Bollettino Ufficiale n. 65 del
13 novembre 1998
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Art. 1
Finalità
1. La presente legge, nel riquadro di sviluppo economico e sociale della
Basilicata, persegue le seguenti finalità:
a) promuove la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e delle risorse del
settore agro-silvo-pastorale e degli ecosistemi;
b) la razionale gestione selvicolturale che assicuri
il mantenimento e il miglioramento degli equilibri biologici e l'espletamento
ottimale delle funzioni produttive, paesaggistiche, turistiche e ricreative dei
boschi;
c) la prevenzione del dissesto idrogeologico e le specifiche azioni rinvenienti
dalla legge n. 183/1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) la tutela degli ambienti naturali di particolare interesse;
e) il ripristino degli equilibri vegetali nei terreni marginali;
f) la tutela e valorizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
g) la realizzazione di opere per il potenziamento del verde pubblico;
h) la ottimizzazione dei livelli occupazionali nel settore forestale ed il
miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni presenti
sul territorio montano e delle altre aree interessate.
Art. 2
Settori d'intervento
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la
Regione interviene nei seguenti settori:
a) rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi
degradati, nonché dei boschi distrutti da incendi sia ai fini della difesa
idrogeologica che della riqualificazione ambientale e paesaggistuca
e dell'ampliamento delle superfici boscate, compresi i lavori colturali dei
boschi esistenti;
b) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi
prevalentemente produttivi;
c) conservazione, miglioramento, ampliamento e gestione del patrimonio
forestale regionale;
d) prevenzione, lotta e difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità
biotiche ed abiotiche;
e) produzione vivaistica, pubblica e privata nel rispetto della tradizione del
territorio boschivo regionale e delle assenze autoctone;
f) ricerca e sperimentazione forestale;
g) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
h) sistemazioni idraulico-forestali, opere di rinsaldamento e consolidamento
dei versanti, di stabilizzazione dei sistemi dunali
litoranei e difesa e conservazione del suolo;
i) miglioramento della viabilità forestale anche finalizzata alle attività
antincendio;
j) recupero e riqualificazione delle aree degradate, ripristino ambientale e
restauro del paesaggio, sentieristica ed in genere opere per la fruizione
naturalistica e turistica dei boschi pubblici;
k) protezione e valorizzazione dei boschi a fini ambientali, paesaggistici,
turistici e ricreativi;
l) sistemazione e regimazione dei corsi d'acqua finalizzati alla
rinaturalizzazione al recupero ambientale ed alla difesa idro-geologica;
m) sviluppo e gestione dei sistema informatico delle risorse forestali ed
ambientali collegate alle finalità di cui alla presente legge;
n) interventi di valorizzazione e di utilizzazione dei prodotti del bosco e del
sottobosco;
o) promozione e/o adeguamento dell'imprenditoria forestale privata;
p) ricerca dei boschi da seme ed iscrizione nel Libro nazionale;
q) tutela ed incremento della flora e della fauna con particolare riferimento a
quelle autoctone;
r) predisposizione dell'Intervento Forestale, ivi compreso i beni immobili e le
opere presenti sul patrimonio forestale;
s) promozione di campagne di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e
delle foreste;
t) aggiornamento professionale degli addetti alla gestione e alla realizzazione
degli interventi forestali;
u) realizzazione di ogni altra opera pubblica di bonifica ambientale e montana
ritenuta indispensabile alla riuscita dei suddetti interventi;
v) interventi, di valorizzazione in genere dei territori agro-forestali, nonché
la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;
z) sostegno alle attività delle utilizzazioni forestali ai prodotti non legnosi
e del sottobosco, anche attraverso attivazioni di linee di credito e di
agevolazioni nella commercializzazione dei prodotti.
Art. 3
Opere e attività di pronto intervento
1. La Giunta Regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui alla presente
legge, finanzia lavori di pronto intervento derivanti da calamità naturali
interessanti il territorio agro-forestale.
2. Qualora gli interventi dovessero riguardare i terreni privati, ai sensi
del R.D.L. n. 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione
o l'Ente delegato, per ragioni di pubblico interesse, dispone l'occupazione
temporanea dei terreni.
3. Ai proprietari dei terreni è concessa un'indennità di durata non inferiore
a 10 anni, commisurata all'entità media dei canoni di fitto registrati nella
zona per i terreni similari. tale indennità è rivalutata ogni triennio secondo
gli aggiornamenti ISTAT.
4. Nel caso di mancata accettazione dell'indennità da parte dei proprietari,
si procede all'occupazione dei terreni ai sensi della legge 25 giugno 1865, n.
2359 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'Ente delegato è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dalla ultimazione
dei lavori la richiesta di collaudo alla Regione corredato dai relativi atti.
Il collaudo dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni.
6. I proprietari dei terreni oggetto dell'intervento, allo scadere del
periodo di occupazione temporanea non inferiore a 10 anni, rientrano in
possesso degli stessi, avendo l'obbligo di tenere in debito conto le
prescrizioni impartite in fase di collaudo, pena la restituzione dell'indennità
di occupazione riscossa con gli interessi legali maturati.
Art. 4
Attribuzioni delle funzioni
1. Nelle more della definitiva e complessiva riorganizzazione del settore
forestale, l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è attuato per
ambiti territoriali coincidenti con le Aree Programma, mediante i Comuni in
forma singola o associata, di concerto con gli enti Statali e Regionali di
gestione di Parchi Naturali. Per le attività che insistono sul territorio dei
Comuni Capoluogo le relative funzioni possono essere delegate alle
Amministrazioni Provinciali [1].
2. Restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione
e di coordinamento generale, nonché la verifica sulla progettazione degli
interventi ed in particolare:
a) la predisposizione del piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione
ambientale e forestale e dei Programmi annuali di intervento;
b) la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche;
c) la promozione dell'imprenditoria forestale privata anche mediante opere di
riconversione colturale ivi compresi i castagneti da legno in castagneti da
frutto [2];
d) l'approvazione dei Piani di assestamento forestale;
e) la promozione dell'inventario forestale regionale, ivi compreso i beni
immobili e le opere esistenti sul patrimonio forestale;
f) il rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni colturali, ai
cambi di destinazione d'uso, sia temporanea che permanente dei boschi e dei
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché all'esercizio del pascolo;
g) la ricerca e la sperimentazione forestale, l'assistenza tecnica, la
divulgazione, la statistica, gli studi e la valutazione;
h) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione della flora e della fauna
con varietà iscritte al Repertorio regionale del patrimonio genetico di cui
alla L.R. 14 ottobre 2008, n. 26 [3];
i) l'attività di pronto intervento in ambiti territoriali agro-forestali
colpiti da calamità naturali;
j) la ricerca dei boschi da seme e loro iscrizione nel Libro nazionale;
k) la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale
nell'ambito forestale;
l) la determinazione e l'aggiornamento del vincolo idrogeologico;
m) la promozione ed il sostegno di azioni di sensibilizzazione ambientale,
forestale e di valorizzazione turistica e ricreativa del demanio pubblico;
n) il coordinamento e il controllo degli interventi delegati agli Enti di cui
al primo comma;
o) la promozione per la costituzione dei Consorzi forestali e delle altre forme
associate per la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
p) la tenuta dell'elenco delle cooperative addette al settore idraulico-forestale
di cui al successivo art. 5, e la costituzione dell'Osservatorio del mercato
del legno;
q) l'assistenza e la promozione in materia di trasformazione, conservazione e
commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi nonché in materia di
innovazione tecnologica nei processi produttivi.
3. La regione Basilicata, su proposta della Giunta regionale ed approvazione
del Consiglio regionale, potrà affidare agli Enti delegati ulteriori competenze
derivanti dall'attuazione di specifici programmi operativi comunitari,
nazionali e regionali.
Art. 5
Esercizio delle funzioni delegate
1. Gli indirizzi generali che devono presiedere all'esercizio delle attività
delegate saranno deliberati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale ai sensi della L.R. 28 marzo 1996, n. 17.
2. Per l'esercizio delle funzioni della presente legge, gli Enti delegati
costituiranno specifici uffici tecnici, la cui composizione sarà determinata
con apposito regolamento ai sensi dell' art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142 e successivamente alle previsioni di cui all' art. 7 comma 3 della L.R. 28
marzo 1996, n. 17, e dovrà comunque prevedere idonee professionali tra cui
almeno un agronomo o forestale.
3. Fino alla loro costituzione, gli Enti delegati possono avvalersi degli
Uffici regionali previe formali intese con la Giunta regionale.
4. Gli Enti delegati in fase di prima costituzione dei propri Uffici tecnici
vi possono provvedere con personale comandato o trasferito dalla Regione o
dagli Enti sub-regionali o mediante le forme di cui al sopra citato art. 51
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. La regione corrisponde annualmente agli Enti delegati e spese correnti
inerenti l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge nella misura
massima del 10% degli stanziamenti ad essi assegnati.
6. Tale misura potrà variare in sede di approvazione del programma annuale
di intervento anche in relazione alla dotazione minimata del personale tecnico
occorrente agli Enti delegati.
7. Sono delegate altresì ai suddetti Enti le funzioni e gli interventi di
cui alla presente legge ricadenti nei comprensori di bonifica di cui alla L.R.
28 febbraio 1995, n. 22 .
8. I Consorzi di bonifica adattano il Piano generale di bonifica di cui
all'art. 4 della sopra citata L.R. n. 22/1995 previo Accordo di programma ai
sensi dell' art. 27 della L. n. 142/1990 con l'Ente delegato territorialmente
competente.
9. La Regione e gli Enti delegati, previo confronto con le Organizzazioni
sindacali, possono affidare l'esecuzione degli interventi forestali o la
gestione di particolari servizi o avviare concrete forme di gestione dei boschi
e del sottobosco o degli immobili prioritariamente alle cooperative
agricolo-forestali, di cui all' art. 17 della legge n. 97/1994 e delle
cooperative formate dagli addetti al settore forestale, nonché a privati
singoli o associati, secondo le modalità da modalità da definirsi, entro un
anno dall'approvazione della presente legge, con apposito provvedimento
predisposto dal Dipartimento agricoltura e foreste ed approvato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 6
Piano pluriennale di salvaguardia e
valorizzazione ambientale e forestale
1. La regione Basilicata, di concerto con i Dipartimenti agricoltura e
foreste, assetto del territorio e sicurezza sociale ed ambiente, entro un anno
dall'approvazione della presente legge, provvede a dotarsi del Piano per la
salvaguardia e la valorizzazione ambientale e forestale.
2. Il Piano ha validità pluriennale ed è attuato mediante Programmi annuali.
3. La Regione assicura la partecipazione degli Enti delegati alla formazione
del Piano pluriennale, mediante specifiche conferenze di programmazione.
4. Il Piano pluriennale, proposto dalla Giunta regionale, approvato dal
Consiglio regionale e pubblicato sul B.U.R., deve essere coerente con i piani
di bacino regionali ed interregionali ed in loro
assenza ha valore di programma stralcio ai sensi dell' art. 17 della L. n.
183/1989 e successive modificazioni.
Art. 7
Programma annuale
1. Il Programma annuale, elaborato dall'Ufficio regionale competente del
Dipartimento agricoltura d'intesa con gli Enti delegati ed in coerenza con il
Piano pluriennale e con quanto previsto nei vigenti Piani di assestamento
forestale, di cui al successivo articolo 12, deve comprendere gli interventi di
competenza della Regione, quelli di competenza degli Enti delegati e quelli
eventualmente affidati alle cooperative agricolo-forestali.
2. Il Programma annuale deve chiaramente definire le priorità, gli obiettivi
e le azioni da privilegiare, le dotazioni finanziarie, nonché l'impiego della
manodopera occorrente per la sua realizzazione.
3. Il programma, predisposto dall'Ufficio competente dopo l'approvazione
della legge di bilancio, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale [4].
4. La Regione ripartisce tra gli Enti delegati le risorse finanziarie
destinate alle attività di cui alla presente legge, tenendo conto dei seguenti
elementi prioritari:
a) del numero di addetti al settore forestale;
b) dell'indice di spopolamento;
c) dell'estensione e dello stato di conservazione della superficie boschiva
pubblica e dell'assetto idrogeologico;
d) dell'appartenenza dei territori ad aree protette.
Art. 8
Costituzione Comitato misto ed
interdipartimentale
1. Per garantire l'unitarietà degli interventi è costituito il Comitato
misto ed interdipartimentale. Al Comitato, istituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale, è attribuito il compito di individuare, programmare e
coordinare le risorse finanziarie destinate alle foreste, allo sviluppo della
montagna, alla difesa del suolo e dagli incendi boschivi, alla bonifica ed alla
tutela dell'ambiente, riconducibili alle attività di cui alla presente legge.
2. Il Comitato misto ed interdipartimentale è presieduto dall'Assessore alla
programmazione ed è composto da:
a) gli Assessori all'agricoltura e foreste, all'assetto del territorio e
all'ambiente;
b) i direttori generali dei Dipartimenti agricoltura e foreste, assetto del
territorio e ambiente;
c) un Rappresentante per le Autorità di bacino;
d) il Presidente regionale dell'U.P.I. o un suo delegato;
e) il Presidente regionale dell'U.N.C.E.M. o un suo delegato;
f) un Docente o Ricercatore confermato dell'area selvicolturale
designato dalla Università degli studi della Basilicata;
g) un Rappresentante nominato congiuntamente dalle organizzazioni professionali
agricole;
h) un Rappresentante designato per ogni organizzazione sindacale confederale
dei lavoratori addetti al settore idraulico-forestale;
i) un Rappresentante del Corpo forestale;
j) un Rappresentante scelto nell'ambito di una terna designata dall'Ordine dei
dottori agronomi e forestali della Provincia di Potenza e Matera;
k) un Rappresentante scelto nell'ambito di una terna designata dal Collegio dei
periti agrari e agrotecnici della Provincia di Potenza e Matera;
l) un Rappresentante del Metapomtum Agrobios;
m) un Rappresentante delle Associazioni ambientaliste designato congiuntamente.
3. Ai lavori del Comitato possono essere invitati rappresentanti di enti
locali, organismi, associazioni ed esperti del settore.
4. Il Dipartimento programmazione assicura le funzioni di segreteria del
Comitato.
5. Il Comitato decade con la legislatura.
Art. 9
Progettazione ed esecuzione dei
lavori
1. Gli Enti delegati, sulla base del Piano annuale di forestazione
approvato, predispongono ed approvano i relativi progetti esecutivi.
2. L'approvazione dei suddetti progetti equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.
3. L'esecuzione dei lavori relativi ai settori di intervento di cui al
precedente articolo 2 è attuata di norma in economia mediante la forma
dell'amministrazione diretta, con l'impiego di lavoratori di cui al precedente
articolo 8 bis che abbiano maturato adeguata professionalità nei lavori
idraulico forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale e
che siano stati avviati all'attività degli Enti Delegati in esecuzione dei
Programmi Annuali di Forestazione nell'anno precedente a quello in cui la
prestazione lavorativa deve essere svolta, fatte salve le tutele previste per
legge in favore dei lavoratori, o di lavoratori che abbiano superato i corsi di
formazione organizzati dalla Regione Basilicata ai sensi del successivo
articolo 10. Gli Enti Delegati pubblicheranno, entro il 15 ottobre di ogni
anno, un avviso per la riassunzione nell'anno successivo degli addetti al
settore forestale. I lavoratori interessati devono produrre istanza di
riassunzione entro il 15 novembre di ogni anno. Entro i successivi 30 giorni
gli Enti Delegati compilano le graduatorie nel rispetto dei criteri di
precedenza stabiliti dal C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico forestale specificando le qualifiche possedute dai lavoratori. Le
graduatorie hanno validità annuale e sono suscettibili di scorrimento. I
lavori, le opere e i servizi in ambito forestale possono essere seguiti anche
mediante affidamento ai sensi dell' articolo 7 del Decreto Legislativo 227/2001
alle imprese del settore forestale iscritte nell'Elenco Regionale.
[5]
[3 -bis. Per l'anno 2004 gli Enti Delegati procedono alla stesura
dell'elenco degli addetti al settore forestale secondo le procedure del
precedente comma entro 30 giorni dall'approvazione del Piano di Salvaguardia e
Valorizzazione Ambientale.] [6]
4. In subordine possono essere affidati in appalto le realizzazioni di opere
la cui complessità tecnico-economica, debitamente motivata, ne giustifica il
ricorso.
5. Il Piano annuale dovrà indicare le modalità di attuazione degli
interventi previsti.
6. Il collaudo delle opere sarà disposto dalla Regione secondo le vigenti
normative.
7. Le spese generali di progettazione, di direzione ed esecuzione dei lavori
sono comprese nello stanziamento forfettario per le spese correnti di cui al
precedente art. 5.
Art. 10
Occupazione e formazione
professionale
1. La Regione Basilicata garantisce ed eventualmente incrementa i livelli
occupazionali dei lavoratori di cui all'art. 8 bis.
(15)
2. Per incrementare i livelli occupazionali la Regione Basilicata organizza
corsi di formazione professionale secondo le previsioni dei Programmi annuali
di Forestazione [7].
3. Il regolamento di attivazione, gestione ed accesso ai corsi sarà emanato,
entro sei mesi, dalla regione Basilicata sentite le Organizzazioni sindacali,
l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e sentita la competente Commissione Consiliare
regionale [8].
4. Il regolamento provvederà inoltre a ridefinire la distribuzione della
forza lavoro sul territorio, rideterminando i contingenti degli operai secondo
i seguenti criteri:
a) indice di spopolamento;
b) estensione della superficie boscata pubblica;
c) superficie interessata da vincolo idrogeologico;
d) appartenenza dei territori ad aree protette.
5. La regione provvede alla ripartizione e all'accredito agli Enti delegati
delle risorse finanziarie destinate all'attuazione della presente legge in base
ai parametri fissati dal Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione
ambientale e forestale.
6. La Regione e gli Enti delegati si impegnano a negoziare congiuntamente
con le OO.SS. di categoria i C.I.R.L. (Contratto integrativo regionale di
lavoro) ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dal C.C.N.L.
(Contratto collettivo nazionale di lavoro).
Art. 11
Servizio antincendio
[1. L'Ufficio regionale competente, in attuazione della legge 21 novembre
2000, n. 353 , legge-quadro in materia di incendi boschivi e delle direttive
ministeriali emanate in proposito, predispone il Programma annuale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi.
2. Il Programma annuale costituisce il documento unico di programmazione
regionale delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi ed è approvato
contestualmente al Programma annuale di forestazione, in modo da realizzare un
coordinamento tra le due fasi di pianificazione.
3. La Regione Basilicata, mediante decreto del Presidente della Giunta
regionale, sulla base dell'andamento climatico stagionale, individua
annualmente il periodo a rischio di incendio boschivo e tutte le azioni
determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi.
4. Nel periodo a rischio di incendio boschivo, nell'ambito degli addetti al
settore forestale, reclutati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta
regionale, vengono istituiti nuclei operativi di pronto intervento, organizzati
in squadre distribuite per Comunità Montane e Province, per far fronte alle
emergenze degli incendi boschivi.
5. I nuclei operativi saranno formati da personale specializzato, mediante
specifici corsi di formazione teorico-pratica promossi dalla Regione
Basilicata, dotato di Dispositivi di Protezione Individuali idonei alla natura
ed alla gravità dei rischi connessi a tale attività e delle attrezzature
necessarie allo svolgimento efficace del servizio.
6. Gli operai adibiti ai nuclei operativi di pronto intervento saranno
equiparati, ai sensi della normativa vigente, agli operai specializzati per il
periodo in cui verranno utilizzati per le operazioni antincendio.
7. Nelle more dell'istituzione della Sala Operativa Unificata Permanente
(S.O.U.P.) di cui al comma 3 dell' art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
la Regione Basilicata, per il coordinamento degli interventi di lotta attiva
contro gli incendi boschivi, si avvale del Centro Operativo Regionale (C.O.R.)
del Corpo Forestale dello Stato.
8. La Regione, per l'espletamento delle funzioni trasferite dallo Stato in
materia di lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale
e del suolo, potrà stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e
con soggetti privati sentite le organizzazioni sindacali.
9. La Regione Basilicata istituirà un fondo di incentivazione destinato
all'attività antincendio con successivo atto deliberativo approvato dalla
Giunta regionale di intesa con le OO.SS. e le delegazioni di UPI ed UNCEM] [9].
Art. 12
Piani di assestamento forestale
1. I beni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri
Enti pubblici debbono essere gestiti ed utilizzati in conformità ai Piani di
assestamento forestale promossi dagli Enti ed approvati dalla Giunta regionale.
2. I Piani di assestamento forestale, a valenza decennale, devono essere
compilati secondo i criteri approvati dalla Giunta regionale, su proposta della
Commissione tecnico-amministrativa di cui al successivo articolo, entro
sessanta giorni successivi alla sua costituzione.
3. I Piani, proposti dagli Enti pubblici, proprietari o delegati o da
privati, devono essere trasmessi al Dipartimento agricoltura e foreste, dopo
l'avventa affissione presso le sedi municipali interessate e presso la sede
degli Enti delegati per la durata di 20 giorni.
4. Entro detto termine chiunque può formulare eventuali osservazioni.
5. I Piani di assestamento forestale vengono approvati in via definitiva
dalla Giunta regionale su proposta della Commissione tecnico-amministrativa e
resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La Commissione tecnico-amministrativa deve esprimersi entro 90 giorni
dalla data di avvenuta trasmissione dei Piani, avendo cura di esaminare le
eventuali osservazioni prodotte.
7. In caso di richiesta di integrazione, o modifiche o chiarimenti da parte
della Commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 13, si convoca la
Conferenza dei servizi ai sensi dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e della legge 11 luglio 1995, n. 273 recante «Norme urgenti per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento
dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni», specificamente art. 3-bis e
3-ter.
8. I privati singoli o associati possono presentare Piani di assestamento
dei boschi di loro proprietà, secondo le procedure e con i benefici previsti
per gli Enti pubblici.
9. Per la redazione dei Paesi di assestamento forestale l'Ente proponente, i
privati ed i Consorzi forestali dovranno attenersi alle disposizioni dettate
dalla legge 152/1992.
10. Gli Enti proponenti, su richiesta di singoli privati proprietari di beni
silvo-pastorali, potranno includere nei Piani di
assestamento forestale e beni degli stessi.
11. I Piani di assestamento forestale dovranno contenere precise indicazioni
circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli
aventi diritto in base alla normativa vigente.
12. Fino alla revisione dei piani già scaduti e comunque non oltre i primi
cinque anni, il prelievo annuale di massa legnosa non potrà superare la ripresa
media annuale determinata dal piano scaduto, sulla base di un progetto redatto da
un tecnico abilitato in materia forestali ed approvato dagli Enti delegati
territorialmente competenti.
13. Le direttive tecniche, contenute nei Piani di assestamento forestale
scaduti, restano valide fino alla revisione e comunque per un periodo non superiore
a cinque anni, decorsi i quali si farà riferimento alle Prescrizioni di massima
e di Polizia forestale vigente.
14. I Piani di assestamento forestale approvati vengono pubblicati sul
B.U.R.
15. La regione contribuisce alle spese per la redazione dei Piani nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, dando priorità a quelli proposti dagli
Enti pubblici.
Art. 13
Commissione tecnico-amministrativa
1. Ai fini della presente legge è istituita presso il Dipartimento
agricoltura e foreste, la Commissione tecnico-amministrativa composta da:
a) il Dirigente dell'Ufficio foreste e tutela del territorio del Dipartimento
agricoltura e foreste o suo delegato, che la presiede;
b) il Dirigente dell'Ufficio regionale dell'Autorità di bacino o suo delegato;
c) il Dirigente dell'Ufficio tutela della natura del Dipartimento sicurezza
sociale e ambientale o suo delegato;
d) il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Dipartimento assetto del
territorio o suo delegato;
e) il Dirigente del coordinamento regionale del Corpo forestale o suo delegato;
f) il Soprintendente per i beni ambientali e architettonici della Basilicata o
suo delegato;
g) un Docente di assestamento forestale presso l'Università degli studi della
Basilicata;
h) un Docente di selvicoltura dell'Università degli studi della Basilicata;
i) il Direttore generale dell'A.R.P.A.B. o un suo delegato.
i-bis) il Dirigente dell’ufficio competente in materia di usi civici – o suo
delegato. (16)
2. Ai componenti esterni della Commissione è riconosciuta l'indennità di
presenza, da determinarsi con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 14
Patrimonio forestale regionale
1. Le funzioni amministrative inerenti la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e dei vivai della Regione costituito da
beni di cui all' art. 1 della L.R. 6 settembre 1978, n. 41, sono delegati agli
Enti di cui al precedente art. 4, previa intesa con gli Enti territorialmente
competenti.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente ed anche in rapporto alle previsioni di cui al terzo comma dell'art.
7 della L.R. 28 giugno 1996, n. 17, si procederà all'assegnazione agli Enti
delegati dei complessi forestali, previa individuazione ai sensi della L.R. 28
giugno 1994, n. 28 di quelli con prevalente funzione protettiva da destinare ad
aree protette.
3. Per i territori di proprietà regionale, ricadenti nelle aree destinate a
Parco regionale, la gestione è affidata alla Regione Basilicata fino alla
formale richiesta da parte del responsabile legale dell'Ente.
Art. 15
Taglio dei boschi
1. In assenza dei Piani di assestamento forestale, le autorizzazioni al
taglio dei boschi sono rilasciate dagli Enti delegati, per i territori di
rispettiva competenza, previa acquisizione dei pareri regionali e delle
autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La Giunta regionale, su proposta della Commissione
tecnico-amministrativa, approva il regolamento di attuazione recante le norme
per il taglio dei boschi e procede all'aggiornamento delle Prescrizioni di
massima e di Polizia forestale.
3. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono
essere concesse entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.
4. Per le operazioni di martellata e di assegno dei lotti boschivi da
tagliare i proprietari pubblici o privati possono dare incarico ad un tecnico
abilitato in materia, che farà uso per tale operazione di un martello forestale
recante impresso il numero di iscrizione all'Ordine Provinciale di
appartenenza.
5. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere
approvato il Regolamento di attuazione recante le norme per la realizzazione
del martello forestale.
6. I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati da imprese boschive
iscritte all'Albo della Camera di Commercio per l'Industria e l'Artigianato ed
in possesso di certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi
di proprietà degli Enti pubblici rilasciato dal competente Ufficio regionale.
In caso di utilizzazioni eseguite in attuazione di Piani di Assestamento
forestale, deve essere previsto un accantonamento pari al 15% della somma
riveniente dai proventi delle utilizzazioni boschive.La
somma accantonata deve essere versata su specifico capitolo di bilancio, a
destinazione vincolata, che ciascun Ente pubblico proprietario istituisce
utilizzandola per le finalità di cui al comma 8 [10].
7. In assenza dei Piani di assestamento forestale la suddetta percentuale
viene stabilita nella misura non inferiore al 20%.
8. L'accantonamento di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve essere utilizzato
prioritariamente per il finanziamento di Piani di Assestamento approvati o per
la loro revisione e, in subordine, per l'esecuzione di lavori colturali, di
opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi [11].
8 -bis. La somma accantonata è resa disponibile a seguito di comunicazione
corredata della documentazione tecnico- amministrativa trasmessa dall'Ente
proprietario all'ufficio regionale competente [12].
9. L'Ente delegato in accordo con l'Ente proprietario del bosco predispone
il programma dei lavori da eseguirsi con i fondi accantonati e provvede alla
loro realizzazione in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti al
settore forestale o mediante l'affidamento, ai sensi dell' art. 17 della legge
97/1994, alle cooperative forestali, iscritte all'Elenco regionale.
10. Sono esclusi dall'obbligo dell'accantonamento le utilizzazioni a macchiatico
nullo o negativo.
Art. 16
Vincolo idrogeologico
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione
Basilicata, nell'ambito delle competenze assegnate dalla L. n. 183/1989 ,
procede all'aggiornamento del vincolo idrogeologico.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione
provvede ad emanare apposite disposizioni circa le autorizzazioni che attengono
alle trasformazioni colturali o ai cambi di destinazione d'uso, si temporanea
che permanente, dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, o
all'esercizio del pascolo, nonché le norme di polizia forestale.
3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al precedente comma in
materia di determinazione, esclusione e di esenzione dei terreni nei confronti
del vincolo idrogeologico, si applicano le norme e le procedure di cui al regio
decreto 230 dicembre 1923, n. 3267, al R.D.L. n. 1126/1926 ed alle successive
modificazioni ed integrazioni.
3 bis. Fino alla conclusione del processo di individuazione e perimetrazione
dei territori e successivo aggiornamento del vincolo idrogeologico, nelle Aree
Protette della Regione Basilicata restano valide le disposizioni di cui al
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, fatte salve, in ogni caso, le eventuali
disposizioni specifiche adottate in materia di vincolo idrogeologico dai
Parchi, in forza dei rispettivi Piani approvati con Delibera del Consiglio
regionale. (13)
4. Nelle more restano valide le prescrizioni di massima e di polizia
forestale vigenti, che si applicano anche ai boschi non sottoposti a vincolo
idrogeologico.
Art. 17
Inventario forestale regionale
1. La Regione provvede a redigere e/o aggiornare l'inventario forestale
regionale.
2. L'inventario deve contenere l'elenco dei terreni boscati, dei terreni
soggetti a vincolo idrogeologico, degli immobili, degli alberi monumentali,
delle aree boscate a forte valenza ambientale, paesaggistica, storico-culturale
e turistico-ricreatica, dei Parchi nazionali e
regionali, delle Aree naturali protette, delle Oasi e Zone a protezione
faunistica, delle aree a forte degrado ambientale e forestale, e la
classificazione dei boschi per tipo fisionomico e stato evolutivo.
3. L'inventario, di norma, viene aggiornato ogni cinque anni.
Art. 18
Esclusioni
1. Sono esclusi dai vincoli e dagli obblighi della presente legge i giardini
pubblici e privati, le colture specializzate per la produzione del legno, anche
se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati alla
produzione prevalente dei frutti.
Art. 19
Abrogazione e modificazioni
1. La presente legge abroga o modifica qualsiasi altra norma regionale con
essa in contrasto.
Art. 20
Norme finanziare
1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa
fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi
rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano come finalità la forestazione,
la difesa dell'ambiente e del suolo e lo sviluppo rurale delle aree montane e/o
boschive.
2. Per l'anno 1998 è attribuita al capitolo n. 1000 del bilancio regionale
la somma di L. 3.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per effetto
della riduzione di pari importo da effettuare sul capitolo n. 7465 «Fondo
globale per le funzioni normali».
Art. 21
Pubblicazione della legge
1. La presente legge è pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Art. 8 bis
Platea unica dei lavoratori del
settore idraulico forestale (14)
1. E’ istituita la platea unica dei lavoratori del settore
idraulico-forestale composta dagli addetti provenienti dalle graduatorie di cui
all’articolo 9 della presente legge e dagli addetti ai progetti speciali Vie
Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e Riqualificazione
del Verde Urbano (ex UTB), tutti afferenti al comparto del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria.
2. E’ altresì istituita la platea unica del personale tecnico-amministrativo
dei progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver e LSU
Pollino, anch’esso afferente al medesimo comparto.
3. Appartiene alla platea unica di cui ai precedenti commi il personale dei
progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU
Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano (ex UTB) incluso nelle relative
graduatorie per l’anno 2017.
----------------------------------------
NOTE
..........
[1] comma così sostituito dall’ art. 15, L.R. 30 dicembre 2011, n. 26, a
decorrere dal 1° gennaio 2012. Il testo originario era così formulato: «1.
L'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è delegato, in conformità
ai principi della L.R. 28 marzo 1996, n. 17 e della L. 15 marzo 1997, n. 59 ,
alle Comunità montane e alle Amministrazioni provinciali anche di concerto con
gli Enti di gestione dei parchi naturali per i territori di rispettiva
competenza.»;
[2] lettera così sostituita dall' art. 50, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.
Il testo precedente era così formulato: «c) la promozione dell'imprenditoria
forestale privata;»;
[3] lettera così sostituita dall' art. 50, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.
Il testo precedente era così formulato: «h) la tutela, il miglioramento e la
valorizzazione della flora e della fauna;»;
[4] comma così sostituito dall' art. 1, L.R. 26 maggio 2004, n. 11. Il testo
originario era così formulato: «3. Il Programma, predisposto entro il 15
dicembre di ogni anno, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni.»;
[5] il presente comma, già sostituito dall' art. 2, comma 1, lettera a), L.R.
26 maggio 2004, n. 11, è stato poi così sostituito dall’ art. 1, L.R. 13
novembre 2009, n. 35. Il testo precedente era così formulato: «3. L'esecuzione
dei lavori relativi ai settori di intervento di cui al precedente art. 2 è
attuata di norma in economia mediante la forma dell'amministrazione diretta,
con l'impiego di lavoratori che abbiano maturato adeguata professionalità nei
lavori idraulico-forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia
ambientale e che siano stati avviati all'attività dagli Enti Delegati in
esecuzione dei Programmi Annuali di Forestazione nell'anno precedente a quello
in cui la prestazione lavorativa deve essere svolta, fatte salve le tutele
previste per legge in favore dei lavoratori, o di lavoratori che abbiano
superato i corsi di formazione organizzati dalla Regione Basilicata ai sensi
del successivo art. 10. Gli Enti Delegati pubblicheranno, entro il 30 novembre
di ogni anno, un avviso per la riassunzione nell'anno successivo degli addetti
al settore forestale. I lavoratori interessati devono produrre istanza di
riassunzione entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi 30 giorni
gli Enti Delegati compilano le graduatorie nel rispetto dei criteri di
precedenza stabiliti dal C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico forestale specificando le qualifiche possedute dai lavoratori. Le
graduatorie hanno validità annuale e sono suscettibili di scorrimento. I lavori,
le opere e i servizi in ambito forestale possono essere eseguiti anche mediante
affidamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 227/2001 alle imprese del
settore forestale iscritte nell'Elenco regionale.».
Successivamente tale comma è stato modificato dall'art. 62, comma 1, L.R. 29
giugno 2018, n. 11, come segue: dopo le parole “con l’impiego dei lavoratori” e
prima del periodo “che abbiano maturato adeguata professionalità nei lavori
idraulico forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale” è
inserita l’espressione “di cui al precedente articolo 8 bis”;
[6] comma prima aggiunto dall' art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 26 maggio
2004, n. 11 e poi abrogato dall'art. 62, comma 2, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
[7] comma così sostituito dall' art. 3, L.R. 26 maggio 2004, n. 11. Il testo
originario era così formulato: «2. Alle nuove iscrizioni nelle liste degli
addetti al settore forestale si accede mediante la frequenza di appositi corsi
di formazione professionale promossi dalla Regione Basilicata.»;
[8] comma così modificato dall' art. 4, L.R. 26 maggio 2004, n. 11;
[9] articolo così sostituito dall' art. 5, L.R. 26 maggio 2004, n. 11, poi
abrogato dall' art. 16, L.R. 22 febbraio 2005, n. 13. Il testo originario era
così formulato: «Art. 11. Servizio antincendio. 1. L'Ufficio regionale
competente del Dipartimento agricoltura predispone nell'ambito del Piano
annuale il Piano antincendio, nel quale vengono stabiliti i compiti e le
risorse da assegnare ai soggetti impegnati nelle fasi di prevenzione e
spegnimento degli incendi. 2. Il Piano viene reso operativo dal Presidente
della Giunta regionale oda un suo delegato. 3. Nel periodo di dichiarata
pericolosità degli incendi, nell'ambito degli addetti al settore forestale,
vengono istituiti uno o più nuclei operativi di pronto intervento per far
fronte alle emergenze degli incendi boschivi. 4. I nuclei operativi saranno
interessati a periodici aggiornamenti professionali e verranno dotati delle
attrezzature necessarie allo svolgimento efficace del servizio. 5. Il
trattamento economico-normativo è regolato dal C.C.N.L. dei lavoratori
idraulico-forestali. 6. Al fine di garantire l'unitarietà dell'intervento sul
territorio, la Regione Basilicata e gli Enti delegati, d'intesa con le OO.SS.,
definiranno, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, i criteri
di reclutamento del personale. 7. La Regione, per l'espletamento delle funzioni
trasferite dallo Stato in materia di forestazione e di lotta agli incendi
boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, potrà stipulare
apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e con soggetti privati sentite
le organizzazioni sindacali. 8. La Regione Basilicata istituirà un fondo di
incentivazione destinato all'attività antincendio con successivo atto
deliberativo approvato dalla G.R. d'intesa con le OO.SS.»;
[10] comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, n. 1), L.R. 30 luglio 2013, n.
13. Il testo originario era così formulato: «6. I tagli di boschi pubblici
devono essere effettuati dalle imprese boschive iscritte all'Albo della Camera
di commercio per l'industria e l'artigianato e si deve prevedere, in presenza
dei piani di assestamento forestale, l'accantonamento della somma non inferiore
al 15% dei proventi delle utilizzazioni boschive da versare alla Tesoreria
regionale.»;
[11] il presente comma, già sostituito dall' art. 23, L.R. 2 febbraio 2006, n.
1, e dall' art. 37, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, è stato nuovamente così
sostituito dall'art. 1, comma 1, n. 2), L.R. 30 luglio 2013, n. 13. Il testo
precedente era così formulato: «8. Le somme accantonate di cui ai precedenti
commi 6 e 7 possono essere utilizzate per la compilazione dei Piani di
assestamento, per l'esecuzione di interventi colturali, di opere e interventi
di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, per
la prevenzione e lo spegnimento degli incendi. Gli interventi e le opere di cui
sopra dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Foreste e Tutela
del Territorio»;
[12] comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, n. 3), L.R. 30 luglio 2013, n. 13;
(13) comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(14) articolo aggiunto dall'art. 61, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(15) espressione sostituita dall'art. 62, comma 3, L.R. 29 giugno 2018, n. 11,
come segue: l’espressione “tenendo a base gli iscritti alle liste degli addetti
al settore forestale al 31 dicembre 1997” è sostituita dalla seguente: “dei lavoratori
di cui all’art. 8 bis ”;
(16) lettera aggiunta dall’art. 21, comma 1, L.R. 22 dicembre 2020, n. 41