Articolo 1
Oggetto
della legge
1. La presente legge disciplina la possibilità, i
limiti, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria degli abusi
edilizi di cui all’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. La presente legge contiene, altresì, norme per
la definizione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi in sanatoria ai sensi dell’articolo 32, comma 33, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente
titolo, si intendono per:
a) “condono edilizio” o
“sanatoria”: la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti
dalla commissione di abusi edilizi, introdotta dall’articolo 32 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269;
b) “opere abusive”: le
opere edilizie realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ovvero
in difformità rispetto agli stessi, per le quali trova applicazione la
sanatoria di cui alla lettera a);
c) “immobili soggetti a
vincoli di tutela”: le aree o gli immobili soggetti a vincoli imposti in
applicazione:
1) del regio decreto
legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
2) della legge 6
dicembre 1991, n. 394;
3) del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
4) di disposizioni
derivanti dalla normativa comunitaria ovvero di altre leggi statali e
regionali, anche a protezione degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali;
d) “opere ultimate”: si
considerano ultimate le opere edilizie edificate in tutte le componenti
strutturali; ivi compresi, per gli edifici, la copertura ed i muri perimetrali.
[1]
2. Per la definizione degli interventi edilizi
resta fermo quanto contenuto all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Articolo 3
Opere non
suscettibili di sanatoria
1. Non possono formare oggetto di sanatoria le
opere abusive rientranti tra le tipologie di cui all’allegato 1 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269 che:
a) siano state ultimate
dopo il 31 marzo 2003;
b) siano state
realizzate su aree facenti parte del demanio marittimo, lacuale, fluviale,
nonché su terreni gravati da uso civico;
c) abbiano le
caratteristiche di manufatti leggeri anche prefabbricati, e non siano diretti a
soddisfare esigenze durature nel tempo; [2]
d) siano state eseguite
su immobili sottoposti a vincoli di tutela [qualora comportino
l’inedificabilità assoluta e siano stati imposti prima della realizzazione
delle opere stesse], [3] così come definiti all’art. 2, comma 1,
lettera c) della presente legge, e siano difformi dalla legislazione
urbanistica e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e/o paesistici
vigenti alla data del 31 marzo 2003.
2. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 32, comma 27, lettere a), b), c), e), f) e g) del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269.
Articolo 4
Opere
suscettibili di sanatoria
1. Fatti salvi i divieti di cui all’articolo 3,
possono accedere al condono edilizio le opere abusive rientranti tra le
tipologie di cui all’Allegato 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.
Alle tipologie di seguito riportate, si applicano le seguenti limitazioni:
A. opere eseguite su
immobili non soggetti a vincoli di tutela che:
1) abbiano comportato
interventi di nuova costruzione, ampliamenti e/o sopraelevazioni di manufatti esistenti,
anche se non conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo
2003, aventi una volumetria non superiore a 210 metri cubi per singola
richiesta di titolo abilitativo in sanatoria, e, nel caso di più richieste
riferite ad un immobile funzionalmente autonomo, aventi una volumetria
complessiva non superiore a 630 metri cubi;
2) abbiano comportato,
nei casi di edilizia residenziale non destinata a prima abitazione del
richiedente la sanatoria, [4] un ampliamento di manufatti esistenti,
già oggetto di condono ai sensi delle disposizioni di cui ai capi IV e V della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero ai sensi dell’articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, non superiore al 5 per cento della volumetria della
costruzione originaria e, comunque, una volumetria non superiore a 75 metri
cubi;
3) abbiano comportato
interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di unità immobiliari, nel
rispetto dei requisiti igienico sanitari fissati dal D.M. 05/07/1975 e non
abbiano comportato il mutamento d’uso di parcheggi con vincolo di pertinenzialità di cui alla legge 24 marzo 1989 n. 122;
4) abbiano comportato
interventi di restauro, di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria
o straordinaria conformi con le destinazioni d’uso previste, per la zona in cui
ricade l’abuso, dagli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo
2003;
5) abbiano comportato
mutamento d’uso conformi con le destinazioni previste, per la zona in cui
ricade l’abuso, dagli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003
indipendentemente dagli indici di edificabilità stabiliti dagli strumenti
urbanistici stessi, [5] nei seguenti casi:
a) mutamento da uso
residenziale ad uso direzionale e viceversa;
b) mutamento da uso
artigianale ad uso commerciale;
c) mutamento da uso
alberghiero ad uso residenziale;
d) mutamento da uso
agricolo non residenziale ad uso artigianale o commerciale nel limite massimo
di 200 metri quadrati;
e) mutamento da uso
agricolo non residenziale ad uso residenziale nel limite massimo di 210 metri
cubi, sempre che tale volumetria sia collocata all’interno dell’edificio
residenziale o in aderenza allo stesso.
f) mutamento da uso non
residenziale ad uso residenziale, purché ricorrano i requisiti
dell’abitabilità, nel massimo di 210 metri cubi;
B. opere eseguite su
immobili soggetti a vincoli di tutela che:
1) abbiano comportato
ampliamenti e/o sopraelevazioni di manufatti esistenti, conformi agli strumenti
urbanistici e/o paesistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, aventi una
volumetria non superiore a 100 metri cubi per singola richiesta di titolo
abilitativo in sanatoria, e, nel caso di più richieste riferite ad un immobile
funzionalmente autonomo, aventi una volumetria complessiva non superiore a 400
metri cubi;
2) abbiano comportato
interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di unità immobiliari,
conformi alla legislazione urbanistica e agli strumenti urbanistici e/o
paesistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, nel rispetto dei requisiti
igienico sanitari fissati dal D.M. 05/07/1975 e non abbiano comportato il
mutamento d’uso di parcheggi con vincolo di pertinenzialità
di cui alla Legge n. 122/89;
3) abbiano comportato
interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria
e/o straordinaria, conformi alla legislazione urbanistica e agli strumenti
urbanistici e/o paesistici vigenti alla data del 31 marzo 2003;
4) abbiano comportato
mutamento d’uso, conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e/o
paesistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, nei seguenti casi:
a) mutamento da uso
residenziale ad uso direzionale e viceversa;
b) mutamento da uso
artigianale ad uso commerciale;
c) mutamento da uso
alberghiero ad uso residenziale;
d) mutamento da uso
agricolo non residenziale ad uso artigianale o commerciale nel limite massimo
di 150 metri quadrati;
e) mutamento da uso
agricolo non residenziale ad uso residenziale nel limite massimo di 210 metri
cubi, sempre che tale volumetria sia collocata all’interno dell’edificio
residenziale o in aderenza allo stesso.
2. Per le opere abusive di cui alla lettera A.5)
ed B.4) del comma 1 del presente articolo , il rilascio del titolo abilitativo
in sanatoria è subordinato:
a) all’esistenza di
spazi da destinare a standards pubblici ai sensi dell’art.
3 del D.M. 1444/68;
b) alla esistenza di
spazi da destinare a parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122;
c) al rispetto delle
norme e prescrizioni della L.R. n. 19/99, nell’ipotesi di destinazione
commerciale;
d) all’accertamento che
l’opera non sia stata realizzata con finanziamenti pubblici.
3. Nell’ipotesi di documentata impossibilità di
reperimento, anche totale, delle aree da destinare a standard pubblici, il
rilascio del titolo abilitativo in sanatoria potrà avvenire previa compensazione
delle superfici mancanti attraverso la loro monetizzazione in base ai costi
correnti di esproprio all’interno dell’area considerata.
4. Per le opere abusive di cui alla lettera B del
comma 1 del presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria
è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo stesso, secondo la procedura dell’art. 32 comma 43 del Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269.
5. Il superamento dei limiti di superficie e di
volume indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) preclude ogni forma di
sanatoria, salva la doverosa riconduzione al limite disposto nei commi
precedenti. Nel caso in cui la demolizione della parte eccedente i limiti
stabiliti non può avvenire senza pregiudizio della porzione condonabile si
applica una sanzione determinata secondo il disposto dell’art. 34, comma 2, del
D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. In tal caso il permesso di costruire sarà
rilasciato solamente per la porzione condonabile. [6]
6. Il calcolo della volumetria da sanare è da
effettuarsi secondo le modalità di norma utilizzata dal Comune ove è
localizzato l’abuso e con riferimento ai parametri o indici definiti dalla
normativa comunale vigente al 31 marzo 2003, ovvero indicati dalle norme
tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici locali e/o dai regolamenti
comunali. Per le opere realizzate in difformità dal titolo abitativo si farà
riferimento alle norme vigenti in fase di rilascio del titolo originario.
[7]
[7.
Nelle aree che alla
data del 06.09.1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e
B, ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e succ. modif. ed integraz., le opere abusive sono suscettibili di sanatoria
nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla lettera B del comma
1 del presente articolo improrogabilmente fino al 31 dicembre 2014.]
[7bis]
Articolo 4
bis
Mancata
prestazione
1. Dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/2004,
nelle ipotesi di cui all’art. 40, comma 6 della Legge 28 febbraio 1985, n.47,
dell’art. 2, comma 59, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, nonché
dell’articolo 39, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n.724, relative a
procedimenti che comportano trasferimento dell’immobile sanabile, non si
applicano i termini stabiliti all’art. 5, comma 3. [8]
Articolo 5
Procedura
per il rilascio del titolo in sanatoria
1. Le domande relative alla definizione degli
illeciti edilizi sono presentate al Comune entro e non oltre il l0 dicembre
2004.
2. Sono ritenute validamente presentate le domande
già inoltrate ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
in legge dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive
modificazioni e integrazioni.Le domande presentate
successivamente al 7 luglio 2004 [9] sono esaminate dai Comuni nell’osservanza
della presente legge. E’ fatta salva la facoltà per gli interessati di
procedere al ritiro, alla modifica e alla integrazione delle stesse, entro la
data del l0 dicembre 2004.
3. Le domande di sanatoria sono definite dai
Comuni competenti con provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2022. Il
termine può essere interrotto una sola volta per richieste di integrazioni
grafiche e documentali. La definizione dell’istanza si intende interrotta fino
alla presentazione delle integrazioni da effettuarsi entro e non oltre 90
giorni. Il termine per la definizione della domanda di sanatoria decorre
nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione
integrativa. [10] (14) (14 bis) (14 ter)
(14 quater)
3 bis. Alle domande di sanatoria relative ad opere
abusive realizzate su terreni di uso civico, nelle more della definizione delle
procedure previste dalle leggi regionali vigenti in materia di uso civico non
si applicano i termini stabiliti all’art. 5 comma 3 e all’art. 8 comma 1.
[11]
4. In assenza di espresso diniego da parte del
Comune competente, decorsi i termini di cui al precedente comma 3, il titolo
abilitativo in sanatoria si intende rilasciato a condizione che la domanda sia
corredata degli allegati di cui al successivo comma 5 e che siano stati
acquisiti i pareri favorevoli delle Amministrazioni preposte alla tutela dei
vincoli, nel caso di opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincoli.
Nell’ipotesi di mancato pagamento dell’oblazione dovuta, restano ferme le
disposizioni di cui al comma n. 37, ultimo capoverso, dell’articolo 32 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.
5. Alla domanda relativa alla definizione degli
illeciti edilizi sono allegati:
a) gli elaborati
grafici e documentali attinenti alle opere per le quali si richiede il titolo
in sanatoria e allo stato di fatto precedente degli immobili oggetto degli
interventi edilizi abusivi, con allegata documentazione fotografica dalla quale
risulti la descrizione delle opere medesime e lo stato dei relativi lavori;
b) l’asseverazione del
professionista con la quale si dichiara il rispetto delle condizioni richieste
per la sanabilità delle diverse tipologie di abuso e che l’opera non contrasta
con le disposizioni legislative e con la rispettiva normativa tecnica vigenti
alla data del 31 marzo 2003, in materia:
1) igienico sanitaria;
2) di sicurezza
statica;
3) di prevenzione degli
incendi e degli infortuni;
4) osservanza della
categoria sismica di appartenenza del Comune di riferimento alla nuova classificazione
di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003,
n.3274, ovvero, qualora l’opera non risulti conforme, la possibilità di
effettuare interventi per l’adeguamento antisismico con riferimento alla
normativa vigente alla data del 31 marzo 2003; [12]
c) l’attestazione del
versamento della oblazione definita dall’art. 32 del D.L. 269 del 2003;
d) l’attestazione del
versamento dei diritti di segreteria per il rilascio dei titoli in sanatoria,
di cui al comma 7 del presente articolo;
e) l’attestazione del
versamento degli oneri concessori;
f) l’attestazione del
versamento della quota integrativa dell’oblazione, di cui all’art 6.
6. Nell’ambito del procedimento per il rilascio
del titolo in sanatoria sarà effettuato a campione un controllo di merito sui
contenuti dell’asseverazione del progettista abilitato dei titoli in sanatoria
rilasciati, comprendendo nel campione tutti i titoli formati per decorrenza del
termine previsto dal comma 3 e 4 del presente articolo.
7. Per assicurare un tempestivo esame delle
domande di sanatoria, l’amministrazione comunale può predisporre un programma
speciale di attività. Nel programma sono stabiliti le modalità di esame delle
domande di sanatoria presentate, l’eventuale ricorso a collaborazioni a tempo
determinato, la corresponsione di incentivi straordinari per progetti
finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario.
8. Al fine di assicurare il finanziamento del
programma speciale di cui al comma 7, all’ istruttoria della domanda si
applicano i diritti di segreteria previsti per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle amministrazioni comunali per le
medesime tipologie di opere edilizie, aumentati del 10%. L’ Amministrazione
comunale può stabilire, entro il termine perentorio di 30 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, la non applicazione della presente
maggiorazione, definendo le modalità di rimborso delle somme versate.
Articolo 6
Misura
integrativa dell'oblazione
1. La misura dell'oblazione determinata dalla
tabella C allegata al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, è aumentata del
10 per cento.
2. La quota integrativa è versata alla Regione
Basilicata ed è destinata alle finalità di cui all'art. 5 della L.R. 14/12/91
n. 28.
Articolo 7
Quota
integrativa oneri concessori
1. Per le opere abusive oggetto di sanatoria gli
oneri di concessione sono incrementati del 100 per cento.
2. Le risorse derivanti dall'incremento degli
oneri concessori di cui al comma 1 vengono prioritariamente impiegate dai
Comuni per far fronte alle spese occorrenti alla demolizione degli abusi
edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza, nonché per
l'attuazione di interventi di recupero degli insediamenti abusivi oggetto di
riqualificazione, al fine di:
a) realizzare
un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli
interessi di carattere storico, artistico, archeologico, idrogeologico e
paesaggistico - ambientale;
c) realizzare un
razionale inserimento territoriale e urbano degli insediamenti.
3. Il versamento dell'oblazione e degli oneri
concessori, come integrati dal comma 1 dell'art. 6 e dal comma 1 dell' art. 7
deve essere effettuato in due rate ciascuna nella misura del 50% del relativo
ammontare.
4. L'attestazione del versamento del 50%
dell'oblazione e degli oneri concessori integrati deve essere allegata alla
domanda per la sanatoria edilizia.
5. L'importo restante dell'oblazione deve essere
versato entro il 30/12/2004.
6. L'importo restante degli oneri concessori deve
essere versato entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda secondo
le modalità indicate dai Comuni competenti .
7. Il calcolo del contributo dovuto è effettuato
dal professionista abilitato, con riferimento alla data di entrata in vigore
della presente legge, nell'ambito della dichiarazione asseverata.
Articolo 8
Modifica di
norme
1. L'art. 13 della Legge Regionale 2
febbraio 2004, n. 1, è così sostituito:
"Art. 13
Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi
1. I procedimenti relativi alle domande di rilascio del titolo edilizio in
sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti al capo IV della L. 28
febbraio 1985, n. 47 ed all'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 dovranno
essere definiti dai Comuni entro il 31 dicembre 2009.
[13]
2. La mancata definizione nei termini indicati al precedente comma comporta il
diniego del titolo edilizio in sanatoria e l'applicazione delle sanzioni di cui
al capo I della L. 28 febbraio 1985, n. 47." [13]
Articolo 9
Dichiarazione
di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
_________________________________
NOTE:
[1] parole dapprima soppresse dall’art. 1, comma
1, lett. a), della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25 e
successivamente tale espressione: "ed i muri perimetrali" è stata
ripristinata con sentenza della Corte Costituzionale del 23-27 febbraio 2009,
n. 54 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1a serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta lettera
a) (modificativa della presente lettera), con il conseguente ripristino della
vigenza della formulazione originaria della presente lettera, comprensiva delle
parole soppresse);
[2] parola inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b),
della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25;
[3] frase inserita dall’art. 1, comma 1, lett. c),
della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25 e successivamente la Corte Costituzionale
con sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 54, (Gazz. Uff.
4 marzo 2009, n. 9, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di tale frase riportata tra parentesi quadre;
[4] frase aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. d),
della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25;
[5] frase aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. e),
della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25;
[6] comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f),
della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25;
[7] comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f),
della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25;
[7 bis] Il presente comma, aggiunto dall'art. 34, comma 1, lettera a), L.R. 24
dicembre 2008, n. 31, poi sostituito dall'art. 53, L.R. 7 agosto 2009, n. 27, è
stato nuovamente così sostituito dall’art. 41, L.R. 30 dicembre 2011, n. 26, e
nuovamente sostituito dall'art. 14 L.R. 21 dicembre 2012, n. 35 e poi
modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 7 e successivamente
tale art. 8, comma 1, L.R. n. 7/2014 è stato abrogato dall'art. 56, comma 1,
L.R. 18 agosto 2014, n. 26;
[8] articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. g),
della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25;
[9] le parole “tali domande” sono sostituite dalle parole “Le domande
presentate successivamente al 7 luglio 2004” dall'art. 1, L.R. 28 dicembre 2005,
n. 33;
[10] Comma modificato dall’articolo 1 della L.R. 6 dicembre 2006, n. 30, poi
sostituito dall'art. 56, comma 3, L.R. 18 agosto 2014, n. 26, nuovamente
modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4, poi modificato
dall'art. 8, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 55 ed infine modificato
dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 33; l’articolo 2 della L.R. 6
dicembre 2006, n. 30 recante norma transitoria, così dispone: “Le disposizioni
di cui all’art.5, terzo comma, della Legge regionale 12 novembre 2004, n.18, si
applicano a tutti i procedimenti in corso alla data del 10.12.2006”;
[11] comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. h),
della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25;
[12] punto sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 18 dicembre 2007,
n. 25;
[13] il precedente testo dell’articolo 8 era così formulato: Art. 8 Modifica di
norme 1. L’art. 13 della Legge regionale 2 febbraio 2004 n. 1 è così
sostituito: Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi):
1. I procedimenti relativi alle domande di rilascio di titolo edilizio in
sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti al Capo IV della L.
28.02.1985, n. 47 ed all’art. 39 della L. 23.12.1994, n. 724 dovranno essere
definiti dai Comuni entro il 31 dicembre 2005. 2. La mancata definizione nei
termini indicati al precedente comma comporta il diniego del titolo edilizio in
sanatoria e l’applicazione della sanzioni di cui al Capo I della L. 28.02.1985,
n. 47; Tale articolo 8 è stato sostituito e ridisciplinato
dal seguente articolo 2 della legge regionale n. 33 del 28 dicembre 2005 nel
testo di seguito riportato: Articolo 2 Modifica di norme 1. L’art. 13 della
legge regionale 2 febbraio 2004, n.1 già sostituito dall’art. 8 della L.R. n.18
del 12.11.2004, è ulteriormente sostituito: Art. 13 (Disposizioni urgenti in
materia di sanatoria degli abusi): 1. I procedimenti relativi alle domande di
rilascio di titolo edilizio in sanatoria presentate ai sensi e nei termini
previsti al Capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47 ed all’art. 39 della L.23
dicembre 1994, n.724 dovranno essere definiti dai Comuni entro il 31 dicembre
2009 [*], dando priorità alle richieste di sanatoria sulle quali gravano
procedimenti penali in corso. 2. Per i procedimenti non definiti entro il
termine del 31.12.2009 [**], la Regione provvede a nominare i commissari ad
acta, con le relative spese a carico delle Amministrazioni Comunali, i quali
sono tenute a concluderli entro un anno dall’affidamento dell’incarico. [*]
Termine prorogato dal 31.12.2007 al 31.12.2008 dall’articolo 2, comma 1, della
L.R. 18 dicembre 2007, n. 25 e così ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009
dall’art.34, comma 1, lett. b), L.R. 24 dicembre
2008,n. 31; [**]Termine prorogato dal 31.12.2007 al 31.12.2008 dall’articolo 2,
comma 2, della L.R. 18 dicembre 2007, n. 25 e così ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2009 dal’art.34. comma 1, lett. c) , L.R.
24 dicembre 2008, n.31;
(14) le parole "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite con le
parole "entro il 31 dicembre 2018" dall'art. 18, L.R. 30 dicembre
2017, n. 39;
(14 bis) le parole "entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite con le
parole "entro il 31 dicembre 2019" dall'art. 23, comma 1, L.R. 22
novembre 2018, n. 38;
(14 ter) le parole “31 dicembre 2019” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020” dall’art. 1, comma 1, L.R. 17
febbraio 2020 n. 4;
(14 quater) le parole “31 dicembre 2020” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” dall’art. 2, comma 1, L.R. 7
giugno 2021, n. 22;
(15) vedi anche l'art. 75, L.R. 30 dicembre 2009,
n. 42 e l'art. 39, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.