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Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 51

Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilita minore e della sentieristica in Basilicata

Bollettino Ufficiale n. 30 del 19 aprile 2000

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON L.R. 20 maggio 2002, n. 17.

CAPITOLO 1

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale ed allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente, attua interventi:

- per il recupero della viabilità storica;

- per la promozione della viabilità di interesse ambientale e dei sentieri;

- per la realizzazione di infrastrutture ad essi correlate.

2. Gli obiettivi principali che la presente legge intende perseguire sono:

a) la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici;

b) il rispetto e la valorizzazione dei biotipi di pregio e dei geositi;   (1)

c) la promozione e diffusione di forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale.

Art. 2

Definizione della viabilita escursionistica di interesse ambientale

1. 1. Costituiscono la rete viaria sussidiaria della Regione, le strade carrarecce,
le mulattiere, i sentieri, le piste, le strade vicinali e interpoderali, attualmente
censite dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione.

2. 2. La rete di cui al comma 1, ubicata al di fuori dei centri urbani, e definita
viabilita escursionistica di interesse ambientale ed e sottoposta alla disciplina
della presente legge.

Art. 3

Rete escursionistica di valenza regionale e complementare

1. 1. Sono considerati di valenza regionale:
a) gli itinerari escursionistici interni ai parchi e alle aree protette;
b) gli itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso eventualmente
non rientranti nelle zone di cui alla lettera a), ma comunque ricompresi nei
piani paesistici;
c) le vie dell'acqua (laghi, fiumi e sorgenti minerali principali).

2. 2. La rete primaria di cui al comma 1, costituisce riferimento a matrice
per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale
insieme di sentieri, della viabilita minore in genere e degli itinerari di
interesse locale. (2)

Art. 4

Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale

1. 1. Alla progettazione di massima della rete escursionistica di interesse
regionale provvede la Giunta Regionale attraverso i propri uffici sentite
le Province, le Comunita Montane, gli Enti Parco e Comuni interessati ai singoli
progetti.

2. 2. Alla progettazione della rete di cui al comma 1 partecipano rappresentanti:
- del Corpo Forestale;
- della Delegazione Regionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.);
- di associazioni operanti nel campo della difesa e promozione dell'ambiente.

3. 3. Nella eventualita che il progetto interessi territori appartenenti ad
altre Regioni, l'Assessore competente promuove le necessarie intese, ai sensi
dell'art. 8 del DPR 24 luglio 1977 n. 616. (3)

Art. 5

Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilita alternativa tradizionale

1. 1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare
provvedono i Comuni limitatamente alla progettazione e realizzazione della
rete escursionistica ricadente nell'ambito del territorio comunale e le Comunita
Montane competenti con riguardo alla rete escursionistica ricadente in territori
appartenenti a diversi comuni. Per la realizzazione dei progetti gli enti
interessati possono avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al
comma 2 dell'art. 4, assumendo come riferimento la rete escursionistica di
valenza regionale e tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti
criteri:
a) recupero della viabilita di interesse ambientale e di preminente interesse
storico - paesaggistico - culturale - religioso;
b) recupero della viabilita di interesse ambientale idonea a permettere
un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura e dei valori ambientali
del territorio;
c) recupero della viabilita di interesse ambientale o dei tratti declassati
o dismessi della viabilita rotabile e ferroviaria idonei alla realizzazione
di itinerari di collegamento tra centri e localita, alternativi sia in termini
di tracciato che di modalità di percorrenza riservata ai pedoni, cavalieri
e ciclisti;
d) recupero, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, degli argini
dei fiumi e dei torrenti.

2. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti interessati
presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al Presidente
della Giunta Regionale.

3. 3. Il progetto di massima consiste in:
a) una relazione illustrativa generale dalla quale sia possibile rilevare
l'organicita dell'intervento, la sua complementarieta rispetto alla rete primaria
e la corrispondenza ai criteri di massima elencati al comma 1;
b) relazione di settore concernente gli aspetti naturalistici, storico-artistici
e paesaggistici;
c) documentazione grafica, cartografica e fotografica riferita
agli itinerari individuati;
d) preventivo di spesa.

4. 4. Le Comunita Montane nell'ambito dei piani annuali operativi di cui all'art.
2 e 11, della legge regionale 19 maggio 1997, n. 23, ed in conformità ai Piani
di assestamento forestale di cui all'art. 12 della L.R. 10 novembre 1998,
n. 42, individuano specifici interventi finalizzati all'applicazione della
presente legge. (4)

Art. 6

Approvazione progetti

1. 1. L'approvazione da parte dei consigli comunali dei progetti di cui all'art.
5 costituisce, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni, variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura
si completa in sede comunale.

Art. 7

Programma annuale degli interventi

1. 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta Regionale approva il
programma degli interventi sentito il parere dei soggetti di cui al comma
1 dell'art. 4, e prevede le relative fonti di finanziamento, nonché eventuali
priorita.

2. 2. Il programma contiene altresi, i tempi e le modalità di erogazione dei
contributi; nonché le somme a disposizione della Giunta Regionale per gli
interventi di propria pertinenza e da destinarsi ad azioni promozionali, divulgative
e didattiche.

3. 3. La verifica dell'attuazione degli interventi compete alla Giunta Regionale,
che può avvalersi dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1. Annualmente la
Giunta Regionale presenta una relazione al Consiglio, sullo stato di attuazione
della presente legge.

Art. 8

Segnaletica e cartografia

1. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
Regionale, definisce, con proprio atto, la tipologia e le caratteristiche
tecniche a cui deve essere uniformata la cartografia e la segnaletica della
rete escursionistica primaria e complementare, nonché delle opere necessarie
alla percorribilita ed alla sosta.

2. 2. Nella eventualita che i sentieri e la viabilita di interesse ambientale
risultino segnalati in maniera difforme da quanto stabilito dalla Giunta Regionale,
gli Enti territorialmente competenti provvedono alla sostituzione di quella
approvata.

Art. 9

Interventi autorizzati senza contributo regionale

1. 1. Ogni intervento comunque rientrante nell'ambito delle azioni di cui all'art.
1 e autorizzato dalla Giunta Regionale con l'inserimento nel Programma di
cui all'art. 7, previa verifica della compatibilita degli interventi con gli
indirizzi della programmazione regionale e del rispetto delle vigenti norme
in materia di tutela paesistica e ambientale.

Art. 10

Interventi ammessi in assenza di autorizzazione

1. 1. E' vietato ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilita di interesse
ambientale, inserita nella rete escursionistica, e su quella tutelata dalle
vigenti leggi in materia, fatti salvi gli interventi di manutenzione.

2. 2. La Giunta Regionale può rilasciare autorizzazione in deroga per motivate
ed imprescindibili esigenze di pubblico interesse.

Art. 11

Divieto di circolazione

1. 1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono
contenere l'indicazione dei tratti di viabilita di interesse ambientale da
precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati,
dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.

2. 2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali
barriere fisiche si intende a cura e spese del soggetto titolare del progetto
e deve essere effettuata contestualmente alla collocazione della segnaletica,
di cui all'art. 7.

Art. 12

Viabilita di interesse ambientale di uso privato

1. 1. Nei tratti di viabilita di interesse ambientale di uso privato, inseriti
nel catasto della rete escursionistica regionale e dichiarati di pubblico
interesse ai sensi dell'art. 13, comma 1, si intende consentito l'accesso
ed il transito ai soli fini escursionistici, nell'ambito della traccia viaria
segnaletica a norma dell'art. 8.

Art. 13

Catasto della rete escursionistica

1. 1. E' istituito il catasto della rete escursionistica regionale di interesse
ambientale che definisce i percorsi che in relazione alle funzioni ed ai valori
sociali, culturali, ambientali, didattici, e di assetto del territorio insiti
in essa e riconosciuti nelle relative attività ad essa pertinenti e correlate,
sono dichiarati di pubblico interesse dalla Giunta Regionale.

2. 2. Ai fini dell'inserimento nel catasto della rete escursionistica regionale,
i soggetti pubblici o privati che abbiano provveduto o intendono segnalare
sul territorio o pubblicizzare itinerari o reti sentieristiche, devono inviare
idonea documentazione alla Giunta Regionale, la quale, avvalendosi di soggetti
di cui al comma 1 dell'art. 4 e sentite le associazioni di cui al comma 2
dell'art. 4, decide in merito all'inserimento nella rete escursionistica.

3. 3. Il Catasto della rete escursionistica e depositato presso il Dipartimento
Ambiente e Territorio ed e aggiornato previo parere dei soggetti, individuati
ai commi 1 e 2 dell'art, 4. (5)

Art. 14

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme della presente
legge, da irrogare con le modalità previste dalle vigenti leggi sono cosi
determinate:

2. a) da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 300.000 per l'uso di
segnaletica difforme da quella definita dal comma 1 dell'art. 9;
b) da un minimo di Lire 100.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per il danneggiamento,
l'alterazione o la manomissione della segnaletica di cui all'art. 9;
c) da un minimo di Lire 100.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per il danneggiamento
delle opere realizzate per la percorribilita e la sosta;
d) da un minimo di Lire 100.000 ad un massimo di Lire 1.000.000
per ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilita minore, di cui al comma
1 dell'art. 10; e fatto obbligo al trasgressore, altresi, di provvedere al
ripristino ed alla risistemazione ambientale, secondo le prescrizioni dettate
dalla Giunta Regionale, competente per il rilascio
dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere
d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore;
e) da un minimo di Lire 200.000 ad un massimo di Lire 500.000 in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 15

Norma finanziaria

1. 1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa
fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti
da programmi comunitari, che abbiano come finalità la forestazione, la difesa
dell'ambiente, del suolo e lo sviluppo rurale e turistico delle aree montane
e/o boschive.

Art. 16

Norma finale

1. 1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

________________________________________________________

NOTE

(1) lettera cosi sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 20 maggio 2002, n. 17;
(2) comma cosi modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 20 maggio 2002, n. 17;
(3) comma cosi modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 20 maggio 2002, n. 17;
(4) comma cosi modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 20 maggio 2002, n. 17;
(5) comma cosi modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 20 maggio 2002, n. 17.




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