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Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 35

Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di Parco Nazionale

Bollettino Ufficiale n. 52 del 17 settembre 1998, n. 52)

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 29 giugno 2018, n. 11 e con L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

______________________

Art. 1

Finalità della Legge

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle
professioni di guida turistica, guida escursionistica e ambientale,
interprete turistico o corriere, accompagnatore turistico, animatore
turistico, in attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983,
n. 217.

Art. 2

Delega alle Province

1. Le Province esercitano, ai sensi dell'art. 4, comma
2, della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 34, le funzioni amministrative
relative all'accertamento dei requisiti, nonché la vigilanza
e il controllo sull'esercizio delle attività disciplinate
dalla presente legge e la applicazione delle sanzioni amministrative
e pecuniarie di cui al successivo art. 15.

Art. 3

Definizione delle attività

1. E' guida turistica chi, per attività professionale,
accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere
d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le
caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche,
naturali, etonografiche e produttive, ad esclusione delle aree naturali
Protette Nazionali.

2. E' guida escursionistica ed ambientale chi, per
attività professionale, accompagna persone singole o gruppi
di persone in gite ed escursioni, con il compito di illustrare gli
aspetti naturalistici, ambientali e paesaggistici con particolare
riferimento alle aree protette regionali ed ai fenomeni naturali,
ad esclusione delle specifiche competenze delle guide Alpine e di
Media Montagna di cui alla Legge N 6 del 2 gennaio 1989.

3. E' interprete turistico chi, per attività professionale,
presta la propria opera per la traduzione scritta od orale di lingue
straniere presso Uffici di informazione e in occasione di viaggi
turistici, congressi, convegni riunioni e incontri nonché per
l'assistenza a turisti stranieri, al di fuori delle attività riconosciute
alle guide e agli accompagnatori turistici o corrieri.

4. E' accompagnatore turistico o corriere chi, per
attività professionale, accompagna persone singole o gruppi
di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura
l'attuazione del programma di viaggio predisposto dagli organizzatori,
assicurando la necessaria assistenza e fornendo informazioni sui
luoghi di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide
di cui ai precedenti commi 1 e 2.

5. E' animatore turistico chi, per attività professionale,
organizza il tempo libero di gruppi di turisti, con attività ricreative,
sportive, culturali.

6. E' guida esclusiva di Parco Nazionale chi esercita
le attività di cui ai commi 1 e 2 precedenti, esclusivamente
all'interno delle aree naturali protette nazionali.

Art. 4

Condizioni per l'esercizio dell'Attività Professionale

1. L'esercizio delle professioni di cui alla presente
legge, anche se svolto in modo non esclusivo e non continuativo, è subordinato
all'iscrizione sugli appositi elenchi regionali.

2. L'iscrizione negli elenchi regionali consente l'esercizio
delle professioni:

a) di interprete, accompagnatore e animatore turistico
su tutto il territorio regionale;

b) per le guide turistiche, escursionistiche ed ambientali
l'ambito territoriale di esercizio professionale è indicato
negli elenchi regionali di cui all'art. 11 della presente legge.

3. E' condizione indispensabile, per l'esercizio delle
Professioni di cui all'art. 3, l'attestato di abilitazione professionale
e l'iscrizione in appositi elenchi di cui all'art. 11.

4. L'attestato di abilitazione professionale si consegue
previo accertamento della capacità tecnico-professionale
del richiedente da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art.
8.

5. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore
al Turismo, se delegato rilascia agli iscritti negli elenchi regionali,
apposito certificato e tessera personale di riconoscimento per l'esercizio
della professione, indicante:

a) - cognome, nome, luogo di nascita nonché il
Comune di residenza dell'interessato;

b) - estremi dell'attestato di iscrizione nell'apposito
elenco regionale di cui all'art. 11;

c) - i siti, ove richiesto per la professionalità,
nei quali la professione deve essere esercitata;

d) - lingue estere per le quali è stata riconosciuta
l'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli interessati, nell'esercizio della loro attività,
sono obbligati a portare la tessera personale in modo visibile.

Art. 5

Esenzione dall'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale

1. Non sono obbligati a iscriversi nell'elenco di
cui al successivo art. 11:

a) - coloro che svolgono, in qualità di dipendenti
o soci di una agenzia di viaggio e turismo o società di servizi
turistici, attività di accoglienza e accompagnamento dei clienti
da e per porti, aeroporti, stazioni di partenza e arrivo di mezzi
collettivi di trasporto;

b) - coloro che, purchè abilitati all'esercizio
della professione, svolgono l'attività di guida turistica,
guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore
ed animatore turistico esclusivamente in favore delle stesse amministrazioni
pubbliche o aziende private dalle quali dipendono, o a favore dei
soci ed assistiti degli Enti e di organismi di carattere associativo
senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, per finalità ricreative,
culturali, religiose, o sociali;

c) Le guide ambientali ed escursionistiche, iscritte in associazioni di categoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente.        (1)

2. Ai cittadini di altri Stati membri della Unione
Europea che esercitano la professione di accompagnatore turistico
o corriere e interprete turistico, si applica la disciplina del decreto
legislativo 23 Novembre 1991, n. 391.

3. L'esercizio professionale della attività delle
guide turistiche provenienti da un altro Stato membro della U.E.,
al seguito di comitive di turisti stranieri, è soggetto ai
controlli di cui all'art. 1 del D.P.R. 13 dicembre 1995.

4. Agli accompagnatori turistici appartenenti ai Paesi
esteri, dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, si
applicano le vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

Art. 6

Esame di abilitazione all'esercizio della professione

1. Le Province con propria deliberazione e tenendo
conto di quanto stabilito dal successivo art. 9, indicono almeno
ogni due anni, sessioni di esami per ciascuna professione, fissando
i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di
ammissione. La Deliberazione è pubblicata anche sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

2. Ove le Province non dovessero provvedere con la
cadenza indicata nel comma precedente, la Giunta regionale esercita
i poteri sostitutivi ed indice le sessioni di esame per ciascuna
professione.

3. La sessione di esami relativa alle guide turistiche
comprenderà altresì gli esami relativi alle guide che,
già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
di guida turistica, vogliano conseguire ulteriore specifica abilitazione
di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 Dicembre 1995.

4. La sessione di esami relativa alle guide escursionistiche
ed ambientali comprenderà altresì gli esami relativi
alle guide che, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione di guida escursionistica ed ambientale, vogliano
conseguire ulteriore specifica abilitazione su aree di particolare
interesse e specificità che la Regione individuerà con
apposito atto amministrativo.

5. Per le guide esclusive di Parco Nazionale, l'Ente
Parco organizza, d'intesa con la Regione, corsi di formazione al
termine dei quali rilascia l'abilitazione all'esercizio della Professione.

6. La Giunta regionale può promuovere e organizzare
corsi di Formazione Professionale con esame conclusivo abilitante,
per guide, interprete, accompagnatore e animatori turistici al termine
del quale viene rilasciata l'abilitazione all'esercizio Professionale.

Art. 7

Requisiti per l'ammissione agli esami e ai corsi di abilitazione

1. Ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione
o all'iscrizione dei corsi di Formazione Professionale, gli aspiranti
alle professioni turistiche devono presentare domanda alla Amministrazione
Provinciale competente, dichiarando, sotto la propria responsabilità,
il possesso dei seguenti requisiti:

a) - cittadinanza italiana o di altro Stato membro della
U.E. - Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato
la loro posizione ai sensi della legge 28 Febbraio 1990 n. 39;

b) - maggiore età;

c) - residenza in un Comune della Basilicata;

d) - godimento dei diritti civili e politici;

e) - diploma di maturità di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente
riconosciuto o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto
in Italia risultante da apposita certificazione rilasciata a norma
di legge;

f) - conoscenza di almeno una lingua straniera ed eventuali
altre lingue estere per le quali si chiede di sostenere l'esame;

g) - idoneità fisica all'esercizio della professione,
certificata dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza, in data
non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda
di ammissione all'esame.

2. Le guide turistiche e le guide escursionistiche
e ambientali, già abilitate all'esercizio professionale presso
altra Regione o Provincia autonoma, devono presentare domanda, con
le dichiarazioni di cui alle lettere c), d) e g), unitamente all'attestato
di abilitazione già conseguito.

3. Le guide turistiche che chiedono di conseguire
la ulteriore specializzazione per i siti di cui al 4 comma del precedente
art. 6 e di quelli previsti dal D.P.R. 13 dicembre 1995, devono presentare
domanda, con le dichiarazioni di cui alle lettere c) d) e g) e con
le indicazioni del sito o dei siti richiesti.

4. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso
spese nella misura e nei modi stabiliti dalla Regione.

Art. 8

1. In ciascuna Provincia sono istituite le Commissioni
rispettivamente per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio
della professione di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale,
interprete turistico, accompagnatore turistico ed animatore turistico
composte da:

a) - un dirigente dell'amministrazione provinciale con
funzioni di Presidente;

b) - un dirigente dell'Ufficio Turismo della Regione;

c) - due esperti in funzione delle materie di esame,
scelti tra i docenti universitari o docenti di scuole superiori;

d) - un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali
di categoria scelto tra i nominativi segnalati singolarmente da ciascuna
delle stesse Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
regionale.

2. La Commissione per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio
della professione di guida turistica è integrata da un rappresentante
della Soprintendenza, per i beni artistici e storici.

3. Le Commissioni sono integrate di volta in volta
da un esperto in ciascuna delle lingue estere oggetto di esame.

4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono
svolte da un dipendente della Provincia.

5. Le sedute delle Commissioni sono valide qualora
siano presenti almeno i tre quarti dei componenti, purché gli
stessi siano in possesso delle esperienze necessarie in relazione
alle materie di esame.

6. Ai componenti delle Commissioni competono le indennità previste
dalla Legge Regionale 2 marzo 1992, n. 7, art. 1 corrispondenti alla
qualifica funzionale V/VI.

Art. 9

Prove di esame

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta,
entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce
ed approva criteri, modalità e procedure per l'effettuazione
delle prove, sia per gli esami che per i corsi di cui al comma 6
dell'art. 6.

Art. 10

Esonero totale o parziale dall'esame

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 23 novembre 1991, n. 391, l'Ufficio Turismo della Regione
effettua l'accertamento della professionalità per i cittadini
di uno stato membro della U.E. che hanno svolto attività di
accompagnatore o corriere turistico e/o interprete turistico. La
certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività, rilasciato
dalle competenti autorità, deve comprovare che la stessa è stata
prestata con una delle modalità previste dal citato decreto
legislativo.

2. Sono esonerati dall'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di interprete turistico coloro che sono in possesso
di specifico titolo di studio rilasciato da Università statali
o legalmente riconosciute.

3. Le guide turistiche e le guide escursionistiche
e ambientali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione presso le altre Regioni o Province autonome e che
intendano svolgere la propria attività nella Regione Basilicata
dovranno sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l'esame di
abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza delle opere
d'arte, dei musei, delle gallerie, degli scavi archeologici e parchi
per quanto riguarda le guide turistiche e del territorio e delle
sue caratteristiche per quanto concerne le guide escursionistiche
e ambientali.

4. Sono esonerati dagli esami di lingue straniere
le guide turistiche che intendano conseguire la specializzazione
di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.

5. Sono altresì esonerati dall'esame di abilitazione
gli accompagnatori turistici o corrieri, gli interpreti turistici
e gli animatori turistici che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione presso le altre Regioni o Province autonome.

6. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio
di una o più professioni turistiche possono conseguire l'abilitazione
in altre professioni turistiche senza sostenere l'esame nelle lingue
per le quali abbiano già ottenuto l'abilitazione.

7. Coloro che, già in possesso della prescritta
abilitazione, intendono estendere ad altra lingua straniera l'esercizio
della propria professione, sono tenuti a sostenere solo le prove
scritte ed orali nella ulteriore lingua prescelta.

Art. 11

Elenchi Regionali

1.  Presso la Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive
- Ufficio Turismo, sono istituiti gli elenchi regionali delle guide
turistiche, delle guide turistiche specializzate, delle guide escursionistiche
e ambientali, delle guide escursionistiche e ambientali specializzati,
degli interpreti turistici, degli accompagnatori turistici o corrieri
e degli animatori turistici.

2. Sono iscritti negli appositi elenchi, su domanda
da produrre alla Giunta regionale - Ufficio Turismo corredata dalla
necessaria documentazione:

a) - coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai
commi 1, 2 e 5 dell'art. 10 della presente legge;

b) - coloro che hanno conseguito la idoneità e/o
l'iscrizione negli elenchi regionali ai sensi della legge regionale
2 novembre 1989, n. 27.

3. Gli elenchi regionali sono pubblicati annualmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché divulgati a
tutti gli Enti e Associazioni Territoriali operanti nel settore Turistico.

Art. 12

Corsi di aggiornamento professionale

1. La Giunta regionale ha facoltà di promuovere
e organizzare corsi di aggiornamento e di riqualificazione autonomamente
o su segnalazione delle Province o degli Enti Turistici sub-regionali
o delle Organizzazioni sindacali di categoria, per Guida, interprete
e accompagnatore Turistico.

2. Sono ammessi a frequentare i corsi coloro che sono
iscritti negli elenchi regionali.

Art. 13

Agevolazioni per le guide turistiche

1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide,
quando accompagnano visitatori, sono ammesse gratuitamente, ai sensi
dell'art. 12 r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge
17 giugno 1937, n. 1249, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti,
i parchi e simili, di proprietà dello Stato, della Regione,
di Enti Locali o di privati, esistenti sul territorio provinciale
e per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione.

Art. 14

Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite dai singoli operatori
che sono tenuti a darne la massima pubblicità, anche attraverso
stampati, opuscoli, affissioni nelle sedi operative, nei punti di
informazione e di ogni altro luogo in cui si esplicano le attività di
front-office e di contatto con i consumatori.

Art. 15

Divieti

1. E' fatto divieto alle guide turistiche, alle guide
escursionistiche ed ambientali, agli accompagnatori turistici o corrieri,
agli interpreti turistici e agli animatori turistici di esercitare,
dietro compenso, attività estranea alla loro professione nei
confronti dei turisti. Il divieto comprende le attività di
carattere commerciale, di concorrenza alle Agenzie di viaggio, di
procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi,
imprese di trasporto, singole imprese commerciali, artigiane, industriali
e simili.

2. E' fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi,
degli esercizi alberghieri ed extralberghieri, dei pubblici esercizi
in genere e alle associazioni senza scopo di lucro, di avvalersi
o proporre, per i servizi di guida turistica, guida escursionistica
e ambientale, accompagnatore turistico o corriere, interprete turistico
e animatore turistico, soggetti privi della iscrizione nell'elenco
regionale salvo le eccezioni indicate al precedente art. 5.

Art. 16

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Per le violazioni della presente legge si applicano
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) - per l'esercizio, anche occasionale, fatto salvo
quanto prescritto dall'art. 21 delle attività professionali
disciplinate dalla presente legge senza possesso della relativa iscrizione
nell'elenco regionale da lire 1.000.000 a lire 2.500.000 a lire 1.000.000
per gli accompagnatori turistici o corrieri, gli interpreti turistici
e gli animatori turistici;

b) - per l'esercizio, nei confronti dei turisti, di attività estranee
alla professione autorizzata, da lire 800.000 a lire 2.000.000;

2. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti
alle Province competenti per territorio a titolo di finanziamento
delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di
vigilanza.

Art. 17

Rinnovo-Sospensione-Revoca

1. La iscrizione negli elenchi regionali ha efficacia
per tre anni rinnovabile su domanda dell'interessato da presentare
prima della data di scadenza.

2. L'esercizio dell'attività, salvo quanto
disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere
sospesa dalla Regione per un periodo da 6 a 12 mesi e, nei casi di
particolare gravità, revocata, anche su proposta degli Enti
cui spetta la vigilanza, nelle seguenti ipotesi:

a) - reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'art.
16;

b) - comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale
riscontrato nell'esercizio della vigilanza da parte delle Province
o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti;

c) - reiterato inadempimento degli obblighi professionali.

3. L'iscrizione negli elenchi è revocata qualora
il titolare perda taluno dei requisiti per cui la stessa viene effettuata
o nel caso non abbia svolto l'attività per sei anni consecutivi.

4. Le sospensioni e le revoche sono disposte con provvedimento
motivato del competente organo regionale da notificare agli interessati,
alla Provincia competente per territorio.

Art. 18

Norma Transitoria

1. Le sessioni di esame di idoneità all'esercizio
delle professioni turistiche in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge sono portate a termine nel regime della L.R.
n. 27/1989 dalla apposita Commissione giudicatrice unica a tal fine
istituita. Ai componenti la Commissione è corrisposto il trattamento
economico previsto dalla medesima legge regionale n. 27/1989.

2. In sede di prima attuazione della presente legge,
le Province indicono, entro novanta giorni dall'approvazione dei
criteri di cui al precedente articolo 9, una sessione di esame di
abilitazione.

3. In fase di prima applicazione della presente legge
sono esonerati dal sostenere l'esame di abilitazione e possono iscriversi
negli elenchi regionali di cui all'art. 11 della presente legge coloro
i quali alla data del 31 Marzo 1998, in possesso dei requisiti di
cui all'art. 7 della presente legge, nonché di specifica qualifica,
possono documentare attraverso idonea certificazione attività lavorativa
specifica sul territorio regionale presso Enti, Associazioni o società operanti
nel settore turistico, per un numero di giornate non inferiore a
100.

Art. 19

Norma Finanziaria

1. Per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente
legge sono attribuiti a ciascuna Provincia proventi delle sanzioni
amministrative e pecuniarie di cui all'art. 15.

2. Ciascuna Provincia farà fronte agli oneri
relativi al trattamento economico dei componenti le Commissioni giudicatrici
d'esame di cui all'art. 8 della presente legge, sia con i proventi
di cui all'art. 7, comma 4, sia con i proventi di cui al precedente
art. 15.

Art. 20

Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale 2 Novembre 1989,
N. 27, fatte salve le disposizioni richiamate agli articoli 11 e
18 della presente legge.

Art. 21

Deroga

1. Il Sindaco o un suo delegato può, per inderogabili
e sopraggiunte necessità, autorizzare, volta per volta e limitatamente
al territorio comunale, persone di provata capacità culturale,
per accompagnare e assistere gruppi di turisti occasionali, qualora
non si rendano disponibili le figure Professionali di cui all'art.
3 della presente legge.

Art. 22

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Basilicata

____________________

NOTE

(1) lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11 e poi così modificata dall'art.7, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4.




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