Legge Regionale 27 dicembre 1983, n. 36
DISCIPLINA DELL' APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI
COMPETENZA REGIONALE (1)
Bollettino Ufficiale n. 1 del 1° gennaio 1984
TESTO
AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R.
3 dicembre 1990, n. 33; L.R. 16 maggio 1991, n. 9 e con L.R. 04
febbraio 2003, n. 7
_____________________________________
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge
regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali
anche emanate anteriormente all' istituzione delle Regioni a statuto ordinario,
in materia di competenza propria o delegata, prevedono l'irrogazione, da parte
della Regione stessa o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di
sanzioni amministrative primarie, originariamente amministrative o divenute
tali per effetto della depenalizzazione di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
2. Sono escluse dall'
ambito di applicazione della presente legge le violazioni disciplinari.
Articolo 2
Principio di legalità
1. Nessuno può essere
assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in
vigore prima della commissione della violazione.
Articolo 3
Concorso di norme penali e di disposizioni di legge regionali
1. Ai sensi dell'art. 9
della legge n. 689/ 81, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale
ed una disposizione di legge regionale che preveda una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applica, in ogni caso, la norma penale salvo che quest' ultima
sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Articolo
4
Esercizio
della funzione sanzionatoria
1. Gli stessi enti che
esercitano, ai sensi dell' art. 18 della Costituzione, le funzioni di
amministrazione attiva, sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale.
2. Ferma restando l'
attività di coordinamento e di indirizzo della Regione di cui all' art. 4 della
legge regionale 28 marzo 1978 n. 15, in caso di delega o sub - delega alle
Province, ai Comuni, alle Comunità Montane ed ai Consorzi fra enti locali di
determinate funzioni amministrative si intende delegata anche l' applicazione
delle sanzioni amministrative ad esse connesse.
3. Le disposizioni dei
commi precedenti valgono anche per l' applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza regionale di cui alla sez. III del capo
I della legge 689/ 81.
Articolo 5
Autorità competenti
1. Le Autorità
competenti, ai sensi della legge 689/ 81, per la contestazione, il rapporto, l'
ordinanza - ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi sono:
il Presidente della
Regione per le sanzioni direttamente applicate dall' Ente. Il Presidente della
Regione può delegare la competenza alla emissione dell' ordinanza -
ingiunzione, di cui al successivo art. 14, ad un dipendente regionale con
qualifica dirigenziale specificamente individuato, nella cui sfera di
attribuzioni è stata accertata la violazione;
il Sindaco, il Presidente
della Giunta Provinciale, della Comunità Montana o del Consorzio per le sanzioni
le cui funzioni siano delegate, sub - delegate o attribuite ai Comuni, alle
Province, alle Comunità Montane o ai Consorzi tra enti locali. (3)
2. È competente il
Sindaco, quale autorità sanitaria locale, per le violazioni in materia
sanitaria connesse a funzioni attribuite o delegate ai Comuni.
3. Per ente competente
per territorio si intende quello del luogo in cui è stata commessa la
violazione.
Articolo 6
Agenti accertatori
1. Gli organi addetti al
controllo sull' osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista
la sanzione amministrativa pecuniaria provvedono all' accertamento ed alla
contestazione delle violazioni.
2. Tutti gli enti cui
spetta l' esercizio delle funzioni individuano, con atto regolamentare, gli
organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le
altre attività previste dagli articoli 13, 14, 15, e 17 della legge 689/ 81.
3. I soggetti individuati
per l' esercizio delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei
poteri di cui all' art. 13 della legge 689/ 81.
4. Detti agenti devono
essere muniti di apposito documento, dal quale risulti l' abilitazione all'
esercizio dei compiti ad essi attribuiti.
5. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria sono competenti in materia di accertamento delle
violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie ed è fatto salvo l'
esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Articolo 7
Misure delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. La sanzione
amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a
L. 4.000 e non superiore a L. 20.000.000. Le sanzioni proporzionali non hanno
limite massimo.
2. Fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge il limite massimo della sanzione
amministrativa pecuniaria non può superare il decuplo del limite minimo.
3. Nella determinazione
dell' ammontare della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione
desunta dalle modalità dell' azione, dalla qualificazione dell' elemento
soggettivo, dall' entità del danno e del pericolo accertato; all' opera svolta
dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonchè alla personalità dello stesso ed
alle sue condizioni economiche.
Articolo 8
Accertamento della violazione e processo verbale
1. La violazione di norme
che prevedono l' irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è accertata
mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di
accertamento della violazione contiene:
a)
l' indicazione della data, ora e luogo dell' accertamento;
b)
le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c)
le generalità del trasgressore se identificato o, quando sia possibile - nell'
ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere o
di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato
preordinato - le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza;
d)
la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l' indicazione
delle circostanze di tempo e luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal
trasgressore;
e)
l' indicazione delle norme che si ritengono violate;
f)
l' individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell' art. 6
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g)
l' indicazione dell' ente o dell' organo dal quale il trasgressore ha facoltà
di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti;
h)
la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei casi previsti
dall' art.11 con la precisazione del relativo importo e delle modalità di
pagamento;
i)
le eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;
l)
la sottoscrizione del verbalizzante. In calce al processo verbale vengono
indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti
oggetto della trasgressione.
3. Il processo verbale di
accertamento è redatto almeno in triplice copia delle quali una è rilasciata al
trasgressore, una inviata all' ufficio, comando o ente da cui dipende il
verbalizzante ed una trasmessa alla Regione ovvero all' ente individuato,
delegato o subdelegato dalla Regione.
Articolo 9
Contestazione
1. La violazione deve
essere contestata, quando è possibile, immediatamente da parte del soggetto
accertante sia al trasgressore ovvero nell' ipotesi in cui il trasgressore sia
minore di anni 18 o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità
non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - a chi era tenuto alla
sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido, ai sensi dell' art. 6 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento della somma dovuta per la
violazione stessa.
2. Qualora non possa
farsi luogo alla contestuale redazione del processo verbale, lo stesso deve
essere notificato ai soggetti di cui al primo comma con le modalità indicate
nell' art. 10. In tal caso i termini per il pagamento in misura ridotta nonchè per richiedere l' audizione e per presentare
documenti e scritti difensivi decorrono dalla data di notificazione.
Articolo 10
Notificazione della violazione
1. Se non è avvenuta la
contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nell'
art. 9, il verbalizzante, ovvero un dipendente dell' Amministrazione che ha
accertato la violazione, notifica il processo verbale della violazione agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine
perentorio di novanta giorni e, quelli residenti all' estero, entro il termine
di 360 giorni dall' Accertamento.
2. Quando gli atti
relativi alla violazione sono trasmessi alla autorità competente con
provvedimento dell' autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente
decorrono dalla data della ricezione.
3. Il processo verbale
viene notificato con le modalità previste dal codice di procedura civile o in
via amministrativa o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile.
4. Il processo verbale
compilato a carico di persona non identificata deve essere immediatamente
trasmesso all' autorità competente ad irrogare la sanzione.
5. Per i residenti all' estero,
qualora la residenza, la dimora o il domicilio - anche di elezione non siano
noti, la notificazione del processo verbale è facoltativa, ferma restando la
facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto
dal secondo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per il
giudizio di opposizione.
6. L' obbligazione di
pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per le persone nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Articolo 11
Pagamento in misura ridotta
1. È ammesso il pagamento
di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo
della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione, ovvero per i soggetti di
cui al quinto comma dell'art. 10, entro il maggior termine determinato ai sensi
dell' art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il pagamento in misura
ridotta viene effettuato dal trasgressore o dal responsabile o dall' obbligato
in solido mediante versamento in cc postale con specifica indicazione della
causale di versamento alla Tesoreria della Regione o dell'Ente delegato,
subdelegato o individuato dalla Regione a seconda delle competenze stabilite ai
sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge.
3. Gli enti delegati,
subdelegati o individuati dalla Regione possono stabilire, con le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti, che il pagamento in misura ridotta della
somma dovuta possa essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente
al momento della contestazione.
4. Qualora il trasgressore
si avvalga delle facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi del primo e
secondo comma del presente articolo, il tesoriere introitante le somme relative
è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o agli enti delegati,
subdelegati o individuati rispettivamente competenti ai sensi dei precedenti
articoli 4 e 5.
5. A loro volta detti
enti sono tenuti a dare immediata comunicazione dell’avvenuto pagamento all'
ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante al fine di evitare l'inoltro
del rapporto di cui all' art. 13.
6. La Regione, entro 60
giorni dall' entrata in vigore della presente legge, concorda con i competenti
organi del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed in conformità alla
vigente normativa le modalità di versamento al fine di agevolare il versamento
stesso ed i successivi adempimenti a carico dei tesorieri.
7. Il pagamento in misura
ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all' entrata in
vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
Articolo 12
Accertamento mediante analisi di campioni e revisione delle
analisi
1. Quando per l'accertamento
delle violazioni debbano essere compiute analisi di campioni, si applicano le
disposizioni dell'art. 15 della legge 689/ 81.
2. L' interessato alla
revisione delle analisi può richiederne l'effettuazione, con la partecipazione
di un consulente tecnico, ai servizi competenti delle Unità Sanitarie Locali ed
agli altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni
di legge.
3. Con legge regionale
sarà fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è
tenuto a versare e saranno indicati, anche a modifica delle vigenti
disposizioni di legge, gli istituti incaricati delle analisi stesse.
4. Fino all' entrata in vigore
della legge regionale di cui al comma precedente si osservano le vigenti
disposizioni e, in quanto compatibili, quelle previste dal DPR 22 luglio 1982,
n. 571.
Articolo 13
Obbligo del rapporto
1. Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato la
violazione deve, salvo che ricorra l' ipotesi prevista nell' articolo 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, presentare rapporto completo di processo
verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Presidente
della Giunta Regionale.
2. Il rapporto deve
essere inviato alle Province, ai Comuni ed agli altri
enti locali competenti, ai sensi degli articoli 4 e 5 se la violazione riguarda
materie ad essi attribuite o delegate.
Articolo 14
Ordinanza - ingiunzione
1. Contro l'accertamento
della violazione, il trasgressore ed il soggetto responsabile ai sensi dell'
art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli eventuali responsabili in
solido ai sensi dell' art. 6 della legge medesima, entro trenta giorni dalla
data della contestazione o della notificazione della violazione, possono far
pervenire all' autorità competente di cui al precedente art. 5 scritti
difensivi e documenti nonchè richiesta di audizione
da parte della stessa autorità .
2. L' autorità
competente, acquisito il rapporto, esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto,
gli interessati nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del
rapporto, se ritiene fondato l' accertamento determina, con ordinanza motivata,
la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le
spese, all' autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono
obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti dandone comunicazione al soggetto o all' organo che ha redatto il
rapporto.
3. L' ordinanza -
ingiunzione è notificata nel termine di novanta giorni dalla sua adozione per i
residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta giorni per
quelli all' estero, con le modalità indicate nell' art. 10.
4. Con l'ordinanza -
ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese
di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso
provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è , altresì , disposta
con l' ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Articolo 15
Pagamento della somma determinata con ordinanza - ingiunzione
1. Il pagamento della somma
determinata ai sensi dell'articolo precedente è effettuato con le modalità di
cui all' art. 11 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della
ordinanza - ingiunzione; se l' interessato risiede all' estero il termine è di
sessanta giorni.
2. Dell' avvenuto
pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere
che lo ha ricevuto, all' autorità che ha emesso l'ordinanza.
3. Il pagamento dell'intera
somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ha effetto
liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati in solido.
Articolo 16
Pagamento rateale della somma pecuniaria
1. L' autorità
amministrativa competente a determinare l'ammontare della sanzione, su
richiesta del trasgressore o responsabile o dell' obbligato in solido che si
trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della
stessa in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore
a L. 30.000.
2. Decorso inutilmente,
anche per una sola rata, il termine fissato dall' autorità amministrativa,
l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica
soluzione.
3. Il debito può essere
estinto, in ogni momento, mediante un unico pagamento.
Articolo 17
Esecuzione forzata
1. L' ordinanza -
ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
2. Per l'esecuzione
forzata dell' ordinanza, che dispone la confisca, si applica l' ultimo comma
dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
[3. Decorso inutilmente
il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi relativi si procede
mediante esecuzione forzata ai sensi
degli articoli 5 e seguenti del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.]
(2)
Articolo 18
Sequestro
1. Nei casi previsti
dall' art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l' agente
accertatore che proceda al sequestro ne redige apposito processo verbale il
quale, oltre alla descrizione delle cose sequestrate, deve contenere le
indicazioni di cui all' art. 8 lett. a), b), c), d).
2. Una copia del processo
verbale, contenente anche l' indicazione dell' autorità alla quale gli
interessati possono proporre opposizione, ai sensi dell' art. 19 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale
le cose stesse sono sequestrate.
3. Le cose sequestrate,
se mobili, vengono trasportate nell' ufficio cui appartiene l'
agente accertante e custodite. Qualora la loro natura o mitivi di opportunità non lo consentano, la custodia delle
cose sequestrate può avvenire in luogo diverso con determinazione del modo e
nomina del custode, che può essere lo stesso trasgressore o l'obbligato in
solido; di dette operazioni viene redatto processo verbale.
4. L' ente competente
alla irrogazione della sanzione, nel corso della custodia delle cose
sequestrate, può disporre, anche su richiesta del depositario, l'alienazione o
la distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive con provvedimenti
comunicati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto presso il
quale fu eseguito il sequestro ed eventualmente al proprietario.
5. In caso di alienazione
viene posta sotto sequestro la somma ricavata.
6. Le spese di custodia
delle cose sequestrate sono anticipate dall' ente competente ad accertare la
violazione e rimborsate dal trasgressore, dall' obbligato in solido o dal
diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose
sequestrate, salvo che, relativamente alla violazione amministrativa, sia
pronunciata ordinanza di archiviazione, sentenza irrevocabile di accoglimento
della opposizione proposta contro l' ordinanza - ingiunzione o contro l'
ordinanza che dispone la sola confisca, o sia stata omessa la notificazione
della violazione nel termine prescritto, o si sia verificata la prescrizione.
7. Il provvedimento di
restituzione delle cose sequestrate deve essere comunicato tempestivamente all'
ufficio cui appartiene l'agente accertatore. La restituzione è disposta a
favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro o di
chi provi di averne diritto ne faccia istanza.
8. Per quanto non
espressamente previsto nel presente articolo si osservano, in quanto
applicabili, le norme previste dal DPR 22 luglio 1982, n. 571.
Articolo 19
Confisca
1. Le cose confiscate
vengono alienate se deteriorabili o distrutte se alterate o, comunque,
pericolose per la salute pubblica, quando il provvedimento di confisca è
diventato inoppugnabile ai sensi dell' art. 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689; se ne dispone ugualmente la distruzione se si tratti di cose la cui
fabbricazione, uso porto e detenzione costituisce violazione amministrativa.
2. Nei casi di confisca
obbligatoria ai sensi dell'art. 20, commi terzo e quarto, della legge 20
novembre 1981, n. 689, l' agente accertatore è tenuto
a procedere al sequestro cautelare ai sensi del precedente articolo.
3. Per quanto non
espressamente previsto nel presente articolo si osservano, in quanto
applicabili, le norme del DPR 22 luglio 1982, n. 571.
Articolo 20
Altre sanzioni amministrative accessorie
1. Alle sanzioni
amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, diverse dal
sequestro e dalla confisca amministrativa, si applicano il primo e il secondo
comma dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 21
Devoluzione dei proventi
1. I proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo
le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti cui spetta la
irrogazione della sanzione.
2. I fondi sono destinati
alla reintegrazione del patrimonio pubblico ed in particolare, per gli enti
delegati o subdelegati, per finanziare prioritariamente le spese di gestione
delle funzioni delegate o subdelegate.
Articolo 22
Prescrizione
1. Il diritto a
riscuotere le somme dovute per la violazione di norme che prevedono l'irrogazione
di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni
dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L' interruzione della prescrizione è regolata
dalle norme del codice civile.
Articolo 23 (4)
1. L'attività istruttoria
e preparatoria concernente le sanzioni amministrative applicate direttamente
dalla Regione è affidata ai Dipartimenti regionali competenti per materia.
Articolo 24
1. In osservanza del
principio di legalità di cui all' art. 2 della presente legge, l' applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale, diversamente disciplinate da
precedente normativa regionale, si intende regolata dalle norme della presente
legge.
2. Sono abrogate le
disposizioni di leggi regionali e relativi regolamenti incompatibili con la
presente legge e, in particolare, quelle, incompatibili, della legge regionale
28 marzo 1978, n. 15.
Articolo 25
1. Per quanto non
disposto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Articolo 26
1. La presente legge sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
_________________________________________
NOTE:
(1)
VEDI: articolo 14 della L.R. N. 3 del
30-01-1986; articolo 1 della L.R. 11 del 22-04-1987; articolo 7 della L.R. N.
28 del 11-06-1997; articolo 1 della L.R. N. 33 del 3-12-1990; articolo 9 della
L.R. N. 55 del 4-11-1993; articolo 9 della L.R. N. 30 del 16-07-1994; articolo
19 della L.R. N. 35 del 27-03-1995;
(2)
comma abrogato dall'articolo 4 della L.R.
n. 33 del 3 dicembre 1990;
(3)
comma così modificato dall'articolo 1
della L.R. n. 9 del 16 maggio 1991;
(4)
articolo sostituito dall'articolo 33 della
L.R. n. 7 del 04 febbraio 2003. Il testo precedente era così formulato: “Art.
23. L’Ufficio Demanio e Patrimonio organizzerà e curerà l’attività istruttoria
e preparatoria concernente le sanzioni amministrative applicate direttamente
dalla Regione.”.