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Art. 1
Finalità
1. In adempimento a
quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono emanate le seguenti
norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il
commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio
tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la
conservazione del prodotto destinato al consumo.
Art. 2
Misure
generali di tutela
1. Sono considerate
protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.
2. Sono vietati
l'estirpazione ed il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta
salva la raccolta controllata di cui al comma successivo.
3. Ai fini della
presente legge, per raccolta controllata si intende l'insieme delle operazioni
che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, ivi
compreso il trasporto nei e dai luoghi naturali di produzione. La raccolta
controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi
articoli.
Art. 3
Modalità di
raccolta dei tartufi
1. La ricerca e la
raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno
alle tartufaie.
2. La raccolta è
consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella", aventi lama di lunghezza non superiore a
cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata alle specie
commestibili, di cui all'art. 2 della legge n. 752/1985, ed ai rispettivi
periodi come riportati nella tabella "A" allegata alla presente legge.
3. È vietata la
raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
4. La ricerca e la
raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il
tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
5. Le buche aperte per
l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con la medesima terra rimossa
ed il terreno deve essere regolarmente livellato.
6. La ricerca deve
essere effettuata, con l'ausilio di non più di due cani da ricerca, limitando
lo scavo al punto dove il cane lo ha iniziato.
7. Nel periodo di
raccolta dei tartufi è vietata la lavorazione andante del terreno nelle zone
tartufigene vocate, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le
normali pratiche colturali.
8. In relazione
all'andamento climatico stagionale, la Giunta regionale, su richiesta di una o
più Comunità montane, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere
degli Istituti specializzati di scienze agrarie o forestali della Università di
Basilicata. (1)
9. Con le medesime
procedure di cui al comma 8, la Giunta regionale, qualora sia necessaria una
razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio
tartufigeno, alla struttura chimico- fisica del terreno, nonché al patrimonio
boschivo, o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente la
raccolta nelle zone interessate.
10. Alle variazioni del
calendario di raccolta, nonché ai limiti o dinieghi temporanei è data
pubblicità anche mediante manifesti affissi nei comuni e nelle zone
interessate.
Art. 4
Autorizzazioni
alla raccolta
1. Per praticare la
raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino
di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
2. Il tesserino,
recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al
modello approvato e distribuito dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge.
3. Il tesserino è
valido per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge n.
752/1985, ed è rilasciato previo esame della Comunità montana di residenza
dell'interessato; per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna
Comunità montana, il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana più vicina a
detti comuni.
4. L'età minima dei
raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.
5. Il tesserino ha
validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta
dell'interessato, senza ulteriori esami.
6. Sono esenti
dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Non sono soggetti
agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi sui fondi di
loro proprietà o comunque da essi condotti.
8. La domanda per il rilascio del tesserino va
inoltrata al Presidente della Comunità montana competente e deve essere
corredata da:
a) certificato di residenza;
b) attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità;
c) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
d) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.
Art. 5
Esame di
idoneità per la raccolta
1. Il
rilascio del tesserino di cui all'articolo 4 è subordinato al superamento di un
esame di idoneità dinanzi ad apposita commissione costituita presso il
competente ufficio regionale è composta da:
a) dirigente o funzionario dell’ufficio competente
per materia della Regione Basilicata che la presiede;
b) due funzionari regionali dell’ufficio
competente per materia della Regione Basilicata;
c) un esperto designato dalle associazioni
micologiche più rappresentative a livello regionale; d) un esperto designato
dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale. (3)
1 bis. In caso di
assenza o impedimento di uno degli esperti di cui alle lettere c) e d) del
precedente comma è necessario comunicare, almeno sette giorni prima della
seduta, al presidente della commissione, l’assenza del membro effettivo, con
contestuale individuazione di un membro supplente, in possesso dei requisiti di
cui al comma 4. (4)
1 ter. Ai fini della
rappresentatività le associazioni micologiche devono possedere i seguenti
requisiti:
a) numero degli iscritti, muniti di regolare
tesserino di idoneità, ai sensi dell’articolo 4, non inferiore a sessanta
associati;
b) operatività ed organizzazione sul territorio
regionale;
c) attività documentate in ambito micologico nel
triennio precedente. (4)
2. Le designazioni dei componenti la Commissione
devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale
termine la Commissione si intende utilmente costituita anche con designazioni
parziali.
3. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’ufficio competente per
materia. (5)
4. I membri
della commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) membri di cui al
comma 1, lettere a) e b): laurea magistrale in scienze naturali, scienze
agrarie, scienze della produzione animale, scienze forestali ed ambientali e
scienze biologiche, il cui piano di studi preveda il superamento dell’esame
specifico di micologia o in subordine il possesso di attestati formativi
inerenti la materia micologica;
b) membri di cui al
comma 1, lettera c): laurea magistrale in scienze naturali, scienze agrarie,
scienze forestali ed ambientali, scienze biologiche, il cui piano di studi
preveda il superamento dell’esame specifico di micologia ovvero diploma di
istruzione secondaria di II grado unitamente a titoli di
specializzazione/formazione/addestramento nella materia micologica rilasciati
dalle regioni, enti locali, istituti di ricerca, aziende sanitarie locali o
associazioni micologiche di rilevanza nazionale ovvero con pubblicazioni
scientifiche su riviste di settore accreditate a livello nazionale;
c) membri di cui al
comma 1, lettera d): laurea magistrale in scienze naturali, scienze agrarie,
scienze forestali ed ambientali, scienze biologiche, il cui piano di studi
preveda il superamento dell’esame specifico di micologia ovvero diploma di
istruzione secondaria di II grado unitamente a titoli di
specializzazione/formazione/addestramento nella materia micologica rilasciati
dalle regioni, enti locali, istituti di ricerca, aziende sanitarie locali o
associazioni micologiche di rilevanza nazionale ovvero pubblicazioni
scientifiche su riviste i settore accreditate a livello nazionale. (6)
[5. La Comunità montana
provvede a tutto quanto necessario per il funzionamento della Commissione.] (7)
6. La Commissione tiene
di norma due sessioni d'esame nei periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre di
ogni anno con sedute mensili, anche in sedi decentrate. Il calendario delle
sedute, la sede e le materie dell'esame sono resi pubblici almeno 15 giorni
prima di ciascuna sessione.
7. Le materie d'esame
riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento della
tartufaia, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il
riconoscimento delle varie specie di tartufo.
Art. 6
Terreni di
dominio collettivo, Terreni gravati da uso civico, Terreni soggetti ad altri
vincoli
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è
confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
2. Qualora i Comuni, le
Frazioni o le Associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano
concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti
devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al
parere dell'Ufficio foreste, ecologia, caccia e pesca ai sensi dell'art. 8,
comma 4, della presente legge.
3. Nei terreni soggetti
a vincolo connesso all'attività venatoria la ricerca è consentita previa
autorizzazione della Comunità montana competente per territorio che, sentito il
legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce
il numero dei raccoglitori ammessi, i turni di raccolta e le modalità di
accesso al fondo, sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta
regionale.
4. Nelle aziende
faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie, l'attività di
ricerca è consentita con le modalità di cui al comma 3, esclusivamente nei
giorni di silenzio venatorio, e non può essere subordinata al pagamento di
tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.
5. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:
a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, salva diversa
regolamentazione dei competenti organismi di gestione;
b) nelle aree di nuovi rimboschimenti prima che siano trascorsi quindici anni
dalla messa a dimora delle piante;
c) nelle aree di particolare valore scientifico, indicate nelle carte delle
vocazioni tartufigene.
Art. 7
Natura
delle tartufaie
1. La raccolta dei
tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui
medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del
proprietario o conduttore dei fondi.
2. Hanno diritto di
proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti
coloro che le conducono, tale diritto si estende a tutti i tartufi, di
qualunque specie essi siano, purché vengano esposte apposite tabelle
delimitanti le tartufaie stesse.
3. Le tabelle devono
essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del
terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in
modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la
scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di Tartufi
Riservata".
Art. 8
Tartufaie
controllate
1. Si intende per tartufaia controllata quella
costituita da uno o più appezzamenti di terreno dove sono presenti una o più
aree in cui crescono tartufi allo stato naturale, sottoposte a miglioramenti
colturali ed incrementate con la messa dimora di idonee piante tartufigene.
2. Sono considerati miglioramenti le seguenti
operazioni:
a) decespugliamento e/o diradamento delle piante
arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione,
privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i
tartufi;
c) sarchiatura annuale della tartufaia;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici coltivate da eseguirsi ogni
anno durante il periodo estivo;
f) graticciate trasversali sulle superfici coltivate per evitare erosioni
superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni
qualvolta sia necessario o comunque ogni dieci anni;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazione di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
3. I miglioramenti
vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito
della superficie delle tartufaie, in numero non inferiore a due fra tutte le
operazioni indicate al comma precedente.
4. Le operazioni
colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono
individuate dal competente Ufficio foreste, ecologie, caccia e pesca della
Giunta regionale, mediante sopralluogo d'intesa con rappresentanti del Corpo
forestale dello Stato e della Comunità montana competente per territorio.
5. Le operazioni di cui
alle lettere b) e g) del presente secondo comma sono considerate necessarie in
relazione alle specie Tuber Magnatum
Pico, salvo diverso motivato parere dell'Ufficio foreste, ecologia, caccia e
pesca.
6. È considerato
incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, tenuto
conto, in sede di sopralluogo di cui al precedente comma 4, della natura e
della potenzialità produttiva del terreno. La messa a dimora deve essere
effettuata in prossimità della superficie di ciascuna cava o, nei casi di
impossibilità, sui terreni idonei prossimi alla medesima.
Art. 9
Tartufaie
coltivate
1. Per tartufaia coltivata si intende quella
costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste
a dimora sui terreni non prossimi a tartufaie naturali, secondo adeguati sesti
d'impianto e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.
2. La tabellazione deve essere apposta nella zona
oggetto dell'intervento.
3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento
regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo
comma.
4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e
coltivate ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti
interessati con le procedure di cui al primo comma.
5. Il mancato adempimento delle prescrizioni
previste al precedente art. 8 ed al presente articolo ovvero l'accertato venir
meno dei presupposti del riconoscimento comporta la revoca immediata dello
stesso.
6. In caso di revoca l'interessato non può
chiedere un nuovo riconoscimento prima che sia trascorso un anno dalla data del
provvedimento di revoca.
Art. 10
Riconoscimento
delle tartufaie
1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o
controllate è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
istanza degli interessati ed a seguito del sopralluogo di cui all'art. 8, comma
4.
2. A tal fine i soggetti interessati che ne
abbiano titolo devono presentare istanza al presidente della Giunta regionale,
allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel
settore agroforestale:
a) planimetria catastale in scala adeguata che individui con esattezza l'area
in cui viene chiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione
colturale dei terreni;
b) relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le
caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia.
3. In particolare devono essere specificati:
a) giacitura del terreno;
b) descrizione delle caratteristiche fisicochimiche;
c) tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti
nell'area interessata;
d) numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora
con l'indicazione del vivaio di provenienza;
e) piano colturale e di conservazione della tartufaia.
4. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da
apposite tabelle ai sensi del precedente art. 7.
Art. 11
Costituzione
di consorzi
1. I titolari delle aziende agricole o forestali o
coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi
volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione
nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
2. Nel caso di continuità dei loro fondi la
tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
3. I consorzi possono usufruire dei contributi e
di mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.
Art. 12
Ricerca e
raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale
1. La Giunta regionale individua le foreste del
demanio regionale ove sono presenti tartufaie naturali, coltivate o
controllate.
2. Le Comunità montane competenti per territorio,
o in mancanza, le province, provvedono a rilasciare speciali autorizzazioni per
la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale
stabilendo, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo di
autorizzazioni.
3. Il numero delle autorizzazioni è determinato in
relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la
riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.
4. Le autorizzazioni sono nominative e vengono
rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi
costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti
all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio
regionale.
5. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni
i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate e controllate.
6. Le autorizzazioni sono riferite al periodo in
cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità
annuale.
7. È fatto divieto di rilasciare autorizzazioni
differenziate o riferite a periodi predeterminati.
8. La Giunta regionale, sentita la Comunità
montana competente, individua le tartufaie coltivate che insistono nelle
foreste del demanio regionale, da destinare esclusivamente alla sperimentazione
ed alla micorizzazione delle piante, stabilendo a
tale scopo opportune convenzioni con centri sperimentali ed istituti scientifici
specializzati.
Art. 13
Albi
regionali
1. La Giunta regionale istituisce appositi albi
presso l'Ufficio foreste ecologia, caccia e pesca in cui sono iscritte le
tartufaie riconosciute come controllate o coltivate.
2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati
relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale
relativa a terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie
ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti
medesimi così come l'eventuale cessione della raccolta o della coltivazione.
3. Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti
triennali a seguito di verifiche sullo stato di conduzione delle tartufaie
medesime, effettuate a cura dell'Ufficio foreste d'intesa con rappresentanti
del Corpo Forestale dello Stato e della Comunità montana competente per
territorio.
Art. 14
Zone
geografiche
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
Consiliare, individua e determina le vocazioni tartufigene relative all'intero
territorio regionale, utilizzando la consulenza di istituti scientifici
Universitari, di esperti delle organizzazioni professionali agricole e delle
associazioni ambientaliste e micologiche.
2. A tale fine le province, le Comunità montane e
gli Enti gestori dei parchi regionali elaborano e trasmettono alla Giunta
regionale le proposte per il territorio di competenza.
3. Le carte delle vocazioni tartufigene, redatte
in scala adeguata:
a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi;
b) individuano i territori vocati, anche con riferimento alle diverse specie;
c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate ad
attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere precluso ogni tipo
di raccolta;
d) identificano le altre aree di elevata vocazione, ove realizzare
prioritariamente interventi di recupero e miglioramento ambientale, finalizzati
all'incremento della produzione tartufigena, ivi compreso l'impianto ex novo di
tartufaie coltivate.
4. Alle carte delle vocazioni tartufigene sono
allegati l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali
e le proposte di interventi di conservazione e valorizzazione delle
potenzialità tartufigene.
Art. 15
Raccolta a
fini didattici e scientifici
1. In occasione di mostre, di seminari e di altre
manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per
il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti
universitari, gli enti culturali o di ricerca possono essere autorizzati, dalla
Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche appartenenti a specie non
elencate nella tabella "A" allegata alla presente legge.
2. Nella domanda vanno indicati i motivi della
richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo ed il periodo
della raccolta.
Art. 16
Commercializzazione
dei tartufi
1. I tartufi destinati al consumo da freschi
devono appartenere ai generi e specie indicati nella tabella "A"
allegata alla presente legge.
2. Per quanto riguarda la lavorazione, la
conservazione e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli dal 7 al 14 della legge n. 752/1985.
Art. 17
Tassa di
concessione
1. È istituita una tassa annuale di concessione
regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura stabilita alla
corrispondente voce della tariffa del D.Lgs. 22
giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
2. Il versamento della tassa di concessione deve
essere effettuato, a decorrere dal 1995, su apposito conto corrente postale
intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata e deve essere rinnovato, per
gli anni successivi, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
3. La ricevuta di versamento deve essere
conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta,
agli organi preposti alla vigilanza.
4. La tassa di concessione non si applica ai
raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti,
né a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 11, esercitano la raccolta
su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.
Art. 18
Iniziative
promozionali e modalità di finanziamento
1. La Giunta regionale predispone programmi
annuali diretti a promuovere e sostenere la conoscenza e salvaguardia del
patrimonio tartuficolo e l'incremento della produzione.
2. A tale fine sono concessi contributi in conto
capitale per le seguenti iniziative:
a) attività formative di qualificazioni e di aggiornamento del personale
tecnico e di quello preposto alla vigilanza;
b) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed
assistenza tecnica e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee
allo sviluppo della tartuficoltura;
c) attuazione, da parte dei Consorzi di cui all'art. 11, di idonei programmi di
tutela e valorizzazione dei tartufi della Basilicata;
d) attività promozionali, pubblicitarie, informative e culturali organizzate da
Enti Pubblici, dalle associazioni dei cercatori di tartufi, delle associazioni
di protezione ambientale;
e) impianto di tartufaie coltivate nelle zone vocate di cui all'art. 14 fino ad
un massimo del 50% della spesa ammessa, realizzati da imprenditori agricoli a
titolo principale, a norma del Reg. (C.E.E.) 12 marzo 1985, n. 797 delle norme
attuative regionali, nonché da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari,
coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, con
l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.
3. Le piante messe a dimora a qualsiasi titolo, ai
fini della presente legge, devono essere garantite, mediante certificazioni
della ditta fornitrice in ordine alla idonea micorizzazione,
alla pianta simbionte ed alla specie di tartufo.
4. La determinazione del contributo avviene sulla
base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali,
vigente alla data di presentazione della domanda.
5. L'erogazione del contributo è subordinata alla
presentazione del consuntivo di spesa, della idonea certificazione di avvenuto
pagamento, nonché del verbale di collaudo, effettuato dai tecnici della
Regione.
Art. 19
Sanzioni
amministrative
1. Ogni violazione delle norme contenute nella
presente legge, salva la applicazione delle sanzioni penali, comporta la
confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione ed è altresì punita con
le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti nei limiti minimi e massimi
indicati per ciascuna:
a) per la ricerca e raccolta di Tartufi senza essere muniti di tesserino
prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso, esibendolo
nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione
all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da L.
500.000 a L. 5.000.000;
b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o
con più di due cani, o con attrezzo non idoneo: da L. 100.000 a L. 1.000.000;
c) per la raccolta dei tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione superiore a mq. 50: da L. 10.000 a L.
100.000;
d) per apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra
estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte:
da L. 50.000 a L. 300.000;
e) per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione
senza prevista autorizzazione: da L. 100.000 a L. 1.000.000;
f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate
riconosciute: da L. 100.000 a L. 1.000.000;
g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da L. 100.000 a L.
1.000.000;
h) tabellazione illegittima o difforme di terreni: da L. 10.000 a L. 100.000
per ogni tabella apposta, con l'obbligo di rimozione immediata;
i) danneggiamento o asportazione di tabelle: da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni
tabella;
l) ricerca di tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 6: da L. 500.000 a L. 5.000.000;
m) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 8: da L. 300.000 a L. 3.000.000
per ettaro di superficie riconosciuta controllata;
n) per le violazioni relative alla conservazione e commercializzazione dei
Tartufi, di cui agli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n.
752/1985: da L. 500.000 a L. 5.000.000.
2. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d),
e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione
dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi
la revoca definitiva della autorizzazione.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono
irrogate dagli Enti incaricati della vigilanza, con l'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36. Ove sia
accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione
amministrativa, copia del verbale è trasmessa alla autorità giudiziaria
competente.
4. I tartufi confiscati vengono consegnati, previa
ricevuta, al Comune territorialmente competente il quale ne disporrà la vendita
introitando le somme riscosse.
Art. 20
Vigilanza e
devoluzione dei proventi delle sanzioni
1. La vigilanza sull'applicazione della presente
legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale della Stato. (2)
2. I soggetti di cui al
primo comma si avvalgono del proprio personale dipendente a ciò preposto. Sono
altresì incaricati di far rispettare la presente legge i nuclei
antisofisticazione dell'arma dei carabinieri, gli agenti del Corpo Forestale
dello Stato, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie addette
alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali, le guardie giurate delle
associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale in possesso della
qualifica di guardie private a termini delle norme di pubblica sicurezza.
3. Agli incaricati
preposti alla vigilanza compete l'accertamento delle trasgressioni e l'inoltro
dei relativi verbali all'autorità competente per il procedimento sanzionatorio.
4. I proventi derivanti
dalla applicazione delle sanzioni sono introitati dalle Comunità montane e
dalle province, che li utilizzano per l'esercizio delle funzioni delegate e per
interventi di miglioramento e valorizzazione.
Art. 21
Disposizioni
finanziarie
1. Agli oneri
finanziari derivanti dalla attuazione degli interventi di cui all'art. 18,
previsti in L. 100.000.000, si fa fronte con le somme introitate per
l'applicazione della tassa di concessione annuale, di cui all'art. 17 della
presente legge, e con le ulteriori somme disposte annualmente dalla legge di
bilancio.
2. Le entrate di cui al
primo comma sono iscritte negli appositi capitoli dello stato di previsione
dell'entrata per l'esercizio finanziario 1995 e seguenti.
3. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le seguenti
variazioni in termini di competenza e di cassa:
Entrate
- Cap. 45 Tassa annuale di concessione
regionale per la ricerca e la
raccolta dei
tartufi
L. 100.000.000
Uscite
- Cap. 3303 Contributi per la conoscenza
e la salvaguardia del patrimonio tartuficolo
e per l'incremento
della produzione
L. 100.000.000
Art. 22
Norme
finali
1. Per quanto non previsto espressamente dalla
presente legge, si applica la legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive
modificazioni e/o integrazioni.
Art. 23
1. La presente legge regionale è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ALLEGATO
Allegato
"A" (Articolo 3)
Specie di tartufi e periodi di raccolta
autorizzati
a) dal 1° ottobre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
b) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporm Vitt.. detto
volgarmente tartufo nero pregiato;
c) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuberbrumale var, moschatum De Ferry, detto
volgarmente tartufo moscato;
d) dal 1° maggio al 30 novembre: per il Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente
tartufo d'estate o scorsone;
e) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto
volgarmente tartufo uncinato;
f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tube brumale Vitt.,
detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
g) dal 15 gennaio al 30 aprile: per il Tuber Borchii Vitt., o Tuber Albidum Pico, detto
volgarmente bianchetto o marzuolo;
h) dal 1° settembre al 31 dicembre: per il Tuber Mascrosporum Vitt., detto
volgarmente tartufo nero liscio;
i) dal 1° settembre al 31 gennaio: per il Tuber Mesentericum Vitt., detto
volgarmente nero ordinario.
__________________________________________________
NOTE:
(1) comma così modificato dall'art. 40, comma 1,
L.R. 18 agosto 2014, n. 26;
(2) comma così
sostituito dall'art. 40, comma 2, L.R. 18 agosto 2014, n. 26. Il testo
originario era così formulato: «1. La
vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata alle Comunità
montane ed alle province per i territori non compresi in Comunità montane.»;
(3) comma così sostituito dall'art. 23, comma 1,
L.R. 22 dicembre 2020, n. 41. Il testo precedente era così formulato: «1. Il rilascio del tesserino di cui
all'art. 4 è subordinato al superamento di un esame di idoneità dinanzi ad
apposita Commissione costituita presso ciascuna Comunità montana e composta da:
a) un
rappresentante della Comunità montana, che la presiede;
b) un funzionario
regionale del Dipartimento agricoltura, foreste, caccia e pesca;
c) un
rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
d) un
esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello
provinciale o regionale;
e) un
esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello
regionale.»;
(4) commi aggiunti dall'art. 23, comma 2, L.R. 22
dicembre 2020, n. 41;
(5) comma così
sostituito dall'art. 23, comma 3, L.R. 22 dicembre 2020, n. 41. Il testo
precedente era così formulato: «3. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Comunità montana di
livello non inferiore al sesto.»;
(6) comma così
sostituito dall'art. 23, comma 4, L.R. 22 dicembre 2020, n. 41. Il testo
precedente era così formulato: «4. Ai
componenti della Commissione estranei alla amministrazione regionale o
comunitaria spetta una indennità di presenza secondo le norme vigenti.»;
(7) comma abrogato dall'art. 23, comma 5, L.R. 22
dicembre 2020, n. 41.