Bollettino Ufficiale n. 58 del
19 dicembre 2007
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con L.R. 8 gennaio 2015, n. 3, B.U. n.1 del 12
gennaio 2015.
Articolo 1
Finalità
1. La Regione Basilicata riconosce che ogni forma e grado di violenza
sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne e i minori
costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità della persona, della
sua libertà e della sua dignità, secondo i principi della Costituzione e delle
leggi vigenti [1].
2. La presente legge persegue la finalità di prevenire e contrastare il
fenomeno della violenza di genere e sui minori sull'intero territorio
regionale.
Articolo 2
Osservatorio sulla violenza di genere
e sui minori
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito 'l'Osservatorio
regionale sulla violenza di genere e sui minori' presso il Dipartimento
Sicurezza e Solidarietà Sociale che assicura il necessario supporto tecnico,
amministrativo e funzionale.
Articolo 3
Composizione e funzionamento
1. L'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, di
seguito denominato Osservatorio, è composto da:
a) Assessore regionale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, o suo
delegato, con funzioni di Presidente;
b) Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità o suo delegato;
c) tre esperti designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, in
possesso dei requisiti dell'affidabilità e dell'indipendenza oltre ad una
comprovata esperienza nel settore [2];
d) tre rappresentanti designati dalle Associazioni operanti nel settore della
violenza di genere e sui minori presenti sul territorio regionale [3];
e) tre rappresentanti della task force "Codice Rosa" scelti tra i
membri dell'Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo, dell'Azienda Sanitaria di
Potenza e dell'Azienda Sanitaria di Matera [4];
f) i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Potenza, Matera e
Lagonegro o loro delegati [5];
g) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Potenza o suo delegato [6].
2. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio è gratuita.
3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta
Regionale.
4. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono
essere confermati.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento
interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Svolge funzioni di segretario un funzionario del Dipartimento Sicurezza e
Solidarietà Sociale.
Articolo 4
Compiti e funzioni
1. L'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori è preposto
allo svolgimento di ricerche e studi sulle problematiche inerenti la violenza
di genere e quella sui minori, finalizzati a fornire orientamenti e proposte
operative.
2. In particolare l'attività dell'Osservatorio concorre a fornire un
contributo alla programmazione regionale attraverso i seguenti compiti:
a) monitoraggio dei fenomeni di violenza di genere e sui minori;
b) raccolta di dati e di documentazione sul fenomeno;
c) lettura, analisi ed elaborazione dei dati raccolti;
d) rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione
e la repressione delle violenze;
e) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca sulla violenza e sulla
sua prevenzione;
f) analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che
intervengono sul fenomeno;
g) valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più
efficaci o suggerimenti in ordine a nuovi interventi;
h) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione attraverso
seminari, pubblicazioni e convegni sulla violenza di genere e quella sui
minori.
3. Presso l'Osservatorio è costituito un Registro ove sono iscritti i centri
antiviolenza operanti sul territorio regionale.
Articolo 5
Programma annuale di attività
1. L'Osservatorio, in raccordo con il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà
Sociale, predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di
attività da svolgere nell'anno successivo, corredato anche da un apposito
preventivo finanziario.
2. Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta Regionale,
previo parere della Commissione Consiliare competente.
Articolo 6
Relazione annuale
1. L'Osservatorio presenta al Consiglio Regionale, entro il 31 dicembre di
ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta,
sulle osservazioni e proposte elaborate.
2. La relazione annuale è diffusa a mezzo degli organi di stampa ed il sito
web della Regione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La relazione annuale è sottoposta a discussione in Consiglio Regionale.
Articolo 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati
per l'anno 2007 in euro 50.000,00 si provvede mediante prelevamento dalle
risorse rivenienti dal Fondo regionale per i servizi integrati di cittadinanza
sociale, istituito con la Legge Regionale 14 febbraio 2007 n.4, disponibili
sulla U.P.B. 1091.06 del bilancio di previsione della Regione Basilicata. La
Giunta Regionale è autorizzata alla istituzione nell'ambito della predetta
U.P.B. di apposito capitolo di spesa, denominato 'Fondo per le attività
dell'Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori'.
2. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli
esercizi successivi sono determinati con le rispettive leggi di bilancio.
Articolo 8
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
[2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.] [7]
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NOTE
[1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3.
Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione Basilicata riconosce che
ogni forma di violenza contro le donne ed i minori costituisce un grave
oltraggio alla inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà,
secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.»;
[2] Lettera così modificata dall’art. 2, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[3] Lettera così modificata dall’art. 2, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[4] Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[5] Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[6] Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3.
[7] Comma abrogato dall’art. 2, comma 3, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3.