Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 30
MODIFICHE ALLA L.R. 19
GENNAIO 2010, N.1 “NORME IN MATERIA DI ENERGIA E PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO
AMBIENTALE REGIONALE – D. LGS. 3 APRILE 2006, N.152 – L.R. N.9/2007 E
SS.MM.II.” E ALLA L.R. N. 8/2012 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
Bollettino Ufficiale
n. 64 (Supplemento ordinario) del 1° agosto 2021
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.
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Art. 1
Modifiche alla L.R.
n.1/2010
1. Al Piano di indirizzo
energetico regionale (P.I.E.A.R.), Appendice
A) sono apportate le seguenti modifiche:
[a)
al paragrafo n.2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi) comma 1, prima della parola
“Potenza” sono inserite le seguenti parole: “Per le aree e i siti di cui al
punto 16.1, lettera d) del D.M. 10 settembre 2010,”;] (2)
[b)
al paragrafo n.2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi) dopo il punto 1, è inserito
il punto 1 bis:
“1
bis. Per le aree e i siti diversi da quelli di cui al punto 1, del paragrafo
2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi), e fermo restante quanto previsto dalla
L.R. 54/2015, potenza massima dell’impianto non superiore a 3MW, la potenza
massima dell’impianto potrà essere aumentata del 20% qualora i progetti
comprendano interventi a supporto dello sviluppo locale, commisurati all’entità
del progetto ed in grado di concorrere, nel loro complesso, agli obiettivi del
P.I.E.A.R. La Giunta regionale, al riguardo, provvede a definire le tipologie,
le condizioni, la congruità e le modalità di valutazione e attuazione degli
interventi di sviluppo locale;”.] (2)
2. Le istanze relative ai
progetti in corso, di cui al comma 1, lett. b), al
centocinquantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge
sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferite a progetti
con preventivo di connessione di cui al punto 13.1, lett
f), della parte III del D.M 10 settembre 2010, accettato. (1)
3. Agli impianti
fotovoltaici siti in aree industriali o in aree industriali dismesse non si
applicano i limiti di potenza stabiliti nel punto 1, paragrafo 2.2. e 3.3.
dell’Appendice A) del P.I.E.A.R. di cui alla legge regionale 1/2010.
4. In attuazione della
L.R. n.32/2018, al fine di agevolare la costituzione di “distretti energetici”
o “valli energetiche” per lo sviluppo delle tecnologie e la produzione di
“idrogeno” in Basilicata, il Dipartimento Ambiente effettua uno studio di
valutazione per la estensione della previsione di cui al comma precedente ad
aree contermini alle zone industriali o aree industriali ubicate a distanza non
superiore a 2 km.
5. Per la realizzazione
degli impianti di cui all’art.1, commi 3 e 4, si applica la procedura
autorizzativa semplificata. Per le misure compensative e di riequilibrio
ambientale si applicano i criteri di cui all’art.12, comma 6, D. Lgs. n.387 del 2003.
Art. 2
Modifiche
all’Appendice A) del P.I.E.A.R.
[1. Le lettere a) e b)
del paragrafo 1.2.1.3. (Requisiti tecnici minimi) dell’Appendice A) del
P.I.E.A.R. sono sostituite dalle seguenti:
a)
velocità media annua del vento a 25 m dal suolo superiore ai 6 m/s;
b)
ore equivalenti di funzionamento dell’aerogeneratore non inferiori a 2.500 ore.] (3)
[2. Al primo capoverso
del paragrafo 1.2.1.5. (Requisiti anemologici)
dell’Appendice A) del P.I.E.A.R. le parole “della durata di almeno un anno”
sono sostituite con le seguenti: “della durata di almeno tre anni”.] (3)
[3. La lettera f) del
paragrafo 1.2.1.5. (Requisiti anemologici)
dell’Appendice A) del P.I.E.A.R. è sostituita dalla seguente:
“f) Periodo di
rilevazione di 3 anni di dati validi e consecutivi – è ammessa una perdita di
dati pari al 10% del totale – che non risalgano a più di 5 anni precedenti alla
presentazione dell’istanza. Qualora i dati a disposizione siano relativi ad un periodo
di tempo inferiore a 3 anni, ma comunque superiore a 30 mesi, è facoltà del
richiedente adottare una delle due strategie seguenti: considerare il periodo
mancante alla stregua di un periodo di calma ed includere tale periodo nel
calcolo dell’energia prodotta; integrare i dati mancanti con rilevazioni
effettuate tramite torre anemometrica, avente le caratteristiche dei punti b),
c), d) ed e), fino al raggiungimento di misurazioni che per un periodo
consecutivo di un anno presentino una perdita di dati non superiore al 10% del
totale. Qualora i dati mancanti fossero in numero maggiore di 3 mesi, il
monitoraggio dovrà estendersi per il periodo necessario ad ottenere dati validi
per ognuno dei mesi dell’anno solare.”.]
(3)
4. Alla lettera l) del
paragrafo 1.2.1.5. (Requisiti anemologici)
dell’Appendice A) del P.I.E.A.R. la parola “tre” è sostituita con la parola
“quattro”.
Art. 3
Modifiche alla L.R.
n.8/2012
1. Alla legge regionale
n.8/2012 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’art.11 comma 1 “Potenze installabili” è abrogata la lettera b);
b)
il comma 2 dell’art.11 è abrogato.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
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NOTE:
(1) comma così sostituito
dall’art. 19, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59. Il testo precedente era
così formulato: “2. I procedimenti in corso, di cui
al comma 1, lett. b), al centoventesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi
della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione
di connessione di cui al punto 13.1, lett. f), della
parte III del D.M. 10 settembre 2010.”;
(2)
la Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 13 maggio 2022, n. 121
(pubblicata nella Gazz. Uff. 18 maggio 2022, n. 20,
prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
presente lettera;
(3)
la Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 13 maggio 2022, n. 121
(pubblicata nella Gazz. Uff. 18 maggio 2022, n. 20,
prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma.