CAPO I
RIASSUNZIONE
IN CAPO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLE
COMUNITÀ MONTANE E CESSAZIONE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI
ALL’ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2011, N. 17
Art. 1
Oggetto
1. Il presente capo detta disposizioni ai
sensi dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, nelle more del
completamento del processo di riordino del sistema di governo locale, per il
superamento delle Aree Programma di cui all’articolo 23 della legge regionale
30 dicembre 2010, n. 33, la riassunzione, in capo alla Regione, delle funzioni
anche ad esse delegate a seguito della soppressione delle Comunità Montane e
per la cessazione del ruolo speciale ad esaurimento di cui all’articolo 28
della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17.
Art. 2
Riassunzione
delle funzioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni di
cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 e s.m.i.,
alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 e s.m.i. ed
alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48 e s.m.i.,
delegate alle Aree Programma dall’articolo 26 della legge regionale 30 aprile
2014, n. 8 e s.m.i., sono riassunte dalla Regione e
poste in capo al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. E’ fatta salva la
previsione dell’articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1, come
modificato dall’articolo 10, comma 2 della legge regionale 30 giugno 2017, n.
18, in ordine all’attuazione delle funzioni di cui alla legge regionale 10
novembre 1998, n. 42 mediante il Consorzio di Bonifica.
2. Le funzioni delle soppresse Comunità Montane in
materia di tutela e sviluppo della montagna, di cui alla legge n. 97/1994 e
alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 23 e s.m.i.,
delegate alle relative gestioni commissariali previste dall’articolo 26 della
legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 e s.m.i, sono
esercitate dalla Regione per il tramite delle gestioni liquidatorie delle
soppresse Comunità Montane di cui all’articolo 17 della legge regionale 30
giugno 2017, n. 18.
3. La Regione può, con successivi provvedimenti
amministrativi, conferire o delegare alle Unioni di comuni le funzioni di cui
al presente articolo, fermo restando quanto già disposto dall’articolo 26 della
legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 e s.m.i, in
favore dell’Unione di Comuni Alto Bradano.
Art. 3
Esercizio
delle funzioni
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti
le disposizioni necessarie all’effettivo esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 2 e la conseguente organizzazione strutturale e funzionale,
provvedendo altresì all’assegnazione del personale di cui al successivo
articolo 4, in considerazione della categoria di inquadramento e del profilo
professionale posseduto da ciascuno e sulla base di criteri applicativi
stabiliti previo confronto con le Organizzazioni sindacali regionali e previo
parere del CICO. Con gli stessi atti la Giunta provvede, dettando specifiche
disposizioni per lo scambio delle informazioni e la comunicazione degli atti
rilevanti, a definire, in particolare:
a) le modalità di prosecuzione dei procedimenti già avviati al momento della
riassunzione delle funzioni di cui alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 e s.m.i. ed alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48 e s.m.i;
b) le modalità di realizzazione delle opere già avviate ai sensi della legge
regionale 19 maggio 1997, n. 23 e s.m.i.;
c) i progetti e le attività finanziati da fondi comunitari, nazionali e
regionali non conclusi, oltre che le istanze di taglio acquisite ai sensi
dell’articolo 15 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, ancora inevase,
secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. (2)
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla
legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 e s.m.i., in
attuazione della previsione dell’articolo 7 della legge regionale 11 gennaio
2017, n. 1 e s.m.i., si individua il personale di cui
al successivo articolo 4 da distaccare presso il Consorzio di Bonifica, previa
stipula di apposita convenzione con la quale si disciplinano le modalità di
gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della
Regione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge cessa l’operatività delle Aree Programma e delle relative
Conferenze dei Sindaci istituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della legge
regionale 30 dicembre 2010, n. 33, nonché delle strutture
tecnico-amministrative di supporto alle stesse, fatto salvo quanto previsto dal
successivo art. 6, comma 1.
Art. 4
Cessazione
ruolo speciale ad esaurimento e trasferimento del personale
1. A far data dal 1° gennaio 2018, il ruolo
speciale ad esaurimento istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28
della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 è soppresso.
2. Il personale a tempo indeterminato delle
soppresse Comunità Montane che, alla data del 31 dicembre 2017, è collocato nel
ruolo speciale ad esaurimento di cui al precedente comma, è trasferito nei
ruoli organici della Regione contestualmente alla riassunzione delle funzioni
di cui all’articolo 2 e per l’esercizio delle stesse, nonché di quelle aventi
carattere strumentale e di supporto.
3. La Giunta regionale, con atto deliberativo,
provvede a rideterminare la dotazione organica della Regione tenendo conto
della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale
trasferito.
4. Il personale di qualifica dirigenziale è
riassorbito a valere sulle posizioni vacanti del ruolo unico regionale.
5. Il personale trasferito secondo le disposizioni
del presente capo mantiene la posizione giuridica ed economica posseduta
all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, ivi
compresa l’anzianità di servizio già maturata e il trattamento accessorio in
godimento sino alla sottoscrizione del primo contratto decentrato integrativo
successivo al trasferimento nei ruoli organici regionali, stipulato dopo
l’entrata in vigore della presente legge.
6. Le risorse già destinate a finanziare gli
istituti di cui all’articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1
aprile 1999, (CCNL Regioni – Autonomie Locali, personale del comparto) e
all’articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1999
(CCNL Regioni – Autonomie Locali, Area Dirigenza), per il personale trasferito
dal ruolo speciale soppresso, confluiscono nelle corrispondenti risorse della
Regione.
Art. 5
Disposizioni
di invarianza finanziaria
1. Dall’applicazione delle disposizioni del
presente capo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a
carico del bilancio regionale.
[2. Ai sensi dell’articolo 36 comma 3 della legge
regionale 8 agosto 2012, n. 16, la quota aggiuntiva di spesa di personale
connessa alla mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato del
soppresso ruolo speciale ad esaurimento, non rileva ai fini delle disposizioni
di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 76, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, nello
stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già
sostenuta per tali dipendenti dagli enti di provenienza.] (10)
[3. Le cessazioni, a qualsiasi titolo, del
rapporto di lavoro del personale di cui al comma precedente non saranno in ogni
caso computate nelle quote percentuali di turn over ai fini della
determinazione delle facoltà assunzionali della
Regione.] (11)
Art. 6
Norme
transitorie
1. Al fine di consentire alla Regione il completo
esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 comma 1, lett. c) del presente capo, garantendo la continuità
dell’attività amministrativa ed operativa, i Comuni Capofila delle Aree
programma di cui alla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 e s.m.i., provvedono alla conclusione dei progetti e/o
delle attività finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali in corso
alla data del 31 dicembre 2017, ivi compreso il riscontro delle istanze
di taglio boschi acquisite, alla stessa data, ai sensi dell’art.15 della
legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, avvalendosi del personale a
tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento che, alla
medesima data, vi presta servizio. Il predetto personale continua ad
operare in posizione di distacco funzionale per il tempo strettamente necessario
al completamento dei relativi progetti e, per quanto attiene il rilascio
delle autorizzazioni al taglio dei boschi, fino al recepimento della
specifica modifica normativa. L’individuazione del personale è effettuata
d’intesa tra il Comune Capofila e il Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali. (3)
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo 2 comma 2 della presente legge, i Commissari liquidatori si
avvalgono del personale del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, secondo
quanto previsto dall’articolo 17 comma 5 della legge regionale 30 giugno 2017,
n. 18. L’individuazione del relativo personale, che continua ad operare presso
le predette gestioni in posizione di distacco funzionale fino al completamento
del processo di liquidazione, è effettuata d’intesa tra i Commissari
Liquidatori e l’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo del
Dipartimento Presidenza, sentito il Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali.
3. Il personale a tempo indeterminato del
soppresso ruolo speciale ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore
della presente legge presta servizio in posizione di distacco presso le sedi
degli Uffici dei Giudici di Pace ai sensi dell’articolo 23 della legge
regionale 16 aprile 2013, n. 7 s.m.i., continua ad operare
presso le predette sedi nei termini, nei tempi e secondo le modalità previste
dai protocolli di intesa stipulati ai sensi dell’articolo 26 comma 4 della
legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.
4. I lavoratori di cui all’articolo 28 comma 8
della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 impiegati nelle funzioni di cui alla
legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 smi, a far
data dal 1° gennaio 2018, sono assegnati al Consorzio di bonifica e potranno
continuare ad essere utilizzati presso i medesimi Comuni in cui risultano
assegnati alla data del 31 dicembre 2017, anche nelle more dell’effettivo
esercizio da parte del medesimo Consorzio delle funzioni di cui all’articolo 7
della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 s.m.i. La
Regione riconosce ai soggetti utilizzatori il contributo di cui all’art. 4,
comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2 e s.m.i.
5. Il personale titolare di rapporto di lavoro a
tempo determinato o flessibile in corso al momento dell’entrata in vigore della
presente legge, impiegato nello svolgimento delle attività relative alle
funzioni di cui al precedente articolo 2 continua ad operare presso gli enti
destinatari delle predette funzioni sino al termine previsto dai relativi
contratti.
6. Nei confronti del personale attestato alle Aree
Programma o alle gestioni commissariali delle disciolte Comunità Montane in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 13 del medesimo articolo 20.
CAPO II
DISPOSIZIONI
DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1997, N. 34
Art. 7
Modifiche
all’art. 1 della legge regionale 25 luglio 1997, n. 34
1. Alle disposizioni di cui alla legge regionale
25 luglio 1997, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell’art. 1 è così sostituito:
“La Giunta regionale, di intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, determina le modalità ed i limiti per l’ammissibilità del diritto al
rimborso delle spese legali sostenute dai Consiglieri e dagli Amministratori
regionali nei casi di cui al comma 1”;
b) il comma 3 dell’art. 1 è abrogato.
Art. 8
Disposizioni
transitorie
1. Le disposizioni di modifica di cui al
precedente articolo 7 si applicano ai procedimenti giudiziari avviati dopo
l’entrata in vigore della presente legge.
2. Le istanze relative ai procedimenti giudiziari
avviati o definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono in
ogni caso subordinati alla verifica della sussistenza anche dei seguenti
presupposti:
a) assenza di conflitto d’interessi con l’Amministrazione regionale;
b) valutazione di congruità delle parcelle da parte delle competenti strutture
regionali prioritariamente in relazione alla complessità delle fattispecie.
CAPO III
DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 9
Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 - Istituzione
dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata
(E.G.R.I.B.)
1. Il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 8
gennaio 2016, n. 1 è abrogato.
2. All’art. 12 della legge regionale 8 gennaio
2016, n. 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:
“1 bis. All’E.G.R.I.B., in quanto ente di nuova istituzione, è consentita
capacità assunzionale necessaria a sostenere
l’adeguata operatività nei limiti delle disposizioni di cui all’art. 9, comma
36 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Art. 10
Modifiche
ed integrazioni all’art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 “Istituzione
del Parco naturale regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi
della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28”
1. Al comma 2 dell’art. 32 della legge regionale
20 novembre 2017, n. 28, le parole “in applicazione della legge regionale 24
luglio 2017, n. 19, art. 22, comma 3” sono abrogate.
2. Al comma 2 dell’art. 32 della legge regionale
20 novembre 2017, n. 28, dopo le parole “Dirigenti regionali”, sono inserite le
parole “anche in quiescenza, nel rispetto della Circolare del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, ”.
Art. 11
Disposizioni
di coordinamento
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge
di riordino normativo in materia di aree protette e di modifica della legge
regionale 20 novembre 2017, n. 28 ai fini dell’adeguamento della
normativa regionale ai principi ed alle procedure di cui al D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio", alle procedure di cui al D.P.R. n. 31/2017 e nel rispetto
dell’Intesa sottoscritta il 14 settembre 2011.
Art. 12
Modifiche
ed integrazioni all’art. 29 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28
“Istituzione del Parco regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai
sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28”
1. Al comma 2 dell’art. 29 della legge regionale
20 novembre 2017, n. 28, le parole “31 ottobre” sono sostituite con le parole
“31 dicembre”.
2. Al comma 5 dell’art. 29 della legge regionale
20 novembre 2017, n. 28, le parole “31 maggio” sono sostituite con le parole
“30 aprile”.
Art. 13
Disposizioni
in materia di procedure di gestione e controllo delle attività edilizie in zona
sismica
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge
inteso ad adeguare la normativa regionale vigente al D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
2. Nelle more dell’entrata in vigore della legge
di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentita la Commissione
Consiliare competente, adotta direttive di carattere transitorio, in
applicazione dei principi e delle disposizioni di dettaglio di cui al
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
3. Le direttive di cui al precedente comma possono
prevedere i pertinenti oneri istruttori.
Art. 14
Disposizioni
urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e
termali
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale adotta un disegno di legge volto ad
adeguare le procedure previste dalla disciplina regionale vigente in materia di
ricerca e coltivazione delle acque minerali , termali e di sorgente ai principi
di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza e di
non discriminazione.
2. Nelle more dell’attuazione delle previsioni di
cui al comma 1 del presente articolo, le concessioni in scadenza possono essere
prorogate fino ai nuovi affidamenti secondo procedure ad evidenza pubblica e
comunque fino al 30 giugno 2018. (6)
Art. 15
Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 Nuova disciplina in
materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio e
disposizioni urgenti per lo svolgimento delle prime elezioni consortili del
Consorzio di Bonifica della Basilicata
1. I termini per l’espletamento degli adempimenti
previsti dagli articoli 3, 9 e 34 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1
sono prorogati di dodici mesi.
2. Al fine di avviare l’ordinario esercizio
istituzionale del Consorzio di Bonifica della Basilicata, nelle more
dell’adozione degli atti di cui all’art. 34, comma 3, della predetta legge
regionale n. 1/2017, il Commissario straordinario convoca le ditte consorziate
ed indice le prime elezioni dei membri dell’assemblea consortile, di cui all’art.
18 della citata legge regionale n. 1/2017.
3. All’elezione della prima assemblea consortile
si procederà sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n.
1/2017 e, per quanto non in essa disciplinato, troveranno applicazione le
disposizioni contenute nello Statuto del disciolto Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto.
4. L’elenco delle ditte consorziate aventi diritto
al voto sarà redatto dal Commissario straordinario sulla base dell’elenco delle
ditte iscritte nell’ultimo ruolo di contribuzione consortile formulato dai
disciolti Consorzi di Bonifica ed in regola con i pagamenti.
5. L’entità della contribuzione ed il numero delle
ditte da considerare per l’individuazione delle sezioni previste dall’art. 16,
commi 11, 12 e 13 della legge regionale n. 1/2017, scaturiranno dalla somma
delle entità della contribuzione e delle ditte descritte in ciascun ultimo
ruolo formulato dai disciolti Consorzi di Bonifica ed in regola con i
pagamenti.
6. Successivamente alla proclamazione degli eletti
nella prima assemblea consortile, le funzioni di convocazione previste
dall’art. 20, comma 2, della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1, saranno
esercitate dal Commissario straordinario.
7. Con l’insediamento dell’organo amministrativo
ordinario del Consorzio, previsto dall’art. 20 della legge regionale 11 gennaio
2017, n. 1, cessano le funzioni del Commissario straordinario nominato ai sensi
dell’art. 34 della predetta legge regionale n. 1/2017.
8. Il presente articolo non comporta oneri
finanziari a carico della Regione.
Art. 16
Modifica
all’art. 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8
1. Dopo il comma 11 dell’articolo 10 della legge
regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è inserito il seguente comma 12:
“12. I contratti di lavoro di cui al precedente comma 7 non rientrano tra gli
incarichi di cui all’articolo 5 comma 5, del D.L. n. 78 del 2010.”.
Art. 17
Modifica
all’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge 30
dicembre 2016, n. 33, il termine “31 dicembre 2017” è sostituito con il termine
“31 dicembre 2018”.
Art. 18
Modifica
all’art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e successive
modifiche. Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale
12 novembre 2004, n. 18, le parole “entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite
con le parole “entro il 31 dicembre 2018”.
Art. 19
Modifica
all’art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30
1. Il comma 5 dell’art. 13 della legge regionale
29 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:
“5. La Giunta regionale può rimodulare l’importo delle tariffe di cui al
presente articolo.”.
Art. 20
Modifiche
alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30
1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 29
dicembre 2016, n. 30 è così modificato:
“1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all’art. 9
del D.P.R. n. 74/2013 sono delegati per la provincia di Potenza alla Provincia
ed al Comune di Potenza per i territori di propria competenza e per la
provincia di Matera alla Provincia per tutto il territorio di sua competenza,
comprensivo dei comuni con più di 40.000 abitanti.
Le Province di Potenza e Matera ed il Comune di Potenza di seguito sono
denominate autorità competenti.”.
2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’art. 18 della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30.
Art. 21
Disposizioni
in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di
farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico
1. Per le finalità previste dal comma 1 dell’art.
22 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante “Prima variazione al
bilancio di previsione pluriennale 2017/2019" i contratti di
collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati fino al 30 giugno 2018.
2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di
cui al precedente comma 1, quantificata nella misura massima di euro 112.000,00
è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019 per
l’esercizio 2018, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.
3. Per le finalità previste dal comma 3 dell’art.
22 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante “Prima variazione al
bilancio di previsione pluriennale 2017/2019" i contratti di collaborazione
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati
fino al 30 giugno 2018.
4. La spesa relativa alla proroga del contratto di
cui al precedente comma 3, quantificata in euro 16.000,00, è assicurata a
valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio
2018, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.
5. Per le finalità previste dal comma 5 dell’art.
22 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante “Prima variazione al
bilancio di previsione pluriennale 2017/2019" i contratti di
collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge sono prorogati fino al 30 giugno 2018.
6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di
cui al precedente comma 5, quantificata in euro 36.000,00, è assicurata dalle
risorse di cui al Fondo Sanitario Regionale assegnate all’Azienda Ospedaliera
regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma 01 del bilancio
pluriennale 2017-2019, per l’esercizio 2018.
Art. 22
Disposizioni
in materia di Rete ecologica, di valorizzazione artistico-culturale, ambientale
e del territorio
1. Per le finalità previste dal comma 1 dell’art.
23 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante “Prima variazione al
bilancio di previsione pluriennale 2017/2019" i contratti di
collaborazione stipulati per tali finalità, inerenti la Rete ecologica e
l’Infrastrutturazione verde ed in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono prorogati fino al 31 agosto 2018. (4)
2. Per le finalità previste dal comma 1 dell’art.
24 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante “Prima variazione
al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019" i contratti di
collaborazione stipulati per tali finalità, inerenti la valorizzazione
artistico-culturale, la valorizzazione ambientale e del territorio ed in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al
31 agosto 2018. (5)
3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di
cui ai precedenti commi 1 e 2, quantificata nella misura massima di euro
195.000,00 è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale
2017-2019, per l’esercizio 2018, sulla Missione 01 Programma 11.
Art. 23
Disposizioni
in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie (1 bis)
[1. Le strutture sanitarie di cui all’art. 1,
comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 e smi,
per le quali la competente Commissione Tecnica Aziendale esprime parere di
adeguatezza del piano di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa
vigente, devono ultimare i relativi lavori entro il termine di anni tre dalla
espressione del suddetto parere.
2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 per le
quali la competente Commissione Tecnica Aziendale alla data del 31 dicembre
2017 ha già espresso parere di adeguatezza del piano di adeguamento ai
requisiti previsti dalla normativa vigente, devono ultimare i relativi lavori
entro il termine di anni tre decorrenti dall’entrata in vigore della presente
legge.] (1)
Art. 24
Autorizzazione
alla stipula di contratti per attività socio-assistenziale e socio-educative
1. Gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali
sono autorizzati a stipulare, con i gestori delle strutture e dei servizi per
attività socio-assistenziali, socio-educative di cui alla legge regionale 14
febbraio 2007, n. 4, che abbiano contratti e/o convenzioni in corso con la
pubblica amministrazione anche in regime di proroga, ossia già operanti,
accordi di continuità dei contratti e delle convenzioni in corso o in scadenza
per la continuità delle prestazioni in corso di erogazione.
2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2018 gli
accordi di cui al comma 1 saranno ritenuti validi.
3. Gli accordi di cui al comma 1 non possono
modificare le condizioni contrattuali già in essere, anche se in regime di
proroga, con particolare riferimento alle tariffe applicate, fatto salvo quanto
previsto dal comma 4.
4. Gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali
possono determinare unilateralmente, per il periodo di decorrenza dell’accordo
di continuità, una riduzione dello 0,5% delle tariffe precedentemente applicate
e già adeguate agli indici ISTAT ed ai rinnovi contrattuali.
5. Le procedure in corso per l’affidamento dei
Servizi di cui al comma 1, alla data del presente provvedimento proseguono l’iter
avviato.
6. Qualora entro il 31 dicembre 2017 i nuovi
ambiti socio territoriali di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7
luglio 2015, n. 917, non provvedano a svolgere i compiti ad essi attribuiti
dalla programmazione regionale compreso lo svolgimento delle nuove gare per
l’affidamento dei servizi, la Giunta regionale nomina commissari ad acta per la
gestione dei servizi con oneri a carico dei Comuni ricompresi nei
medesimi ambiti socio territoriali.
Art. 25
Modifica
all’art. 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28
1. All’art. 7, comma 2 della legge regionale 5
aprile 2000, n. 28 le parole “presieduta dal responsabile del Dipartimento di
Prevenzione” sono sostituite dalle seguenti “presieduta dal Direttore
dell’Unità operativa Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato”.
Art. 26
Modifiche
all’art. 17 “Completamento dei compiti e funzioni delle gestioni liquidatorie
di cui all’art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12” della legge
regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”
1. All’art. 17 della
legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, dopo il comma 3, sono aggiunti i
seguenti commi 3 bis e 3 ter:
“3bis. In deroga all’ art. 6 comma 1 della legge regionale 1° luglio 2008, n.
12 e s.m.i. le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera,
con oneri a carico dei rispettivi bilanci e comunque nel rispetto degli
equilibri dei relativi saldi, possono individuare i Commissari liquidatori di
cui al medesimo art.6, scegliendoli tra persone di comprovata professionalità
ed esperienza in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
tema di inconferibilità ed incompatibilità degli
incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. Il provvedimento di nomina diviene efficace
successivamente alla presa d’atto da parte del Presidente della Giunta
regionale. Il compenso annuo omnicomprensivo del Commissario è
parametrato alla retribuzione prevista per un dirigente di struttura semplice
nell’ambito del contratto della dirigenza SPTA sanità. I Commissari, in
prosieguo con l’attuale assetto delle Gestioni Liquidatorie e senza soluzione
di continuità né ulteriori oneri, si avvalgono delle strutture, delle risorse
umane, dei mezzi e dell’organizzazione amministrativa delle Aziende sanitarie.
3ter. Qualora nominati, i Commissari di cui al precedente comma relazionano
semestralmente al Presidente della Giunta regionale e alla competente
Commissione Consiliare Permanente sullo stato dell’attività liquidatoria.”.
Art. 27
Disposizioni
in materia di governance locale (9)
1. Con riferimento alle funzioni non fondamentali
trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale 6
novembre 2015, n. 49, il termine di scadenza della delega alle Province delle
funzioni in materia di cultura, biblioteche, pinacoteche e musei, così come
indicato dalla apposita deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 29
marzo 2016, è prorogato al 31 dicembre 2018.
2. E’ prorogato al 31 dicembre 2018 il
termine di scadenza del distacco alle Province del personale regionale alle
stesse attestato con deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 29 marzo
2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 28
Disposizioni
in materia di centralizzazione degli acquisti
1. Nelle more della piena operatività dell'Albo nazionale
dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l’ANAC ai sensi
dell’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al
fine di assicurare il principio di rotazione nella composizione delle
commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i dirigenti della Regione
Basilicata e delle Amministrazioni e degli Enti per i quali la Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata funge anche da Centrale di Committenza o da
Soggetto Aggregatore sono iscritti d’ufficio all’Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici tenuto presso la medesima Stazione Unica Appaltante.
2. L’accettazione dell’incarico di componente
delle commissioni giudicatrici è obbligatoria e, come tale, irrinunciabile,
salvo i casi di accertato impedimento per cause di forza maggiore o di
incompatibilità.
3. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i
Rappresentanti Legali delle Amministrazioni e degli Enti obbligati ad avvalersi
della Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
regionale 8 agosto 2013, n. 18 e s.m.i., sono tenuti
a trasmettere al Dirigente generale della SUA – RB, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco dei dirigenti in servizio
presso le rispettive strutture.
Art. 29
Disposizioni
in materia di validità delle graduatorie
1. In ragione delle limitazioni alle assunzioni,
il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla
Regione per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2017, è
prorogato al 31 dicembre 2018.
2. È altresì prorogato al 31 dicembre 2018 il
termine di validità delle graduatorie di cui all'articolo 4 della legge
regionale 25 ottobre 2010, n. 31 relative a selezioni per progressioni
verticali indette antecedentemente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e comunque approvate al 31 dicembre 2010.
3. La Regione, entro
il termine di validità di cui al precedente comma, può utilizzare, in favore
dei candidati idonei utilmente collocati, le predette graduatorie, al fine di
valorizzare le professionalità interne e per l’esaurimento delle graduatorie
stesse.
4. Il presente articolo si applica anche agli Enti
dipendenti della Regione e alle società a partecipazione regionale totale o di
controllo, ferme restando le rispettive facoltà assunzionali
ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali.
Art. 30
Tariffe per
prestazioni sanitarie
1. Al comma 1 dell’art. 16 della legge regionale
30 giugno 2017, n. 18 le parole “fino al 31 dicembre 2017 sono sostituite con
le parole “fino al 31 dicembre 2018”.
Art. 31
Disposizioni
in materia di autorizzazione commerciale non alimentare
1. La autorizzazione commerciale non alimentare
all’interno di medie strutture di vendita non comporta mutamento del settore
merceologico qualora, entro i limiti massimi del 5% delle superfici di vendita,
si inseriscano superfici alimentari; tanto ai soli fini del calcolo delle
dotazioni a parcheggio, fermo restando l’obbligo di notifica sanitaria a norma
del regolamento CE 852/04.
Art. 32
Modifica
all’art. 6 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8
1. Il comma 4 dell’art. 6 della legge regionale 4
gennaio 2002, n. 8, è così sostituito:
“4.Nell’ipotesi di documentata impossibilità di reperimento, anche totale,
delle aree di cui al precedente comma, il recupero potrà avvenire previa
compensazione delle superfici mancanti attraverso la loro monetizzazione in
base ai costi correnti di esproprio all’interno dell’area considerata.”.
Art. 33
Norme
relative all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione
1. All’art. 2 della legge regionale 25 ottobre
2010, n. 31, sono aggiunti i seguenti commi:
“8bis. L’Ufficio di Gabinetto è Ufficio di diretta collaborazione del
Presidente della Regione, cui è preposto il Capo di Gabinetto scelto dal
Presidente, intuitu personae,
tra i dirigenti dell’ente o tra soggetti esterni all’amministrazione
regionale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla qualifica
dirigenziale e fermi restando i limiti fissati dai precedenti commi 7 e 8.
8ter. L’Ufficio di Gabinetto del Presidente costituisce struttura dirigenziale
che si colloca in posizione di autonomia rispetto ai Dipartimenti
regionali per essere posto alle dirette dipendenze del Presidente della
Giunta.
8quater. L’incarico di Capo di Gabinetto, avendo carattere fiduciario, può
essere conferito per un periodo massimo non superiore alla durata
effettiva del mandato del Presidente, ferma restando la possibilità di
revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.”.
Art. 34
Disposizioni
in materia di trasporto pubblico locale
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge
regionale 6 novembre 2015, n. 49 è così sostituito:
“3. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino del
trasporto pubblico locale di cui all’art. 1, comma 7bis della legge regionale
30 aprile 2014, n. 7, e comunque fino al 30 giugno 2018, le Province continuano
ad esercitare le attività connesse alla gestione del contratto dei servizi di
trasporto pubblico locale, compresa la vigilanza sulla regolarità
dell’esercizio e sulla qualità del servizio svolgendo le funzioni di natura
sanzionatoria.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge
regionale 6 novembre 2015, n. 49 è aggiunto il seguente comma 3bis:
“3bis. E’ prorogato al 30 giugno 2018 il termine di scadenza del distacco alle
Province del personale regionale alle stesse attestato con deliberazione della
Giunta regionale n. 280 del 29 marzo 2016 per lo svolgimento delle funzioni di
cui al comma 3 del presente articolo.”.
3. All’articolo 1 comma 7 bis della legge
regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data “31 marzo 2016” è sostituita con “30
giugno 2018”.
4. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge
regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:
“7. Nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui al precedente
comma 2, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui
ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Comunali a seguito di
affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni
normative, aventi scadenza al 31 dicembre 2017, prosegue entro i termini delle
rispettive clausole di estensione di efficacia contrattualmente previsti e
comunque almeno sino al 30 giugno 2018 in applicazione all’articolo 5,
paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio
Europeo.
[5. Anche al fine di assicurare la
prosecuzione del servizio di cui ai precedenti commi
successivamente al termine del 30 settembre 2018, la Regione, in
considerazione degli investimenti da effettuare, anche in cofinanziamento, da
parte degli operatori, necessari al rinnovo del materiale rotabile in
applicazione dell’art. 27, comma 11 bis, del D. Lgs.
24 aprile 2017 n. 50, provvede ad assumere i provvedimenti di
cui all’art. 4, Paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre
2007.] (7) (8)
Art. 35
Entrata in
vigore
1. La presente Legge regionale è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
NOTE
(1) comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 29
gennaio 2018, n. 1;
(1 bis) la Corte Costituzionale con sentenza 21
dicembre 2018, n. 238 (in Gazz. Uff. 27 dicembre
2018, n. 51) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo;
(2) lettera c) modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 marzo 2018, n. 5;
(3) comma modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 28 marzo 2018, n. 5;
(4) l'espressione "fino al 31 marzo 2018" già sostituita con
l'espressione "fino al 30 giugno 2018", dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 30 marzo 2018, n. 7, successivamente tale
espressione è stata sostituita con la seguente "fino al 31 agosto
2018" dall'art. 66, comma 1, lett. a); VEDI, per
i relativi oneri finanziari, quanto disposto dall'art.1, comma 2, L.R. 30 marzo
2018, n.7; VEDI, inoltre, per i relativi oneri finanziari quanto disposto
dall'art. 66, comma 2, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(5) l'espressione "fino al 31 marzo 2018", già sostituita con
l'espressione "fino al 30 giugno 2018", dall'art.1, comma 1, lett. b), L.R. 30 marzo 2018, n. 7, successivamente tale
espressione è stata sostituita con la seguente: "fino al 31 agosto 2018";
VEDI, per i relativi oneri finanziari, quanto disposto dall'art.1, comma 3,
L.R. 30 marzo 2018, n.7; VEDI, inoltre per i relativi oneri finanziari, quanto
disposto dall'art. 66, comma 3, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(6) termine differito al 31.12.2018 dall'art. 38, comma 1, L.R. 29 giugno 2018,
n. 11. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 ottobre -9
novembre 2020, n. 233 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2020, n.
46, Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del sucitato art. 38, L.R. n. 11/2018 che aveva disposto il
differimento del termine al 31.12.2018;
(7) comma sostituito dall'art. 76, comma 4, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(8) comma successivamente abrogato dall'art.3, comma 4, L.R. 24 settembre 2018,
n. 25;
(9) i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 sono differiti al 31 dicembre
2020, per effetto dell'art. 25, L.R. 13 marzo 2019, n. 4, il quale art. 25
successivamente con AVVISO DI RETTIFICA (B.U.R. n. 14 del 21 marzo 2019) è stato
rinumerato in art. 24, fermo restando che tale articolo così dispone:
"Articolo 24
Disposizioni di modifica della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39
1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 27 della legge regionale 30
dicembre n. 39 sono differiti al 31 dicembre 2020.
2. Alla provincia di Matera è, altresì, conferita, fino al 3 dicembre 2020,
apposita delega limitatamente alla gestione del vivaio provinciale in agro di
Pomarico.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la provincia di Matera si avvale del personale
attualmente utilizzato presso il suddetto vivaio.
4. Le risorse finanziaria per l’esercizio delle deleghe trovano copertura a
valere sul contributo ordinario per funzioni non fondamentali di cui alla legge
di stabilità dell’esercizio 2019.;
(10) La Corte
costituzionale, con sentenza 23 novembre - 21 dicembre 2021, n. 247 (pubblicata
nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2021, n. 50, prima serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva di spesa di personale
connessa alla mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato del
soppresso ruolo speciale ad esaurimento, non rileva ai fini delle disposizioni
di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni e integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili
alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dagli enti di
provenienza;
(11) comma abrogato
dall’art.19, comma 1, L.R. 31 maggio 2022, n. 9.