DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
Limite
massimo di indebitamento
1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio
della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2010, tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in
€ 109.619.895,53.
2. Il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare:
a) per € 20.786.451,52
la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi
nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013;
b) per € 15.000.000,00 l'ulteriore la quota a carico della Regione per
investimenti nel Settore Sanitario, ai sensi dell'art.20 della Legge
11.03.1988, n.67;
c) per € 73.833.444,01 altre spese di investimento.
3. Le risorse finanziarie di cui al precedente
comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di
prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di
previsione dell'Entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.
4. Per gli anni 2011 e 2012 il limite massimo di
indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è
determinato, rispettivamente, in € 23.300.000,00 ed in € 10.300.000,00.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA
Art. 2
Dotazioni
finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di
sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle
leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è
rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l'anno 2010 nella misura
complessiva di € 154.023.724,62 e nei limiti indicati nella tabella A allegata
alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo
sviluppo e di sostegno all'economia, classificati tra le spese in conto
capitale sono determinati per l'anno 2010 nella misura complessiva di €
125.439.919,19 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente
legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a
programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello
Stato è stabilito per l'anno 2010 complessivamente in € 5.046.333,84 nelle misure
riportate nella tabella C allegata alla presente legge.
Articolo 3
Limiti di
impegno
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione
regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici
quantificati, per l'esercizio finanziario 2010, complessivamente in €
23.023.592,12 sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all'anno terminale,
nella Tabella D allegata alla presente legge.
Articolo 4
Spese di
funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione
1. I contributi regionali per le spese di
funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti,
dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2010 nella misura
complessiva di € 30.300.000,00 cosi ripartiti:
Denominazione Ente Contributi Anno 2010 €
Agenzia di Promozione
Territoriale - A.P.T. – (F.O. 0473 – U.P.B. 0473.04) 2.700.000,00
Agenzia Lucana di
Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. –(F.O. 0421 –U.P.B.
0421.01) 11.000.000,00
Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. – L.R. 19.05.1997, n. 27
(F.O. 0510 – U.P.B. 0510.05) 8.680.000,00
Azienda Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. – L.R.
04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.03) 2.300.000,00
Ente Parco Gallipoli
Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 – U.P.B.
0540.04) 400.000,00
Parco Archeologico
Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – L.R. 7.01.1998, n. 2
(F.O. 0540 – U.P.B. 0540.05)400.000,00
Agenzia Regionale per
le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) –(F.O. 0421 – U.P.B. 0421.02)
4.850.000,00
TOTALE 30.300.000,00
Articolo 5
Attuazione
degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione
2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
1. La dotazione finanziaria per l'esercizio
finanziario 2010 relativa al Programma Operativo FESR per il periodo di
programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui
alla tabella E allegata alla presente legge.
2. La dotazione finanziaria per l'esercizio
finanziario 2010 relativa al Programma Operativo FSE per il periodo di
programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui
alla tabella F allegata alla presente legge.
3. La dotazione finanziaria per l'esercizio
finanziario 2010 relativa al Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è
determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla
presente legge.
4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti
rispondono direttamente dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di
avanzamento dei programmi e dei progetti di cui al precedente comma, nonché
della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in
entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.
Articolo 6
Patto di
stabilità interno e misure di contenimento della spesa
1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 adottati con
l'adesione al patto di stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire,
nell’esercizio finanziario 2010, nuovi comitati, commissioni, consulte,
consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente ed altri organismi collegiali
che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E' fatto
altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli
organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni
all'amministrazione regionale.
2. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali dei
Dipartimenti della Giunta e del Consiglio rispondono del contenimento degli
impegni e dei pagamenti autorizzati entro i limiti degli stanziamenti
rispettivamente di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di
Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di
bilancio per l'esercizio finanziario 2010. A tale scopo i Dirigenti Generali
pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attuazione del
sistema di monitoraggio e verifica delle autorizzazioni di cui al presente comma
in adempimento alle linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale.
3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi
di tutela dell'unità economica fissati per le regioni dalla legislazione
nazionale, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2010 a
rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell'anno
al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
Articolo 7
Vigilanza e
monitoraggio della spesa infraregionale
1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende
Regionali di cui al precedente art. 4 della presente legge e degli altri
organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai
quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura
delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte
dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica regionale per il periodo 2010-2012.
2. Al fine di consentire il monitoraggio della spesa
infraregionale, gli enti di cui al comma 1 del
presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale
competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che
quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con
deliberazione della Giunta regionale.
3. Le disposizioni del presente articolo sono
estese ai Consorzi di Bonifica operanti in Basilicata.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL' ECONOMIA ED ALLE FAMIGLIE E DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE
Articolo 8
Misure per
la riduzione del costo dell'energia
1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della
L.R. n. 28/2007, così come modificato dall'articolo 8 della L.R. n.31/2008, è
destinata, per l'esercizio finanziario 2010, una somma pari ad € 20.000.000,00
stanziata all’ UPB 1111.15 del bilancio regionale.
Articolo 9
Dotazione
del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura e
dell'estorsione – Legge Regionale 01.12. 2004, n.24
1. Per l'esercizio finanziario 2010, la dotazione
del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura e
dell'estorsione di cui alla Legge Regionale 01.12.2004, n.24, è pari ad €
400.000,00, importo stanziato alla UPB 1091.01 del bilancio di previsione per
l'esercizio 2010.
Articolo
10
Contributo
per la stabilizzazione dei Lavoratori ASU Autofinanziati
1. Per le finalità di cui all'art. 14 della Legge
Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, come modificato dall'art. 33 della Legge
Regionale 7 agosto 2009, n. 27, è destinata, per l’esercizio finanziario 2010,
una somma pari ad Euro 500.000,00, stanziata alla U.P.B. 0412.03 "Azioni
in favore del lavoratori socialmente utili" del bilancio regionale per il
medesimo esercizio finanziario.
Articolo
11
Modifiche
all'art. 33 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27 "Assestamento del
Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009"
1. All'art. 33 della legge regionale 7 agosto
2009, n. 27 il comma 2 è il seguente:
"2. Il comma 1 dell’art. 14 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31
è sostituito con:
1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551
dell’art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei
lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b)
e c), comma 3, art. 2 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella
disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni
e promuove altresì la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla
platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co.
per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in
essere." [1]
Articolo
12
Modifiche
all'articolo 21 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 "Rete
regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale"
1. Al comma 7 dell'articolo 21 della L.R. 14
febbraio 2007, n. 4 dopo le parole "socio-sanitarie pubbliche e
private" si aggiunge l'espressione "rientranti nel campo di
applicazione della presente legge".
2. Al comma 6 dell'articolo 22 della L.R. 14
febbraio 2007, n. 4 dopo le parole "i servizi, le attività socio sanitarie
residenziali e semi residenziali" si aggiunge l’espressione
"rientranti nel campo di applicazione della presente legge".
Articolo
13
Modifica
all'articolo 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 "Assestamento
del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2009-2011"
1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale
7 agosto 2009, n. 27 le parole "di adeguare per l’anno 2010" sono
sostituite dall’espressione "di adeguare per l'anno 2011". [6]
Articolo
14
Modifiche
all'articolo 2 commi 2 e 3 della L.R. 21 gennaio 1997 n. 6 "Disciplina dei
centri di attività motoria"
1. Il secondo comma dell’articolo 2 della L.R. 21
gennaio 1997 n. 6 è riformulato nel modo che segue:
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
-gli impianti sportivi scolastici e le palestre pubbliche e private, qualora
siano sede di attività per l’educazione fisica previste dai programmi del
Ministero della Pubblica Istruzione, di attività sportive disciplinate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva Nazionale,
dalle Discipline Associate riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche
direttamente affiliate ad esse;
-le attività motorie, anche di carattere non agonistico disciplinate da norme
approvate e definite nell’ambito della normativa regolamentare delle
Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva Nazionale e
delle Discipline Associate riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI), nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche
direttamente affiliate ad esse."
2. Il terzo comma dell’articolo 2 della L.R. 21
gennaio 1997 n. 6 è riformulato nel modo che segue:
Ai fini del precedente comma, si intendono riconosciuti dal C.O.N.I. le società
e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’elenco trasmesso
annualmente dal C.O.N.I. al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia
delle Entrate, ex art. 7, 2° comma, decreto legge 28.5.04 n. 136, convertito in
legge 27 luglio 2004, n. 186 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28
luglio 2004 – Supplemento ordinario n. 131".
Articolo
15
Sostegno
alla qualificazione dei servizi educativi nelle scuole del primo ciclo di
istruzione
1. La Regione Basilicata, fatti salvi gli
orientamenti delle attività educative rientranti nelle norme generali
sull'istruzione di competenza dello Stato, promuove la qualificazione e la
innovazione dei servizi educativi nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
2. Per le finalità di cui al primo comma del
presente articolo, la Regione sostiene la realizzazione di percorsi formativi
integrativi, anche attraverso l'impiego del personale precario della scuola.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare
apposito provvedimento per la definizione del Programma degli interventi da
attuarsi nell'anno scolastico 2009/2010, con il medesimo provvedimento la
Giunta Regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed
erogazione dei contributi alle scuole di cui al presente articolo.
4. Per gli interventi rivolti alle scuole del primo
ciclo di istruzione, scuola primaria e secondaria di I° grado, è destinato un
finanziamento regionale pari ad € 1.000.000,00 stanziato alla UPB 0980.02
"Interventi di qualificazione del sistema educativo a supporto delle
politiche giovanili" dello stato di previsione delle uscite del Bilancio
per l'esercizio finanziario 2010.
Articolo
16
Patto
territoriale della corsetteria – Contributo una tantum
1. Per le finalità di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 1224 del 30 luglio 2008 è concesso a Patecor
S.r.l., in qualità di soggetto responsabile del Patto Territoriale della
Corsetteria, un contributo una tantum di euro 75.000,00 per gli anni 2010-2011
e 2012 da utilizzare per la chiusura degli impegni gestionali connessi alla
realizzazione degli interventi previsti dal medesimo patto.
2. La spesa di euro 75.000,00 relativa all'anno
2010 trova copertura nell'ambito della U.P.B.442.08 del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2010
Articolo
17
Contributo
ai maestri di sci
1. La Regione Basilicata, al fine di favorire la
pratica delle attività sportive sul territorio regionale, concede un
contributo, una tantum, ai maestri di sci.
2. All'onere derivante dalle disposizioni del
presente articolo, quantificato per l'anno 2010 in euro 20.000,00, si provvede
mediante prelevamento dalla UPB 0860.03 del Bilancio Regionale 2010.
3. Per gli anni successivi si provvede con le
risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio
regionale.
Articolo
18
Modifiche
alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27 "Assestamento del Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009"
1. All'articolo 12, comma 1 della Legge Regionale
7 agosto 2009, n. 27, le parole "per gli anni 2007, 2008 e 2009" sono
sostituite da "per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010".
2. La copertura finanziaria per l'anno 2010 è
assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2010 alla UPB
0630.02.
Articolo
19
Disposizioni
in materia di Consorzi di Bonifica
1. Allo scopo di contenere il costo dell'acqua nel
settore agricolo ed al fine di consentire la definizione dei rapporti insorti
negli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, per le forniture di acqua da parte
del gestore del servizio idrico integrato ai Consorzi di Bonifica, la Regione,
a titolo di compensazione, concede ai Consorzi medesimi una somma pari alla
differenza tra il maggior costo della risorsa idrica, stabilito dal previgente
Piano d'Ambito, e quello risultante dalle tariffe in vigore dal 1° gennaio
2008.
2. Le somme riconosciute ai Consorzi di Bonifica,
ai sensi del comma precedente, sono vincolate al soddisfacimento dei crediti
vantati dal gestore del servizio idrico integrato per le forniture di acqua
effettuate negli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.
3. Nelle more della quantificazione della compensazione
di cui al presente articolo, la spesa per l'esercizio finanziario 2010 è
stimata in Euro 500.000,00. Le poste finanziarie atte a garantire il
completamento dell'attuazione del presente articolo saranno oggetto di apposito
stanziamento nei successivi anni finanziari.
4. Gli oneri di cui al comma 3 sono stanziati a
valere sulla UPB 0630.02 dello stato di previsione delle uscite del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2010.
Articolo
20
Sospensione
efficacia piano di classifica del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano (18)
1. Sino all'adozione del nuovo piano di classifica
del Consorzio di Bonifica del Vulture-Alto Bradano e,
comunque sino alla data del 30 giugno 2010, resta sospesa l'efficacia di quello
attualmente vigente, approvato con D.G.R. n. 130 del 6.2.2006, in attuazione
all'articolo 9 della legge regionale n. 33 del 6 settembre 2001.
Articolo
21
Slittamento
limite d'impegno di cui alla Legge Regionale 8 agosto 2005 n.27
"Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario
2005"
1. Il limite di impegno quindicennale di €
620.000,00 di cui all'articolo 17, comma 2 della L.R. 8 agosto 2005 n.27 per la
concessione di un contributo all'ARDSU per la realizzazione di residenze
universitarie decorre dall'esercizio finanziario 2010 fino a tutto l’anno 2024.
2. La copertura finanziaria è assicurata dal
bilancio pluriennale 2010-2012 e dai corrispondenti futuri bilanci.
Articolo
22
Slittamento
limiti di impegno di cui alla Legge Regionale 7 Agosto 2009, n.27
"Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario
2009"
1. Il limite di impegno di € 500.000,00 di cui al
comma 1 dell'art. 35 della L.R. 07.08.2009, n.27, per la concessione di
contributi destinati al patrimonio storico artistico religioso all' Ordinario
Diocesano per l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2010.
2. Il limite di impegno di € 1.000.000,00 di cui
al comma 1 dell'art. 36 della L.R. 07.08.2009, n.27 per sostenere gli
interventi di manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole di
competenza delle Province per l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio
finanziario 2010.
3. Il limite di impegno di € 200.000,00 di cui al
comma 1 dell'art. 46 della L.R. 07.08.2009, n.27 per la diffusione di strutture
di accoglienza per anziani e asili nido sul territorio regionale, decorre dall'esercizio
finanziario 2010.
4. Il limite d'impegno di cui al comma 3
dell'articolo 16 della L.R. 07.08.2009, n. 27 per l'acquisto di una sede a
Matera da parte dell’ARPAB, decorre dall'esercizio finanziario 2010.
5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui
al presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B.
1111.08 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio Pluriennale
2010-2012. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti
dei bilanci pluriennali.
Articolo
23
Modifiche
alla L.R. 14/4/00 n.47 e successive modifiche Recepimento del trasferimento
alle Regioni operato con l'art. 24 della legge 8/5/98, n. 146 delle funzioni
normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria
1. Alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
- al comma 2 la parola "corrispondente" è sostituita dalla seguente:
"corrispondendo" nonché le seguenti parole sono soppresse: "o,
se richiesto, in base al piano di ammortamento del prezzo in un periodo di
dieci anni": comma 3 è così sostituito: "Qualora non siano trascorsi
trent’anni dalla data di prima assegnazione l’affrancazione avverrà con le
stesse modalità di cui al comma precedente, fatto salvo che il fondo rimarrà
sottoposto al regime vincolistico imposto dagli articoli 4 e 5 della legge n.
379/67 sino allo scadere dei trent’anni, con annotazione di tali vincoli
sull’atto pubblico di affrancazione".
b) all’articolo 6, comma 4, le parole "sindaco del" sono soppresse.
c) all’articolo 6-bis:
- al comma 2 le parole "(ridotti di 2/3 ai sensi dell’art. 7 della legge
n. 600/1957)" sono sostituite dalle seguenti: "ridotta di 2/3";
dopo le parole "debiti pregressi ed i relativi interessi” sono aggiunte le
seguenti parole: “maturati nel decennio antecedente alla data di avvio del
procedimento di vendita";- al comma 5, lettera a), la cifra "3%"
è sostituita dalla seguente: "1,5%" le parole "oltre agli
eventuali debiti maturati maggiorati degli interessi legali" sono
sostituite dalle seguenti: "oltre agli eventuali debiti per scorte
poderali e anticipazioni effettuate dai disciolti enti, maggiorati degli
interessi legali dell’ultimo decennio decorrente dalla data di avvio del
procedimento di vendita".
d) all’articolo 6 – ter: - al comma 2 le parole “effettuare l’anticipato
pagamento delle annualità del prezzo: per lo stesso periodo non potrà alienare
o cessare volontariamente coltivazione del fondo, sotto pena di risoluzione di
diritto del contratto, in uno alla decadenza del beneficio del termine e dei
benefici fiscali, come previsto dal D.L. 23 febbraio 1948, n. 114, dalla legge
6 agosto 1954, n. 604 e dalla legge 26 maggio 1965, n. 590” sono sostituite
dalle seguenti: “cessare volontariamente la coltivazione del fondo, pena la
decadenza dei benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e
arrotondamento della proprietà coltivatrice” nonché, sono aggiunte le seguenti
“non incorre nella decadenza l’acquirente che, previa comunicazione all’ALSIA
alieni o ceda il fondo alle condizioni stabilite dal 3° comma dell’art. 11 del
Decreto Legislativo n. 228/2001”.
e) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
- “In aggiunta al prezzo di vendita determinato ai sensi dell’art. 6 – bis,
comma 2, qualora l’acquirente debba corrispondere una somma per lodo arbitrale
e versata dai cessati enti a precedenti assegnatari, trattandosi di somme
relative a migliorie le stesse devono essere conteggiate nel limite stabilito
dal medesimo articolo 6 – bis, comma 2, senza l’aggiunta degli interessi. La
somma potrà essere rateizzata per un massimo di 10 rate annuali maggiorate
degli interessi legali. Nel caso in cui il prezzo di acquisto sia, invece,
stabilito ai sensi dell’art. 6 – bis, comma 5, la somma si intende ivi compresa
nel calcolo del prezzo congruo”.
f) all’articolo 8 il comma 1 è sostituito dal seguente:
- “Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parte integrante dei
poderi e che siano utilizzati ed utilizzabili per scopi agricoli sono ceduti
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della
attivazione della procedura di cessione ai sensi del comma seguente e degli
articoli 18, 19, 20 e 21 del Regolamento di Dismissione dei Beni di Riforma
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 691 del 05.08.2003,
pubblicato sul BUR Basilicata n. 62 del 20.08.2003 e s.m.i..
Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parte integrante dei
poderi e che, di contro, non siano utilizzati o utilizzabili per scopi
agricoli, ovvero siano localizzati in borgate rurali che, per le mutate
condizioni socio-economiche dei comprensori abbiano perduto l’originaria
destinazione d’uso, sono venduti con i criteri e le procedure stabilite per la
cessione dei beni con destinazione non agricola disciplinate dal titolo II del
Regolamento di Dismissione innanzi citato. Il comma 3 dell’articolo 17 del
Regolamento è abrogato”.
g) all’articolo 9, al comma 1:
- le parole “anche privi della qualifica di coltivatore diretto” sono
soppresse. le parole “previo pagamento del prezzo stabilito con le modalità di
cui all’art. 23” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità e i criteri
di cui al Titolo I della presente legge”.
h) all’art. 10, comma 3, prima delle parole “Procedure di alienazione”, sono
aggiunte le seguenti parole: “Per la cessione dei beni della Regione Basilicata
di cui al comma 2, si applicano le stesse modalità e criteri fissati per i beni
provenienti dall’azione di Riforma Fondiaria”. All’articolo 12: - le parole
“del 31.12.1996” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrata in
vigore della L.R. 35/2002”:
- dopo le parole “in linea retta” sono aggiunte le seguenti parole: “Per gli
immobili con destinazione commerciale o artigianale, indipendentemente dalla
data di detenzione, la cessione è operata in favore del detentore titolare
dell’esercizio”.
l) All’articolo 13:
- al comma 2, dopo le parole “per i possessori senza titolo” e prima delle
parole “Il prezzo dei terreni ricadenti in zone classificate D” è aggiunta la
seguente frase: “Per i suoli ricadenti nel perimetro delle borgate rurali
classificati in zona “E” o compatibile dallo strumento urbanistico ivi comprese
le aree contigue e/o connesse alle abitazioni di cui all’art. 14, comma 5 della
legge 11 novembre 1986 n. 771, il prezzo di vendita al mq è determinato
applicando il Valore Agricolo Medio vigente al momento della cessione
indipendentemente dal possesso del requisito soggettivo di cui al Titolo I
della presente legge”. Le parole “In deroga a quanto previsto nei precedenti
periodi del presente comma, il prezzo da corrispondere per le aree che siano
contigue e connesse alle abitazioni di cui all’art. 14 comma 5 della legge 11
novembre 1986,n. 771, viene conteggiato secondo i valori medi dell’area, come
risultanti dalla destinazione urbanistica prevista nello strumento urbanistico
vigente, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al Titolo I della
presente legge” sono soppresse.
- Al comma 6 le parole “all’Agenzia gli oneri derivanti da debiti passati ed il
pagamento del pregresso per ogni anno di utilizzazione dell’immobile stabilito
dall’art. 11” sono sostituite dalle seguenti: “dall’acquirente gli oneri
derivanti da debiti maggiorati degli interessi legali dell’ultimo decennio
decorrente dalla data di avvio del procedimento di cessione, nonché il
pagamento del pregresso, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo
11, decorrente dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici che hanno
mutato la destinazione d’uso degli immobili”.
m) All'articolo 18, comma 1, le parole "delle attività di sviluppo"
sono sostituite dalle seguenti: "delle sue attività di cui all’articolo 4
della L.R. 38/96 e s.m.i."
n) L'articolo 23 è così sostituito:
- "L'Alsia con proprio provvedimento propone
modifiche ed integrazioni al Regolamento di Dismissione dei Beni di Riforma
(DCR n. 691 del 05.08.2003) attuativo delle norme regionali che disciplinano la
cessione del patrimonio di riforma e ciò al fine di adeguare progressivamente i
procedimenti alle esigenze delle realtà locali e allo stato di avanzamento
delle dismissioni. Le modifiche e le integrazioni sono approvate su proposta
della Giunta regionale dal Consiglio regionale.
Articolo
24
Modifica
all'articolo 11, comma 3, della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 "Riordino e
razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
1. All'articolo 11, comma 3, della Legge regionale
39/2001 introdurre la virgola dopo le parole "programmazione
economica" e prima delle parole "che abbiano esercitato".
Articolo
25
Tutela
della biodiversità nelle foreste regionali
1. Per l'anno 2010 la Regione Basilicata finanzia
specifici progetti tesi all'individuazione e salvaguardia delle particolari
specie vegetali che caratterizzano le aree di foresta a gestione diretta
regionale predisposti e gestiti dall'Ufficio territoriale competente per la Biodeversità del Corpo Forestale dello Stato anche allo
scopo di valorizzare professionalità già acquisite in attività svolte dal
predetto ufficio.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE
Articolo
26
Norme di
collegamento con le disposizioni della legge per l'attuazione del nuovo Patto
per la Salute 2010-2012
1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale
concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli
obiettivi di politica sanitaria e di finanza pubblica in ottemperanza a quanto
stabilito in materia dalle norme nazionali vigenti ed a quanto previsto dal
nuovo Patto per la Salute approvato con Intesa della Conferenza
Stato-Regioni-PPAA del 3 dicembre 2009 Re. 242.
2. La Giunta regionale adotta, previo parere delle
competenti commissioni consiliari, i provvedimenti necessari per ottemperare
agli impegni a carico delle Regioni nel settore sanitario e socio-sanitario
previsti dall'Intesa di cui al comma 1 e per armonizzare le disposizioni della
regolazione regionale con le norme applicative della suddetta Intesa.
Articolo
27
Inserimento
lavorativo soggetti diversamente abili
1. Per le finalità di cui all'art. 15 della Legge
Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, è destinata, per l'esercizio finanziario
2010, una somma pari ad Euro 1.000.000,00 stanziata alla UPB 0412.04
"Politiche per l’inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e di
altri soggetti svantaggiati" del bilancio regionale per il medesimo
esercizio finanziario.
Articolo
28
Azioni a
sostegno degli alunni disabili
1. Per l'anno 2010 è confermato il contributo di
cui all'art. 20, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.
2. Le somme conseguenti, pari ad euro 20.000,00
annue sono stanziate alla UPB 0980.01 dello Stato di Previsione del Bilancio
regionale per l'esercizio 2010
Articolo
29
Misure in
materia di sanità elettronica
1. Al fine di migliorare la qualità
dell'assistenza, della prevenzione, della diagnosi, della cura e della
riabilitazione ed al fine di semplificare l'esercizio del diritto alla salute
da parte dell'interessato, sono istituiti il fascicolo sanitario elettronico ed
il dossier sanitario elettronico.
2. Il fascicolo sanitario elettronico è l'insieme
di dati e documenti di tipo sanitario e sociosanitario in formato elettronico
inerenti lo stato di salute di una persona e gli eventi clinici presenti e
trascorsi, volti a documentarne la storia clinica, originati da diversi
titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in
un medesimo ambito territoriale.
3. Il dossier sanitario elettronico è l'insieme di
dati e documenti di tipo sanitario e sociosanitario in formato elettronico
inerenti lo stato di salute di una persona e gli eventi clinici presenti e
trascorsi, volti a documentarne la storia clinica, costituito presso un singolo
organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
individuano i dati e i documenti che confluiscono rispettivamente nel dossier
sanitario elettronico e nel fascicolo sanitario elettronico, le operazioni
eseguibili, nonché per il fascicolo sanitario elettronico i diversi livelli e
gradi di accessibilità allo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003 e nelle Linee Guida in tema di Fascicolo
sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario,
adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, con propria
deliberazione n. 25 del 16 luglio 2009.
Articolo
30
Misure in
materia di accreditamento delle strutture sanitarie private
1. Le strutture sanitarie private, transitate
nell'accreditamento istituzionale secondo il modello regionale formalmente
adottato, dall'1.1.2010 sono accreditate in via definitiva sotto condizione
risolutiva del mancato possesso dei requisiti individuati nel manuale di
accreditamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale di Basilicata n.
2753/05 ed accertati al termine delle verifiche condotte dai team regionali costituiti
entro il 31.12.2009
2. L'avveramento della condizione risolutiva di
cui al comma precedente opera senza alcun pregiudizio dei diritti nel frattempo
acquisiti.
Articolo
31
Abrogazione
Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 17 "Norme per la prevenzione della
diffusione di malattie infettive"
1. La legge regionale 29 giugno 2009, n. 17 è
abrogata.
Articolo
32
Disposizioni
per la Prevenzione della Cecità e per la Riabilitazione Visiva e l'integrazione
sociale e lavorativa degli ipovedenti e ciechi pluriminorati (10)
[1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 agosto
1997, n. 284 è istituito, presso l'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), un
Centro regionale di Educazione e Riabilitazione visiva, con compiti di
Educazione permanente e di sperimentazione per le attività lavorative ed
occupazionali allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e
lavorativo delle persone ipovedenti e prive della vista, che presentino anche
ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e
simbolico-relazionale.
2. La gestione del Centro è affidata al Centro
regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva,
integrando le attività previste dalla Legge Regionale n. 22 del 16 giugno 2003,
secondo le modalità previste dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge predisporrà i programmi di attività
integrandoli con quelli previsti dalla L.R. n. 22 del 16 giugno
2003.]
Articolo
33
Norme per
il rimborso spese ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi
1. la Regione Basilicata garantisce un contributo
economico, a titolo di rimborso spese, ai nefropatici sottoposti a trattamento
di emodialisi.
2. A decorrere al 01 gennaio 2010, ai nefropatici
sottoposti a trattamento di emodialisi, il rimborso spese di trasporto è
corrisposto come segue:
a) qualora l'assistito
utilizzi mezzi pubblici, il rimborso spese è totale;
b) nel caso in cui le
condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica
rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove è in trattamento o presso
cui il paziente esegue i controlli, non consentano di usufruire dei mezzi
pubblici, è consentita l’utilizzazione di autoambulanza o, previa
autorizzazione, di autovettura propria ovvero ad uso privato con esonero per la
stessa Azienda sanitaria da ogni responsabilità per l’uso del mezzo stesso;
c) in ogni caso di
utilizzazione di autovettura propria è corrisposto un rimborso pari ad un
quinto del costo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il
rimborso delle eventuali spese sostenute per il pagamento di pedaggi
autostradali mentre in caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, è
corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta;
d) i rimborsi sono
corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata
della documentazione di spesa, nonché della prescritta certificazione medica
con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato.
Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza tra il luogo di
domicilio dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso
la quale è effettuato il trattamento di emodialisi;
e) le Aziende Sanitarie
Locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a
stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli
stessi dal domicilio al centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli
stessi mezzi propri per il trasporto collettivo;
f) nei casi in cui
l'assistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dall'Azienda
Sanitaria Locale non si fa luogo a rimborso;
g) nessun rimborso è
dovuto qualora lassistito usufruisca gratuitamente
del trasporto;
h) nessun rimborso è
altresì dovuto qualora, sussistendo la possibilità di dializzare presso Centri
Dialisi funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, presso
strutture sanitarie più vicine al luogo di abituale domicilio, l'assistito
ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private
convenzionate funzionanti nell’ambito della propria Azienda Sanitaria o presso
Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell'ambito territoriale di
Aziende Sanitarie vicine.
3. Sono abrogate le disposizioni presenti nella
Legge Regionale n. 30/81 e s.m. in contrasto con la
presente legge.
Articolo
34
Modifica
alla legge regionale n. 19 del 9 luglio 2009 "Promozione della donazione
di sangue intero ed emocomponenti, midollo osseo, staminali, organi ed
interventi a favore dei donatori"
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della L.R. n. 19 del
9 luglio 2009 è così modificato:
" Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la Regione Basilicata
istituisce l'esenzione del ticket:
a) sui prelievi di
sangue, esami diagnostici, strumentali, per i donatori di sangue che abbiano
effettuato almeno 25 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta e
che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado
di donare il sangue;
b) sugli esami del
sangue richiesti contestualmente alla donazione, non compresi in quelli già
esenti, per i donatori di sangue che abbiano effettuato almeno due donazioni di
sangue intero o di emocomponenti nell'anno precedente alla richiesta. La
medesima esenzione del ticket si applica anche a coloro che hanno donato il
midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi."
2. Dopo il secondo comma dell'art. 4 [2] della
L.R. n. 19 del 9 luglio 2009 è aggiunto il seguente comma 3:
"La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, può individuare ulteriori esami oggetto di esenzione per i
donatori di cui al comma 1."
Articolo
35
Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 22 "Provvidenze a
favore di soggetti residenti in Basilicata sottoposti a trapianti di organi in
Italia"
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della
legge regionale 27.3.2000, n. 22 è così sostituita: c) i controlli successivi,
nonché quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non
effettuabili in Regione.
2. Il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 2
della legge regionale 27.03.2000, n. 22 è così modificato:
"2. L'Azienda Sanitaria di competenza, previo parere favorevole della
Commissione Regionale di cui al successivo art. 3, comma 3, rimborsa al
paziente, anche per l'eventuale accompagnatore, purchè
adeguatamente documentate."
3. Il comma 2 dell'art. 3 della Legge 27.3.2000,
n. 22 è così sostituito:
"2. L’Azienda Sanitaria di competenza, previo parere favorevole della
Commissione Regionale di cui al successivo comma 3, articolo 3, provvede a
rimborsare le spese sostenute dal paziente, anche per l’eventuale
accompagnatore, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta."
4. All'articolo 3 della legge regionale
27.03.2000, n. 22 è aggiunto il seguente comma:
"3. E’ istituita una Commissione Regionale con il compito di esprimere il
parere sulle richieste di rimborso di cui alla legge regionale 27.03.2000,n.
22, composta da:
a) Il Responsabile del
Centro di riferimento regionale per i trapianti, con funzioni di presidente;
b) Il dirigente
dell’Ufficio competente in materia, del Dipartimento Salute, Sicurezza e
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità;
c) Un funzionario
dell'Ufficio competente in materia, del Dipartimento Salute, Sicurezza e
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità."
Articolo
36
Modifica
della Legge Regionale n. 33 del 24.12.2008 "Contributo ai cittadini lucani
che si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba"
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 33 del
24.12.2008, l'espressione "dall'entrata in vigore della presente
legge" è sostituita con l’espressione ",dalla data di presentazione
della domanda".
Articolo
37
Disposizioni
in materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale
1. Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario
Regionale concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in ottemperanza a quanto
stabilito in materia dalle norme nazionali vigenti.
2. Sono pertanto abrogate le disposizioni previste
nelle sotto indicate leggi regionali: - i punti a), b) e c) del secondo comma
dell'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28; - l'art. 29 della L.R. 28
dicembre 2007, n. 28; - l'art. 12 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.
3. Per i fini di provvista del personale, le
Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale provvederanno a
rideterminare le dotazioni organiche a seguito dei processi di riorganizzazione
interni susseguenti all'approvazione degli atti aziendali. I provvedimenti di
rideterminazione della dotazione organica dovranno essere presentati alla
Regione per il previsto controllo preventivo entro il primo quadrimestre
dell'anno 2010.
[4. Entro il 15 del mese di giugno 2010, altresì, le
aziende presenteranno, per i fini di cui all'art. 44 della L.R. n. 39/01, il
piano triennale delle assunzioni 2010/2012 nonché il piano annuale delle
assunzioni 2010. Tali piani saranno predisposti nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa del personale, secondo i regimi limitativi stabiliti
dai documenti di finanza pubblica nazionale e regionale. Il termine di
presentazione dei piani annuali (15 giugno) sarà rispettato anche per gli anni
successivi al 2010 salvo diversa disposizione di
legge.] (11)
[5. Le procedure finalizzate alle assunzioni
previste nei piani aziendali annuali dovranno essere completate entro un anno
dalla data di approvazione regionale dei relativi provvedimenti. Decorso tale
limite le autorizzazioni regionali eventualmente concesse si considerano
decadute. Le aziende e gli enti del S.S.R., valutata e motivata la necessità di
tali assunzioni, potranno riproporre i relativi fabbisogni nel piano delle assunzioni
dell'anno successivo.] (11)
6. Le Aziende e gli Enti del S.S.R., nelle
procedure di assunzione di personale tecnico amministrativo non dirigenziale a
tempo determinato, prevedono una riserva, non inferiore al 50% dei posti messi
a concorso, a favore dei soggetti che abbiano prestato attività lavorativa
previa selezione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni all’interno delle
Aziende e degli enti del S.S.R..
Articolo
38
Modifica
alla L.R. 3 gennaio 1997, n. 1 "Adeguamento dell'indennità di residenza
fissata dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti rurali"
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della Legge
Regionale 03.01.1997, n. 1, già riformulato dal comma 2 dell'art. 1 della L.R.
28.04.2006. n. 5 e dall'art. 15 della L.R. 06.08.2008, n. 20, è sostituito dal
seguente: "3) L'indennità suddetta, prevista in base al numero degli
abitanti, viene integrata con una indennità, stabilita in base al volume di
affari annuo lordo, rilevabile dalle distinte contabili dei farmaci, dispensati
nell'anno precedente, a carico del S.S.N., come di seguito indicato:
a) Euro 9.100,00 fino
ad Euro 150.000,00 di volume d'affari;
b) Euro 7.000,00 fino
ad Euro 180.000,00 di volume d'affari;
c) Euro 4.500,00 fino
ad Euro 220.000,00 di volume d'affari;
d) qualora concorrano
le sotto elencate condizioni: numero di abitanti inferiore a 1.000 e volume di
affari inferiore ad Euro 150.000,00 annuo, viene attribuita una ulteriore
indennità di Euro 2.000,00".
2. L'adeguamento delle indennità di cui al
precedente articolo 1 si applica a far data dall'entrata in vigore della
presente legge.
Articolo
39
Modifiche
alla Legge Regionale n. 21 del 13 aprile 1996 "Interventi a sostegno dei
Lavoratori Extracomunitari in Basilicata ed istituzione della Commissione
Regionale dell'Immigrazione"
1. La denominazione della Legge "Interventi a
sostegno dei Lavoratori Extracomunitari in Basilicata ed istituzione della
Commissione Regionale dell'Immigrazione" è così modificata: Interventi a
sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale
dell'Immigrazione";
2. Al comma 1 dell'articolo 1 le parole
"Lavoratori Extracomunitari in Basilicata" sono sostituite con le
parole "Migranti in Basilicata";
3. Alle lett. a), b), e)
e g), comma 1 dell'articolo 2 eliminare le parole "provenienti dai paesi
extracomunitari";
4. Al comma 1 dell'articolo 3 e alla lett. d) del comma 1 dell'articolo 6 eliminare le parole
"provenienti" dai paesi extracomunitari";
5. All'articolo 4 e al comma 1 dello stesso
articolo modificare la dicitura "Commissione Regionale dei Lavoratori
Extracomunitari" in "Commissione Regionale dell'Immigrazione;
6. Al comma 1 dell'articolo 4 e al comma 1
dell'articolo 7 le parole "Assessore alle Attività Produttive" sono
sostituite con le parole "Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà
Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità";
7. Alla lett. c) del
comma 2 dell'articolo 4 le parole "Lavoratori Extracomunitari in
Basilicata" sono sostituite con le parole "Migranti in
Basilicata";
8. Alle lett. a), b),
comma 1 dell'articolo 6 dopo la parola "immigrazione" eliminare
"extracomunitaria";
9. All'articolo 10 le parole "Albo delle
Associazioni degli Immigrati Extracomunitari" sono sostituite con le
parole "Albo Regionale delle Associazioni e degli Enti per
l'Immigrazione";
10. Al comma 1 dell'articolo 10 le parole
"Albo delle Associazioni degli Immigrati Extracomunitari" sono
sostituite con le parole "Albo regionale delle Associazioni e degli Enti
per l'Immigrazione";
11. Al comma 1 dell'articolo 10 dopo la parola
"contestualmente" sono aggiunte le parole "con apposito
regolamento".
DISPOSIZIONI
VARIE
Articolo
40
Modifiche
all'art. 17 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n.11: "Riforma e
riordino degli enti ed organismi sub regionali"
1. Il comma 2 lett.c)
dell'art.17 della L.R.n.11/2006 è così sostituito: "c) gli atti di
programmazione triennali ed annuali delle assunzioni, le dotazioni organiche e
le relative variazioni;"
Articolo
41
Contributo
straordinario alle Province a sostegno dell'attività di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 139 del D. Lgs.
31 marzo 1998, n. 112
1. Al fine di sostenere le Amministrazioni
Provinciali nell'attuazione dei piani provinciali di supporto organizzativo per
il trasporto e nell’attivazione di progetti educativi individualizzati (P.E.I.)
per gli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio, fermo
restando quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 82 della Legge Regionale 8
marzo 1999, n. 7, di recepimento del disposto normativo di cui all'art. 139 del
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è destinato per l'anno
2010 un contributo regionale straordinario pari ad € 380.000,00.
2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti
necessari per stabilire i criteri e le modalità di erogazione del contributo
alle Province di Potenza e di Matera.
3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al
comma 1, del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti
alla U.P.B. 0980.01 "Interventi per l'accesso al diritto allo studio"
dello stato di previsione delle uscite del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2010.
Articolo
42
Sostegno
alla provincia di Matera
1. La Regione Basilicata nel riconoscere che il
collegamento con l'aeroporto di Bari rappresenta un sistema indispensabile per
la promozione e lo sviluppo territoriale assegna un contributo di 100 mila euro
alla provincia di Matera per strutturare il servizio navetta Matera – Aeroporto
di Bari.
2. A copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo è autorizzato un limite di impegno per l'esercizio
finanziario 2010 di 100.000,00 euro.
3. La copertura finanziaria è assicurata dagli
stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2010.
Articolo
43
Sostegno
agli Enti Locali che svolgono funzioni di rilievo sovracomunale e regionale
1. In conformità ai principi di cui alla legge 5
maggio 2009 n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" ed al fine di acquisire
ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei principi relativi
al finanziamento delle funzioni di rilievo sovracomunale la Giunta regionale
costituisce un gruppo di studio.
2. La Giunta regionale, sentito l'ANCI, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con proprio
provvedimento nomina i componenti del gruppo di cui al comma precedente.
3. Sulla base delle conclusioni elaborati dal
gruppo di studio verrà istituito un fondo destinato a finanziare gli Enti
Locali che svolgono funzioni di rilievo sovracomunale e regionale.
4. Alla dotazione iniziale del fondo di cui al
comma 3 è destinato l'importo di un milione di euro per l'anno 2010.
Articolo
44
Dotazione
del Fondo di Coesione Interna
1. Per l'esercizio finanziario 2010, la dotazione
del "Fondo di Coesione Interna" di cui all'art. 22 della L.R.
31.01.2002, n.10, corrispondente ad Euro 10.000.000,00, importo stanziato alla
Unità Previsionale di Base 1111.06 del bilancio di previsione per l'esercizio
2010, è destinato ad interventi infrastrutturali o di sostegno di servizi
essenziali proposti da singoli Comuni, favorendo condizioni di complementarietà
con i servizi in gestione associata intercomunale.
2. La quota del "Fondo di Coesione
Interna" destinato ad interventi infrastrutturali è pari ad Euro
5.000.000,00.
Articolo
45
Contributi
ai Comuni per la gestione dei canili
1. La Regione Basilicata destina complessivamente
per l'anno 2010 un contributo alle spese per il mantenimento degli animali
ricoverati nei canili comunali pari ad € 600.000,00, ai sensi della L.R.
25.1.1993, n. 6 art. 24 comma 2.
2. La somma di € 100.000,00, dell'importo di cui
al comma 1, è destinata ai canili comunali consortili.
3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al
comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti alla UPB
0741.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2010.
Articolo
46
Contributo
straordinario alle attività di ricostruzione nei territori del
Lagonegrese-Pollino
1. Al fine di non interrompere il processo di
ricostruzione nei territori del Lagonegrese – Pollino, colpiti dall'evento
sismico del 9 settembre 1998, la Regione Basilicata concede un contributo
finanziario straordinario ai comuni dell'area interessata per l'istruttoria dei
progetti ed il sostegno alla gestione delle attività di ricostruzione.
2. Il concorso finanziario della regione per le
finalità di cui al comma 1 del presente articolo è fissato entro il limite
massimo di € 600.000,00.
3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1
avverrà secondo i criteri già stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La somma di cui al comma 2 trova copertura
finanziaria alla UPB 1211.04 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2010.
Articolo
47
Contributo
straordinario al Comune di Viggianello
1. Al fine di contribuire al sostenimento degli
oneri per l'esercizio dei servizi aggiuntivi in tema di trasporto pubblico
locale, per l'anno 2010 è concesso all'Amministrazione comunale di Viggianello
un contributo straordinario di euro 25.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura
nell'ambito dello stanziamento della UPB 0450.01 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2010.
Articolo
48
Processo
completamento sisma '80
1. Al fine di sostenere il processo di
completamento della ricostruzione post – sisma '80, la Regione Basilicata si
impegna a contrarre un mutuo decennale da destinare ai comuni per far fronte
alle esigenze di cui all'art. 3 della legge n. 32/1992.
Articolo
49
Modifiche
alla Legge Regionale 4 gennaio 2002, n. 8 "Recupero dei sottotetti e dei locali
seminterrati esistenti"
1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 4 gennaio
2002 n. 8 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:
"art. 4 bis - Nei fabbricati con tetto in legno realizzato nel rispetto
dello strumento urbanistico, l'altezza alle linea di gronda è misurata dal
piano di campagna all'intersezione con l’intradosso della falda di copertura.
Per falda di copertura si intende l'insieme delle travi secondarie con la
sottostante trave principale, quest'ultima avente un'altezza massima di cm. 35.
Per una adeguata salubrità e igienicità dell'unità immobiliare, le superfici
non residenziali di pertinenza delle abitazioni possono, ai fini
dell'osservanza dei requisiti di aereazione e di illuminazione, essere dotate
di finestre, lucernari, aperture, bocche di lupo, accessi carrabili e pedonali.
A tal fine le aperture di cui al periodo precedente, possono avere una
superficie netta, di aereazione o di illuminazione, non superiore a 1/10 della
superficie non residenziale."
2. Dopo l'art. 5 della legge regionale 4 gennaio
2002 n. 8 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:
"art. 5 bis - Nei locali interrati, le aperture di cui all'articolo
precedente, possono essere realizzate su pareti prospettanti rampe di accesso
in trincea alla linea di terra e non costituiscono aumento di volume. Per le
finalità del presente articolo il termine di cui all'articolo 1, comma 3, è
fissato al 31.12.2009."
Articolo
50
Modifiche
all'articolo 12 della Legge Regionale 2 settembre 1999, n.25 "Assestamento
al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1999"
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della Legge
Regionale 2 settembre 1999, n.25 è così sostituito: "1. La Regione,
riconoscendo il particolare valore sociale, turistico e sportivo alla
manifestazione del Giro ciclistico internazionale della Basilicata, concede un
contributo di € 40.000,00 al Comitato organizzatore."
Articolo
51
Proroga
termini di scadenza dei macelli a capacità limitata
1. Con decorrenza 1° gennaio 2010, i macelli a
capacità limitata che abbiano presentato istanza di riconoscimento possano
esercitare l'attività, purchè in possesso dei
requisiti di cui ai regolamenti comunitari.
2. Alla stessa data, i gestori degli impianti che
non siano ancora adeguati alla normativa possono richiedere il riconoscimento
condizionato all'esecuzione dei lavori occorrenti, previa presentazione della
domanda di adeguamento cui debbono obbligatoriamente seguire, entro 30 giorni,
il progetto definitivo ed il relativo crono programma, pena la chiusura
dell’impianto. Può essere concessa una proroga fino al 30 giugno 2010.
Articolo
52
Osservatorio
Scientifico del Vulture
1. La somma di cui alla UPB 0510.07 con cui si
finanzia la Legge n. 23 del 27.7.2009: "Osservatorio Scientifico del
Vulture" è incrementata di Euro 20.000,00.
Articolo
53
Abrogazione
secondo comma art. 44 Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 "Tutela,
governo ed uso del territorio"
1. Il secondo comma dell'art. 44 della Legge
Regionale n. 23 dell'11 agosto 1999 è abrogato.
Articolo
54
Modifica
dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 31 del 2008 "Disposizioni per la
formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione
Basilicata – Legge Finanziaria 2009"
[1. L'articolo 10 comma 3 della L.R. 31/2008 è
così modificato: "3. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 9/2007 è
sostituito dal seguente: 2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è consentita
la realizzazione:
a) degli impianti
fotovoltaici;
a.1 – incentivati in Conto energia di cui al DM 6.2.2006 e DM 28.7.2005;
a.2 – integrati o parzialmente integrati ai sensi del DM 19.02.2007;
a.3 – di cui ai bandi già emanati dalla Regione;
a.4 – non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del DM
19.02.07; Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano
realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al
demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale;
a.5 – di potenza fino a 1 MW con caratteristiche disciplinate dal comma 5;
b) degli impianti mineolici con potenza nominale installata complessiva non
superiore a 1 MW e per un numero massimo di cinque aerogeneratori; purchè non vengano realizzati nei siti della Rete Natura
2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale –
ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi
nazionali e regionali , nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di
Bacino redatti ai sensi del D. lgs. n. 152/2006;
c) degli impianti di
cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e da biomassa vegetale con una potenza elettrica installata non
superiore a 500 KW e in aree agricole ed industriali;
d) delle centraline idroelettriche di potenza complessiva non superiore a 250
KW;
e) degli impianti realizzati nei limiti della potenza già autorizzata in
sostituzione o in conversione di quelli in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge; nei processi di riconversione è consentito
l’utilizzo di origine vegetale e biocarburanti di origine
vegetale.] (12)
[2. L'articolo 10 comma 5 della L.R. 31/2008 è
così modificato:
"5. La costruzione
e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, di cui all'art.
3, comma 2, lettera a.5), della L.R. n. 9/2007 in aree agricole è consentita purchè vengano rispettate le seguenti condizioni: - che non
vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti d’importanza
comunitaria SIC e Zone di protezione Speciale ZPS) ai sensi delle Direttive
comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1993, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e
regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti
ai sensi del D. Lgs. 153/2006, che la dimensione
minima delle particelle catastali asservite all'impianto, anche non contigue di
proprietà del proponente, ma appartenenti allo stesso Comune, non sia inferiore
a 3 volte la superficie radiante ed esse risultino prive di piantagioni
produttive intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto, e non
siano classificate alla data del 01.12.08 catastalmente con la qualità
"irrigua" qualora siano invece realizzate in aree agricole
"irrigue" che la dimensione minima delle particelle catastali
asservite, siano anche non contigue di proprietà del proponente ma appartenenti
allo stesso Comune, non siano inferiori a 10 volte la superficie radiante ed
esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti,
agrumeti o altri alberi da frutto;
- che il soggetto proponente non presenti su particelle catastali contigue o
derivanti da azioni di frazionamento successive alla data dell’1.12.2008,
denuncia di realizzazione di altri impianti fotovoltaici. In aggiunta a quanto
previsto dal comma 4, per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 3
comma 2 lettere a.5) b) e c) della L.R. 9/2007 il titolare dell'impianto,
presenta alla Regione Basilicata ed al Comune interessato la seguente
documentazione: - titolo di proprietà o disponibilità dell'area; -
dichiarazione del proprietario e del progettista per gli impianti fotovoltaici,
in aree agricole dell'effettiva sussistenza delle condizioni di cui al
precedente punto del presente comma 5;
- copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dall'ente
distributore, che prevede la connessione dell'impianto; - nel caso d'impianti
di potenza superiore a 200KW quadro economico finanziario asseverato da un
Istituto Bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco
speciale di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico delle leggi in materia
bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del
Decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di
conversione che ne attesti la congruità; - nel caso di impianti di potenza
superiore a 200 KW nella richiesta di D.I.A. i proponenti, dichiarino ai sensi
dell'art. 46, come modificato dall’art. 49 del Testo Unico, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, e dell'art. 47 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa emanata con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di avere la disponibilità delle risorse
necessarie per la compiuta realizzazione
dell'intervento."] (13)
Articolo
55
Modifiche
all'articolo 9 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n.31 Disposizioni per la
formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione
Basilicata – Legge Finanziaria 2009
1. All'art. 9 della L. R. 24.12.2008, n.31 e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al primo periodo del
comma 3 le parole "degli enti pubblici economici regionali e delle
amministrazioni pubbliche locali" sono sostituite dalle seguenti:
"degli enti pubblici economici regionali, delle amministrazioni pubbliche
locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia
interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati".
b) Dopo il comma 3 è
inserito il seguente: "3-bis. La Società Energetica Lucana opera altresì
quale delegato amministrativo della Regione Basilicata per l'attuazione di
bandi regionali a beneficio dei soggetti indicati nel precedente comma 3, per i
fini di cui al comma 1 del presente articolo."
Articolo
56
Indennità
Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza
1. L'articolo 7 della legge regionale 29 giugno
2009, n. 18 "Istituzione del Garante regionale dell'Infanzia e
dell’Adolescenza" è così sostituito: "1. Al Garante regionale
dell’Infanzia e dell'Adolescenza spetta una indennità di funzione pari al
venticinque per cento della indennità lorda del consigliere regionale."
2. Nel caso in cui il Garante versi nella
situazione di cui all'articolo 6 e rimuova le incompatibilità ivi previste,
allo stesso è corrisposta una indennità pari al quaranta per cento
dell'indennità lorda del consigliere regionale.
3. Allo stesso è riconosciuto il rimborso spese ed
il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore Civico della
Regione Basilicata". (3)
Articolo
57
Modifica
all'articolo 9 della Legge regionale 6 agosto 2008, n. 20 "Assestamento
del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2008"
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n.
20/2008, il termine del 31.12.2009 è differito al 31.12.2011; [7]
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della L.R. n.
20/2008, il termine del 30.06.2010 è differito al 30.06.2012. [8]
Articolo
58
Modifiche
all’art. 4 della L.R. 23 luglio 1991, n. 12 "Provvidenze in favore del
circolo ricreativo dei dipendenti della Regione Basilicata"
1. I commi 1 e 2 dell’art. 4 della L.R. 23 luglio
1991, n. 12 sono così sostituiti:
1. A decorrere
dall’anno 2010, il contributo finanziario annuo di cui agli articoli 1 e 2
della presente legge, è fissato in € 20.300,00.
2. La spesa relativa
farà carico alla U.P.B. 0131.02 del bilancio 2010 e al corrispondente capitolo
dei bilanci successivi.”
Articolo
59
Integrazione
all'articolo 2 della Legge Regionale 24 giugno 1997 n. 30 "Nuova
disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione
regionale"
1. All'articolo 2 della Legge Regionale 24
giugno1997 n. 30 "Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della
programmazione regionale" è aggiunto il seguente comma:
"3.Costituiscono, infine, documenti strategici della programmazione
regionale:
a) il Documento
Strategico Regionale (DSR);
b) il Documento
Unitario di Programmazione (DUP).
Articolo
60
Modifica
all'articolo 73 della Legge regionale 06 settembre 2001, n. 34 "Nuovo
ordinamento contabile della Regione Basilicata"
1. Al comma 5 dell'articolo 73 della Legge
regionale 6 settembre 2001, n. 34 "Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata" le parole "15 giorni" sono sostituite dalle
parole "30 giorni".
Articolo
61
Modifica
dell'art. 3 della Legge Regionale n. 23 del 2008 "Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 20 luglio 1999 n. 19 concernente disciplina del
commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche"
1. All'art. 3 lettera d) della legge regionale
23/2008 si aggiunge:
"Per tali interventi, realizzati anche mediante l'ampliamento di
autorizzazioni per grande struttura di vendita e/o centro commerciale, non si
applicano i limiti di cui agli allegati nn. 3 e 4
della Legge Regionale n. 19 del 1999."
Articolo
62
Modifica
alla Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 23 "Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 20 luglio 1999 n. 19 concernente disciplina del commercio
al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche"
1. I commi 2 e 3 dell'art. 8 della Legge regionale
n. 23 del 2008 sono così sostituiti:
2. Per le medie e
grandi strutture di vendita le superfici di parcheggio previste nel precedente
comma 1 sono incrementate del 10%. Qualora trattasi di un centro commerciale
per la rimanente parte degli esercizi commerciali e delle altre attività di
somministrazione e di servizio, la dotazione di parcheggio, calcolata sulla
superficie di vendita o di somministrazione e di tutte le altre attività è
prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie.
3. Le superfici
previste nei precedenti comma 1 e 2 si intendono comprensive delle superfici
previste dalle disposizioni dello Stato e dallo standard minimo di cui alla
legge n. 122/89 ed al D.M. 2.04.1968, ove non inferiori a queste ultime e nel
rispetto delle rispettive destinazioni.
Articolo
63
Trasferimento
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà regionale
1. Gli alloggi di edilizia residenziali pubblica,
di proprietà della Regione Basilicata, costruiti ai sensi della "Legge 9
luglio 1908 n. 445, art. 11, comma 3, concernente i Provvedimenti a favore
della Basilicata e della Calabria" e quelli costruiti ai sensi della Legge
8 novembre 1973 n. 731 (conversione in legge del Decreto Legge 21 settembre
1973 n. 564) concernente "Provvidenze a favore delle popolazioni dei
Comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità
atmosferiche nel marzo – aprile 1973", sono trasferiti, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente Legge, alle Aziende Territoriali
per l'Edilizia Residenziale (ATER) competenti per territorio.
2. Gli alloggi sono trasferiti a titolo gratuito
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro
trasferimento.
3. Le ATER procedono all'accertamento di eventuali
difformità urbanistico-edilizie e, qualora già inseriti nei Piani di vendita di
cui alla Legge n. 560/93, le ATER provvedono direttamente alla loro alienazione.
4. La consegna dei predetti alloggi avverrà entro
sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, con apposito verbale di
trasferimento tra l'Ufficio interessato della Regione Basilicata e la
rispettiva ATER.
Articolo
64
Valorizzazione
del territorio regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive (9)
1. La Regione Basilicata promuove, quale socio fondatore,
l’istituzione della Fondazione regionale, denominata “Lucana Film Commission (LFC)”, avente lo scopo di valorizzare il
territorio lucano attraverso il sostegno alla realizzazione di opere di
produzione di audiovisivi regionali, film, fiction TV, spot pubblicitari,
documentari, videogiochi, infrastrutture e strumenti, materiali ed immateriali,
per la gamification ed ogni altra forma di produzione
audiovisiva o videoludica che incrementi la visibilità della Basilicata e anche
di produzioni e di coproduzioni lucane.
Altri soci fondatori della Fondazione regionale “Lucana Film Commission” (LFC) sono
le Province e i Comuni di Potenza e Matera.
Lo statuto della Fondazione regionale “Lucana Film Commission” (LFC) prevede le modalità di partecipazione dei
Comuni lucani e di altri Enti Pubblici che intendano aderire. (21)
1 bis. Per l’espletamento delle proprie attività la
Fondazione regionale “Lucana Film Commission” (LFC) potrà
avvalersi della collaborazione di altre realtà istituzionali presenti sul
territorio regionale istituendo gruppi di lavoro e valorizzando le
professionalità presenti nei rispettivi organigrammi senza aggravi sui
bilanci. (22)
2. L’Ufficio di
Gabinetto del Presidente svolge il ruolo di unità interdipartimentale, con il
compito di fungere da interfaccia tra la Fondazione regionale “Lucana Film Commission” (LFC), gli uffici regionali e gli altri Enti
pubblici preposti alla valorizzazione del patrimonio regionale, ambientale,
architettonico e naturalistico. (23)
3. La Giunta regionale, previo parere della
Commissione Consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, approva la
costituzione della Fondazione di cui al primo comma, autorizzando il Presidente
a porre in essere gli atti necessari a perfezionare tale partecipazione.
4. Al Fondo di dotazione della Fondazione è
assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00 da imputare alla U.P.B. 0.860.01
dello stato di previsione delle uscite del Bilancio per l’esercizio finanziario
2012.
5. La Giunta regionale, previo parere della
Commissione Consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, con
proprio atto, contribuisce annualmente al finanziamento del Piano delle
Attività della Fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle leggi di
bilancio.
5 bis. La Giunta
regionale demanda alla Fondazione regionale “Lucana Film Commission”
il compito di promuovere e sostenere la realizzazione di videogiochi,
infrastrutture e strumenti materiali ed immateriali, per la gamfication
ed ogni altra produzione videoludica, comprese le iniziative di divulgazione e
formazione professionale nell’ambito del settore, rivolte sia all’interno che
all’esterno della Fondazione. (24)
5 ter. La LFC, nel
Piano annuale delle attività, prevede e finanzia le attività nell’ambito del
settore gaming con le risorse trasferite dalla
Regione e/o attraverso la partecipazione a bandi pubblici inquadrabili nel
settore. (24)
Articolo
65
Modifica
alla Legge Regionale 24 aprile 2009 n. 10 "Partecipazione della Regione
Basilicata alla Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata
ONLUS"
1. Il comma 3, lettera c) dell'articolo 1 della
L.R. n. 10/2009 è così modificato:
"c) la gratuità delle funzioni svolte dal Presidente e dai componenti del
Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Comitato Etico Scientifico
con la mera previsione di un rimborso delle spese, sostenute in ragione del
loro ufficio e debitamente documentate, per un importo comunque
complessivamente non eccedente il 30% del fondo di dotazione annualmente a
disposizione della Fondazione".
Articolo
66
Gestione
commissariale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale (20)
[1. La gestione
commissariale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale disposta all'art. 19
della L.R. 9 agosto 2007 n. 13 è prorogata, per le finalità indicate nel
medesimo articolo, al 30 giugno 2010.
2. Il Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, provvede a nominare
il Commissario.]
Articolo
67
Gestione
straordinaria dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura
(A.L.S.I.A.)
1. La gestione straordinaria di cui all'articolo
10 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nel
medesimo articolo, al 30 giugno 2010.
Articolo
68
Modifiche
alla Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 "Riforma dell'organizzazione
regionale"
1. Il comma 6 dell'art. 16 della Legge Regionale 2
marzo 1996, n. 12 è così sostituito:
"6. L’incarico di
dirigente generale cessa con le dimissioni o con il rinnovo dell’organo
istituzionale che lo ha affidato, restando in essere, ancorché scaduto, fino al
conferimento dei nuovi incarichi ad opera dell’organo competente. Cessa altresì
in caso di revoca con provvedimento motivato o per rinuncia volontaria
dell’incarico".
Articolo
69
Modifiche
alla Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per la
formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione
Basilicata – Legge Finanziaria 2008"
1. Al comma 1 dell'art. 54 della L.R. 28 dicembre
2007,n. 28 l'espressione "sino alla sottoscrizione dei contratti di
servizio di cui all'art. 14 della Legge Regionale 22/1998 e successive
modifiche e integrazioni" è sostituita dalla frase "sino al 31 dicembre
2010".
Articolo
70
Albo
regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
1. E' istituito, presso l'Ufficio regionale di
Protezione Civile, l'Albo regionale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile al quale possono iscriversi quelle operanti, anche in misura
non esclusiva, nel settore della protezione civile, iscritte nel Registro
regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della L.R. 12
gennaio 2000, n. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, è considerata
organizzazione di volontariato di protezione civile ogni associazione o gruppo
liberamente costituito, senza fini di lucro, che, avvalendosi prevalentemente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti,
concorre alle attività di protezione civile.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta Regionale adotta un disciplinare relativo:
a) alle modalità e ai
presupposti per l’iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle
organizzazioni dall'Albo regionale;
b) alle modalità di
impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
c) ai criteri e alle
modalità di erogazione dei contributi finanziari e di rimborso delle spese.
4. E' abrogato l'articolo 5, comma 7, della L.R.
12 gennaio 2000, n. 1
Articolo
71
Norme per
l'avvio delle attività della sperimentazione gestionale Fondazione Stella Maris
Mediterraneo - Onlus
1. L'Azienda Sanitaria – ASP e l'Azienda Sanitaria
– ASM adottano, nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, gli atti necessari per consentire il regolare avvio delle
attività della sperimentazione gestionale pubblico-privata con la Fondazione
"Stella Maris Mediterraneo" Onlus, mettendo
a disposizione, nelle modalità previste dalla legislazione vigente, risorse
umane, economico-finanziarie, spazi e tecnologie per la realizzazione del
progetto sanitario già approvato dalla Giunta Regionale.
2. Il rapporto tra le Aziende APS, ASM e la
Fondazione "Stella Maris Mediterraneo" Onlus
è disciplinato da appositi atti negoziali con cui sono regolamentate le
funzioni, i compiti e l'organizzazione dei servizi da erogare e di cui le
Aziende stesse sono titolari.
Articolo
72
Norme in
materia di personale
1. Le procedure selettive pubbliche per
l'acquisizione di personale a tempo determinato nell'ambito della Giunta
Regionale e del Consiglio Regionale, avvengono nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 36 del decreto legislativo 165/2001 mediante concorsi per titoli ed
esami le cui procedure saranno determinate rispettivamente dalla Giunta
Regionale e dall'Ufficio di Presidenza, con la previsione di specifiche forme
di valorizzazione per l'attività svolta all'interno della Regione Basilicata
anche mediante forme di tirocinio formativo il cui accesso sia avvenuto
mediante selezione pubblica.
[2. In relazione alla necessità di garantire la
trasparenza e valorizzare le competenze professionali, il contratto di lavoro a
tempo determinato è di regola lo strumento utilizzato per la gestione ordinaria
di programmi comunitari complessi, qualora non sussistano esigenze che
richiedano una prestazione altamente qualificata di natura professionale da
acquisire mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 e
segg. del D.lvo
165/2001.] (14)
[3. Sino alla definizione delle procedure
selettive di accesso di cui al comma che precede, possono essere prorogati ,
comunque non oltre il 30 settembre 2010, i contratti dei collaboratori in
essere su espressa e motivata richiesta dei competenti dirigenti circa le
ragioni e la necessità della
proroga.] (14)
Articolo
73
Esodo del
personale regionale - Proroga
1. Il personale regionale e degli enti strumentali
della Regione Basilicata, che matura i requisiti per il collocamento a riposo e
trattamento di quiescenza nell'anno 2010, nel rispetto dei termini previsti
dalla Legge n. 247/2007, può presentare istanza di collocamento a riposo e di
incentivo all'esodo previsto dalla L.R. 18/06 e successive modificazioni ed
integrazioni entro il 28.02.2011 e cessare dal servizio entro il 30.06.2011.
2. I dipendenti che siano già in possesso dei
requisiti richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge possono
produrre istanza entro il 28.02.2010 e cessare dal servizio entro il
30.06.2010.
Articolo
74
Validità
graduatorie di concorso
1. La validità delle graduatorie dei concorsi
banditi dalla Regione Basilicata e dagli Enti Strumentali, dagli Enti e dalle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, è prorogata fino al 31.12.2011.
(15)
Articolo
75
Modifiche
alla L.R. 12 novembre 2004 n. 18 – Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di
cui all'art. 32 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e successive modificazioni
1. Alla Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 18,
modificata dalla L.R. 28 dicembre 2005, n. 33, dalla L.R. 18 dicembre 2007 n.
25 e dalla L.R. 24 dicembre 2008 n. 31, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il termine del 31
dicembre 2009, riportato nella L.R. n. 31/2008, art. 34 punto b, è prorogato al
31 dicembre 2011; (16)
b) il termine del 31
dicembre 2009, riportato nella L.R. n. 31/2008, art. 34 punto c, è prorogato al
31 dicembre 2011. (16)
Articolo
76
Modifiche
ed integrazioni all'art. 10 della L.R. 28.12.2007, n. 28 "Miglioramento
delle prestazioni energetiche e della sostenibilità ambientale degli
edifici"
1. L’art. 10 della L.R. 28.12.2007 n. 28, è così
sostituito: Ai sensi degli artt. 117 e 119 comma 2 della Costituzione, la
Regione Basilicata, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico
nell’edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., visti il
DPR 2.4.2009 ed il DM 26.6.2009 – Ministero dello sviluppo economico, la
Regione promuove la sostenibilità energetico-ambientale degli interventi
edilizi ed urbanistici, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni
climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e
l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando
la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.
2. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale disciplina
e regolamenta:
a) la metodologia per
il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l’applicazione di
requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione
energetica degli edifici di nuova costruzione;
c) l'applicazione di
requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione
energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
d) il sistema di
certificazione energetica ed energetico-ambientale degli edifici;
e) le ispezioni periodiche
degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
f) il sistema di
accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di
certificazione energetica ed energetico-ambientale degli edifici e allo
svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di
condizionamento d'aria;
g) la promozione
dell’uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli
operatori del settore;
h) forme di
incentivazioni economiche e di sostegno per i cittadini e le imprese;
i) gli strumenti, le
tecniche e le modalità costruttive dell'edilizia sostenibile.
Articolo
77
Modifiche
alla L.R. 21 maggio 1992 n. 13 "Modifiche alla L.R. 12 febbraio 1990 n. 3
di attuazione dei Piani Paesistici di Area Vasta"
1. Alla L.R. n. 13/1992 è aggiunto il seguente
articolo 1 bis:
"1/bis. E’
consentito in tutte le aree ricadenti nel Piano Paesistico di Area Vasta
"Maratea Trecchina Rivello" l'ampliamento delle aree cimiteriali
esistenti."
Articolo
78
Modifiche
all'articolo 21 bis della Legge regionale 2 febbraio 2001 n. 6 "Disciplina
delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano"
(19)
[1. All'art. 21 bis (Disposizioni transitorie)
della L.R. 6/01 s.m.i. è aggiunto il seguente comma
6: (4)
"6. Ai fini della
razionalizzazione ed economicizzazione della spesa
pubblica, il Presidente della Giunta Regionale, entro il termine di 5 giorni
dalla entrata in vigore della presente Legge, con proprio decreto, dichiara
cessati i precedenti commissari liquidatori e nomina un unico Commissario
liquidatore per entrambe le cessanti ATO provinciali. Il Commissario
provvederà, oltre a garantire le funzioni ordinarie, a convocare, entro 90
giorni dalla nomina, i comuni aderenti all'ATO Rifiuti Basilicata per la
stipula dell'atto costitutivo dell'Autorità d'ambito e per la nomina degli
organi della stessa Autorità." ] (5)
Articolo
79
Modifiche
al Regolamento Attuativo DGR n. 195/07 art. 6 della L.R. n. 14/2003 –
Adeguamento del Regolamento di cui al comma 4 art. 25 L.R. n. 2/95
1. L'articolo 14 comma 2 del Regolamento di cui al
comma 4 dell'articolo 25 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2, è così
modificato: (17)
"Al comma 2
dell'art. 14 le parole "prodotta sul territorio dell'A.T.C." vengono
sostituite con le parole "prodotta sul territorio della Regione
Basilicata".
Articolo
80
Modifiche
all'art. 45 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 27 "Assestamento del
Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009"
1. Al comma 1 dell'art. 45 della L.R. 7 agosto
2009, n. 27, le parole "è prorogato a tutto il 2009" sono sostituite
dalle parole "è prorogato a tutto il 2010".
Articolo
81
Modifiche
all'art. 2 della L.R. 13 novembre 2009, n. 37 "Norme in materia di
riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore"
1. All'art. 2 della L.R. 13 novembre 2009, n. 37
il comma 3 è così modificato:
"3. La Giunta
Regionale, di intesa con la competente Commissione Consiliare Permanente, sulla
base del fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale, stabilisce di coprire le
spese per lo svolgimento dei corsi di formazione per conseguire la qualifica di
T.E. (Tecnico di Elisoccorso), attivati dal CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico) del CAI – Club Alpino Italiano – per i propri Tecnici
del Servizio Sanitario Regionale Basilicata, figura specialistica prevista dal
piano formativo del CNSAS e riconosciuta dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 G.U.
29.03.2001, n. 71".
Articolo
82
Modifiche
alla Legge Regionale 9 febbraio 2001 n. 7 "Disciplina delle attività di
informazione e comunicazione della Regione Basilicata"
1. All'articolo 2, comma 2 della L.R. 7/2001, dopo
la parola "Regione" e prima delle parole "si applica il
contratto….." si aggiunge la seguente frase: "e degli Enti
sub-regionali (AATO, ALSIA, APT, ARBEA, ARDSU, ARPAB, ATER Matera, ATER
Potenza, Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese
Rupestri del Materano, Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti
Lucane, Ente Parco Nazionale del Pollino)”
2. All'art. 2 – comma 4 della legge regionale
7/2001 è cancellata la seguente frase dopo la parola conferito:
"è rinnovabile non più di una volta".
Articolo
83
Abrogazione
Legge Regionale 13 novembre 2009, n. 38 "Disciplina della professione di
maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada"
1. La legge regionale 13 novembre 2009, n. 38, è
abrogata.
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
84
Rispetto
dei vincoli di bilancio
1. I piani ed i programmi annuali degli interventi,
le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma
adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi
devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi dell'art. 4, comma 6,
della L. R. 6.09.2001, n.34.
Articolo
85
Copertura
finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio
finanziario 2010 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria
nel bilancio di previsione 2010.
2. L'onere finanziario derivante dalle
autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2011 e 2012, trova copertura
finanziaria nel bilancio pluriennale 2010-2012.
Articolo
86
Entrata in
vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il 1° gennaio 2010.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
NOTE
[1] Comma così sostituito dall'art.1 della L.R. 29
gennaio 2010, n.10. La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 3 marzo
2011, n. 67 (G.U. 9 marzo 2011, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma con l'estensione di detta dichiarazione di
illegittimità costituzionale sia al comma 2 dell'art. 33 L.R. 7 agosto 2009, n.
27 (sostituito dal presente comma) che al comma 1 dell'art. 14, L.R. 24
dicembre 2008, n. 31 (sostituito a sua volta dal suddetto comma 2 dell'art. 33,
L.R. n. 27/2009;
[2] L'indicazione dell'articolo è mancante nel Bollettino Ufficiale;
[3] Il presente comma è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come
comma 2;
[4] Il comma aggiunto è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come
comma 5 già esistente;
[5] Il comma aggiunto è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come
comma 5 già esistente;
[6] Comma così modificato dall’art. 35, comma 1, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33;
[7] Il differimento del termine indicato nel presente comma è stato modificato
dall’art. 35, comma 2, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33;
[8] Il differimento del termine indicato nel presente comma è stato modificato
dall’art. 35, comma 2, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33;
[9] Articolo così sostituito dall’art. 44, L.R. 30 dicembre 2011, n. 26. Il
testo originario era così formulato: «Art. 64. Valorizzazione del territorio
regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive. 1. Al fine di
valorizzare il patrimonio regionale, ambientale, architettonico e
naturalistico, è costituita presso il Dipartimento Presidenza Giunta Regionale
una unità interdipartimentale, denominata “Film Commission”,
quale struttura speciale con il compito di promuovere il territorio lucano
attraverso il sostegno alla realizzazione di opere di produzione di audiovisivi
regionali, film, fiction TV, spot pubblicitari, documentari ed ogni altra forma
di produzione audiovisiva che incrementi la visibilità della Basilicata e anche
di produzioni e di coproduzioni lucane. 2. La Giunta regionale, con proprio
provvedimento e previo parere della competente Commissione Consiliare,
definisce: a) la declaratoria dei compiti attributi alla unità; b) le risorse
necessarie al suo funzionamento; c) le forme e le modalità di raccordo delle
relative attività con quelle assegnate ad altri organismi ed uffici in materia
di cultura e turismo; d) il profilo, i requisiti e le condizioni contrattuali
del responsabile dell’unità.»;
[10] Articolo abrogato dall'art. 2, L.R. 12 novembre 2014, n. 34;
[11] Commi abrogati dall'art. 16, comma 1, L.R. 6 luglio 2016, n. 12;
[12] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 67, (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11 1a serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, con la
conseguente estensione di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale
sia al comma 3 dell'art. 10, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 (sostituito dal
presente comma) cha al comma 2 dell'art. 3, L.R. 26 aprile 2007, n. 9
(sostituito a sua volta, dal predetto comma 3 dell'art. 10 della L.r. n. 31/2008);
[13] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 67, (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11 1a serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, con la
conseguente estensione di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale al
comma 5 dell'art. 10, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 (sostituito dal presente
comma);
[14] Commi abrogati dall'art. 19, L.R. 5 agosto 2010, n. 28;
[15] Termine prorogato dall'art. 30, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33;
[16] Per l'ulteriore proroga del termine comma modificato dall'art. 39, L.R. 30
dicembre 2010, n. 33;
[17] Il numero della legge regionale non è indicato nel Bollettino Ufficiale;
(18) IN BASE ALL'ART. 42, L.R. 24 LUGLIO 2017, N. 19 "NORMA DI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 20 DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2009, N. 42
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010)": "1.
L’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 si interpreta nel senso
che l’efficacia del Piano di classifica del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, vigente alla data di pubblicazione della medesima
legge ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 130 del 6 febbraio 2006,
è sospesa dall’entrata in vigore della medesima legge fino al 30 giugno
2010.";
(19) articolo abrogato per effetto dell'art. 65, comma 1, lett.
b), L.R. 16 novembre 2018, n. 35;
(20) articolo abrogato dall’art. 13, comma 3, lett. c), L.R. 3 marzo 2021, n. 7.
(21) comma così
sostituito dall’art.1, comma 1, L.R. 16 luglio 2023, n. 18. Il testo precedente
era così formulato: “1. La Regione
Basilicata promuove, quale socio fondatore, l’istituzione della Fondazione
regionale, denominata “Lucana Film Commission”,
avente lo scopo di valorizzare il territorio lucano attraverso il sostegno alla
realizzazione di opere di produzione di audiovisivi regionali, film, fiction
TV, spot pubblicitari, documentari ed ogni altra forma di produzione
audiovisiva che incrementi la visibilità della Basilicata e anche di produzioni
e di coproduzioni lucane.Altri soci fondatori della
Film Commission sono le Province e i Comuni di
Potenza e Matera. Lo statuto della Fondazione “Lucana Film Commission”
prevede le modalità di partecipazione dei Comuni lucani e di altri Enti
Pubblici che intendano aderire.”. Successivamente modificata l’espressione:
“Lucana Film and Game Commission (LFGC)” in “Lucana
Film Commission (LFC) dall’art. 6, comma 1, L.R. 13
febbraio 2024, n. 7;
(22) comma aggiunto dall’art.1, comma 2, L.R. 16
luglio 2023, n. 18. Successivamente modificata l’espressione: “Lucana Film and
Game Commission (LFGC)” in “Lucana Film Commission (LFC) dall’art. 6, comma 2, L.R. 13 febbraio
2024, n. 7;
(23) comma così
sostituito dall’art.1, comma 3, L.R. 16 luglio 2023, n. 18. Il testo precedente
era così formulato: “2. L’Ufficio di
Gabinetto del Presidente svolge il ruolo di unità interdipartimentale, con il
compito di fungere da interfaccia tra la Fondazione “Lucana Film Commission”, gli Uffici regionali e gli altri Enti pubblici
preposti alla valorizzazione del patrimonio regionale, ambientale,
architettonico e naturalistico.”. Successivamente modificata l’espressione:
“Lucana Film and Game Commission (LFGC)” in “Lucana
Film Commission (LFC) dall’art. 6, comma 3, L.R. 13
febbraio 2024, n. 7;
(24) commi aggiunti dall’art.1, comma 4, L.R. 16 luglio
2023, n. 18; successivamente così riformulati dall’art. 6, commi 4 e 5, L.R. 13
febbraio 2024, n. 7. I testi precedenti erano così formulati: “5
bis. La Giunta regionale demanda alla
Fondazione regionale “Lucana Film and Game Commission”
il compito di integrare lo Statuto della Fondazione medesima e di armonizzarlo
al nuovo ruolo e funzione di promozione e sostegno alla realizzazione di
videogiochi, infrastrutture e strumenti, materiali ed immateriali, per la gamification ed ogni altra produzione videoludica.
5
ter. La trasformazione della Fondazione
regionale ”Lucana Film Commission” in Fondazione
regionale “Lucana Film and Game Commission” non
comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale. La LFGC, nel Piano annuale
delle attività, prevede e finanzia le attività di gaming
con le risorse trasferite dalla Regione o attraverso la partecipazione a bandi
pubblici relativi al settore di competenza.