Bollettino Ufficiale n. 40 del
16 agosto 1996
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Articolo 1
Finalità
1. Al fine di riordinare e di riorganizzare l'attività amministrativa in
agricoltura la presente legge disciplina:
a) l'istituzione dell'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in
agricoltura (A.L.S.I.A.);
b) lo scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (E.S.A.B.)
istituito ai sensi della L.R. 25 luglio 1977, n. 26 e successive modificazioni
ed integrazioni;
c) l'affidamento in capo alla Regione Basilicata, a far data dal 1 gennaio
1997, dei compiti e delle funzioni di competenza dell'E.S.A.B. fatta eccezione
per quelli attribuiti alla Agenzia di cui alla precedente lettera a);
d) la gestione dei Servizi di sviluppo agricolo disciplinati dalla L.R. 6
aprile 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni [1];
d-bis) la materia dei servizi, della ricerca e dell'innovazione in agricoltura,
nell'agroindustria e per lo sviluppo rurale; [2]
d- ter) la gestione del patrimonio pubblico regionale agricolo; [3]
e) l'utilizzo delle aziende agricole sperimentali dimostrative disciplinate
dalla L.R. 16 novembre 1982, n. 35 e successive integrazioni e modificazioni
per le attività di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 17/1993 [4].
Articolo 2
Scioglimento dell'E.S.A.B. e
riassunzione delle funzioni amministrative - Compiti della Regione
1. A far data dal 1° gennaio 1997 cessa l'affidamento di compiti e funzioni
all'E.S.A.B., che viene sciolto e posto in liquidazione.
2. Le relative funzioni saranno esercitate direttamente dalla istituenda
Agenzia.
3. In particolare, dal 1° gennaio 1997, saranno di competenza regionale
tutte le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'attività
amministrativa per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, nonché le
politiche relative ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e le altre
regioni.
4. Spetterà, inoltre, alla Regione la gestione del territorio connesso alle
risorse agricole [5].
Articolo 3
Istituzione dell'Agenzia [6]
1. È istituita, ai sensi degli artt. 5 e 58 dello Statuto della Regione
Basilicata, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia lucana di
sviluppo e di innovazione in agricoltura (ALSIA) con sede legale in Matera,
Ufficio provinciale in Potenza, Unità periferiche territoriali (U.T.) e aziende
agricole sperimentali la cui determinazione, in termini numerici e di
dislocazione sul territorio, è disposta dalla Giunta regionale sulla base di
oggettive indicazioni fornite dal legale rappresentante dell'ALSIA. [7]
2. L'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è
organismo strumentale e tecnico-operativo della Regione. Dispone, nei limiti
stabiliti dalla presente legge, di autonomia organizzativa, amministrativa,
gestionale, contabile e finanziaria.
3. L'ALSIA è ente strumentale della Regione Basilicata per la ricerca
tecnologica e scientifica, la sperimentazione e la divulgazione, la promozione
ed il supporto tecnico nei settori agricolo, agroalimentare e agroindustriale.
[8]
4. L'Agenzia esercita le proprie attribuzioni in linea con la programmazione
regionale ed in attuazione delle direttive sull'attività che le vengono
impartite dalla Giunta regionale e dal Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali. Il Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta
regionale, al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e alla Commissione
consiliare competente, una relazione completa sulle attività svolte nell'anno
precedente che dimostri il rispetto della programmazione regionale e delle
direttive impartite dalla Giunta. [9]
Articolo 4
Compiti dell'A.L.S.I.A
1. L'Agenzia, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente
articolo 3, comma 3, svolge i seguenti compiti:
a) Supporto alle produzioni di qualità:
1) coordina a livello regionale le attività di valorizzazione delle produzioni
agroalimentari dei prodotti a marchio, dei prodotti tipici e tradizionali e
della biodiversità agricola;
2) promuove e sostiene il regime di qualità dei prodotti agricoli ai sensi dei
Regg. (UE) n. 1151/2012, (CE) n. 834/2007, (CE) n. 110/2008 e dei prodotti
tradizionali ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e del successivo D.M.
n. 350/1999 ;
3) concorre alla certificazione delle produzioni di qualità sostenendo
l'adesione ai sistemi di controllo previsti dalla normativa vigente;
4) promuove e divulga l'attuazione delle normative relative alle produzioni di
qualità, ai disciplinari di produzione e alla tutela dell'ambiente;
5) esercita le competenze regionali in materia di tutela delle risorse genetiche
vegetali di interesse agricolo ( L.R. 14 ottobre 2008, n. 26 ) mediante la
tenuta del registro regionale, la gestione delle banche dati, il coordinamento
delle commissioni tecnico-scientifiche, l'individuazione dei siti di
conservazione nelle aziende sperimentali e in ambienti seminaturali, la
redazione del programma di intervento;
6) rende operative le normative promosse dalla Regione Basilicata in materia di
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di
qualità" ( L.R. 5 febbraio 2010, n. 15 ), nel rispetto del Trattato di
funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
b) Assistenza tecnica, innovazione, ricerca:
1) supporta le iniziative di innovazione regionale in materia di agricoltura e
biotecnologie con particolare riferimento all'attuazione regionale del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel
rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza;
3) agisce da intermediario tra il sistema produttivo ed il sistema della
ricerca, anche attraverso l'effettuazione di prove pratico- dimostrative, al
fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di
processo e di prodotto nonché al fine di trasferire alle istituzioni deputate
alla ricerca le esigenze evidenziate dal sistema delle imprese;
4) effettua attività di ricerca, studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche
di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento
delle colture agrarie, dell'uso dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti
agricoli e agroalimentari;
5) svolge il ruolo di autorità designata ad effettuare interventi di consulenza
aziendale e attua i programmi dei servizi a favore delle aziende agricole;
6) cura l'organizzazione ed il funzionamento del Polo delle Biotecnologie Green
di Metaponto.
c) Informazione, divulgazione, formazione:
1) cura l'informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel
settore dell'agricoltura, utilizzando tutti i media che presentino la
necessaria efficacia nel raggiungere gli utenti;
2) promuove a favore degli operatori e delle imprese la divulgazione di norme,
regolamenti, bandi, procedure regionali, nazionali e comunitarie a supporto
dell'applicazione delle politiche regionali di comparto, di filiera e per lo
sviluppo rurale;
3) organizza, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati,
la formazione degli operatori anche attraverso corsi di qualificazione,
abilitazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità
professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonché al
miglioramento delle tecniche di produzione ed alla diffusione della
professionalità agricola;
4) gestisce le aziende agricole sperimentali e dimostrative (AASD) regionali
offrendo basi logistiche organizzate per la sperimentazione e la ricerca in
campo agricolo alle Istituzioni ed agli Enti di ricerca operanti sul territorio
regionale e finalizzando la propria azione anche ad attività di ricerca e
bioagricoltura.
d) Associazionismo ed integrazione:
1) coordina l'attività di integrazione all'interno delle filiere agricole e dei
distretti;
2) promuove la diffusione della cultura d'impresa associata per l'aggregazione
delle produzioni agroalimentari nel quadro della nuova Organizzazione Comune
del Mercato (OCM) unica;
3) promuove ed attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e
privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione,
in Italia ed all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;
4) promuove e partecipa, anche in raccordo con altri enti e soggetti pubblici e
privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e
comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, privilegiando
forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese;
5) attua progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri,
compresi i programmi di cooperazione internazionale.
e) Beni pubblici:
1) svolge i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria ( L.R. 14 aprile
2000, n. 47 e s.m.i.);
2) accompagna le politiche di ampliamento e ricomposizione fondiaria delle
aziende anche in relazione con gli strumenti nazionali.
f) Funzioni di servizio:
1) accompagna e verifica la conformità delle aziende agricole nell'attuazione
delle politiche ambientali territoriali;
2) fornisce supporto alle Amministrazioni locali nell'attuazione di programmi e
progetti di sviluppo territoriali anche attraverso la partecipazione a processi
di progettazione integrata di filiera e di territorio e ogni forma di
programmazione negoziata;
3) in materia fitosanitaria:
a) svolge funzione di supporto all'autorità regionale, con attività di ricerca,
sperimentazione e diagnostica;
b) divulga l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, anche con attività di
formazione e informazione;
c) gestisce i Servizi regionali specialistici a supporto delle aziende agricole
per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 14
agosto 2012, n. 150 e s.m.i.;
d) gestisce il "Servizio regionale di controllo funzionale e taratura
delle macchine irroratrici" ai sensi della Delib.G.R. n. 2051/2009 e del
D.Lgs. 150/2012 e s.m.i.;
4) gestisce il Servizio agrometeorologico regionale;
5) svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell'ambito della
programmazione regionale agricola. [10].
1 - bis. L'ALSIA esercita le funzioni di cui al presente articolo nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed economicità,
privilegiando, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e
funzionali. [11]
2. L'A.L.S.I.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al
soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Basilicata in materia di Riforma
Fondiaria, compresa la dismissione dei beni immobili [12].
3. Le attività conseguenti alla disposizione di cui al precedente comma 2,
dovranno essere espletate fino ad esaurimento [13].
Articolo 5
Organi dell'Alsia [14]
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) Il Direttore;
b) Il Revisore unico.
Articolo 6
Il Direttore [15]
1. In sede di prima applicazione il Direttore è nominato dalla Giunta
regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. È
prescelto tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici in possesso di
Laurea Magistrale o Specialistica nonché in possesso di specifiche competenze
in materia di organizzazione e di amministrazione e nei settori della ricerca,
dell'agricoltura e dell'agroindustria con esperienza dirigenziale almeno
quinquennale.
2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'ALSIA ed è responsabile del
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.
3. Il Direttore ha competenze nelle materie agrarie e tecnologiche, nonché
in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.
4. Il Direttore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta i programmi di attività;
b) adotta i bilanci pluriennali e annuali, preventivi, consuntivi ed il
rendiconto;
c) predispone la relazione sull'attuazione del programma;
d) predispone i regolamenti di organizzazione operativa dell'ALSIA;
e) sovrintende all'amministrazione ed all'organizzazione dell'ALSIA, definisce
gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le
conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
f) propone il conferimento degli incarichi ai dirigenti, ne gradua le funzioni,
assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne definisce la
responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
g) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, anche con potere
sostitutivo nei soli casi d'inerzia, promuove i procedimenti disciplinari e
quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
h) ha la rappresentanza in giudizio dell'ALSIA con facoltà di conciliare e
transigere;
i) indica le sedi operative sul territorio regionale;
j) autorizza la stipulazione dei contratti e li approva;
k) approva il logo dell'ALSIA e ne consente l'uso nei casi di patrocinio;
l) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti a controllo.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lett. b), in caso di
assenza o di impedimento del Direttore in carica, per un periodo non superiore
a mesi 3, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate da un
dirigente dell'ALSIA scelto dal Direttore stesso senza ulteriori oneri.
6. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale.
7. Il trattamento economico spettante al Direttore è stabilito dalla Giunta
regionale, in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti generali
regionali.
8. Il Direttore, in caso di impedimento permanente, di dimissioni, di revoca
da parte della Giunta regionale, è sostituito con provvedimento della stessa Giunta
regionale.
9. La carica di Direttore è incompatibile con l'esercizio di attività
connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità e ai compiti istituzionali
dell'ALSIA.
Articolo 6 -bis
Norma transitoria [16]
1. Nelle more della nomina del direttore di cui al precedente articolo 6
resta in carica il Commissario dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e
l'Innovazione in Agricoltura (ALSIA), nominato ai sensi della legge regionale
16 febbraio 2015, n. 8 .
Articolo 7
Revisore unico [17]
1. Il Revisore è nominato ai sensi dell' art. 28 della L.R. 16 aprile 2013,
n. 7 e s.m.i..
2. Il Revisore esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i
seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del
rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione annuale e pluriennale
nonché sui rendiconti;
c) accerta la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore.
3. Il Revisore può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e
controllo.
4. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal
comma 1 dell' art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i Revisori degli
enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica
comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti incrementato del 10%,
oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti
regionali.
5. Il Revisore ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella
gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale.
Articolo 8
Disciplina degli organi dell'Agenzia
1. Gli organi dell'Agenzia hanno durata pari a quella della legislatura
regionale. L'incarico di Direttore ha termine con la cessazione della
legislatura stessa e non può essere ricoperto per più di due mandati anche se
non consecutivi. [18]
2. Non possono essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia:
a) coloro che rivestono cariche pubbliche o che in qualità di imprenditori o
amministratori di società effettuano forniture di beni o di servizi
all'Agenzia;
b) il personale in servizio all'Agenzia e coloro che hanno avuto controversie
con la Regione o con l'Agenzia negli ultimi cinque anni;
c) tutti coloro che versino in una delle ipotesi di incapacità previste dal
codice civile;
d) coloro per i quali l'incapacità consegua ad una condanna penale salvo gli
effetti della riabilitazione.
3. Non possono, altresì, essere nominati coloro che sono legati tra di loro
da vincolo di parentela ed affinità entro il terzo grado.
4. Il Revisore non può far parte di commissioni ed altri organismi
costituiti nell'ambito dell'Agenzia, né ricevere da questa incarichi di studio
e di consulenza. [19]
5. [Le dimissioni degli organi dell'Agenzia devono essere accettate dal
Consiglio regionale ed esplicano efficacia dalla data della loro accettazione.]
[20]
6. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo dell'Agenzia la
sopravvenuta incompatibilità per una delle cause contemplate ai commi 2, 3 e 4.
[21]
7. Le cause di decadenza sono accertate dal direttore dell'Agenzia, il quale
provvede alla loro notifica sia al Presidente della Giunta regionale che
all'interessato. La decadenza dalle cariche è dichiarata con deliberazione
della Giunta regionale entro 15 giorni dalla notifica.
8. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca o decesso, la sostituzione dei
componenti degli organi è effettuata con le stesse modalità previste per la
nomina. I soggetti subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato
conferito ai sostituiti.
9. [Gli organi dell'Agenzia hanno diritto, a carico del bilancio della
medesima Agenzia, alle seguenti indennità lorde:
a) all'Amministratore unico spetta una indennità pari al 75% di quella lorda
del Consigliere regionale;
b) al Presidente del Collegio dei revisori spetta un compenso annuo pari al 30%
dell'indennità attribuita all'Amministratore unico; agli altri componenti del
Collegio spetta un compenso annuo pari al 20% della indennità attribuita
all'Amministratore unico;
c) ai componenti della Commissione tecnico-scientifica ed ai Revisori spetta lo
stesso trattamento economico di missione dei Dirigenti regionali [22];
d) all'Amministratore unico spetta lo stesso trattamento economico di missione
del Consigliere regionale [23].] [24]
Articolo 8 -bis
Semplificazione gestionale [25]
1.
L’ALSIA, per l’esercizio delle proprie attività, si avvale:
a) dell’Ufficio Legale della Regione Basilicata;
b) del sistema informativo regionale comprese l’attività di sviluppo, l’uso delle
tecnologie e la manutenzione delle attrezzature;
c) dei software gestionali per la contabilità e la ragioneria;
d) dei servizi dell’autoparco regionale per le attività di gestione e di
manutenzione del parco macchine;
e) dei servizi di tesoreria regionale.
Articolo 9
Controllo Sugli atti dell'Agenzia
1. [La Regione esercita la vigilanza sulle attività dell'A.L.S.I.A.
sottoponendo, in particolare al controllo di merito e di legittimità del
Consiglio regionale su proposta della Giunta, i seguenti atti:
a) deliberazioni concernenti i programmi ed i piani di attività annuali e/o
pluriennali;
b) bilancio di previsione, relative variazioni e rendiconto;
c) statuti e regolamenti;
d) variazioni della dotazione organica del personale;
e) emissioni di prestiti obbligazionari] [26].
Articolo 10
Controllo sugli organi dell'Agenzia
[1. La Giunta regionale può disporre controlli sugli organi dell'Agenzia al
fine di accertare il regolare esercizio del mandato conferito.
2. Nel caso di mancata adozione di atti dovuti la Giunta regionale, previa
diffida ad adempiere, dispone la nomina di "commissari ad acta".
3. Qualora nella gestione della Agenzia siano accertate inefficienze
amministrative o gravi irregolarità o inadempienze, reiterate violazioni di
disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero
di direttive del Consiglio regionale e di atti di indirizzo della Giunta
regionale, viene disposto lo scioglimento degli organi dell'Agenzia e la nomina
di un Commissario straordinario con deliberazione di Giunta regionale.
Il Commissario straordinario cura la ordinaria amministrazione dell'Agenzia
sino all'insediamento dei nuovi organi] [27].
Articolo 11
Esercizio finanziario - Bilancio -
Contabilità
1. La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è disciplinata dalle
norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività
contrattuale della Regione.
2. Il bilancio annuale di previsione è approvato con legge unitamente al
bilancio regionale ai sensi dell'art. 51 dello Statuto regionale. Circa
modalità e tempi valgono le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 2001, n.
34 [28] e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo, l'Agenzia è
autorizzata all'esercizio provvisorio nei limiti stabiliti per l'esercizio
provvisorio del bilancio regionale dalla precitata L.R. 6 settembre 2001, n. 34
[29].
4. Il rendiconto dell'Agenzia è inviato annualmente alla Giunta regionale
entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa
presentato al Consiglio regionale, che lo approva unitamente al rendiconto
generale della Regione.
Articolo 12
Patrimonio
1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio che forma oggetto di apposito
inventario.
2. Esso viene determinato originariamente dai beni immobili e mobili che
vengono assegnati all'A.L.S.I.A. dalla Giunta regionale.
2 -bis. Sono assegnati in comodato ventennale i cespiti regionali relativi
ad Aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli, nonché il complesso
di tutte le strutture e dei terreni afferenti al polo di Pantanello di
Metaponto con la finalità di una unitaria gestione e valorizzazione. [30]
3. [L'Agenzia potrà adottare atti dispositivi del suo patrimonio ferma
restando la previa approvazione regionale di cui all'articolo 9] [31].
Articolo 13
Finanziamenti
1.
La Regione contribuisce annualmente alle spese di gestione dell'Agenzia
garantendo, di regola, il pareggio di bilancio.
2. I finanziamenti sono assicurati altresì attraverso:
a) proventi dei servizi e delle attività;
b) entrate derivanti dalla eventuale partecipazione a progetti comunitari,
nazionali e regionali;
c) contributi disposti a quA.L.S.I.A.si titolo da enti pubblici e soggetti
privati;
d) eventuali ulteriori entrate comprese le risultanze attive derivanti da
liquidazione di beni già acquisiti dall'E.S.A.B. con attività di riforma [32].
3. In nessun caso è ammesso il finanziamento o l'erogazione di contributi
per coprire deficit di bilancio.
Articolo 14
Programmazione [33]
1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'ALSIA opera sulla base di Programmi
triennali ed annuali coerenti con la programmazione regionale e in attuazione
dei programmi delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo (S.S.A.), previa
adeguata concertazione con la definizione di obiettivi di risultato misurabili.
2. Il piano triennale si attua mediante piani annuali che articolano al
livello esecutivo il piano triennale.
3. I piani:
a) si articolano secondo le funzioni di cui all'art. 4 e per schede di
coordinamento raggruppanti più funzioni;
b) evidenziano il fabbisogno in risorse umane interne ed eventualmente esterne
(persone fisiche o giuridiche);
c) esplicitano il costo che esorbita dal mero funzionamento dell'Agenzia;
d) sono approvati dalla Giunta regionale in coerenza con i piani regionali di
sviluppo con istruttoria del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per
verificare la necessaria coerenza con gli indirizzi di politica settoriale,
così come esplicitata nei documenti programmatici.
4. Gli oneri necessari all'attuazione del piano trovano copertura nel
bilancio regionale e in specifiche ed individuate entrate così come previste
nell'art. 13.
Articolo 15
Direttore dell'A.L.S.I.A. [34]
[1. Il direttore dell'A.L.S.I.A. è nominato dall'Amministratore unico
dell'Agenzia ed è scelto, di norma, tra i dirigenti del comparto
"Regioni-Autonomie locali" che:
a) abbiano una età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a
sessantacinque anni;
b) abbiano svolto attività professionali a livello dirigenziale per almeno
cinque anni, anche in enti o aziende pubbliche o private;
c) siano in possesso di diploma di laurea.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l'incarico
decorre dalla data di nomina ed ha termine con la cessazione dell'incarico
dell'Amministratore unico dell'Agenzia.
3. L'incarico di direttore è rinnovabile: può essere revocato prima della
scadenza con atto motivato dell'Amministratore unico. Nelle more della nomina
del Direttore Generale, per esigenze operative particolari, le funzioni del
Direttore possono essere svolte da un Dirigente Regionale o dell'A.L.S.I.A.
particolarmente esperto del settore, nominato con provvedimento della Giunta
regionale su indicazione dell'Amministratore Unico dell'A.L.S.I.A. [35].
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato e
regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con
qualifica dirigenziale del comparto regioni-Enti locali, assumendo - ai fini
dell'indennità di direzione - i valori massimi contemplati dal medesimo
contratto. Se l'incarico di direttore è conferito ad un dirigente regionale
trova applicazione la legge regionale 11 marzo 1998, n. 13 [36].
5. In relazione ad esigenze operative particolari e con provvedimento
motivato dell'Amministratore unico, il direttore può essere scelto tra esperti
di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al primo comma.
In tal caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto
privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.
6. In caso di temporanea assenza o impedimento del direttore
l'Amministratore unico può sostituirlo con un dirigente dell'Agenzia.
7. Salve le attribuzioni devolute all'Amministratore unico e quelle di
competenza dei dirigenti dell'Agenzia, al direttore compete di:
a) assumere direttamente la responsabilità del conseguimento degli obiettivi
dell'A.L.S.I.A. nonché dell'attuazione dei piani e dei programmi in ordine
all'attività amministrativa [37];
b) dare esecuzione alle deliberazioni dello Amministratore unico;
c) assistere l'attività deliberativa dell'Amministratore unico ed esprimere, su
ogni atto deliberativo, il proprio parere circa la legittimità del
provvedimento;
d) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio
preventivo e per le proposte di valutazione in corso di esercizio;
e) sovraintendere ai procedimenti inerenti l'attività contrattuale;
f) sovraintendere alla gestione del personale e alla organizzazione dei servizi
attribuiti alla responsabilità dei dirigenti, assicurando la funzionalità,
l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini
generali e particolari dell'Agenzia;
g) esercitare ogni altro compito assegnatogli dall'Amministratore unico.]
Articolo 16
Commissione tecnico-scientifica [38]
[1. È istituita presso l'Agenzia una Commissione tecnico-scientifica che
esprime valutazioni e pareri sui piani e i programmi dell'Agenzia.
2. La Commissione tecnico-scientifica esprime altresì parere sugli atti che
l'Amministratore unico intende sottoporle e può elaborare, su richiesta del
medesimo, studi o proposte per i programmi di attività dell'A.L.S.I.A.
3. La Commissione tecnico-scientifica, nominata con delibera della Giunta
regionale, è composta dai seguenti membri [39]:
a) tre docenti o ricercatori designati dall'Università degli studi di
Basilicata, esperti in Scienze Agrarie, forestali e dell'alimentazione;
b) un docente o ricercatore designato dal Consiglio nazionale delle ricerche
(C.N.R.);
c) il direttore dell'A.L.S.I.A.;
d) il Direttore scientifico della Società consortile Metapontum Agrobios;
e) un esperto designato da ciascuna delle quattro Organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata;
f) un esperto designato congiuntamente dalle Associazioni del movimento
cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in
Basilicata;
g) un esperto designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e
presenti in Basilicata.
4. La Commissione tecnico-scientifica è validamente costituita quando
risultano nominati la metà più uno dei suoi componenti. Sono fatte salve le
successive integrazioni con gli altri componenti designati aventi diritto.
5. La Commissione tecnico-scientifica nella prima adunanza elegge nel
proprio seno il Presidente il quale provvede alla convocazione delle riunioni
ed alla organizzazione dell'attività.
6. I pareri della Commissione tecnico-scientifica sono validamente espressi
con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti escluso il Presidente. Dei
pareri espressi è redatto apposito verbale da conservare agli atti
dell'Agenzia. Nei provvedimenti emanati dall'A.L.S.I.A. si deve comunque, far
riferimento ai contenuti del parere espresso dalla Commissione.
7. Ai lavori della Commissione tecnico-scientifica partecipa
l'Amministratore unico dell'Agenzia o un suo delegato ed un funzionario della
medesima Agenzia con compiti di segretario.
8. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica spetta, per ogni
giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 50,00 fino ad un massimo di
sei sedute annue oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura
stabilita per i dirigenti regionali [40] [41].]
Articolo 17
Qualifica unica dei dirigenti
1. Il personale dirigenziale dell'Agenzia è inquadrato nella qualifica unica
di dirigente. Ad esso si applica la disciplina normativa e contrattuale
discendente dalla L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e dal contratto collettivo nazionale
del comparto.
2. L'Amministratore unico definisce la graduazione delle funzioni
dirigenziali, nonché i valori economici ad esse correlati per l'attribuzione
del trattamento economico accessorio, ed assegna ai dirigenti le posizioni
funzionali in cui si articola la qualifica unica dirigenziale.
3. Il direttore dell'Agenzia, in ragione delle attribuzioni di cui al
precedente art. 15 e limitatamente alla durata del suo incarico, è
funzionalmente sovraordinato agli altri dirigenti dell'Agenzia.
Articolo 18
Personale dell'Agenzia -
Trasferimento del personale E.S.A.B. (42)
1. Il personale in servizio presso l'E.S.A.B. alla data del 31 dicembre 1996
è trasferito alle dipendenze dell'A.L.S.I.A. a far data dal 1 gennaio 1997.
Esso conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento
alla data del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata ed il Fondo di
previdenza di cui all' art. 1 della L.R. n. 9/1990.
2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Agenzia è disciplinato
dalla normativa vigente per il personale regionale.
3. L'Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili
professionali alla struttura organizzativa approvata.
4. In via temporanea ed ai fini dell'espletamento delle attività di
liquidazione dell'E.S.A.B., d'intesa con il Commissario liquidatore e con le
Organizzazioni sindacali, l'Amministratore unico dell'A.L.S.I.A. dispone il
comando presso la Gestione commissariale E.S.A.B. in liquidazione di parte del
personale trasferito all'A.L.S.I.A., tenendo conto delle relative competenze e
professionalità.
5. Per particolari e motivate esigenze di servizio è ammesso il comando o il
trasferimento, preferibilmente in sedi corrispondenti a quelle di provenienza,
del personale dell'A.L.S.I.A. a quello della Regione, degli Enti locali o delle
Aziende regionali, e viceversa.
6. Per particolari compiti istituzionali l'Agenzia può costituire funzioni
di staff o specifiche Unità organizzative delle quali possono far parte persone
esterne entro i limiti e le condizioni previste dalla normativa nazionale e
regionale vigente.
7. Per una sola volta in fase di prima applicazione della presente legge,
non oltre - comunque - la data di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, i posti
disponibili nella pianta organica definita nel successivo art. 28 sono coperti
secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 29 della legge
regionale n. 12/1996.
8.
Al termine delle procedure concorsuali di cui al precedente comma il
personale in esubero è trasferito nel ruolo organico della Regione Basilicata
in aggiunta alla dotazione organica definita con L.R. n. 48/96 alle condizioni
di cui al precedente comma 1.
Articolo 19
Liquidazione dell'E.S.A.B.
1. Entro 30 giorni dallo scioglimento dell'E.S.A.B. la Giunta regionale
nomina un Commissario e un Sub-Commissario per la liquidazione dell'E.S.A.B.
che devono essere in possesso di idonee competenze professionali per
l'assolvimento delle funzioni e dei compiti di cui al successivo art. 20.
2. In caso di cessazione dalla carica prima che si completi la liquidazione
dell'E.S.A.B. la sostituzione avviene secondo le modalità di cui al precedente
comma.
3. Al Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata
dell'incarico, una indennità mensile lorda pari al 75% di quella lorda prevista
per il Consigliere regionale; al Sub-Commissario liquidatore compete, a titolo
di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile lorda pari al
60% di quella del Commissario liquidatore; al Commissario e al Sub-Commissario
spetta lo stesso trattamento economico di missione del Consigliere regionale.
4. Gli oneri delle suddette indennità ricadono sul bilancio della gestione
straordinaria dell'E.S.A.B. in liquidazione [43].
5. Fino alla nomina del Commissario e del Sub-Commissario liquidatori, ed in
deroga alla L.R. 3 aprile 1996, n. 18 , resta in carica il Commissario nominato
ai sensi della L.R. 25 luglio 1995, n. 51 .
Articolo 20
Funzioni e compiti del Commissario
liquidatore e del Sub-Commissario liquidatore
1. All'atto del suo insediamento il Commissario Liquidatore, al fine di
assicurare l'ordinaria gestione amministrativa, fatta eccezione dei compiti
affidati all'A.L.S.I.A. e dei compiti facenti capo alla Regione Basilicata,
esercita, i poteri già di competenza del Consiglio di Amministrazione
dell'E.S.A.B. ed in particolare [44]:
a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo
bilancio approvato;
b) prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli
altri documenti dell'E.S.A.B.;
c) trasferisce all'A.L.S.I.A., a titolo gratuito, per l'espletamento delle sue
funzioni, i beni mobili dell'E.S.A.B. costituiti da attrezzature e
strumentazioni di ufficio. Il trasferimento avviene sulla base di una richiesta
dettagliata dell'Amministratore unico dell'Agenzia e previa approvazione della
Giunta regionale;
d) accerta lo stato di attuazione dei compiti previsti dalla L.R. 25 luglio
1977, n. 26 , nonché di altri eventualmente affidati all'E.S.A.B. da specifici
provvedimenti regionali e trasferisce all'Agenzia le pratiche di competenza di
essa risultate non definite, unitamente alle relative dotazioni finanziarie
residue. Analogamente lo stesso liquidatore provvederà per quelle di competenza
della Giunta regionale di cui all'art. 1 lett. c), della presente legge [45];
e) propone all'approvazione della Giunta regionale la struttura organizzativa
funzionale della Gestione Commissariale [46].
2. Durante l'attività di liquidazione dell'E.S.A.B. possono essere adottati
dal Commissario liquidatore, previa autorizzazione della Giunta regionale,
esclusivamente gli atti indifferibili necessari alla liquidazione dei rapporti
attivi e passivi.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Commissario predispone il piano di liquidazione dell'ente da approvare con
delibera di Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti
[47].
4. Il piano di liquidazione prevede in particolare:
a) la ricognizione delle quote di partecipazione in società miste e la
formazione dello stato di consistenza delle partecipazioni E.S.A.B.;
b) la ricognizione della esposizione debitoria dell'E.S.A.B. nelle cooperative
agricole di sua promozione;
c) la ricognizione delle fidejussioni assunte dall'E.S.A.B. nell'esercizio
delle proprie funzioni;
d) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente
esclusi quelli trasferiti a titolo gratuito all'A.L.S.I.A. ai sensi della
lettera c) del precedente comma 1 nonché di quelli di cui al successivo comma
5;
e) l'accertamento dei rapporti giuridici attivi e passivi;
f) la individuazione dei procedimenti pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria
all'atto dello scioglimento dell'E.S.A.B.;
g) il completamento dei residui provvedimenti pendenti attribuiti all'E.S.A.B.
dalla sua legge istitutiva od in esecuzione di deliberati del Consiglio e della
Giunta regionale;
h) lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque
connesse alla liquidazione dell'ente.
5. La Giunta regionale, in occasione dell'approvazione del piano di
liquidazione, dispone in relazione al subingresso nei rapporti giuridici attivi
e passivi ed al patrimonio che non può essere posto in liquidazione o che
residua, alle liti pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di
quant'altro necessario per le costituzioni in giudizio.
6. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore si avvale
del personale A.L.S.I.A. assegnatogli in via provvisoria ai sensi del
precedente art. 18.
7. Le alienazioni, le cessioni, i trasferimenti ed ogni altro atto di
disposizione del patrimonio devono essere completati entro e non oltre due anni
dalla nomina del Commissario liquidatore. Durante tale periodo il liquidatore
trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività
svolta contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni effettuate [48].
8. Il Commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e può
fare transazioni e compromessi dopo esserne stato autorizzato dalla Giunta
regionale.
9. La vigilanza sulla liquidazione è attribuita alla Giunta regionale.
10. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla
Giunta il bilancio della gestione assieme ad una circostanziata relazione.
11. Terminata la liquidazione dell'ente il Commissario trasmette alla Giunta
regionale, per l'approvazione, l'ultimo bilancio della gestione unitamente alla
relazione finale. La Giunta ne riferisce al Consiglio regionale.
12. I terreni acquistati dall'E.S.A.B. ai sensi e per gli scopi della legge
26 maggio 1965, n. 590 , dovranno essere assegnati agli aventi diritto, nel
rispetto delle norme vigenti, entro il 31 dicembre 1997.
13. Fino all'esaurimento della procedura di liquidazione il Commissario
liquidatore dell'E.S.A.B. ha la legittimazione attiva e passiva nei giudizi già
instaurati da e contro l'E.S.A.B. e tuttora pendenti, nonché nei giudizi
instaurati successivamente allo scioglimento dello stesso Ente e relativi alle
funzioni ad esso attribuite, ai sensi della L.R. 25 luglio 1977, n. 26 che non
siano state trasferite all'A.L.S.I.A. [49].
14. Il Sub-Commissario coadiuva e sostituisce, in caso di assenza o
impedimento, il Commissario liquidatore.
15. Il Commissario liquidatore delega al Sub-Commissario lo svolgimento di
funzioni e compiti specifici.
Articolo 21
Risultanze della liquidazione
1. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dal
Consiglio regionale su proposta della Giunta.
2. Esaurita la procedura di liquidazione la Regione succede all'E.S.A.B. in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
3. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario liquidatore ed
approvate dalla Giunta regionale le attività e le passività residue
dell'E.S.A.B. saranno iscritte nel bilancio regionale.
Articolo 22
Norme finanziarie e finali
1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la legge di
variazione dello stesso si provvederà alla iscrizione delle attività e
passività residue di cui al precedente art. 21, comma 3, nonché al finanziamento
dell'eventuale disavanzo della gestione liquidatoria o dell'utilizzo
dell'eventuale avanzo.
2. Per l'anno 1997 e successivi sarà annualmente determinato, con legge di
bilancio, lo stanziamento regionale riservato all'A.L.S.I.A. ai sensi dell'art.
13 della presente legge che si aggiungerà alle risorse finanziarie rivenienti
da contributi Stato/CEE e dalla legge n. 752/1986 e successive modificazioni ed
integrazioni [50].
3. Per il biennio 1997-1998, le leggi di bilancio determineranno uno
stanziamento per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'E.S.A.B. in
liquidazione [51].
Articolo 23
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Basilicata.
____________________________________
NOTE
............
[1] Lettera aggiunta dall' art. 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[2] Lettera aggiunta dall’ art. 2, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[3] Lettera aggiunta dall’ art. 2, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[4] Lettera aggiunta dall' art. 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[5] Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[6] Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 1, punto 1, L.R. 20 marzo 2015,
n. 9;
[7] Comma modificato dall' art. 2, comma 2, L.R. 13 luglio 1998, n. 21 e poi
così sostituito dall’art. 3, comma 1, punto 2, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il
testo precedente era così formulato: «1. È istituita, ai sensi degli articoli 5
e 58 dello Statuto della Regione Basilicata, per le finalità previste dalla
presente legge, l'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura
(A.L.S.I.A.) con sede legale in Matera, Ufficio provinciale in Potenza e unità
periferiche territoriali (U.T.) che saranno istituite dall'Amministratore unico
d'intesa con la Giunta regionale»;
[8] Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, punto 3, L.R. 20 marzo 2015, n.
9. Il testo precedente era così formulato: «3. L'Agenzia opera al fine di
favorire l'ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo razionale delle
imprese agricole. In particolare essa persegue le seguenti finalità
istituzionali: a) predisposizione ed esecuzione di piani e programmi operativi
di interesse agricolo riguardanti il miglioramento delle strutture fondiarie ed
agrarie approvate dalla Regione e dalle Comunità montane; b) prestazione, su
richiesta, di consulenza ed assistenza in materia agricola alle Comunità
montane ed agli altri enti territoriali locali; c) orientamento produttivo alle
imprese agricole singole od associate per la migliore conduzione e gestione
delle aziende; d) elaborazione ed esecuzione, su richiesta dei produttori
agricoli singoli od associati, di progetti di miglioramento fondiario ed
agrario; e) promozione e diffusione della moderna cultura d'impresa funzionale
alla costituzione di competitive aziende agricole e zootecniche, nelle sue
forme singole od associate; f) promozione e sostegno alla diffusione ed al
trasferimento dell'innovazione, di processo e di prodotto, nel settore agricolo
e nei suoi comparti agricolo, zootecnico ed agro-alimentare; g) consulenza ed
assistenza in materia di produzione, trasformazione, conservazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni
tecnico-produttive finalizzate alla tutela della salute degli operatori
agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico ed
alla razionalizzazione dei mezzi di produzione; h) attività di supporto allo
sviluppo dell'associazionismo; i) attuazione delle politiche comunitarie,
statali e regionali nell'ambito di specifici piani e programmi della Regione;
l) riordino, ricomposizione ed ampliamento fondiario.»;
[9] Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, punto 3, L.R. 20 marzo 2015, n.
9. Il testo precedente era così formulato: «L'Agenzia esercita le proprie
attribuzioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle
direttive sull'attività che le vengano impartite dal Consiglio regionale nonché
in osservanza degli ulteriori indirizzi forniti dalla Giunta regionale e
dall'Assessorato all'agricoltura e foreste.»;
[10] Comma modificato dall' art. 3, comma 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 21 e poi
così sostituito dall’art. 4, comma 1, punto 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il
testo precedente era così formulato: «1. L'Agenzia, per il conseguimento delle
finalità di cui al precedente art. 3, svolge i seguenti compiti: a) elabora ed
attua iniziative per favorire la diffusione ed il trasferimento alle imprese
agricole delle innovazioni tecnologiche, al fine di elevare la produzione,
valorizzarne le caratteristiche qualitative, abbattere l'uso dei pesticidi in
agricoltura e migliorare la qualità dell'ambiente rurale e naturale; b) opera
come intermediario qualificato tra il sistema produttivo ed soggetti detentori
o creatori di tecnologie specifiche, in particolare con le Università, gli Enti
e gli Istituti pubblici e privati di ricerca operanti in Italia ed all'estero;
c) gestisce i sistemi di informatizzazione e di informazione regionale finalizzati
allo sviluppo agricolo; d) eroga servizi di supporto e specialistici, a favore
delle imprese agricole, zootecniche ed agro-alimentari nei riguardi del
processo sia di produzione che di filiera, ed in particolare nei segmenti:
dell'informazione agro-meteorologica, delle analisi geofitoagricole, delle
moderne tecniche di irrigazione, della lotta antiparassitaria con particolare
riferimento a quella biologica, degli allevamenti e delle coltivazioni; e)
acquisisce e trasferisce alle imprese agricole le informazioni sui mercati
agro-alimentari, nazionali ed esteri, relative alle merci scambiate ed alla
formazione dei prezzi; f) attua iniziative, di concerto con il Dipartimento
agricoltura ed il Dipartimento formazione professionale, per la progettazione e
la gestione di corsi finalizzati all'aggiornamento ed alla specializzazione dei
tecnici operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo; g) attua e
partecipa a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e
comunitario in materia di riordino fondiario, commercializzazione di prodotti
agricoli, servizi di sviluppo agricolo e di formazione professionale; h)
elabora e propone, ai soggetti istituzionali competenti, progetti di
adeguamento strutturale delle imprese agricole, agrituristiche, agroalimentari
ed agroindustriali a scala regionale; i) attua specifiche misure di regolamenti
comunitari curandone la progettazione programmatica e la realizzazione
operativa; l) realizza programmi di riordino e ricomposizione fondiaria,
favorendo la formazione di aziende con adeguata base terriera; m) favorisce,
con idonee forme di promozione, assistenza giuridica, tecnica, finanziaria,
l'esportazione delle produzioni agroalimentari tipiche della regione; n) cura,
per conto della Regione, la istruttoria delle pratiche di aiuto comunitario ai
redditi ed alle produzioni; o) esegue ogni altro compito e funzione ad essa
delegata dalla Regione e coerente con le finalità di cui al precedente art. 3;
p) acquisisce brevetti o know-how di cui promuoverà l'adozione nei processi
produttivi delle aziende agricole, forestali e agroalimentari; q) redige studi,
progetti di fattibilità ed esecutivi anche su commessa di Enti pubblici e di
privati; r) richiede la concessione di brevetti propri o per conto di Enti e
Società alla cui attività comunque partecipa; s) collabora all'organizzazione e
gestione di master e/o specializzazioni per laureati e diplomati nel settore
agroalimentare.»;
[11] Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, punto 2, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[12] Il presente comma, dapprima modificato dall' art. 3, comma 2, L.R. 13
luglio 1998, n. 21, è stato successivamente così sostituito dall' art. 50,
comma 1, L.R. 2 febbraio 2004, n. 1. Il testo precedente era così formulato:
«2. L'A.L.S.I.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi
quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ente regionale di sviluppo
agricolo della Basilicata in materia di riforma fondiaria e i relativi compiti,
compresa la dismissione dei beni immobili, saranno espletati attraverso
gestioni speciali, con bilancio separato, ai sensi degli articoli 9, 10 ed 11
della legge 30 aprile 1976, n. 386.»;
[13] Il presente comma, aggiunto dall' art. 3, comma 3, L.R. 13 luglio 1998, n.
21 è stato successivamente così sostituito dall' art. 50, comma 2, L.R. 2
febbraio 2004, n. 1. Il testo originario era così formulato: «3. Tali compiti
ad esaurimento dovranno essere completati entro e non oltre il 31 dicembre
2001.»;
[14] Articolo così sostituito dall’ art. 5, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9.
Il testo precedente era così formulato: «Art. 5 - Organi dell'A.L.S.I.A. 1.
Sono organi dell'Agenzia: a) l'Amministratore unico; b) il Collegio dei
revisori contabili.»;
[15] Articolo modificato dall' art. 4, L.R. 13 luglio 1998, n. 21 e dall' art.
18, comma 2, lett. a), L.R. 16 agosto 2001, n. 29 e, successivamente, così
sostituito dall’ art. 6, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il testo precedente
era così formulato: «Art. 6 - L'Amministratore unico e le sue competenze. 1.
L'Amministratore unico è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
ed è prescelto tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici in possesso di
specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione e nel
settore agro-industriale. 2. L'Amministratore unico dell'Agenzia: a) ha la
rappresentanza legale dell'Agenzia; b) sovraintende all'attività amministrativa
dell'Agenzia; c) adotta gli atti di impegno di spesa e gli altri atti non
attribuiti al direttore o al personale dirigente dell'Agenzia. 3. In
particolare l'Amministratore unico: a) adotta le deliberazioni per l'azione
amministrativa e la gestione dell'Agenzia sulla base degli indirizzi regionali;
b) definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi da attuare; c) predispone il
bilancio di previsione e le relative variazioni; d) redige il conto consuntivo;
e) relaziona alla Giunta regionale, entro il 10 dicembre di ogni anno,
sull'attività svolta dall'A.L.S.I.A.; f) propone alla Giunta regionale tutte le
modificazioni e le innovazioni utili all'ottimizzazione delle strutture e dei
servizi dell'Agenzia. 3-bis. L'Amministratore unico, in caso di grave
impedimento di dimissioni, di revoca da parte della Giunta regionale, è sostituito
da un Commissario Straordinario, nominato con provvedimento della stessa Giunta
regionale, il quale assume tutte le funzioni dell'organo e rimane in carica
sino all'insediamento del nuovo Amministratore Unico che dovrà avvenire entro i
successivi 90 giorni. 4. Per l'adozione degli atti necessari alla dismissione
dei rapporti attivi e passivi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n.
386/1976 e delle disposizioni di cui alla L.R. 14 aprile 2000, n. 47 e
successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento di dismissione,
l'A.L.S.I.A. potrà avvalersi di un Ufficiale Rogante di un Ufficiale Rogante
designato dalla Giunta regionale e scelto tra i Dirigenti regionali o
dell'A.L.S.I.A. Tale figura di Ufficiale Rogante potrà ricevere i contratti e i
processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private,
svolgere le funzioni previste dal Capo IV del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827 e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti in forma pubblica
sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte, dalla legge notarile,
per gli atti notarili in quanto applicabili. 5. Sugli atti di cui al precedente
comma, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella
D della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Quando l'Amministrazione o l'altra parte contraente ne facciano richiesta
ovvero per motivate esigenze organizzative e procedurali, i contratti possono
essere stipulati per mano di un notaio, secondo le ordinarie forme del relativo
procedimento. 7. La carica di Amministratore unico è incompatibile con
l'esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità ed
ai compiti istituzionali dell'A.L.S.I.A.»;
[16] Articolo aggiunto dall’ art. 7, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[17] Articolo modificato dall' art. 5, L.R. 13 luglio 1998, n. 21 e dall’ art.
10, comma 4, L.R. 14 luglio 2006, n. 11 e poi così sostituito dall’ art. 8,
comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato:
«Art. 7 - Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il collegio dei revisori è
composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale nel rispetto delle
procedure e dei requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di
competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza
consiliare. 2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel
registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un'anzianità di
iscrizione non superiore a cinque anni. 3. Ai revisori spetta un compenso annuo
lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell' articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000
per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla
classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti,
oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti
regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%. 4.
Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione,
deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.»;
[18] Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, punto 1, L.R. 20 marzo 2015,
n. 9. Il testo precedente era così formulato: «1. Gli organi dell'Agenzia
durano in carica 5 anni ed i loro componenti non possono essere nominali per
più di 2 mandati anche se non consecutivi. Gli organi dell'Agenzia, alla
scadenza del mandato, sono rinnovati secondo i criteri e le modalità stabilite
dalla normativa vigente in materia.»;
[19] Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, punto 2, L.R. 20 marzo 2015,
n. 9;
[20] Comma soppresso dall’art. 9, comma 1, punto 3, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[21] Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, punto 4, L.R. 20 marzo 2015,
n. 9. Il testo precedente era così formulato: «6. Costituiscono causa di
decadenza dalla carica di organo dell'Agenzia: a) la sopraggiunta
incompatibilità per una delle cause contemplate ai precedenti commi 2, 3 e 4;
b) la sospensione o cancellazione dal ruolo o la mancata partecipazione, anche
se giustificata, per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo per i
componenti il Collegio dei revisori. »;
[22] Lettera aggiunta dall' art. 6, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[23] Lettera aggiunta dall' art. 6, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[24] Comma abrogato dall’art. 9, comma 1, punto 5, L.R. 20 marzo 2015, n. 9 ;
[25] Articolo aggiunto dall’ art. 10, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9 e poi
sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
[26] Il presente articolo, già modificato dall' art. 7, L.R. 13 luglio 1998, n.
21, è stato poi così sostituito dall' art. 17, comma 1, L.R. 16 agosto 2001, n.
29 e successivamente abrogato dall' art. 10, comma 5, L.R. 14 luglio 2006, n.
11. (il comma 9 del citato art. 17 ha in pari tempo abrogato il suddetto art.
7; vedi, anche, i commi da 2 a 8 del medesimo articolo). Il testo precedente
era così formulato: «Art. 9. Controllo sugli atti dell'Agenzia. 1. I piani, i
programmi e le relative modificazioni sono approvati dal Consiglio regionale
con atto amministrativo non soggetto a controllo. 2. Oltre alla relazione
sull'attività dell'Agenzia di cui al precedente art. 6, sono soggetti ad
approvazione della Giunta regionale: a) l'acquisto o l'alienazione di immobili,
di obbligazioni e di titoli di credito; b) le convenzioni e le transazioni; c)
i contratti di tesoreria. 3. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere il
riesame dell'atto od elementi integrativi di giudizio. In tal caso
l'Amministratore unico è tenuto a provvedervi. 4. La mancata approvazione di
tali atti, configurando una sfiducia della Giunta regionale nei confronti
dell'Amministratore unico, produce ope legis la revoca dall'incarico. 5. Gli
atti amministrativi dell'A.L.S.I.A. e dell'E.S.A.B. in liquidazione sono
sottoposti alla disciplina di cui all' art. 20, lettere a), b) e c), della L.R.
n. 10/1991 e successive modificazioni.»;
[27] Articolo abrogato dall' art. 10, comma 5, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[28] L'originario riferimento alla L.R. 11 aprile 1978, n. 18 è stato così
sostituito dall' art. 10, comma 6, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[29] L'originario riferimento alla L.R. 11 aprile 1978, n. 18 è stato così
sostituito dall' art. 10, comma 6, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[30] Comma aggiunto dall’ art. 11, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[31] Comma abrogato dall' art. 10, comma 7, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[32] Lettera così sostituita dall' art. 8, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[33] Articolo modificato dall' art. 18, comma 2, lettera b), L.R. 16 agosto
2001, n. 29, poi così modificato dall' art. 10, comma 8, L.R. 14 luglio 2006,
n. 11 e poi così sostituito dall’ art. 12, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[34] Articolo abrogato dall’ art. 18, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[35] Il secondo periodo, aggiunto dall' art. 18, comma 2, lettera c), L.R. 16
agosto 2001, n. 29 è stato poi così modificato dall' art. 40, L.R. 27 gennaio
2005, n. 5;
[36] Comma così sostituito dall' art. 9, comma 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[37] Lettera così sostituita dall' art. 9, comma 2, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[38] Articolo abrogato dall’ art. 18, comma 1, L.R. 20 marzo 2015, n. 9;
[39] Alinea così modificato dall' art. 10, comma 9, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[40] Comma così sostituito dall' art. 10, comma 10, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.
Il testo originario era così formulato: «8. Ai componenti della Commissione
tecnico-scientifica spetta, con onere a carico del bilancio dell'A.L.S.I.A.,
una indennità di presenza dell'importo di L. 150.000, al lordo delle ritenute
fiscali, per ogni giornata di effettiva seduta a cui sono chiamati a
partecipare entro il limite massimo di spesa previsto nel bilancio
dell'A.L.S.I.A.»;
[41] Articolo così sostituito dall' art. 10, L.R. 13 luglio 1998, n. 21, poi
così modificato come indicato nelle note che precedono;
[42] Articolo così sostituito dall' art. 11, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[43] Comma così modificato dall' art. 12, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[44] Periodo così sostituito dall' art. 13, comma 1, L.R. 13 luglio 1998, n.
21;
[45] Lettera così integrata dall' art. 13, comma 2, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[46] Lettera aggiunta dall' art. 13, comma 3, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[47] Comma così modificato dall' art. 13, comma 4, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[48] Ai sensi del secondo comma dell' art. 6, L.R. 1° marzo 1999, n. 4, il
termine di cui al presente comma è fissato al 31 dicembre 1999;
[49] Comma così sostituito dall' art. 13, comma 5, L.R. 13 luglio 1998, n. 21;
[50] Comma così sostituito dall' art. 14, L.R. 13 luglio 1998, n. 21, poi così
modificato dall' art. 10, comma 11, L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
[51] Il finanziamento delle spese di funzionamento dell'E.S.A.B. in
liquidazione di cui al presente comma è esteso, ai sensi del primo comma dell'
art. 6, L.R. 1° marzo 1999, n. 4, all'esercizio 1999.