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Art. 1
Finalità
della Legge
1. La presente legge
disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, guida
escursionistica e ambientale, interprete turistico o corriere, accompagnatore
turistico, animatore turistico, in attuazione dell'art. 11 della legge 17
maggio 1983, n. 217.
Art. 2
Delega alle
Province
1. Le Province
esercitano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 30 luglio
1996, n. 34, le funzioni amministrative relative all'accertamento dei
requisiti, nonché la vigilanza e il controllo sull'esercizio delle attività
disciplinate dalla presente legge e la applicazione delle sanzioni
amministrative e pecuniarie di cui al successivo art. 15.
Art. 3
Definizione
delle attività
1. E' guida turistica
chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone
nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici,
illustrando le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali,
paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive, ad esclusione delle aree
naturali Protette Nazionali.
2. E' guida
escursionistica ed ambientale chi, per attività professionale, accompagna
persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni, con il compito di
illustrare gli aspetti naturalistici, ambientali e paesaggistici con
particolare riferimento alle aree protette regionali ed ai fenomeni naturali, ad
esclusione delle specifiche competenze delle guide Alpine e di Media Montagna
di cui alla Legge N 6 del 2 gennaio 1989.
3. E' interprete
turistico chi, per attività professionale, presta la propria opera per la
traduzione scritta od orale di lingue straniere presso Uffici di informazione e
in occasione di viaggi
turistici, congressi, convegni riunioni e incontri nonché per l'assistenza a
turisti stranieri, al di fuori delle attività riconosciute alle guide e agli
accompagnatori turistici o corrieri.
4. E' accompagnatore
turistico o corriere chi, per attività professionale, accompagna persone
singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero,
cura l'attuazione del programma di viaggio predisposto dagli organizzatori, assicurando
la necessaria assistenza e fornendo informazioni sui luoghi di transito al di
fuori dell'ambito di competenza delle guide di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. E' animatore
turistico chi, per attività professionale, organizza il tempo libero di gruppi
di turisti, con attività ricreative, sportive, culturali.
6. E' guida esclusiva
di Parco Nazionale chi esercita le attività di cui ai commi 1 e 2 precedenti,
esclusivamente all'interno delle aree naturali protette nazionali.
Art. 4
Condizioni
per l'esercizio dell'Attività Professionale
1. L'esercizio delle
professioni di cui alla presente legge, anche se svolto in modo non esclusivo e
non continuativo, è subordinato all'iscrizione sugli appositi elenchi
regionali.
2. L'iscrizione negli
elenchi regionali consente l'esercizio delle professioni:
a) di interprete, accompagnatore e animatore turistico su tutto il territorio
regionale;
b) per le guide turistiche, escursionistiche ed ambientali l'ambito
territoriale di esercizio professionale è indicato negli elenchi regionali di
cui all'art. 11 della presente legge.
3. E' condizione
indispensabile, per l'esercizio delle Professioni di cui all'art. 3,
l'attestato di abilitazione professionale e l'iscrizione in appositi elenchi di
cui all'art. 11.
4. L'attestato di abilitazione
professionale si consegue previo accertamento della capacità
tecnico-professionale del richiedente da parte della Commissione giudicatrice
di cui all'art. 8.
5. Il Presidente della
Giunta regionale o l'Assessore al Turismo, se delegato rilascia agli iscritti
negli elenchi regionali, apposito certificato e tessera personale di
riconoscimento per l'esercizio della professione, indicante:
a) - cognome, nome, luogo di nascita nonché il Comune di residenza
dell'interessato;
b) - estremi dell'attestato di iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui
all'art. 11;
c) - i siti, ove richiesto per la professionalità, nei quali la professione
deve essere esercitata;
d) - lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione
all'esercizio della professione.
Gli interessati, nell'esercizio della loro attività, sono obbligati a portare
la tessera personale in modo visibile.
Art. 5
Esenzione
dall'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale
1. Non sono obbligati a iscriversi nell'elenco di cui
al successivo art. 11:
a) - coloro che svolgono, in qualità di dipendenti o soci di una agenzia di
viaggio e turismo o società di servizi turistici, attività di accoglienza e
accompagnamento dei clienti da e per porti, aeroporti, stazioni di partenza e
arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
b) - coloro che, purchè abilitati all'esercizio della
professione, svolgono l'attività di guida turistica,
guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed
animatore turistico esclusivamente in favore delle stesse amministrazioni pubbliche
o aziende private dalle quali dipendono, o a favore dei soci ed assistiti degli
Enti e di organismi di carattere associativo
senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali,
religiose, o sociali;
c) Le guide ambientali ed escursionistiche, iscritte in associazioni di
categoria secondo quanto previsto dalla normativa
vigente. (1)
2. Ai cittadini di
altri Stati membri della Unione Europea che esercitano la professione di
accompagnatore turistico o corriere e interprete turistico, si applica la
disciplina del decreto
legislativo 23 Novembre 1991, n. 391.
3. L'esercizio
professionale della attività delle guide turistiche provenienti da un altro
Stato membro della U.E., al seguito di comitive di turisti stranieri, è
soggetto ai controlli di cui all'art. 1 del D.P.R. 13 dicembre 1995.
4. Agli accompagnatori
turistici appartenenti ai Paesi esteri, dai quali provengono in accompagnamento
di stranieri, si applicano le vigenti disposizioni in materia di pubblica
sicurezza.
Art. 6
Esame di
abilitazione all'esercizio della professione
1. Le Province con
propria deliberazione e tenendo conto di quanto stabilito dal successivo art.
9, indicono almeno ogni due anni, sessioni di esami per ciascuna professione,
fissando i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di ammissione.
La Deliberazione è pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ove le Province non
dovessero provvedere con la cadenza indicata nel comma precedente, la Giunta
regionale esercita i poteri sostitutivi ed indice le sessioni di esame per
ciascuna professione.
3. La sessione di esami
relativa alle guide turistiche comprenderà altresì gli esami relativi alle
guide che, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di
guida turistica, vogliano conseguire ulteriore specifica abilitazione di cui
all'art. 2 del D.P.R. 13 Dicembre 1995.
4. La sessione di esami
relativa alle guide escursionistiche ed ambientali comprenderà altresì gli
esami relativi alle guide che, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione di guida escursionistica ed ambientale, vogliano conseguire
ulteriore specifica abilitazione su aree di particolare interesse e specificità che la
Regione individuerà con apposito atto amministrativo.
5. Per le guide
esclusive di Parco Nazionale, l'Ente Parco organizza, d'intesa con la Regione,
corsi di formazione al termine dei quali rilascia l'abilitazione all'esercizio
della Professione.
6. La Giunta regionale
può promuovere e organizzare corsi di Formazione Professionale con esame
conclusivo abilitante, per guide, interprete, accompagnatore e animatori
turistici al termine del quale viene rilasciata l'abilitazione all'esercizio
Professionale.
Art. 7
Requisiti
per l'ammissione agli esami e ai corsi di abilitazione
1. Ai fini
dell'ammissione agli esami di abilitazione o all'iscrizione dei corsi di
Formazione Professionale, gli aspiranti alle professioni turistiche devono
presentare domanda alla Amministrazione Provinciale competente, dichiarando,
sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:
a) - cittadinanza italiana o di altro Stato membro della U.E. - Sono equiparati
i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi
della legge 28 Febbraio 1990 n. 39;
b) - maggiore età;
c) - residenza in un Comune della Basilicata;
d) - godimento dei diritti civili e politici;
e) - diploma di maturità di istituto di istruzione secondaria di secondo grado,
rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o di equivalente
diploma conseguito all'estero e riconosciuto
in Italia risultante da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;
f) - conoscenza di almeno una lingua straniera ed eventuali altre lingue estere
per le quali si chiede di sostenere l'esame;
g) - idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'Ufficio
sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a sei mesi da quella
di presentazione della domanda di ammissione all'esame.
2. Le guide turistiche
e le guide escursionistiche e ambientali, già abilitate all'esercizio
professionale presso altra Regione o Provincia autonoma, devono presentare
domanda, con
le dichiarazioni di cui alle lettere c), d) e g), unitamente all'attestato di
abilitazione già conseguito.
3. Le guide turistiche
che chiedono di conseguire la ulteriore specializzazione per i siti di cui al 4
comma del precedente art. 6 e di quelli previsti dal D.P.R. 13 dicembre 1995,
devono presentare
domanda, con le dichiarazioni di cui alle lettere c) d) e g) e con le
indicazioni del sito o dei siti richiesti.
4. Per l'ammissione
all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti dalla
Regione.
Art. 8
1. In ciascuna
Provincia sono istituite le Commissioni rispettivamente per l'accertamento
dell'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, guida
escursionistica ed ambientale,
interprete turistico, accompagnatore turistico ed animatore turistico composte
da:
a) - un dirigente dell'amministrazione provinciale con funzioni di Presidente;
b) - un dirigente dell'Ufficio Turismo della Regione;
c) - due esperti in funzione delle materie di esame, scelti tra i docenti
universitari o docenti di scuole superiori;
d) - un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali di categoria scelto tra i
nominativi segnalati singolarmente da ciascuna delle stesse Organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello
regionale.
2. La Commissione per
l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica
è integrata da un rappresentante della Soprintendenza, per i beni artistici e
storici.
3. Le Commissioni sono
integrate di volta in volta da un esperto in ciascuna delle lingue estere
oggetto di esame.
4. Le funzioni di
Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia.
5. Le sedute delle
Commissioni sono valide qualora siano presenti almeno i tre quarti dei
componenti, purché gli stessi siano in possesso delle esperienze necessarie in
relazione alle materie di esame.
6. Ai componenti delle
Commissioni competono le indennità previste dalla Legge Regionale 2 marzo 1992,
n. 7, art. 1 corrispondenti alla qualifica funzionale V/VI.
Art. 9
Prove di
esame
1. Il Consiglio
Regionale, su proposta della Giunta, entro 60 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, stabilisce ed approva criteri, modalità e procedure per
l'effettuazione
delle prove, sia per gli esami che per i corsi di cui al comma 6 dell'art. 6.
Art. 10
Esonero
totale o parziale dall'esame
1. Ai sensi dell'art.
6, commi 4 e 5, del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, l'Ufficio
Turismo della Regione effettua l'accertamento della professionalità per i
cittadini di uno stato membro della U.E. che hanno svolto attività di accompagnatore
o corriere turistico e/o interprete turistico. La certificazione dell'effettivo
esercizio dell'attività, rilasciato dalle competenti autorità, deve comprovare
che la stessa è stata prestata con una delle modalità previste dal citato
decreto
legislativo.
2. Sono esonerati
dall'esame di abilitazione all'esercizio della professione di interprete
turistico coloro che sono in possesso di specifico titolo di studio rilasciato
da Università statali o legalmente riconosciute.
3. Le guide turistiche
e le guide escursionistiche e ambientali che abbiano conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione presso le altre Regioni o Province autonome e
che intendano svolgere la propria attività nella Regione Basilicata dovranno
sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l'esame di abilitazione
limitatamente alla verifica della conoscenza delle opere d'arte, dei musei,
delle gallerie, degli scavi archeologici e parchi per quanto riguarda le guide
turistiche e del territorio e delle sue caratteristiche per quanto concerne le
guide escursionistiche e ambientali.
4. Sono esonerati dagli
esami di lingue straniere le guide turistiche che intendano conseguire la
specializzazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.
5. Sono altresì
esonerati dall'esame di abilitazione gli accompagnatori turistici o corrieri,
gli interpreti turistici e gli animatori turistici che abbiano conseguito
l'abilitazione all'esercizio
della professione presso le altre Regioni o Province autonome.
6. Coloro i quali siano
già abilitati all'esercizio di una o più professioni turistiche possono
conseguire l'abilitazione in altre professioni turistiche senza sostenere
l'esame nelle lingue
per le quali abbiano già ottenuto l'abilitazione.
7. Coloro che, già in
possesso della prescritta abilitazione, intendono estendere ad altra lingua
straniera l'esercizio della propria professione, sono tenuti a sostenere solo
le prove scritte ed orali nella ulteriore lingua prescelta.
Art. 11
Elenchi
Regionali
1. Presso la
Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive - Ufficio Turismo, sono
istituiti gli elenchi regionali delle guide turistiche, delle guide turistiche
specializzate, delle guide escursionistiche e ambientali, delle guide
escursionistiche e ambientali specializzati, degli interpreti turistici, degli
accompagnatori turistici o corrieri e degli animatori turistici.
2. Sono iscritti negli
appositi elenchi, su domanda da produrre alla Giunta regionale - Ufficio
Turismo corredata dalla necessaria documentazione:
a) - coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art.
10 della presente legge;
b) - coloro che hanno conseguito la idoneità e/o l'iscrizione negli elenchi
regionali ai sensi della legge regionale 2 novembre 1989, n. 27.
3. Gli elenchi regionali sono pubblicati
annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché divulgati a tutti
gli Enti e Associazioni Territoriali operanti nel settore Turistico.
Art. 12
Corsi di
aggiornamento professionale
1. La Giunta regionale
ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento e di
riqualificazione autonomamente o su segnalazione delle Province o degli Enti
Turistici sub-regionali o delle Organizzazioni sindacali di categoria, per
Guida, interprete e accompagnatore Turistico.
2. Sono ammessi a frequentare
i corsi coloro che sono iscritti negli elenchi regionali.
Art. 13
Agevolazioni
per le guide turistiche
1. Negli orari di
apertura al pubblico, le guide, quando accompagnano visitatori, sono ammesse
gratuitamente, ai sensi dell'art. 12 r.d.l. 18 gennaio
1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, in tutti i musei, le
gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di proprietà dello Stato, della
Regione, di Enti Locali o di privati, esistenti sul territorio provinciale e
per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.
Art. 14
Tariffe
1. Le tariffe sono
stabilite dai singoli operatori che sono tenuti a darne la massima pubblicità,
anche attraverso stampati, opuscoli, affissioni nelle sedi operative, nei punti
di informazione e di ogni altro luogo in cui si esplicano le attività di front-office
e di contatto con i consumatori.
Art. 15
Divieti
1. E' fatto divieto
alle guide turistiche, alle guide escursionistiche ed ambientali, agli
accompagnatori turistici o corrieri, agli interpreti turistici e agli animatori
turistici di esercitare,
dietro compenso, attività estranea alla loro professione nei confronti dei
turisti. Il divieto comprende le attività di carattere commerciale, di
concorrenza alle Agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di
clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese
commerciali, artigiane, industriali e simili.
2. E' fatto divieto ai
titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed
extralberghieri, dei pubblici esercizi in genere e alle associazioni senza
scopo di lucro, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica,
guida escursionistica e ambientale, accompagnatore turistico o corriere,
interprete turistico e animatore turistico, soggetti privi della iscrizione
nell'elenco regionale salvo le eccezioni indicate al precedente art. 5.
Art. 16
Sanzioni
amministrative e pecuniarie
1. Per le violazioni
della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) -
per l'esercizio, anche occasionale, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21
delle attività professionali disciplinate dalla presente legge senza possesso
della relativa iscrizione nell'elenco regionale da lire 1.000.000 a lire
2.500.000 a lire 1.000.000 per gli accompagnatori turistici o corrieri, gli
interpreti turistici e gli animatori turistici;
b) - per l'esercizio, nei confronti dei turisti, di attività estranee alla
professione autorizzata, da lire 800.000 a lire 2.000.000.
2. I proventi delle
sanzioni sono integralmente devoluti alle Province competenti per territorio a
titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei
servizi di vigilanza.
Art. 17
Iscrizione,
sospensione e revoca (2)
1. L’iscrizione negli
elenchi regionali avviene su domanda dell'interessato da presentare all’ufficio
regionale competente. (3)
2. L'esercizio
dell'attività, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza,
può essere sospesa dalla Regione per un periodo da 6 a 12 mesi e, nei casi di particolare
gravità, revocata, anche su proposta degli Enti cui spetta la vigilanza, nelle
seguenti ipotesi:
a) - reiterate
violazioni delle disposizioni di cui all'art. 16;
b) - comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale riscontrato
nell'esercizio della vigilanza da parte delle Province o desumibile da
reiterati reclami presentati dai clienti;
c) - reiterato inadempimento degli obblighi professionali.
3. L'iscrizione negli elenchi è revocata qualora il
titolare perda taluno dei requisiti per cui la stessa viene effettuata o nel
caso non abbia svolto l'attività per sei anni consecutivi.
4. Le sospensioni e le revoche sono disposte con
provvedimento motivato del competente organo regionale da notificare agli
interessati, alla Provincia competente per territorio.
Art. 18
Norma
Transitoria
1. Le sessioni di esame
di idoneità all'esercizio delle professioni turistiche in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge sono portate a termine nel regime della
L.R. n. 27/1989 dalla apposita Commissione giudicatrice unica a tal fine istituita.
Ai componenti la Commissione è corrisposto il trattamento economico previsto
dalla medesima legge regionale n. 27/1989.
2. In sede di prima
attuazione della presente legge, le Province indicono, entro novanta giorni
dall'approvazione dei criteri di cui al precedente articolo 9, una sessione di
esame di abilitazione.
3. In fase di prima
applicazione della presente legge sono esonerati dal sostenere l'esame di
abilitazione e possono iscriversi negli elenchi regionali di cui all'art. 11
della presente legge coloro
i quali alla data del 31 Marzo 1998, in possesso dei requisiti di cui all'art.
7 della presente legge, nonché di specifica qualifica, possono documentare
attraverso idonea certificazione attività lavorativa specifica sul territorio
regionale presso Enti, Associazioni o società operanti
nel settore turistico, per un numero di giornate non inferiore a
100.
Art. 19
Norma
Finanziaria
1. Per l'esercizio
delle deleghe di cui alla presente legge sono attribuiti a ciascuna Provincia
proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 15.
2. Ciascuna Provincia
farà fronte agli oneri relativi al trattamento economico dei componenti le
Commissioni giudicatrici d'esame di cui all'art. 8 della presente legge, sia
con i proventi
di cui all'art. 7, comma 4, sia con i proventi di cui al precedente art. 15.
Art. 20
Abrogazione
1. E' abrogata la legge regionale 2 Novembre 1989,
N. 27, fatte salve le disposizioni richiamate agli articoli 11 e 18 della
presente legge.
Art. 21
Deroga
1. Il Sindaco o un suo
delegato può, per inderogabili e sopraggiunte necessità, autorizzare, volta per
volta e limitatamente al territorio comunale, persone di provata capacità
culturale, per accompagnare e assistere gruppi di turisti occasionali, qualora non
si rendano disponibili le figure Professionali di cui all'art. 3 della presente
legge.
Art. 22
Pubblicazione
1. La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata
____________________
NOTE:
(1) lettera aggiunta
dall'art. 5, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11 e poi così modificata
dall'art.7, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4;
(2) rubrica sostituita
dall’art. 7, comma 1, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;
(3) comma sostituito
dall’art. 7, comma 2, L.R. 5 aprile 2024, n. 14. Il testo precedente era così
formulato: “1. La iscrizione negli
elenchi regionali ha efficacia per tre anni rinnovabile su domanda
dell'interessato da presentare prima della data di scadenza.”.