CAPO I
DISPOSIZIONI
DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE
Art. 1
Modifiche
alla Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 30, recante “Disposizioni per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle
persone sorde alla vita collettiva.”
1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della L.R. n. 30/2017
sono abrogati.
2. I commi 2 e 3 dell’art. 9 della L.R. n.
30/2017 sono così sostituiti:
“2. Per le finalità previste dal comma precedente, la Regione acquisisce alle
proprie strutture organizzative, nelle forme e nei limiti di legge, specifiche
risorse professionali competenti all’utilizzo della LIS, da allocare
prioritariamente presso le strutture di relazione con il pubblico e salva
restando la possibilità per le stesse pubbliche amministrazioni di attivare
appositi “sportelli di accoglienza LIS”.
3. Analogamente a quanto previsto per le strutture amministrative regionali o
degli enti da essa dipendenti, anche gli enti locali e le altre pubbliche
amministrazioni insistenti sul territorio regionale possono, al fine di
consentire una interlocuzione efficace con gli utenti non udenti, reperire le
risorse professionali secondo le modalità di cui al precedente comma 2.”
Art. 2
Modifiche
alla Legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 "Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna"
1. L'art. 3 bis della Legge regionale 30 novembre
2017, n. 32 - Riconoscimento della fibromialgia e
della encefalomielite mialgica benigna - è abrogato.
2. All’articolo 3 della Legge regionale 30
novembre 2017, n. 32 è aggiunto il seguente comma 2:
“2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale individua:
a) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui
al comma1;
b) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento
dei presidi di cui alla lettera a);
c) i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative
alle patologie di cui al comma 1.”
Art. 3
Modifiche
alla Legge Regionale 6 dicembre 2017, n. 35 “Promozione delle terapie,
dell’educazione e delle attività assistite con gli animali”.
1. Alla L.R. 6 dicembre 2017, n. 35 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 dell’art. 2 l’espressione “ne esercita la potestà” è sostituita
con l’espressione “ne ha la responsabilità”;
b) Al comma 3 lett. b) dell’art. 2
l’espressione “rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili e a
persone affette da disturbi del comportamento” è sostituita con l’espressione
“rivolto a persone in difficoltà”;
c) Al comma 2 dell’art. 3, lettera c) punto 2 e lettera d) punto 1,
l’espressione “specializzata in IAA” è soppressa;
d) Al comma 13 dell’art. 4, la parola “se” è soppressa;
e) All’art. 10 comma 2, la lettera c) è così sostituita:
“c) un fisioterapista;”
f) All’art. 10 comma 2, l’espressione “specializzato in TAA e AAA” di cui
alla lettera g) e l’espressione “ con
comprovata esperienza in TAA e AAA” di cui alla lettera j) sono
sostituite con l’espressione “specializzato in IAA”; (2)
g) All’art. 12 comma 1 lettera a), l’espressione “servizi di TAA e AAA” è
sostituita con l’espressione “servizi di TAA, AAA e EAA”; (2)
h) All’art. 12 comma 1 lettera b), l’espressione “operatori di TAA e AAA” è
sostituita con l’espressione “operatori i di TAA, AAA e EAA”.
(2)
2. Sono fatte salve le procedure in corso per le
nomine di cui all’articolo 10 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 35.
Art. 4
Istituzione
Osservatorio regionale per i tempi di attesa
1. Al fine di abbattere i tempi delle liste di
attesa per le prestazioni sanitarie è istituito, presso la Direzione Generale
del Dipartimento regionale competente in materia, l’Osservatorio regionale per
i tempi di attesa.
2. L’Osservatorio regionale di cui al precedente
comma è composto dal dirigente generale del Dipartimento regionale competente
in materia che lo presiede, da due dirigenti dello stesso Dipartimento e da un
rappresentante per ciascuna delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale.
3. Ai lavori dell’Osservatorio regionale possono
partecipare, su invito del dirigente generale del Dipartimento regionale le
associazioni sindacali e quelle maggiormente rappresentative degli utenti del
Servizio Sanitario Regionale.
4. L'Osservatorio regionale propone azioni
finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni erogate dal
Servizio Sanitario Regionale, interventi correttivi per la riduzione dei tempi
di attesa delle prestazioni che presentano maggiori criticità e azioni
innovative in materia di accessibilità, monitorandone l’applicazione e lo stato
di avanzamento.
5. La Giunta regionale con proprio provvedimento,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la
costituzione dell'Osservatorio regionale, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
6. L'Osservatorio regionale relaziona, con cadenza
semestrale, alla Commissione Consiliare competente in materia in merito alle
azioni intraprese per la riduzione dei tempi di attesa.
Art. 5
Modifiche
all’art.5 della Legge regionale 8 settembre 1998, n. 35
“Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed
ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida
esclusiva di parco nazionale”
1. All’articolo 5, comma 1, “Esenzione
dall'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale” della Legge Regionale 8
settembre 1998, n. 35 “Disciplina delle professioni di guida turistica, guida
escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed
animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale”, si aggiunge la
seguente lettera c): (3)
“c) le Guide Ambientali ed Escursionistiche, iscritte in associazioni di
categoria appartenenti all’elenco delle associazioni professionali pubblicato
dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto dalla
Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Liberalizzazione delle professioni.”.
Art. 6
Modifiche
all’art.6 della Legge regionale 5 novembre 2014, n. 32
“Risanamento e rilancio dei consorzi per lo sviluppo industriale” (1)
1. Al comma 5 dell’art. 6 della Legge regionale 5
novembre 2017, n. 32, dopo la parola “Basilicata”, è aggiunta la seguente
espressione:
“, e fra coloro che hanno ricoperto l'incarico di direttore in enti pubblici economici
purché in possesso di laurea.".
Art. 7
Modifiche
all’art.3 della Legge regionale 20 novembre 2017, n. 29
“Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra
generazioni”
1. Il comma 5 dell’art. 3 della Legge Regionale 20
novembre 2017, n.29 è così sostituito:
“5. E’ istituita la “Consulta regionale per l’invecchiamento attivo”,
presieduta dall’Assessore alla salute e politiche sociali o da suo delegato e
composta da 3 rappresentati delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a
livello regionale, da 1 rappresentante dell’ANCI e dell’UPI, da 1
rappresentante dell’ASP e dell’ASM. Alla stessa partecipa di volta in volta il
rappresentante del Comune capofila dell’ambito territoriale in cui si svolge il
progetto nonché dal sindaco del Comune proponente il progetto, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza regionale.”.
CAPO II
DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 8
“Interventi
urgenti in materia di sicurezza urbana integrata” (5)
[1. In attuazione del Decreto-Legge 20 febbraio
2017, n.14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”,
convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n°48 e delle linee
generali approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24.01.2018 (rep.
atti 4/CU), la Giunta Regionale, al fine di prevenire e contrastare
fenomeni criminali e situazioni di disagio di particolare allarme sociale, è
autorizzata a promuovere ed approvare accordi di collaborazione con gli Enti
Locali e piani operativi per le politiche pubbliche per la promozione della
sicurezza urbana integrata.
2. Agli obiettivi di cui al comma 1 la Regione
concorre, ai sensi dell’Art.17 della L. 48/17, senza oneri ulteriori a
carico della finanza regionale.]
Art. 9
“Interventi
urgenti in materia di istruzione universitaria”
1. Al fine di valorizzare il capitale umano e
sociale lucano, nonché la competitività dei sistemi produttivi locali e
l’attrattività dell’Ateneo lucano, la Regione Basilicata promuove la mobilità
“in” e “out” degli studenti sostenendo la stipula di Accordi di programma
tra l’Università degli studi della Basilicata ed altri atenei italiani e
stranieri, che consentano agli studenti il conseguimento di una laurea a doppio
titolo di studio.
2. L’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo trova copertura sulla Missione 14, Programma 03, Capitolo 55060.
Art. 10
“Disposizioni
in materia di energia”
1. In deroga all’articolo 9 della Legge regionale
24 dicembre 2008, n.31 e ss.mm.ii., l’Azienda
Ospedaliera “San Carlo”, in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore
dell’intervento “Realizzazione di un impianto di cogenerazione presso
l’Ospedale San Carlo“ di Potenza, finanziato a valere sul Programma operativo
regionale FESR Basilicata 2014-2020, svolge anche la funzione di Stazione
Appaltante.
Art. 11
Integrazioni
all’articolo 3 della Legge regionale 6 novembre 2015, n. 49
“Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.”
1. Al comma 4 dell’art.3 della Legge regionale 6
novembre 2015, n.49, dopo l’espressione “ai compiti di vigilanza e controllo”
sono apportate le seguenti integrazioni:
“ivi compresa l’attività di rilascio dei decreti di nomina di guardie giurate
volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali
riconosciute, di cui all’art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché
di guardie giurate ittiche ai sensi del R.D. 8 ottobre 1931, n.1604”.
Art. 12
Modifica
all’art. 20 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12
“Disciplina delle coltivazioni di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei
corsi d’acqua”
1. L’art.20 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12 è
sostituito dal seguente:
“ Art. 20
Fatti salvi i diritti di terzi, il danno ambientale e le ulteriori sanzioni
previste dalle leggi statali, nel caso di:
1) coltivazione di cave effettuata senza la prevista autorizzazione ovvero di
estrazione, anche occasionale e non autorizzata, di materiali di interesse
minerario a fini di lucro, è comminata una sanzione amministrativa di importo
differenziato in base al valore commerciale del materiale inerte abusivamente
estratto, suddiviso in tre fasce di apprezzamento:
- medio-bassa - (litotipi per impieghi da
stabilizzato o da frantumazione, come arenarie, calcari, calcareniti,
conglomerati e similari) - 5 euro a metro cubo di materiale abusivamente
estratto;
- media - (litotipi per impieghi artigianali e
industriali, come argille, sabbie arenacee, sabbie silicee, piroclastiti, tufi
per blocchi squadrati, pietre da spacco e similari) - 7 euro a metro cubo di
materiale abusivamente estratto;
- medio-alta – (litotipi per pietre da taglio come
breccia irpina, pietra di Latronico, pietra di Gorgoglione e similari) - 10
euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto.
2) violazione di norme e prescrizioni contenute nell’autorizzazione e/o nella
regolamentazione generale del settore, qualora non si configurino altre
violazioni ricadenti nella fattispecie di cui al precedente comma 1), è
comminata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non
superiore a € 20.000,00 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle
leggi statali.
Una quota pari ad un decimo degli introiti derivanti da tali sanzioni viene
destinata all’Ufficio competente per lo svolgimento di attività di verifica,
rilevamento e dotazione di adeguata strumentazione tecnica.”
Art. 13
Attivazione
della sperimentazione gestionale delle attività di Hospice
dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP
1. L’art. 1 della Legge regionale 30 novembre
2017, n.33 è così sostituito:
“Art.1
1. A decorrere dall'anno 2018 e per il biennio di programmazione 2018-2019,
l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP adotta nel rispetto della normativa
vigente con la Fondazione ANT Italia Onlus gli atti
necessari per la gestione in concorso con la stessa Fondazione delle attività e
delle funzioni assistenziali relative ad un hospice
per adulti, da realizzare presso la struttura, accreditata nel rispetto delle
procedure di cui al comma 3, messa a disposizione dall'Azienda Sanitaria Locale
di Potenza ASP nel Comune di Viggiano.
2. L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP provvede ad attivare per la
struttura di cui al comma 1 le procedure previste dalla legge regionale 5
aprile 2000, n. 28 e successive modifiche e integrazioni e dal comma 2
dell'art. 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché dalla relativa normativa
di recepimento.
3. I rapporti tra l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP e l'ANT Italia Onlus sono disciplinati da appositi atti negoziali, secondo
quanto previsto dalle norme in materia di sperimentazione gestionale, con i
quali sono fra l'altro regolamentate la tipologia di funzioni da svolgere e le
caratteristiche organizzative del servizio.
4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e vi si fa fronte con le
risorse già previste nel bilancio pluriennale regionale 2018-2020 destinate al
finanziamento del Servizio Sanitario Regionale alla Missione 13, Programma 01.”
Art. 14
Modifiche
alla Legge regionale 4 giugno 2008, n. 7
“Sistema Turistico Regionale”
1. Al comma 3 dell’art.28 “Contributi” della Legge
regionale 4 giugno 2008, n.7 dopo le parole “istanza all’Agenzia” è aggiunta la
seguente espressione “corredata da un parere non vincolante espresso
dall’Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla richiesta da presentarsi
entro il 1° settembre”.
2. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della
presente legge le Pro-Loco devono adeguare i propri Statuti alle modifiche
introdotte.
Art. 15
Modifiche
alla Legge regionale 7 agosto 2009, n. 25
“Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla
riqualificazione del patrimonio esistente”
1. L’art.10 “Validità temporale” della Legge
regionale 7 agosto 2009, n.25 è abrogato.
Art. 16
Modifiche
alla Legge regionale 20 novembre 2017, n. 28
“Istituzione del Parco naturale del Vulture e relativo ente di gestione, ai
sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i.”
1. La lettera m) dell’art.1 della Legge regionale
20 novembre 2017, n.28 “Istituzione del Parco naturale del Vulture e relativo
ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i.” è così modificata:
“m) promuovere e gestire servizi turistici, culturali, sociali, sportivi
nel rispetto della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del rapporto
uomo-natura, favorendo tra l’altro la possibilità di fruizione dei laghi di
Monticchio attraverso barche a motore elettrico, ibride e ad energia solare,
purché consentite dalle norme ambientali”.
Art. 17
Modifiche
alla Legge regionale 20 novembre 2017, n. 28
“Istituzione del Parco naturale regionale del Vulture e relativo ente di
gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i.”
1. All’articolo 13 è
aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Alle procedure di mobilità possono altresì partecipare i dipendenti in
servizio presso una delle altre amministrazioni pubbliche di cui all’art.1,
comma 2 del D. Lgs. 165/2001, aventi contratto a
tempo indeterminato e pieno, o parziale, ed inquadramento e profilo
professionale corrispondenti a quelli sopra richiamati, nel rispetto delle
tabelle di equiparazione fissate con D.P.C.M. 26/06/2015”.
Art. 18
Modifiche
alla Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 12
“Istituzione del Parco urbano delle cantine di interesse regionale”
1. Il comma 4 dell’art. 4 della Legge regionale 5
febbraio 2010, n. 12 “Istituzione del Parco urbano delle cantine di interesse
regionale” è così sostituito:
4. “L’area territoriale del Parco delle Cantine è attualmente quella che
comprende i territori dei Comuni di Rapolla, Barile Roccanova, Pietragalla,
Sant’Angelo Le Fratte, Chiaromonte, Acerenza e Tolve e successivamente sarà
composta dai territori di quei comuni che ne faranno richiesta ai sensi
dell’articolo 5 e che presentano le caratteristiche richieste dalla presente
legge”.
Art. 19
Modifiche
ed integrazioni alla Legge regionale 2 febbraio 2006, n.1
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2006”
1. Il comma 3
dell’art.21 della Legge regionale 2 febbraio 2006, n.1 “Osservatorio Regionale
della condizione abitativa” è così sostituito:
“3. Per supportare le scelte programmatorie regionali, la Giunta regionale si
avvale dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, quale struttura
regionale per la rilevazione dei fabbisogni e la conoscenza della situazione
abitativa sul territorio regionale, dei fenomeni di disagio abitativo, oltre
che per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi
attuati. L’Osservatorio regionale opera in stretta connessione con
l’Osservatorio nazionale e con gli altri osservatori regionali”.
2. Dopo il comma 3 dell’art.21 della Legge
regionale 2 febbraio 2006, n.1, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sono aggiunti i seguenti commi:
“3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, le attività dell’Osservatorio
regionale sono volte all’acquisizione, elaborazione, diffusione e valutazione
dei dati sulla condizione abitativa, oltre che all’analisi e al monitoraggio
del fabbisogno abitativo e alle sue dinamiche evolutive, nonché all’osservazione
e valutazione delle politiche abitative e delle conseguenti azioni per ridurre
il disagio abitativo.
3 ter. L’Osservatorio regionale svolge attività di studio e analisi di
tematiche specifiche nel campo abitativo e dei fenomeni che incidono sulla condizione
abitativa nel territorio regionale; cura l’aggiornamento della propria banca
dati, in collaborazione con enti locali e le Aziende Territoriali per
l’Edilizia Residenziale (ATER) di Potenza e Matera ed altri soggetti pubblici e
privati impegnati sulle tematiche abitative.
3 quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione, disciplina le modalità per l’attività e il funzionamento
dell’Osservatorio, definendo metodi di rilevazione ai fini dell’anagrafe
regionale dell’utenza e del patrimonio, standard tecnici per la trasmissione
dei dati e fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni
abitativi, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni, delle ATER e
degli altri soggetti pubblici e privati impegnati sulle tematiche abitative.
3 quinquies. I dati e le informazioni dell’anagrafe
dell’utenza e del patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi
costituiscono debito informativo nei confronti della Regione. L’avere adempiuto
a tale obbligo è condizione per l’ammissione ai contributi regionali.
3 sexies. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sulla condizione
abitativa, sulle politiche abitative e sulle azioni di contrasto al disagio
abitativo. Il Consiglio regionale rende pubblica, anche tramite il proprio sito
istituzionale, la relazione annuale presentata dalla Giunta regionale”.
3. Dall’applicazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in
quanto ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso o rimborso
spese, essendo l’incarico a titolo gratuito.
Art. 20
Clausola
valutativa delle leggi regionali nn.26/2008, 27/2008, 15/2009, 2/2010, 9/2010,
12/2010 e 17/2010
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Giunta
regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sullo stato di
attuazione delle seguenti leggi: Legge regionale 14 ottobre 2008, n.26 recante
“Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse
agrario”; Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 “Istituzione di Centri di
educazione e sicurezza alimentare”; Legge regionale 28 aprile 2009, n.15 “Norme
per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici”; Legge
regionale 19 gennaio 2010, n.2 “Tutela del patrimonio e dei valori storici,
sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”; Legge regionale 29
gennaio 2010, n.9 “Assistenza in Rete integrata Ospedale-Territorio della
Patologia Diabetica e delle Patologie Endocrino-metaboliche”; Legge regionale 5
febbraio 2010, n.12 “Istituzione del parco Urbano delle Cantine di interesse
regionale”; Legge regionale 5 febbraio 2010, n.17 “Interventi per l’inserimento
e l’integrazione sociale a favore dei sordi”.
2. La relazione, relativa all’anno precedente, di
cui al comma 1 descrive: a) le caratteristiche, i costi e gli esiti delle
iniziative regionali; b) la tipologia e l’entità degli eventuali incentivi e
contributi regionali erogati, i criteri di assegnazione, i soggetti beneficiari
e i risultati ottenuti; c) le eventuali criticità emerse nel corso
dell’attuazione delle leggi regionali di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili sul
proprio sito istituzionale le relazioni di cui al comma 1 unitamente ai dati e
alle informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente
articolo.
4. All’attuazione del presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio regionale.
Art. 21
Modifiche
all’art. 29 della Legge regionale 27 gennaio 2005, n. 5
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale
della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005”
1. Dopo il comma 1 dell’art. 29 della Legge
regionale 27 gennaio 2005, n. 5 è inserito il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Sono inseriti nell’ambito del Programma di cui al comma 1, i comuni di:
Colobraro, Episcopia, Latronico, San Giorgio Lucano, Valsinni in quanto
ricadenti nel bacino idrografico del Sinni.
È fatto mandato alla Giunta Regionale di predisporre e approvare i
consequenziali provvedimenti di armonizzazione”.
Art. 22
Modifiche
all’art. 40 della Legge Regionale 25 luglio 2017, n. 19
“Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma
fondiaria”
1. L’Art. 40, comma 1 della Legge Regionale 25
luglio 2017, n.19 è così modificato:
- al punto i) della lettera c), dopo le parole “specifici parametri correttivi”
sono cancellate le parole “inerenti le caratteristiche intrinseche ed
estrinseche dei beni”;
- al punto iv) della lettera c), dopo le parole “per un periodo” è cancellata
la parola “massimo”;
§
- dopo il punto v) della lettera c) è aggiunto il seguente punto vi): “prezzi,
canoni, criteri e modalità di vendita dei Fondi rustici di piccole dimensioni
di cui all’art. 9 della Legge Regionale 47/2000 e ss.mm.ii.
potranno essere definiti nel regolamento di dismissione di cui al comma 2,
anche in deroga alle disposizioni del predetto art. 9 ma sempre facendo
riferimento ai Valori Agricoli Medi di cui alla precedente lettera i)”;
- al punto ii) della lettera d), dopo le parole “per un periodo” è cancellata
la parola “massimo”.
Art. 23
Disposizioni
in materia di rifiuti
Integrazioni all’art.11 della Legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1
(Piani d’Ambito)
1. Dopo il comma 4 dell’Art.11 della L.R.
8/01/2016 n. 1 è aggiunto il seguente comma 5:
“5. Nelle more dell’approvazione del Piano d’Ambito per il Servizio di Gestione
Integrata dei Rifiuti di cui al comma 1, l’EGRIB di concerto con la Regione,
sulla base dei criteri, e degli indirizzi e delle priorità fissati dal
PRGR e dei principi di cui all’art. 202 del D.Lgs.
n.152/06, approva, anche per stralci, gli interventi necessari allo smaltimento
e recupero dei rifiuti, accompagnati da un piano finanziario e da un modello
gestionale ed organizzativo dei medesimi. Gli interventi da realizzare,
assistiti dal relativo piano finanziario e dai modelli gestionali ed
organizzativi, saranno recepiti in sede di definizione del Piano d’Ambito
regionale”.
Art. 24
Modifiche
all’art. 25 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18
“Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo
industriale.”
1. Dopo il comma 2
dell’Art. 25 della Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 18 è aggiunto il
seguente comma 2 bis:
“2. bis - I Consorzi possono derogare alle disposizioni di cui al primo periodo
del comma precedente, comunque entro i limiti delle riserve di utili e
dell’utile presenti nell'ultimo bilancio approvato, per finanziare le spese
correnti a carattere non continuativo e non ricorrente".
Art. 25
Fabbisogno
posti strutture semiresidenziali disabili
1. Il fabbisogno di posti in strutture
semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili è rideterminato in 0,45
posti per 1.000 abitanti residenti in conformità all’indicatore ministeriale
relativo al livello di assistenza distrettuale disabili.
2. L’art. 35 della Legge regionale 24 luglio 2017,
n. 19 è abrogato.
Art. 26
Norme in
materia di durata delle graduatorie delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale pubblicate entro il 31.12.2010 (6)
[1. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per il personale del ruolo
sanitario e del ruolo tecnico delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale pubblicate entro il 31.12.2010 e non ancora scadute alla data di
entrata in vigore della presente legge cessa in ogni caso alla data del 1°
settembre 2018.]
Art. 27
Commissari
delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio
2008, n.12
1. Al comma 3-bis dell’art.17 della Legge
regionale 9 febbraio 2016, n. 3 come modificato dall'art. 26, comma 1 della
Legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 le parole “possono individuare i
Commissari liquidatori di cui al medesimo art. 6” sono sostituite dalle
seguenti “possono individuare fino ad un massimo di tre Commissari liquidatori
di cui al medesimo art. 6 per ciascuna Azienda”.
2. Al comma 3-bis dell’art.17 della Legge
regionale 9 febbraio 2016, n. 3 come modificato dall'art. 26, comma 1
della Legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 le parole “Il compenso annuo
omnicomprensivo del Commissario” sono sostituite dalle seguenti “Il compenso
annuo omnicomprensivo e complessivo per tutti i Commissari nominati da ciascuna
Azienda Sanitaria”.
Art. 28
Livelli
essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali
1. Al comma 2, lett. e)
dell’art. 3 della Legge regionale 14 febbraio 2007, n.4 dopo le parole
“psichiatrica e sensoriale” sono aggiunte le seguenti parole “nonché i servizi
di supporto all’abitare, quale residenzialità decentrata, che garantiscono alle
persone con disabilità psichiatrica interventi terapeutico-riabilitativi
finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa”.
Art. 29
Abrogazioni
1. Il comma 2 dell’art. 23 (Disposizioni in
materia di Servizio Idrico Integrato) della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5,
è abrogato.
Art. 30
Modifica al
comma 1 dell’art. 15 (Norma finanziaria) della Legge regionale 8 gennaio 2016,
n. 1
“Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della
Basilicata (E.G.R.I.B.)”
1. Al comma 1 dell’art. 15 (Norma finanziaria) della
legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1, dopo le parole “anni 2016 e 2017” sono
inserite le parole “e l’anno 2018”.
Art. 31
Modifiche
alla Legge regionale 10 novembre 1998, n. 42
“Norme in materia forestale”
1. All’art. 16 “Vincolo idrogeologico” della Legge
regionale 10 novembre 1998, n. 42 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma
3 -bis:
“3-bis. Fino alla conclusione del processo di individuazione e perimetrazione
dei territori e successivo aggiornamento del vincolo idrogeologico, nelle Aree
Protette della Regione Basilicata restano valide le disposizioni di cui al
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, fatte salve, in ogni caso, le
eventuali disposizioni specifiche adottate in materia di vincolo idrogeologico
dai Parchi, in forza dei rispettivi Piani approvati con Delibera del Consiglio
regionale.”
Art. 32
Modifica
alla Legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alla
L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni
culturali, ambientali e paesistici - snellimento delle procedure”
1. L’art. 2, comma 1 della Legge regionale 2
settembre 1993, n. 50 è così sostituito:
“1. La commissione regionale è composta:
a) dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia o da un Dirigente
dello stesso Dipartimento all’uopo delegato, con funzione di Presidente;
b) dal Soprintendente Archeologico delle Belle Arti e Paesaggio della
Basilicata o suo delegato;
c) dal Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale o suo
delegato;
d) dal Dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo o suo delegato;
e) dal Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale o suo delegato;
f) da 3 esperti designati dal Consiglio regionale”.
Art. 33
Modifica
alla Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela Governo ed Uso del
Territorio”
1. Il comma 1
dell’art. 36-bis “Modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano
Paesaggistico Regionale - PPR” della Legge regionale 11 agosto 1999, n.
23 è così sostituito:
“1. La Regione elabora il Documento Programmatico propedeutico alla redazione
del PPR e procede alla convocazione di una conferenza di pianificazione. Il
Documento programmatico oggetto di valutazione in seno alla conferenza,
validato dal Comitato Tecnico Paritetico, istituito ai sensi dell’art. 5 del Protocollo
di Intesa Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione
Basilicata, viene trasmesso, 30 giorni prima della convocazione della
conferenza, agli Enti da invitare alla medesima conferenza.”
Art. 34
Norme in
materia di servizi per il lavoro
1. Al fine di completare il trasferimento delle
competenze in materia di servizi e politiche del lavoro, il personale
dipendente a tempo indeterminato delle Province di Potenza e Matera, già in
sovrannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, impiegato nei servizi per il lavoro di livello regionale, compreso il
collocamento mirato presso il competente Dipartimento regionale e quello impiegato
nei Centri per l’impiego, è trasferito nel ruolo del personale della
Regione Basilicata, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla
normativa vigente, ai sensi e in attuazione dell’articolo 1, commi 793 e 798,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il personale in servizio nei Centri per
l’impiego alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato
funzionalmente all’Agenzia regionale per il Lavoro e l’Apprendimento (LAB).
Art. 35
Misure di
contrasto alla povertà e al disagio sociale
1. Al fine di raccordare le politiche regionali
per l’inclusione sociale con quelle nazionali, in particolare con il Reddito di
inclusione, in acronimo ReI, la Giunta regionale
provvede a destinare le risorse complessivamente attribuite al Programma
Reddito minimo di inserimento, istituito ai sensi dell’art. 15 della L.R. 18
agosto 2014, n. 26, a valere sulle Intese sottoscritte con i Ministeri
competenti per l’utilizzo del Fondo di cui all'articolo 45 della 23 luglio
2009, n. 99 e ss.mm.ii., assegnando a ciascuna delle
Categorie di beneficiari di cui alla DGR n. 769 del 9 giugno 2015, ovvero alla
Categoria A cui appartengono i lavoratori fuoriusciti dalla mobilità [in
deroga] e alla Categoria B relativa ai soggetti svantaggiati,
distinte dotazioni finanziarie. (13)
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al
presente articolo, la Giunta regionale identifica interventi specifici per la
Categoria A e la Categoria B, sulla base delle disponibilità finanziarie
assegnate a ciascuna di esse e nel rispetto delle caratteristiche dei
beneficiari stessi, e in particolare:
- per la Categoria A, ovvero per gli ex lavoratori in mobilità [in
deroga], prevede di norma il loro reimpiego in attività
lavorative anche nel settore idraulico-forestale, finalizzate, ad esempio, alla
tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio
idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori; (13)
- per la Categoria B, al fine di consentire l’integrazione delle risorse
regionali con quelle del ReI e per l’utilizzo delle
risorse a valere sul Piano nazionale della povertà 2018/2020 e del PON
Inclusione, allo scopo di aumentare il numero dei nuclei familiari beneficiari
degli interventi previsti, sentito il parere della Commissione consiliare
competente, individua:
a) le modalità di integrazione delle due misure;
b) le caratteristiche dei beneficiari in aggiunta a quelli già selezionati dal ReI;
c) l’eventuale ammontare dell’integrazione economica ai nuclei familiari già
beneficiari del ReI;
d) le attività che i beneficiari sono tenuti a svolgere per la fruizione del
beneficio economico messo a disposizione dalla Regione Basilicata.
Art. 36
Rimborso
spese ai componenti delle Commissioni giudicatrici
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge
regionale 2 febbraio 2004, n. 1, come modificata da ultimo dall'articolo 79
della legge regionale 4 marzo 2016 n. 5, è inserito il seguente comma:
"3bis. Ai componenti e al presidente delle commissioni giudicatrici di cui
al comma 1, quando siano scelti tra funzionari e dirigenti della Regione
Basilicata, degli enti comunque dipendenti e di tutto il sistema sanitario
regionale per procedure di gara gestite dalla SUA-RB, sono riconosciute, a cura
della SUA-RB, le spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura prevista dalla
disciplina delle missioni delle rispettive Amministrazioni di appartenenza”.
Art. 37
Svolgimento
dell’incarico di componenti delle Commissioni giudicatrici
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge
regionale 2 febbraio 2004, n. 1, come modificata da ultimo dall'articolo 79
della legge regionale 4 marzo 2016 n. 5, è inserito il seguente comma:
“3ter. Nelle more della piena operatività dell'Albo nazionale dei componenti
delle commissioni giudicatrici, istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, lo svolgimento
dell’incarico di componente o presidente delle Commissioni giudicatrici da
parte dei funzionari e dirigenti della Regione Basilicata, degli enti comunque
dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale, iscritti all’Albo Unico
delle Stazioni appaltanti della SUA-RB, per gare espletate dalla SUA-RB,
rientra nei doveri d’ufficio e non dà titolo a compensi aggiuntivi oltre
all’indennità, prevista per i funzionari, e al rimborso spese, di cui ai
precedenti commi 3 e 3bis”.
Art. 38 (4 bis)
Disposizioni
urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e
termali
[1. Il termine di cui
al comma 2 dell’art. 14 della L.R. 39 del 30.12.2017 è differito al
31.12.2018. ] (4)
Art. 39
Disposizioni
in materia sanitaria
1. Le indennità aggiuntive di cui all’art.44,
comma 1, dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n.331 dell’11 marzo 2008, sono da intendersi riconosciute,
sino all’adozione di un nuovo Accordo Integrativo Regionale, in quanto
correlate ai servizi resi da tutto il personale medico dell’Emergenza Sanitaria
Territoriale a garanzia del miglioramento e dell’integrazione dell’assistenza
medica ai cittadini da parte dei professionisti operanti nel settore delle
prestazioni assistenziali della emergenza/urgenza, anche per la
centralizzazione dei pazienti affetti da patologie tempo dipendenti nel
rispetto dei PP.DD.TT. attivi in Regione Basilicata.
2. Nel rispetto delle competenze assegnate ai
medici della Emergenza sanitaria Territoriale ed in linea con gli obiettivi
posti dall’articolo 95 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 2005 e s.m.i., nonché nel rispetto dei Principi Generali di cui
agli artt. 13 e 14 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i., le indennità di cui al comma 1 si intendono
finalizzate alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di
disagio, rischio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al
fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto,
anche in termini di disponibilità, allo svolgimento di tutte le attività
correlate essendo prioritariamente orientate, in coerenza con l’impianto
generale dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente, a promuovere la piena
integrazione tra i diversi professionisti della Emergenza Sanitaria
Territoriale e a garantire la qualità delle prestazioni erogate nell’arco delle
24 ore per interventi di primo soccorso, per attività di coordinamento operativo
e risposta sanitaria nella Centrale Operativa 118, per interventi di soccorso
in caso di maxi-emergenze o disastro e, a integrazione, nelle attività dei
D.E.A./PS e aree afferenti con le collaborazioni di cui al comma 3
dell’articolo 95.
Art. 40
Disposizioni
in materia di sanità convenzionata
1. Alla luce delle intervenute modifiche ed
integrazioni all’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 a seguito
dell’adozione dell’A.C.N. del 29 luglio 2009, in sede di Accordo Integrativo
Regionale, si valorizzano ed implementano le attività dirette alla
razionalizzazione e ottimizzazione del sistema di medicina generale
territoriale. É, altresì, ritenuta prioritaria la realizzazione di azioni
dirette alla integrazione tra i medici della Continuità Assistenziale ed i
medici ed i pediatri dell’Assistenza primaria, nell’ambito dei progetti diretti
alla condivisione, strutturazione e trasferibilità delle informazioni
sanitarie. In sede di Accordo Integrativo Regionale e di Accordi Integrativi
Aziendali può essere adeguatamente valorizzata l’attività svolta dai medici
della Continuità Assistenziale, previa definizione di parametri di valutazione
che tengano conto delle particolari condizioni di difficoltà e di disagio
derivanti dall’espletamento dell’attività convenzionale.
Art. 41
Integrazione
tra i professionisti della Continuità Assistenziale ed i medici dell’Assistenza
Primaria
1. Le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata,
nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge dello Stato in tema di
sanità, nel rispetto dei principi generali fissati nell’Accordo Collettivo
Nazionale vigente ed in coerenza con la Legge regionale 12 gennaio 2017, n.2 di
riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, nell’osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e nel
rispetto dei vincoli di spesa assegnati con legge dello Stato, possono adottare
forme organizzate finalizzate a promuovere la piena integrazione tra i
professionisti della Continuità Assistenziale ed i medici dell’Assistenza
Primaria.
Art. 42
Modifiche
alla Legge regionale 27 marzo 1979, n. 12
“Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei
corsi d'acqua”
1. Dopo l’art.1 della Legge regionale 27 marzo
1979, n.12 sono aggiunti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:
“Art.1 bis:
1. Nelle more dell’approvazione del piano regionale del settore estrattivo, al
fine di avviare le azioni di recupero ambientale delle aree di cave abbandonate
o dismesse, è istituito presso il settore cave della Regione Basilicata un
apposito elenco contenente il censimento e l’individuazione dei perimetri delle
suddette cave.
2. Per cava abbandonata si intende la cava, regolarmente autorizzata, la cui
autorizzazione non è ancora scaduta e la cui attività è cessata senza dar
corso, anche parzialmente, al previsto recupero ambientale. Per cava dismessa
si intende la cava la cui attività è cessata e la cui autorizzazione regionale
è scaduta e per la quale non si è dato corso, anche parzialmente, al prescritto
recupero ambientale.
3. Le cave abbandonate o dismesse che necessitano di azioni di recupero
ambientale, su indicazione dei comuni dove ricadono, sono inserite nell’elenco
gestito dall’Ufficio Cave della Regione. Il recupero ambientale delle cave è
eseguito da imprese del settore estrattivo, previa presentazione di un progetto
di recupero ambientale e coltivazione, validato e autorizzato dalla Regione
Basilicata, i relativi lavori di ripristino devono essere remunerati a
compensazione, con prelievo dei materiali carbonatici a concorrenza del valore
economico del progetto di recupero ambientale. Per l’esecuzione delle azioni di
recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse la Regione Basilicata
pubblica appositi avvisi pubblici. L’area di cava, una volta operato il
recupero ambientale, deve ritornare alla originaria destinazione urbanistica.
4. L’inclusione nell’elenco di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di
pubblica utilità degli interventi previsti nei relativi progetti di
coltivazione e recupero ambientale. I manufatti e gli impianti ed ogni altra
opera collegata all’attività della cava devono essere asportati dopo la
cessazione dell’attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa
utilizzazione ove consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.
5. Il perimetro di cava comprende le aree oggetto di scavo, le discariche, i
connessi manufatti e gli impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il
perimetro della cava nonché, le strade o piste di servizio del complesso
estrattivo”.
“Art.1 ter:
1. Fino all’approvazione del piano regionale del settore estrattivo e,
comunque, non oltre tre anni dall’entrata in vigore non si potranno rilasciare
autorizzazioni, fatte salve le richieste di autorizzazione in itinere alla data
di approvazione della presente legge, per l’apertura di nuove cave ad eccezione
di quelle i cui inerti, di elevato valore strategico, sono destinati
esclusivamente ai fini industriali e sempre che tale richiesta sia supportata
da apposita delibera del Consiglio comunale del territorio dove ricade
l’attività di cava. Nei casi disciplinati dal presente articolo il recupero
dell’area e la rimozione delle strutture e degli impianti esistenti può essere
procrastinato fino al completo esaurimento del potenziale giacimentologico
esistente”.
Art. 43
Ripristino
officiosità alvei fluviali regionali
1. L’estrazione dei materiali litoidi nei corsi
d’acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Regione nel
rispetto della legislazione statale in
materia (10) per i corsi d’acqua
ricadenti nel territorio regionale, in conformità alla vigente legislazione
regionale (11) in materia ed in coerenza con il piano
stralcio di assetto idrogeologico della Basilicata e con il piano di
bacino. In assenza dei piani predetti lo estrazioni di inerti fluviali sono
autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto.
2. Le estrazioni in alveo fluviale da realizzare
nell’ambito di interventi di manutenzione idraulica specificamente finalizzati
al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di
sovralluvionamento dell’alveo o necessari a seguito di calamità
naturali ovvero per prevenire situazioni di pericolo, non costituiscono
attività estrattive.
3. Sono consentite le seguenti attività di
rimozione di materiale dagli alvei ai sensi del comma 1:
a) interventi finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso,
alla eliminazione di sovralluvionamenti di alveo, al mantenimento o al recupero
dell’officiosità delle opere idrauliche e delle infrastrutture;
b) interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla riduzione
delle condizioni di rischio idraulico;
c) interventi in bacini regolati da opere di sbarramento idraulico, al fine di
ripristinare la continuità del flusso dei sedimenti verso valle, la capacità di
invaso del bacino, di mantenere l’officiosità idraulica delle opere idrauliche
e delle sezioni fluviali interferenti con lo sbarramento.
4. A tal fine, l’Ufficio regionale competente che
svolge funzioni di sportello unico provvede a predisporre un elenco dei corsi
d’acqua che necessitano di interventi urgenti di ripristino
dell’officiosità. L’elenco è aggiornato annualmente anche su indicazione dei
comuni il cui territorio è interessato dall’attraversamento del corso
d’acqua.
Art. 44
Interventi
di manutenzione urgenti per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua
1. Per il ripristino dell’officiosità dei corsi
d’acqua che necessitano di interventi di manutenzione urgenti, l’Ufficio
regionale competente nel rispetto della legislazione statale in materia
provvede attraverso la pubblicazione dei avvisi pubblici o altri procedimenti
ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici), proponendo agli operatori del settore l’esecuzione di lavori di
ripristino, previa presentazione da parte del soggetto interessato di un
progetto di manutenzione dell’asta fluviale, che deve essere validato ed
autorizzato dall’Ufficio regionale compente. (12)
2. Il pagamento del corrispettivo per i lavori di
manutenzione, ivi compreso il costo del direttore dei lavori, avviene con il
metodo compensativo, previa autorizzazione al prelievo dal corso d’acqua
oggetto dell’intervento di materiale litoide a concorrenza del valore economico
dell’intervento, indicato sul computo metrico, determinato sulla base del
listino prezzi della Regione Basilicata.
3. La concessione ha durata biennale, rinnovabile
per altri due anni.
4. Con separato avviso pubblico l’Ufficio
regionale individua un elenco di tecnici abilitati ai quali affidare la
direzione dei lavori per gli interventi di manutenzione.
5. La Giunta regionale adotta gli atti di
regolazione necessari.
Art. 45
Mobilità
sanitaria interregionale-norma interpretativa-abrogazione-articolo 33 della
L.R. 24 luglio 2017, n. 19 (16)
[1. Con riferimento alle prestazioni di
specialistica ambulatoriale, ex articolo 25 Legge 833/1978, erogati a cittadini
residenti in altre regioni dalle strutture sanitarie accreditate e
contrattualizzate con il Servizio Sanitario Regionale (mobilità sanitaria
interregionale), la conseguente loro remunerazione è regolata dagli accordi
assunti dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano. Al fine di permettere le
regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria nell’ambito
del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale,
la Giunta regionale dispone gli atti amministrativi necessari affinché dette
prestazioni non siano computabili nel tetto di spesa regionale e possano
essere erogate formando oggetto di compensazione nei limiti definiti dalla
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano.
2. Il pagamento delle prestazioni può avvenire
anche dopo le compensazioni per la migrazione sanitaria relative all’anno di
erogazione delle prestazioni.
3. L’articolo 33 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
è abrogato.]
Art. 46
Semplificazioni
in materia di attività agricole
1. Al fine della
semplificazione dei procedimenti amministrativi e
dei conseguenti adempimenti burocratici a carico
degli addetti ad attività agricole o
connesse con l’agricoltura, per l’esercizio
dell’attività di trebbiatura e sgranatura
meccanica dei cereali e delle leguminose,
di cui al regio decreto legge 23 aprile
1942, n. 433 e al decreto legislativo
luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per
l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o
con altri mezzi e sistemi, dei cereali e
delle leguminose), non è richiesta alcuna
licenza o concessione regionale.
Art. 47
Modifiche
all’art.5 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 19
“Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017” (15)
[1. L’art. 5 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 è
così sostituito:
“Art. 5
1. E’ consentito il completamento delle opere edilizie per le quali il mancato
completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/o alla qualità
urbana dell’area e il completamento funzionale è oggetto di un apposito
progetto sul quale si esprime l’Ufficio Tecnico comunale, nel caso in cui sia
stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in
quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal
titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte
delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione.
2. Nel caso di immobili o aree tutelate paesaggisticamente, le opere non devono
costituire elemento retrattore alla corretta fruizione del paesaggio.
3. I Comuni, attraverso i propri responsabili degli uffici tecnici, con
provvedimento motivato, autorizzano il completamento funzionale ai fini dell’agibilità/abitabilità
delle opere realizzate."]
Art. 48
Modifiche
all’articolo 5, comma 1 - quater, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 s.m.i.
“Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia ed alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”
1. L’articolo 5, comma 1- quater, della L.R. 7
agosto 2009, n. 25 s.m.i. è così sostituito:
“1 – quater. I mutamenti di destinazione d’uso a residenziale non possono
riguardare i piani seminterrati ed i piani terra di edifici esistenti
ricompresi all’interno delle zone D di cui al D.M. 1444/68. Relativamente
ai piani superiori, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a
residenziale nella misura massima di cui al comma precedente. In dette
aree è altresì consentito il cambio di destinazione ad uso commerciale di
edifici esistenti, previa l’inderogabile dimostrazione della dotazione di aree
a parcheggio nella misura prevista dalle normative vigenti.”.
Art. 49
Modifica
all’art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e
straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente”
1. Il comma 1 quinquies
dell’articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:
“1 quinquies. Il mutamento di destinazione d’uso a
residenza è consentito per gli immobili ricompresi all’interno delle zone
omogenee E, di cui al D.M. n. 1444/68, sempre che la destinazione d’uso
dell’edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita alla
conduzione del fondo agricolo nella misura massima del 30 per cento della
superficie residenziale esistente.
Sono altresì consentite all’interno delle zone omogenee E, modifiche di
destinazioni d’uso di edifici esistenti nella misura massima di metro
quadrati 300 per consentirne l’utilizzo ai fini artigianali e
commerciali.
Il mutamento di destinazione d’uso è consentito in tutte le zone il cui piano
dell’Autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista
nei piani paesistici.”
Art. 50
Modifica
all’articolo 1, comma 1, della Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 24
“Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale”
1. All’articolo 1, comma 1, della L.R. 15
febbraio 2010, n.24 “Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola
sociale”, dopo le parole “appalti di servizi” aggiungere le parole “ivi
comprese le procedure per l’affidamento dei servizi di consulenza e assistenza
tecnica sui programmi comunitari di competenza regionale”.
Art. 51
Modifica
all’articolo 61, comma 2, della Legge regionale 4 marzo 2016, n. 5
“Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016”
1. Il comma 2 dell’articolo 61 della Legge
regionale 4 marzo 2016, n. 5 “Collegato alla Legge di Stabilità
Regionale 2016”, è così sostituito:
“ 2. Il Regolamento regionale che disciplina l’organizzazione ed il
riconoscimento dei corsi per la formazione di OSS (Operatore Socio Sanitario) e
OSSS (Operatore Socio Sanitario Specializzato), approvato con D.G.R. n. 654 del
15 aprile 2002, si intende espressamente modificato con le previsioni del
presente articolo.”.
Art. 52
Modifica
all’art. 39, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24
“Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
1. Il comma 1 dell’art.39 della L.R. 18 dicembre
2007, n.24 è così modificato:
“1. Coloro che occupano, senza titolo, gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica ovvero che risultano destinatari di ordinanze di decadenza, alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono presentare, entro quattro
mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte dell’ente
gestore, domanda di sanatoria in presenza delle condizioni di cui al
secondo comma del presente articolo.”.
Art. 53
Modifica
all’articolo 5, comma 3, della L.R. 20 marzo 2015, n. 12
“Promozione e sviluppo della cooperazione”
1. All’articolo 5, comma 3, lett. b) della L.R. 20 marzo 2015, n. 12 “Promozione e
sviluppo della cooperazione” dopo le parole “attinenti” aggiungere le parole “le
politiche di sviluppo,”.
Art. 54
Modifiche
alla Legge regionale 28 giugno 1994, n. 28
“Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree
naturali protette in Basilicata”
1. L’art. 15 della L.R. n. 28/1994 è modificato
nel modo seguente:
- il comma 1 è così sostituito:
“1. La gestione delle Riserve Regionali non incluse nelle perimetrazioni dei
Parchi Nazionali e
dei Parchi Regionali è delegata alle Province.”;
- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“ 1 bis. La gestione delle Riserve Regionali incluse nel territorio
dei Parchi Nazionali
e
Regionali è delegata agli Enti Parco in cui le stesse
ricadono.” (7)
Art. 55
Modifiche
alla Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 30
“Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici”
1. Alla L .R. n. 30/2016 sono apportate le
seguenti modifiche:
- alla fine dell’art. 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo:
“ Ulteriori modifiche necessarie per adeguare le Disposizioni Operative a nuove
normative tecniche o a metodologie più evolute sono adottate direttamente dalla
Giunta regionale.”;
- L’art. 12, comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Basilicata istituisce il Catasto unico regionale degli impianti
termici degli edifici, la cui gestione è affidata, con delibera di Giunta
regionale, ad una delle Autorità competenti individuata come capofila, previa
consultazione delle stesse. Il Catasto unico regionale è fruibile on-line e
consente agli utenti la registrazione degli impianti termici secondo le
indicazioni della Regione.”;
- L’art. 12, comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Per la costituzione del Catasto unico regionale è obbligatoria la
targatura degli impianti termici. La targatura ha l’obbiettivo di identificare
ogni impianto in modo univoco attraverso un codice, detto codice catasto o
targa impianto, riportato su un’ apposita targa adesiva da applicare agli
impianti e da trascrivere su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti
l’impianto stesso. Le modalità di realizzazione delle targhe impianto saranno
definite dall’Ufficio competente della Regione con Determina dirigenziale.”;
- L’art. 12, comma 5, è sostituito dal seguente:
“5. Le targhe impianto sono stampate preventivamente da parte dell’Autorità
competente. L’apposizione della targa identificativa avviene, con l’ausilio
degli operatori del settore, all’atto della installazione o della prima
manutenzione prevista, riportandone il codice sui modelli di rapporto tecnico da
trasmettere all’Autorità competente.”;
- L’art. 12, comma 7, è sostituito dal seguente:
“ 7. L’Ufficio competente della Regione, con Determina dirigenziale, indica
alle Autorità competenti i requisiti e le specifiche tecniche del Catasto unico
regionale degli impianti termici.”;
- L’art. 13, comma 3, è sostituito dal seguente:
“ 3. A decorrere dall’attivazione del Catasto di cui all’art. 12, gli introiti
derivanti dalla cessione del contrassegno di verifica spettano alle Autorità
competenti, che impiegano le relative risorse anche per la targatura degli
impianti, l’implementazione e la gestione del Catasto unico regionale degli
impianti termici.”;
- L’art. 16, comma 1, è sostituito dal seguente:
“1.Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e
l’aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di
ispezione sugli impianti termici, avvalendosi eventualmente del supporto
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.P.R. n.
74/2013.”;
- L’art. 16, comma 2, è sostituito dal seguente:
“ 2. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e
formazione professionale delle imprese installatrici e di manutenzione nonché
per la definizione e la promozione delle campagne di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini.”.
2. Nell’ambito degli Allegati della L.R. n.
30/2016, è abrogato l’Allegato 7.
Art. 56
Modifiche
alla Legge regionale 26 aprile 2012, n. 8
“Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili”
1. Dopo l’articolo 15 della L.R. n. 8/2012 è
aggiunto il seguente articolo 15 bis:
“ Art. 15 bis
(Controllo e verifica degli impianti. Istituzione del libretto di sicurezza)
1. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione di
quelli ad uso domestico, sono sottoposti a verifiche e controlli da parte
dell’esercente.
2. I componenti e le apparecchiature costituenti l’impianto da F.E.R. sono
assoggettati annualmente a verifiche, finalizzate a controllare la regolare
funzionalità e sicurezza.
3. L’esercente dovrà comunicare al Comune territorialmente competente, su cui è
localizzato l’impianto da F.E.R., i dati relativi ai controlli e alle verifiche
di sicurezza, nonché le manutenzioni effettuate.
4. La Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge adotterà le disposizioni operative relative alle modalità di
controllo e di verifica sulla sicurezza mediante l’istituzione di un apposito
libretto di sicurezza dell’impianto, le tempistiche di controllo per ciascuna
tipologia di impianto, le modalità di trasmissione dei dati rilevati e le
sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011.”
Art. 57
Modifica
all’articolo 5, comma 2, lett. b) della L.R. 4
gennaio 2002, n. 8
“Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti”
1. L’articolo 5, comma 2, lett. b) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei
sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti”, è così
sostituito:
“b) cambio d’uso di locale garages di pertinenza
della unità immobiliari, salvo il caso di loro traslazione in altra zona
del fabbricato, qualora ciò non sia possibile è consentita la trasformazione
del 50% dei locali attraverso le modalità previste dall’articolo 6, comma 4;”.
Art. 58
Norme in
materia di promozione dell’utilizzo dell’idrogeno
1. La Regione riconosce l’idrogeno come
combustibile alternativo alle fonti fossili.
2. La Regione favorisce un’economia basata
sull’idrogeno prodotto mediante l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile e
mediante il recupero e/o riutilizzo di acqua sottoposta a processi di
trattamento.
3. Gli strumenti di attuazione della strategia di
sviluppo regionale dell’idrogeno sono gli accordi di programma e le convenzioni
e i protocolli d’intesa con enti pubblici, enti di ricerca, consorzi e società
consortili, associazioni di categoria, consorzi di imprese e società.
4. Dall’attuazione del presente articolo non
possono derivare oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 59
Modifica
all’articolo 24, della L.R. 2 settembre 1996, n. 43 ss.mm.ii.
“Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”
1. All’articolo 24, della L.R. 2 settembre
1996, n. 43 Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e
termali dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 5:
“5. Nell’ambito dell’azione di valorizzazione del patrimonio
idro-minerario ed al fine di favorire un uso sostenibile delle risorse idriche
ed idrogeologiche che contribuisca allo sviluppo economico e
sociale dei territori interessati, la Regione Basilicata autorizza
l’affidamento ad unico titolare di concessioni, nuove ovvero in scadenza, della
portata massima di 5 l/sec. Che ricadono in prossimità delle aree di cui
al comma 4 provvedendo, se necessario, alla rimodulazione dei
termini di durata delle concessioni interessate, unificandone la scadenza.”.
Art. 60
Modifica
all’articolo 34, comma 1, della L.R. 2 settembre 1996, n. 43 ss.mm.ii.
“Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”
1. All’articolo 34, comma 1, della L.R. 2
settembre 1996, n. 43 ss.mm.ii. “Disciplina
nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali” è inserita
la seguente lett. h):
“h) costituisce violazione al diritto-obbligo di coltivazione ed utilizzazione
e pertanto causa di decadenza della concessione il non mantenere in attività,
per oltre sei mesi consecutivi, o comunque per oltre dieci mesi nell’anno solare,
il giacimento oggetto della concessione, in assenza di giustificati motivi.”.
Art. 61
Istituzione
della Platea Unica dei lavoratori del settore idraulico – forestale
Integrazione alla Legge regionale 10 novembre 1998, n. 42
1. Alla L.R. n. 42/1998 dopo l’articolo 8 è
inserito il seguente articolo 8 bis:
“Art. 8 bis
Platea unica dei lavoratori del settore idraulico forestale
1. E’ istituita la platea unica dei lavoratori del settore idraulico-forestale
composta dagli addetti provenienti dalle graduatorie di cui all’articolo 9
della presente legge e dagli addetti ai progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano
(ex UTB), tutti afferenti al comparto del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria.
2. E’ altresì istituita la platea unica del personale tecnico-amministrativo
dei progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver e LSU
Pollino, anch’esso afferente al medesimo comparto.
3. Appartiene alla platee uniche di cui ai precedenti commi il personale dei
progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU
Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano (ex UTB) incluso nelle relative
graduatorie per l’anno 2017.”
Art. 62
Modifiche
agli articoli 9 e 10 della Legge regionale 10 novembre 1998, n. 42
“Norme in materia forestale”
1. Al comma 3 dell’articolo 9 dopo le parole “con
l’impiego dei lavoratori” e prima del periodo “che abbiano maturato adeguata
professionalità nei lavori idraulico forestali, antincendio, verde pubblico e
salvaguardia ambientale” è inserita l’espressione “di cui al precedente
articolo 8 bis”.
2. Il comma 3 bis dell’articolo 9 è abrogato.
3. Al comma 1 dell’articolo 10 l’espressione
“tenendo a base gli iscritti alle liste degli addetti al settore forestale al
31 dicembre 1997” è sostituita dalla seguente: “dei lavoratori di cui all’art.
8 bis ”.
Art. 63
Disposizioni
in materia di assistenza tecnica in zootecnia
1. All’articolo 39 della L.R. n. 19 del 24/07/2017
l’espressione “sulla base delle disposizioni approvate con D.G.R. n. 603 del 31
marzo 2009” è sostituita dalla seguente: “sulla base di apposito provvedimento
della Giunta regionale”.
Art. 64
Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 2016, n. 9: “Istituzione
dell’Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB
(Lavoro e Apprendimento Basilicata)”
1. All’art. 7 della legge regionale 13.05.2016, n.
9: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita
attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), sono apportate le seguenti
modifiche:
- All’art. 7, comma 4, della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9, dopo le parole
“poteri di direzione”, sono soppresse le parole “e di gestione”.
- All’art. 7, comma 5, lettera a) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 è
soppressa la parola “gestione”;
- All’art. 7, comma 5, lettera b) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 le
parole “alla predisposizione” sono soppresse e sostituite con le parole
“all’adozione”;
- All’art. 7, comma 5, lettera c) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 la
parola “gestione” è soppressa e sostituita con le parole “alla salvaguardia
dell’integrità”;
- All’art. 7, comma 5, lettera e) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 la
parola “predisposizione” è soppressa e sostituita con le parole “alla
definizione”;
- All’art. 7, comma 5, lettera f) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 le
parole “alla verifica ed
all’assicurazione” sono soppresse e sostituite con le parole “al
conseguimento”;
- All’art. 7, comma 5, lettera h) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 le
parole “contratti e” sono soppresse e, dopo la parole “convenzioni”, sono
inserite le parole “protocolli d’intesa, accordi di collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati, in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente, per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse
comune”;
- All’art. 7, comma 5, lettera i) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 la
parola “redazione” è soppressa e sostituita con la parola “approvazione”;
- All’art. 7, comma 5, dopo la lettera j) sono inserite la seguenti lettere:
“k) propone il conferimento degli incarichi ai dirigenti, in linea con quanto
previsto dall’art. 51 della Legge Regionale n. 26/2014, ne gradua le funzioni, assegna
loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne definisce la
responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati”;
l) dirige e coordina l’attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia;
m) valuta, con il supporto dell’Autorità regionale per la valutazione ed il
merito - Organismo Indipendente di Valutazione, l’attività dei dirigenti”.
2. All’art. 14 della legge regionale 13 maggio
2016, n. 9: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni
nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), è apportata la
seguenti modifica:
- Dopo il comma 10 è inserito il seguente comma 11: “11. Ai dirigenti spetta
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l’Agenzia verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo, assumendo in via esclusiva la
responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati”.
Art. 65
Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1: “Nuova disciplina
in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”
1. All’art. 20, comma 5, della Legge Regionale 11
gennaio 2017, n. 1, le parole “stabilito dalla Giunta Regionale ai sensi dei
commi 3 e 4 dell’art. 10 della Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 8” sono
soppresse e sostituite con le parole “è pari al compenso determinato dalla
Giunta regionale per il Commissario straordinario ai sensi del successivo art.
35, comma 3”.
2. All’art. 22, comma 6, della Legge Regionale 11
gennaio 2017, n. 1, le parole “dalla Giunta Regionale ai sensi dei commi 3 e 4
dell’art. 10” sono soppresse e sostituite con le parole “dall’organo
amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 10, comma 3”.
Art. 66
Modifiche
all'art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39
“Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori
di intervento della Regione Basilicata”
1. L'art. 22 della
legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 è così modificato:
a) al comma 1 l'espressione “fino al 30 giugno 2018” è sostituita con
l'espressione “fino al 31 agosto 2018”.
b) al comma 2 l'espressione " fino al 30 giugno 2018” è sostituita con
l'espressione “fino al 31 agosto 2018”.
2. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della lett. a) del precedente comma 1, quantificati nella misura
massima di euro 78.100,00, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio
pluriennale 2018-2020, per l'esercizio 2018, a valere sulla Missione 09
Programma 08.
3. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della lett. b) del precedente comma 1, quantificati nella
misura massima complessiva di euro 54.400,00, si provvede mediante gli
stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020, per l'esercizio 2018: per Euro
19.975,00 a valere sulla Missione 09 Programma 08, per Euro 6.660 a
valere sulla Missione 01 Programma 11, per Euro 16.460,00 a valere
sulla Missione 09 Programma 02 e per Euro 11.305,00 a valere sulla
Missione 01 Programma 03.
Art. 67
Disposizioni
in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di
farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle
attività destinate all’attuazione dei programmi concernenti l’Osservatorio dei
Prezzi, dei Servizi e delle Tecnologie nel settore della sanità (OPT), del
progetto di realizzazione della Rete regionale degli Acquisti del
Servizio sanitario regionale, di valutazione dei piani e dei progetti di
adeguamento infrastrutturale della Aziende sanitarie regionali e delle
Strutture sanitarie, nonché delle attività inerenti il progetto di riordino del
sistema di formazione continua, i contratti di collaborazione di cui alle
determinazioni dirigenziali n. 13A2.2017/D00845 del 30 dicembre 2017, n.
13A2.2017/D.00847 del 30 dicembre 2017, n. 13A2.2017/D.00844 del 30 dicembre
2017 e n. 13A2.2017/D.00846 del 30 dicembre 2017, con scadenza al 30 giugno 2018
sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.
2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di
cui al comma 1, quantificata in euro 112.000,00 è assicurata a valere sugli
stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020, per l’esercizio 2018, dalle
risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.
3. Al fine di lo svolgimento delle attività
ricomprese nel Programma regionale di farmacovigilanza attiva, garantendo, nel
contempo, il funzionamento del Centro regionale di Farmacovigilanza, in
conformità alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1461/2011 e n. 1893/2011,
il contratto di collaborazione di cui alla determinazione dirigenziale n.
13A2.2017/D.00848 del 30 dicembre 2017, con scadenza al 30 giugno 2018 è
prorogato fino al 31 dicembre 2018.
4. La spesa relativa alla proroga del contratto di
cui al comma 3, quantificata in euro 16.000,00, è assicurata a valere sugli
stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020, per l’esercizio 2018, dalle
risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 07.
5. Al fine garantire lo svolgimento delle attività
finalizzate alla messa in esercizio del fascicolo sanitario elettronico, i
contratti di collaborazione stipulati per tali finalità dell’Azienda
Ospedaliera regionale San Carlo in funzione di coordinamento e supporto operativo
alle Aziende del Servizio sanitario regionale in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono prorogati al 31 dicembre 2018.
6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di
cui al comma 5, quantificata in euro 36.000,00, è assicurata dalle risorse di
cui al Fondo Sanitario Regionale assegnate all’Azienda Ospedaliera regionale
San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma 07 del bilancio pluriennale
2018-2020.
Art. 68
Modifica al
comma 2 dell’art. 40 della legge regionale 25 luglio 2017, n. 19
“Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017”
1. Alla fine del comma 2, dell’art. 40 della
legge regionale 25 luglio 2017, n. 19 è aggiunto il seguente periodo: “il nuovo
regolamento costituisce disciplina unica, esecutiva ed attuativa, in materia di
gestione e dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di Riforma
Fondiaria.”.
Art. 69
Modifiche
all'art. 21 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 37 “Riforma Agenzia
regionale per l’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)”
[1. Il comma 3
dell’art. 21 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 37 “Riforma
Agenzia regionale per l’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)” è così sostituito:
“3. Il trattamento economico del Direttore generale è equiparato a quello
previsto per i Dirigenti generali della Regione Basilicata.”.] (14)
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 70
Modifiche
alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16: “ Istituzione del Nido Familiare con
“Tagesmutter” – Mamma di giorno”
1. Il comma 1
dell’art. 3 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 è così sostituito:
“1. Il nido in famiglia può accogliere un numero limitato di bambini compresi
quelli dell’ambito familiare fino ad un massimo di 8 contemporaneamente.”
2. Al comma 1
dell’art. 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 è aggiunta la seguente
espressione:
“- Diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico che è
necessariamente integrato, dopo il 31 dicembre 2018, con la frequenza
documentata a corsi di formazione e di aggiornamento relative a tematiche
educative presso strutture formative accreditate dalla Regione.”
Art. 71
Integrazioni
all’Allegato A della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28
“Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e
private”
1. Nell’allegato A della legge regionale 5 aprile
2000, n. 28 sono inserite le seguenti integrazioni:
- Nella sezione “Ambulatori”, dopo l’espressione “Requisiti minimi strutturali
e tecnologici” è inserito il seguente paragrafo: “In tutti i locali devono
essere di regola assicurate l’illuminazione e la ventilazione naturali; possono
essere destinati alle attività locali chiusi, in tali casi devono essere
assicurate idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima. E’
comunque consentito l’uso dei locali chiusi quando le attività non diano luogo
ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme a tutela
della salute e segnatamente:
a) Nei casi di locali chiusi devono adottarsi adeguate misure dirette ad
eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della
illuminazione in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche UNI-EN
12464-1 ed eventuali aggiornamenti;
b) Nei casi di locali chiusi è necessario assicurare aria salubre in quantità
sufficiente ottenuta con impianti di areazione, che devono essere sempre
mantenuti funzionanti. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un
sistema di controllo e gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti
a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione.”
- Nella sezione “Ambulatori”, dopo l’espressione “Servizio igienico per il
personale” è inserito il seguente periodo: “In locali siti nello stesso plesso
del luogo di lavoro, con spogliatoio e doccia, con gabinetto e lavabo con acqua
corrente calda, se necessario, e dotato di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Per uomini e donne devono essere previsti bagni separati: quando ciò sia
possibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che
occupano collaboratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è
ammessa un’utilizzazione separata degli stessi.”
- Nella sezione “Punti prelievo” dopo il primo paragrafo è inserito il
seguente: “I punti prelievo possono essere ubicati presso poliambulatori. In
tale caso il poliambulatorio che inoltra la domanda di autorizzazione secondo
quanto previsto all’articolo 6 della presente legge, deve aver
sottoscritto apposita convenzione con un laboratorio di analisi, in possesso di
autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria ai sensi del Decreto
Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, atta a garantire la qualità delle
prestazioni verso l’utenza.” e, al secondo paragrafo, dopo le parole “E’
affidata al direttore del laboratorio di analisi” è inserita la seguente
espressione: “ovvero al responsabile del poliambulatorio.”
Art. 72
Norme in
materia di riduzione dei tempi delle liste di attesa
1. I direttori generali delle Aziende e gli Enti
del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti ad attivare ogni azione utile
affinché i medici prescrittori informino i propri
comportamenti al rispetto delle linee guida nazionali e dei provvedimenti
regionali relativi all’appropriatezza prescrittiva garantendo adeguati processi
di verifica, controllo e monitoraggio.
2. I direttori generali delle Aziende e gli Enti
del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti al rispetto dei tempi massimi
stabiliti in attuazione della Intesa della Conferenza Stato Regioni n.189 del
28 ottobre 2010 per le liste di attesa per l’erogazione di prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale armonizzando le prestazioni rese in
ambito istituzionale, quelle rese in ambito libero professionale intramurario
nel rispetto delle linee guida regionali e dell’art.3 commi 13 e 14 del D.Lgs n.124/1998, quelle rese dai centri esterni
convenzionati ed in ultima istanza facendo ricorso all’acquisto di servizi sul
libero mercato.
3. I direttori generali delle Aziende e gli Enti
del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti a realizzare un sistema di
monitoraggio delle prestazioni prenotate e non fruite da parte degli utenti e
ad attivare le procedure di cui all’art.3 comma 15 del D.Lgs
n.124/1998.
4. I direttori generali delle Aziende e gli Enti
del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti a monitorare l’andamento degli
obblighi e della loro tempistica afferenti il Sistema Sanitario Regionale per
l’alimentazione dei dati del Fascicolo Sanitario Elettronico di competenza sia
delle strutture erogatrici pubbliche, sia di quelle private convenzionate che
della medica primaria.
Art. 73
Strutture
sociosanitarie
1. Il comma 2 dell’art. 26 della legge regionale
24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.
[2. Il comma 4, primo e secondo periodo,
dell’articolo 26 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 sono così
sostituiti: “I contratti in essere con le strutture sociosanitarie di cui al
comma 1 stipulati con le Aziende sanitarie locali proseguono la loro validità
nelle more della regolamentazione dell’accreditamento istituzionale.”] (13 bis)
Art. 74
Tetti di
spesa sanitari per prestazioni specialistiche ambulatoriali
1. Con riferimento alle prestazioni di
specialistica ambulatoriale, ex articolo 25 della legge n. 833/78, rese dalle
strutture private convenzionate a cittadini residenti fuori regione, le Aziende
sanitarie locali sono tenute ad effettuare i relativi pagamenti entro i limiti
del relativo tetto di spesa definito ai sensi dell’articolo 15, comma 14 del
D.L. n. 95/2012.
[2. Per le prestazioni erogate in eccedenza al
tetto di spesa di cui al comma precedente, i relativi pagamenti saranno
effettuati solo dopo la definizione degli accordi assunti in sede di Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.] (17)
Art. 75
Modifica
all’articolo 16 della L.R. 30 giugno 2017, n. 18
“Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017-2019”
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della Legge
regionale 30 giugno 2017, n. 18 “Prima variazione al bilancio di previsione
pluriennale 2017-2019” vengono eliminate le parole “fino al 31 dicembre 2018”.
Art. 76
Disposizioni
in materia di Trasporto Pubblico Locale
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 6
novembre 2015, n. 49, le parole “30 giugno 2018” sono sostituite con le parole
“31 dicembre 2020”.
2. Al comma 3 bis dell’articolo 3 della L.R. 6
novembre 2015, n. 49 le parole “30 giugno 2018” sono sostituite con le parole
“31 dicembre 2020”.
[3. Il comma 7 dell’articolo 1 della L.R. 30
aprile 2014, n. 7 è così modificato:
- le parole “da parte delle Amministrazioni Comunali” sono soppresse;
- le parole “mediante procedura di gara” sono soppresse;
- le parole “30 giugno 2018” sono sostituite con le parole “30 settembre
2018”.] (8)
[4. Il comma 5 dell’art. 34 della L.R. 30 dicembre
2017, n. 39 è così sostituito:
“5. Anche al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di cui ai
precedenti commi successivamente al termine del 30 settembre 2018,
la Regione, in considerazione degli investimenti da effettuare, anche in
cofinanziamento, da parte degli operatori, necessari al rinnovo del materiale
rotabile in applicazione dell’art. 27, comma 11 bis, del D. Lgs. 24 aprile 2017 n. 50, provvede ad assumere
i provvedimenti di cui all’art. 4, Paragrafo 4, del Regolamento CE n.
1370 del 23 ottobre 2007.”] (9)
CAPO III
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 77
Neutralità
finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi oneri a
carico del bilancio regionale.
Art. 78
Entrata in
vigore
1. La presente Legge Regionale è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
___________________
NOTE
(1) AVVISO DI RETTIFICA (B.U. n. 29 del
16/07/2018): all'art. 6, comma 1, è stato riscontrato il seguente errore
materiale, dopo la parola "Basilicata" era stata aggiunta soltanto
l'espressione "purché in possesso di laurea" anziché la seguente
espressione completa ", e fra coloro che hanno ricoperto l'incarico di
direttore in enti pubblici economici purché in possesso di laurea.";
(2) ERRATA CORRIGE: lettere modificate come da AVVISO DI RETTIFICA pubblicato
sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 2018;
(3) ERRATA CORRIGE: comma modificato come da AVVISO DI RETTIFICA pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 2018;
(4) ERRATA CORRIGE: comma modificato come da AVVISO DI RETTIFICA pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 2018;
(4 bis) la Corte Costituzionale con sentenza 21
ottobre -9 novembre 2020, n. 233 (G.U. n. 46 dell’11/11/2020) ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del
presente articolo;
(5) articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 20 agosto 2018, n. 18;
(6) articolo abrogato dall'art. 14, comma 2, L.R. 20 agosto 2018, n. 18;
(7) l'art. 14, comma 3, L.R. 20 agosto 2018, n. 18, così
dispone: "All’art. 54 comma 1 “Individuazione, , classificazione,
istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata"
dopo la parola “Parchi” e prima della qualificazione “Regionali”, l’espressione
“Nazionali e” è eliminata.";
(8) comma abrogato dall'art. 3, comma 4, L.R. 24 settembre 2018, n. 25;
(9) comma abrogato dall'art. 3, comma 4, L.R. 24 settembre 2018, n. 25;
(10) parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, lett. a),
L.R. 12 ottobre
2018, n. 28;
(11) parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, lett. b),
L.R. 12 ottobre
2018, n. 28;
(12) parole sostituite dall'art. 3, comma 1, lett.
c), L.R. 12
ottobre 2018, n. 28;
(13) parole soppresse dall'art. 25, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38;
(13 bis) la Corte
Costituzionale con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238 (in Gazz.
Uff. 27 dicembre 2018, n. 51) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma;
(14) comma abrogato dall’art. 39, comma 2, lett. b), L.R. 20 gennaio 2020, n. 1;
(15) la Corte Costituzionale con sentenza 21
ottobre -9 novembre 2020, n. 233 (G.U. n. 46 dell’11/11/2020) ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del
presente articolo;
(16) la Corte Costituzionale con sentenza 21 ottobre -9 novembre 2020, n. 233
(G.U. n. 46 dell’11/11/2020) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo;
(17) la Corte Costituzionale con sentenza 21
ottobre -9 novembre 2020, n. 233 (G.U. n. 46 dell’11/11/2020) ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del
presente comma.