Legge Regionale 2 dicembre 2021, n. 55
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL
TRIENNIO 2021 – 2023
Bollettino Ufficiale n. 85 (Speciale) del 2 dicembre 2021
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 18 aprile 2023, n. 3.
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Art. 1
Residui attivi e
passivi
1. Nelle more della
conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2020 da parte della Corte dei Conti, i dati
presunti, relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello
stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati
risultanti dal rendiconto approvato dalla Giunta regionale.
2. Le differenze fra
l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del
bilancio e l’ammontare dei residui dell’esercizio finanziario 2020 sono
rappresentate negli allegati A e B, annessi alla presente legge.
Art. 2
Fondo pluriennale
vincolato
1. Per l’esercizio
finanziario 2021, il fondo pluriennale vincolato iscritto nello stato di
previsione delle entrate è adeguato ad € 329.423.819,41, suddiviso in €
48.320.030,93, per la parte corrente, ed in € 281.103.788,48, per la parte
capitale.
Art. 3
Variazioni del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023
1. Nello stato di
previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2021-2023, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati C,
D, E, F, G, H, annessi alla presente legge.
Art. 4
Variazioni delle
tabelle di autorizzazione
1. Sono approvate le
variazioni alle tabelle A, B, C, D, E ed F di cui alla legge regionale 6 maggio
2021, n. 19 (Legge di stabilità regionale 2021), come evidenziato nelle tabelle
A1, B1, C1, D1, E1 ed F1, allegate alla presente legge
Art. 5
Allegati
1. Gli Allegati A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, N, alla legge regionale 6 maggio 2021, n. 20 Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), sono aggiornati dagli
allegati A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, N2, acclusi alla presente
legge
Art. 6
Ripiano disavanzo di
amministrazione (1)
[1. Il disavanzo di
amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti viene ripianato
secondo quanto previsto nell’allegato O2, accluso alla presente legge.]
Art. 7
Contributo ad APIBAS
1. Nell’esercizio 2021 è
riconosciuto un contributo straordinario ad APIBAS, dell’importo massimo di €
4.800.000,00, per il perseguimento dei fini istituzionali di cui alla legge
regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della
Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali
Basilicata S.p.A.). Il contributo di cui alla presente disposizione viene
concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. (2)
2. La copertura degli
oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere
sulla Missione 14, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione
pluriennale 2021-2023, per l’esercizio 2021.
Art. 8
Contributi per il
servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge
libere della Basilicata
1. La Giunta regionale è
autorizzata per l’esercizio 2021, ai sensi della legge regionale 30 novembre
2018, n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e
sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata) all’erogazione di
contributi per attività di vigilanza marina e sicurezza in mare, nel limite
massimo di € 20.000,00.
2. Agli oneri rivenienti
dall’applicazione del comma 1 si fa fronte a valere sullo stanziamento di
competenza dell’esercizio 2021 della Missione 09, Programma 01, Titolo 1 delle
spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.
Art. 9
Commissari liquidatori
delle soppresse Comunità Montane
1. All’articolo 1 della
legge regionale 28 dicembre 2020, n. 44 “Disposizioni urgenti in materia di
liquidazione delle soppresse Comunità Montane” è inserito il seguente comma
1-bis: “Il processo di liquidazione deve concludersi entro il 31 dicembre
2022.”.
2. Il comma 2 è
sostituito dal seguente comma:
“Gli incarichi conferiti
ai sensi del comma 1 restano in essere sino al termine di cui al comma 1-bis”.
3. Al comma 3 le parole
“grado C” sono sostituite con le parole “fascia A”.
4. Al comma 5 le parole
“Ufficio Autonomie locali del Dipartimento Presidenza” sono sostituite con le
parole “Ufficio Speciale per le Autonomie locali e la sicurezza integrata”.
5. Agli oneri derivanti
dall’applicazione del presente articolo, quantificati nell’importo massimo di €
40.000,00 per l’esercizio 2021 e di € 80.000,00 per l’esercizio 2022, si fa
fronte a valere sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 delle spese del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge
regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) la Corte
Costituzionale, con sentenza 25 maggio – 5 luglio 2022, n. 168 (pubblicata
nella Gazz. Uff. 6 luglio 2022, n. 27, prima serie
speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo e
dell’Allegato O2 alla presente legge regionale, nella parte concernente il
ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto
al 31 dicembre 2020;
(2) parole aggiunte
dall’art. 10, comma 1, L.R. 18 aprile 2023, n. 3.