(B. U. Regione Basilicata N. 60
del 29 dicembre 2008)
Capo I
Disposizioni di carattere
finanziario
Articolo 1
Limite massimo di indebitamento
1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata
per l'esercizio finanziario 2009, tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 105.327.025,06.
2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al
precedente comma 1 è destinato a finanziare:
a) per € 27.892.340,67 la quota di
cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito
del Programma Operativo FESR 2007-2013;
b) per € 15.940.868,00 l’ulteriore la quota a
carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, ai sensi
dell’art.20 della Legge 11.03.1988, n.67;
c) per € 61.493.816.39 altre spese di
investimento.
3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante
la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità
Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell'Entrata del
bilancio per l'esercizio finanziario 2009.
4. Per gli anni 2010 e 2011 il limite massimo di indebitamento del bilancio
pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in
€15.082.170,64 ed in € 13.908.578,46.
Capo II
Disposizioni in materia di spesa
Articolo 2
Dotazioni finanziarie per
l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia
e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa
a carattere continuativo - ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui
quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per
l'anno 2009 nella misura complessiva di € 146.126.241,34 e nei limiti indicati
nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che
prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia,
classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l'anno 2009
nella misura complessiva di € 140.472.252,01 e nei limiti indicati nella
tabella B allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di
intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per
l'anno 2009 complessivamente in € 4.580.902,39 nelle misure riportate nella
tabella C allegata alla presente legge.
Articolo 3
Limiti di impegno
1.
I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per
interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per l'esercizio
finanziario 2009, complessivamente in € 14.919.754,73, sono riportati, unitamente
alla decorrenza ed all'anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente
legge[1]
Articolo 4
Spese di funzionamento degli Enti e
degli Organismi dipendenti dalla Regione
1. I contributi regionali per le spese di
funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti,
dipendenti dalla Regione, sono fissati per l'esercizio 2009 nella misura
complessiva di a 27.251.000,00 cosi ripartiti[2]
DENOMINAZIONE ENTE:
Agenzia di Promozione territoriale - A.P.T.- (F.O. 0473
U.P.B. 0473.4)
euro 2.000.000,00
Agenzia lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura -
A.L.S.I.A. - (F.O. 0421.01)
euro 10.939.000,00
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Basilicata -
A.R.P.A.B. - L.R. 19.05.1997, n. 27 ( F.O. 0510 - U.P.B. 0510.05 )
euro 7.680.000,00
Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della
Basilicata - A.R.D.S.U. - L.R. 04.07.1997, n. 11 - ( F.O. 0980 -
U.P.B. 0980.03 )
euro 2.200.000,00
Ente parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti lucane - L.R.
24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.04 )
euro 400.000,00
Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri
del Materano - L.R. 7.01.1998, n. 2 ( F.O. 0540 - U.P.B. 0540.05
)
euro 400.000,00
Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (
A.R.B.E.A. ) - ( F.O. 0421 - U.P.B. 0421.02 )
euro 3.632.000,00
TOTALE 27.251.000,00
Articolo 5
Attuazione degli interventi dei
Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai
Fondi strutturali della Unione Europea
1. La dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2009 relativa al
Programma Operativo FESR per il periodo di programmazione 2007-2013 è
determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla
presente legge.
2. La dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2009 relativa al
Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 è
determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla
presente legge.
3. La dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2009 relativa al
Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è determinata nei limiti degli
stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente
dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei
programmi e dei progetti di cui al precedente comma, nonché della relativa
acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in
corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.
Articolo 6
Patto di stabilità interno e misure
di contenimento della spesa
1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2009-2011 adottati con l'adesione al patto di
stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell'esercizio finanziario
2009, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a
carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino oneri
aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E' fatto altresì divieto per il
medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di
ulteriori componenti sia esterni che interni all'amministrazione regionale.
2. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta e del
Consiglio rispondono del contenimento degli impegni e dei pagamenti autorizzati
entro i limiti degli stanziamenti rispettivamente di competenza e di cassa
delle singole Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione delle
Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2009. A
tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative
necessarie all'attuazione del sistema di monitoraggio e verifica delle
autorizzazioni di cui al presente comma in adempimento alle linee guida
approvate con delibera di Giunta Regionale.
3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità
economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta
regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2009 a rideterminare il
livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di
contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
Articolo 7
Vigilanza e monitoraggio della spesa
infraregionale
1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al
precedente art. 4 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a
vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga
contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento
o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per
il periodo 2009-2011.
2. Al fine di consentire il monitoraggio della spesa infraregionale, gli
enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla
struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le
modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica
operanti in Basilicata.
Capo III
Disposizioni in materia di sostegno
all'economia ed alle famiglie e di cooperazione territoriale
Articolo 8
Misure per la riduzione del costo
dell'energia
1. Il comma 1 dell' art. 12 della L.R. n. 28/2007 è così modificato:
' 1. La Giunta regionale elabora annualmente misure finalizzate alla riduzione
del costo dell'energia nella Regione, utilizzando per tale finalità la quota
parte delle risorse di titolarità regionale rivenienti dalle royalties di cui
al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. e i. ed alla L.R. n.
40/1995 e s.m. e i., eccedente anno per anno la quota complessiva pagata alla
Regione nell'anno 2005. A tal fine, entro il 28 febbraio di ogni anno, la
Giunta Regionale adotta un provvedimento contenente tali misure attuative,
sentita la competente commissione consiliare.'
2.Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale
elabora un programma integrato di investimenti a vantaggio dei territori di cui
alla L.R. n. 40/1995 che è successivamente approvato dal Consiglio Regionale.
3.Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si fa
fronte con apposito stanziamento pari ad Euro 17.000.000,00 all'UPB 1111.15 del
bilancio di previsione 2009.
Articolo 9
Interventi di sostegno alla domanda
pubblica di energia (28) (31)
1.
La Regione Basilicata promuove interventi per la
razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti
pubblici regionali attraverso:
a.l'analisi, il controllo,
l'aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell'amministrazione regionale,
degli enti strumentali della Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale; nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici
della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche
locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia
interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati; (16)
b.la valorizzazione a fini
energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente
utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree
utilizzabili a fini di produzione di energia, di proprietà della Regione, dei
suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché,
qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione
Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a
totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai
soggetti innanzi indicati; (17)
c.la realizzazione di impianti
alimentati da fonti non fossili, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 387/2003, per
una potenza installata complessiva massima di 200 MW, con la finalità di
destinare parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita
della stessa alla riduzione dei costi della bolletta energetica degli enti
territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di
ubicazione degli stessi. Le potenze degli impianti di cui al presente comma e
le connesse produzioni non contribuiscono alla saturazione dei limiti massimi
per ciascuna fonte indicati nel richiamato art. 3 della L.R. n. 9/2007; né a
quelli fissati in sede di approvazione del PIEAR di cui all'art. 2 della L.R.
n. 9/2007.
d. la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di
proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale, nonchè, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici
economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche
locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia
interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati. (18)
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono affidati alla Società
Energetica Lucana [*] (SEL), la quale:
a. cura l'attuazione delle
procedure di cui all'art. 3, comma 4, lettera a, della L.R. 1 luglio 2008 n. 12
e all'art. 21 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e s.m.i., limitatamente al campo
dell'approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie; (19)
b. provvede a quanto
necessario per la realizzazione degli impianti e degli interventi di cui
alle lett. c) e d) del precedente comma 1, osservando negli affidamenti a
terzi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di costruzione
delle opere i criteri di evidenza pubblica previsti dal D. Lgs. n.
163/2006; (20)
c. funge da centrale di
committenza regionale ai sensi degli artt. 3, comma 34, e 33 del D.Lgs. n.
163/2006 e dell'art. 1, commi 455, 456 e 457 della L. 296/2006 in materia di
energia per la Regione, i suoi enti strumentali e le Aziende del Servizio
Sanitario Regionale, nonchè, qualora ne facciano richiesta, per gli enti
pubblici economici della Regione Basilicata, le altre amministrazioni pubbliche
locali e le società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia
interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati. (21)
3. Sulle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente
utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia e, sulle aree
utilizzabili a fini di produzione di energia, appartenenti al demanio o al
patrimonio regionale ovvero di proprietà dei suoi enti strumentali, delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, qualora ne facciano richiesta,
degli enti pubblici economici regionali, delle amministrazioni pubbliche locali
e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia
interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati, è costituito, senza oneri e
senza limiti di tempo, il diritto di superficie per la realizzazione degli
impianti di cui al comma 1 in favore della Società Energetica Lucana. La
costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della scheda
progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana all’Ente proprietario,
con le forme all’uopo indicate dall’art. 1350 codice civile, anche ai fini
dell’adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 2643 codice
civile. La Società Energetica Lucana individua l’elenco delle superfici o delle
aree compatibili con la produzione di energia, sulle quali acquisisce il
diritto di superficie.
La Società Energetica Lucana utilizza le superfici e le aree sulle quali ha
acquisito il diritto di superficie per installare e gestire gli impianti di cui
al comma 1, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza
pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito per la durata
indicata negli atti di gara. [3]
3 bis. La Società Energetica Lucana opera altresì quale delegato
amministrativo della Regione Basilicata per l'attuazione di bandi regionali a
beneficio dei soggetti indicati nel precedente comma 3, per i fini di cui al
comma 1 del presente articolo. [4]
4.
Per il finanziamento degli investimenti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al precedente comma 1, per
gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di
energia termica e per gli altri interventi di cui al presente articolo,
vengono assegnati alla Società Energetica Lucana i ricavi derivanti, anno
per anno, dalla cessione sul mercato regolamentato, gestito dal Gestore
dei Mercati Energetici ("GME), delle aliquote relative alle
estrazioni di gas dovute alla Regione ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 1996, n.
625 e s.m.i.. (22)
Articolo 10
Procedimento amministrativo
semplificato per la realizzazione di impianti di cui all'art. 2 comma 1 lettera
c) del D. Lgs. 29 Dicembre 2003 n. 387 (29)
1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 9/2007, dopo le parole 'Piano di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR)' è aggiunto il seguente
periodo:
'con cui il Consiglio regionale determina i fondamentali indirizzi
programmatici di cui al successivo art. 2'.
2. Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, di cui all'art. 2
della L.R. 9/2007, è approvato dal Consiglio regionale entro 30 giorni
successivi alla presentazione del Piano nella Conferenza Regionale prevista
dall'art. 2 comma 2 della L.R. n. 9/2007. La presentazione dovrà avvenire entro
180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
[3. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n.
9/2007 è sostituito dal seguente:
2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è consentita la realizzazione:
a) degli impianti fotovoltaici;
a.1 - incentivati in Conto energia di cui al DM
6.2.2006 e DM 28.7.2005;
a.2 - integrati o parzialmente integrati ai sensi del DM 19.02.2007;
a.3 - di cui ai bandi già emanati dalla Regione;
a.4 - non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del DM
19.02.07;
Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano realizzati
su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al demanio
regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale;
a.5 - di potenza fino a 1 MW con caratteristiche
disciplinate dal comma 5.
b) degli impianti mineolici con potenza nominale
installata complessiva non superiore a 1 MW e per un numero massimo di cinque
aerogeneratori; purché non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000
(siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS) ai
sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali ,
nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del
D. lgs. n. 152/2006;
c) degli impianti di cogenerazione alimentati a
biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa
vegetale con una potenza elettrica installata non superiore a 500 KW e in aree
agricole ed industriali;
d) delle centraline idroelettriche di potenza
complessiva non superiore a 250 KW;
e) degli impianti realizzati nei limiti della
potenza già autorizzata in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio
alla data di entrata in vigore della presente legge; nei processi di
riconversione è consentito l'utilizzo di origine vegetale e biocarburanti di
origine vegetale.] [5]
4. Fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di
valutazione di incidenza, la costruzione e l’esercizio degli impianti,
infrastrutture e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione alla rete
di cui al precedente art. 9 con il limite massimo di potenza installata per
singolo impianto di 25 MW e di cui all’art. 3, comma 2, lettere a.2), a.5), b),
c), d) della L.R. n. 9/2007, è realizzata tramite la disciplina della denuncia
di inizio attività (DIA), di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.-
Tale disciplina è integralmente sostitutiva dell’autorizzazione di cui all’art.
12 del D.Lgs. n. 387/2003. In tal caso il titolare dell’impianto, almeno trenta
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta alla Regione Basilicata
ed ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività accompagnata da una
relazione asseverata a firma di progettista abilitato ai sensi del richiamato
D.P.R. 380/2001. [6]
[5. La costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere
connesse, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a.5), della L.R. n. 9/2007 in
aree agricole è consentita purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
- che non vengano realizzati
nei siti della Rete Natura 2000 (siti d'importanza comunitaria SIC e Zone di
protezione Speciale ZPS) ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1993, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei
Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D. Lgs. 153/2006, che la
dimensione minima delle particelle catastali asservite all'impianto, anche non
contigue di proprietà del proponente, ma appartenenti allo stesso Comune, non
sia inferiore a 3 volte la superficie radiante ed esse risultino prive di
piantagioni produttive intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da
frutto, e non siano classificate alla data del 01.12.08 catastalmente con la
qualità "irrigua" qualora siano invece realizzate in aree agricole
"irrigue" che la dimensione minima delle particelle catastali
asservite, siano anche non contigue di proprietà del proponente ma appartenenti
allo stesso Comune, non siano inferiori a 10 volte la superficie radiante ed
esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti,
agrumeti o altri alberi da frutto;
- che il soggetto proponente non presenti su particelle catastali contigue o
derivanti da azioni di frazionamento successive alla data dell'1.12.2008,
denuncia di realizzazione di altri impianti fotovoltaici.
In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, per la realizzazione degli impianti
di cui all'art. 3 comma 2 lettere a.5) b) e c) della L.R. n. 9/2007 il titolare
dell'impianto, presenta alla Regione Basilicata ed al Comune interessato la
seguente documentazione:
- titolo di proprietà o disponibilità dell'area;
- dichiarazione del proprietario e del progettista per gli impianti
fotovoltaici, in aree agricole dell'effettiva sussistenza delle condizioni di
cui al precedente punto del presente comma 5;
- copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dall'ente
distributore, che prevede la connessione dell'impianto;
- nel caso d'impianti di potenza superiore a 200KW quadro economico finanziario
asseverato da un Istituto Bancario o da un intermediario finanziario iscritto
nell'elenco speciale di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico delle leggi in
materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1
del Decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di
conversione che ne attesti la congruità;
- nel caso di impianti di potenza superiore a 200 KW nella richiesta di D.I.A.
i proponenti, dichiarino ai sensi dell'art. 46, come modificato dall'art. 49
del Testo Unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002 n. 313, e dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanata con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di avere la
disponibilità delle risorse necessarie per la compiuta realizzazione
dell'intervento.] [ 7]
6. La costruzione e la gestione di impianti solari termici e
fotovoltaici [01] integrati o parzialmente integrati
nelle superficie esterne degli edifici, complanari con le superfici di appoggio
o comunque non visibili dal piano stradale oppure installati su edifici
industriali ricadenti in aree industriali, non sono soggette alla disciplina
della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e s. m. e i. A tale scopo, fatti salvi i casi di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m. e
i., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune e alla Regione
Basilicata.
[7. La lettera g) punto 2 dell'allegato B della Legge Regionale n. 47/1998,
modificata dall'art. 5, comma 1, punto 1) della L.R. n. 9/2007, è così
riformulata:
'g) impianti di produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento (tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti
costituiti da uno o più generatori la cui potenza nominale non superi 1 MW)'.]
(7 bis)
[8. Il punto 2 dell'allegato B della L.R. n. 47/1998, modificato
dall'art. 5, comma 2), punto 2) della L.R. n. 9/2007, è riformulato come segue
: [01]
'l) impianti di produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare (tutti i progetti,
esclusi quelli destinati ad alimentare dispositivi di sicurezza e singoli
dispositivi di illuminazione; che risultano essere parzialmente o totalmente
integrati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19
febbraio 2007; che risultano essere non integrati ai sensi del Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 la cui potenza sia non
superiore a 1 MW).'] (7 ter)
[9. L'esclusione di cui al precedente comma 8 si applica anche agli impianti
fotovoltaici di cui all' art. 9 della presente legge.] (7
quater)
Articolo 11
Dotazione del Fondo di Coesione
Interna
1. Per l'esercizio finanziario 2009, la dotazione del 'Fondo di Coesione
Interna' di cui all'art. 22 della L.R. 31.01.2002, n.10, corrispondente ad Euro
10.000.000,00, importo stanziato alla Unità Previsionale di Base 1111.06 del
bilancio di previsione per l'esercizio 2009, è destinato ad interventi
infrastrutturali o di sostegno di servizi essenziali proposti da singoli
Comuni, favorendo condizioni di complementarietà con i servizi in gestione
associata intercomunale.
2. La quota del 'Fondo di Coesione Interna' destinato ad interventi
infrastrutturali è pari ad Euro 5.000.000,00.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta Regionale sottopone all'approvazione del Consiglio la disciplina di
gestione del Fondo.
Articolo 12
Interventi di sostegno allo sviluppo
dell'Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della
ricerca scientifica
1. L'importo finalizzato allo sviluppo dell' Università degli studi della
Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica per l' esercizio
finanziario 2009 è stabilito nella misura di € 5.000.000,00.
2. Le somme di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0480.02
'Sostegno all'istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica' del
bilancio di previsione per l'esercizio 2009.
Articolo 13
Dotazione del Fondo di Prevenzione e
solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione - Legge Regionale
01.12. 2004, n.24
1. Per l'esercizio finanziario 2009, la dotazione del Fondo di Prevenzione e
solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione di cui alla Legge
Regionale 01.12.2004, n.24, è pari ad euro 400.000,00, importo stanziato alla
UPB 1091.01 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009.
Articolo 14
Contributo per la Stabilizzazione dei
Lavoratori ASU autofinanziati e degli ex Lavoratori Socialmente Utili
rivenienti dalla Platea Regionale LSU, in rapporto di lavoro presso Amministrazioni
Pubbliche della Basilicata con contratto di Collaborazione Coordinata e
Continuativa o con Contratti di Lavoro a Tempo Determinato [8]
[1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e
551 dell'art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione
dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle
lettere b) e c), comma 3, art. 2 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2,
nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre
anni e promuove altresì la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti
dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata
di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere.]
[9]
2. Gli enti pubblici utilizzatori possono avvalersi della facoltà di
assumere i suddetti lavoratori in pianta organica a tempo indeterminato nelle
categoria A e B ed a tempo determinato nelle categorie C e D, secondo i profili
professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso
procedure selettive.
3. La Regione Basilicata riconosce, a partire dall'anno 2009, agli enti
pubblici di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo economico su
base annua pari ad € 9.200,00 annui per ogni lavoratore che sia stabilizzato
tramite assunzioni in pianta organica. [10]
4. Per le finalità del presente articolo è destinata, per l'esercizio
finanziario 2009, una somma pari ad Euro 500.000,00, stanziata alla U.P.B.
0412.03 'Azioni in favore del lavoratori socialmente utili' del bilancio
regionale per il medesimo esercizio finanziario.
5. Alle medesime finalità del presente articolo è destinata una quota del
Fondo di Coesione Interna, di cui all'art. 22 della Legge Regionale 31 gennaio
2002, n. 10, nella misura stabilita nell'ambito dello stanziamento di cui alla
U.P.B. 1111.06 'Fondo di coesione per le aree interne svantaggiate -
Trasferimenti agli Enti locali' del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2009.
Articolo 15 [14]
Inserimento lavorativo soggetti
diversamente abili
1.
Al fine di favorire l’inserimento lavorativo
stabile dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68
e l’assolvimento degli obblighi di assunzione previsti all’articolo 3 della
medesima Legge da parte degli Enti pubblici presenti nel territorio regionale,
nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione e in attuazione
dell’art. 7 dell’Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza
Unificata Stato - Regioni - Città - Autonomie Locali, la Regione Basilicata
promuove convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, n.
68, e dell’articolo 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato da parte delle Pubbliche
Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, mediante
chiamata nominativa, dei soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui
all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno completato presso Enti
pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata un rapporto di lavoro
a tempo determinato sorto sulla base dei progetti speciali di cui all’articolo
15, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, avendo in
precedenza svolto presso Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio
della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un’attività di
tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, iniziata anteriormente
alla data di entrata in vigore dell’Intesa, anche se completata
successivamente.
2.
A tal fine, per ogni lavoratore diversamente
abile che sia assunto ai sensi del comma precedente, la Regione Basilicata
riconosce, per l’anno 2012, agli Enti pubblici promotori un contributo
economico pari ad euro 10.000,00.
3.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di
cui all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, in
essere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo
contributo regionale sarà erogato, nel limite degli importi dovuti, fino alla
scadenza del contratto.
4.
Gli enti pubblici presenti sul territorio della
Regione Basilicata, in caso di scopertura delle quote riservate ai soggetti
diversamente abili, dovranno attivare in via prioritaria la procedura di
assunzione prevista al comma 1, fino ad esaurimento della categoria dei
soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti.
5.
La Regione Basilicata, esclusivamente in
attuazione dell’articolo 7 dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata
Stato - Regioni - Città - Autonomie Locali in data 7 dicembre 2006, promuove,
altresì, progetti speciali finalizzati all’assunzione a tempo determinato
presso le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio della Regione
Basilicata dei lavoratori diversamente abili che hanno svolto con esito
positivo, presso gli Enti pubblici presenti sul territorio della Regione
Basilicata, un’attività di tirocinio iniziata anteriormente alla data di
entrata in vigore dell’Intesa, anche se completata successivamente.
6. Ai fini di cui al precedente comma la Regione Basilicata riconosce agli
Enti promotori dei relativi progetti un contributo economico fino ad un massimo
di euro 10.000,00 annui per ogni lavoratore diversamente abile, in ragione di
una percentuale non superiore al 75% del costo del lavoro lordo.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è destinata, per l’esercizio
finanziario 2012, una somma pari ad euro 1.000.000,00 stanziata sulla U.P.B.
0412.04 “Politiche per l’inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e di
altri soggetti svantaggiati” del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.
Articolo 16
Rateizzazione crediti derivanti da
revoche o rinunce di agevolazioni concesse in materia di aiuti
1. La Regione, su richiesta dei soggetti beneficiari, può rateizzare
l'importo del credito derivante da revoche o rinunce di agevolazioni concesse.
[2. La concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di
polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia del
credito.] (23)
3. La durata massima della rateizzazione non potrà essere superiore a
settantadue rate mensili costanti in caso di piccole e medie imprese.
(24)
4. Gli interessi legali dovuti dal soggetto beneficiario per la
rateizzazione del debito sono calcolati a scalare.
5. Il debito può essere estinto in qualsiasi momento mediante unico
pagamento.
6. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive ovvero di cinque
rate non consecutive, il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento del debito
scaduto in 12 rate mensili di uguale importo, presentando un piano di rientro
entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di morosità. Tale
beneficio può essere concesso una sola volta; decorso inutilmente tale termine
il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento in un'unica soluzione
dell'intero debito residuo entro i successivi 60 giorni. (25)
[7. La Giunta Regionale, con apposita direttiva, potrà disciplinare le
modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti, nel rispetto di
quanto già eventualmente previsto dalla normativa applicabile a ciascuna
agevolazione.] (26)
Articolo 17
Slittamento limite di impegno per
contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche
1. Il limite di impegno di € 300.000,00 di cui all'art. 38, comma 1 della
L.R. 02.02.2006, n.1 per la concessione di contributi agli Enti Locali per
l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2009 fino a tutto
l'anno 2023.
2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 1111.08 dello
stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2009-2011. Per gli
esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci
pluriennali.
Articolo 18
Contributi per la gestione dei canili
comunali
1. La Regione Basilicata destina per l'anno 2009 un contributo alle spese
per il mantenimento degli animali ricoverati nei canili comunali pari ad €
80.000,00, ai sensi della L.R. 25.1.1993, n. 6 art. 24 comma 2.
2. Il 20% della somma di cui al comma 1 è destinato ai canili comunali e il
restante 80% ai canili comunali consortili.
3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede mediante gli stanziamenti alla UPB 0741.08 dello stato di
previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2009.
Articolo 19
Fondo di sostegno al reddito per i
lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi
1. In considerazione della crisi economica internazionale e dell'aggravarsi
della congiuntura sul mercato del lavoro regionale, per il solo anno 2009, è
costituito il 'Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori fuoriusciti dai
processi produttivi'.
2. La Giunta Regionale, entro 60 giorni, emana disposizioni per la
concessione di contributi una tantum a favore dei lavoratori fuoriusciti dai
processi produttivi utilizzando le risorse appostate sul fondo di cui al comma
1.
3. La dotazione del fondo di cui al comma 1, è pari ad € 8.000.000,00
iscritti alla UPB 0741.04 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 2009.
Articolo 20
Azioni a sostegno degli alunni
disabili e delle Scuole Statali di Montagna
1. Per l'anno scolastico 2009/2010 e nel limite di € 300.000,00, la Giunta
Regionale sostiene l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità
attraverso progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, finalizzati alla piena realizzazione del diritto
all'educazione e all'istruzione ed azioni volte alla integrazione tra attività
scolastiche ed extrascolastiche con l'affiancamento di personale
qualificato. [11]
[2.
Alle scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 è riconosciuto,per ogni
alunno in situazione di handicap, un contributo pari alla differenza tra la
somma spesa per l'assunzione d'insegnanti di sostegno e quella erogata dalla
Stato.
Il suddetto contributo regionale non può comunque superare il limite di euro
10.000,00, per ogni alunno. La spesa complessiva per l'anno 2009 è preventivata
in euro 60.000,00.] [12]
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti finalizzati al
sostegno delle Scuole Statali di Montagna sino all'importo massimo di euro
140.000,00.
4. Le somme di cui ai commi precedenti sono stanziate alla UPB 0980.01 dello
stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2009.
Articolo 21
Fondo di garanzia per il
rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese
1. Per conseguire il rafforzamento della struttura patrimoniale e
finanziaria delle imprese operanti in Basilicata è istituito il 'Fondo di
garanzia per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle
imprese'.
2. Per l'anno 2009 sono stanziati 20 milioni di euro a valere sulle risorse
rivenienti dalla aliquota derivante dai giacimenti petroliferi in Basilicata
nel rispetto delle finalità stabilita dall'art. 1 della legge regionale 3
aprile 1995, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, estendendo
l'applicazione delle risorse assegnate a tale scopo all'intero territorio
regionale.
3. Le poste finanziarie per il completamento di quanto previsto dalla
presente norma saranno oggetto di apposito stanziamento nei successivi anni
finanziari.
4. Gli oneri finanziari di cui al comma 1 sono stanziati alla UPB 0442.05
dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2009.
Articolo 22
Edilizia Scolastica
1. Al fine di provvedere all'emergenza determinata dalla inagibilità di
diversi istituti scolastici di I e II livello nella Regione Basilicata, è
destinata la somma di € 200.000,00 agli interventi urgenti da eseguire su detti
immobili da assegnare ai Comuni richiedenti.
2. Gli oneri finanziari di cui al comma 1 sono stanziati alla UPB 0980.05
dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2009.
Capo IV
Dispozioni in materia in materia
sanitaria, socio sanitaria e sociale
Articolo 23
Norme per l'attuazione della Legge
Regionale 1 luglio 2008, n.12
1. I Direttori Generali e Commissari delle Aziende Sanitarie Regionali in
cessazione al 31.12.2008 in base alla LR. 12/2008 sono esentati dall'adozione
entro il 31.12.2008 del Bilancio economico preventivo per l'anno 2009 e del
Bilancio pluriennale di previsione 2009-2011 di cui agli artt.14 e 13 della
LR.n.34/1995, e sono invece impegnati alla presentazione alla Regione di uno
schema di bilancio economico preventivo per l'anno 2009 nel formato del vigente
modello CE preventivo, completo di tutti gli allegati necessari per la
predisposizione del bilancio di previsione e del budget, limitatamente ai costi
ed ai ricavi al netto dei trasferimenti regionali; ai fini del rispetto degli
adempimenti di cui all'Intesa CSR Rep.2271 del 23.3.2005, entro lo stesso
termine sono tenuti alla trasmissione telematica dello stesso modello CE
preventivo 2009 al sistema informativo NSIS, e sono tenuti alla successiva
predisposizione della relativa certificazione nonché di quella relativa al 4
trimestre 2008 secondo le scadenze previste.
2. In deroga all'art.15 della L.R.n.34/1995, i Direttori Generali dell'ASP e
dell'ASM sono tenuti alla predisposizione ed adozione del Bilancio economico
preventivo per l'anno 2009 e del Bilancio pluriennale di previsione 2009-2011
entro il 31.1.2009 e li trasmettono tempestivamente alla Giunta Regionale per
il seguito di competenza, corredati del parere del Collegio Sindacale qualora
già costituito e salva comunque l'applicazione del comma 17 dell'art.11
L.R.n.39/2001 s.m.i..
3. I compensi per gli incarichi di cui all'art.61 c.14 del Decreto Legge
n.112/2008 c.m.i. nella Legge n.133/2008 dovranno essere determinati applicando
i criteri ivi stabiliti. Il presente comma non si applica ai contratti in
essere alla data di approvazione della presente legge.
Articolo 24
Programma regionale di contrasto
delle condizioni di povertà e di esclusione sociale (30)
1. Al fine di rafforzare le azioni di coesione sociale contrastando le
spinte alla esclusione ed all'emarginazione, la Giunta Regionale, previo parere
favorevole delle Commissioni Consiliari compenti, è autorizzata ad attuare in
via sperimentale un programma regionale di contrasto delle condizioni di
povertà e di esclusione sociale di durata predeterminata, in riferimento al
comma 2 lettera d. dell'articolo 3 della Legge Regionale 14 febbraio 2007 n. 4,
nelle more dell'approvazione del Piano Regionale della Salute e dei Servizi
alla Persona di cui all'art. 15 della precitata legge.
Articolo 25
Riconversione dell'Ospedale di Muro
Lucano
1. L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) entro il 31 dicembre 2009
procede a dare inizio alla riconversione del Presidio ospedaliero di Muro
Lucano in struttura sanitaria distrettuale, secondo quanto stabilito dall'art.
15, comma 2 della L.R. n. 1 del 2007.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda
Sanitaria Locale di Potenza adotta apposito programma con l'articolazione delle
misure di intervento.
Articolo 26
Norme per la concessione di
aspettative retribuite per il personale del SSN della Basilicata coinvolto in
progetti di cooperazione sanitaria decentrata internazionale
1. La Regione, per sostenere le iniziative di cooperazione decentrata in
campo sanitario, gestite direttamente o tramite le Organizzazioni Non
Governative riconosciute dal Governo Italiano (ONG) e aventi sede nella
Basilicata, le Associazioni di volontariato, le Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) iscritte al registro regionale, promuove la fruizione
di aspettative retribuite per i medici, dirigenti sanitari, dirigenti del ruolo
professionale e del personale appartenente alle professioni sanitarie,
dipendenti dalle strutture sanitarie pubbliche, dalle Università, dagli
ospedali classificati e dagli Istituti di Ricerca, Ricovero e Cura a carattere
scientifico.
2. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno
solare, ovvero un periodo massimo di 90 giorni nel triennio. I periodi di
aspettativa sono conteggiati agli effetti dell'anzianità di servizio sia per il
calcolo del trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza.
Per il personale dipendente del SSN si fa riferimento altresì alle disposizioni
contenute negli artt. 23 e 24 del C.C.N.L. del 4 novembre 2005, rispettivamente
area contrattuale S.P.T.A. e area contrattuale medica.
3. Agli operatori sanitari di cui al comma 1, coinvolti nei progetti di
cooperazione sanitaria decentrata, saranno riconosciuti i crediti di Educazione
Continua in Medicina per l'attività svolta sul campo, secondo la normativa
regionale vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvederà
con le leggi di bilancio del 2009 e successive.
5. Per l'anno 2009 viene stanziata la somma di € 100.000,00 iscritta alla
UPB 741.05 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale.
Articolo 27
Norme di collegamento con le
disposizioni dell'art. 79 della Legge n. 133/2008
1. La Giunta Regionale adotta i provvedimenti necessari per ottemperare agli
impegni a carico delle Regioni nel settore sanitario previsti dall'Intesa
Stato-Regioni conseguente all'art. 79 del D. L. n. 112 del 25.06.08 convertito
con modificazioni ed integrazioni nella Legge n. 133 del 06.08.08 ed altre
disposizioni ivi contenute, anche attraverso apposite direttive al fine di
armonizzare la normativa regionale con quella nazionale.
Articolo 28
Esodo del personale delle Aziende
Sanitarie
1. La Giunta Regionale al fine di valutare l'eventuale estensione delle
norme sull'esodo del personale regionale alle Aziende Sanitarie, al CROB-IRCCS
ed alle Aziende Ospedaliere della Regione, adotta apposito atto per acquisire i
dati e le informazioni relativi ai costi e circa le modalità di estensione
delle suddette norme.
Capo V
Disposizioni varie
Articolo 29
Disposizioni in materia di personale
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le
disposizioni regionali che prevedono la fornitura di capi di vestiario al
personale regionale.
2. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per
l'ambito di propria competenza, provvedono con propri atti a disciplinare
l'eventuale somministrazione di capi di vestiario, individuando le categorie di
lavoratori aventi titolo, le caratteristiche e la periodicità della fornitura,
in ragione esclusiva dell'esigenza di salvaguardia del decoro e dell'immagine
istituzionale dell'ente.
3. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza, ciascuno per l'ambito di
rispettiva competenza provvedono a risolvere transattivamente le eventuali
contese riguardo alla pregressa mancata somministrazione del vestiario secondo
criteri che tengano conto della effettività delle mansioni svolte e del valore
economico stimato della mancata fornitura.
4. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa gli
incarichi dirigenziali di cui al comma 8 bis dell'art. 16 della Legge Regionale
2 marzo 1996 n. 12, restano in essere sino alla data di conferimento dei nuovi
incarichi ad opera dell'organo competente.Sono abrogate le disposizioni in
contrasto con la presente norma.
Articolo 30
Modifiche alla legge regionale n. 18
del 2005 che riformula la Legge Regionale n. 23 del 2002 'Istituzione Premi
Lucani Insigni'
1. Al punto 2 dell'art. 2, comma 1, della L.R. n.18 del 2005 le parole 'due
premi' sono sostituite con 'quattro premi' alle personalità, di cui al punto b)
del precedente articolo.
2. Il comma 4 dell'art. 3 della L.R. n.18 del 2005 è sostituito con il
seguente:
'4. I premi non ritirati o non assegnati, vengono reincamerati nel fondo ed
assegnati in beneficenza'.
3. Al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n.18 del 2005 le parole 'mese di marzo'
sono sostituite con 'mese di febbraio'.
4. Al comma 4 dell'art. 4 della L.R. n.18 del 2005 le parole 'mese di marzo'
sono sostituite con 'mese di febbraio'.
5. Al comma 1 dell'art. 7 della L.R. n.18 del 2005 è eliminata la parola
'2005'.
Articolo 31
Strutture a ciclo diurno e
residenziale
1. Le strutture a ciclo diurno e residenziale i cui progetti di adeguamento
- presentati ai sensi del 'Bando per la concessione di contributi per
interventi finalizzati al potenziamento delle strutture socio assistenziali
residenziali e semi residenziali - D.C.R. 700/2003' - sono stati approvati e
ammessi a finanziamento, completano l'adeguamento ai requisiti richiamati dal
comma 4 dell'art. 31 della L.R. 4/2007 entro il termine dichiarato all'atto
della concessione del finanziamento e comunque entro e non oltre il 31 dicembre
2013. (15)
Articolo 32
1. 'Il fondo incentivante di cui all'art.22 comma 2 della L.R. 02.02.2001,
n.6 e s.m.i. per il 2009 è quantificato in € 1.250.000,00.'
2. Le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma precedente sono
stanziate alla UPB 0510.03 del bilancio di previsione 2009.
Articolo 33
Modifica articolo 18 della Legge
regionale n. 23 del 30 settembre 2008 - Modifiche ed integrazioni alla L.R.
20.07.1999 n. 19 concernente la Disciplina del Commercio al Dettaglio su aree
private in sede fissa e su aree pubbliche
1. L'art. 18 della Legge regionale n. 23 del 30 settembre 2008, recante
modificazioni all'art. 22 della L.R. 20.07.1999, n. 19, è così modificato:
2. Il comma 2 dell'art. 22 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così
sostituito:
'2. le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali
ed effettuate esclusivamente nei seguenti periodi dell'anno:
- dal 2 gennaio al 2 marzo;
- dal 2 luglio al 2 settembre.'
Articolo 34
Modifica alla L.R. n. 18/2004 - Norme
sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del D.L 30/9/2003, N.
269
1. Alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 18, modificata dalla L.R. 28
dicembre 2005, n. 33 e dalla L.R. 18 dicembre 2007 n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) All'art. 4B è aggiunto il seguente comma 7:
"7. Nelle aree che alla data del 6.09.85
erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, ai sensi
dell'art. 142 del D. l.vo 42/2004 e succ. modif. ed integraz., le opere abusive
sono suscettibili di sanatoria nel rispetto dei limiti e delle condizioni di
cui al presente art. 4B";
b) Il termine del 31 dicembre 2008, riportato nella L.R. 25/2007, articolo 2
comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2010;
c) Il termine del 31 dicembre 2008, riportato nella L.R. 25/2007, art. 2 comma
2, è prorogato al 31 dicembre 2010. [13]
Articolo 35
Modifica alla legge regionale n.
23/1999 - 'Tutela, Governo ed Uso del Territorio'
1. All'art. 30 della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.1999 e sue modifiche
ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi 7 bis e
8: (27)
"7 bis La verifica di compatibilità
volta a valutare la sostenibilità geologica delle trasformazioni antropiche in
aree che prevedano la realizzazione di una pluralità di edifici attraverso
previsioni plano-volumetriche inserite nel R.U., ove per tali aree non siano stati
predisposti adeguati approfondimenti di indagine indicati nella L.R. n.
38/1997, è effettuata con le modalità previste per le aree da attuare con
interventi indiretti rinviati a successivi Piani attuativi. In questa ipotesi
l'attuazione delle previsioni plano-volumetriche è subordinata alla successiva
acquisizione di parere geologico ai sensi della L.R. n. 38/1997 e della L.R. n.
37/1996." (27)
"8 Le Amministrazioni comunali, allo scopo
di affiancare i progettisti ed il responsabile tecnico dell'Ente titolare
dell'atto di pianificazione nel processo di certificazione inerente gli aspetti
geologici coinvolti nella redazione degli atti di pianificazione di cui al
presente articolo, potranno richiedere la nomina di un tecnico individuato
nell'ambito delle strutture regionali.
Le spese relativa all'attività di affiancamento saranno detratte dal
contributo assegnato al Comune."
Articolo 36
Interpretazione autentica del comma 5
dell'art. 11 Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 18
1. Il comma 5 dell'articolo 11 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18 è da
interpretarsi nel senso che lo stipendio tabellare della posizione economica in
godimento è determinato con riferimento ai valori economici mensili risultanti
dal contratto collettivo nazionale applicato alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro. L'indennità non è soggetta a rivalutazione per effetto
degli incrementi retributivi derivanti da contratti collettivi sottoscritti
successivamente a tale data.
Articolo 37
Modifica del comma 8 dell'art. 15
della L.R. n. 42/98, modificato dall'art. 23 della L.R. n. 1 del 2.3.2006
1. Il comma 8 dell'art. 15 della L.R. n. 42/98, modificato dall'art. 23
della L.R. n. 1 del 2.3.2006, è sostituito dal seguente:
' 8. Le somme accantonate di cui ai precedenti
commi 6 e 7 possono essere utilizzate per la compilazione dei Piani di
assestamento, per l'esecuzione di interventi colturali, di opere e interventi
di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, per la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi. Gli interventi e le opere di cui sopra dovranno
essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio.'
Articolo 38
Modifiche all'art. 36 della Legge
Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 - Esodo del personale regionale
1. Dopo il comma 4 dell'art. 36 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n.
28, come modificato dall'art. 1 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 1 e
dell'art. 50 della Legge Regionale 6 agosto 2008, n. 20, è aggiunto il seguente
comma:
'- 4 bis. E' data facoltà al personale che abbia
revocato entro il 31 dicembre 2008 l'istanza prodotta ai sensi dei commi 3 e 4
nel termine del 31 marzo 2008, di rinnovare la domanda entro il 31 gennaio 2009
per essere collocato in pensione entro il termine del 30 giugno 2009'.
Articolo 39
Omogeneizzazione della durata delle
graduatoria di concorso
1. Al fine di omogeneizzare la durata delle graduatorie dei concorsi banditi
dalla Regione e dagli Enti strumentali a quella fissata dalle disposizioni
statali in materia, le graduatorie dei concorsi pubblici il cui bando sia
pubblicato dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno efficacia
triennale a far data dalla pubblicazione della graduatoria degli idonei sul
Bollettino Ufficiale Regionale. Nelle more dell'attuazione della disciplina
sopra indicata, i termini di validità delle graduatorie della Regione e degli
Enti Strumentali, degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale,
ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 2008, sono prorogati al
31.12.2009.
Articolo 40
Compensazione per oneri derivanti da
sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008
1. Allo scopo di compensare gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008 nel bilancio della gestione del
Servizio Idrico Integrato della Regione Basilicata e ai fini di garantire
l'equilibrio economico - finanziario della stessa, la Regione riconosce
all'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata, per i successivi
adempimenti di sua competenza, un importo corrispondente a quello dei rimborsi
e dei minori ricavi conseguenti alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 1, Legge n. 36/1994 e dell'art. 155, comma
1, primo periodo, del D. L.gs. n. 152/2006.
2. L'impegno finanziario di cui al comma 1 potrà ridursi, in tutto o in
parte, laddove lo Stato provveda alla compensazione necessaria ad assicurare
l'equilibrio economico-finanziario della gestione del Servizio Idrico Integrato
ovvero laddove allo stesso si pervenga attraverso l'adeguamento della tariffe.
3. Nelle more della quantificazione dell'importo di cui al comma 1 del
presente articolo, la spesa per l'esercizio finanziario 2009 è stimata in Euro
100.000,00. Le poste finanziarie atte a garantire il completamento
dell'attuazione della presente norma saranno oggetto di apposito stanziamento
nei successivi anni finanziari.
4. Gli oneri finanziari di cui al comma 3 sono stanziati alla UPB 1211.04
dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2009.
Articolo 41
Integrazione art. 9 L.R. 6 settembre
2001, n. 33
1. All'articolo 9 della legge regionale n. 33 del 6 settembre 2001 è
aggiunto il seguente comma 1 bis:
'1 bis. Per i beni immobili agricoli ed extra agricoli, la cui dismissione sia
affidata all'A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura)
ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 47/2001 e s.m.i., sono
obbligati al pagamento del tributo dovuto al Consorzio di Bonifica competente
per territorio, gli assegnatari e/o i detentori dei suddetti beni immobili, in
luogo dell'ente proprietario, i quali in via esclusiva, godono di un beneficio
derivante anche dalle opere irrigue la cui gestione è affidata al Consorzio di
Bonifica. L'A.L.S.I.A. entro 210 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge fornirà ai Consorzi di Bonifica gli elenchi aggiornati di tutti gli
assegnatari e/o di tutti i detentori di immobili che ricadono nell'ambito di
competenza di ciascun Consorzio di Bonifica.'
Articolo 42
Gestione straordinaria dell'Agenzia
Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura
1. La gestione straordinaria di cui all'articolo 10 della L.R. 14 luglio
2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo, al 31
dicembre 2009.
Articolo 43
Norme in materia di lavoratori socialmente
utili
1. Per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 60
del 2000, il servizio prestato come collaboratore coordinato e continuativo,
ovvero con altre forme di lavoro autonomo o parasubordinato, presso gli enti
utilizzatori è riconosciuto quale rapporto di lavoro a tempo determinato ai
soli ed esclusivi fini dei processi di assunzione per l'eliminazione del
precariato nell'ambito degli stessi enti.
Articolo 44
Valorizzazione dei giovani diplomati
e laureati lucani
1. Al fine di promuovere l'arricchimento delle conoscenze e l'incremento
delle esperienze formative a beneficio dei migliori e brillanti giovani
diplomati e laureati lucani, la Regione Basilicata ne sostiene la
partecipazione ai percorsi individuali di tirocinio formativo retribuito nelle
pubbliche amministrazioni della Regione Basilicata.
2. I rapporti formativi di cui al comma che precede non si configurano quali
rapporti di lavoro con le Amministrazioni destinatarie.
3. La Giunta Regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti, con
proprio atto determinerà i caratteri del percorso selettivo e formativo al fine
di realizzare un Programma che sia coerente con le strategie ed i principi
dell'Unione Europea ed in particolare con la programmazione delle risorse del
Fondo Sociale Europeo 2007/2013.
Articolo 45
Istituzione del Bilancio Sociale
1. La Regione Basilicata destina, per l'anno 2009, la somma di € 10.000,00
all'istituzione ed alla promozione del bilancio sociale regionale.
2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0741.04 dello
stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2009.
Articolo 46
Proroga dei termini di cui all'art.
12 della Legge Regionale n. 28 del 24 novembre 2008 (32)
[1. All'art.21/bis della Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6, introdotto
dall'art. 12 della L.R. n. 28 del 24 novembre 2008, è aggiunto il seguente
comma 4:
'4. I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati per
ulteriori 90 giorni con DPGR, nel caso in cui allo scadere del termine del
precedente comma 1 l'ATO Unico Rifiuti Basilicata non si ancora costituito,
ovvero questo non sia ancora subentrato in tutti i rapporti giuridici dei
soppressi ATO Provinciali.']
Articolo 47
Riconferma delle concessioni
demaniali per finalità turistico ricreative di cui all'art. 34 della L.R. n.
1/2006
1. Fermo restando l'utilizzo stagionale delle aree demaniali marittime e
tutte le indicazioni e precauzioni adottate e da adottare da parte della Giunta
Regionale in materia di sicurezza e salvaguardia ambientale, le concessioni
stagionali, nella misura e condizioni stabilite dal vigente art. 34 della L.R.
n. 1 del 2006, sono riconfermate con provvedimenti di durata quadriennale e
comunque fino all'approvazione della variante al Piano Regionale di utilizzo
delle aree demaniali marittime
Articolo 48
Disposizioni in materia di volumetrie
edilizie per favorire il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti
rinnovabili
1. Il comma 1 dell'art. 11 L.R. 28 dicembre 2007 n. 28 è applicabile anche
se il titolo abilitativo per l'intervento da eseguire è stato rilasciato
anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, a condizione che venga
presentata richiesta di variante in corso d'opera.
Articolo 49
Modifica all'art. 43 della Legge
Regionale n. 24 del 18 dicembre 2007 'Norme per l'assegnazione e la gestione e
la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica'
1. All'art. 43 della Legge Regionale n. 24 del 18 dicembre 2007 'Norme per
l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica' sono aggiunti i seguenti commi 5 e
6:
'5. Il disabile, affetto da invalidità permanente, riconosciuta in misura non
inferiore all'80% dalla Commissione per l'accertamento degli stati di
invalidità civile e il privo della vista di cui al primo comma dell'art. 6
Titolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, assegnatario di alloggio di
edilizia residenziale pubblica, ha facoltà, decorsi cinque anni dalla data del
decreto di assegnazione, di chiederne l'acquisto, a condizioni di cui al
decimo, undicesimo e dodicesimo comma dell'articolo unico della Legge 24
dicembre 1993, n. 560 e del quarto comma dell'articolo 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 136. Tale facoltà è riconosciuta anche nell'ipotesi in cui sia affetto
da disabilità il familiare convivente dell'assegnatario.'
'6. L'ATER, su richiesta dell'assegnatario dell'alloggio da almeno cinque anni,
deve attivare il procedimento di vendita anche se l'abitazione non è inclusa
nel piano di vendita.'
Articolo 50
Differimento dei termini fissati
dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008
1. Per le iniziative inserite nel POR 2000/2006, il termine per ultimare i
lavori previsto dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008, è
differito al 30 aprile 2009.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 51
Rispetto dei vincoli di bilancio
1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli
atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino
obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei
limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L. R.
6.09.2001, n.34.
Articolo 52
Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2009 contenute
nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione
2009.
2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per
gli anni 2010 e 2011, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale
2009-2011.
Articolo 53
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1 gennaio
2009.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Tabella A
La tabella A, che si omette, elenca gli stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di leggi regionali la cui quantificazione annua è
demandata alla legge di bilancio.
Tabella B
La tabella B, che si omette, provvede al rifinanziamento di norme recanti
interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto
capitale.
Tabella C
La tabella C, che si omette, indica il concorso finanziario della Regione a
programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dallo Stato.
Tabella D
La tabella D, che si omette, poi sostituita dall'art. 9, comma 2, L.R. 7
agosto 2009, n. 27, riporta i limiti di impegno per interventi in materia di
investimenti pubblici.
Tabella E
La tabella E, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel
bilancio 2009 per il Programma operativo F.E.S.R. 2007-2013 cofinanziato dai
fondi strutturali della Unione Europea.
Tabella F
La tabella F, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel
bilancio 2009 per il Programma operativo F.S.E. 2007-2013 cofinanziato dai
fondi strutturali dell'Unione Europea.
Tabella G
La tabella G, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel
bilancio 2009 per il Programma italiano del F.E.P. 2007-2013.
_______________________________________________
NOTE
[01] errata corrige pubblicate nel B.U.R. n. 9 del 20 febbraio 2009;
[1] Comma modificato dall'articolo 9 della L.R. n. 27 del 7 agosto 2009;
[2] Per le modifiche vedi gli articoli 10 e 11 della L.R. n. 27 del 7 agosto
2009;
[3] Comma sostituito dall'articolo 32 della L.R. n. 27 del 7 agosto 2009 e
successivamente modificato dall'articolo 54 della L.R. n. 42 del 30 dicembre
2009;
[4] Comma inserito dall'articolo 54 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 2009;
(5) Comma così sostituito dall'art. 54, comma 1, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011,
n. 67 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 1 dell'art. 54, L.R. n.
42/2009, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità
costituzionale al presente comma;
[6] Comma sostituito dall'articolo 32 della L.R. n. 27 del 7 agosto 2009 e
successivamente modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 34 del 13 novembre
2009;
(7) Comma così sostituito dall'art. 54, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011,
n. 67 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 2 dell'art. 54, L.R. n.
42/2009, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità
costituzionale al presente comma;
(7 bis) Comma abrogato dall'art. 17, comma 3, lettera b), L.R. 26 aprile 2012,
n. 8;
(7 ter) Comma abrogato dall'art. 17, comma 3, lettera b), L.R. 26 aprile 2012,
n. 8;
(7 quater) Comma abrogato dall'art. 17, comma 3, lettera b), L.R. 26 aprile
2012, n. 8;
[8] Oggetto del titolo sostituito dall'articolo 33 della L.R. n. 27 del 7
agosto 2009;
(9) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 33, L.R. 7 agosto 2009, n. 27,
come sostituito, a sua volta, dapprima dall'art. 11, comma 1, L.R. 30 dicembre
2009, n. 42, e poi dall'art. 1, L.R. 29 gennaio 2010, n. 10. Successivamente la
Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 67 (Gazz. Uff.
9 marzo 2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale sia del suddetto comma 1 dell'art. 11, L.R. n. 42/2009 che del
citato art. 1, L.R. 10/2010, con la conseguente estensione di detta
dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma. Il testo
precedente (introdotto dal suddetto comma 2 come sostituito dall'art. 11, comma
1, L.R. n. 42/2009) era così formulato: «1. La Regione Basilicata, in armonia
con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n.
244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività
socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della
legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei Comuni e degli
enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresì la
stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che
hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche
amministrazioni dal 2001 al 2008 ed in essere.»;
[10] Comma sostituito dall'articolo 33 della L.R. n. 27 del 7 agosto 2009;
[11] Comma sostituito dall'articolo 34 della L.R. n. 27 del 7 agosto 2009;
[12] Comma soppresso dall'articolo 34 della L.R. n. 27 del 7 agosto 2009;
[13] Comma modificato dall'articolo 75 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 2009
[14] Articolo così sostituito dall’art. 20, L.R. 30 dicembre 2011, n. 26. Il
testo originario era così formulato: «Art. 15. Inserimento lavorativo soggetti
diversamente abili. 1. La Regione Basilicata, ai fini dell'inserimento
lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.
68, in attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata
Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali in data 7 dicembre 2006, promuove progetti
speciali finalizzati a realizzare la prosecuzione del rapporto lavorativo a
tempo determinato tra gli Enti pubblici e i lavoratori diversamente abili che
hanno svolto esperienze lavorative (borse lavoro, tirocini formativi, azioni
positive, ect.) della durata di 24 mesi, presso le medesime amministrazioni
pubbliche. 2. A tal fine la Regione Basilicata riconosce agli Enti promotori
dei relativi progetti un contributo economico fino ad un massimo di Euro
10.000,00 annui per ogni lavoratore diversamente abile, in ragione di una
percentuale non superiore al 75% del costo del lavoro lordo. 3. Per le finalità
del presente articolo è destinata, per l'esercizio finanziario 2009, una somma
pari ad Euro 1.000.000,00 stanziata alla UPB 0412.04 "Politiche per
l'inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e di altri soggetti
svantaggiati" del bilancio regionale per il medesimo esercizio
finanziario.»;
[15] Termine prorogato prima dall’art. 42, L.R. 30 dicembre 2011, n. 26 e poi
dall'art. 9, comma 1, L.R. 16 aprile 2013, n. 7;
[16] Lettera prima modificata dall'art. 55, comma 1, lett. a), L.R. 30 dicembre
2009, n. 42 e poi così modificata dall’art. 26, comma 1, L.R. 16 aprile 2013,
n. 7;
[17] Lettera prima modificata dall'art. 55, comma 1, lett. b), L.R. 30 dicembre
2009, n. 42 e poi così modificata dall’art. 26, comma 2, L.R. 16 aprile 2013,
n. 7;
[18] Lettera aggiunta dall’art. 26, comma 3, L.R. 16 aprile 2013, n. 7,
[19] Lettera così modificata dall’art. 26, comma 4, L.R. 16 aprile 2013, n. 7;
[20] Lettera così modificata dall’art. 26, comma 5, L.R. 16 aprile 2013, n. 7,
[21] Lettera così sostituita dall’art. 26, comma 6, L.R. 16 aprile 2013, n. 7.
Il testo originario era così formulato: «c. funge da centrale di committenza
per l'acquisto di energia per la Regione e gli enti di cui al precedente comma
1 lettera b);»;
[22] Comma così sostituito dall’art. 26, comma 7, L.R. 16 aprile 2013, n. 7. Il
testo originario era così formulato: «4. Per il cofinanziamento degli
investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al
precedente comma 1, vengono assegnati alla Società Energetica Lucana i ricavi
derivanti anno per anno dal conferimento al mercato regolamentato delle
capacità, di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas n. 137 del 17 luglio 2002, delle aliquote relative alle
estrazioni di gas dovute alla Regione ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 1996, n.
625 e s.m. e i.»;
(23) comma soppresso dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 8 agosto 2013, n.
17;
(24) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 8 agosto
2013, n. 17;
(25) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 8 agosto
2013, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «6. In caso di mancato
pagamento di tre rate consecutive ovvero di cinque rate anche non consecutive,
il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento del debito residuo in unica
soluzione entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta in
tal senso comunicatagli.». La suddetta lettera b) è stata successivamente
sostituita dall'art. 13, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(26) Comma soppresso dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 8 agosto 2013, n.
17;
(27) Nel Bollettino Ufficiale il presente comma è indicato erroneamente come
comma 7 (già esistente);
(28) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 sono
abrogate le disposizioni legislative vigenti nella materia disciplinata dalla
suddetta legge e sostituite dalle norme ivi previste, fatto salvo quanto
disposto nel presente articolo;
(29) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 sono
abrogate le disposizioni legislative vigenti nella materia disciplinata dalla
suddetta legge e sostituite dalle norme ivi previste, fatto salvo quanto
disposto nel presente articolo;
(30) Per la proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 1,
comma 1, L.R. 8 aprile 2013, n.1 e l'art. 16, comma 1, L.R. 8 agosto 2013, n.
18;
(31) VEDI: l'art. 10 "Disposizioni in materia di energia" della L.R.
29 giugno 2018, n. 11 così dispone:
"1. In deroga all’articolo 9 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n.31
e ss.mm.ii., l’Azienda Ospedaliera “San Carlo”, in qualità di soggetto
beneficiario ed attuatore dell’intervento “Realizzazione di un impianto di
cogenerazione presso l’Ospedale San Carlo“ di Potenza, finanziato a valere sul
Programma operativo regionale FESR Basilicata 2014-2020, svolge anche la
funzione di Stazione Appaltante.";
(32) articolo abrogato per effetto dell'art. 65, comma 1, lett. b), L.R. 16
novembre 2018, n. 35.