Leggi Regionali
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Legge Regionale 27 dicembre 1983, n. 36

DISCIPLINA DELL' APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE   (1)

Bollettino Ufficiale n. 1 del 1° gennaio 1984

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 3 dicembre 1990, n. 33; L.R. 16 maggio 1991, n. 9 e con L.R. 04 febbraio 2003, n. 7

 

_____________________________________

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali anche emanate anteriormente all' istituzione delle Regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedono l'irrogazione, da parte della Regione stessa o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative primarie, originariamente amministrative o divenute tali per effetto della depenalizzazione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Sono escluse dall' ambito di applicazione della presente legge le violazioni disciplinari.

Articolo 2

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Articolo 3

Concorso di norme penali e di disposizioni di legge regionali

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689/ 81, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale ed una disposizione di legge regionale che preveda una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica, in ogni caso, la norma penale salvo che quest' ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Articolo 4

Esercizio della funzione sanzionatoria

1. Gli stessi enti che esercitano, ai sensi dell' art. 18 della Costituzione, le funzioni di amministrazione attiva, sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale.

2. Ferma restando l' attività di coordinamento e di indirizzo della Regione di cui all' art. 4 della legge regionale 28 marzo 1978 n. 15, in caso di delega o sub - delega alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane ed ai Consorzi fra enti locali di determinate funzioni amministrative si intende delegata anche l' applicazione delle sanzioni amministrative ad esse connesse.

3. Le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale di cui alla sez. III del capo I della legge 689/ 81.

Articolo 5

Autorità competenti

1. Le Autorità competenti, ai sensi della legge 689/ 81, per la contestazione, il rapporto, l' ordinanza - ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi sono:

il Presidente della Regione per le sanzioni direttamente applicate dall' Ente. Il Presidente della Regione può delegare la competenza alla emissione dell' ordinanza - ingiunzione, di cui al successivo art. 14, ad un dipendente regionale con qualifica dirigenziale specificamente individuato, nella cui sfera di attribuzioni è stata accertata la violazione;

il Sindaco, il Presidente della Giunta Provinciale, della Comunità Montana o del Consorzio per le sanzioni le cui funzioni siano delegate, sub - delegate o attribuite ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane o ai Consorzi tra enti locali. (3)

2. È competente il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, per le violazioni in materia sanitaria connesse a funzioni attribuite o delegate ai Comuni.

3. Per ente competente per territorio si intende quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Articolo 6

Agenti accertatori

1. Gli organi addetti al controllo sull' osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria provvedono all' accertamento ed alla contestazione delle violazioni.

2. Tutti gli enti cui spetta l' esercizio delle funzioni individuano, con atto regolamentare, gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività previste dagli articoli 13, 14, 15, e 17 della legge 689/ 81.

3. I soggetti individuati per l' esercizio delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all' art. 13 della legge 689/ 81.

4. Detti agenti devono essere muniti di apposito documento, dal quale risulti l' abilitazione all' esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono competenti in materia di accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie ed è fatto salvo l' esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 7

Misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a L. 4.000 e non superiore a L. 20.000.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

2. Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può superare il decuplo del limite minimo.

3. Nella determinazione dell' ammontare della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta dalle modalità dell' azione, dalla qualificazione dell' elemento soggettivo, dall' entità del danno e del pericolo accertato; all' opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

Articolo 8

Accertamento della violazione e processo verbale

1. La violazione di norme che prevedono l' irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento della violazione contiene:

a) l' indicazione della data, ora e luogo dell' accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore se identificato o, quando sia possibile - nell' ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato preordinato - le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l' indicazione delle circostanze di tempo e luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) l' indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) l' individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell' art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) l' indicazione dell' ente o dell' organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei casi previsti dall' art.11 con la precisazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;

i) le eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;

l) la sottoscrizione del verbalizzante. In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della trasgressione.

3. Il processo verbale di accertamento è redatto almeno in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all' ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa alla Regione ovvero all' ente individuato, delegato o subdelegato dalla Regione.

Articolo 9

Contestazione

1. La violazione deve essere contestata, quando è possibile, immediatamente da parte del soggetto accertante sia al trasgressore ovvero nell' ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido, ai sensi dell' art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Qualora non possa farsi luogo alla contestuale redazione del processo verbale, lo stesso deve essere notificato ai soggetti di cui al primo comma con le modalità indicate nell' art. 10. In tal caso i termini per il pagamento in misura ridotta nonchè per richiedere l' audizione e per presentare documenti e scritti difensivi decorrono dalla data di notificazione.

Articolo 10

Notificazione della violazione

1. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nell' art. 9, il verbalizzante, ovvero un dipendente dell' Amministrazione che ha accertato la violazione, notifica il processo verbale della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine perentorio di novanta giorni e, quelli residenti all' estero, entro il termine di 360 giorni dall' Accertamento.

2. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla autorità competente con provvedimento dell' autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

3. Il processo verbale viene notificato con le modalità previste dal codice di procedura civile o in via amministrativa o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile.

4. Il processo verbale compilato a carico di persona non identificata deve essere immediatamente trasmesso all' autorità competente ad irrogare la sanzione.

5. Per i residenti all' estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio - anche di elezione non siano noti, la notificazione del processo verbale è facoltativa, ferma restando la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per il giudizio di opposizione.

6. L' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per le persone nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Articolo 11

Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ovvero per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 10, entro il maggior termine determinato ai sensi dell' art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il pagamento in misura ridotta viene effettuato dal trasgressore o dal responsabile o dall' obbligato in solido mediante versamento in cc postale con specifica indicazione della causale di versamento alla Tesoreria della Regione o dell'Ente delegato, subdelegato o individuato dalla Regione a seconda delle competenze stabilite ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge.

3. Gli enti delegati, subdelegati o individuati dalla Regione possono stabilire, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, che il pagamento in misura ridotta della somma dovuta possa essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente al momento della contestazione.

4. Qualora il trasgressore si avvalga delle facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il tesoriere introitante le somme relative è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o agli enti delegati, subdelegati o individuati rispettivamente competenti ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5.

5. A loro volta detti enti sono tenuti a dare immediata comunicazione dell’avvenuto pagamento all' ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante al fine di evitare l'inoltro del rapporto di cui all' art. 13.

6. La Regione, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, concorda con i competenti organi del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed in conformità alla vigente normativa le modalità di versamento al fine di agevolare il versamento stesso ed i successivi adempimenti a carico dei tesorieri.

7. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all' entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Articolo 12

Accertamento mediante analisi di campioni e revisione delle analisi

1. Quando per l'accertamento delle violazioni debbano essere compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge 689/ 81.

2. L' interessato alla revisione delle analisi può richiederne l'effettuazione, con la partecipazione di un consulente tecnico, ai servizi competenti delle Unità Sanitarie Locali ed agli altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

3. Con legge regionale sarà fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e saranno indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati delle analisi stesse.

4. Fino all' entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente si osservano le vigenti disposizioni e, in quanto compatibili, quelle previste dal DPR 22 luglio 1982, n. 571.

Articolo 13

Obbligo del rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato la violazione deve, salvo che ricorra l' ipotesi prevista nell' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Presidente della Giunta Regionale.

2. Il rapporto deve essere inviato alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali competenti, ai sensi degli articoli 4 e 5 se la violazione riguarda materie ad essi attribuite o delegate.

Articolo 14

Ordinanza - ingiunzione

1. Contro l'accertamento della violazione, il trasgressore ed il soggetto responsabile ai sensi dell' art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli eventuali responsabili in solido ai sensi dell' art. 6 della legge medesima, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, possono far pervenire all' autorità competente di cui al precedente art. 5 scritti difensivi e documenti nonchè richiesta di audizione da parte della stessa autorità .

2. L' autorità competente, acquisito il rapporto, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l' accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all' autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al soggetto o all' organo che ha redatto il rapporto.

3. L' ordinanza - ingiunzione è notificata nel termine di novanta giorni dalla sua adozione per i residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta giorni per quelli all' estero, con le modalità indicate nell' art. 10.

4. Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è , altresì , disposta con l' ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Articolo 15

Pagamento della somma determinata con ordinanza - ingiunzione

1. Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'articolo precedente è effettuato con le modalità di cui all' art. 11 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della ordinanza - ingiunzione; se l' interessato risiede all' estero il termine è di sessanta giorni.

2. Dell' avvenuto pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere che lo ha ricevuto, all' autorità che ha emesso l'ordinanza.

3. Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ha effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati in solido.

Articolo 16

Pagamento rateale della somma pecuniaria

1. L' autorità amministrativa competente a determinare l'ammontare della sanzione, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell' obbligato in solido che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della stessa in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a L. 30.000.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall' autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

3. Il debito può essere estinto, in ogni momento, mediante un unico pagamento.

Articolo 17

Esecuzione forzata

1. L' ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

2. Per l'esecuzione forzata dell' ordinanza, che dispone la confisca, si applica l' ultimo comma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[3. Decorso inutilmente il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata ai sensi  degli articoli 5 e seguenti del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.] (2)

Articolo 18

Sequestro

1. Nei casi previsti dall' art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l' agente accertatore che proceda al sequestro ne redige apposito processo verbale il quale, oltre alla descrizione delle cose sequestrate, deve contenere le indicazioni di cui all' art. 8 lett. a), b), c), d).

2. Una copia del processo verbale, contenente anche l' indicazione dell' autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione, ai sensi dell' art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose stesse sono sequestrate.

3. Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate nell' ufficio cui appartiene l' agente accertante e custodite. Qualora la loro natura o mitivi di opportunità non lo consentano, la custodia delle cose sequestrate può avvenire in luogo diverso con determinazione del modo e nomina del custode, che può essere lo stesso trasgressore o l'obbligato in solido; di dette operazioni viene redatto processo verbale.

4. L' ente competente alla irrogazione della sanzione, nel corso della custodia delle cose sequestrate, può disporre, anche su richiesta del depositario, l'alienazione o la distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive con provvedimenti comunicati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro ed eventualmente al proprietario.

5. In caso di alienazione viene posta sotto sequestro la somma ricavata.

6. Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall' ente competente ad accertare la violazione e rimborsate dal trasgressore, dall' obbligato in solido o dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che, relativamente alla violazione amministrativa, sia pronunciata ordinanza di archiviazione, sentenza irrevocabile di accoglimento della opposizione proposta contro l' ordinanza - ingiunzione o contro l' ordinanza che dispone la sola confisca, o sia stata omessa la notificazione della violazione nel termine prescritto, o si sia verificata la prescrizione.

7. Il provvedimento di restituzione delle cose sequestrate deve essere comunicato tempestivamente all' ufficio cui appartiene l'agente accertatore. La restituzione è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro o di chi provi di averne diritto ne faccia istanza.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal DPR 22 luglio 1982, n. 571.

Articolo 19

Confisca

1. Le cose confiscate vengono alienate se deteriorabili o distrutte se alterate o, comunque, pericolose per la salute pubblica, quando il provvedimento di confisca è diventato inoppugnabile ai sensi dell' art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; se ne dispone ugualmente la distruzione se si tratti di cose la cui fabbricazione, uso porto e detenzione costituisce violazione amministrativa.

2. Nei casi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 20, commi terzo e quarto, della legge 20 novembre 1981, n. 689, l' agente accertatore è tenuto a procedere al sequestro cautelare ai sensi del precedente articolo.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme del DPR 22 luglio 1982, n. 571.

Articolo 20

Altre sanzioni amministrative accessorie

1. Alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, diverse dal sequestro e dalla confisca amministrativa, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 21

Devoluzione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti cui spetta la irrogazione della sanzione.

2. I fondi sono destinati alla reintegrazione del patrimonio pubblico ed in particolare, per gli enti delegati o subdelegati, per finanziare prioritariamente le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate.

Articolo 22

Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2.  L' interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Articolo 23 (4)

1. L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative applicate direttamente dalla Regione è affidata ai Dipartimenti regionali competenti per materia.

Articolo 24

1. In osservanza del principio di legalità di cui all' art. 2 della presente legge, l' applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, diversamente disciplinate da precedente normativa regionale, si intende regolata dalle norme della presente legge.

2. Sono abrogate le disposizioni di leggi regionali e relativi regolamenti incompatibili con la presente legge e, in particolare, quelle, incompatibili, della legge regionale 28 marzo 1978, n. 15.

Articolo 25

1. Per quanto non disposto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 26

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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NOTE:

(1)  VEDI: articolo 14 della L.R. N. 3 del 30-01-1986; articolo 1 della L.R. 11 del 22-04-1987; articolo 7 della L.R. N. 28 del 11-06-1997; articolo 1 della L.R. N. 33 del 3-12-1990; articolo 9 della L.R. N. 55 del 4-11-1993; articolo 9 della L.R. N. 30 del 16-07-1994; articolo 19 della L.R. N. 35 del 27-03-1995;

(2)  comma abrogato dall'articolo 4 della L.R. n. 33 del 3 dicembre 1990;

(3)  comma così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 9 del 16 maggio 1991;

(4)  articolo sostituito dall'articolo 33 della L.R. n. 7 del 04 febbraio 2003. Il testo precedente era così formulato: “Art. 23. L’Ufficio Demanio e Patrimonio organizzerà e curerà l’attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative applicate direttamente dalla Regione.”.

 




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