TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Finalità
della legge
1. 1. La Regione Basilicata riconosce i diritti
sociali quali istituzioni della comunità solidale e della cittadinanza
democratica regionale e ne persegue la tutela e promozione mediante
l'attivazione di servizi e interventi improntati a principi di universalità,
selettività, responsabilità ed equità.
2. 2. Nel quadro dei principi sanciti dalla
Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto Regionale e dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalle Carte internazionali
dei diritti di cittadinanza dell'Organizzazione delle Nazione Unite e
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la presente legge delinea e regola
la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, al fine di:
a. affermare l'eguale dignità sociale delle persone e garantire l'effettiva
tutela dei diritti di cittadinanza, favorendo un accesso incondizionato alle
opportunità di partecipazione attiva alla vita sociale, di affermazione
dell'autonomia personale e di autorealizzazione dei progetti di vita di
ciascuno;
b. perseguire l'eliminazione o la riduzione progressiva all'interno della
comunità regionale delle condizioni di rischio, di svantaggio, di
vulnerabilità, di insicurezza e di emarginazione, rafforzando le basi della
coesione sociale e familiare e promuovendo condizioni di sicurezza, di
stabilità delle relazioni e di mutua solidarietà;
c. assicurare unitarietà e continuità di risposta ai bisogni di sostegno, di
cura, di assistenza, di salute e di benessere delle persone e delle famiglie,
attraverso l'impegno congiunto e coordinato delle istituzioni, delle strutture
di servizio, delle comunità locali e delle formazioni sociali;
d. esaltare il valore degli investimenti sociali ai fini della qualificazione e
dell'espansione dell'economia regionale, sostenendo in particolare la crescita
dell'economia sociale e l'affermazione di un modello regionale di sviluppo
socialmente e territorialmente sostenibile.
3. 3. La rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale organizza sul territorio regionale gli interventi aventi
contenuto sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo e
socio-lavorativo, realizzati dagli enti locali e dalle Aziende Sanitarie
Locali, anche in collaborazione con altre istituzioni, o affidati secondo le modalità
previste dalla legge ai soggetti sociali, e comprendenti tutte le attività
relative alla predisposizione ed all'erogazione di servizi, gratuiti o a
pagamento, o di prestazioni dirette a rimuovere o alleviare le situazioni di
deprivazione, di difficoltà e di bisogno occorrenti alla persona ed alla
famiglia nel corso della vita.
4. 4. Le norme della presente legge si armonizzano
e si integrano con quelle contenute nella legge 8 novembre 2000 n. 328, nonché
nel D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, e ad esse fanno
rinvio per quanto non espressamente previsto e laddove applicabili e
congruenti.
Art. 2
Principi
ispiratori delle politiche sociali integrate
1. 1. La rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale persegue le finalità di cui al precedente art. 1
attraverso:
a. l'erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza sociale
idonei ad assicurare l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati
di bisogno differenti;
b. il coordinamento sistematico e l'integrazione funzionale delle politiche
sociali con le politiche della salute, dell'ambiente, della formazione e della
scuola, della casa, dei trasporti, del lavoro, della cultura e del tempo
libero;
c. l'osservanza del principio di sussidiarietà per la responsabilizzazione ed
al protagonismo delle istituzioni locali, sia per il sostegno alle capacità di
iniziativa e di auto-organizzazione degli attori sociali;
d. l'esaltazione del ruolo delle comunità locali quali sistemi di produzione di
valore sociale e fattori di rafforzamento delle reti di relazioni solidali tra
persone, famiglie, organizzazioni sociali e istituzioni;
e. la promozione dell'educazione, dell'informazione, dell'iniziativa e della
partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati ai fini della
formazione di una domanda sociale autonoma e responsabile;
f. la leale cooperazione e la concertazione permanente tra i livelli
istituzionali e tra questi e le organizzazioni sindacali, le categorie
economiche, le organizzazioni del terzo settore, le associazioni degli utenti e
dei consumatori;
g. l'adozione di strategie della promozione e della prevenzione, quali criteri
prioritari di approccio alle politiche sociali integrate, ed il perseguimento
della qualità, dell'adeguatezza, dell'appropriatezza degli interventi,
unitamente alla personalizzazione dei medesimi ed all'implementazione dei più
efficaci sistemi di verifica e di controllo;
h. l'ampliamento e la qualificazione delle prestazioni attraverso il pluralismo
e la differenziazione dell'offerta, la concorrenza tra le proposte e la libertà
di opzione tra di esse;
i. il sostegno alla condizione ed all'occupazione femminile, la conciliazione
lavoro-famiglia, la valorizzazione sociale della differenza di genere e delle
attività di produzione sociale promosse dalle donne ed il contrasto all'uso
della violenza sulle donne con azioni efficaci contro la violenza sessuale,
fisica e psicologica negli ambiti sociali e familiari;
j. l'attuazione di strategie di de-istituzionalizzazione dei servizi di
protezione sociale ed il perseguimento sistematico della domiciliarità
degli interventi;
k. la valorizzazione della vita familiare e del contesto di stabili relazioni
affettive, nelle forme previste dalla legge, quali dimensioni privilegiate per
la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, la promozione dell'autonomia
e della vita indipendente delle persone.
2. 2. La Regione e gli enti locali riconoscono il
ruolo fondamentale degli attori sociali, di cui al successivo art. 14, e la
complementarietà e pari dignità delle loro attività ai fini dello sviluppo
della rete integrata dei servizi di cittadinanza sociale. A tale scopo
assicurano:
a. la partecipazione a scala regionale e territoriale degli attori sociali ai
processi di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche sociali
integrate;
b. l'attivazione delle più appropriate forme di collaborazione e di intesa per
lo sviluppo dell'offerta dei servizi, anche attraverso la progettazione
congiunta degli interventi e la messa in rete delle risorse;
c. la promozione di attività di carattere socio-economico finalizzate
all'incremento di capitale sociale, alla valorizzazione delle risorse locali,
all'inclusione dei soggetti deboli.
3. 3. I servizi previsti dalla programmazione
regionale e locale vengono organizzati ed erogati secondo modalità e soluzioni
di intervento conformi agli indirizzi di cui al precedente comma 1 ed orientate
al perseguimento di obiettivi di omogeneità, congruità, efficienza, efficacia e
sostenibilità.
Art. 3
Livelli
essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali
1. 1. La rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale assicura l'erogazione dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali previsti dall'art. 117, comma 2 lett.
m), della Costituzione, così come definiti dall'art. 22, commi 2 e 4, della
legge 8 novembre 2000 n. 328 e dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14 febbraio
2001, e funzionalmente integrati con i livelli essenziali di assistenza erogati
dal sistema sanitario regionale.
2. 2. Le prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali
di assistenza sociale hanno caratteri di adattabilità e di multidimensionalità,
funzionali agli obiettivi di personalizzazione e di appropriatezza, e sono
erogate all'interno di organiche aree di intervento concernenti:
a. l'informazione, il supporto e la presa in carico delle persone e delle
famiglie con bisogni sociali e socio-sanitari;
b. il sostegno alle responsabilità familiari, di tutela materno-infantile e di
protezione dei minori e degli adolescenti;
c. le azioni ed i servizi di sostegno alle persone anziane;
d. le misure di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale;
e. i servizi di supporto alle persone con disabilità fisica, psichica,
psichiatrica e sensoriale nonché i servizi di supporto all’abitare, quale
residenzialità decentrata, che garantiscono alle persone con disabilità
psichiatrica interventi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero
dell’autonomia personale, sociale e lavorativa;
(11)
f. gli interventi a sostegno della vita autonoma e della permanenza a domicilio
delle persone non autosufficienti;
g. le azioni e i servizi per la prevenzione e il trattamento delle devianze e
delle dipendenze patologiche;
h. il reinserimento sociale degli ex detenuti e dei soggetti in stato di
detenzione, in esecuzione penale esterna o comunque sottoposti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria;
i. l'accoglienza e l'integrazione dei migranti e delle persone senza dimora.
3. 3. In ciascuno degli Ambiti Socio-Territoriali,
di cui al successivo art. 9 comma 1 lett. a, è
assicurata l'attivazione dei seguenti servizi e strutture:
a. segretariato sociale e servizio sociale professionale per l'informazione, la
consulenza e la prima assistenza alle persone ed alle famiglie;
b. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
personale e familiare;
c. servizi di supporto ai minori sotto tutela;
d. servizi di assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili;
e. servizi socio-educativi per l'infanzia, l'adolescenza e l'integrazione dei
soggetti deboli o maggiormente esposti a fattori di rischio sociale;
f. strutture residenziali e semiresidenziali per persone in condizioni di
particolare bisogno, deprivazione e fragilità;
g. centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
4. 4. La programmazione regionale stabilisce i
criteri di finanziamento, le priorità d'intervento, le soluzioni operative e le
caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi
relativi ai livelli essenziali delle prestazioni sociali e ne garantisce la
distribuzione omogenea sul territorio.
5. 5. La programmazione locale assicura la
concreta erogazione delle prestazioni sociali con modalità di accesso e di
presa in carico ispirate a criteri di pari opportunità, non discriminazione e
rispetto della dignità personale, e con particolare attenzione alle
problematiche di reinserimento delle persone e dei gruppi sociali a rischio di
esclusione.
Art. 4
Interventi
organici di assistenza per la non autosufficienza
1. 1. La Regione riconosce quale funzione
preminente e qualificante della rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale la realizzazione di un organico complesso di interventi di
assistenza per l'autonomia possibile e per le cure a lungo termine a favore
delle persone non autosufficienti.
2. 2. Ai fini della presente legge sono
considerate non autosufficienti le persone che, a causa delle patologie e delle
disabilità, anche correlate all'età, da cui affette, non possono provvedere
alla cura di se stesse e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto
determinante di altri. L'individuazione dei soggetti destinatari degli
interventi di cui al presente articolo è effettuata sulla base dei criteri e
secondo le modalità previsti per le valutazioni finalizzate all'accesso alle prestazioni
di assistenza domiciliare ed alle residenze sanitarie assistite.
3. 3. Per le finalità di cui al precedente comma 1
è istituito un Fondo speciale per la non autosufficienza, integrativo di quello
nazionale di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000 n. 328, collocato
all'interno del Fondo regionale dei servizi di cittadinanza sociale di cui al
successivo art. 27.
4. 4. Le azioni e prestazioni finanziabili con le
risorse del Fondo speciale di cui al precedente comma 3 non sono sostitutive di
quelle sanitarie ed assistenziali attualmente garantite e sono dirette a
sostenere la personalizzazione e la domiciliarità
degli interventi.
5. 5. Il Piano regionale di cui al successivo art.
15 definisce:
a. le tipologie e i livelli della non autosufficienza, le procedure di
accertamento e le corrispondenti misure assistenziali;
b. le condizioni, i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni;
c. gli indirizzi operativi per la personalizzazione degli interventi;
d. le aree e le priorità di intervento;
e. i criteri di ripartizione delle risorse tra gli Ambiti Socio-Territoriali di
cui al successivo art. 12;
f. le forme di monitoraggio degli interventi e di verifica circa l'impiego
efficace delle risorse finanziarie assegnate.
6. 6. Il Piano intercomunale di cui all'art. 16,
nel quadro degli indirizzi programmatici e gestionali emanati dalla Regione,
dettaglia le modalità organizzative dell'attuazione integrata degli interventi
e del raccordo tra soggetti pubblici e privati operanti nel campo della non
autosufficienza.
7. 7. Al fine di dare organicità e continuità agli
interventi integrati per la non autosufficienza le Aziende Sanitarie
istituiscono apposite strutture dipartimentali per l'area della fragilità,
nonché istituiscono o consolidano, se già esistenti, Unità Operative
Ospedaliere espressamente deputate all'integrazione delle attività fra Ospedale
e territorio per il trattamento di patologie croniche.
Art. 5
Diritti dei
cittadini utenti
1. 1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni
della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale tutte le
persone residenti o domiciliate nel territorio regionale, ivi compresi i
cittadini lucani emigrati e le loro famiglie, nonché i minori di qualsiasi
nazionalità, le donne straniere in stato di gravidanza e, nel rispetto delle
norme dello Stato e degli accordi internazionali, gli stranieri, gli apolidi e
i profughi temporaneamente presenti sul territorio regionale, che versino in
condizioni contingenti di difficoltà e di bisogno.
2. 2. Priorità di intervento è assicurata alle
persone in condizioni di povertà o con incapacità totale o parziale di
provvedere alle proprie esigenze, a quelle con particolari difficoltà di
inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché alle
persone bisognose di interventi assistenziali a seguito di provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, in stato detentivo, in esecuzione penale esterna o
in quanto ex detenuti.
3. 3. I destinatari degli interventi della rete
regionale integrata sono informati sui diritti di cittadinanza e sugli
strumenti di tutela, sulla disponibilità delle prestazioni sociali e
sociosanitarie, sui requisiti per accedervi e sulle relative procedure, sulle
tariffe praticate, sulla modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle
possibilità di scelta tra di esse. Essi hanno diritto ad essere garantiti nella
riservatezza e nella facoltà di esprimere il consenso sul tipo di prestazione o
a presentare osservazioni ed opposizioni.
4. 4. I cittadini utenti dei servizi di cui alla
presente legge concorrono di norma alla copertura del costo delle prestazioni,
secondo i criteri stabiliti dalla programmazione regionale e territoriale in
riferimento alle condizioni sociali ed alle fasce di reddito.
5. 5. Il Difensore Civico della Regione Basilicata,
nell'ambito delle sue prerogative e con i suoi strumenti di intervento,
esercita la funzione di Garante dei diritti di accesso e dei livelli essenziali
delle prestazioni sociali, di cui alla presente legge, anche attraverso un
rapporto permanente di consultazione e collaborazione con le associazioni dei
consumatori e degli utenti.
Art. 6
Carta della
qualità dei servizi sociali
1. 1. A tutela della trasparenza dell'offerta dei
servizi, i soggetti erogatori delle prestazioni sociali e socio-sanitarie di
cui alla presente legge adottano la Carta della qualità dei servizi di
cittadinanza sociale, redatta in conformità agli indirizzi emanati dalla
Regione. L'adozione della Carta della qualità dei servizi sociali da parte dei
soggetti erogatori delle prestazioni sociali e socio-sanitarie costituisce
requisito indispensabile nell'ambito delle procedure amministrative di cui al Tit. IV della presente legge.
2. 2. La Carta della qualità dei servizi sociali,
pubblicizzata nelle forme più opportune ed accessibili e comunque esposta nei
luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni in modo da consentirne la
visione da parte dei cittadini utenti, contiene tutte le informazioni
concernenti:
a. le caratteristiche delle prestazioni, le modalità di accesso, gli orari e i
tempi di erogazione;
b. le tariffe delle prestazioni;
c. gli standards di qualità garantiti all'interno dei
livelli essenziali di assistenza;
d. l'assetto organizzativo del soggetto erogatore;
e. le procedure amministrative per la presa in carico e la diffusione delle
informazioni;
f. le procedure di tutela dei diritti dei cittadini in ordine ad ogni eventuale
disservizio e le modalità per avanzare proposte o reclami nei confronti dei
responsabili dei servizi;
g. il rispetto dei contratti di lavoro e delle connesse normative;
h. ogni ulteriore elemento di conoscenza utile all'utente per l'esercizio del
diritto di accesso ai servizi e, ove possibile, di scelta tra di essi.
3. 3. I soggetti gestori di strutture e servizi
assicurano agli utenti, ai loro familiari ed ai loro rappresentanti idonee
forme di partecipazione al controllo della qualità delle prestazioni anche
mediante la costituzione di comitati misti di sorveglianza.
4. 4. La Regione provvede alla redazione del
Catalogo delle prestazioni sociali fruibili all'interno della rete regionale
integrata e ne cura l'aggiornamento periodico e la socializzazione. L'attività
di controllo sulla correttezza delle Carte della qualità dei servizi sociali è
effettuata dalle Province.
Art. 7
Relazioni
sindacali e tutela degli operatori
1. 1. La Regione, gli enti locali e gli altri
soggetti operanti nella rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza
sociale, in relazione alle rispettive competenze e responsabilità, garantiscono
l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione,
consultazione, concertazione e contrattazione sindacale, vigilano sulla
corretta applicazione dei contratti di lavoro ed assicurano il confronto
permanente con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura
programmatoria e regolamentare previsti dalla presente legge.
2. 2. I soggetti gestori assicurano in ogni caso
la piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli
accordi decentrati, poste a garanzia della salvaguardia del trattamento
giuridico ed economico dei lavoratori interessati, anche ove ricorrano a
contratti di prestazione o ad altre forme atipiche di utilizzazione delle
risorse professionali, nonchè la verifica dei
presupposti di qualificazione degli operatori e l'osservanza delle normative
vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
3. 3. La Regione e gli enti locali vigilano
sull'osservanza dei regimi contrattuali degli operatori dei servizi di cui alla
presente legge e adottano le misure necessarie perché i soggetti interessati
provvedano alla immediata regolarizzazione dei rapporti di lavoro eventualmente
difformi.
TITOLO II
ASSETTO
ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO
Art. 8
Funzioni
dei Comuni
1. 1. I Comuni sono titolari della programmazione,
dell'attuazione e della valutazione a livello locale degli interventi sociali
e, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali, degli interventi
socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei
servizi e delle prestazioni della rete regionale integrata. Essi esercitano le
funzioni e gestiscono gli interventi di propria competenza in forma associata
con gli altri Comuni del medesimo Ambito Socio-Territoriale, secondo quanto
stabilito al successivo art. 12, e riconoscono la Conferenza Istituzionale
dell'Ambito quale sede permanente di governo, concertazione e controllo, aperta
alla partecipazione attiva dei cittadini, delle formazioni del terzo settore e
delle organizzazioni sindacali.
2. 2. Ai fini di cui al precedente comma 1 i Comuni:
a. adottano il Piano intercomunale, di cui al successivo art. 16, e ne
perseguono la realizzazione;
b. approvano una convenzione per la gestione associata dei servizi di cui alla
presente legge con gli altri Comuni inseriti dalla Regione nell'Ambito
Socio-Territoriale di cui al successivo art. 12;
c. definiscono i procedimenti amministrativi e le relazioni funzionali tra le
strutture comunali e l'Ufficio del Piano Sociale, di cui al successivo art. 12
comma 7;
d. adottano i regolamenti necessari alla gestione in ambito locale della rete
regionale integrata, con particolare riferimento alle modalità organizzative
dell'erogazione dei servizi ed ai criteri di accesso e di compartecipazione
economica degli utenti;
e. assumono la Carta della qualità dei servizi sociali di cui al precedente
art. 5, con le ulteriori specificazioni di cui al successivo art. 12 comma 6 lett. b;
f. esercitano le funzioni amministrative di cui al Tit.
IV della presente legge;
g. provvedono al coordinamento in sede locale delle politiche sociali con le
politiche dell'educazione, della cultura, della casa, dei trasporti, dello
sviluppo economico.
3. 3. Al fine di garantire il raggiungimento di
obiettivi di trasparenza, di qualità e di equità nell'organizzazione degli
interventi di propria competenza, oltre che di agevolare l'accesso dei
cittadini ai servizi allestiti a livello locale, i Comuni istituiscono sedi
permanenti di concertazione, controllo e vigilanza con le formazioni del terzo
settore, con le organizzazioni sindacali e con gli altri soggetti pubblici
impegnati a livello locale.
Art. 9
Funzioni
delle Province
1. 1. Le Province partecipano attivamente alla
costruzione ed al potenziamento della rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale e concorrono in particolare alla effettuazione dei
seguenti interventi:
a. formazione ed attuazione degli strumenti di programmazione regionale e
locale;
b. raccolta di dati conoscitivi e svolgimento di analisi sui fenomeni e sui
bisogni sociali emergenti sul territorio;
c. realizzazione e gestione del Sistema Informativo Sociale;
d. integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari con le attività di
formazione ed orientamento professionale e con le azioni di integrazione
socio-lavorativa dei servizi per l'impiego;
e. organizzazione, di concerto con la Regione, delle iniziative di formazione,
di aggiornamento e di specializzazione del personale dei servizi sociali
integrati;
f. attività di controllo sulla correttezza delle Carte della qualità dei
servizi sociali;
g. sperimentazione di modelli innovativi di gestione integrata dei servizi, in
collaborazione con i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali interessate.
2. 2. Le Province svolgono funzioni permanenti di
coordinamento e di supporto operativo delle attività dei Comuni associati e
promuovono iniziative di partenariato istituzionale a sostegno dei Piani
intercomunali di cui al successivo art. 16.
Art. 10
Funzioni
della Regione
1. 1. La Regione esercita, con il concorso degli
enti locali e delle formazioni sociali e del terzo settore le funzioni di
programmazione, indirizzo e coordinamento della rete regionale integrata dei
servizi di cittadinanza sociale, avendo cura di coordinarle con gli strumenti
programmatici afferenti alle politiche dello sviluppo locale, della formazione,
del lavoro, della casa, dei trasporti, dell'ambiente, della cultura e del tempo
libero. A tale scopo essa:
a. suddivide, con deliberazione del Consiglio Regionale, previa consultazione
dell'ANCI e dell'UPI, il territorio regionale in Ambiti Socio-Territoriali
omogenei per la gestione integrata dei servizi di cui alla presente legge,
facendoli coincidere con i Distretti Socio-Sanitari;
b. adotta ed attua il Piano Regionale, di cui al successivo art. 15;
c. istituisce la Consulta permanente per la programmazione sociale e sanitaria
e attiva tutte le sedi della concertazione e consultazione con le forze
sociali;
d. emana indirizzi di attuazione ai Comuni e direttive vincolanti alle Aziende
Sanitarie Locali per promuovere la programmazione e gestione integrata dei
servizi socio-sanitari;
e. assicura, in collaborazione con le Province, le attività di formazione degli
operatori e gli interventi di assistenza tecnica a favore dei Comuni;
f. sviluppa azioni di supporto agli Uffici di Piano di cui al successivo art. 12,
comma 5, e definisce i criteri di competenza e professionalità richiesti per
l'individuazione e la nomina dei Coordinatori tecnici di detti Uffici;
g. garantisce la fruibilità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di
cui al precedente art. 3;
h. fornisce ai soggetti operanti nella rete regionale integrata lo schema
generale di riferimento della Carta della qualità dei servizi sociali e cura la
redazione del Catalogo delle prestazioni sociali;
i. definisce le tipologie, le procedure, le condizioni, i requisiti e i criteri
per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
soggetti erogatori dei servizi sociali e socio-sanitari e predispone gli
schemi-tipo degli accordi contrattuali con essi;
j. stabilisce indirizzi e criteri per l'individuazione di criteri oggettivi ed
uniformi nella determinazione del concorso degli utenti alla copertura del
costo delle prestazioni ed ai fini del rilascio dei titoli di esenzione totale
o parziale e dei buoni sociali comunali;
k. ripartisce il Fondo regionale per i servizi di cittadinanza sociale, secondo
le modalità stabilite dal Piano di cui al successivo art. 15, previa verifica
della congruità delle previsioni programmatiche degli enti locali destinatari
dei contributi;
l. istituisce l'Albo regionale dei soggetti erogatori dei servizi sociali e
socio-sanitari, nonché gli albi e registri degli attori sociali previsti dalla
normativa regionale;
m. istituisce e disciplina l'Osservatorio delle Politiche Sociali;
n. istituisce e coordina, in collaborazione con le Province, il Sistema
Informativo Sociale;
o. emana indirizzi per la composizione e l'elezione delle consulte territoriali
degli utenti dei servizi, di cui al successivo art. 12 comma 4;
p. emana linee-guida ai Comuni ed alle Aziende Sanitarie per la definizione e
implementazione della cartella sociale degli utenti dei servizi;
q. cura l'analisi dei bisogni di salute e di benessere sociale della
popolazione regionale e attiva gli strumenti di monitoraggio, di valutazione e
di controllo dello stato di attuazione della programmazione regionale e
territoriale e della qualità degli interventi erogati dalla rete regionale
integrata.
2. 2. La Regione promuove e sostiene altresì
progetti ed iniziative dirette alla valorizzazione del ruolo degli attori
sociali ed al sostegno dell'economia sociale ed incentiva la sperimentazione di
modelli innovativi di amministrazione e gestione integrata dei servizi, anche
attraverso iniziative di cooperazione interregionale e transnazionale.
3. 3. La Giunta Regionale attiva un tavolo
permanente di coordinamento interdipartimentale delle strutture deputate
all'attuazione delle politiche della salute e del benessere, dell'ambiente,
della formazione e della scuola, della casa, del lavoro, della cultura e del tempo
libero, e ne disciplina le modalità operative.
4. 4. La Giunta Regionale esercita funzioni di
vigilanza e controllo sull'adempimento degli atti che la presente legge
attribuisce alla competenza degli enti locali e delle Aziende Sanitarie Locali,
li diffida a provvedere in caso di inadempienze gravi, adotta in ultima istanza
interventi di carattere sostitutivo nominando commissari ad acta.
Art. 11
Compiti
delle Aziende Sanitarie Locali
1. 1. Le Aziende Sanitarie Locali riconoscono il
ruolo assegnato ai Comuni dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 e dalla presente
legge e adottano le azioni e le misure necessarie per affrontare in un'ottica
organica ed unitaria i bisogni sanitari, socio-sanitari e sociali dei
cittadini, nell'osservanza delle direttive in tal senso emanate dalla Regione.
A tal fine le Aziende Sanitarie Locali:
a. stabiliscono rapporti di leale ed attiva collaborazione con i Comuni ed
assicurano, nelle forme e con le modalità operative di cui ai successivi artt.
12 e 16, le attività sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni ad elevata
integrazione sanitaria, di cui all'art. 3-septies del D. Lgs.
19 giugno 1999 n. 229, in modo da garantirne l'integrazione, su base
distrettuale, con le attività sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei
Comuni;
b. adottano le misure necessarie al rafforzamento delle funzioni proprie dei
Distretti socio-sanitari, per quanto attiene all'organizzazione dei servizi
territoriali e delle loro relazioni sia con le strutture sociali comunali sia
con le strutture ospedaliere, e istituiscono articolazioni organizzative di
tipo dipartimentale per l'area dei soggetti fragili onde assicurarne la presa
in carico e l'attivazione di percorsi terapeutico-assistenziali a carattere
continuativo.
2. 2. Ai fini delle procedure di programmazione
locale di cui al successivo art. 16, le Aziende Sanitarie Locali istituiscono
un apposito capitolo di bilancio, con risorse suddivise per distretto, da
destinare all'integrazione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
Art. 12
Governo
dell'Ambito Socio-Territoriale
1. 1. L'Ambito Socio-Territoriale rappresenta
un'area omogenea del territorio regionale, coincidente con il Distretto
Socio-Sanitario e, a seguito del riordino delle Comunità Montane, con l'ente
istituzionale intermedio sovracomunale.
2. 2. I Comuni inclusi in ciascun Ambito
Socio-Territoriale regolano l'esercizio della gestione associata dei servizi di
cui alla presente legge sulla base di una convenzione, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, e in conformità con quanto previsto dalla presente legge.
3. 3. E' istituita la Conferenza Istituzionale
dell'Ambito Socio-Territoriale per la gestione associata dei servizi e delle
funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo per la realizzazione
degli interventi e dei servizi della rete regionale integrata sull'intero
territorio dell'Ambito.
4. 4. La Conferenza Istituzionale è composta, per
ciascuno degli Ambiti Socio-Territoriali di cui al precedente art. 11 comma 1 lett. a, dai Sindaci dei Comuni associati. Alla Conferenza
partecipano a titolo consultivo il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria
Locale competente per territorio o suo delegato e un amministratore della
Provincia o suo delegato.
5. 5. Per la trattazione delle questioni afferenti
alle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari di detenzione o a misure di
pena alternative è invitato ai lavori della Conferenza il Provveditore
Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato.
6. 6. Ai fini dell'esercizio delle proprie
funzioni, la Conferenza:
a. si dota di un proprio regolamento;
b. integra la Carta della qualità dei servizi sociali, di cui al precedente
art. 6, con specifiche indicazioni attinenti agli strumenti di regolazione e di
tutela degli utenti;
c. convoca le conferenze di programmazione e di valutazione sociale;
d. attribuisce ad uno dei Comuni associati, per la durata del Piano di cui al
successivo art. 16, il ruolo di Comune capofila per la presidenza e la
conduzione politica della Conferenza;
e. favorisce l'istituzione ed il funzionamento della Consulta territoriale
degli utenti dei servizi;
f. adotta tutte le risoluzioni utili al perseguimento a livello comprensoriale
degli obiettivi della presente legge.
7. 7. Presso la Conferenza Istituzionale
dell'Ambito Socio-Territoriale è istituito l'Ufficio del Piano Sociale,
struttura tecnica di supporto cui i Comuni associati conferiscono, anche ai
sensi dell'art. 30, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, funzioni di coordinamento e di gestione amministrativa del Piano
di cui al successivo art. 16.
8. 8. La Conferenza Istituzionale definisce
l'assetto organizzativo e funzionale dell'Ufficio del Piano Sociale, in armonia
con le azioni e i servizi di supporto di cui al precedente art. 9 lett. f, e ne affida la direzione ad un Coordinatore
tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 comma 2 lett. a) della legge 8 novembre 2000 n. 328, individuato e
nominato nel rispetto delle procedure selettive e dei criteri indicati dalla
Regione.
Art. 13
Gestione
integrata dei servizi
1. 1. I soggetti pubblici della rete regionale
integrata dei servizi di cittadinanza sociale adottano gli atti di
programmazione di rispettiva competenza nell'ottica di realizzare un'offerta
unitaria, coordinata e multidimensionale di interventi e servizi di assistenza
sanitaria e di protezione sociale.
2. 2. Ai fini di cui al precedente comma 1, la
Regione sostiene il processo di integrazione dei servizi sociali e sanitari
anche attraverso l'emanazione di linee guida e di indirizzi di gestione circa
le modalità tecnico-organizzative dell'erogazione delle prestazioni integrate
ed incentivando la realizzazione, anche a titolo sperimentale, di modelli di
innovazione amministrativa, organizzativa e gestionale.
3. 3. I Comuni associati negli Ambiti
Socio-Territoriali e le Aziende Sanitarie Locali di riferimento esercitano le
rispettive funzioni di programmazione, definendo di concerto e adottando il
Piano di cui al successivo art. 16, e procedono alla verifica congiunta della
disponibilità e della congruità delle risorse finanziarie destinate alla
realizzazione degli interventi integrati al fine di ottimizzarne l'impiego e di
garantire la sostenibilità, la qualità e l'efficacia delle prestazioni.
4. 4. Al fine di supportare l'organizzazione
integrata degli interventi le Aziende Sanitarie Locali attivano Centri
operativi distrettuali e, in raccordo con i Comuni associati, dispongono una
allocazione unitaria degli Uffici del Piano Sociale e delle Direzioni dei
Distretti Socio-Sanitari, assicurano l'attivazione decentrata di Sportelli
Unici di accesso ai servizi sociali e sanitari, provvedono alla costituzione di
una Unità di Valutazione Integrata.
5. 5. Ai fini di cui ai commi precedenti, il
Direttore di Distretto e il Coordinatore tecnico dell'Ufficio del Piano Sociale
definiscono i criteri di individuazione del servizio e del responsabile della
presa in carico per ciascun utente dei servizi socio-sanitari e adottano
protocolli unitari di cura e assistenza per la predisposizione e la valutazione
professionale dei bisogni, per la compilazione e l'aggiornamento delle cartelle
sociali, per la messa a punto dei programmi personalizzati e per l'erogazione
integrata dei servizi, in conformità con le linee guida e gli indirizzi
regionali di cui al precedente comma 2.
6. 6. Il Direttore di Distretto e il Coordinatore
tecnico dell'Ufficio del Piano Sociale sono sottoposti a procedimenti di
valutazione annuale dalla Conferenza Istituzionale dell'ambito
socio-territoriale in ordine al conseguimento degli obiettivi di integrazione
previsti dalla programmazione concertata di cui al presente articolo.
Art. 14
Ruolo e
attività degli attori sociali
1. 1. Gli attori sociali concorrono alla
realizzazione delle finalità delle presente legge sia in quanto rappresentanti
e tutori della domanda sociale, sia in quanto produttori di servizi. Ai fini e
per gli effetti della presente legge sono considerati attori sociali:
a. le organizzazioni sindacali e gli enti di loro emanazione;
b. le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'albo regionale
di cui alla L.R. 10 aprile 2000 n. 40;
c. le associazioni e gli organismi di rappresentanza delle famiglie;
d. le organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 20 gennaio 2000 n.1;
e. le associazioni e gli enti di promozione sociale previsti dalla legge 7
dicembre 2000 n. 383;
f. le cooperative sociali di cui alla L.R. 23 luglio 1993 n. 39;
g. le imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005 n.118;
h. le fondazioni, gli enti morali, gli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché gli altri
soggetti privati con finalità non lucrative di cui all'art. 1, commi 4 e 5,
della legge 8 novembre 2000 n. 328.
2. 2. La Regione e gli enti locali promuovono la
partecipazione degli attori sociali di cui al precedente comma 1 alla
programmazione, realizzazione e valutazione concertata degli interventi e dei
servizi della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale allo
scopo di favorire:
a. l'organizzazione e l'espansione delle rete locale dei servizi, anche
attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete delle
risorse;
b. l'integrazione delle politiche sociali, anche mediante la valorizzazione
delle capacità di sperimentazione e innovazione degli attori sociali;
c. lo sviluppo di attività socio-economiche capaci di incrementare il capitale
sociale, di valorizzare le risorse locali, di sostenere l'inclusione dei
soggetti deboli.
3. 3. In conformità con quanto previsto dalla legge
1 agosto 2003 n.206, sono valorizzate in ambito locale le funzioni che oratori,
parrocchie e altre strutture di ispirazione religiosa svolgono per la
promozione dell'integrazione sociale e per il contrasto all'emarginazione.
4. 4. Gli attori sociali di cui al precedente
comma 1 svolgono le rispettive funzioni ed attività in conformità alle
specifiche normative nazionali e regionali ed agli indirizzi stabiliti nella
presente legge e negli atti di programmazione di cui al successivo Tit. III. Ove richiesto ai fini dell'esercizio delle
funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, gli attori sociali si
iscrivono agli albi o registri regionali di settore.
5. 5. Ai fini di cui al precedente comma 2 e in
conformità con quanto previsto dall'art. 5 della 20 gennaio 2001 n. 1, gli enti
locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro regionale per attivare interventi e servizi integrativi,
sperimentali, innovativi, idonei a realizzare forme di solidarietà organizzata
e di mutuo aiuto tra persone e famiglie, anche attraverso il coinvolgimento
attivo delle persone anziane.
6. 6. La Regione e gli enti locali sostengono le
attività delle organizzazioni di volontariato operanti all'interno della rete
regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale valorizzando la
funzione e l'attività del Centro di Servizi per il Volontariato, di cui
all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive norme di attuazione.
[7. Nel quadro delle competenze ad essa attribuite
dal D. Lgs. 5 aprile 2002 n. 77, la Regione riconosce
e valorizza il servizio civile volontario dei giovani impegnati in progetti di
interesse sociale, gestiti dai soggetti iscritti nel relativo Albo regionale,
anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi utili ai fini del
conseguimento dei profili professionali riconosciuti dal Repertorio di cui al
successivo art. 26.] (1)
8. 8. La Regione e gli enti locali riconoscono il
ruolo delle cooperative sociali e delle imprese sociali nel quadro dello
sviluppo delle politiche sociali integrate. A tal fine enti locali e Aziende
Sanitarie Locali e possono stipulare con esse accordi e convenzioni anche
attraverso strumenti innovativi di collaborazione per l'attivazione e gestione
di servizi e attività sociali e socio-sanitarie di particolare rilevanza
territoriale.
9. 9. La Regione riconosce il Forum regionale del
Terzo Settore quale organo di consultazione e concertazione degli attori
sociali organizzati e delle associazioni dei cittadini operanti nelle aree di
attività disciplinate dalla presente legge.
TITOLO III
STRUMENTI
DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Art. 15
Programmazione
regionale
1. 1. Le politiche regionali di intervento di cui
alla presente legge sono definite dal Piano Regionale della Salute e dei
Servizi alla Persona, che il Consiglio Regionale approva, su proposta della
Giunta Regionale, secondo le medesime cadenze stabilite dalla L.R. 24 giugno
1997 n. 30 per il Piano Regionale di Sviluppo.
2. 2. Sulla proposta di Piano la Giunta Regionale
acquisisce il parere preventivo della Consulta permanente per la programmazione
sociale e sanitaria, di cui al successivo art. 17.
3. 3. Il Piano Regionale di cui al precedente
comma 1 definisce:
a. gli obiettivi di affermazione e garanzia dei diritti di cittadinanza sociale
di cui al Tit. I della presente legge, emergenti
dalla rilevazione sistematica delle esigenze e dei bisogni della comunità
regionale;
b. gli indirizzi operativi per perseguire la massima integrazione dei servizi
sociali con quelli sanitari e con gli interventi formativi, educativi,
culturali ed occupazionali;
c. gli standards quantitativi e qualitativi dei
servizi e degli interventi per assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni, nonché i criteri di efficacia e di efficienza da rispettare;
d. l'impostazione dei servizi e interventi di cui al precedente art. 4;
e. il quadro delle risorse professionali corrispondente alla natura ed al
volume delle attività da realizzare;
f. l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate all'attuazione
della presente legge, i criteri di riparto del Fondo regionale per i servizi
integrati di cittadinanza sociale di cui al successivo art. 27, le misure
premiali di incentivazione del cofinanziamento da parte dei Comuni;
g. gli indirizzi generali per determinare il concorso degli utenti alla
copertura del costo delle prestazioni sociali, nonché le condizioni per il
rilascio dei titoli di esenzione totale o parziale e dei buoni sociali
comunali;
h. gli obiettivi e le modalità attuative delle azioni regionali di promozione e
di innovazione, ivi comprese quelle attinenti all'educazione e alla
comunicazione sociale;
i. i meccanismi di valutazione e di monitoraggio dell'attuazione del piano in
relazione agli indicatori di esito e di benessere sociale adottati.
4. 4. Il Piano Regionale di cui al precedente
comma 1 assorbe, inoltre, i contenuti e gli obiettivi di cui all'art. 38 della
L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 e indica, in particolare:
a. gli obiettivi generali di politica della salute da perseguire in relazione
alle dinamiche demografiche, epidemiologiche, ambientali e socio-culturali
della società regionale;
b. i livelli omogenei di assistenza da assicurare sul territorio regionale e i
parametri di appropriatezza degli interventi;
c. i criteri generali di finanziamento dei servizi del sistema sanitario
regionale;
d. le coordinate dei Piani Attuativi Locali e gli standard di efficienza
organizzativa e produttiva delle Aziende sanitarie;
e. il campo di erogazione ed il quadro di evoluzione dei servizi ospedalieri e
di quelli territoriali;
f. le forme del rafforzamento strategico delle cure primarie e della domiciliarità degli interventi;
g. gli obiettivi e le modalità attuative delle azioni sistematiche di
prevenzione;
h. gli spazi e le metodiche di applicazione del governo clinico;
i. gli interventi di igiene e sanità pubblica e le azioni connesse alle misure
di salvaguardia ambientale;
j. il piano degli investimenti strutturali e tecnologici necessari allo
sviluppo del sistema;
k. il piano degli interventi formativi e delle attività di ricerca e
sperimentazione;
l. gli strumenti di governo della domanda, della comunicazione e della
partecipazione;
m. i progetti speciali di promozione della salute all'interno della comunità
regionale.
5. 5. Ove necessario, il Piano Regionale può
essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della sua scadenza con le
medesime procedure di cui al presente articolo. Sino all'approvazione del nuovo
Piano Regionale continuano ad applicarsi le indicazioni e le prescrizioni del
Piano vigente.
Art. 16
Programmazione
locale
1. 1. Strumento di attuazione a livello locale
delle strategie della rete regionale integrata è il Piano intercomunale dei
servizi sociali e socio-sanitari, che è adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale
dai Comuni associati mediante accordo di programma, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
sottoscritto dai Sindaci e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale
di riferimento, nonché dagli altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti.
2. 2. Il Piano intercomunale dei servizi sociali e
socio-sanitari unifica e sostituisce a tutti gli effetti il Programma delle
Attività Territoriali di cui all'art. 3, comma 3, del D. Lgs.
19 giugno 1999 n. 229, e il Piano Sociale di Zona di cui all'art. 19 della
legge 8 novembre 2000 n. 328.
3. 3. Per la parte concernente gli interventi
sociali e socio-sanitari da attivare in ambito penitenziario e postpenitenziario, l'accordo di programma di cui al precedente
comma 1 è integrato da specifico atto di intesa da sottoscrivere con i
Direttori degli istituti e servizi penitenziari presenti nel territorio.
4. 4. La proposta di Piano è predisposta mediante
l'attivazione di tavoli di concertazione istituzionale e sociale ed è oggetto
di una istruttoria pubblica di consultazione e coprogrammazione,
indetta dalla Conferenza Istituzionale dell'Ambito Socio-Territoriale, alla
quale partecipano i soggetti pubblici e sociali di cui al precedente Tit. II, nonché le amministrazioni interessate, le
organizzazioni sindacali, le formazioni del terzo settore e le associazioni
delle famiglie e degli utenti.
5. 5. Con le stesse modalità concertative di cui
al precedente comma 4 sono convocate, a cadenza periodica regolare, le conferenze
sociali di verifica e valutazione dello stato di attuazione del Piano.
6. 6. Il Piano intercomunale definisce:
a. gli obiettivi di politica di promozione e protezione sociale connessi con le
caratteristiche sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche del
territorio e coordinati con gli indirizzi della programmazione regionale;
b. l'organizzazione locale dei servizi sociali integrati e le modalità di
erogazione dei medesimi per garantire i livelli essenziali di assistenza, la
presa in carico delle persone, la continuità assistenziale;
c. l'attivazione ed il funzionamento dei servizi e delle strutture di cui al
precedente art. 3 comma 3;
d. i fabbisogni dei servizi e delle strutture da attivare a gestione diretta o
autorizzata;
e. l'introduzione di eventuali articolazioni organizzative subdistrettuali,
ove necessarie;
f. l'individuazione di eventuali aree integrative di intervento rispetto a
quelle enumerate al precedente art. 3 comma 2;
g. le forme e i contenuti dell'integrazione dei servizi sociali con quelli
sociosanitari e sanitari di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale, oltre che
i servizi educativi e sociali delle altre istituzioni pubbliche;
h. le modalità organizzative dei servizi e interventi di cui al precedente art.
4;
i. la dotazione di risorse professionali necessarie alla realizzazione delle
attività programmate a livello territoriale;
j. la ripartizione degli impegni finanziari e la destinazione delle risorse
finanziarie disponibili;
k. i termini della compartecipazione degli utenti alla copertura del costo dei
servizi e le condizioni per il rilascio dei titoli di esenzione totale o
parziale;
l. i criteri generali per l'erogazione di titoli di acquisto dei servizi e di
buoni sociali comunali;
m. gli strumenti di valutazione e monitoraggio dell'attuazione del piano.
7. 7. Il Piano intercomunale contiene un programma
di comunicazione sociale, concernente l'attivazione di idonei strumenti e
modalità per la più ampia informazione dei cittadini, e adotta il modello del
bilancio sociale quale sistema di gestione e rendicontazione alle istituzioni
ed alle comunità locali.
8. 8. Il Piano intercomunale è trasmesso entro
quindici giorni dalla sua adozione al Dipartimento regionale Salute, Sicurezza
e Solidarietà Sociale per la verifica della sua conformità e congruità con gli
indirizzi della programmazione regionale. In assenza di atti regionali espressi
entro i successivi trenta giorni, la conformità del Piano si intende accertata.
9. 9. I Piani intercomunali si raccordano con gli
altri strumenti programmatici di sviluppo, di crescita e di qualificazione del
territorio, in una visione unitaria delle politiche di potenziamento dei beni e
servizi per la comunità. Per il perseguimento di investimenti finalizzati ad
accrescere il benessere delle comunità locali i Piani possono prevedere la
promozione e il cofinanziamento di programmi intersettoriali di sviluppo
integrato, anche nella forma di Patti territoriali per lo sviluppo
dell'economia sociale, da progettare e realizzare in concorso e partenariato
tra istituzioni locali, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, formazioni
del terzo settore, fondazioni ed enti con finalità non lucrative.
Art. 17
Consulta
regionale permanente per la programmazione sociale e sanitaria
1. 1. E' istituita, con decreto del Presidente
della Giunta Regionale, la Consulta regionale permanente per la programmazione
sociale e sanitaria, quale organo di consultazione della Giunta Regionale per
la predisposizione delle linee e delle scelte di programmazione attinenti alla
organizzazione degli interventi e dei servizi di tutela e promozione della
salute e salvaguardia e sviluppo dei diritti sociali.
2. 2. Compongono la Consulta:
a. l'Assessore regionale alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, che la
convoca e la presiede;
b. dieci amministratori locali designati dal Direttivo regionale dell'ANCI;
c. due amministratori provinciali designati dal Direttivo Regionale dell'UPI;
d. tre rappresentanti delle confederazioni sindacali regionali maggiormente
rappresentative;
e. nove rappresentanti degli operatori dei servizi sanitari, individuate dal
Dipartimento regionale competente nell'ambito delle designazioni fornite dalle
associazioni rappresentative riconosciute;
f. tre rappresentanti degli operatori dei servizi sociali, individuati dal
Dipartimento competente nell'ambito delle designazioni fornite dagli ordini
professionali e dalle associazioni di categoria;
g. tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati
maggiormente rappresentative a livello regionale;
h. tre rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore designati dal
Forum regionale, di cui al precedente art. 14 comma 8;
i. tre rappresentanti delle organizzazioni regionali della cooperazione sociale
maggiormente rappresentative;
j. i Direttori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
k. il Dirigente Generale del Dipartimento regionale Salute, Sicurezza e
Solidarietà Sociale;
l. tre esperti di politiche sociali e sanitarie eletti dal Consiglio Regionale
con voto limitato.
m. una rappresentante della Commissione Regionale per la Parità e le Pari
Opportunità.
3. 3. I componenti della Consulta restano in
carica sino a quando conservano il rispettivo titolo di rappresentanza e
decadono comunque con la fine della legislatura regionale nella quale sono
stati nominati.
4. 4. La Consulta esprime parere obbligatorio
sulla proposta di Piano Regionale di cui al precedente art. 15 e pareri
facoltativi su tutte le questioni poste al suo esame.
5. 5. Le funzioni di segreteria della Consulta
sono assicurate dal Dipartimento regionale Salute, Sicurezza e Solidarietà
Sociale.
6. 6. La Consulta di cui al presente articolo
sostituisce a tutti gli effetti la Conferenza Permanente per la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 12 della L.R. 31 ottobre
2001 n. 39.
Art. 18
Osservatorio
Regionale delle Politiche Sociali
1. 1. L' Osservatorio Regionale delle Politiche
Sociali, istituito ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 19 gennaio 2005 n.
3, cura:
a. la raccolta sistematica dei dati e l'analisi delle dinamiche afferenti alle
aree di intervento di cui al precedente art. 3 comma 2;
b. la definizione e l'aggiornamento degli elementi costitutivi dei livelli
essenziali ed appropriati di assistenza sociale e sanitaria assicurati sul
territorio;
c. il monitoraggio delle dinamiche professionali ed occupazionali nel comparto
sociale regionale;
d. l'analisi di impatto sociale delle normative e della regolazione
amministrativa;
e. l'elaborazione di indicatori e sistemi di valutazione delle esperienze di
implementazione delle prestazioni sociali di cui alla presente legge;
f. lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca, anche in collaborazione
con enti pubblici, università, istituti di ricerca, soggetti di promozione
sociale.
2. 2. La strutturazione tecnico-organizzativa e la
regolamentazione delle attività dell'Osservatorio sono disciplinate dalla
Giunta Regionale, che ne assicura il funzionamento anche con il supporto di
competenze specializzate.
3. 3. Alle attività dell'Osservatorio sovrintende un
Comitato di Valutazione Sociale, composto da tre esperti individuati dal
Dipartimento regionale competente, tre esponenti delle organizzazioni sindacali
e tre rappresentanti del Forum regionale del Terzo Settore.
4. 4. I rapporti e i risultati delle rilevazioni
dell'Osservatorio sono trasmessi per conoscenza alla Consulta di cui al
precedente art. 17 ed alla competente Commissione consiliare permanente.
Art. 19
Sistema
Informativo Sociale
1. 1. La Regione istituisce il Sistema Informativo
Sociale regionale per l'organizzazione dei flussi informativi dei soggetti
operanti nella rete regionale integrata e ne definisce il modello organizzativo
in modo da consentire il massimo grado di raccordo, coordinamento e
integrazione con i sistemi informativi nazionali e locali.
2. 2. Il Sistema Informativo Sociale assicura il
supporto permanente delle attività dell'Osservatorio delle Politiche Sociali,
nonché delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle
politiche di cui alla presente legge, attraverso la rilevazione, l'analisi e
l'organizzazione di dati e indicatori relativi ai fabbisogni di assistenza
sociale, all'offerta dei servizi ed alle specificità ed evidenze del contesto
socio-demografico e sanitario.
3. 3. Alla definizione, implementazione e gestione
del Sistema Informativo Sociale regionale contribuiscono le Province e i
Comuni, in relazione alle rispettive competenze.
4. 4. Le Province gestiscono il Sistema
Informativo Sociale in ambito provinciale per le funzioni ad esse assegnate
dalla presente legge, nonché per le finalità connesse alle politiche di propria
competenza.
Art. 20
Clausola
valutativa
1. 1. Gli atti di programmazione di cui ai
precedenti artt. 15 e 16 sono sottoposti a procedure di valutazione
sistematiche e partecipate.
2. 2. Il Piano Regionale e i Piani Intercomunali
definiscono i sistemi di valutazione attinenti ai risultati da raggiungere,
all'efficacia delle metodologie adottate, all'impatto sociale delle azioni
programmate.
3. 3. All'interno delle procedure di valutazione
sono attivati meccanismi sistematici di verifica e controllo della qualità
delle prestazioni e dei servizi, aperti alla collaborazione ed alla vigilanza
delle forze sociali, ivi compresi appositi strumenti di ascolto dei cittadini
utenti.
4. 4. La Giunta Regionale trasmette, con cadenza
triennale, al Consiglio Regionale un rapporto di valutazione che illustra:
a. lo stato di attuazione della rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale, gli obiettivi realizzati e le risultanze emergenti dall'attuazione
delle politiche sociali integrate di cui alla presente legge;
b. il quadro del finanziamento del sistema integrato e l'andamento della spesa
e degli investimenti in campo sociale;
c. il grado di soddisfacimento dei bisogni sociali e l'ampiezza e qualità delle
prestazioni assicurate;
d. il grado di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore e di sviluppo
dell'economia sociale;
e. le dinamiche evolutive del quadro delle risorse professionali operanti nella
rete regionale integrato;
f. l'impatto di genere delle politiche sociali integrate.
TITOLO IV
FUNZIONI
DI REGOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 21
Autorizzazione,
accreditamento, vigilanza
1. 1. Le tipologie, i caratteri, le condizioni, i
requisiti, gli standards e i vincoli per
l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche
e private che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e
socio-sanitarie a ciclo residenziale o semiresidenziale, di cui alla presente
legge, nonchè le modalità di esercizio della
vigilanza su di essi, sono individuati e disciplinati dalla Giunta Regionale,
sentita la competente commissione consiliare.
2. 2. I servizi e le strutture concernenti le
attività disciplinate dalla presente legge sono soggetti al rilascio di
autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio il servizio o la
struttura è ubicato, previa verifica delle seguenti condizioni:
a. possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica,
edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
b.
sussistenza dei requisiti organizzativi e logistici minimi richiamati dall'art.
5 del D.M. 21 maggio 2001 n. 308;
c. osservanza dei principi e del possesso dei requisiti richiamati ai
precedenti artt. 5, 6 e 7;
d. compatibilità con i fabbisogni esposti dal Piano intercomunale di cui al
precedente art. 16;
e. rispondenza alle prescrizioni della programmazione regionale, attestata dal
competente Dipartimento della Regione.
3. 3. L'autorizzazione ha carattere personale ed è
concessa alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività o al
legale rappresentante della persona giuridica o della società. In caso di
cessione a qualsiasi titolo dell'attività o della società, di modifica della
rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e
delle strutture, si provvede alla modifica o alla conferma dell'autorizzazione,
ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, con le medesime modalità di cui al
presente articolo.
4. 4. La cessazione dell'attività autorizzata è
comunicata almeno novanta giorni prima al Comune competente e determina la
decadenza dell'autorizzazione.
5. 5. Le funzioni attribuite al Comune in materia
di autorizzazione possono essere delegate agli Ambiti Socio-Territoriali di
riferimento.
6. 6. L'accreditamento dei servizi e delle
strutture non rientranti nel campo di applicazione della L.R. 5 aprile 2000 n.
28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e
private) costituisce condizione preliminare e necessaria per
l'instaurazione di accordi contrattuali con i soggetti pubblici della rete
integrata regionale. Esso è disposto dalla Giunta Regionale, previa apposita
istruttoria tecnica, e presuppone il possesso di specifici requisiti di
adeguatezza e di qualità, che danno titolo all'iscrizione all'Albo regionale
degli erogatori accreditati dei servizi sociali e socio-sanitari, istituito
presso il Dipartimento regionale competente. (2)
7. 7. Fatte salve le funzioni e gli obblighi
propri delle Aziende Sanitarie Locali, i Comuni esercitano, anche avvalendosi
degli organismi tecnici delle Aziende Sanitarie, le attività di verifica e
controllo della rispondenza alle normative vigenti ed alle prescrizioni
programmatiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei
servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e
socio-sanitarie pubbliche e private, rientranti nel campo di applicazione della
presente legge, nonché della legittimità, qualità ed appropriatezza delle
prestazioni erogate. (2 bis)
Art. 22
Affidamento
dei servizi
1. 1. L'erogazione dei servizi all'interno della
rete regionale integrata è assicurata in forma diretta, da parte dell'ente
pubblico titolare delle funzioni di gestione, o in forma indiretta, da parte di
soggetti appositamente accreditati, in conformità con le indicazioni stabilite
dalla programmazione regionale.
2. 2. L'affidamento dei servizi a soggetti
accreditati avviene mediante la stipula di contratti, secondo gli schemi-tipo
predisposti dalla Regione e nell'ambito dei volumi di attività, delle risorse
finanziarie rese disponibili e delle prescrizioni qualitative determinati in
sede di programmazione regionale e locale.
3. 3. L'affidamento del servizio viene disposta
previo confronto tra una pluralità di offerte secondo modalità e procedure
conformi alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia negoziale.
Nell'esame delle proposte vengono adottati criteri che bilancino il
perseguimento della convenienza economica con la valutazione dei requisiti di
esperienza e qualificazione professionale, di capacità organizzativa e di
conoscenza del contesto sociale, oltre che con l'applicazione di standards relativi ai livelli di efficacia e appropriatezza
delle prestazioni e con la relativa certificazione di qualità di rilevanza
comunitaria.
4. 4. Nell'affidamento dei servizi vengono
comunque verificate ed assicurate le condizioni afferenti all'osservanza dei
principi ed al possesso dei requisiti richiamati ai precedenti artt. 5, 6 e 7.
5. 5. Per l'affidamento dei servizi ai soggetti
del terzo settore si applicano le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 30 marzo
2001, nella legge 13 giugno 2005 n. 118 e nelle connesse norme di attuazione,
nonché le specifiche disposizioni normative in materia di cooperazione sociale,
di volontariato e di associazionismo di promozione sociale. A tal fine la
Regione emana appositi atti di indirizzo per la valorizzazione delle funzioni
specifiche delle diverse componenti del terzo settore e per la definizione di
convenzioni, intese ed accordi con esse, ivi comprese le forme partecipate di
progettazione e sperimentazione gestionale.
6. 6. Per l'affidamento di servizi integrati di
particolare complessità, espressamente indicati dalla programmazione regionale,
tra i quali l'assistenza domiciliare anche a carattere tutelare, i servizi
residenziali di riabilitazione e recupero a carattere socio-educativo, i
servizi semiresidenziali per la riabilitazione educativa e sociale, i servizi
socio-educativi a carattere assistenziale all'infanzia e all'adolescenza, le
comunità familiari richiedenti interventi di continuità professionale, i gruppi
appartamento, i servizi e le attività socio-sanitarie residenziali e
semiresidenziali, rientranti nel campo di applicazione della presente legge,
l'assistenza educativa territoriale, i nidi per l'infanzia, le attività dirette
all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, si procede all'indizione
di un appalto-concorso o di altra procedura ad evidenza pubblica tra imprese
sociali, cooperative sociali, loro raggruppamenti o consorzi di cui alla legge
8 novembre 1991 n. 381. (2 ter)
Art. 23
Erogazione
di titoli sociali
1. 1. In via subordinata rispetto alla disciplina
di cui al precedente art. 22, le prestazioni previste dalla presente legge e
dalla programmazione regionale e locale possono essere garantiti dai Comuni
anche mediante il rilascio ai beneficiari di titoli di acquisto dei servizi,
con esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa.
2. 2. I titoli indicano le caratteristiche, le
modalità ed il periodo temporale entro cui le prestazioni da erogare devono
essere fruite e possono essere utilizzati anche in alternativa all'erogazione
dei contributi economici disposti ai sensi delle normative nazionali. I titoli
sono collocati all'interno di percorsi assistenziali predisposti dai servizi
sociali comunali o territoriali ed assumono preferibilmente la forma di
buoni-servizio per l'adesione a pacchetti o percorsi di assistenza e cura
personalizzati, definiti in via consensuale con le famiglie e gli utenti
interessati.
3. 3. I beneficiari dei titoli hanno facoltà di
richiedere l'erogazione della prestazione scegliendo tra i soggetti
accreditati. Le tariffe e le modalità di rimborso sono definite dal Comune
titolare dell'assistenza, con riferimento agli standards
uniformi indicati dalla Regione.
4. 4. I Comuni possono rilasciare, con riferimento
ai medesimi percorsi assistenziali di cui al precedente comma 2, buoni sociali
comunali quali assegni di cura a favore delle famiglie che provvedono
all'assistenza diretta di persone disabili o non autosufficienti e non ricevono
altre provvidenze per le medesime finalità.
5. 5. I buoni sociali di cui al precedente comma 4
possono essere utilizzati anche per remunerare in tutto o in parte l'attività
di cura prestata da assistenti familiari, che siano in possesso di adeguate
attitudini professionali ed operino nel quadro di un regolare rapporto di
lavoro.
6. 6. Nell'erogazione dei benefici di cui al
presente articolo, i Comuni si attengono agli indirizzi della programmazione
regionale ed ai criteri stabiliti nel Piano Intercomunale di cui al precedente
art. 16.
Art. 24
Violazioni
e sanzioni
1. 1. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione
e la gestione di strutture socio-sanitarie o l'erogazione di servizi senza
l'autorizzazione di cui al precedente art. 20 costituisce illecito
amministrativo e comporta l'immediata chiusura dell'attività disposta dal
Comune nel cui territorio è ubicata la struttura o erogato il servizio.
2. 2. Nel caso di violazioni da parte dei gestori
di servizi sociali, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione o la sua
sospensione per un periodo determinato in relazione alla gravità della
violazione accertata. In caso di revoca la nuova autorizzazione non potrà
essere richiesta prima di dodici mesi dal provvedimento.
3. 3. In relazione alla gravità della violazione
il Comune, in aggiunta alla misura della revoca, può irrogare una sanzione
amministrativa che sarà determinata dalla Giunta Regionale con apposita
direttiva da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge di entità proporzionata ai danni
procurati. (3)
4. 4. L'accertamento, la contestazione e la
notifica della violazione sono di competenza del Comune al quale spettano i
proventi delle sanzioni irrogate.
5. 5. La sospensione o la revoca degli
accreditamenti è disposta dalla Giunta Regionale, previa apposita istruttoria
tecnica, in relazione ad accertate inadempienze riguardo alle disposizioni
della presente legge.
6. 6. Eventuali atti che comportino pregiudizio
grave per gli utenti sono denunciati all'autorità giudiziaria per i relativi
accertamenti e procedimenti.
TITOLO V
RISORSE
UMANE E FINANZIARIE
Art. 25
Formazione
e qualificazione degli operatori
1. 1. La formazione degli operatori costituisce
strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei
servizi della rete integrata, per lo sviluppo dell'approccio multidisciplinare,
nonché per il sostegno alla innovazione organizzativa e gestionale.
2. 2. La Regione programma, d'intesa con le
Province, la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area
sociosanitaria, promuovendo attività di formazione continua e di alta
formazione, curando il raccordo e l'integrazione dei percorsi formativi ed
assicurando l'accesso alla formazione universitaria e post-universitaria.
3. 3. Specifiche attività di formazione e
aggiornamento sono programmate a favore delle assistenti familiari di cui al
precedente art. 23 comma 5.
4. 4. La Regione promuove iniziative a sostegno
della qualificazione delle attività degli attori sociali di cui al precedente
art. 14, previo confronto con le rispettive rappresentanze.
5. 5. Alla programmazione, progettazione e
realizzazione delle attività formative si applicano le norme e le modalità
attuative vigenti in materia di formazione professionale.
Art. 26
Repertorio
regionale delle professioni sociali (4)
[1. È istituito il Repertorio regionale delle
professioni sociali, quale strumento di identificazione e di certificazione dei
profili professionali richiesti dalla programmazione regionale degli interventi
ed occorrenti all'erogazione dei servizi della rete regionale integrata.
2. Il Repertorio individua le funzioni e le
qualifiche delle diverse categorie di operatori dei servizi sociali, le
suddivide per area di attività e definisce per ciascuna di esse compiti e
attribuzioni, titoli di studio, curricoli e percorsi di formazione,
riqualificazione e aggiornamento professionale.
3. Il Repertorio viene definito ed aggiornato con
decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta di cui al
precedente art. 17, previa consultazione degli attori sociali di cui al
precedente art. 14 e in accordo con le organizzazioni sindacali e del terzo
settore.
4. Ai fini della realizzazione delle attività di
cui alla presente legge non è consentita l'utilizzazione di operatori non
corrispondenti ai profili professionali compresi nel Repertorio regionale delle
professioni sociali.]
CAPITOLO 6
Art. 27
Fonti di
finanziamento
1. 1. L'operatività della rete regionale integrata
dei servizi di cittadinanza sociale è assicurata cumulativamente da fondi
statali, regionali, locali e comunitari.
2. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità della presente legge la Regione istituisce il Fondo regionale
per i servizi integrati di cittadinanza sociale, che comprende:
a. le somme rivenienti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'art. 20 della legge 8 novembre 2000 n. 328;
b. le risorse di derivazione comunitaria dirette alla realizzazione di
iniziative e progetti in materia di politiche sociali;
c. le somme aggiuntive appositamente iscritte nel bilancio regionale;
d. il Fondo speciale integrativo specificamente destinato alle finalità di cui
al precedente art. 4;
e. le spese per investimento quali contributi in conto capitale ai Comuni, alle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e ad agli altri soggetti
giuridici di cui al precedente art. 14 per la realizzazione, l'adeguamento e la
manutenzione di immobili destinati a servizi sociali.
3. 3. I Piani intercomunali dei servizi sociali e
socio-sanitari dimensionano i loro interventi all'entità dei finanziamenti
rivenienti dal Fondo di cui ai precedente comma 2, nonché delle risorse a
carico dei bilanci comunali e delle entrate connesse all'applicazione di rette
o tariffe a carico degli utenti.
4. 4. Specifici progetti di intervento, di tipo
innovativo o sperimentale, potranno essere finanziati o cofinanziati con
risorse provenienti da altri enti, anche privati, ovvero attraverso titoli
finanziari destinati ad iniziative di solidarietà o con il coinvolgimento di
Fondazioni ed altri operatori del settore privato.
5. 5. Ai fini del reperimento di risorse per il
cofinanziamento degli strumenti di programmazione di cui alla presente legge,
la Regione promuove progetti di cooperazione pubblico-privata per la creazione
di Fondazioni comunitarie aventi obiettivi statutari di promozione sociale,
ovvero per la realizzazione di iniziative di finanza etica anche mediante
l'emissione di titoli di solidarietà.
6. 6. Alla realizzazione degli interventi di cui
alla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di
previsione della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2007, alle
Unità Previsionali di Base (U.P.B.) 1011.01, 1012.01, 1012.02, 1041.01,
1041.02, 1071.01, 1071.02, 1091.01, 1091.06, 1091.08 per le spese correnti ed
alle U.P.B. 1041.03, 1041.04, 1091.02, 1091.03 per le spese in conto
capitale. (*)
7. 7. Alla costituzione del Fondo Speciale
Integrativo per la non autosufficienza si provvede con lo stanziamento di 1 Meuro da prelevare dal Fondo Speciale per le spese correnti
del Bilancio Regionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2007.
8. 8. Alla conferma o alla variazione delle
previsioni di cui al precedente comma 6 si provvederà per i successivi esercizi
finanziari con la legge finanziaria di cui all'art. 5 della L.R. 6 settembre
2001 n. 34, con l'iscrizione dei relativi stanziamenti nelle medesime U.P.B. o
in altre corrispondenti.
TITOLO VI
ISTITUZIONI
PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
Art. 28
Trasformazione
delle IPAB
1. 1. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB), aventi sede legale in Basilicata con lo scopo di fornire
servizi alla persona, sono trasformate in aziende pubbliche di servizi assistenziali,
ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel
rispetto delle finalità statutarie e delle tavole di fondazione, ovvero in
aziende pubbliche, secondo le modalità e i procedimenti di cui al D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 e al D.P.C.M. 16 febbraio 1990
(5).
2. 2. All'attuazione di quanto previsto al
precedente comma 1 provvede la Giunta Regionale, che a tal fine adotta appositi
atti di indirizzo, avendo cura di sentire gli enti locali, le istituzioni
interessate, le organizzazioni sindacali e del terzo settore.
Art. 29
Estinzione
delle IPAB
1. 1. Le IPAB inattive da almeno due anni alla
data di approvazione della presente legge, ovvero le cui finalità statutarie
sono esaurite o non più conseguibili, qualora non si trasformino in persone
giuridiche di diritto privato entro 180 giorni dalla data di emanazione dei
criteri di cui al comma 2 del precedente art. 27, sono dichiarate estinte con
decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della
stessa. Le operazioni conseguenti possono essere affidate ad un commissario
nominato contestualmente alla dichiarazione di estinzione.
2. 2. Il provvedimento di estinzione può essere
disposto di iniziativa della Giunta Regionale, sentiti gli organi di
amministrazione dell'istituzione e gli enti locali interessati, o proposto
dall'organo di amministrazione medesimo o dal Comune nel cui territorio
l'istituzione ha sede legale o operativa.
Art. 30
Personale e
patrimonio delle IPAB
1. 1. Il patrimonio dell'IPAB dichiarata estinta è
trasferito al Comune, nel cui territorio l'istituzione svolge o ha svolto la
parte prevalente della sua attività, con vincolo di destinazione ai servizi
sociali. Il Comune subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive
e passive facenti capo all'istituzione trasformata o estinta.
2. 2. Il personale ed il patrimonio dell'IPAB
trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona viene trasferito al
nuovo soggetto che subentra nella titolarità delle posizioni attive e passive
facenti capo all'istituzione estinta.
[3. Nel caso l'IPAB venga trasformata in soggetto
giuridico di diritto privato, il suo patrimonio è acquisito dal Comune e viene
concesso in uso al soggetto privato, che ne assicura un uso conforme con gli
scopi stabiliti all'atto della trasformazione, garantendo nel contempo la
continuità del rapporto di lavoro del personale
addetto.] (6)
TITOLO VII
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 31
Norme
transitorie
1. Gli atti di programmazione di cui al precedente
Tit. III vengono approvati entro 180 giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge. Sino all'approvazione dei nuovi
piani conservano validità i piani regionali e locali già approvati ai sensi
della previgente normativa. I Comuni Capi-Area degli Ambiti Sociali di Zona individuano
le soluzioni utili e consentite per assicurare la continuità dei servizi
socio-assistenziali.
2. Entro la medesima scadenza di cui al precedente
comma 1 il Consiglio Regionale procede alla ridelimitazione
dei Distretti Socio-Sanitari e degli Ambiti Socio-Territoriali nel senso
stabilito al precedente art. 10 comma 1 lett. a.
3. I Comuni procedono all'approvazione della
convenzione per la gestione associata, di cui al precedente art. 12, entro 90
giorni dalla ridelimitazione degli Ambiti Socio-Territoriali
di cui al precedente comma 2.
4. Nelle more dell’adeguamento della disciplina
regionale alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri
indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 308 in materia di autorizzazione delle
strutture che svolgono in regime semiresidenziale o residenziale attività
socio-assistenziali, socio-educative, i Comuni rilasciano autorizzazione previa
verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi
previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative
regionali. (7)
4 bis. Entro il 30 settembre 2016, i Comuni
convertono in autorizzazione le autorizzazioni provvisorie rilasciate alle
strutture di cui al comma 4 previa verifica del possesso dei requisiti minimi
strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle
disposizioni attuative regionali. (8)
4 ter. Le strutture di cui al comma 4 in possesso
di autorizzazione provvisoria, già operanti e carenti dei requisiti minimi
strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle
disposizioni attuative regionali, devono adeguarsi entro novanta giorni dalla
entrata in vigore della presente disposizione. (9)
5. La
Regione procede alla regolamentazione dell'accreditamento istituzionale, di cui
al precedente art. 21 comma 6, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge. In via provvisoria ed in attesa di detta regolamentazione per
le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, sanitarie a rilevanza
sociale e sociali a rilevanza sanitaria, non rientranti nel campo di
applicazione della L.R. 5 aprile 2000 n. 28, si intendono autorizzati i servizi
non residenziali, residenziali e semiresidenziali e a ciclo diurno, le attività
e le strutture socio-assistenziali, socio-educative, socio-sanitarie che:
a. alla data di pubblicazione della presente legge sono già attivi ed hanno in
corso contratti o convenzioni con enti pubblici ed Aziende Sanitarie Locali;
b. possiedono i requisiti minimi organizzativi e strutturali definiti nel
D.P.C.M. 21 maggio 2001 n. 308.
6. Per le
strutture già operanti nel campo dei servizi residenziali per minori, non
ancora in possesso dell'autorizzazione al funzionamento o autorizzati in via
provvisoria ai sensi del vigente Piano regionale socio-assistenziale, i termini
per l'adeguamento ai parametri edilizi previsti dall'art.3 del D.M. 21 maggio
2001 n.308, sono prorogati alla data del 30 giugno 2007.
7. Con i
soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 5, gli enti
locali e le Aziende Sanitarie Locali possono adottare procedimenti negoziali,
accordi o altre forme di partenariato sussidiario, per la continuità e il
miglioramento dei servizi, purchè in coerenza con gli
indirizzi della programmazione regionale e locale e nel rispetto dei principi
del pluralismo, dell'evidenza pubblica e della trasparenza
amministrativa. (**)
8. Agli
operatori regolarmente impiegati nella gestione dei servizi di cui alla
presente legge è riconosciuta la possibilità di acquisire entro un anno dalla
istituzione del Repertorio regionale delle professioni sociali, di cui al
precedente art. 26, le qualifiche da esso previste.
9. Le
funzioni socio-assistenziali a favore dei minori naturali, nonché degli
audiolesi e dei videolesi, attribuite alle Province ai sensi dell'art. 5 della
legge 18 marzo 1993 n. 67, sono trasferite ai Comuni entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
10. Il programma regionale di interventi per il
contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale è disciplinato e
realizzato in via sperimentale secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19
gennaio 2005 n. 3.
Art. 32
Abrogazione
di norme
1. E'
abrogata la L.R. 19 maggio 1997 n. 25. Sono altresì abrogate tutte le norme
contrastanti o difformi rispetto alla presente legge.
Art. 33
Pubblicazione
della legge
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
_______________________________________________
NOTE
...........................................................
ERRATA CORRIGE ( B.U. n 23 del 16/05/2007):
(*) al sesto comma, dopo le parole 'per l'esercizio finanziario' deve leggersi
'2007', anziché '2006';
(**) all'art. 31, al settimo comma, primo rigo, deve leggersi 'comma 5',
anziché 'comma 2'.
(1) comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. a)
della L.R. 9 agosto 2007, n. 14;
(2) parole inserite dall'art. 1, comma 1, lett. b)
della L.R. 9 agosto 2007, n. 14;
(2 bis) comma modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
(2 ter) comma modificato dall'art. 12, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
(3) parole inserite dall'art. 1, comma 1, lett. c)
della L.R. 9 agosto 2007, n. 14;
(4) articolo soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. d)
della L.R. 9 agosto 2007, n. 14;
(5) parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. e)
della L.R. 9 agosto 2007, n. 14;
(6) comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. f)
della L.R. 9 agosto 2007, n. 14;
(7) comma sostituito dapprima dall'art. 47, L.R. 7 agosto 2009, n. 27, poi
dall'art. 66, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e successivamente sostituito
dall'art. 31, comma 1, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(8) comma aggiunto dall'art. 66, comma 2, L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e
successivamente aggiunte le seguenti parole: "e dalle disposizioni
attuative regionali." con art. 31, comma 2, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(9) comma dapprima aggiunto dall'art. 66, comma 2, L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e
successivamente sostituito dall'art. 31, comma 3, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
successivamente così modificato
dall’art. 2, comma 1, L.R. 17 febbraio 2020, n. 8; infine così modificato
dall’art. 14, comma 1, L.R. 22 dicembre 2020, n. 41;
(10) VEDI art. 24, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 recante il seguente testo:
"Articolo 24
Autorizzazione alla stipula di contratti per attività socio-assistenziale e
socio-educative
1. Gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali sono autorizzati a stipulare,
con i gestori delle strutture e dei servizi per attività socio-assistenziali,
socio-educative di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, che abbiano
contratti e/o convenzioni in corso con la pubblica amministrazione anche in
regime di proroga, ossia già operanti, accordi di continuità dei contratti e
delle convenzioni in corso o in scadenza per la continuità delle prestazioni in
corso di erogazione.
2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2018 gli accordi di cui al comma 1 saranno
ritenuti validi.
3. Gli accordi di cui al comma 1 non possono modificare le condizioni
contrattuali già in essere, anche se in regime di proroga, con particolare
riferimento alle tariffe applicate, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali possono determinare
unilateralmente, per il periodo di decorrenza dell’accordo di continuità, una
riduzione dello 0,5% delle tariffe precedentemente applicate e già adeguate
agli indici ISTAT ed ai rinnovi contrattuali.
5. Le procedure in corso per l’affidamento dei Servizi di cui al comma 1, alla
data del presente provvedimento proseguono l’iter avviato.
6. Qualora entro il 31 dicembre 2017 i nuovi ambiti socio territoriali di cui
alla deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2015, n. 917, non provvedano a
svolgere i compiti ad essi attribuiti dalla programmazione regionale compreso
lo svolgimento delle nuove gare per l’affidamento dei servizi, la Giunta
regionale nomina commissari ad acta per la gestione dei servizi con oneri a
carico dei Comuni ricompresi nei medesimi ambiti socio territoriali.";
(11) lettera modificata dall'art. 28, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11, come
segue: dopo le parole “psichiatrica e sensoriale” sono aggiunte le seguenti
parole “nonché i servizi di supporto all’abitare, quale residenzialità
decentrata, che garantiscono alle persone con disabilità psichiatrica
interventi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero dell’autonomia
personale, sociale e lavorativa”.