Leggi Regionali
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Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 30

MODIFICHE ALLA L.R.  19 GENNAIO 2010, N.1 “NORME IN MATERIA DI ENERGIA E PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE – D. LGS. 3 APRILE 2006, N.152 – L.R. N.9/2007 E SS.MM.II.” E ALLA L.R. N. 8/2012 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

 Bollettino Ufficiale n. 64 (Supplemento ordinario) del 1° agosto 2021

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

_____________________________________

Art. 1

Modifiche alla L.R. n.1/2010

1. Al Piano di indirizzo energetico regionale (P.I.E.A.R.), Appendice  A) sono apportate le seguenti modifiche:

[a) al paragrafo n.2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi) comma 1, prima della parola “Potenza” sono inserite le seguenti parole: “Per le aree e i siti di cui al punto 16.1, lettera d) del D.M. 10 settembre 2010,”;]  (2)

[b) al paragrafo n.2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi) dopo il punto 1, è inserito il punto 1 bis:

“1 bis. Per le aree e i siti diversi da quelli di cui al punto 1, del paragrafo 2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi), e fermo restante quanto previsto dalla L.R. 54/2015, potenza massima dell’impianto non superiore a 3MW, la potenza massima dell’impianto potrà essere aumentata del 20% qualora i progetti comprendano interventi a supporto dello sviluppo locale, commisurati all’entità del progetto ed in grado di concorrere, nel loro complesso, agli obiettivi del P.I.E.A.R. La Giunta regionale, al riguardo, provvede a definire le tipologie, le condizioni, la congruità e le modalità di valutazione e attuazione degli interventi di sviluppo locale;”.]  (2)

2. Le istanze relative ai progetti in corso, di cui al comma 1, lett. b), al centocinquantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferite a progetti con preventivo di connessione di cui al punto 13.1, lett f), della parte III del D.M 10 settembre 2010, accettato.   (1)

3. Agli impianti fotovoltaici siti in aree industriali o in aree industriali dismesse non si applicano i limiti di potenza stabiliti nel punto 1, paragrafo 2.2. e 3.3. dell’Appendice A) del P.I.E.A.R. di cui alla legge regionale 1/2010.

4. In attuazione della L.R. n.32/2018, al fine di agevolare la costituzione di “distretti energetici” o “valli energetiche” per lo sviluppo delle tecnologie e la produzione di “idrogeno” in Basilicata, il Dipartimento Ambiente effettua uno studio di valutazione per la estensione della previsione di cui al comma precedente ad aree contermini alle zone industriali o aree industriali ubicate a distanza non superiore a 2 km.

5. Per la realizzazione degli impianti di cui all’art.1, commi 3 e 4, si applica la procedura autorizzativa semplificata. Per le misure compensative e di riequilibrio ambientale si applicano i criteri di cui all’art.12, comma 6, D. Lgs. n.387 del 2003.

Art. 2

Modifiche all’Appendice A) del P.I.E.A.R.

[1. Le lettere a) e b) del paragrafo 1.2.1.3. (Requisiti tecnici minimi) dell’Appendice A) del P.I.E.A.R. sono sostituite dalle seguenti:

a) velocità media annua del vento a 25 m dal suolo superiore ai 6 m/s;

b) ore equivalenti di funzionamento dell’aerogeneratore non inferiori a 2.500 ore.]   (3)

[2. Al primo capoverso del paragrafo 1.2.1.5. (Requisiti anemologici) dell’Appendice A) del P.I.E.A.R. le parole “della durata di almeno un anno” sono sostituite con le seguenti: “della durata di almeno tre anni”.]   (3)

[3. La lettera f) del paragrafo 1.2.1.5. (Requisiti anemologici) dell’Appendice A) del P.I.E.A.R. è sostituita dalla seguente:

“f) Periodo di rilevazione di 3 anni di dati validi e consecutivi – è ammessa una perdita di dati pari al 10% del totale – che non risalgano a più di 5 anni precedenti alla presentazione dell’istanza. Qualora i dati a disposizione siano relativi ad un periodo di tempo inferiore a 3 anni, ma comunque superiore a 30 mesi, è facoltà del richiedente adottare una delle due strategie seguenti: considerare il periodo mancante alla stregua di un periodo di calma ed includere tale periodo nel calcolo dell’energia prodotta; integrare i dati mancanti con rilevazioni effettuate tramite torre anemometrica, avente le caratteristiche dei punti b), c), d) ed e), fino al raggiungimento di misurazioni che per un periodo consecutivo di un anno presentino una perdita di dati non superiore al 10% del totale. Qualora i dati mancanti fossero in numero maggiore di 3 mesi, il monitoraggio dovrà estendersi per il periodo necessario ad ottenere dati validi per ognuno dei mesi dell’anno solare.”.]  (3)

4. Alla lettera l) del paragrafo 1.2.1.5. (Requisiti anemologici) dell’Appendice A) del P.I.E.A.R. la parola “tre” è sostituita con la parola “quattro”.

Art. 3

Modifiche alla L.R. n.8/2012

1. Alla legge regionale n.8/2012 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art.11 comma 1 “Potenze installabili” è abrogata la lettera b);

b) il comma 2 dell’art.11 è abrogato.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

____________________________________

NOTE:

(1) comma così sostituito dall’art. 19, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59. Il testo precedente era così formulato: “2. I procedimenti in corso, di cui al comma 1, lett. b), al centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f), della parte III del D.M. 10 settembre 2010.”;

(2) la Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 13 maggio 2022, n. 121 (pubblicata nella Gazz. Uff. 18 maggio 2022, n. 20, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera;

(3) la Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 13 maggio 2022, n. 121 (pubblicata nella Gazz. Uff. 18 maggio 2022, n. 20, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.




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