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INDICE (1)
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Possesso responsabile
CAPO II - FUNZIONI E COMPITI
Art. 4 Competenze della Regione
Art. 5 Competenze dei Comuni
Art. 6 Competenze delle Aziende Sanitarie Locali
Art. 7 Associazioni di volontariato animalista
Art. 8 Guardie zoofile
Art. 9 Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali
Art. 10 Controllo del randagismo
CAPO III – STRUTTURE
Art. 11 Canile sanitario
Art. 12 Canile rifugio
Art. 13 Pronto soccorso ed emergenza veterinaria
Art. 14 Procedure per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o
d'affezione
CAPO IV - STRUMENTI, INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA
Art. 15 Anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione
Art. 16 Sistema di identificazione
Art. 17 Controllo delle nascite (1)
Art. 18 Cani aggressivi
Art. 19 Cani smarriti e rinvenuti
Art. 20 Cane di quartiere
Art. 21 Colonie feline
Art. 22 Misure di tutela
Art. 23 Cessione ed affido
Art. 24 Trasporto degli animali da compagnia o d'affezione
Art. 25 Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree
riservate agli animali d'affezione
Art. 26 Libero accesso degli animali d'affezione negli esercizi pubblici,
commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico
Art. 27 Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto
pubblico
Art. 28 Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere,
residenziali, semiresidenziali
Art. 29 Educazione
Art. 30 Mostre, fiere e spettacoli
Art. 31 Terapie e attività assistite con animali (1)
Art. 32 Adozione (1)
CAPO V - PROGRAMMAZIONE
Art. 33 Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione
Art. 34 Piano operativo degli interventi
CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 35 Sanzioni amministrative
Art. 36 Sanzioni in materia di esercizio di attività
Art. 37 Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico
Art. 38 Vigilanza e controllo
Art. 39 Clausola valutativa
Art. 40 Disposizioni finanziarie
Art. 41 Abrogazioni
Art. 42 Pubblicazione ed entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Oggetto e
finalità
1. La Regione Basilicata, in conformità
dell’articolo 8 dello Statuto regionale, dei principi fondamentali stabiliti
dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, detta norme in
materia di randagismo e di tutela degli animali da compagnia o d'affezione come
definiti all' art. 2, al fine di:
a) tutelare gli animali da compagnia o d'affezione;
b) prevenire e controllare il randagismo;
c) reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono;
d) valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato animalista di cui
all'art. 7;
e) promuovere la cultura del possesso responsabile, anche mediante campagne
informative e di educazione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge s'intendono per
animali di affezione gli animali appartenenti a specie tenute per compagnia o
diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono
attività utili all'uomo.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) canile/gattile sanitario: è un presidio igienico
sanitario per la:
- sorveglianza sanitaria;
- lotta al randagismo;
- profilassi delle malattie a carattere epizootico e zoonosico.
E' una struttura destinata al ricovero temporaneo e singolo di:
• cani morsicatori, cani vaganti catturati o
rinvenuti, (cani affidati dall’A.G. o dalla Forza Pubblica);
• gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà
catturati o consegnati ai fini della sterilizzazione, gatti affidati dall’A.G.
o dalla Forza Pubblica;
• altri animali da affezione o comunque vaganti, rinvenuti incustoditi
compatibilmente con le caratteristiche e la recettività della struttura.
b) canile/gattile rifugio: è una struttura destinata
al ricovero di cani e gatti:
- provenienti dal canile (ricovero) sanitario;
- ceduti definitivamente dal proprietario;
- affidati direttamente dall’Autorità Giudiziaria o dalla Forza pubblica.
Il rifugio provvede anche al ricovero di altri animali compatibilmente con le
caratteristiche e la recettività della struttura. Il rifugio deve essere
gestito dai Comuni singoli o associati, direttamente o tramite convenzione con
privati o associazioni con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti,
delle associazioni.
c) colonia fenile è un gruppo di gatti che vive in libertà, legato stabilmente
con il territorio e con l’uomo dipendente dal punto di vista alimentare e che
frequenta abitualmente lo stesso luogo.
d) allevamento di cani: detenzione di cani, anche ai fini commerciali, in
numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;
e) attività economiche con animali da compagnia o d’affezione: qualsiasi
attività di natura economica o commerciale privata quali pensioni per animali,
canili, negozi di vendita, toilettatura, educazione ed allevamento.
3. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si
distinguono le seguenti sottopopolazioni canine:
• cane di proprietà: cane che vive insieme all'uomo e dipende dallo stesso che
gli fornisce cibo e rifugio. E’ sempre sotto il diretto controllo dell’uomo;
• cane di proprietà libero di vagare: cane di proprietà che vive insieme
all'uomo e dipende dallo stesso che gli fornisce cibo e rifugio. Non è sempre
sotto il diretto controllo dell’uomo;
• cane randagio: cane senza proprietario che non vive insieme all'uomo anche se
dipende dallo stesso per il cibo. Tali animali interagiscono sia con l'uomo che
con altri gruppi di cani e possono ricorrere alle fonti fornite dall'uomo non
intenzionalmente come la filiera dei rifiuti, la predazione in allevamento.
Manifesta residuo di moduli comportamentali ancestrali;
• cane inselvatichito: cane senza proprietario che vive allo stato selvatico
indipendente dall’uomo per l’alimentazione. Vive lontano dagli insediamenti
urbani, rifugge l'uomo come facevano i loro antenati in quanto fonte di
pericolo. E’ in competizione con altri predatori selvatici;
• cane custodito in canile di proprietà del comune: cane randagio custodito nel
canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del comune;
• cane custodito in canile di proprietà di privati: cane di proprietà custodito
nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del privato;
• cane custodito in canile di proprietà di Associazioni: cane di proprietà
custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico di Associazioni;
• cane affidato: l’affido è un atto che riguarda animali posti sotto sequestro
e deve essere autorizzato dalla Procura della Repubblica. A differenza
dell’adozione non comporta un passaggio di proprietà la quale rimane
dell’indagato o del rinviato a giudizio fino al termine del procedimento
penale. Solo in caso di condanna o di patteggiamento cui, ai sensi della legge
189/2004, segue la confisca dell’animale o di altra disposizione dell’Autorità
giudiziaria, l’affido potrà diventare definitivo e potrà essere eseguito il
passaggio di proprietà. Fino a quel momento l’animale, infatti, rimane di
proprietà dell’indagato o del rinviato a giudizio, il quale però non ne può
disporre;
• cane adottato: l’adozione è un atto ufficiale con “proprietà” di un cane e
che implica responsabilità sia dal punto di vista civile che penale. Dare in
adozione un cane è pertanto una procedura che deve essere accuratamente
valutata e seguita sia da parte dell’adottante che dell’associazione che cura
le adozioni e dal gestore della struttura pubblica o convenzionata. E non solo
nel caso dei cani, ma anche dei gatti occorrono attente valutazioni ed è sempre
obbligatorio proporre in adozione soggetti dotati di microchip;
• cane di quartiere: cane randagio catturato, sterilizzato e reimmesso sul
territorio, che vive in caseggiato, quartiere, rione o in altro ambito
territoriale definito in cui singoli o gruppi di persone, coordinate da un
tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli
mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto
di quanto previsto dal D.P.R. 320/54;
• Cane identificato: cane identificato con tatuaggio e/o microchip ed iscritto
nella banca dati regionale.
4. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si
distinguono le seguenti sottopopolazioni feline:
• Gatto randagio;
• Gatto appartenente a colonia felina;
• Gatto domestico;
• Gatto domestico libero di vagare;
• Gatto inselvatichito;
• Gatto custodito in gattile di proprietà del comune;
• Gatto custodito in gattile di proprietà di privati;
• Gatto affidato;
• Gatto adottato.
Art. 3
Possesso
responsabile
1. Il proprietario o il detentore degli
animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominato responsabile degli
animali, è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate per l'animale
di cui è responsabile, secondo le caratteristiche di specie e di razza e nel
rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.
2. Il responsabile degli animali è obbligato:
a) a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato
alla specie;
b) a garantire le necessarie cure sanitarie;
c) a garantire l’equilibrio fisico degli animali mediante spazi sufficienti per
i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie;
d) a garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare
rischi per la pubblica incolumità;
e) ad impartire l'educazione, nel caso gli animali vi fossero avviati, nel
rispetto di quanto previsto all'art. 29, esclusivamente con metodi non
violenti e non imponendo all'animale comportamenti contrari alla sua
attitudine naturale.
3. Coloro che detengono animali da compagnia o
d'affezione, in numero o in condizioni tali da poter costituire un pericolo per
la salute umana e per il benessere animale, devono adottare misure volte
a garantire le condizioni igienico - ambientali previste dalla normativa
vigente in materia.
CAPO II
FUNZIONI E
COMPITI
Art. 4
Competenze
della Regione
1. La Regione nell' ambito delle proprie
competenze, provvede:
a) alla programmazione generale nell'ambito del piano sanitario regionale, in
materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione,
nonché di prevenzione e di controllo del randagismo;
b) all'adozione, nel rispetto del piano sanitario regionale, del piano
operativo degli interventi di cui all'art. 34;
c) alla manutenzione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione di
cui all'art. 15;
d) alla disciplina dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione di
cui all'art.15, nonché alla gestione e all'aggiornamento del sistema
informatico denominato banca dati regionale degli animali d'affezione,
interagendo anche con la banca dati nazionale;
e) al coordinamento delle attività di competenza delle aziende sanitarie
provinciali, favorendo lo scambio di esperienze e l'uniforme applicazione della
presente legge;
f) alla promozione di un protocollo di intesa con le aziende farmaceutiche per
la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fine di
lucro, di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli
animali ospitati, nel rispetto della normativa vigente in materia di
prescrizione, detenzione e utilizzo dei farmaci veterinari;
g) al sostegno di interventi sulla base di progetti presentati, a favore dei
Comuni singoli o associati e delle aziende sanitarie provinciali, di fondi
trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 281/91;
h) alla determinazione delle procedure per l'esercizio delle attività
economiche con gli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art. 14;
i) alla determinazione di requisiti strutturali e delle modalità di gestione,
nonché delle modalità e procedure per l'accreditamento delle strutture di cui
agli artt. 11 e 12, delle quali i comuni intendono avvalersi quali canili
sanitari e canili rifugio, così come definiti all'art.2;
j) alla promozione di interventi di informazione, educazione e formazione in
materia di tutela degli animali da compagnia o d'affezione anche per favorire
la cultura del possesso responsabile;
k) all'accreditamento dei veterinari liberi professionisti per l'iscrizione
all'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;
l) alla individuazione e promozione di progetti per i gestori dei canili
finalizzati, in un range temporale (3-5 anni)
all'autofinanziamento del mantenimento dei cani ospitati nelle strutture di cui
agli artt.11 e 12.
Art. 5
Competenze
dei Comuni
1. I Comuni, singoli o associati, ai sensi della
vigente normativa in materia di esercizio associato delle funzioni, nell'ambito
delle proprie competenze, provvedono:
a) alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio di cui agli artt. 11 e
12 alla ristrutturazione delle strutture esistenti nel rispetto del piano
operativo degli interventi di cui all'art.34;
b) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera a), di
strutture di ricovero, pubbliche o private accreditate, preposte alle funzioni
di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità, in
conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche;
c) al mantenimento dei cani nei canili sanitari, al ricovero, alla custodia ed
al mantenimento dei cani nei canili rifugio, sotto il controllo sanitario del
servizio veterinario ufficiale;
d) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli
affidamenti e successive adozioni degli animali abbandonati e ricoverati presso
i canili rifugio, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di
volontariato animalista di cui all'art. 7 per controlli pre
e post affido, con gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato,
nonché campagne informative e di educazione atte a favorire la cultura del
possesso responsabile;
e) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della
popolazione animale a rischio di riproduzione incontrollata con successiva reimmissione sul territorio;
f) all'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla
presente legge ai sensi dell' art.38, dotando i corpi ed i servizi di polizia
locale di lettori microchip International Standards
Organization (ISO) compatibili;
g) alla cattura e recupero degli animali, attivando un servizio finalizzato a
tale scopo avvalendosi del servizio veterinario ufficiale. Le catture, dove
necessario, possono essere effettuate con metodi non convenzionali (teleanestesia);
h) al servizio di raccolta di spoglie di cani e gatti deceduti sulle pubbliche
strade, anche avvalendosi del servizio veterinario ufficiale per la
costatazione del decesso, sempre con oneri a proprio carico;
i) a garantire gli interventi di pronto soccorso presso i canili/gattili sanitari o in altri locali;
j) alla nomina di un referente per il comune in materia di prevenzione e lotta
al randagismo.
Art. 6
Competenze
delle aziende sanitarie locali
1. Le aziende sanitarie locali provvedono:
a) alla gestione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;
b) all'osservazione, per un tempo massimo di giorni 30, atto alla profilassi
sanitaria sugli animali custoditi nei canili sanitari;
c) alla sterilizzazione della popolazione animale randagia, da effettuarsi
prima dell’affidamento temporaneo o dell’adozione degli animali e comunque nel
periodo di permanenza nel canile sanitario, prima del trasferimento degli
stessi presso i canili rifugio. In accordo con i Comuni si possono programmare
interventi straordinari per la sterilizzazione di gatti appartenenti alle
colonie feline regolarmente registrate;
[d) alla stipula, d'intesa con i Comuni, di accordi di collaborazione con i
privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all'art.7 per la
gestione delle colonie feline;] (3)
[e) alla soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani e gatti
raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.19, comma
1;] (2)
f) al servizio di pronta reperibilità di primo soccorso per cani e gatti
randagi; il servizio è finalizzato ad interventi di primo soccorso dei cani
vaganti e gatti che vivono il libertà, ritrovati feriti o gravemente ammalati;
tale servizio è assicurato dai veterinari del servizio pubblico competente per
territorio in pronta disponibilità (regime di reperibilità); al servizio si
associa l’attività ambulatoriale di veterinari liberi professionisti
specializzati, convenzionati che, oltre a garantire turni di servizio per le
attività eventualmente richieste dalle aziende sanitarie, assicurano la pronta
disponibilità per le emergenze – urgenze anche per gli animali di affezione di
proprietà; la Regione garantisce idonee forme di pubblicità per il servizio
reso dalle strutture convenzionate;
g) all'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla
presente legge ai sensi dell'art. 38;
h) all'esame e valutazione dei cani aggressivi al fine di stabilire il livello
di rischio per l'incolumità delle persone e degli altri animali prevedendo la
figura del veterinario comportamentalista ovvero
prevedendo, per i veterinari Dirigenti ASL, percorsi di specializzazione in
materia di comportamento animale.
2. Le aziende sanitarie locali per l'espletamento
delle funzioni di cui al comma 1, fatte salve quelle di controllo e di
vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari liberi professionisti
per particolari esami diagnostici e interventi terapeutici.
3. All'interno delle strutture di cui all’art.11,
il Servizio Veterinario ufficiale oltre all'assistenza sanitaria:
a) assicura l'aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali;
b) sottopone il cane a visita e lo iscrive all'anagrafe apponendo il microchip
all'ingresso nel canile sanitario provvede alla sterilizzazione degli animali
(obbligatoria per le femmine) entro il periodo di permanenza nel canile
sanitario e vigila sulla tenuta delle schede con le caratteristiche
dell'animale (età, razza, sesso, mantello, foto, segni particolari);
c) esprime parere al trasferimento dei cani dal rifugio permanente ad altro
canile rifugio con valutazione del singolo soggetto per eventuali patologie
cosi come previsto anche dalla Conferenza Stato-Regioni.
4. Il Servizio Veterinario ufficiale presiede alle
catture dei cani randagi o vaganti a garanzia del benessere animale. Le catture
devono essere effettuate con sistemi indolori (gabbie, recinti, teleanestesia).
5. Il Servizio Veterinario ufficiale predispone
l’istituzione dello Sportello “Tutela Diritti Animali” al fine di offrire un
servizio per la segnalazione di emergenze e abusi, e per la richiesta di
informazioni.
Art. 7
Associazioni
di volontariato animalista (4)
1. Le associazioni di volontariato animalista, di
seguito denominate associazioni animaliste, riconosciute ai sensi della legge
266/1991, il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e
dell'ambiente, possono collaborare alla realizzazione degli interventi di
educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione di cani e
gatti che vivono in libertà, previo accordo con il servizio sanitario ufficiale
e con i comuni, per le rispettive competenze.
2. Le associazioni di volontariato animalista di
cui al comma 1 collaborano e partecipano a tutte le attività del canile per
garantire ampia visibilità delle attività di socializzazione e adozione dei
soggetti ricoverati.
3. Le associazioni di volontariato animalista,
regolarmente iscritte al Registro Regionale, hanno priorità nell'affidamento
della gestione delle strutture di cui agli artt.11 e 12.
Art. 8
Guardie
zoofile e operatori zoofili volontari
(5)
1. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e
controllo di cui all’art. 38, i Comuni e i servizi veterinari ufficiali possono
avvalersi della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di
volontariato animalista di cui all'art.7, alle quali sia riconosciuta la
qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno
1931, n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e degli operatori
zoofili volontari appartenenti alle associazioni di volontariato animalista di
cui all'art.7.
Art. 9
Comitato
tecnico regionale per la tutela degli animali
1. Con deliberazione della Giunta regionale è
istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela
degli animali, composto da:
a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente;
b) un medico veterinario del Dipartimento Politiche della Persona;
c) un funzionario del Dipartimento Ambiente e Energia;
d) un medico del settore Sanità pubblica del Dipartimento Politiche della
Persona;
e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini
provinciali dei medici veterinari;
f) tre rappresentanti designati dalle associazioni animaliste iscritte al
registro regionale;
g) i responsabili delle Unità Operative dell’ASP e dell’ASM o loro delegati.
2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela
degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su
richiesta della maggioranza dei componenti.
3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela
degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti
il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed
educazione.
4. Il Comitato tecnico regionale dura in carica
tre anni e può essere nuovamente nominato una sola volta. Non ha diritto ad
alcuna remunerazione o indennità.
Art. 10
Controllo
del randagismo
1. I cani vaganti, rinvenuti regolarmente microchippati ritrovati ed ospitati presso i canili
comunali o convenzionati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.
2. I cani vaganti catturati, non microchippati o non riconosciuti, sono ricoverati presso i
canili comunali o convenzionati dove vengono microchippati
e riconosciuti.
3. I cani reclamati sono restituiti al
proprietario o al detentore che provvede a regolarizzarne la posizione secondo
la presente legge.
[4. Se non reclamati entro 30 giorni dalla
cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere
ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni
protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un
ricovero.] (6)
5. Gli animali ceduti devono essere sterilizzati e
microchippati prima della cessione.
CAPO III
STRUTTURE
Art. 11
Canile
sanitario
1. Il canile sanitario è la struttura, sia
pubblica che privata, ubicata nel territorio di competenza del Comune che
intende avvalersene, accreditata dal servizio sanitario regionale che, nel
rispetto dei requisiti di localizzazione, di accessibilità, di adeguatezza
dell'organizzazione del servizio e di formazione degli operatori, svolge i
seguenti compiti:
a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti e randagi per il tempo
necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad
eventuali richiedenti per il termine massimo di 30 giorni;
b) provvede, se previsto uno spazio dedicato (gattile
regolarmente autorizzato), al ricovero di gatti feriti soccorsi sul territorio;
c) custodia temporanea di cani e gatti ceduti definitivamente dai responsabili
degli animali al Comune, previa autorizzazione del Sindaco per giusta causa;
d) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia dall'autorità giudiziaria;
e) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia in virtù del provvedimento
del Sindaco;
f) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinococcosi e altre
malattie trasmissibili;
g) pronto soccorso veterinario;
h) sterilizzazione obbligatoria delle femmine.
2. La permanenza nel canile sanitario ha una
durata massima di giorni 30, al termine dei quali i cani vanno trasferiti nei
rifugi per il ricovero permanente. Tale termine temporale di osservazione viene
ridotto e limitato alla degenza post-operatoria nel caso di soggetto sottoposto
a sterilizzazione e idoneo alla reimmissione per
compatibilità con il territorio di provenienza.
3. Il canile sanitario è dotato almeno dei
seguenti locali:
a) ambulatorio;
b) locale di degenza per gli animali;
c) magazzino; servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto.
4. Le spese di mantenimento dei cani e dei gatti
ceduti ai sensi del comma 1 lettera c), sono a carico del cedente, salvo quanto
previsto dal regolamento comunale.
5. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria
Locale di competenza provvede a verificare nel canile sanitario la sussistenza
dei requisiti di cui al comma 1 e darne il parere.
Art. 12
Canile
rifugio
1. Il rifugio permanente per cani è la struttura,
sia pubblica che privata, che accoglie e custodisce i cani non reimmessi sul
territorio provenienti dai canili sanitari al termine del periodo di
osservazione, previo parere favorevole del veterinario ufficiale.
2. Accoglie, se previsto uno spazio dedicato (gattile) al ricovero di gatti non reimmessi sul territorio
provenienti dal sanitario.
3. Il canile rifugio garantisce una continua
assistenza sanitaria per i cani custoditi. Per le strutture private, tale
prestazione è garantita da un veterinario libero-professionista con il ruolo di
Direttore Sanitario del canile rifugio.
4. La struttura deve essere aperta al pubblico.
5. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria
Locale di competenza vigila sui canili rifugio, controllando in particolare le
condizioni igieniche e di vita degli animali, le azioni di prevenzione e di
profilassi delle malattie.
6. Le strutture dei rifugi per cani devono
rispondere ai seguenti criteri di massima:
a) devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene
e pulizia;
b) i locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili,
disporre almeno di pareti e pavimenti facili da pulire e condizioni
soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;
c) sistema di drenaggio soddisfacente, predisposto in modo da consentire un
agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;
d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze
alimentari e di igiene e pulizia dei
locali, degli animali e delle attrezzature; nel caso di mancanza o
insufficienza di acqua potabile può essere consentito il ricorso ad altra acqua
a condizione, però, che sia stata sottoposta ad adeguati trattamenti idonei a
renderla rispondente ai requisiti richiesti per le acque potabili;
e) adeguati spazi aperti, annessi ai box e protetti da rete di protezione, per
il movimento degli animali;
f) se non è associato al canile sanitario deve prevedere appositi locali da
adibire ad ambulatorio, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il
personale addetto.
Art. 13
Pronto
Soccorso ed Emergenza Veterinaria
1. Il servizio di primo soccorso, di pronto
soccorso ed emergenza veterinaria, atto alla stabilizzazione di cani e gatti
randagi, ritrovati feriti o gravemente ammalati, è assicurato dal servizio
veterinario dell’Azienda sanitaria locale di competenza attraverso il regime di
reperibilità. A tale servizio può essere associata l’attività ambulatoriale di
veterinari libero-professionisti convenzionati per accertamenti diagnostici
specifici ed interventi specialistici disposti/richiesti dai servizi veterinari
delle aziende sanitarie, senza oneri aggiuntivi per la Regione.
Art. 14
Procedure
per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o d'affezione
1. L'avvio delle attività economiche riguardanti
gli animali da compagnia è subordinato alla presentazione anche per via
telematica o su supporto informatico al Comune territorialmente competente
della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
2. La segnalazione di cui al comma 1, consente
l'avvio immediato dell'attività dalla data di presentazione della stessa ed è
corredata dalla documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le
specie che possono essere ospitate presso la struttura, il responsabile
dell'assistenza degli animali fermo restando il possesso da parte di
quest'ultimo di una qualificata formazione professionale sul benessere animale.
3. La vigilanza sulle attività economiche di cui
al comma 1 è esercitata dal servizio veterinario ufficiale che controlla, in
particolare:
a) le condizioni igienico-sanitarie dei locali;
b) le condizioni di vita degli animali;
c) le misure di prevenzione e di profilassi adottate.
4. A coloro che esercitano le attività economiche
di cui al comma 1, non è consentita la vendita di cani e gatti al di sotto dei
60 giorni di età .
CAPO IV
STRUMENTI,
INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA
Art. 15
Anagrafe
degli animali da compagnia o d'affezione
1. È istituita l'anagrafe degli animali da
compagnia o d'affezione, di seguito denominata anagrafe degli animali,
consistente in una banca dati informatizzata degli identificativi elettronici,
unitamente ai dati anagrafici dell' animale e a quelli del suo responsabile.
2. L'anagrafe degli animali contiene i dati
relativi:
a) alle iscrizioni e agli aggiornamenti effettuati dal servizio veterinario
ufficiale;
b) alle iscrizioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti
accreditati.
3. Il responsabile degli animali da compagnia o
d'affezione, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere il cane
all'anagrafe degli animali entro 60 giorni dalla nascita o entro 30 giorni
dall'inizio del possesso e comunque prima della sua eventuale cessione,
gratuita o onerosa, nonché a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza
entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. In caso di cessione, colui che cede il cane, è
tenuto a presentare denuncia di cessione all'anagrafe degli animali entro 15
giorni dall'evento e il nuovo proprietario è tenuto, a sua volta, ad adempiere
agli obblighi di cui al comma 3.
5. Il responsabile degli animali da compagnia o
d'affezione è tenuto a denunciare la morte dell'animale, entro cinque giorni,
al servizio veterinario ufficiale che provvede all'aggiornamento dei dati
dell'anagrafe degli animali.
Art. 16
Sistema di
identificazione
1. Il sistema per l'identificazione degli animali
è il microchip, che deve essere applicato con metodologia indolore.
2. Presso le strutture operative territoriali, a
cura del Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali, secondo la
competenza per territorio, è applicato gratuitamente il microchip.
3. Il proprietario o detentore del cane può avvalersi,
a proprie spese, della prestazione di veterinari liberi professionisti
appositamente autorizzati dalle Aziende Sanitarie Locali, regolarmente
abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione
Europea ed accreditati presso il servizio sanitario regionale.
4. L' applicazione del microchip è notificata all'
anagrafe competente dal veterinario che la esegue.
5. L' applicazione del microchip è finalizzata
all'identificazione degli animali e deve essere effettuata esclusivamente con
l'utilizzo di microchip previsti dalla normativa vigente.
6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il
sistema di identificazione risulti illeggibile, il responsabile degli animali
da compagnia o d'affezione è tenuto, entro 15 giorni dall'accertamento, a
provvedere di nuovo all'applicazione del microchip.
Art. 17
Controllo
delle nascite
1. Il controllo della popolazione di cani e gatti
randagi avviene mediante la limitazione delle nascite presso le strutture
operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria
Locale competente per territorio.
2. I proprietari e detentori di cani e gatti hanno
diritto alla gratuità degli interventi di sterilizzazione nei seguenti casi:
a) situazione reddittuale e patrimoniale (ISEE) non
superiore a 7.000,00 euro annui;
b) titolari di pensione sociale;
c) portatori di handicap grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. In ogni caso il proprietario o detentore può
ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle
società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
4. Devono comunque essere sottoposti ad intervento
chirurgico di sterilizzazione tutti i cani ricoverati nei canili sanitari.
Art. 18
Cani
aggressivi
1. Le aggressioni dei cani, fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86 del Decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria),
devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale ai fini della
valutazione del rischio di aggressione.
2. Il servizio veterinario ufficiale con
specifiche competenze in ambito comportamentalista,
effettuata la valutazione del cane e ravvisato l'elevato rischio di
aggressività, definisce le misure di prevenzione che devono essere adottate dal
proprietario per la gestione del cane, nonché la sua partecipazione ad un
percorso formativo di rieducazione comportamentale.
3. Il percorso formativo di rieducazione
comportamentale è tenuto da medici veterinari esperti in comportamento animale
con spese a carico del responsabile dell'animale.
4. Il servizio veterinario ufficiale deve tenere
un registro ufficiale aggiornato dei cani aggressivi, anche attraverso il
sistema informatizzato dell'anagrafe degli animali, e i proprietari dei cani
iscritti al registro hanno l'obbligo di applicare al proprio animale nei luoghi
pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, guinzaglio e museruola.
Art. 19
Cani
smarriti e rinvenuti
1. Il responsabile degli animali da compagnia o
d'affezione è tenuto a denunciare lo smarrimento o la sottrazione dell'animale,
entro cinque giorni, al Servizio veterinario ufficiale e alle Forze
dell'Ordine.
2. Il Servizio veterinario ufficiale provvede a
comunicare il ritrovamento del cane al suo responsabile che, entro cinque giorni
dal ricevimento della comunicazione, deve provvedere al suo ritiro previo
pagamento di quanto previsto all'art. 34, comma 3, lettera c) e alle spese di
mantenimento del cane presso il canile.
3. Coloro che rinvengono un cane randagio, sono
tenuti a darne comunicazione alla competente struttura della azienda sanitaria
provinciale o alla polizia locale del territorio in cui è avvenuto il
rinvenimento, fornendo le indicazioni necessarie per il suo recupero.
Art. 20
Cane di
quartiere
1. Laddove si accerti la non sussistenza di
condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, il Comune può
riconoscere al cane il diritto di vivere libero in quartiere. Il Comune o il
responsabile della custodia dell’animale deve provvedere alla sua
alimentazione, igiene e cure veterinarie.
2. La liberazione in ambiente dei cani può
avvenire solo per cani che non manifestano segni di aggressività, correttamente
identificati e in contesti caratterizzati da una ragionevole previsione di
accettabilità per la cittadinanza. Tali condizioni devono essere sempre
rapportate alla situazione ambientale locale, per cui la decisione deve essere
presa caso per caso avvalendosi del parere veterinario nei casi dubbi. Prima di
essere liberato sul territorio il cane deve essere condotto presso il canile
sanitario, dichiarato clinicamente sano, vaccinato contro le malattie più
comuni e sterilizzato chirurgicamente, iscritto all’anagrafe canina mediante
l’inoculazione del microchip e deve essergli applicato un collare,
possibilmente di materiale plastico o comunque resistente all’acqua, di colore
evidente e recante una medaglietta o una targhetta che riporti il numero di
identificazione e il comune di appartenenza.
3. Le attività di cattura, sterilizzazione e
reintroduzione in ambiente, che devono avvenire mediante programmazione
concordata tra comune e ASL, devono essere registrate da parte del comune e
comunicate alla ASL competente, specificando i dati di identificazione dei cani
liberati e i siti di liberazione.
4. Annualmente la ASL trasmette alla Regione una
relazione riassuntiva, completa di una valutazione critica dei risultati
ottenuti.
Art. 21
Colonie
feline
1. I gatti appartenenti alle colonie feline, come
definite all'art. 2, comma 1, lettera c), sono protetti ed è vietato a chiunque
maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
2. Il Comune, d'intesa con il servizio veterinario
ufficiale, può determinare l'allontanamento dei gatti dalla colonia felina ove
si renda necessario per la loro tutela o per motivazioni sanitarie,
individuando altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.
3. I privati e le associazioni di volontariato
animalista di cui all'art. 1, previa stipula di un apposito accordo di
collaborazione, di intesa con il servizio veterinario ufficiale, possono richiedere
al Comune di ottenere in gestione le colonie feline, ai fini della tutela della
salute e della salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti in esse
presenti. (7)
4. Per favorire i controlli, il servizio
veterinario ufficiale, di intesa con i Comuni e con la collaborazione delle
associazioni di volontariato di cui all'art.7, provvede a censire le zone in
cui esistono le colonie feline. (7)
5. Il recupero dei gatti che vivono in stato di
libertà è garantito dalla struttura di cui all'art. 11 e dai privati di cui al
comma 3 ed è consentita solo:
a) per praticare la sterilizzazione;
b) per effettuare le cure sanitarie necessarie al loro benessere;
c) per consentire l'allontanamento di cui al comma 2.
6. Il servizio veterinario ufficiale o i privati
che gestiscono le strutture di cui agli artt. 11 e 12 provvedono, dopo idonea
degenza a reinserire i gatti nella colonia felina di provenienza o nel loro
habitat originario o comunque in un habitat idoneo oppure trasferiti presso il gattile se non idonei alla reimmissione,
come definito ai sensi dell'art.2.
7. La soppressione dei gatti che vivono in stato
di libertà può avvenire solo se sussistono le condizioni previste all'art. 22
comma 1 e nel rispetto delle modalità previste all'art. 22 comma 2.
Art. 22
Misure di
tutela
1. I cani, i gatti e gli altri animali da
compagnia o d'affezione ricoverati nelle strutture di cui agli artt. 11 e 12,
possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili.
2. La soppressione deve essere operata dai medici
veterinari esclusivamente con metodi eutanasici e che non arrecchino
sofferenza all' animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito
registro degli animali soppressi che indica specificamente la diagnosi ed il
motivo della soppressione.
4. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui
agli artt. 11 e 12 non possono essere:
a) destinati ad alcun tipo di sperimentazione;
b) recuperati con metodi che causano sofferenze.
5. I cani, i gatti e gli altri animali da
compagnia o d'affezione non possono essere:
a) addestrati, selezionati e incrociati allo scopo di esaltarne l'aggressività;
b) sottoposti alla pratica del doping;
c) sottoposti agli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia
dell'animale quali in particolare, la recensione delle corde vocali, taglio
delle orecchie e taglio della coda, eccetto interventi curativi certificati dal
medico veterinario.
Art. 23
Cessione e
affido
1. I cani ricoverati presso le strutture di cui
agli artt. 11 e 12 devono essere identificati ed iscritti all'anagrafe degli
animali.
2. I cani ed i gatti ricoverati presso le
strutture di cui agli artt. 11 e 12 di età non inferiore ai 60 giorni e gli
altri animali da compagnia e d'affezione possono essere ceduti gratuitamente ai
privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle
associazioni animaliste di cui all'art.7.
(8)
3. È vietato cedere o affidare cani o gatti,
ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12, a coloro che abbiano
riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso
le strutture di cui agli artt.11 e 12 può avvenire trascorsi 30 giorni dal
ricovero salvo quanto previsto al comma 5, previa accettazione da parte dell'affidatario
della procedura di pre e post-affido.
5. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei
cani e gatti prima del termine di cui al comma 4, ai privati maggiorenni di cui
al comma 2, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) l'affidatario non può affidare a sua volta l'animale durante il periodo di
affido, senza il consenso scritto del gestore del canile o del canile rifugio
affidante;
b) l'affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini
non residenti in Italia.
Art. 24
Trasporto
degli animali da compagnia e di affezione
1. Fatte salve le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 e s.m.i. "sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e
93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97", è consentito il trasporto
degli animali da compagnia e d'affezione in contenitori o vani a condizione
che:
a) vi sia sufficiente circolazione d'aria;
b) vi sia spazio sufficiente per consentire all'animale di assumere la stazione
eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e
rilevanti escursioni termiche.
2. È vietato trasportare animali nei vani portabagagli
chiusi degli autoveicoli.
3. La conduzione degli animali da compagnia o
d'affezione come cani e gatti, sui mezzi di trasporto pubblico avviene,
rispettivamente per i cani con l'uso del guinzaglio e della museruola mentre
per i gatti con l'uso di idonei trasportini.
Art. 25
Libero
accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli
animali d'affezione
1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal
proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i
luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le
spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della
museruola.
2. I detentori di cani devono disporre di
strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla
rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida
e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla
effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi
accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.
3. E' vietato ai cani l'accesso in aree destinate
e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine
chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a
verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati mediante
appositi cartelli e delimitazioni fisiche spazi destinati ai cani,
eventualmente dotati anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono
forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed
eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.
5. Negli spazi loro destinati, i cani possono
muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la
vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare
che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri
animali o arrechino danni a cose.
Art. 26
Libero
accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali,
manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico
1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal
detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali,
manifestazioni fieristiche nonché ai locali e uffici aperti al pubblico
presenti sul territorio regionale.
2. I detentori che conducono i cani negli
esercizi, luoghi e uffici di cui al comma 1, hanno l'obbligo di usare il
guinzaglio e di essere muniti della museruola. I detentori devono inoltre aver
cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. I detentori di cani devono disporre di
strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla immediata
rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida
e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla
effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi
accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito della museruola.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e
commerciali, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può adottare,
sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel
caso di specie, misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.
In caso di accoglimento dell'istanza, l'esercente appone specifico avviso
contenente il numero di protocollo dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza.
Art. 27
Libero
accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico
1. E' consentito il libero accesso degli animali
d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio
regionale.
2. I gatti debbono viaggiare all'interno del
trasportino; i detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio ed
essere muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza
delle persone prive di vista e per i cani con particolari condizioni
anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da
esibire a richiesta degli organi di controllo.
3. Il detentore che conduce animali
d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non
sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla
vettura.
Art. 28
Libero
accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali,
semiresidenziali
1. È consentito il libero accesso di animali
d'affezione, al seguito del proprietario o detentore, nelle strutture
residenziali, semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate
anche dal Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni e dei
criteri individuati e disciplinati dalla Direzione Sanitaria.
Art. 29
Educazione
1. L’attività di educazione di animali è
sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
2. È vietata ogni forma di addestramento teso ad
esaltarne l'aggressività. L'educazione deve essere svolta esclusivamente con
metodi non violenti, senza imporre all'animale comportamenti contrari alla sua
attitudine naturale.
3. È vietato educare animali mediante l'uso di
violenze, percosse, o con costrizione fisica, in ambienti che impediscono
agli stessi di manifestare comportamenti tipici della specie a cui
appartengono; è anche vietato l'uso di collari, elettrici o elettronici, con
punte.
4. Gli educatori di animali a qualunque titolo,
professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria
attività al Comune ove viene praticato l’addestramento e all’azienda sanitaria
locale di riferimento.
Art. 30
Mostre,
fiere e spettacoli
1. È consentita la realizzazione di mostre, fiere
e spettacoli, con l'utilizzo degli animali, nel rispetto della loro dignità,
delle disposizioni della presente legge e previa autorizzazione del Comune
rilasciata su parere della Azienda Sanitaria Locale competente.
2. Nelle attività di cui al comma 1 è vietata
l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.
3. È vietato offrire gli animali come premio o
vincita di giochi nelle attività fieristiche, nelle iniziative commerciali e
pubblicitarie.
Art. 31
Terapie e
attività assistite con animali
1. Le terapie e le attività assistite con animali
sono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati al miglioramento
della qualità della vita, che possono essere erogati in vari ambienti da
professionisti opportunamente formati, para-professionisti o volontari, con
animali dotati di appositi requisiti che consistono in incontri e visite tra
persone e animali da compagnia o d'affezione effettuate in strutture di vario
genere, nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici.
2. Per attività assistita con animali si intendono
interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati ad informare, educare o
migliorare la qualità della vita.
3. Per terapia assistita con animali si intendono
interventi di tipo terapeutico rivolti a persone con problematiche psico-sociali, neuro-motorie, cognitive o problematiche
psichiatriche.
4. Le attività e le terapie di cui al comma 1 sono
svolte sotto il controllo delle aziende sanitarie provinciali in conformità
della normativa vigente in materia di tutela del benessere animale.
5. Nello svolgimento delle attività di cui al
comma 1 è vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli in età inferiore
a quattro mesi.
Art. 32
Adozione
1. Regioni, Province e Comuni possono versare la
quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta ad un terzo, a privati
cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle
strutture pubbliche e private, obbligandoli, al fine di controllare il
benessere degli animali, a visite periodiche presso i servizi veterinari della
Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o presso veterinari
convenzionati.
2. In assenza di tali controlli o nel caso di
comprovata impossibilità al mantenimento, l’animale viene riconsegnato alle
strutture di provenienza.
3. L’adozione nelle strutture pubbliche e private
deve essere limitata ad un numero massimo di dieci per il mantenimento di cani
e gatti al fine di salvaguardare la massima tutela e rendere lo stesso
adottante pienamente responsabile del benessere degli stessi animali.
4. È fatto divieto di conferire fuori regione cani
in strutture di cui agli artt. 11 e 12.
CAPO V
PROGRAMMAZIONE
Art. 33
Programma
per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione
1. La Giunta regionale adotta il programma per la
tutela degli animali da compagnia o d'affezione, stabilendo, in particolare:
a) gli obiettivi da raggiungere in materia di tutela del benessere degli
animali da compagnia o d'affezione nonché di prevenzione e di controllo del
randagismo;
b) i criteri per l'analisi del fenomeno del randagismo e della formazione delle
colonie feline;
c) le modalità per consentire un'uniforme raccolta e diffusione dei dati sulla
base dei criteri stabiliti ai sensi della lettera b);
d) le risorse finanziare destinate all'adozione degli strumenti, degli
interventi e delle misure di protezione, nonché alla realizzazione degli
interventi previsti al Capo IV;
e) le risorse per l'attuazione degli interventi per la tutela del benessere
degli animali da compagnia e d'affezione e per la prevenzione ed il controllo
del randagismo;
f) gli indirizzi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e la
gestione delle strutture funzionali alla tutela del benessere animale, alla
prevenzione e al controllo del randagismo;
g) i criteri per la programmazione della costruzione di strutture pubbliche di
cui gli artt. 11 e 12;
h) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi;
i) i criteri delle iniziative di promozione della cultura del possesso
responsabile di cui all'art.1, comma 1, lettera e) ;
j) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione
professionale di cui all'art.3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.
2. La Giunta regionale, per la tutela degli
animali da compagnia o d'affezione provvede all'attuazione del programma di cui
al comma 1, adottando, ai sensi dell'art. 34, piani operativi degli interventi.
Art. 34
Piano
operativo degli interventi
1. La Giunta regionale, nel rispetto del piano
sanitario regionale e del programma di cui all'art. 32, approva il piano
operativo degli interventi per la tutela del benessere degli animali da
compagnia o d'affezione e la prevenzione del randagismo.
2. Il piano operativo, elaborato sulla base dei
dati anagrafici degli animali, del censimento delle colonie feline presenti sul
territorio e delle strutture di ricovero di cui rispettivamente agli artt. 11 e
12 stabilisce, in particolare, criteri e modalità attuative per la declinazione
operativa di quanto approvato dal Programma di cui all'art. 33, definendo tempi
e fasi.
3. Gli interventi previsti dal piano operativo di
cui al comma 1, possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra
la Regione, le Aziende Sanitarie Locali, i Comuni e le associazioni di
volontariato animalista. (9)
4. Le Aziende Sanitarie Locali, nella
programmazione delle proprie attività istituzionali, provvedono all'attuazione
degli interventi di competenza, nel rispetto del piano operativo di cui al
comma 1.
5. Nel piano operativo di cui al comma 1 sono
privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i
proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva, sul corretto mantenimento
dei propri animali, nonché sulla tutela della salute e del benessere animale.
CAPO VI
DISCIPLINA
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 35
Sanzioni
amministrative
1. Il responsabile degli animali che detiene
l'animale senza assicurare le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, è soggetto
ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro l.800,00.
2. Coloro che, in violazione dell'obbligo previsto
dall'art.3, comma 2, detengono animali da compagnia o d'affezione in numero o
in condizioni tali da costituire pericolo per la salute umana e per il
benessere animale, senza adottare misure volte a garantire le condizioni
igienico-ambientali, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro
l.500,00 a euro 6.000,00.
3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa da
euro 150,00 a euro 900,00:
a) il responsabile degli animali, anche temporaneo e chi ne fa commercio, che
omette di iscrivere l'animale all'anagrafe degli animali o non provvede
all'iscrizione, entro i termini previsti dall'art. 15, comma 4;
b) colui che cede l'animale e il nuovo proprietario, anche in concorso tra di
loro, che omettono o non provvedono a denunciare l'animale all'anagrafe degli
animali nei termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5;
c) il responsabile degli animali d'affezione che omette di denunciare la
nascita, la morte o lo smarrimento o il cambiamento di residenza, entro i
termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5. Nel caso dello smarrimento la
sanzione è aumentata fino al doppio se i soggetti indicati all' art. 19, comma
2, non provvedono al ritiro dell'animale nei termini previsti.
4. Il proprietario, il possessore o il detentore,
anche temporaneo, compreso chi ne fa commercio, che risulti inadempiente agli
obblighi di cui all'art. 15, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa
da euro 50,00 a euro 300,00.
5. Coloro che omettono di segnalare al servizio
veterinario ufficiale i cani aggressivi di cui all'art.18, comma 1, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00,
qualora al termine dell'intervento terapeutico comportamentale previsto
all'art.18, comma 2, il servizio veterinario ufficiale accerta l'incapacità di
gestione del cane da parte del proprietario o del detentore.
6. Coloro che, in violazione di quanto previsto
dall'art.20, comma 1, sottopongono a maltrattamenti o allontanano i gatti
appartenenti alla colonia felina del loro habitat, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa da euro l.500,00 a euro 6.000,00. La sanzione è
aumentata fino al triplo se il maltrattamento viene perpetrato con crudeltà.
7. Coloro che trasportano animali da compagnia o
d'affezione in violazione all'art. 23, commi 1 e 3, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro l.800,00; la sanzione è aumentata
fino al triplo, in caso di trasporto in vani portabagagli degli autoveicoli
chiusi.
8. Restano ferme le sanzioni previste da norme
speciali vigenti in materia.
Art. 36
Sanzioni in
materia di esercizio di attività
1. Il canile rifugio o il canile sanitario che non
possiede i requisiti previsti è soggetto alla revoca dell'accreditamento. Nel
caso in cui la struttura risulti priva dei locali indicati rispettivamente
dagli artt. 11 e 12, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo
minimo di 3 mesi e massimo di 9 mesi. Nel caso in cui i locali non sono
conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive previste,
si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
2. Coloro che effettuano l'identificazione dei
cani prevista dall'art. 16, comma 2, senza avere l'abilitazione all'esercizio
della professione di medico veterinario iscritto all'ordine professionale
ufficiale e accreditato presso la Azienda Sanitaria Locale competente, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000.00. La
sanzione è aumentata fino al doppio nel caso in cui l'identificazione sia
effettuata con metodi diversi dall'istallazione del microchip, e fino al triplo
se causa dolore all'animale. La sanzione è aggravata da euro 1.500,00 a euro 9.000,00
per chi, al di fuori dei casi espressamente previsti, sopprime l'animale ed è
aumentata sino al triplo se la soppressione viene procurata causando sofferenza
all'animale.
3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da
euro 5.000,00 a euro 10.000,00, i titolari o i legali rappresentanti delle
strutture di cui agli artt.11 e 12 che sottopongono gli animali ad attività di
sperimentazione; la predetta sanzione è aumentata fino al triplo quando, al di
fuori dei casi previsti dall'art. 22, comma 1, vengono soppressi gli animali.
4. Coloro che, in violazione delle disposizioni
della presente legge, vendono animali da compagnia o d'affezione sono soggetti
ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è
aumentata fino al doppio per chi vende cani e gatti di età inferiore a sessanta
giorni e se la vendita è rivolta ai privati di età inferiore ai 18 anni.
5. Coloro che, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, in violazione dell'art. 28, addestrano animali con modalità
finalizzate ad esaltarne l'aggressività sono soggetti ad una sanzione
amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.00,.00; la sanzione è aumentata da
euro 3.000,00 a euro 18.000,00 se l'addestramento viene effettuato con
violenze, percosse o costrizione fisica o in ambienti che impediscono
all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie a cui
appartiene; la sanzione è altresì aumentata fino al triplo nel caso in cui
vengano utilizzati collari con punte, elettrici o elettronici.
6. Coloro che effettuano mostre, fiere e
spettacoli senza l'autorizzazione prevista dall'art. 30, comma 1, sono soggetti
ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è
aumentata fino al doppio nel caso in cui il soggetto, fisico o giuridico,
espone in mostre, fiere e spettacoli, cani e gatti di età inferiori a quattro
mesi o animali come premio o vincita di gioco.
Art. 37
Indennizzo
dei danni causati al patrimonio zootecnico
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico,
in materia di indennizzo dei danni e delle perdite di capi dovute alle
aggressioni di cani randagi, causati agli imprenditori agricoli, si applicano
le disposizioni della Legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 (Norme per il
risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna
selvatica o inselvatichita).
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1,
provvede a stanziare le somme necessarie per gli indennizzi, utilizzando i
proventi delle sanzioni amministrative, irrogate dagli organi di vigilanza
preposti e i trasferimenti dello Stato, nel rispetto della ripartizione
indicata nella Legge n. 281/1991, relativa alle diverse destinazioni dei fondi
nazionali trasferiti alla Regione in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo.
Art. 38
Vigilanza e
Controllo
1. Alla vigilanza e al controllo in materia di
tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvedono, nell'ambito delle
rispettive competenze, le Aziende sanitarie locali, la Regione ed i Comuni.
2. Per l'esercizio delle attività i Comuni e le
Aziende sanitarie locali, possono avvalersi delle guardie zoofile
volontarie.
Art. 39
Clausola
valutativa
1. Entro un anno dall’entrata in vigore
della presente legge, e con successiva cadenza annuale, la Giunta regionale è
tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa
in ordine allo stato di attuazione della presente legge dei risultati da essa
ottenuti nel lavoro di contrasto del randagismo e di tutela degli animali da
compagnia o d’affezione.
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce
risposta documentata ai seguenti quesiti:
a) stato di attuazione e/o di implementazione dell’anagrafe degli animali da
compagnia o d’affezione;
b) numero dei cani identificati con la procedura microchip;
c) manifestazione del fenomeno del randagismo, nell’annualità di
riferimento, in termini quantitativi, tipologici
e di distribuzione territoriale;
d) risultati conseguiti per effetto dell’attività di sterilizzazione prevista
dalla legge.
Art. 40
Disposizioni
finanziarie
1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della
presente legge è autorizzata la spesa per l’anno 2018 di euro 5.000,00, per
l’anno 2019 di euro 40.000,00 e per l’anno 2020 di euro 40.000,00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla
autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna
delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo
dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente
derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano
successivamente all’approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20,
Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018 - 2020
della Regione Basilicata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare
le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti Missione,
Programmi e Capitoli come per legge.
Art. 41
Abrogazioni
1. È abrogata la legge regionale 25 gennaio 1993,
n. 6.
Art. 42
Pubblicazione
ed entrata in vigore
1. La presente legge regionale è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
___________________
NOTE
(1) AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nel Bollettino
Ufficiale n. 54 (Supplemento ordinario) del 18/12/2018:
"Si comunica che, per mero errore materiale, al testo della legge
regionale 30 novembre 2018, n. 46 "Disposizioni in materia di randagismo e
tutela degli animali da compagnia o di affezione", pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre
2018", sono da apportare le seguenti correzioni:
1. la rubrica della legge “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli
animali da compagnia di affezione” deve essere corretta nel seguente modo:
“Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di
affezione”;
2. la rubrica dell’Art. 17 “Sterilizzazione” riportata nell’indice deve essere
corretta in: Art. 17 “Controllo delle nascite”;
3. la rubrica dell’Art. 31 “Attività e terapie assistite con animali” riportata
nell’indice deve essere corretta in: Art. 31 “Terapie e attività assistite con
animali”;
4. l’art. 32 Adozione erroneamente riportato nell’indice al Capo V-
Programmazione, deve essere invece inserito nel Capo IV – Strumenti, interventi
e misure di prevenzione e tutela. Ripubblicazione rubrica e indice.";
(2) lettera abrogata dall'art. 22, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4.
Successivamente con AVVISO DI RETTIFICA (B.U.R. n. 14 del 21 marzo 2019) il
suddetto art. 22 è stato rinumerato in art. 21;
(3) la Corte costituzionale, con sentenza 5
novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui
limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi
della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle
associazioni animaliste dalla presente legge.
(4) la Corte costituzionale, con sentenza 5
novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui limita
alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della
legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni
animaliste dalla presente legge.
(5) la Corte costituzionale, con sentenza 5
novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui limita
alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della
legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni
animaliste dalla presente legge.
(6) la Corte costituzionale, con sentenza 5
novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma.
(7) la Corte costituzionale, con sentenza 5
novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dei
presenti commi, nella parte in cui limita alle sole associazioni di
volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo
svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente
legge.
(8) la Corte costituzionale, con sentenza 5
novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui limita
alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della
legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni
animaliste dalla presente legge.
(9) la Corte costituzionale, con sentenza 5
novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui limita
alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della
legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni
animaliste dalla presente legge.