Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta limiti e norme per il
recupero dei sottotetti e per il riutilizzo dei locali seminterrati ed
interrati.
2. Negli edifici ovunque ricadenti nell’ambito dei
confini territoriali di ciascun Comune della Regione Basilicata destinati in
tutto o in parte a residenza e/o ad attività commerciali, artigianali e
terziarie, per i quali negli strumenti urbanistici comunali vigenti non sia
espressamente vietato l’intervento di ristrutturazione, è consentito, nei
limiti di cui alla presente legge:
a) il recupero delle volumetrie del piano sottotetto ai fini residenziali o ad
essi connessi;
b) il recupero delle volumetrie dei locali seminterrati e interrati al solo
scopo di destinarli ad uso terziario e/o commerciale e/o artigianale [1].
3. Il recupero
volumetrico, di cui al comma 2, può essere consentito su edifici esistenti al
31 dicembre 2023 legittimamente autorizzati o condonati o sanati ai sensi degli
artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.
(2)
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) sottotetti: i locali sovrastanti l'ultimo piano abitabile degli edifici;
b) seminterrati: i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale inferiore ai 2/3 della
superficie laterale totale;
c) interrati: i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai 2/3 della
superficie laterale totale;
d) volume urbanistico: il volume totale fuori terra dell'edificio, calcolato in
sedi di rilascio della concessione edilizia, depurato dei volumi non
computabili in base ai vigenti Regolamenti edilizi comunali, perché considerati
i volumi tecnici e volumi interrati;
e) volume trasformabile: il prodotto di tutte le superfici passibili di
recupero/utilizzo ai fini della presente legge, moltiplicate per le relative
altezze misurate all'estradosso del solaio di copertura.
Art. 3
Collegamento
diretto tra unità immobiliare e locali sottotetto
1. Gli interventi per il collegamento diretto tra
unità immobiliare e sovrastante contigui locali sottotetto sono da considerarsi
"opere interne", sottoposte alla stessa disciplina dell'art. 26 della
legge 28.2.85 n. 47.
2. La realizzazione di aperture, botole, scale ed
ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di cui al comma 1 è
subordinata:
a) alla preventiva comunicazione al Sindaco, almeno quindici giorni prima
dell'inizio dei lavori, da parte del proprietario degli ambienti da collegare;
b) alla contestuale trasmissione di una relazione tecnico-descrittiva, a firma
di un tecnico abilitato ove si individuino le opere da realizzare e si attesti
che gli interventi previsti non comportano modifiche della funzione
residenziale dell'unità immobiliare da servire, né aumenti di volume o
alterazioni della sagoma planoaltimetrica, e non
arrechino pregiudizio per la statica del fabbricato.
Art. 4
Recupero
dei sottotetti ad autonomo uso residenziale
1. Negli edifici di cui all'art. 1, commi 2 e 3,
sono consentiti, previo rilascio di concessione edilizia interventi di
ristrutturazione edilizia finalizzati ad autonomo uso residenziale dei
sottotetti, purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità
previste dai vigenti regolamenti di igiene, salvo le seguenti:
a) altezza media ponderale di almeno mt 2.20, (misurata all'intradosso del
solaio di copertura) calcolata dividendo il volume della porzione sottotetto di
altezza maggiore e, comunque, non inferiore a mt. 1.40 per la superficie
relativa; (3)
b) rapporto pari ad almeno 1/10, tra superficie delle aperture esterne e
superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione
sottotetto di altezza maggiore e, comunque, non inferiore a mt. 1.40;
c) abbattimento delle barriere architettoniche limitatamente al requisito
dell'adattabilità.
2. Gli interventi edilizi di cui al comma
precedente possono avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 3,
commi 7 e 7-ter della L.R. n. 25/2012. (4)
3. E' consentita, ai fini dell'osservanza dei
requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti, la realizzazione di
finestre, lucernari, abbaini e terrazzi con superficie complessiva non
superiore al 15% della falda di tetto interessata.
4. Il rilascio della concessione edilizia per gli
interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al
costo di costruzione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 28.1.77 n. 10,
calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti in
ciascun Comune per le opere di ristrutturazione.
Art. 4 bis
(5)
1. Nei fabbricati con tetto in legno realizzato
nel rispetto dello strumento urbanistico, l'altezza alle linea di gronda è
misurata dal piano di campagna all'intersezione con l'intradosso della falda di
copertura. Per falda di copertura si intende l'insieme delle travi secondarie
con la sottostante trave principale, quest'ultima avente un'altezza massima di
cm. 35.
Per una adeguata salubrità e igienicità dell'unità immobiliare, le superfici
non residenziali di pertinenza delle abitazioni possono, ai fini
dell'osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione, essere dotate di
finestre, lucernari, aperture, bocche di lupo, accessi carrabili e pedonali.
A tal fine le aperture di cui al periodo precedente, possono avere una
superficie netta, di aereazione o di illuminazione, non superiore a 1/10 della
superficie non residenziale
Art. 5
Utilizzo
terziario-commerciale dei piani seminterrati ed interrati
1. L'utilizzo di piani seminterrati e interrati,
ad uso terziario e/o commerciale è consentito, previo rilascio di concessione
edilizia, purché siano rispettate le prescrizioni dei vigenti Regolamenti
edilizi e salvo le seguenti:
a) altezza interna non inferiore a mt. 2,40; (8)
b) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiori a 1/8 della
superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione
meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la
ventilazione naturale;
c) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza
del lavoro e di impiantistica anticendi;
d) accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotta capacità
motoria.
2. Gli interventi e le opere di tipo edilizio e
tecnologico ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale dei
piani seminterrati e interrati non devono comunque comportare:
a) modificazioni delle quote delle strade di piano, delle aree pubbliche e
delle sistemazioni esterne già approvate;
b) cambio d’uso di locale garages di pertinenza
della unità immobiliari, salvo il caso di loro traslazione in altra zona
del fabbricato, qualora ciò non sia possibile è consentita la trasformazione
del 50% dei locali attraverso le modalità previste dall’articolo 6, comma
4; (10)
c) nei locali situati al piano terreno degli edifici e che abbiano altezza
utile pari almeno a mt. 5.00 è consentita la realizzazione di soppalchi, sempre
che l'altezza ponderale degli ambienti, calcolata dividendo il volume netto
dell'intero locale per la superficie complessiva comprensiva della parte
soppalcata, non sia inferiore a mt. 2.70 e la superficie del soppalco non
ecceda il 75% di quella originaria.
3. Il rilascio della concessione edilizia per gli
interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli stessi
oneri di cui al precedente art. 4, comma 4.
Art. 5 bis
(6)
1. Nei locali interrati, le aperture di cui
all'articolo precedente, possono essere realizzate su pareti prospettanti rampe
di accesso in trincea alla linea di terra e non costituiscono aumento di
volume.
[Per le finalità del presente articolo il termine di cui all'articolo 1, comma
3, è fissato al 31.12.2009.] (7)
Art. 6
Standards
urbanistici
1. Il recupero dei sottotetti per la realizzazione
di nuove autonome unità residenziali di cui all'art. 4 e il riutilizzo di piani
seminterrati e interrati ad uso terziario/commerciale di cui all'art. 5, è
sempre ammesso in deroga ai parametri e agli indici urbanistici vigenti e adottati,
qualora il volume trasformabile non ecceda il limite del 15% del Volume
Urbanistico dell'intero edificio ovvero la volumetria da recuperare sia stata
computata ai fini del calcolo del volume massimo ammissibile, in sede di
rilascio di concessione edilizia.
2. I volumi dei sottotetti si considerano
computati, ai fini della verifica del requisito di cui al comma precedente, se
le altezze prese a riferimento sono riferite alla linea di gronda.
3. Qualora sia superato il limite di incremento
volumetrico di cui al primo comma il recupero di cui ai precedenti articoli 4 e
5 è subordinato alla esistenza degli spazi da destinare a parcheggi ai sensi
dell'art. 2 della legge n.122/89.
4. Nell’ipotesi di documentata impossibilità di
reperimento, anche totale, delle aree di cui al precedente comma, il recupero
potrà avvenire previa compensazione delle superfici mancanti attraverso la loro
monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all’interno dell’area
considerata. (9)
Art. 7
Esclusioni
1. Con riferimento al terzo comma dell'art. 6, i
Comuni, con motivata deliberazione di cui è necessario dare adeguata
pubblicità, possono, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, disporre la esclusione totale o parziale di zone territoriali omogenee,
e/o limitazioni degli incrementi volumetrici ammissibili.
Art. 8
Abrogazioni
1. Sono abrogate le Leggi Regionali 26 gennaio
1998 n. 5 e 22 febbraio 2000 n. 10.
Art. 9
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Basilicata.
____________________________________
NOTE
(1) comma modificato dall'art. 16, comma 1 della
L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015;
(2) comma prima modificato dall'art. 44, L.R. 30 gennaio 2007, n.1, poi
sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n.7, successivamente modificato dall'art. 7, comma
1, L.R. 24 luglio 2017, n. 19, e dall’art. 1, comma 1, L.R. 7 giugno 2021, n.
22. Infine così sostituito dall’art.8, comma 1, L.R. 13 febbraio 2024, n. 7. Il
testo precedente era così formulato: “ 3.
Il recupero volumetrico, di cui al comma 2, può essere consentito purché gli
edifici interessati siano stati legittimamente realizzati al 31 dicembre 2019,
ovvero siano stati già oggetto di
rilascio di titoli abilitativi alla stessa data.”;
(3) lettera sostituita dall'art. 40, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(4) comma sostituito dall'art. 57, comma 1, L.R. 18 agosto 2014, n. 26;
(5) articolo aggiunto dall'art. 49, comma 1, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
(6) articolo aggiunto dall'art. 49, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
(7) capoverso abrogato dall'art. 13, comma 2, L.R. 30 aprile 2014, n. 7;
(8) comma modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(9) comma sostituito dall'art. 32, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39;
(10) lettera sostituita dall'art. 57, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11.