Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29
RIORDINO DEGLI UFFICI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
REGIONALE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI
Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) del 31 dicembre 2019
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 5 aprile 2024, n. 14.
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Art. 1
Riordino degli uffici di diretta collaborazione del
Presidente
1. Nel rispetto dei
principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), con decreto del Presidente della Giunta regionale è
disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Presidente e il raccordo funzionale dei medesimi uffici con le strutture
organizzative dell’amministrazione regionale operanti nelle aree istituzionali
della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.
Art. 2
Riordino degli uffici della Giunta regionale
1. La Giunta regionale è
autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento
amministrativo, sentita la commissione consiliare competente per materia, in
attuazione dei principi di organizzazione amministrativa che si ricavano dagli
articoli 46, 47, 59, 60 e 61 dello Statuto e in osservanza dei seguenti criteri
generali:
a) imparzialità, buon andamento dell’amministrazione regionale,
trasparenza dell’azione amministrativa e semplificazione degli adempimenti per
gli utenti;
b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo
della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture
esistenti;
c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità nell’esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle
strutture organizzative individuate;
d) realizzazione della più ampia flessibilità nell’
organizzazione degli uffici della Giunta regionale”;
e) rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di
governo.
2. Nel rispetto della
loro autonomia di giudizio e di valutazione, sono poste alla diretta dipendenza
del Presidente della Giunta regionale le strutture amministrative dotate di
indipendenza funzionale:
a) per l’attività di audit dei fondi strutturali dell’Unione
europea, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea;
b) per la trattazione degli affari legali della Regione, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n.
247 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
3. Dalla data di entrata
in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogati gli
articoli 1, 2, 8, 9, 11 e 28, il comma 1 dell’articolo 7, e i commi 2, 3 e 4,
dell’articolo 10 della legge regionale n. 12 del 1996. Conseguentemente,
all’alinea del comma 2 dell’articolo 7 della legge medesima, le parole “di cui
al comma precedente” sono soppresse.
4. Dalla data di entrata
in vigore del decreto presidenziale di cui all’articolo 1 e del regolamento con
il quale l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina l’attività
di informazione e di comunicazione istituzionale nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, adottati in armonia con i principi della legge 7
giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione
delle pubbliche amministrazioni) e nel rispetto della disciplina nazionale del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, la legge regionale 9 febbraio 2001,
n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione
Basilicata) cessa di essere efficace e applicabile in riferimento
all’organizzazione e al funzionamento dei rispettivi uffici della Giunta e del
Consiglio.
5. Dalla data di entrata
in vigore del decreto presidenziale di cui all’articolo 1, nonché del
regolamento di cui al comma 1 e del
regolamento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con i quali si
disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, le segreterie particolari
degli organi di direzione politica, l’ articolo 1, comma 2, gli articoli 2 e 3 della legge regionale n.
8/1998 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione
politica e ai gruppi consiliari della Regione Basilicata) cessano di essere
efficaci e applicabili.
6. Il regolamento di
disciplina dell’organizzazione amministrativa della Giunta regionale di cui al
comma 1 può essere modificato, derogato o abrogato solo in forma espressa da
successivi regolamenti di Giunta approvati con le medesime modalità
procedimentali e il rispetto degli stessi principi indicati nel comma medesimo.
Art. 3
Norme generali in materia di organizzazione amministrativa
regionale
1. Il Presidente della
Giunta regionale sovrintende agli uffici e ai servizi della Giunta regionale
anche a mezzo dei membri della Giunta e dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato.
2. Il Presidente della
Giunta regionale assicura l’unità di indirizzo degli uffici della Giunta
regionale, coordinando con proprie direttive l’esercizio delle funzioni
amministrative, organizzative e di gestione delle risorse umane e strumentali
attribuite sulla base della presente legge.
3. L’apparato
amministrativo regionale è organizzato secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicità, pubblicità, imparzialità, integrità e trasparenza al
fine di assicurare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Le norme e gli atti di
organizzazione promuovono le pari opportunità e la valorizzazione del merito
dei dipendenti.
5. Per quanto non
disciplinato sulla base della presente legge, valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 4
Sistema dei controlli interni
1. Sulla base della
presente legge, ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto regionale, è
disciplinato il sistema dei controlli interni.
2. In coerenza con
l’articolo 46 dello Statuto regionale, i controlli interni hanno la finalità:
a) di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
b) di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’azione amministrativa;
c) di valutare le prestazioni dei dirigenti;
d) di valutare la congruenza dei risultati conseguiti e degli
obiettivi predefiniti.
3. In osservanza
dell’articolo 46 dello Statuto regionale, il controllo di gestione e l’attività
di valutazione dei dirigenti fa capo direttamente alla Presidenza della Giunta
regionale, salvo la competenza dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale per i dirigenti del Consiglio.
4. Nel rispetto dei
principi generali fissati dalla legislazione regionale e statale e in
particolare del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati di attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009,
n. 179), il sistema dei controlli interni è articolato in:
a) controllo di regolarità amministrativa finalizzato a
garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
ammnistrativa;
b) controllo di regolarità contabile degli atti finalizzato ad
assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione ammnistrativa in tutte le
fasi di gestione delle entrate e delle spese;
c) controllo di gestione diretto alla verifica dell’efficacia,
dell’efficienza e dell’economicità dell’azione ammnistrativa, al fine di
intervenire mediante tempestive azioni di correzione per ottimizzare il
rapporto tra obiettivi prefissati, costi e risultati;
d) valutazione delle prestazioni dei dirigenti, anche ai fini
dell’attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede
contrattuale, secondo sistemi di misurazione delle attività e delle
prestazioni;
e) controllo strategico per verificare, in sede di attuazione
dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico-amministrativo,
il raggiungimento delle finalità previste nei documenti di programmazione, in
termini di congruenza tra risultati e obiettivi strategici predefiniti;
f) controllo sugli enti e organismi del sistema regionale,
controllo analogo sulle società in house, verifica
delle procedure di gestione e controllo sulle società partecipate.
5. La Giunta regionale e
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono, qualora emergano fatti
potenzialmente lesivi degli interessi dell’amministrazione, disporre verifiche
ispettive al fine di individuare eventuali profili di responsabilità. La
verifica ispettiva è condotta nel rispetto del principio di contraddittorio dei
soggetti interessati.
6. Il collegio dei
revisori dei conti è organismo indipendente di vigilanza sulla regolarità
contabile finanziaria ed economica della gestione regionale, secondo quanto
previsto dall’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 (legge
finanziaria 2013).
7. Per quanto non
direttamente previsto sulla base della legge, la Giunta regionale adotta uno o
più regolamenti, nel rispetto del procedimento previsto dal comma 2
dell’articolo 56 dello Statuto, finalizzati a rendere coerente, razionalizzare
e potenziare il sistema complessivo dei controlli interni, agli uffici della
Giunta regionale disciplinandone le competenze e le modalità organizzative.
Art. 5
Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge 25
ottobre 2010, n. 31
1. In conformità a quanto
previsto dall’articolo 46, comma 2 dello Statuto, all’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31
(disposizioni di adeguamento della
normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di garantire
unitarietà ed efficacia delle modalità gestionali e perseguendo, nello stesso
tempo, economicità di gestione e la valorizzazione del merito è istituita
presso la Presidenza della Giunta regionale l’Autorità regionale per la
valutazione e il merito della dirigenza e del personale della Giunta regionale,
del Consiglio regionale, degli enti e organismi subregionali
di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (riforma e riordino degli
enti e organismi subregionali) e di tutti gli enti
strumentali della Regione. L’Autorità, in qualità di organo terzo e imparziale
rispetto all’organizzazione regionale opera in piena autonomia e riferisce
direttamente al Presidente della Giunta.”;
b) l’alinea del comma 2-bis è sostituita dalla seguente:
“2-bis. All’Autorità nella sua qualità di Nucleo di valutazione sono attribuite
le seguenti funzioni, su mandato del Presidente, rese anche per le finalità
proprie del controllo strategico:”;
c) la lettera b) del comma 2-bis è sostituita dalla seguente:
“b) azioni di audit, anche su proposta dei Direttori generali, con riferimento
a specifici processi amministrativi e sulla base di un piano annuale
complessivo;”;
d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “2-ter. Le funzioni
di cui al comma 2-bis, a esclusione di quelle di cui al punto a), sono svolte
sulla base di specifici piani annuali concordati con il Presidente della Giunta
regionale, nell’ambito dei quali vengono definite le competenze e le risorse
umane necessarie per lo svolgimento delle attività medesime.”;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’Autorità, per le
funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, sostituisce i servizi di controllo interno
comunque denominati e si compone di tre membri nominati dal Presidente della
Giunta regionale, d’intesa con il Presidente
del Consiglio regionale, di elevata professionalità ed esperienza
maturata nel campo del management, della misurazione della performance e della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.”;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I requisiti, le
modalità di selezione, la durata dell’incarico e il relativo trattamento
retributivo degli esperti, vengono disciplinati con decreto del Presidente
della Giunta regionale, nel pieno rispetto delle garanzie di indipendenza e
terzietà di cui al comma 1.”;
g) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Con decreto del
Presidente della Giunta regionale sono disciplinate le attività della struttura
tecnica permanente dell’Autorità. Il responsabile di detta struttura è scelto
tra soggetti con specifiche professionalità ed esperienza nel campo della
misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.”
Art. 6
Controllo sulla qualità della legislazione
1. In attuazione
dell’articolo 44 dello Statuto regionale, al fine di promuovere il miglioramento
della qualità della normazione e di consentirne il controllo preventivo, le
proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale [e di regolamento] sono
corredate, oltre che della relazione illustrativa e della relazione
tecnico-finanziaria già prescritte dall’articolo 39, comma 2 del medesimo
Statuto per i provvedimenti legislativi, anche dell’analisi tecnico-normativa
che verifica l’incidenza della disciplina proposta sull’ordinamento giuridico
vigente, accertando la sua conformità alle fonti sovraordinate e al rispetto
delle competenze delle autonomie locali e dei precedenti interventi di
delegificazione. (1)
1 bis. Le proposte di
regolamento sono corredate, oltre che della relazione illustrativa, anche
dell’analisi tecnico-normativa di cui al comma precedente. (2)
2. Con delibera della
Giunta regionale sono adottati lo schema di relazione contenente l’analisi
tecnico normativa e il modello di relazione tecnico-finanziaria.
Art. 7
Abrogazioni e norme finali
1. I commi 8-bis, 8-ter,
8-quater dell’articolo 2 della legge regionale n. 31 del 2010, sono abrogati.
Fino all’entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all’articolo 1,
comma 1, l’ufficio di gabinetto resta disciplinato dal decreto del Presidente
della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 79404/11A1, che ne reca
l’organizzazione transitoria in attesa del complessivo riordino degli uffici di
diretta collaborazione.
2. I commi 1, 6, 7, 8 e
8-bis dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 1996 e l’art. 35 della
legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 (Disciplina del bilancio di previsione e
norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l’esercizio
finanziario 2003), sono o restano abrogati.
3. Il comma 4
dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 1996 è così sostituito:
“4. Nel rispetto del
principio di rotazione e temporaneità, l’incarico di dirigente generale è
conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile una
sola volta per la medesima struttura apicale.”.
4. I commi 5 e 6 dell’articolo
10 della legge regionale n. 12 del 1996, sono o restano abrogati.
5. Nella legislazione
regionale, tutti i riferimenti normativi al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vanno considerati come
rinvii mobili al testo vigente delle corrispondenti disposizioni del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
6. Entro i dodici mesi
successivi all’entrata in vigore del regolamento di delegificazione di cui
all’articolo 2, comma 1, in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla
medesima disposizione di legge e al fine di aggiornare la legislazione
regionale al testo vigente del decreto legislativo n. 165 del 2001, della legge
7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni), del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), della legge 7 agosto 2015, n. 124
(deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche
amministrazioni) e i successivi decreti di attuazione, la Giunta regionale
redige, secondo quanto previsto dall’art. 57 dello Statuto regionale, il testo unico delle norme di legge in
materia di organizzazione, funzionamento e procedimento amministrativo. Per le
norme di adeguamento alla legislazione statale di riferimento, anche ai fini
del coordinamento della finanza pubblica, che non risultino vincolate nel loro
contenuto, la Giunta regionale presenta in Consiglio un disegno di legge di
integrazione e correzione di detto testo unico.
7. Ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 44, comma 2 dello Statuto, le successive modifiche alla
legislazione regionale generale in materia di organizzazione, funzionamento e
procedimento amministrativo sono presentate in forma di novella al testo unico
di riordino di cui al comma 6. Al rispetto di questo criterio permanente di
riordino legislativo si procede anche in sede di coordinamento formale del
testo dei progetti di legge a norma dell’articolo 81 del regolamento interno
del Consiglio regionale.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
regionale. Agli adempimenti derivanti dalla sua applicazione si fa fronte con
le risorse appostate, a legislazione vigente, nell’ambito della Missione 01,
Programma 03 e Programma 10, del bilancio pluriennale della Regione 2019-2021.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) parole soppresse
dall’art. 8, comma 1, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;
(2) comma aggiunto
dall’art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2024, n. 14.