Piano di utilizzazione delle aree demaniali
marittime approvato con D.C.R. n. 940 del 16 febbraio 2005 e s.m.i., si procede mediante trattativa privata con i
soggetti obbligati alla delocalizzazione. In tal caso, il prezzo di cessione è
determinato con le modalità di cui al precedente comma 2, previo versamento
della cauzione da determinarsi nella misura massima del 10% del
prezzo. (44)
3 ter. Nelle ipotesi di
cui al precedente comma, in caso di esito infruttuoso della trattativa privata,
si procede con il metodo della gara di cui al comma 1. (44)]
Art. 16
Immobili
con destinazione commerciale o artigianale
(66)
[1. Nel caso di
concessioni amministrative di locali con destinazione originaria commerciale o
artigiana, ove vi sia stata cessione dell'esercizio a terzi questi ultimi
possono esercitare il diritto di prelazione.]
Art. 17
Immobili
detenuti in custodia
1. Coloro a cui è stata
affidata dall'ex E.S.A.B. o dall'A.L.S.I.A. la custodia dei beni possono
esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto, senza l'obbligo di pagamento
del pregresso periodo di detenzione, solo nei casi in cui detti beni per
particolari finalità dell'Agenzia non siano destinati o destinabili ai fini
istituzionali ovvero a finalità pubblica.
TITOLO III
Utilizzazione
delle entrate
Art. 18
1. Il ricavato
derivante dalle cessioni dei beni di cui ai titoli precedenti sarà utilizzato
dall'A.L.S.I.A. per la gestione delle sue attività di cui all' articolo 4 della
L.R. n. 38/1996 e s.m.i.. (45)
TITOLO IV
Beni immobili
di pubblico interesse
Art. 19
Trasferimento
(67)
[1. Sono trasferiti a
titolo gratuito agli Enti pubblici competenti per territorio:
a) le aree urbanizzate destinate a opere di urbanizzazione che risultino tali
alla data del 20 aprile 2000;
b) i fabbricati a destinazione pubblicata nonché i fabbricati, liberi da
detentori, che siano dichiarati di pubblico e generale interesse con
provvedimento dell'Ente competente. Le aree urbanizzate e gli immobili a
destinazione pubblica vengono ceduti a titolo gratuito agli enti pubblici
competenti per territorio, a Enti o Associazioni per fini di assistenza,
educazione e culto. (46)
2. Le strade
interpoderali, le mulattiere, i canali, i fossi, i laghetti collinari, gli
invasi, le piazze, le condotte idriche e fognarie, etc., vengono cedute a
titolo gratuito ai comuni, alle Comunità montane ed alle province in base alle
rispettive competenze. Sono escluse da tale cessione le strade interpoderali,
le mulattiere, i fossi, che abbiano perso la loro originaria destinazione e
possono essere oggetto di riordino fondiario nella zona, anche attraverso la
cessione in proprietà agli aventi diritto.
3. Resta a carico
dell'A.L.S.I.A. l'onere di procedere al recupero delle somme anticipate per
canoni idrici e non rimborsate dagli utenti.
4. Gli edifici di culto
unitamente alle aree di pertinenza sono ceduti a titolo gratuito ai competenti
Enti ecclesiastici riconosciuti.
5. Le superfici boscate
sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà al demanio forestale regionale
ovvero alle province, ai comuni o alle Comunità montane nel cui ambito
territoriale ricadono, salvo quelle che l'A.L.S.I.A. vorrà riservarsi in
gestione diretta per scopi connessi ai propri compiti d'istituto o in
applicazione di altre norme previste da leggi regionali.
6. Le superfici boscate
che rientrano nel PRG e che pertanto hanno mutato destinazione urbanistica sono
vendute con il metodo dell'asta pubblica al rialzo.
7. I beni immobili
costituenti l'Azienda sperimentale «Pantanelli», in agro di Policoro restano
vincolati a destinazione d'uso di ricerca e sperimentazione.]
Art. 20
Vincoli (68)
[1. Gli Enti pubblici
ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui al precedente art. 19 non
possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse e cederne la
proprietà prima che siano decorsi 10 anni dalla data di
acquisizione. (60)
1 bis. Il trasferimento
a terzi della proprietà acquisita ai sensi dell’art. 19, decorsi i termini di
cui al precedente comma, può essere esercitato, previa autorizzazione da parte
dell’ente cedente, solo nel caso sia venuto meno, per oggettive e motivate
circostanze, il pubblico generale interesse. (61)]
TITOLO V
Stime e
frazionamenti
Art. 21
Perizie di
stima
[1. Le perizie di stima
sono, di norma, redatte dai tecnici dell'A.L.S.I.A. in possesso della
prescritta abilitazione professionale.
2. Le stime sono
redatte sulla base dei criteri stabiliti dall'art.
13. [47]
3. Un'apposita
Commissione, composta dal direttore dell'Agenzia, dal responsabile della struttura
Riforma e da due tecnici estimatori abilitati provvederà a definire le
modalità, uniformare i criteri di stima da adottare e da esaminare le perizie
redatte.
4. Le perizie di stima
eventualmente affidate dall'ALSIA a soggetti terzi aventi personalità giuridica
di diritto pubblico sono esonerate dalle previsioni di cui al precedente comma
3.] (48) (59)
Art. 22
Manutenzione
straordinaria, frazionamenti ed accatastamenti [49]
[1. Nelle more delle
vendite e delle dismissioni, per i fabbricati insistenti su terreni e su suoli
dell'ALSIA, l'Agenzia è esonerata da ogni obbligo di manutenzione
straordinaria, ivi compreso quello relativo all'adeguamento impiantistico.
Permane in capo ai possessori, detentori o concessionari l'obbligo di tenere,
ovvero di mettere in sicurezza e a norma i beni in godimento.
2. Eventuali interventi
di manutenzione realizzati a cura e spese dell'Agenzia, successivamente alla
data di approvazione del regolamento di dismissione, comporteranno un
incremento del prezzo complessivo di vendita pari alle spese sostenute.
3. In caso di perdita o
di assenza dei requisiti richiesti dalla presente legge da parte dei
possessori, detentori o concessionari che abbiano realizzato interventi
manutentivi o di messa in sicurezza dei beni, nulla sarà dovuto loro per le
opere realizzate.
4. Le operazioni di
frazionamento, accatastamento, verifica o rettifica catastale e, in genere,
qualsiasi altro intervento di natura tecnico-catastale occorrente per gli
immobili di cui al Titolo I e II, ivi comprese le regolarizzazioni ai sensi di
legge, sono a carico dei detentori, possessori o concessionari, previa
autorizzazione dell'ALSIA che eseguirà i riscontri tecnici ed amministrativi.
5. Per le operazioni di
cui al precedente comma, sarà posto a carico di detentori, possessori o
concessionari qualsiasi spesa, onere e/o sanzione che dovesse derivare
all'Agenzia.]
Art. 23 (50)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto
dalla normativa vigente in materia di riforma fondiaria e per i criteri e le
modalità attuative della gestione e della dismissione dei beni della riforma
fondiaria si rimanda a un apposito regolamento regionale, ad iniziativa
riservata dell’ALSIA, che periodicamente ne propone l’aggiornamento al fine di
adeguare i procedimenti alle esigenze promanate dallo stato di avanzamento
delle dismissioni.
Art. 24
Dichiarazione
d'urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale regionale.
2. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
____________________________________
NOTE
..........
[1] Il Commissario del Governo nella Regione
Basilicata, con atto del 7 aprile 2000, prot. n.
42/2.27.02, nel restituire la presente legge, munita del visto di cui all'art.
127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata
in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso
governativo, ha reso noto che il Governo, con l'occasione, ha osservato che i
conduttori, di cui all'art. 9, debbano essere comunque manuali ed abituali
coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa
sufficiente, ai sensi dell' art. 10 della L. 30 aprile 1976, n. 386. Con la
stessa nota ha fatto presente che il Governo ha altresì preso atto dell'errore
materiale comunicato dal Presidente del Consiglio regionale con nota n. 2477/C
del 29 marzo 2000;
[2] Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, L.R. 27 gennaio 2005, n. 5;
[3] Articolo dapprima sostituito dall'
art. 51, comma 1, L.R. 2 febbraio 2004, n. 1, poi così modificato dall’art.1,
L.R. 16 novembre 2021, n. 48;
[4]
Articolo aggiunto dall’ art. 19, comma 1, L.R. 16 aprile 2013, n. 7 e
successivamente abrogato dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 novembre 2021, n. 48;
[5] Comma così sostituito dall' art. 1, L.R. 7 agosto 2002, n. 35. Il testo
originario era così formulato: «1. Il riservato dominio sui terreni assegnati
ai sensi dell' art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230 viene a cessare con
il pagamento della 15 a annualità del prezzo di assegnazione.»;
[6] Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lettera a), primo alinea, L.R.
30 dicembre 2009, n. 42;
[7] Comma così sostituito dall’art. 23, comma 1, lettera a), secondo alinea,
L.R. 30 dicembre 2009, n. 42. Il testo originario era così formulato: «3.
Qualora non siano trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione le restanti
annualità e l'ammontare dei debiti pregressi, oltre gli interessi, saranno
esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte dirette e il
fondo rimarrà sottoposto al regime vincolistico imposto dagli articoli 4 e 5
della legge n. 379/1967 sino allo scadere dei trent'anni, con annotazione di
tali vincoli sull'atto pubblico di affrancazione.»;
[8] Comma aggiunto dall’ art. 19, comma 2, L.R. 16 aprile 2013, n. 7;
[9] Periodo aggiunto dall' art. 39, comma 2, L.R. 27 gennaio 2005, n. 5;
[10] Periodo aggiunto dall' art. 39, comma 2, L.R. 27 gennaio 2005, n. 5;
[11] Comma così modificato dall'art. 39, comma 3, primo alinea, L.R. 27 gennaio
2005, n. 5;
[12] Comma così sostituito dall'art. 39, comma 3, secondo alinea, L.R. 27
gennaio 2005, n. 5 . Il testo precedente era così formulato: «2. La vendita è
operata a favore dei coltivatori diretti o di altri manuali ed abituali
coltivatori della terra che risultano essere conduttori dei terreni dal momento
dell'entrata in vigore della L.R. 14 aprile 2000, n. 47 . Possono essere
altresì acquirenti dei fondi i partecipi di cui all'art. 230-bis del codice
civile.»;
[13] Comma così modificato dapprima dall'art. 39, comma 3, terzo alinea, L.R.
27 gennaio 2005, n. 5 e poi dall’ art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 30
dicembre 2009, n. 42;
[14] Articolo così sostituito dall' art. 2, L.R. 7 agosto 2002, n. 35, poi così
modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così
formulato: «Art. 6. Vendita poderi e quote di beni agricoli non assegnati. 1.
Alla cessazione dei poderi e delle quote che sono o che tornano nella
disponibilità dell'A.L.S.I.A. provvede quest'ultima secondo le modalità e
criteri fissati dall'art. 23.»;
(14 bis) nel Bollettino Ufficiale il presente articolo è indicato erroneamente
come art. 6;
[15] Periodo così modificato dapprima dall'art. 39, comma 4, primo alinea, L.R.
27 gennaio 2005, n. 5 e poi dall’art. 23, comma 1, lettera c), primo alinea,
L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
[16] Periodo così modificato dall’art. 23, comma 1, lettera c), primo alinea,
L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
(16 bis) comma abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera a), L.R. 4 marzo 2016,
n. 5;
(16 ter) comma sostituito dall'art. 90, comma 1, lettera b), L.R. 4 marzo 2016,
n. 5;
[17] Alinea così modificato dall'art. 39, comma 4, secondo alinea, L.R. 27
gennaio 2005, n. 5 Periodo così modificato dall’art. 23, comma 1, lettera c),
secondo alinea, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
[18] Periodo così modificato dall’art. 23, comma 1, lettera c), secondo alinea,
L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
[19] Lettera così sostituita dall'art. 39, comma 4, terzo alinea, L.R. 27
gennaio 2005, n. 5 , poi così modificata come indicato nella nota che precede.
Il testo originario era così formulato: «a) la valutazione del bene è calcolata
alle condizioni del 3° comma dell'art. 12 della legge 26 maggio 1995, n. 590, e
successive modificazioni, al prezzo ritenuto congruo dall'Ufficio del
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata stimato
all'inizio della detenzione, fatto salvo il rimborso di una somma pari al 3%
del valore del fondo, per ogni anno di detenzione quale canone d'uso
forfettario onnicomprensivo e fatto salvo anche il pagamento degli eventuali
debiti maturati, questi ultimi maggiorati degli interessi legali.»;
[20] Lettera così sostituita dall' art. 51, comma 2, L.R. 2 febbraio 2004, n. 1
e poi così modificata dall'art. 19, comma 3, primo alinea, L.R. 16 aprile 2013,
n. 7. Il testo precedente era così formulato: «b) il prezzo di vendita, è
corrisposto in unica soluzione contestualmente alla stipula dell'atto pubblico
di compravendita, ovvero, a scelta dell'acquirente, potrà essere rateizzato per
un massimo di 10 annualità posticipate al tasso praticato dall'ISMEA con
decorrenza del piano di ammortamento dalla data stipula del contratto.» ;
[21] Comma così sostituito dall'art. 39, comma 4, quarto alinea, L.R. 27
gennaio 2005, n. 5 e poi così modificata dall'art. 19, comma 3, secondo alinea,
L.R. 16 aprile 2013, n. 7 ,. Il testo precedente era così formulato: «6. Per i
poderi e le quote liberi da detentori il prezzo di vendita, determinato
dall'Ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, è corrisposto con
il pagamento di 30 annualità posticipate al tasso praticato dall'ISMEA, con piano
di ammortamento decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero a scelta
dell'acquirente, in un'unica soluzione, contestualmente alla stipula
dell'atto.»;
[22] Periodo aggiunto dall'art. 39, comma 4, quinto alinea, L.R. 27 gennaio
2005, n. 5;
[23] Articolo aggiunto dall' art. 3, L.R. 7 agosto 2002, n. 35, poi così
modificato come indicato nelle precedenti note;
[24] Periodo così modificato dall’ art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 30
dicembre 2009, n. 42;
[25] Periodo aggiunto dall’ art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre
2009, n. 42;
[26] Articolo aggiunto dall' art. 4, L.R. 7 agosto 2002, n. 35, poi così
modificato come indicato nelle precedenti note;
[27] Articolo così sostituito dall’ art. 23, comma 1, lettera e), L.R. 30
dicembre 2009, n. 42. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Lodi
arbitrali. 1. Qualora, in aggiunta al prezzo di vendita debba essere
corrisposta dall'acquirente una somma per migliorie apportate al fondo dal
precedente assegnatario anche stabilita con lodo arbitrale, tale importo sarà
rateizzato per un massimo di 10 rate annuali senza l'aggiunta degli interessi.»
;
[28] Comma così sostituito dall’ art. 23, comma 1, lettera f), L.R. 30 dicembre
2009, n. 42. Il testo originario era così formulato: «1. Le case coloniche e
gli altri immobili che non siano parte integrante di poderi sono vendute
preferibilmente agli attuali possessori con le modalità di cui all'art. 23.»;
[29] Il Commissario del Governo nella Regione Basilicata, con atto del 7 aprile
2000, prot. n. 42/2.27.02, nel restituire la presente
legge, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente
anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento,
dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo, ha reso noto che il
Governo, con l'occasione, ha osservato che i conduttori, di cui al presente
articolo, debbano essere comunque manuali ed abituali coltivatori della terra
il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, ai sensi dell'
art. 10 della L. 30 aprile 1976, n. 386;
[30] Comma così modificato dall’ art. 23, comma 1, lettera g), L.R. 30 dicembre
2009, n. 42;
[31] articolo modificato dapprima dall'art. 51, comma 3, L.R. 2 febbraio 2004,
n. 1, poi dall'art. 39, comma 5, L.R. 27 gennaio 2005, n. 5; dall'art, 38,
comma1, L.R. 30 gennaio 2007, n. 1; dall'art. 39, L.R. 28 dicembre 2007, n. 28;
dall'art. 23, comma 1, lettera h), L.R. 30 dicembre 2009, n. 42; dall'art. 47,
L.R. 30 dicembre 2011, n. 26; poi sostituito dall'art. 91, comma1, L.R. 4 marzo
2016, n. 5 ed infine abrogato dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 novembre 2021, n.
48;
(32) comma modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 6 luglio 2016, n. 12;
[33] Comma così sostituito dall' art. 5, L.R. 7 agosto 2002, n. 35. Il testo
originario era così formulato: «1. Gli immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai
sensi delle leggi di Riforma Fondiaria, di proprietà dell'A.L.S.I.A., per i
quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o
extragricole, detenuti da terzi in virtù di regolari
concessioni amministrative oppure senza titolo possono essere venduti ai
detentori stessi al prezzo stabilito dall'UT, come stabilito dall' art. 11
della legge n. 386/1976, previo pagamento del pregresso.»;
[34] Comma così sostituito dall' art. 5, L.R. 7 agosto 2002, n. 35. Il testo
originario era così formulato: «3. Gli immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai
sensi delle leggi di Riforma Fondiaria, di proprietà dell'A.L.S.I.A., per i
quali siano consentite utilizzazioni complementari alla agricoltura, forestali
o extragricole, liberi o disponibili o in possesso di
terzi che abbiano rinunciato all'acquisto o che non abbiano accettato il prezzo
di vendita, saranno venduti con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, tenendo
conto come prezzo base di quello stabilito dall'UT.»;
[35] Articolo aggiunto dall' art. 6, L.R. 7 agosto 2002, n. 35 e
successivamente abrogato dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 novembre 2021, n. 48;
[36] Periodo così modificato dall’ art. 23, comma 1, lettera i), L.R. 30
dicembre 2009, n. 42;
[37] Periodo aggiunto dall’ art. 23, comma 1, lettera i), L.R. 30 dicembre
2009, n. 42;
[38] Periodo così modificato dall' art. 38, comma 2, L.R. 30 gennaio 2007, n.
1;
[39] Comma così modificato dall’ art. 38, comma 3, L.R. 30 gennaio 2007, n. 1,
dall’ art. 23, comma 1, lettera l), L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e dall’ art.
55, comma 1, L.R. 18 agosto 2014, n. 26;
[40] Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lettera l), secondo alinea,
L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e poi così sostituito dall' art. 19, comma 4, L.R.
16 aprile 2013, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «6. Per tutte le
ipotesi contemplate ai commi precedenti, oltre al prezzo di vendita determinato
secondo i criteri stabiliti saranno corrisposti dall’acquirente gli oneri
derivanti da debiti maggiorati degli interessi legali dell’ultimo decennio
decorrente dalla data di avvio del procedimento di cessione, nonché il
pagamento del pregresso, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo
11, decorrente dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici che hanno
mutato la destinazione d’uso degli immobili.»;
[41] Articolo così sostituito dall' art. 7, L.R. 7 agosto 2002, n. 35, come
modificato dall' art. 45, L.R. 4 febbraio 2003, n. 7. Il testo originario era
così formulato: «Art. 13. Modalità di stima. 1. Per i suoli edificati e per i
fabbricati ricadenti in aree urbane, la stima per la determinazione del prezzo
può essere operata estendendo i criteri già stabiliti per il Comune di Policoro
dalla legge 28 marzo 1968, n. 395. Il prezzo viene stabilito dall'UT tenendo
conto della originaria destinazione e delle finalità del trasferimento. 2. Per
i fabbricati il prezzo è determinato mediante perizia di stima riferita alla
data di stipula della concessione o alla data della domanda d'acquisto. 3. Per
i suoli edificati, e per i fabbricati ricadenti in aree urbane la stima può
essere riferita alla data di adozione dello strumento urbanistico che ha
determinato la variazione di destinazione d'uso. 4. In ogni caso, oltre al
prezzo come sopra determinato, sono corrisposti all'Agenzia gli oneri derivanti
da debiti passati ed il pagamento del pregresso che per ogni anno di
utilizzazione sarà disciplinato dal regolamento di cui all'art. 23.»;
[42] Comma così modificato dall' art. 39, comma 6, L.R. 27 gennaio 2005, n. 5 ;
[43] Articolo così sostituito dall' art. 8, L.R. 7 agosto 2002, n. 35. Il testo
originario era così formulato: «Art. 15. Immobili liberi. 1. Gli immobili
liberi e nella disponibilità dell'Agenzia sono venduti con il metodo dell'asta
pubblica al rialzo applicando i criteri di cui all'art. 11. 2. Il prezzo a base
d'asta sarà quello ritenuto congruo dall'Ufficio del Territorio sulla base
della perizia di stima predisposta dall'A.L.S.I.A. tenendo conto della
destinazione urbanistica attuale. 3. Per partecipare all'asta i concorrenti
devono allegare all'offerta una cauzione pari al 10% del succitato prezzo, che
verrà resa in caso di non aggiudicazione. 4. Le corti rurali comuni,
opportunamente frazionate, possono essere alienate ai detentori degli edifici
di cui formano l'annesso, al prezzo di stima e valutato secondo l'attuale
destinazione urbanistica.»;
(44) commi aggiunti dall'art. 92, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
[45] Comma così modificato dall’ art. 23, comma 1, lettera m), L.R. 30 dicembre
2009, n. 42;
[46] Comma così sostituito dall' art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 35. Il testo
originario era così formulato: «1. Le aree urbanizzate e gli immobili a
destinazione pubblica vengono ceduti a titolo gratuito agli Enti pubblici
competenti per territorio.»;
[47] Comma così sostituito dall' art. 10, L.R. 7 agosto 2002, n. 35. Il testo
originario era così formulato: «2. Le stime devono tenere conto dei valori medi
di mercato in essere, alla data di valutazione del bene in questione, nella
zona per beni del medesimo tipo, della relativa destinazione urbanistica, e
dell'utilizzazione da parte del possessore.»;
[48] Comma aggiunto dall’ art. 19, comma 5, L.R. 16 aprile 2013, n. 7;
[49] Articolo così sostituito dall' art. 39, comma 7, L.R. 27 gennaio 2005, n.
5 e dall’ art. 12, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 7. Il testo precedente era
così formulato: «Art. 22. Frazionamenti
ed accatastamenti. I detentori dei beni immobili di cui ai titoli I e II della
presente legge che sono nelle condizioni di procedere all'acquisto, previa
autorizzazione dell'ALSIA che eseguirà i riscontri tecnici ed amministrativi,
possono frazionare i terreni e/o accatastare i fabbricati a proprie spese. In
tal caso, l'Agenzia parteciperà al 50% della spesa sostenuta detraendo tale
importo dal prezzo finale di vendita al momento della cessione del bene.
Qualora la quota dovuta dall'ALSIA risulti superiore al 50% del prezzo di
vendita, il contributo sarà pari al 50% del prezzo di vendita stesso. La
congruità della spesa sarà attestata dalla struttura tecnica dell'Agenzia.».
Successivamente articolo abrogato dall’art.1, comma 4, L.R. 16 novembre 2021,
n. 48;
[50] Il presente articolo, già sostituito dall’ art. 11, L.R. 7 agosto 2002, n.
35, è stato sostituito dall’ art. 23, comma 1, lettera n), L.R. 30 dicembre
2009, n. 42 ed infine sostituito dall’art. 2, L.R. 16 novembre 2021, n. 48. Il testo precedente era così formulato: “Art. 23 Norme finali 1. L’Alsia con proprio provvedimento propone modifiche ed
integrazioni al regolamento di dismissione dei beni di riforma ( Delib.C.R. 5 agosto 2003, n. 691 ) attuativo delle norme
regionali che disciplinano la cessione del patrimonio di riforma e ciò al fine
di adeguare progressivamente i procedimenti alle esigenze delle realtà locali e
allo stato di avanzamento delle dismissioni. Le modifiche e le integrazioni
sono approvate su proposta della Giunta regionale dal Consiglio regionale.”
(51) articolo abrogato dall'art. 40, comma 4, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(52) articolo abrogato dall'art. 40, comma 4, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(53) articolo abrogato dall'art. 40, comma 4, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(54) articolo abrogato dall'art. 40, comma 4, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(55) articolo abrogato dall'art. 40, comma 4, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(56) articolo abrogato dall'art. 40, comma 4, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(57) articolo abrogato dall'art. 40, comma 4, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(58) articolo abrogato dall'art. 40, comma 4, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(59) articolo abrogato dall'art. 40, comma 4, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(60) comma modificato dall'art 37, comma 1, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(61) comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(62)
articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 novembre 2021, n. 48;
(63)
articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 novembre 2021, n. 48;
(64)
articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 novembre 2021, n. 48;
(65)
articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 novembre 2021, n. 48;
(66)
articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 novembre 2021, n. 48;
(67)
articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 novembre 2021, n. 48;
(68)
articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 novembre 2021, n. 48.