Legge Regionale 3 maggio 1988, n. 15
INTERVENTI A FAVORE DELL'APICOLTURA
Bollettino Ufficiale n. 21 del 10 maggio 1988
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 7 novembre 1988,
n. 39 e con L.R. 21 novembre 2001, n. 40.
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Art. 1
1. La Regione Basilicata
promuove, al fine di razionalizzare, tutelare e incrementare le risorse
zootecniche minori nell'ottica di un organico o coerente uso delle risorse atte
a promuovere il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione
agricola con particolare riguardo al settore ortofrutticolo, iniziative atte ad
assicurare lo sviluppo dell'apicoltura allo stato nomade o stanziale, a
valorizzare i prodotti, a tutelare e salvaguardare gli ambienti che le api usano
come pascolo.
Art. 2
1. Per lo sviluppo e la tutela
dell'apicoltura, la valorizzazione dei suoi prodotti (miele, gelatina reale,
polline, propoli e cera), la salvaguardia del loro habitat naturale, la Regione
promuove e attua, inoltre, - anche in collaborazione con la Università degli
Studi della Basilicata, le Organizzazioni professionali agricole, gli Enti e le
Istituzioni presenti e operanti sul territorio regionale che abbiano interesse
in materia - studi, indagini, corsi di formazione e aggiornamento professionali
in apicoltura, osservazioni di mercato per i vari prodotti dell'alveare,
garantendo in tal modo la massima diffusione delle conoscenze biologiche e
tecnologiche del settore.
Art. 3
1. La Regione Basilicata
annualmente redige il programma degli interventi per la promozione, la tutela e
lo sviluppo dell'apicoltura sul territorio regionale.
2. Il programma annuale
deliberato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare
deve prevedere in particolare l'attuazione delle seguenti iniziative ed il
relativo riparto dei fondi disponibili.
a) impianto, ristrutturazione,
ampliamento, ammodernamento e rinnovo di apiari, nonché riconversione dei bugni
villici;
b) acquisto di famiglie di api e
di api regine;
c) sostituzione di alveari
eliminati a seguito di provvedimento delle autorità sanitarie, sulla scorta di
apposita documentazione rilasciata dallo stesso, comprovante l'avvenuta
distruzione;
d) acquisto di macchinari e
attrezzature per l'esercizio di attività apistiche, con l'esclusione degli
automezzi;
e) acquisto di macchinari e
attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti dell'apicoltura;
f) acquisto di alimenti che si
rendessero necessari per la sopravvivenza degli alveari;
g) allevamento di api regine;
h) organizzazione della
apicoltura nomade e del servizio di impollinazione dei fruttiferi;
i) organizzazione di seminari
divulgativi e di attività di formazione e di aggiornamento professionale;
l) predisposizione di programmi
di assistenza tecnica agli apicoltori e propaganda dei prodotti apistici;
m) organizzazione di interventi
straordinari di profilassi e risanamento degli alveari.
3. Il programma annuale degli
interventi è approvato entro il 30 settembre di ciascun anno e il relativo
finanziamento regionale per lo sviluppo dell'apicoltura è iscritto in apposito
capitolo del bilancio di previsione per l'anno successivo.
Art. 4 (4)
[1. Per la realizzazione del
programma degli interventi previsto all'art. 3 della presente legge, la Regione
concede, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, i seguenti
benefici:
1)
contributo in conto capitale, nella misura massima del 50% sulla spesa ritenuta
ammissibile per le iniziative di cui alle lettere a, b, d, e, f e g, nel caso
in cui tali iniziative vengano promosse da cooperative di apicoltori l'aliquota
contributiva è elevata al 70% della spesa ammissibile. Per le iniziative
indicate, infine alla lettera c la misura del contributo è aumentata fino al
70%, elevabile fino all'80% qualora trattasi di cooperative;
2)
contributo in conto capitale, nella misura massima del 30% delle spese
documentate o accertate per il trasferimento degli alveari, per le iniziative
previste alla lettera h. Nel caso in cui tali iniziative vengano promosse da
cooperative di apicoltori, l'aliquota contributiva è elevata al 40% delle spese
ammissibili;
3)
contributo in conto capitale, nella misura massima dell'80% delle spese
ritenute ammissibili, per le iniziative di cui alle lettere l) ed m),
dell'articolo in parola;
4)
finanziamento delle attività previste alla lettera i).
2. Per quanto attiene ai benefici
indicati alla lettera c) dell'art. 3, nessun contributo può essere, comunque,
erogato qualora la sostituzione degli alveari debba imputarsi al fatto che gli
interessati abbiano lasciato alla portata delle api miele, favi e altro
materiale infetto di cui al successivo art. 10 lettera a).
3. In ogni caso il contributo in
conto capitale non può superare la cifra massima di lire 70 milioni.]
Art. 5 (5)
[1. Delle provvidenze previste al
precedente art. 4 e nelle misure ivi specificate possono giovarsi, fino a
esaurimento dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio, i seguenti
beneficiari:
a) per i contributi previsti ai
punti 1 e 2 gli apicoltori singoli o associati o riuniti in cooperative, purché
residenti in territorio regionale e in regola con le denunce di cui all'art. 10
della presente legge, con le priorità appresso indicate:
-
iscritti presso gli Uffici provinciali SCAU con la qualifica di coltivatore
diretto;
-
giovani con età inferiore agli anni 35;
-
residenti in zone dichiarate montane o svantaggiate a norma delle vigenti
leggi;
-
apicoltori associati o riuniti in cooperativa, con ulteriore preferenza per quelle
forme associative con maggioranza - rispettivamente capitaria o per quote - di
giovani con età inferiore agli anni 35;
b) per i contributi previsti al
punto 3, le associazioni dei produttori operanti nel settore e regolarmente
riconosciute ai sensi della legge regionale 11 agosto 1982, n. 24 o, in loro
mancanza, le Organizzazioni professionali agricole operanti nel territorio
regionale;
c) per i benefici previsti al
punto 4, gli enti di formazione professionale convenzionati con la Regione e
operanti nel comparto agricolo, con preferenza per quelli di emanazione delle
Organizzazioni professionali agricole.
2. Per essere ammessi a
beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge occorre che nella
azienda apistica vi siano non meno di cinque arnie attive.]
Art. 6 (6)
[1. Le domande per essere ammesse
ai vari benefici devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno
precedente, al Dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione della Regione
Basilicata - Ufficio produzioni e interventi - e devono indicare:
-
generalità del beneficiario;
-
tipo di iniziative per le quali si chiede il contributo;
-
eventuali condizioni di priorità di cui alla lettera a dell'art. 5;
-
tipologia aziendale;
2. La domanda deve essere
corredata dai seguenti documenti:
a)
per gli apicoltori associati, copia autentica dell'atto costitutivo
dell'associazione o della cooperativa riconosciuta e relativo elenco dei soci;
b)
certificato di iscrizione all'albo regionale degli apicoltori;
c)
certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale, territorialmente
competente, attestante che l'esercizio dell'apicoltura è conforme alle norme
sanitarie sulla profilassi contro le malattie (in sostituzione può essere
allegato un certificato analogo rilasciato da un veterinario regolarmente
iscritto all'ordine);
d)
documentazione relativa alle spese ritenute ammissibili.
3. Le Associazioni dei produttori
e gli Enti di formazione professionale che intendano beneficiare, in osservanza
delle modalità indicate all'art. 5 delle provvidenze di cui ai punti 3 e 4
dell'art. 4 della presente legge, devono allegare alla domanda, intesa a
usufruire dei benefici della presente legge, copia autentica dell'atto
costitutivo - con esclusione delle OO.PP. - e relativo elenco dei soci, nonché
rendicontazione delle spese ritenute ammissibili.
[4. Il Consiglio regionale
provvederà a disciplinare i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze
mediante apposito regolamento di applicazione di cui all’art. 14.] ] (1)
Art. 7
1. Gli operatori che intendano
praticare l'apicoltura nomade nell'ambito del territorio regionale, devono
preventivamente notificare, al Dipartimento agricoltura, foreste e
alimentazione, il trasferimento, a mezzo lettera raccomandata A.R.
2. Nella comunicazione deve
essere espressamente indicata la consistenza dell'apiario, la località di
destinazione, la data di trasferimento e il periodo presumibile di permanenza e
verrà allegato, inoltre, il certificato sanitario rilasciato dalla USL di cui
all'art. 11 della presente legge.
3. La mancata o tardiva
presentazione della notifica di trasferimento comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dal successivo art. 12.
4. L'Ufficio produzioni e
interventi del Dipartimento agricoltura, qualora riscontri il mancato rispetto
delle procedure previste dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dispone
l'immediata rimozione dell'apiario e segnala la trasgressione alla autorità
giudiziaria competente.
5. Durante il periodo di
permanenza dell'apiario nomade, l'Ufficio di cui al comma precedente può
disporre controlli sanitari segnalando alle competenti autorità gli eventuali
casi riscontrati di malattie infettive o diffusive delle api.
Art. 8
1. I possessori o detentori di
alveari di qualunque tipo e consistenza, sono tenuti a farne denuncia al
Dipartimento agricoltura foreste e alimentazione - ufficio produzioni e
interventi entro il 30 novembre di ogni anno, specificando il numero delle
arnie attive relative a impianti stanziali o nomadi. Alla denuncia va allegato
certificato dell'U.S.L. competente per territorio (o di un veterinario
regolarmente iscritto all'ordine), attestante il rispetto delle norme
sanitarie.
2. Il suddetto Ufficio produzioni
e interventi sulla base della denuncia, provvederà a iscrivere gli apicoltori
in apposito "Albo regionale", che annualmente, all'atto della
denuncia degli operatori, verrà aggiornato, ed a rilasciare un certificato
attestante l'iscrizione nell'elenco, nonché un cartello indicativo da esporre
in modo visibile presso gli apiari.
3. Detto cartello riporterà data
e numero progressivo di iscrizione, tipo di apiario (se cioè nomade o
stanziale), generalità e recapito dell'agricoltore sia esso singolo o
associato.
4. La mancata denuncia comporta
per l'apicoltura la esclusione, per l'anno di riferimento, da ogni beneficio
previsto dalla presente legge.
5. È fatto obbligo agli
allevatori di api in bugni villici di trasformarli in arnie razionali entro due
anni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
1. Attraverso le strutture
organizzative e operative delle Unità sanitarie locali, la Regione attua gli
opportuni interventi sanitari a tutela dell'apicoltura, diffondendo le norme
tecniche di profilassi contro le malattie, dispone, altresì, sistematici
accertamenti sanitari sugli impianti apistici e, se del caso, l'adozione delle
misure di polizia veterinaria prescritte dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
2. La Regione attiverà un
apposito laboratorio di assistenza e sperimentazione per l'apicoltura, del
quale si avvarranno le U.S.L. per l'esercizio delle funzioni loro affidate
dalla presente legge. (2)
3. Detta struttura provvederà
alla individuazione della malattia delle api e alla necessaria divulgazione dei
sistemi di difesa delle stesse mediante l'assistenza tecnico-sanitaria agli
apicoltori.
Art. 10
1. I possessori o detentori di
alveari di qualunque tipo e consistenza devono farsi rilasciare dalla
competente unità sanitarie locale, entro il 30 novembre di ogni anno, apposito
certificato da allegare alla denuncia annuale prevista al precedente art. 8 e
alla notifica di trasferimento dell'apiario nomade di cui al 2° comma dell'art.
7.
2. È altresì, fatto obbligo a
chiunque possegga o tenga alveari, di qualunque tipo e consistenza, di
denunciare con tempestività alla U.S.L. competente territorialmente le seguenti
malattie accertate o sospette: varroasi, acariosi,
nosemiasi, peste americana o peste europea.
3. Al ricevimento delle denunce
l'Unità Sanitaria locale provvederà gratuitamente agli interventi diagnostici o
alla distruzione del materiale infetto.
4. È fatto divieto a tutti i
possessori o detentori di alveari di:
a)
esporre o lasciare alla portata delle api i favi il miele e il materiale
infetto o sospetto di malattia;
b)
alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di
alveari infetti o sospetti di malattia;
c)
sperimentare sulle api materiale di natura patologica riferibile alle malattie
soggette a denuncia, a meno di specifica autorizzazione.
5. L'acquisto e la vendita di api
vive può avvenire solo quando queste siano accompagnate da un certificato
sanitario comprovante la loro provenienza da un allevamento sito in zona non
infetta, rilasciato dalle U.S.L. territorialmente competente.
6. Nel caso in cui le api
provenissero da aree esterne alla Basilicata, le stesse devono essere
accompagnate da idoneo certificato sanitario rilasciato dal locale organo
pubblico competente per legge.
Art. 11
1. Allo scopo di assicurare
all'apicoltura regionale la indispensabile attività pronuba - e facilitare,
pertanto, il servizio di impollinazione a favore degli imprenditori
ortofrutticoli - è vietata l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari, i
cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori, alle
colture legnose e erbacee quando le stesse siano in fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.
2. È altresì, vietato
l'effettuazione dei trattamenti in parola qualora siano in fioritura le
vegetazioni sottostanti, in tal caso è necessario procedere preventivamente
allo sfalcio di queste ultime e all'asportazione totale delle loro masse, e
comunque, attendere che i fiori di tali essenze si presentino completamente
essiccati in modo da non attirare più le api.
Art. 12
1. La violazione degli obblighi e
dei divieti previsti dagli articoli 7 e 10 della presente legge, porterà
all'esclusione degli apicoltori inadempienti, per l'anno successivo, da ogni
beneficio previsto dalla presente normativa.
2. Agli operatori apistici che
non osserveranno le prescrizioni previste dagli articoli di cui al primo comma
saranno, inoltre, comminate sanzioni amministrative comprese tra un minimo di
lire 50 mila a un massimo di lire 500 mila, fatta salva ogni altra eventuale
sanzione prevista a tal uopo dalle leggi vigenti.
3. Analogamente, dette sanzioni
si applicheranno anche a tutti coloro che trasgrediranno agli adempimenti
previsti dal precedente art. 11.
4. La vigilanza sulla osservanza
degli obblighi e dei divieti, di cui alla presente legge, è affidata al
personale del corpo forestale e alle guardie comunali.
5. In caso di reiterata
inosservanza degli obblighi e dei divieti, può essere decisa la cancellazione
dall'elenco regionale degli apicoltori.
Art. 13
1. La Regione Basilicata
riconosce le Associazioni dei produttori operanti nel settore apistico
costituito in ottemperanza della legge regionale 11 agosto 1982, n. 24 e può
loro affidare l'esercizio delle attività previste al punto 3 dell'art. 4 della
presente legge.
Art. 14 (3)
[1. Il Consiglio regionale,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvederà su proposta della giunta, ad emanare il
"Regolamento-organico di applicazione" contenente fra l'altro:
a) i
tempi e le modalita' di erogazione delle provvidenze previste dalla
presente legge;
b) l'organizzazione delle
iniziative previste dall'art.
3 lettera i), l) ed m);
c)
la predisposizione di opportune modulistiche necessarie per i vari
adempimenti;
d) le modalita'
relative alla commercializzazione dei prodotti dell'alveare onde proteggere il
consumatore dalle sofisticazioni e dalle frodi alimentari;
e) la costituzione di un centro
diagnostico sia per le malattie delle api e sia per l'analisi dei prodotti
dell'apicoltura di cui all'art. 9.]
Art. 15
Norma transitoria
1. Le domande di cui al
precedente art. 6, per l'anno in corso, devono essere presentate entro il 15
giugno 1988.
Art. 16
1. Gli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 300 milioni, faranno
carico al capitolo 2521 (di nuova istituzione) denominato "Interventi nel
settore dell'apicoltura" del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.
2. Per gli anni successivi la
spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.
Art. 17
1. La presente legge regionale è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) comma
abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 1988, n. 39;
(2) comma
così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 7 novembre 1988, n. 39;
(3) articolo
abrogato dall'art. 1, comma 3, L.R. 7 novembre 1988, n. 39;
(4) articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 21
novembre 2001, n. 40;
(5) articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 21
novembre 2001, n. 40;
(6) articolo abrogato
dall'art. 1, comma 2, L.R. 21 novembre 2001, n. 40.