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Legge regionale 7 agosto 1996, n. 38

Riorganizzazione dell'attività amministrativa in agricoltura - scioglimento dell'ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) ed istituzione dell'agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA)

Bollettino Ufficiale n. 40 del 16 agosto 1996

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con:  L.R. 13 luglio 1998, n. 21;  L.R. 16 agosto 2001, n. 29;  L.R.  2 febbraio 2004, n. 1; L.R. 27 gennaio 2005, n. 5;  L.R. 14 luglio 2006, n. 11;  L.R. 20 marzo 2015, n. 9 e con L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

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Articolo 1

Finalità

1. Al fine di riordinare e di riorganizzare l'attività amministrativa in agricoltura la presente legge disciplina:

a) l'istituzione dell'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A.);

b) lo scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (E.S.A.B.) istituito ai sensi della L.R. 25 luglio 1977, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'affidamento in capo alla Regione Basilicata, a far data dal 1 gennaio 1997, dei compiti e delle funzioni di competenza dell'E.S.A.B. fatta eccezione per quelli attribuiti alla Agenzia di cui alla precedente lettera a);

d) la gestione dei Servizi di sviluppo agricolo disciplinati dalla L.R. 6 aprile 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni [1];

d-bis) la materia dei servizi, della ricerca e dell'innovazione in agricoltura, nell'agroindustria e per lo sviluppo rurale; [2]

d- ter) la gestione del patrimonio pubblico regionale agricolo; [3]

e) l'utilizzo delle aziende agricole sperimentali dimostrative disciplinate dalla L.R. 16 novembre 1982, n. 35 e successive integrazioni e modificazioni per le attività di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 17/1993 [4].

Articolo 2

Scioglimento dell'E.S.A.B. e riassunzione delle funzioni amministrative - Compiti della Regione

1. A far data dal 1° gennaio 1997 cessa l'affidamento di compiti e funzioni all'E.S.A.B., che viene sciolto e posto in liquidazione.

2. Le relative funzioni saranno esercitate direttamente dalla istituenda Agenzia.

3. In particolare, dal 1° gennaio 1997, saranno di competenza regionale tutte le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'attività amministrativa per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, nonché le politiche relative ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e le altre regioni.

4. Spetterà, inoltre, alla Regione la gestione del territorio connesso alle risorse agricole [5].

Articolo 3

Istituzione dell'Agenzia [6]

1. È istituita, ai sensi degli artt. 5 e 58 dello Statuto della Regione Basilicata, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (ALSIA) con sede legale in Matera, Ufficio provinciale in Potenza, Unità periferiche territoriali (U.T.) e aziende agricole sperimentali la cui determinazione, in termini numerici e di dislocazione sul territorio, è disposta dalla Giunta regionale sulla base di oggettive indicazioni fornite dal legale rappresentante dell'ALSIA. [7]

2. L'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è organismo strumentale e tecnico-operativo della Regione. Dispone, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, contabile e finanziaria.

3. L'ALSIA è ente strumentale della Regione Basilicata per la ricerca tecnologica e scientifica, la sperimentazione e la divulgazione, la promozione ed il supporto tecnico nei settori agricolo, agroalimentare e agroindustriale. [8]

4. L'Agenzia esercita le proprie attribuzioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive sull'attività che le vengono impartite dalla Giunta regionale e dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Il Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e alla Commissione consiliare competente, una relazione completa sulle attività svolte nell'anno precedente che dimostri il rispetto della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Giunta. [9]

Articolo 4

Compiti dell'A.L.S.I.A

1. L'Agenzia, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, comma 3, svolge i seguenti compiti:

a) Supporto alle produzioni di qualità:

1) coordina a livello regionale le attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari dei prodotti a marchio, dei prodotti tipici e tradizionali e della biodiversità agricola;

2) promuove e sostiene il regime di qualità dei prodotti agricoli ai sensi dei Regg. (UE) n. 1151/2012, (CE) n. 834/2007, (CE) n. 110/2008 e dei prodotti tradizionali ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e del successivo D.M. n. 350/1999 ;

3) concorre alla certificazione delle produzioni di qualità sostenendo l'adesione ai sistemi di controllo previsti dalla normativa vigente;

4) promuove e divulga l'attuazione delle normative relative alle produzioni di qualità, ai disciplinari di produzione e alla tutela dell'ambiente;

5) esercita le competenze regionali in materia di tutela delle risorse genetiche vegetali di interesse agricolo ( L.R. 14 ottobre 2008, n. 26 ) mediante la tenuta del registro regionale, la gestione delle banche dati, il coordinamento delle commissioni tecnico-scientifiche, l'individuazione dei siti di conservazione nelle aziende sperimentali e in ambienti seminaturali, la redazione del programma di intervento;

6) rende operative le normative promosse dalla Regione Basilicata in materia di "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità" ( L.R. 5 febbraio 2010, n. 15 ), nel rispetto del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

b) Assistenza tecnica, innovazione, ricerca:


1) supporta le iniziative di innovazione regionale in materia di agricoltura e biotecnologie con particolare riferimento all'attuazione regionale del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza;

3) agisce da intermediario tra il sistema produttivo ed il sistema della ricerca, anche attraverso l'effettuazione di prove pratico- dimostrative, al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto nonché al fine di trasferire alle istituzioni deputate alla ricerca le esigenze evidenziate dal sistema delle imprese;

4) effettua attività di ricerca, studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, dell'uso dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari;

5) svolge il ruolo di autorità designata ad effettuare interventi di consulenza aziendale e attua i programmi dei servizi a favore delle aziende agricole;

6) cura l'organizzazione ed il funzionamento del Polo delle Biotecnologie Green di Metaponto.

c) Informazione, divulgazione, formazione:


1) cura l'informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell'agricoltura, utilizzando tutti i media che presentino la necessaria efficacia nel raggiungere gli utenti;

2) promuove a favore degli operatori e delle imprese la divulgazione di norme, regolamenti, bandi, procedure regionali, nazionali e comunitarie a supporto dell'applicazione delle politiche regionali di comparto, di filiera e per lo sviluppo rurale;

3) organizza, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, la formazione degli operatori anche attraverso corsi di qualificazione, abilitazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonché al miglioramento delle tecniche di produzione ed alla diffusione della professionalità agricola;

4) gestisce le aziende agricole sperimentali e dimostrative (AASD) regionali offrendo basi logistiche organizzate per la sperimentazione e la ricerca in campo agricolo alle Istituzioni ed agli Enti di ricerca operanti sul territorio regionale e finalizzando la propria azione anche ad attività di ricerca e bioagricoltura.

d) Associazionismo ed integrazione:


1) coordina l'attività di integrazione all'interno delle filiere agricole e dei distretti;

2) promuove la diffusione della cultura d'impresa associata per l'aggregazione delle produzioni agroalimentari nel quadro della nuova Organizzazione Comune del Mercato (OCM) unica;

3) promuove ed attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia ed all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

4) promuove e partecipa, anche in raccordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese;

5) attua progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale.

e) Beni pubblici:


1) svolge i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria ( L.R. 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i.);

2) accompagna le politiche di ampliamento e ricomposizione fondiaria delle aziende anche in relazione con gli strumenti nazionali.

f) Funzioni di servizio:


1) accompagna e verifica la conformità delle aziende agricole nell'attuazione delle politiche ambientali territoriali;

2) fornisce supporto alle Amministrazioni locali nell'attuazione di programmi e progetti di sviluppo territoriali anche attraverso la partecipazione a processi di progettazione integrata di filiera e di territorio e ogni forma di programmazione negoziata;

3) in materia fitosanitaria:

a) svolge funzione di supporto all'autorità regionale, con attività di ricerca, sperimentazione e diagnostica;

b) divulga l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, anche con attività di formazione e informazione;

c) gestisce i Servizi regionali specialistici a supporto delle aziende agricole per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 e s.m.i.;

d) gestisce il "Servizio regionale di controllo funzionale e taratura delle macchine irroratrici" ai sensi della Delib.G.R. n. 2051/2009 e del D.Lgs. 150/2012 e s.m.i.;

4) gestisce il Servizio agrometeorologico regionale;

5) svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale agricola. [10].

1 - bis. L'ALSIA esercita le funzioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed economicità, privilegiando, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali. [11]

2. L'A.L.S.I.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Basilicata in materia di Riforma Fondiaria, compresa la dismissione dei beni immobili [12].

3. Le attività conseguenti alla disposizione di cui al precedente comma 2, dovranno essere espletate fino ad esaurimento [13].

Articolo 5

Organi dell'Alsia [14]

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) Il Direttore;

b) Il Revisore unico.

Articolo 6

Il Direttore [15]

1. In sede di prima applicazione il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. È prescelto tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici in possesso di Laurea Magistrale o Specialistica nonché in possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione e nei settori della ricerca, dell'agricoltura e dell'agroindustria con esperienza dirigenziale almeno quinquennale.

2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'ALSIA ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.

3. Il Direttore ha competenze nelle materie agrarie e tecnologiche, nonché in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

4. Il Direttore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta i programmi di attività;

b) adotta i bilanci pluriennali e annuali, preventivi, consuntivi ed il rendiconto;

c) predispone la relazione sull'attuazione del programma;

d) predispone i regolamenti di organizzazione operativa dell'ALSIA;

e) sovrintende all'amministrazione ed all'organizzazione dell'ALSIA, definisce gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

f) propone il conferimento degli incarichi ai dirigenti, ne gradua le funzioni, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

g) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo nei soli casi d'inerzia, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;

h) ha la rappresentanza in giudizio dell'ALSIA con facoltà di conciliare e transigere;

i) indica le sedi operative sul territorio regionale;

j) autorizza la stipulazione dei contratti e li approva;

k) approva il logo dell'ALSIA e ne consente l'uso nei casi di patrocinio;

l) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti a controllo.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lett. b), in caso di assenza o di impedimento del Direttore in carica, per un periodo non superiore a mesi 3, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate da un dirigente dell'ALSIA scelto dal Direttore stesso senza ulteriori oneri.

6. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale.

7. Il trattamento economico spettante al Direttore è stabilito dalla Giunta regionale, in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti generali regionali.

8. Il Direttore, in caso di impedimento permanente, di dimissioni, di revoca da parte della Giunta regionale, è sostituito con provvedimento della stessa Giunta regionale.

9. La carica di Direttore è incompatibile con l'esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità e ai compiti istituzionali dell'ALSIA.

Articolo 6 -bis

Norma transitoria [16]

1. Nelle more della nomina del direttore di cui al precedente articolo 6 resta in carica il Commissario dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ALSIA), nominato ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 8 .

Articolo 7

Revisore unico [17]

1. Il Revisore è nominato ai sensi dell' art. 28 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 e s.m.i..

2. Il Revisore esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione annuale e pluriennale nonché sui rendiconti;

c) accerta la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore.

3. Il Revisore può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e controllo.

4. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell' art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i Revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti incrementato del 10%, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

5. Il Revisore ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale.

Articolo 8

Disciplina degli organi dell'Agenzia

1. Gli organi dell'Agenzia hanno durata pari a quella della legislatura regionale. L'incarico di Direttore ha termine con la cessazione della legislatura stessa e non può essere ricoperto per più di due mandati anche se non consecutivi. [18]

2. Non possono essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia:

a) coloro che rivestono cariche pubbliche o che in qualità di imprenditori o amministratori di società effettuano forniture di beni o di servizi all'Agenzia;

b) il personale in servizio all'Agenzia e coloro che hanno avuto controversie con la Regione o con l'Agenzia negli ultimi cinque anni;

c) tutti coloro che versino in una delle ipotesi di incapacità previste dal codice civile;

d) coloro per i quali l'incapacità consegua ad una condanna penale salvo gli effetti della riabilitazione.

3. Non possono, altresì, essere nominati coloro che sono legati tra di loro da vincolo di parentela ed affinità entro il terzo grado.

4. Il Revisore non può far parte di commissioni ed altri organismi costituiti nell'ambito dell'Agenzia, né ricevere da questa incarichi di studio e di consulenza. [19]

5. [Le dimissioni degli organi dell'Agenzia devono essere accettate dal Consiglio regionale ed esplicano efficacia dalla data della loro accettazione.] [20]

6. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo dell'Agenzia la sopravvenuta incompatibilità per una delle cause contemplate ai commi 2, 3 e 4. [21]

7. Le cause di decadenza sono accertate dal direttore dell'Agenzia, il quale provvede alla loro notifica sia al Presidente della Giunta regionale che all'interessato. La decadenza dalle cariche è dichiarata con deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dalla notifica.

8. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca o decesso, la sostituzione dei componenti degli organi è effettuata con le stesse modalità previste per la nomina. I soggetti subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato conferito ai sostituiti.

9. [Gli organi dell'Agenzia hanno diritto, a carico del bilancio della medesima Agenzia, alle seguenti indennità lorde:

a) all'Amministratore unico spetta una indennità pari al 75% di quella lorda del Consigliere regionale;

b) al Presidente del Collegio dei revisori spetta un compenso annuo pari al 30% dell'indennità attribuita all'Amministratore unico; agli altri componenti del Collegio spetta un compenso annuo pari al 20% della indennità attribuita all'Amministratore unico;

c) ai componenti della Commissione tecnico-scientifica ed ai Revisori spetta lo stesso trattamento economico di missione dei Dirigenti regionali [22];

d) all'Amministratore unico spetta lo stesso trattamento economico di missione del Consigliere regionale [23].] [24]

Articolo 8 -bis

Semplificazione gestionale [25]

1.

L’ALSIA, per l’esercizio delle proprie attività, si avvale:

a) dell’Ufficio Legale della Regione Basilicata;

b) del sistema informativo regionale comprese l’attività di sviluppo, l’uso delle tecnologie e la manutenzione delle attrezzature;

c) dei software gestionali per la contabilità e la ragioneria;

d) dei servizi dell’autoparco regionale per le attività di gestione e di manutenzione del parco macchine;

e) dei servizi di tesoreria regionale.

Articolo 9

Controllo Sugli atti dell'Agenzia

1. [La Regione esercita la vigilanza sulle attività dell'A.L.S.I.A. sottoponendo, in particolare al controllo di merito e di legittimità del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i seguenti atti:

a) deliberazioni concernenti i programmi ed i piani di attività annuali e/o pluriennali;

b) bilancio di previsione, relative variazioni e rendiconto;

c) statuti e regolamenti;

d) variazioni della dotazione organica del personale;

e) emissioni di prestiti obbligazionari] [26].

Articolo 10

Controllo sugli organi dell'Agenzia

[1. La Giunta regionale può disporre controlli sugli organi dell'Agenzia al fine di accertare il regolare esercizio del mandato conferito.

2. Nel caso di mancata adozione di atti dovuti la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, dispone la nomina di "commissari ad acta".

3. Qualora nella gestione della Agenzia siano accertate inefficienze amministrative o gravi irregolarità o inadempienze, reiterate violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di direttive del Consiglio regionale e di atti di indirizzo della Giunta regionale, viene disposto lo scioglimento degli organi dell'Agenzia e la nomina di un Commissario straordinario con deliberazione di Giunta regionale.

Il Commissario straordinario cura la ordinaria amministrazione dell'Agenzia sino all'insediamento dei nuovi organi] [27].

Articolo 11

Esercizio finanziario - Bilancio - Contabilità

1. La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.

2. Il bilancio annuale di previsione è approvato con legge unitamente al bilancio regionale ai sensi dell'art. 51 dello Statuto regionale. Circa modalità e tempi valgono le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 2001, n. 34 [28] e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio nei limiti stabiliti per l'esercizio provvisorio del bilancio regionale dalla precitata L.R. 6 settembre 2001, n. 34 [29].

4. Il rendiconto dell'Agenzia è inviato annualmente alla Giunta regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa presentato al Consiglio regionale, che lo approva unitamente al rendiconto generale della Regione.

Articolo 12

Patrimonio

1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio che forma oggetto di apposito inventario.

2. Esso viene determinato originariamente dai beni immobili e mobili che vengono assegnati all'A.L.S.I.A. dalla Giunta regionale.

2 -bis. Sono assegnati in comodato ventennale i cespiti regionali relativi ad Aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli, nonché il complesso di tutte le strutture e dei terreni afferenti al polo di Pantanello di Metaponto con la finalità di una unitaria gestione e valorizzazione. [30]

3. [L'Agenzia potrà adottare atti dispositivi del suo patrimonio ferma restando la previa approvazione regionale di cui all'articolo 9] [31].

Articolo 13

Finanziamenti

1.

La Regione contribuisce annualmente alle spese di gestione dell'Agenzia garantendo, di regola, il pareggio di bilancio.

2. I finanziamenti sono assicurati altresì attraverso:

a) proventi dei servizi e delle attività;

b) entrate derivanti dalla eventuale partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali;

c) contributi disposti a quA.L.S.I.A.si titolo da enti pubblici e soggetti privati;

d) eventuali ulteriori entrate comprese le risultanze attive derivanti da liquidazione di beni già acquisiti dall'E.S.A.B. con attività di riforma [32].

3. In nessun caso è ammesso il finanziamento o l'erogazione di contributi per coprire deficit di bilancio.

Articolo 14

Programmazione [33]

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'ALSIA opera sulla base di Programmi triennali ed annuali coerenti con la programmazione regionale e in attuazione dei programmi delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo (S.S.A.), previa adeguata concertazione con la definizione di obiettivi di risultato misurabili.

2. Il piano triennale si attua mediante piani annuali che articolano al livello esecutivo il piano triennale.

3. I piani:

a) si articolano secondo le funzioni di cui all'art. 4 e per schede di coordinamento raggruppanti più funzioni;

b) evidenziano il fabbisogno in risorse umane interne ed eventualmente esterne (persone fisiche o giuridiche);

c) esplicitano il costo che esorbita dal mero funzionamento dell'Agenzia;

d) sono approvati dalla Giunta regionale in coerenza con i piani regionali di sviluppo con istruttoria del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per verificare la necessaria coerenza con gli indirizzi di politica settoriale, così come esplicitata nei documenti programmatici.

4. Gli oneri necessari all'attuazione del piano trovano copertura nel bilancio regionale e in specifiche ed individuate entrate così come previste nell'art. 13.

Articolo 15

Direttore dell'A.L.S.I.A. [34]

[1. Il direttore dell'A.L.S.I.A. è nominato dall'Amministratore unico dell'Agenzia ed è scelto, di norma, tra i dirigenti del comparto "Regioni-Autonomie locali" che:

a) abbiano una età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a sessantacinque anni;

b) abbiano svolto attività professionali a livello dirigenziale per almeno cinque anni, anche in enti o aziende pubbliche o private;

c) siano in possesso di diploma di laurea.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina ed ha termine con la cessazione dell'incarico dell'Amministratore unico dell'Agenzia.

3. L'incarico di direttore è rinnovabile: può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dell'Amministratore unico. Nelle more della nomina del Direttore Generale, per esigenze operative particolari, le funzioni del Direttore possono essere svolte da un Dirigente Regionale o dell'A.L.S.I.A. particolarmente esperto del settore, nominato con provvedimento della Giunta regionale su indicazione dell'Amministratore Unico dell'A.L.S.I.A. [35].

4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato e regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto regioni-Enti locali, assumendo - ai fini dell'indennità di direzione - i valori massimi contemplati dal medesimo contratto. Se l'incarico di direttore è conferito ad un dirigente regionale trova applicazione la legge regionale 11 marzo 1998, n. 13 [36].

5. In relazione ad esigenze operative particolari e con provvedimento motivato dell'Amministratore unico, il direttore può essere scelto tra esperti di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al primo comma. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.

6. In caso di temporanea assenza o impedimento del direttore l'Amministratore unico può sostituirlo con un dirigente dell'Agenzia.

7. Salve le attribuzioni devolute all'Amministratore unico e quelle di competenza dei dirigenti dell'Agenzia, al direttore compete di:

a) assumere direttamente la responsabilità del conseguimento degli obiettivi dell'A.L.S.I.A. nonché dell'attuazione dei piani e dei programmi in ordine all'attività amministrativa [37];

b) dare esecuzione alle deliberazioni dello Amministratore unico;

c) assistere l'attività deliberativa dell'Amministratore unico ed esprimere, su ogni atto deliberativo, il proprio parere circa la legittimità del provvedimento;

d) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di valutazione in corso di esercizio;

e) sovraintendere ai procedimenti inerenti l'attività contrattuale;

f) sovraintendere alla gestione del personale e alla organizzazione dei servizi attribuiti alla responsabilità dei dirigenti, assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Agenzia;

g) esercitare ogni altro compito assegnatogli dall'Amministratore unico.]

Articolo 16

Commissione tecnico-scientifica [38]

[1. È istituita presso l'Agenzia una Commissione tecnico-scientifica che esprime valutazioni e pareri sui piani e i programmi dell'Agenzia.

2. La Commissione tecnico-scientifica esprime altresì parere sugli atti che l'Amministratore unico intende sottoporle e può elaborare, su richiesta del medesimo, studi o proposte per i programmi di attività dell'A.L.S.I.A.

3. La Commissione tecnico-scientifica, nominata con delibera della Giunta regionale, è composta dai seguenti membri [39]:

a) tre docenti o ricercatori designati dall'Università degli studi di Basilicata, esperti in Scienze Agrarie, forestali e dell'alimentazione;

b) un docente o ricercatore designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

c) il direttore dell'A.L.S.I.A.;

d) il Direttore scientifico della Società consortile Metapontum Agrobios;

e) un esperto designato da ciascuna delle quattro Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata;

f) un esperto designato congiuntamente dalle Associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata;

g) un esperto designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata.

4. La Commissione tecnico-scientifica è validamente costituita quando risultano nominati la metà più uno dei suoi componenti. Sono fatte salve le successive integrazioni con gli altri componenti designati aventi diritto.

5. La Commissione tecnico-scientifica nella prima adunanza elegge nel proprio seno il Presidente il quale provvede alla convocazione delle riunioni ed alla organizzazione dell'attività.

6. I pareri della Commissione tecnico-scientifica sono validamente espressi con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti escluso il Presidente. Dei pareri espressi è redatto apposito verbale da conservare agli atti dell'Agenzia. Nei provvedimenti emanati dall'A.L.S.I.A. si deve comunque, far riferimento ai contenuti del parere espresso dalla Commissione.

7. Ai lavori della Commissione tecnico-scientifica partecipa l'Amministratore unico dell'Agenzia o un suo delegato ed un funzionario della medesima Agenzia con compiti di segretario.

8. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 50,00 fino ad un massimo di sei sedute annue oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali [40] [41].]

Articolo 17

Qualifica unica dei dirigenti

1. Il personale dirigenziale dell'Agenzia è inquadrato nella qualifica unica di dirigente. Ad esso si applica la disciplina normativa e contrattuale discendente dalla L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e dal contratto collettivo nazionale del comparto.

2. L'Amministratore unico definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad esse correlati per l'attribuzione del trattamento economico accessorio, ed assegna ai dirigenti le posizioni funzionali in cui si articola la qualifica unica dirigenziale.

3. Il direttore dell'Agenzia, in ragione delle attribuzioni di cui al precedente art. 15 e limitatamente alla durata del suo incarico, è funzionalmente sovraordinato agli altri dirigenti dell'Agenzia.

Articolo 18

Personale dell'Agenzia - Trasferimento del personale E.S.A.B. (42)

1. Il personale in servizio presso l'E.S.A.B. alla data del 31 dicembre 1996 è trasferito alle dipendenze dell'A.L.S.I.A. a far data dal 1 gennaio 1997. Esso conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento alla data del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata ed il Fondo di previdenza di cui all' art. 1 della L.R. n. 9/1990.

2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Agenzia è disciplinato dalla normativa vigente per il personale regionale.

3. L'Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla struttura organizzativa approvata.

4. In via temporanea ed ai fini dell'espletamento delle attività di liquidazione dell'E.S.A.B., d'intesa con il Commissario liquidatore e con le Organizzazioni sindacali, l'Amministratore unico dell'A.L.S.I.A. dispone il comando presso la Gestione commissariale E.S.A.B. in liquidazione di parte del personale trasferito all'A.L.S.I.A., tenendo conto delle relative competenze e professionalità.

5. Per particolari e motivate esigenze di servizio è ammesso il comando o il trasferimento, preferibilmente in sedi corrispondenti a quelle di provenienza, del personale dell'A.L.S.I.A. a quello della Regione, degli Enti locali o delle Aziende regionali, e viceversa.

6. Per particolari compiti istituzionali l'Agenzia può costituire funzioni di staff o specifiche Unità organizzative delle quali possono far parte persone esterne entro i limiti e le condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

7. Per una sola volta in fase di prima applicazione della presente legge, non oltre - comunque - la data di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, i posti disponibili nella pianta organica definita nel successivo art. 28 sono coperti secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 29 della legge regionale n. 12/1996.

8.

Al termine delle procedure concorsuali di cui al precedente comma il personale in esubero è trasferito nel ruolo organico della Regione Basilicata in aggiunta alla dotazione organica definita con L.R. n. 48/96 alle condizioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 19

Liquidazione dell'E.S.A.B.

1. Entro 30 giorni dallo scioglimento dell'E.S.A.B. la Giunta regionale nomina un Commissario e un Sub-Commissario per la liquidazione dell'E.S.A.B. che devono essere in possesso di idonee competenze professionali per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti di cui al successivo art. 20.

2. In caso di cessazione dalla carica prima che si completi la liquidazione dell'E.S.A.B. la sostituzione avviene secondo le modalità di cui al precedente comma.

3. Al Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile lorda pari al 75% di quella lorda prevista per il Consigliere regionale; al Sub-Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile lorda pari al 60% di quella del Commissario liquidatore; al Commissario e al Sub-Commissario spetta lo stesso trattamento economico di missione del Consigliere regionale.

4. Gli oneri delle suddette indennità ricadono sul bilancio della gestione straordinaria dell'E.S.A.B. in liquidazione [43].

5. Fino alla nomina del Commissario e del Sub-Commissario liquidatori, ed in deroga alla L.R. 3 aprile 1996, n. 18 , resta in carica il Commissario nominato ai sensi della L.R. 25 luglio 1995, n. 51 .

Articolo 20

Funzioni e compiti del Commissario liquidatore e del Sub-Commissario liquidatore

1. All'atto del suo insediamento il Commissario Liquidatore, al fine di assicurare l'ordinaria gestione amministrativa, fatta eccezione dei compiti affidati all'A.L.S.I.A. e dei compiti facenti capo alla Regione Basilicata, esercita, i poteri già di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A.B. ed in particolare [44]:

a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;

b) prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti dell'E.S.A.B.;

c) trasferisce all'A.L.S.I.A., a titolo gratuito, per l'espletamento delle sue funzioni, i beni mobili dell'E.S.A.B. costituiti da attrezzature e strumentazioni di ufficio. Il trasferimento avviene sulla base di una richiesta dettagliata dell'Amministratore unico dell'Agenzia e previa approvazione della Giunta regionale;

d) accerta lo stato di attuazione dei compiti previsti dalla L.R. 25 luglio 1977, n. 26 , nonché di altri eventualmente affidati all'E.S.A.B. da specifici provvedimenti regionali e trasferisce all'Agenzia le pratiche di competenza di essa risultate non definite, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue. Analogamente lo stesso liquidatore provvederà per quelle di competenza della Giunta regionale di cui all'art. 1 lett. c), della presente legge [45];

e) propone all'approvazione della Giunta regionale la struttura organizzativa funzionale della Gestione Commissariale [46].

2. Durante l'attività di liquidazione dell'E.S.A.B. possono essere adottati dal Commissario liquidatore, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente gli atti indifferibili necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario predispone il piano di liquidazione dell'ente da approvare con delibera di Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti [47].

4. Il piano di liquidazione prevede in particolare:

a) la ricognizione delle quote di partecipazione in società miste e la formazione dello stato di consistenza delle partecipazioni E.S.A.B.;

b) la ricognizione della esposizione debitoria dell'E.S.A.B. nelle cooperative agricole di sua promozione;

c) la ricognizione delle fidejussioni assunte dall'E.S.A.B. nell'esercizio delle proprie funzioni;

d) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente esclusi quelli trasferiti a titolo gratuito all'A.L.S.I.A. ai sensi della lettera c) del precedente comma 1 nonché di quelli di cui al successivo comma 5;

e) l'accertamento dei rapporti giuridici attivi e passivi;

f) la individuazione dei procedimenti pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'E.S.A.B.;

g) il completamento dei residui provvedimenti pendenti attribuiti all'E.S.A.B. dalla sua legge istitutiva od in esecuzione di deliberati del Consiglio e della Giunta regionale;

h) lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque connesse alla liquidazione dell'ente.

5. La Giunta regionale, in occasione dell'approvazione del piano di liquidazione, dispone in relazione al subingresso nei rapporti giuridici attivi e passivi ed al patrimonio che non può essere posto in liquidazione o che residua, alle liti pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario per le costituzioni in giudizio.

6. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore si avvale del personale A.L.S.I.A. assegnatogli in via provvisoria ai sensi del precedente art. 18.

7. Le alienazioni, le cessioni, i trasferimenti ed ogni altro atto di disposizione del patrimonio devono essere completati entro e non oltre due anni dalla nomina del Commissario liquidatore. Durante tale periodo il liquidatore trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni effettuate [48].

8. Il Commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e può fare transazioni e compromessi dopo esserne stato autorizzato dalla Giunta regionale.

9. La vigilanza sulla liquidazione è attribuita alla Giunta regionale.

10. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta il bilancio della gestione assieme ad una circostanziata relazione.

11. Terminata la liquidazione dell'ente il Commissario trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, l'ultimo bilancio della gestione unitamente alla relazione finale. La Giunta ne riferisce al Consiglio regionale.

12. I terreni acquistati dall'E.S.A.B. ai sensi e per gli scopi della legge 26 maggio 1965, n. 590 , dovranno essere assegnati agli aventi diritto, nel rispetto delle norme vigenti, entro il 31 dicembre 1997.

13. Fino all'esaurimento della procedura di liquidazione il Commissario liquidatore dell'E.S.A.B. ha la legittimazione attiva e passiva nei giudizi già instaurati da e contro l'E.S.A.B. e tuttora pendenti, nonché nei giudizi instaurati successivamente allo scioglimento dello stesso Ente e relativi alle funzioni ad esso attribuite, ai sensi della L.R. 25 luglio 1977, n. 26 che non siano state trasferite all'A.L.S.I.A. [49].

14. Il Sub-Commissario coadiuva e sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Commissario liquidatore.

15. Il Commissario liquidatore delega al Sub-Commissario lo svolgimento di funzioni e compiti specifici.

Articolo 21

Risultanze della liquidazione

1. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2. Esaurita la procedura di liquidazione la Regione succede all'E.S.A.B. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

3. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario liquidatore ed approvate dalla Giunta regionale le attività e le passività residue dell'E.S.A.B. saranno iscritte nel bilancio regionale.

Articolo 22

Norme finanziarie e finali

1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la legge di variazione dello stesso si provvederà alla iscrizione delle attività e passività residue di cui al precedente art. 21, comma 3, nonché al finanziamento dell'eventuale disavanzo della gestione liquidatoria o dell'utilizzo dell'eventuale avanzo.

2. Per l'anno 1997 e successivi sarà annualmente determinato, con legge di bilancio, lo stanziamento regionale riservato all'A.L.S.I.A. ai sensi dell'art. 13 della presente legge che si aggiungerà alle risorse finanziarie rivenienti da contributi Stato/CEE e dalla legge n. 752/1986 e successive modificazioni ed integrazioni [50].

3. Per il biennio 1997-1998, le leggi di bilancio determineranno uno stanziamento per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'E.S.A.B. in liquidazione [51].

Articolo 23

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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NOTE

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[1] Lettera aggiunta dall' art. 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[2] Lettera aggiunta dall’ art. 2, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[3] Lettera aggiunta dall’ art. 2, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[4] Lettera aggiunta dall' art. 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[5] Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[6] Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 1, punto 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[7] Comma modificato dall' art. 2, comma 2, L.R. 13 luglio 1998, n. 21 e poi così sostituito dall’art. 3, comma 1, punto 2, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «1. È istituita, ai sensi degli articoli 5 e 58 dello Statuto della Regione Basilicata, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A.) con sede legale in Matera, Ufficio provinciale in Potenza e unità periferiche territoriali (U.T.) che saranno istituite dall'Amministratore unico d'intesa con la Giunta regionale»;
[8] Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, punto 3, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «3. L'Agenzia opera al fine di favorire l'ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo razionale delle imprese agricole. In particolare essa persegue le seguenti finalità istituzionali: a) predisposizione ed esecuzione di piani e programmi operativi di interesse agricolo riguardanti il miglioramento delle strutture fondiarie ed agrarie approvate dalla Regione e dalle Comunità montane; b) prestazione, su richiesta, di consulenza ed assistenza in materia agricola alle Comunità montane ed agli altri enti territoriali locali; c) orientamento produttivo alle imprese agricole singole od associate per la migliore conduzione e gestione delle aziende; d) elaborazione ed esecuzione, su richiesta dei produttori agricoli singoli od associati, di progetti di miglioramento fondiario ed agrario; e) promozione e diffusione della moderna cultura d'impresa funzionale alla costituzione di competitive aziende agricole e zootecniche, nelle sue forme singole od associate; f) promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione, di processo e di prodotto, nel settore agricolo e nei suoi comparti agricolo, zootecnico ed agro-alimentare; g) consulenza ed assistenza in materia di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive finalizzate alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei mezzi di produzione; h) attività di supporto allo sviluppo dell'associazionismo; i) attuazione delle politiche comunitarie, statali e regionali nell'ambito di specifici piani e programmi della Regione; l) riordino, ricomposizione ed ampliamento fondiario.»;
[9] Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, punto 3, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «L'Agenzia esercita le proprie attribuzioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive sull'attività che le vengano impartite dal Consiglio regionale nonché in osservanza degli ulteriori indirizzi forniti dalla Giunta regionale e dall'Assessorato all'agricoltura e foreste.»;
[10] Comma modificato dall' art. 3, comma 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 21 e poi così sostituito dall’art. 4, comma 1, punto 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «1. L'Agenzia, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, svolge i seguenti compiti: a) elabora ed attua iniziative per favorire la diffusione ed il trasferimento alle imprese agricole delle innovazioni tecnologiche, al fine di elevare la produzione, valorizzarne le caratteristiche qualitative, abbattere l'uso dei pesticidi in agricoltura e migliorare la qualità dell'ambiente rurale e naturale; b) opera come intermediario qualificato tra il sistema produttivo ed soggetti detentori o creatori di tecnologie specifiche, in particolare con le Università, gli Enti e gli Istituti pubblici e privati di ricerca operanti in Italia ed all'estero; c) gestisce i sistemi di informatizzazione e di informazione regionale finalizzati allo sviluppo agricolo; d) eroga servizi di supporto e specialistici, a favore delle imprese agricole, zootecniche ed agro-alimentari nei riguardi del processo sia di produzione che di filiera, ed in particolare nei segmenti: dell'informazione agro-meteorologica, delle analisi geofitoagricole, delle moderne tecniche di irrigazione, della lotta antiparassitaria con particolare riferimento a quella biologica, degli allevamenti e delle coltivazioni; e) acquisisce e trasferisce alle imprese agricole le informazioni sui mercati agro-alimentari, nazionali ed esteri, relative alle merci scambiate ed alla formazione dei prezzi; f) attua iniziative, di concerto con il Dipartimento agricoltura ed il Dipartimento formazione professionale, per la progettazione e la gestione di corsi finalizzati all'aggiornamento ed alla specializzazione dei tecnici operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo; g) attua e partecipa a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di riordino fondiario, commercializzazione di prodotti agricoli, servizi di sviluppo agricolo e di formazione professionale; h) elabora e propone, ai soggetti istituzionali competenti, progetti di adeguamento strutturale delle imprese agricole, agrituristiche, agroalimentari ed agroindustriali a scala regionale; i) attua specifiche misure di regolamenti comunitari curandone la progettazione programmatica e la realizzazione operativa; l) realizza programmi di riordino e ricomposizione fondiaria, favorendo la formazione di aziende con adeguata base terriera; m) favorisce, con idonee forme di promozione, assistenza giuridica, tecnica, finanziaria, l'esportazione delle produzioni agroalimentari tipiche della regione; n) cura, per conto della Regione, la istruttoria delle pratiche di aiuto comunitario ai redditi ed alle produzioni; o) esegue ogni altro compito e funzione ad essa delegata dalla Regione e coerente con le finalità di cui al precedente art. 3; p) acquisisce brevetti o know-how di cui promuoverà l'adozione nei processi produttivi delle aziende agricole, forestali e agroalimentari; q) redige studi, progetti di fattibilità ed esecutivi anche su commessa di Enti pubblici e di privati; r) richiede la concessione di brevetti propri o per conto di Enti e Società alla cui attività comunque partecipa; s) collabora all'organizzazione e gestione di master e/o specializzazioni per laureati e diplomati nel settore agroalimentare.»;
[11] Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, punto 2, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[12] Il presente comma, dapprima modificato dall' art. 3, comma 2, L.R. 13 luglio 1998, n. 21, è stato successivamente così sostituito dall' art. 50, comma 1, L.R. 2 febbraio 2004, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «2. L'A.L.S.I.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Basilicata in materia di riforma fondiaria e i relativi compiti, compresa la dismissione dei beni immobili, saranno espletati attraverso gestioni speciali, con bilancio separato, ai sensi degli articoli 9, 10 ed 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386.»;
[13] Il presente comma, aggiunto dall' art. 3, comma 3, L.R. 13 luglio 1998, n. 21 è stato successivamente così sostituito dall' art. 50, comma 2, L.R. 2 febbraio 2004, n. 1. Il testo originario era così formulato: «3. Tali compiti ad esaurimento dovranno essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2001.»;
[14] Articolo così sostituito dall’ art. 5, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5 - Organi dell'A.L.S.I.A. 1. Sono organi dell'Agenzia: a) l'Amministratore unico; b) il Collegio dei revisori contabili.»;
[15] Articolo modificato dall' art. 4, L.R. 13 luglio 1998, n. 21 e dall' art. 18, comma 2, lett. a), L.R. 16 agosto 2001, n. 29 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 6, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6 - L'Amministratore unico e le sue competenze. 1. L'Amministratore unico è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è prescelto tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici in possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione e nel settore agro-industriale. 2. L'Amministratore unico dell'Agenzia: a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia; b) sovraintende all'attività amministrativa dell'Agenzia; c) adotta gli atti di impegno di spesa e gli altri atti non attribuiti al direttore o al personale dirigente dell'Agenzia. 3. In particolare l'Amministratore unico: a) adotta le deliberazioni per l'azione amministrativa e la gestione dell'Agenzia sulla base degli indirizzi regionali; b) definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi da attuare; c) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni; d) redige il conto consuntivo; e) relaziona alla Giunta regionale, entro il 10 dicembre di ogni anno, sull'attività svolta dall'A.L.S.I.A.; f) propone alla Giunta regionale tutte le modificazioni e le innovazioni utili all'ottimizzazione delle strutture e dei servizi dell'Agenzia. 3-bis. L'Amministratore unico, in caso di grave impedimento di dimissioni, di revoca da parte della Giunta regionale, è sostituito da un Commissario Straordinario, nominato con provvedimento della stessa Giunta regionale, il quale assume tutte le funzioni dell'organo e rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Amministratore Unico che dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni. 4. Per l'adozione degli atti necessari alla dismissione dei rapporti attivi e passivi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976 e delle disposizioni di cui alla L.R. 14 aprile 2000, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento di dismissione, l'A.L.S.I.A. potrà avvalersi di un Ufficiale Rogante di un Ufficiale Rogante designato dalla Giunta regionale e scelto tra i Dirigenti regionali o dell'A.L.S.I.A. Tale figura di Ufficiale Rogante potrà ricevere i contratti e i processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private, svolgere le funzioni previste dal Capo IV del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte, dalla legge notarile, per gli atti notarili in quanto applicabili. 5. Sugli atti di cui al precedente comma, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Quando l'Amministrazione o l'altra parte contraente ne facciano richiesta ovvero per motivate esigenze organizzative e procedurali, i contratti possono essere stipulati per mano di un notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento. 7. La carica di Amministratore unico è incompatibile con l'esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità ed ai compiti istituzionali dell'A.L.S.I.A.»;
[16] Articolo aggiunto dall’ art. 7, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[17] Articolo modificato dall' art. 5, L.R. 13 luglio 1998, n. 21 e dall’ art. 10, comma 4, L.R. 14 luglio 2006, n. 11 e poi così sostituito dall’ art. 8, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7 - Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare. 2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un'anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni. 3. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell' articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%. 4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.»;
[18] Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, punto 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «1. Gli organi dell'Agenzia durano in carica 5 anni ed i loro componenti non possono essere nominali per più di 2 mandati anche se non consecutivi. Gli organi dell'Agenzia, alla scadenza del mandato, sono rinnovati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.»;
[19] Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, punto 2, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[20] Comma soppresso dall’art. 9, comma 1, punto 3, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[21] Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, punto 4, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «6. Costituiscono causa di decadenza dalla carica di organo dell'Agenzia: a) la sopraggiunta incompatibilità per una delle cause contemplate ai precedenti commi 2, 3 e 4; b) la sospensione o cancellazione dal ruolo o la mancata partecipazione, anche se giustificata, per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo per i componenti il Collegio dei revisori. »;
[22] Lettera aggiunta dall' art. 6, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[23] Lettera aggiunta dall' art. 6, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[24] Comma abrogato dall’art. 9, comma 1, punto 5, L.R. 20 marzo 2015, n. 9 ;
[25] Articolo aggiunto dall’ art. 10, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9 e poi sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
[26] Il presente articolo, già modificato dall' art. 7, L.R. 13 luglio 1998, n. 21, è stato poi così sostituito dall' art. 17, comma 1, L.R. 16 agosto 2001, n. 29 e successivamente abrogato dall' art. 10, comma 5, L.R. 14 luglio 2006, n. 11. (il comma 9 del citato art. 17 ha in pari tempo abrogato il suddetto art. 7; vedi, anche, i commi da 2 a 8 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Controllo sugli atti dell'Agenzia. 1. I piani, i programmi e le relative modificazioni sono approvati dal Consiglio regionale con atto amministrativo non soggetto a controllo. 2. Oltre alla relazione sull'attività dell'Agenzia di cui al precedente art. 6, sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale: a) l'acquisto o l'alienazione di immobili, di obbligazioni e di titoli di credito; b) le convenzioni e le transazioni; c) i contratti di tesoreria. 3. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere il riesame dell'atto od elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'Amministratore unico è tenuto a provvedervi. 4. La mancata approvazione di tali atti, configurando una sfiducia della Giunta regionale nei confronti dell'Amministratore unico, produce ope legis la revoca dall'incarico. 5. Gli atti amministrativi dell'A.L.S.I.A. e dell'E.S.A.B. in liquidazione sono sottoposti alla disciplina di cui all' art. 20, lettere a), b) e c), della L.R. n. 10/1991 e successive modificazioni.»;
[27] Articolo abrogato dall' art. 10, comma 5, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[28] L'originario riferimento alla L.R. 11 aprile 1978, n. 18 è stato così sostituito dall' art. 10, comma 6, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[29] L'originario riferimento alla L.R. 11 aprile 1978, n. 18 è stato così sostituito dall' art. 10, comma 6, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[30] Comma aggiunto dall’ art. 11, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[31] Comma abrogato dall' art. 10, comma 7, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[32] Lettera così sostituita dall' art. 8, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[33] Articolo modificato dall' art. 18, comma 2, lettera b), L.R. 16 agosto 2001, n. 29, poi così modificato dall' art. 10, comma 8, L.R. 14 luglio 2006, n. 11 e poi così sostituito dall’ art. 12, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[34] Articolo abrogato dall’ art. 18, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[35] Il secondo periodo, aggiunto dall' art. 18, comma 2, lettera c), L.R. 16 agosto 2001, n. 29 è stato poi così modificato dall' art. 40, L.R. 27 gennaio 2005, n. 5;
[36] Comma così sostituito dall' art. 9, comma 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[37] Lettera così sostituita dall' art. 9, comma 2, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[38] Articolo abrogato dall’ art. 18, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[39] Alinea così modificato dall' art. 10, comma 9, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[40] Comma così sostituito dall' art. 10, comma 10, L.R. 14 luglio 2006, n. 11. Il testo originario era così formulato: «8. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica spetta, con onere a carico del bilancio dell'A.L.S.I.A., una indennità di presenza dell'importo di L. 150.000, al lordo delle ritenute fiscali, per ogni giornata di effettiva seduta a cui sono chiamati a partecipare entro il limite massimo di spesa previsto nel bilancio dell'A.L.S.I.A.»;
[41] Articolo così sostituito dall' art. 10, L.R. 13 luglio 1998, n. 21, poi così modificato come indicato nelle note che precedono;
[42] Articolo così sostituito dall' art. 11, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[43] Comma così modificato dall' art. 12, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[44] Periodo così sostituito dall' art. 13, comma 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[45] Lettera così integrata dall' art. 13, comma 2, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[46] Lettera aggiunta dall' art. 13, comma 3, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[47] Comma così modificato dall' art. 13, comma 4, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[48] Ai sensi del secondo comma dell' art. 6, L.R. 1° marzo 1999, n. 4, il termine di cui al presente comma è fissato al 31 dicembre 1999;
[49] Comma così sostituito dall' art. 13, comma 5, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[50] Comma così sostituito dall' art. 14, L.R. 13 luglio 1998, n. 21, poi così modificato dall' art. 10, comma 11, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[51] Il finanziamento delle spese di funzionamento dell'E.S.A.B. in liquidazione di cui al presente comma è esteso, ai sensi del primo comma dell' art. 6, L.R. 1° marzo 1999, n. 4, all'esercizio 1999.




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