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Articolo 1
Finalità
1. La presente legge detta norme per disciplinare
l'assegnazione, la gestione e la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica nella Regione Basilicata, nonché le modalità per
la determinazione dei canoni di locazione.
TITOLO I
NORME PER
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
Articolo 2
Ambito di
applicazione della legge
1. Le norme della presente legge si applicano a
tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici a totale
carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di Enti
Pubblici Territoriali nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da
Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie
dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Le norme della presente legge si applicano,
altresì, alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano
cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e
sempreché abbiano tipologie e standards abitativi
adeguati ed idonei alla residenza permanente.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente
legge gli alloggi:
a) - realizzati,
recuperati o acquisiti dalle Cooperative Edilizie per i propri soci;
b) - realizzati o
recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
c) - di servizio e cioè
quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con
conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d) - di proprietà degli
Enti Pubblici Previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico
o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione per le finalità
proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
4. Sono esclusi, limitatamente all'osservanza dei
criteri relativi all'assegnazione, dall'applicazione della presente legge gli
alloggi acquistati o realizzati dai Comuni terremotati con mutuo presso la
Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della Legge n. 219/81. Tali alloggi,
accertata, da parte del Comune, l'agibilità di quelli occupati al momento del
sisma dagli assegnatari ovvero cessata l'emergenza abitativa derivante dal
sisma, saranno assegnati secondo le procedure previste dalla presente legge.
5. Gli alloggi non più idonei per vetustà, per
inadeguatezza tipologica e per ubicazione ad essere assegnati come residenza
permanente, possono essere temporaneamente o definitivamente sottratti all'assegnazione,
mediante deliberazione adottata dall'Ente Gestore, su parere dell'Ente
proprietario e previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale.
6. Con la deliberazione di cui al comma precedente
l'Ente Gestore determina, altresì, la durata dell'eventuale assegnazione
temporanea degli alloggi indicati al precedente quinto comma.
7. La eventuale destinazione temporanea degli
alloggi di cui al comma precedente a ricovero provvisorio o case parcheggio è
effettuata dal Comune territorialmente competente per i fini previsti al
successivo art. 18 e non ha incidenza, tuttavia, sulla percentuale e sul numero
complessivo degli alloggi da assegnare nell'anno stabiliti al primo comma del
medesimo art. 18.
8. Possono, altresì, essere esclusi, con atto
deliberativo dell’Ente Pubblico proprietario, previa autorizzazione della
Giunta regionale, e sentito il parere del Comune, quegli alloggi che, per le
modalità di acquisizione, di realizzazione, di recupero, previste nelle
eventuali convenzioni che ne regolano l'utilizzo, per la destinazione
funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell'utenza
insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, si prestino
ad usi diversi di quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali
alloggi è, comunque, facoltà del Comune indicare le modalità di destinazione e
di individuazione dei soggetti beneficiari.
9 [31]. Ai fini della realizzazione dei progetti
sperimentali, finalizzati alla inclusione sociale di soggetti affetti da patologie
psichiatriche, possono essere sottratti temporaneamente all'assegnazione, per
un periodo non superiore a 24 mesi, eventuali alloggi di risulta che si
dovessero rendere disponibili, su proposta del Dipartimento di Salute Mentale
delle Aziende Sanitarie Provinciali, mediante deliberazione adottata dall'Ente
gestore, su parere dell'Ente proprietario e previa autorizzazione da parte
della Giunta regionale.
Articolo 3
Requisiti
soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
1. I requisiti per la partecipazione al bando di
concorso per l'assegnazione degli alloggi, da possedersi alla data di
pubblicazione del bando di concorso, sono i seguenti:
a) - cittadinanza
Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri
Stati è ammesso soltanto se titolare di carta o permesso di soggiorno, almeno
biennale, e se svolge in Italia una regolare attività di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo;
b) - residenza o
attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni
compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo
che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti
industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'Estero, per
i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.
Per attività lavorativa
principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati
almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo o dalla quale vengono ricavati
almeno i due terzi del reddito globale da lavoro;
c) - c1) - non
titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare sito nel Comune cui si riferisce il
bando di concorso o in un Comune contermine. È considerato adeguato l'alloggio
la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa quale
superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli
interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro e degli sguinci di porte
e finestre, risulti non inferiore a:
1) - 45 mq. per nucleo
familiare composto da una o due persone;
2) - 60 mq. per nucleo
familiare composto da 3 - 4 persone;
3) - 75 mq. per nucleo
familiare composto da 5 persone;
4) - 85 mq per nucleo
familiare composto da 6 persone;
5) - 95 mq. per nucleo
familiare composto da 7 persone ed oltre.
c2) - non titolarità
dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi siti
in qualunque altra località del territorio nazionale, la cui rendita catastale
rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il
Bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune
stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al
D.L.23 gennaio 1993 n.16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo
1993, n.75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti
punti da 1 a 5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;
c3) – non titolarità di
quote parti dei diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la
cui somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un
alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe
2, sito nel Comune cui si riferisce il bando, con riferimento alla zona
censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo
classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L.23 gennaio 1993 n.16,
convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n.75, e successive
modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è trasformata
in vani sulla base di mq. 14 a vano;
d) - assenza di
precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio
realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti
agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con
esclusione di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito
senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
e) - reddito annuo
complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento
della pubblicazione del bando di concorso. Per reddito annuo complessivo del
nucleo familiare si intende la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti
il nucleo familiare stesso risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, al
netto degli assegni familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori. Sono esclusi i redditi dei componenti il nucleo familiare, diversi
dall’assegnatario e/o dal coniuge, che, pur compresi nello stato di famiglia,
hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di
residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio. I redditi
derivanti da lavoro dipendente, prodotti dall’assegnatario e/o coniuge, che
svolgono la propria attività lavorativa ad una distanza superiore a 100 km dal
Comune di residenza, sono ridotti del 50 per cento prima di effettuare la
detrazione per figli a carico o per altri componenti il nucleo familiare. I
redditi prodotti dai figli conviventi sono calcolati nella misura del 70 per
cento del loro ammontare. Vanno, altresì, computati tutti gli emolumenti,
indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purché
continuativi. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le
somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle
percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare così come
disposto dagli artt.1 e 77 del D.P.R. 23.12.1978 n. 915 e dall'art. 5 della
legge 08.08.1991 n. 261, nonché quelle somme percepite una tantum dal
lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va,
altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo
assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore di componenti del
nucleo familiare nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della
capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge per la concessione
dell’assegno mensile di invalidità. Il reddito stesso è da computarsi con le
modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/78, come sostituito dall'art. 2,
quattordicesimo comma, del Decreto Legge 23.01.1982 n. 9, convertito, con
modifiche, dalla Legge 25 marzo 1982 n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia
un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del
nucleo medesimo, è ridotto di euro 516,45 per ogni altro componente oltre i
due, con esclusione dei componenti il cui reddito non viene computato, in quanto
hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di
residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, sino ad un
massimo di euro 3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a
carico (in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma
richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come
definite all'art.8, terzo comma, lett. a3.1), (1), il
reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno
dei nubendi. Il limite massimo di reddito per l'accesso all'edilizia
residenziale pubblica è fissato in euro 12.702,00 a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La Regione aggiorna il limite di
reddito per l'accesso ogni biennio sulla base della variazione assoluta
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati verificatasi nel mese di giugno;
f) - non aver ceduto in
tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) - non occupare, alla
data di pubblicazione del bando di concorso, abusivamente un alloggio di e.r.p.;
h) – non essere già
assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato alle
esigenze del proprio nucleo familiare;
i) – avvenuto
versamento, da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del richiedente,
per almeno un mese, dei contributi ex-gescal di cui
all’art. 10 della legge 14.02.1963, n. 60. Tale requisito è richiesto solo in
presenza di bandi di concorso riservato ai lavoratori dipendenti.
2. Per nucleo familiare
si intende la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi o da una sola
persona, nonché dai figli riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro
conviventi, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 36 della legge
20 maggio 2016, n. 76. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare la persona
convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al
terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché la stabile convivenza
abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando
di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico.
Il periodo di due anni non è richiesto per l'inclusione nel nucleo familiare
di:
a) coniuge
dell'assegnatario, parte dell'unione civile legata all'assegnatario o
convivente di fatto con l'assegnatario;
b) figli minori
dell'assegnatario;
c) altro genitore di
figli minori dell'assegnatario;
d) genitori
dell'assegnatario o del coniuge dell'assegnatario, della parte dell'unione
civile legata all'assegnatario o del convivente di fatto con l'assegnatario. (59)
3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte
del richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c)
, d) , f), g) e h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla
data della pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento
dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. L'Ente gestore
verifica la sussistenza dei requisiti con periodicità almeno biennale. Il
requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione
con riferimento al limite vigente a tale data e deve, altresì, permanere in
costanza del rapporto fatto salvo quanto previsto dall'art. 33. Per le famiglie
di nuova formazione, come definite all’art. 8, terzo comma, lett.
a3.1), tutti i requisiti previsti dal presente articolo debbono essere
posseduti esclusivamente da ciascuno dei nubendi.
4. Particolari requisiti aggiuntivi, possono
essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con
finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari
esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione
potranno prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità
programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.
Articolo 4
Norme per
l'emanazione dei bandi di concorso
1. All'assegnazione degli alloggi si provvede
mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi
da assegnare.
2. Il concorso viene indetto, prioritariamente,
per i singoli Comuni e, in mancanza di domande, per ambiti territoriali
sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione
ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.
3. I bandi di concorso, finalizzati alla
formazione di graduatorie generali, approvati dai Comuni, previo parere di
congruità allo schema tipo di bando regionale da parte dell’Ater
territorialmente competente, debbono essere pubblicati mediante affissione di
manifesti per 60 (sessanta) giorni utili consecutivi all'Albo Pretorio dei
Comuni interessati al bando. Contemporaneamente copia dei bandi deve essere
inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata. In particolare le Amministrazioni Comunali sono tenute,
altresì, a trasmettere copia del Bando alle rappresentanze diplomatiche o
consolari all’estero nelle forme previste dal Ministero degli Affari Esteri,
alle Organizzazioni Provinciali degli Inquilini più rappresentative sul
territorio regionale, [2] alla Prefettura nonché all’A.T.E.R., alle Aziende
Sanitarie competenti per territorio che provvederanno alla divulgazione presso
i servizi socio-sanitari [32] ed alla Commissione Provinciale Alloggi
competente per territorio.
4. I Comuni dovranno, altresì, assicurare la
massima pubblicizzazione dei bandi con le idonee forme tra le quali:
- affissione di
pubblici manifesti;
- affissione di
manifesti nelle sedi decentrate dei Comuni interessati, nelle bacheche delle
sedi centrali delle aziende con più di 50 dipendenti ubicate nei territori dei
Comuni interessati, e nella sede delle A.T.E.R. competenti e degli altri Enti
Pubblici.
5. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla
sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze
abitative, la Regione si riserva di autorizzare, anche su proposta dei Comuni,
l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi
nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più
idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti ed eventuali
specifiche condizioni oggettive e soggettive.
6. I Comuni, in assenza di graduatoria definitiva
vigente in dipendenza di un bando generale, [3] provvedono alla pubblicazione
dei bandi di concorso nei 30 giorni successivi alla data di ricezione da parte
dell’Ente appaltante della comunicazione dell’avvenuta consegna dei lavori. A
tal uopo l'Ente appaltante notifica il verbale di consegna dei lavori al Comune
interessato ed al competente ufficio regionale. Copia della relata di avvenuta
pubblicazione del Bando di concorso deve essere trasmessa nei 15 giorni
successivi all'A.T.E.R. competente per territorio ed all’ufficio regionale
competente. In caso di mancata pubblicazione del bando di concorso da parte del
Comune nei termini suindicati provvede l'A.T.E.R. nei successivi 30 giorni
dandone comunicazione al competente ufficio regionale. Tutti gli oneri sono a
carico del Comune.
Articolo 5
Contenuti
del bando
1. Il bando di concorso deve contenere:
a) - l'ambito
territoriale di assegnazione;
b) - i requisiti per
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 3,
nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla
Regione per specifici interventi;
c) - le norme per la
determinazione dei canoni di locazione;
d) - il termine di 60
giorni per la presentazione della domanda;
e) - i documenti da
allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati
all'estero;
f) – numero alloggi da
assegnare (nuova costruzione, recupero o di risulta);
g) – numero degli
alloggi da destinare alle categorie speciali di cui all’art. 11 della presente
legge;
h) – le eventuali
riserve di legge ai sensi del successivo art. 18.
2. Il termine di 60 giorni per la presentazione
della domanda vale anche per il lavoratore emigrato all'Estero, per il quale la
domanda può essere presentata anche dal coniuge o da un ascendente o
discendente purché convivente da data antecedente alla pubblicazione del bando.
In questa ipotesi deve essere esplicitamente indicato nella domanda che questa
viene presentata in nome e per conto del lavoratore emigrato all'Estero.
3. Nella predisposizione, da parte degli Enti
attuatori, dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, le
tipologie dimensionali ed i servizi degli alloggi dovranno essere definiti
sulla base dei profili familiari e delle esigenze dei richiedenti, con
particolare riguardo alle persone anziane e/o portatrici di handicap, tenendo,
altresì conto delle famiglie numerose anche nel quadro dei Piani di mobilità
dell'utenza finalizzati alla razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.
Articolo 6
Contenuti e
presentazione delle domande
1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito
dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini indicati nel bando, deve
indicare:
a) - la cittadinanza
nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la
propria attività lavorativa;
b) - la composizione
del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali
di ciascun componente;
c) - il reddito
complessivo del nucleo familiare. L'eventuale mancanza di reddito deve essere
documentata da certificazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro
attestante lo stato di disoccupazione, o da autocertificazione ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge;
d) - l'ubicazione e la
consistenza dell'alloggio occupato;
e) - ogni altro
elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la formazione della
graduatoria;
f) - il luogo in cui
dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
g) - la eventuale
documentazione da allegare alla domanda.
2. Il concorrente deve dichiarare nei modi
previsti dalle vigenti disposizioni di legge che sussistono in favore di lui e
dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c) - d)
- f), g) e h) dell'art.3.
3. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che
abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato dal bando.
4. Ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo
comma dell'art.18 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, i Comuni accertano i fatti, gli stati e le qualità del
concorrente, provvedendo d'ufficio con diretta certificazione o con
acquisizione di documenti presso altra pubblica amministrazione.
Articolo 7
Istruttoria
delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
1. Il Comune cui si riferisce il bando e, in caso
di bando sovracomunale, il Comune sede di localizzazione, procede, mediante
apposita Commissione, all'istruttoria delle domande dei concorrenti ed alla
formazione della graduatoria provvisoria entro 90 giorni dal termine di
scadenza della presentazione della domanda. Tale termine è elevato a 120 giorni
per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ed a 150 giorni per i
Comuni capoluoghi di provincia.
2. La Commissione è istituita con deliberazione
della Giunta comunale. E’ composta dal Segretario comunale che la presiede, dal
responsabile della struttura tecnica competente del Comune interessato (o suo
supplente), da un dipendente dell'A.T.E.R. o suo supplente designato
dall’organo competente dell’A.T.E.R. stessa e da un rappresentante delle
organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative su base
provinciale o suo supplente designato unitariamente dalle Segreterie
territoriali. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza
della maggioranza dei componenti la Commissione. Le deliberazioni sono adottate
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di
voti prevale quello del Presidente. Per la validità della seduta è obbligatoria
la presenza del Presidente. In caso di ambiti comprensoriali il Segretario ed
il Responsabile della struttura tecnica sono quelli del Comune con maggiore
popolazione. La Giunta comunale, per assicurare il rispetto dei tempi di cui al
comma precedente può nominare i supplenti, appartenenti agli stessi Uffici, dei
componenti della Commissione che partecipano alle sedute solo in assenza dei
componenti effettivi. La Giunta municipale definirà i compensi spettanti ai
componenti della Commissione entro i limiti di quanto previsto per la
Commissione Provinciale di cui al successivo art.9.
3. La Commissione verifica la completezza e la
regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della
documentazione richiesta. A tal fine la Commissione richiede agli interessati
la documentazione mancante; detta documentazione dovrà pervenire nel termine
perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
4. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione
del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini
per il ricorso, è pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui
al primo comma, nell'Albo Pretorio del Comune e deve rimanere affissa per 15
giorni consecutivi. Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il Comune
dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso. La graduatoria
è inviata, a cura del Segretario comunale alle organizzazioni sindacali
provinciali degli inquilini.
5. Ai lavoratori emigrati all'Estero è data
notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della
posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Contestualmente alla pubblicazione, il
Segretario comunale trasmette alla competente Commissione Provinciale di cui al
successivo art. 9 la graduatoria medesima con tutti gli atti e documenti del
concorso. In ogni caso, qualora la definizione della graduatoria da parte della
Commissione comunale non avvenga nei termini di cui al primo comma, il
Segretario Comunale trasmette nei successivi 15 giorni al Presidente della
Commissione Provinciale tutti gli atti e documenti del concorso. In tal caso
alla definizione della graduatoria provvisoria provvede la Commissione di cui
all'art. 9 della presente legge entro 90 giorni per i Comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti ed entro 120 giorni per i Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti. Tale termine è elevato a 150 giorni per i Comuni
capoluoghi di Provincia. La graduatoria è formata e pubblicata con le modalità
di cui al terzo e quarto comma. La graduatoria è inviata, a cura del Segretario
della Commissione Provinciale alle Organizzazioni Sindacali Provinciali degli
inquilini. Tutti gli oneri sono a carico del Comune interessato.
7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria all’Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all’estero, dalla
data di ricezione della comunicazione di cui al quinto comma, chiunque vi abbia
interesse può produrre ricorso indirizzato direttamente alla competente
Commissione Provinciale.
Articolo 8
Punteggi di
selezione delle domande
1. Le graduatorie di assegnazione sono formate
sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in
dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo
familiare.
2. I criteri di priorità sono riferiti al livello
di gravità del bisogno abitativo.
3. La prima fase di selezione delle domande
comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:
a) - condizioni
soggettive:
a1) - reddito
pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all’art. 3,
primo comma, lett. e), della presente legge;
- non superiore a euro
1.209,00 annui per persona punti 3;
- non superiore a euro
1.814,00 annui per persona punti 2;
- non superiore a euro
2.419,00 annui per persona punti l;
Dette classi di reddito
vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modificazioni del limite
di assegnazione effettuato dalla Regione sulla base della variazione assoluta
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati;
a2) - richiedenti che
abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione
della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali
minori a carico punti 1;
a3) - famiglie di nuova
formazione:
1) - famiglie la cui
costituzione è prevista entro un anno dalla data di pubblicazione del bando di
concorso punti 1;
2) - famiglie con
anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione
del bando di concorso punti 2; Tale punteggio è attribuibile a condizione che
nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentacinquesimo anno di
età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi
alloggi o locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di
alcuna sistemazione abitativa adeguata agli standards
di cui al primo comma lett. c1) dell’art. 3;
a4) - nuclei familiari
nei quali un componente sia affetto da invalidità permanente riconosciuta dalla
Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile:
1) - invalidità dalla
quale derivi una totale inabilità lavorativa ovvero per i minori la
impossibilità a svolgere i compiti della propria età punti 4;
2) - invalidità dalla
quale derivi una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74
% prevista dalla legge per la concessione dell’assegno mensile di invalidità
punti 2;
3) - per ogni ulteriore
componente convivente nelle condizioni di cui ai punti a4.1) e a4.2) punti 1;
4) -componente affetto da patologie psichiatriche: punti 2. [33]
a5) - richiedenti il
cui nucleo familiare sia composto da:
- 3 o 4 persone punti
1;
- 5 o 6 persone punti
2;
- 7 o più persone punti
3.
Il punteggio di cui al
presente punto non è riconosciuto qualora trattasi di richiedenti di cui al
punto a3.1);
a6) - richiedenti il
cui nucleo familiare rientri in Italia o che sia rientrato da non più di tre
anni dalla data del bando, per stabilirvi la sua residenza punti 2;
a7) – richiedenti in
condizioni di pendolarità punti 1.
Detto punteggio viene
attribuito a condizione che la distanza tra il luogo di lavoro, abituale e
continuativo, e quello di residenza sia superiore ai 30 Km e che gli alloggi da
assegnare si trovino nel Comune nel quale il richiedente lavora e nel quale
dichiara di voler trasferire la propria residenza.
a8) - ragazze madri,
persone divorziate che abbiano ottenuto l’affidamento della prole e richiedenti
in stato di vedovanza con figli a carico punti 2;
a9) - Gli accrescimenti
del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento
preadottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della
domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono
considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la
richiesta degli interessati pervenga al Comune prima dell'approvazione della
graduatoria provvisoria ovvero alla Commissione di cui all’art.9 prima della
approvazione della graduatoria definitiva.
a10) – Richiedenti
residenti nella Regione Basilicata da almeno tre anni punti 1;
b) - Condizioni
oggettive:
b1)- Richiedenti che
abitino da almeno due anni dalla data del bando con il proprio nucleo familiare
in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale
procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in
altri locali impropriamente adibiti ad abitazione quali soffitte, baracche e
simili punti 4.
Tale punteggio non è
attribuibile in presenza di strutture prefabbricate di qualsiasi natura.La condizione del biennio non è richiesta quando la
sistemazione precaria del precedente punto b1) derivi da abbandono di alloggio
a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità
competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. In tal caso il punteggio è
elevato a 6.
b2)- Richiedenti che
debbano abbandonare l'alloggio:
1) - a seguito di
provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza
contrattuale o di verbale di conciliazione giudiziaria punti 3;
2) - a seguito di ordinanza
di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi
dall'Autorità competente non oltre 3 anni prima della data di scadenza del
bando punti 3;
3) - a seguito di
collocamento a riposo di dipendenti da Ente Pubblico o privato che fruiscano di
alloggio di servizio punti 3;
b3)- Richiedenti che
abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del
bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, così come
definiti dal comma secondo dell’art. 3 della presente legge, legati o non
legati da vincolo di parentela punti 2. b4)- Nucleo familiare che abiti in un
alloggio che presenta gli standard di affollamento riportato nella Tabella A) :
punti (v.Tab. A)
b5)- Richiedenti che
abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio antigienico, ritenendosi
tale quello privo di servizi igienici o con i servizi igienici composti solo da
lavabo e wc o con gli stessi ubicati all'esterno dell'alloggio o privo di
allacciamento alla rete idrica o fognante, ovvero che presenti umidità
permanente ineliminabile con normali interventi manutentivi, da certificarsi, a
richiesta dell’interessato, da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale: punti 2.
Tale punteggio non
viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia stata
accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
c) - Condizioni
aggiuntive regionali:
c1) - Richiedenti che
abitino in un alloggio il cui canone incida in misura superiore al 15% e fino
al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini
della presente legge : punti 1;
c2) - Richiedenti che
abitino in un alloggio il cui canone incida in misura superiore al 25% e fino
al 35% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini
della presente legge : punti 2; c3)- Richiedenti che abitino in un alloggio il
cui canone incida in misura superiore al 35% sul reddito annuo complessivo del
nucleo familiare determinato ai fini della presente legge: punti 3. Ai fini
dell’attribuzione del punteggio di cui ai punti c1), c2) e c3) è necessario
esibire il contratto di locazione registrato in data antecedente a quella di
pubblicazione del bando.
d) - presenza nel
nucleo familiare, al momento della pubblicazione del bando di concorso, di
lavoratore dipendente che ai sensi dell’art. 10, legge 14.02.1963 n. 60 abbia
maturato:
- d1) -Una anzianità di
contribuzione effettiva fino a 260 settimane punti 1;
- d2) -Una anzianità di
contribuzione effettiva da 261 a 520 settimane punti 2;
- d3)-Una anzianità di
contribuzione effettiva superiore a 520 settimane punti 3.
E’ assimilato a
lavoratore dipendente il coniuge superstite che non sia risposato o convivente
more uxorio con altra persona.
4. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui
al punto b3) e quelli riportati nella Tabella A). Il punteggio di cui al punto
b1) non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti b2) e b5).
5. Per ciascuna classe di punteggio i concorrenti
vengono collocati in graduatoria secondo i criteri che seguono.
6. All'inizio di ciascuna classe di punteggio
vengono collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino nelle
condizioni previste dal precedente punto b1) - e successivamente, quelli che si
trovano nella condizione di cui al punto b2).
7. Nell'ipotesi in cui ci siano più concorrenti
aventi diritto ai punteggi di cui ai punti b1) e b2), acquisisce la priorità il
richiedente che per singola condizione B1 o B2 abbia conseguito il punteggio
parziale più elevato.
8. Se, nonostante l'applicazione dei criteri di
cui al comma precedente, permane la parità di condizioni, si procederà a
sorteggio nell'ambito di ciascuna categoria.
9. Si procederà, altresì, al sorteggio nell'ambito
di ciascuna classe di punteggio per la collocazione in graduatoria degli altri
concorrenti.
10. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui
ai punti a1), a5), b4) non si terrà conto del numero dei componenti il nucleo
familiare diversi dall’assegnatario e/o dal coniuge che, pur compresi nello
stato di famiglia hanno in altro Comune, posto ad una distanza superiore a 100
Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio
ed il cui reddito non viene computato ai fini dell’assegnazione.
Articolo 9
(Commissione
per la formazione della graduatoria definitiva)
1 [43]. Il Presidente della Giunta regionale, per
ciascun ambito territoriale provinciale, nomina una commissione per la
formazione delle graduatorie definitive, operante presso l’ATER competente per
territorio. In presenza di programmi straordinari, su proposta dell’ATER
competente, la Giunta può istituire ulteriori commissioni.
2. Ciascuna Commissione è così composta:
a) - da un Magistrato,
Ordinario o Amministrativo, anche a riposo, o da un Giudice di Pace con
funzioni di Presidente designato dal Presidente del Tribunale ordinario o
Amministrativo competente per territorio. Il Presidente della Regione individua
preliminarmente a quale Tribunale rivolgersi;
b) - dal Sindaco del
Comune interessato o suo delegato;
c) - da un
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più
rappresentative su base regionale designato unitariamente dalle segreterie
territoriali;
d) - da due
rappresentanti delle Organizzazioni Provinciali degli Inquilini più
rappresentative su base provinciale designati unitariamente dalle Segreterie
Territoriali;
e) - da un dipendente
dell’A.T.E.R. competente per territorio designato dallo stesso Ente;
f) - da un dipendente
regionale competente in materia.
3. Per ogni componente la Commissione, il
Presidente del Tribunale competente, gli Enti ed organizzazioni interessate
designano il rispettivo supplente.
4. La Commissione può essere regolarmente
costituita quando siano pervenute almeno le designazioni di cui ai punti a) ,
b), e) ed f) del secondo comma del presente articolo.
5. Con successivo decreto del Presidente della
Giunta Regionale la Commissione può essere integrata sulla base delle
designazioni di cui ai punti c) e d) del secondo comma del presente articolo.
6. In caso di assenza o di impedimento del
Presidente effettivo, le funzioni saranno svolte dal suo supplente
tempestivamente informato dallo stesso o dal Segretario della Commissione.
7. Per la validità delle deliberazioni è
sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione. Le
deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
8. I membri della Commissione che, per qualsiasi
motivo, sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente
informarne il Segretario il quale provvede tempestivamente e con qualsiasi
mezzo alla convocazione del rispettivo supplente. I componenti supplenti
intervengono alla seduta solo nei casi di assenza o di impedimento dei
rispettivi componenti effettivi.
9. In caso di continuata o immotivata assenza alle
riunioni della Commissione da parte del componente effettivo o supplente, il
Presidente ha l’obbligo di darne comunicazione per iscritto all’ente o
all’organismo designante che provvede alla sua sostituzione.
10. Il Presidente e gli altri componenti designati
restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati soltanto per il
successivo quinquennio. Il termine di scadenza è contestuale per tutti i
componenti della Commissione.
11. La Segreteria di ciascuna Commissione è
costituita da dipendenti dell'A.T.E.R., tra i quali il Presidente della
Commissione nomina un Segretario effettivo ed un Segretario supplente.
12. Ai componenti della Commissione ed ai
segretari per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute delle
stesse è attribuito un gettone di presenza al lordo pari a euro 72,00 per il
Presidente ed a euro 48,00 per gli altri componenti ed i segretari. Detti
importi sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Ai componenti che non
hanno la residenza o il domicilio o l'abituale dimora nel Comune in cui hanno
sede le Commissioni è corrisposto, per la partecipazione alle riunioni delle
stesse, il rimborso delle spese di viaggio secondo la disciplina prevista per i
dirigenti regionali. Spetta al Presidente della Commissione la responsabilità
di valutare la congruità del numero necessario di sedute, la eventuale
straordinaria necessità di convocare la Commissione in sedi diverse dalla
propria ed il riconoscimento delle situazioni eccezionali che danno origine al
diritto al rimborso di vitto e alloggio. Gli oneri per il funzionamento delle
Commissioni sono a carico rispettivamente dell’A.T.E.R. e dei Comuni per
l’attività relativa agli alloggi gestiti da tali Enti.
13. La Commissione ha sede presso l'A.T.E.R.
competente per territorio o in altra idonea sede messa a disposizione da parte
dell’A.T.E.R. stessa.
14. In caso di giudizio, comunque promosso, la
difesa della Commissione viene assunta dall'Ufficio Legale della Regione.
15. Ai fini della razionalizzazione dell’attività
delle Commissioni, il Presidente della Giunta regionale,su
esplicita richiesta congiunta da parte dei Presidenti delle Commissioni
Assegnazioni Alloggi interessate, può autorizzare temporaneamente il
trasferimento di parte delle competenze da una Commissione all’altra.
16. Ciascun componente o Presidente può essere
designato per una sola commissione. [4]
Articolo
10
Competenze
della commissione
1. La Commissione decide sulle opposizioni di cui
al settimo comma dell'art.7, nel rispetto degli artt. 4,5 e 6 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199 (5), e redige, entro 90 giorni dal termine di scadenza per
la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria
definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria così approvata costituisce
provvedimento definitivo. Nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriore
documentazione ai fini dell'esame delle opposizioni la Commissione la richiede
ai Comuni interessati i quali sono tenuti a provvedere nel termine di 15 giorni
dalla richiesta. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e
dell'A.T.E.R. competente e deve rimanere affissa per almeno 15 giorni
consecutivi. Copia della stessa è inviata alla Regione per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. La graduatoria definitiva è valida per
l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova
costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.
3. Alla Commissione di cui al presente articolo è
attribuito, altresì, il compito di accertare il possesso dei requisiti da parte
degli assegnatari degli alloggi realizzati da Cooperative Edilizie finanziate
dalla legge 14.02.1963, n.60 e dagli artt. 55, lett.c),
e 68, lett.d), della legge 22.10.1971 n.865.
4. La Commissione è, inoltre, competente per
l'esame delle domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica ai fini
della riassegnazione di cui al secondo [6] comma dell'art.15.
5. La Commissione provvede, altresì, alla verifica
dei requisiti di cui al secondo comma dell’art. 18.
Articolo
11
Elenchi
speciali per le assegnazioni
1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli
individuati ai punti a2) a3) e a8) del terzo comma del precedente art. 8 oltre
ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati
d'ufficio in un elenco speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria
generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della
quota di alloggi di superficie non superiore a mq. 75, che saranno ripartiti
fra le altre categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo
agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi
realizzati.
2. Identica procedura a quella prevista dal primo
comma deve essere seguita:
a) per i nuclei
familiari con la presenza di disabili di cui al terzo comma, lett. a4 punto 1), dell'art. 8 della presente legge,
riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione, ai fini della
destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terra nonchè di alloggi inseriti in edifici realizzati con
caratteristiche di accessibilità ai sensi della legge 09.01.1989, n. 13 e del
D.M. 14.06.1989, n. 236. In tal caso è superabile il limite della superficie di
cui al precedente comma;
b) per i componenti il nucleo familiare affetti da patologie psichiatriche di
cui alla lettera a4 punto 4), dell'art.
8. (34)
3. La eventuale mancata redazione degli elenchi
speciali non incide sui diritti dei soggetti di cui ai commi precedenti.
4. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche
tecniche citate nel primo e secondo comma e non assegnati alle categorie
speciali cui erano prioritariamente destinati vengono assegnati secondo la
graduatoria generale.
5. La quota minima di alloggi da realizzare ai
fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie
speciali è fissato nel 15%. Detti alloggi non vengono computati nella quota di
riserva di cui al successivo art.18.
6. È fatta salva l'applicazione dell'art. 25 della
legge 18.8.1978 n. 497 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo
12
Accertamento
dei requisiti
1. Ai fini della decisione sulle opposizioni di
cui al settimo comma dell'art. 7 la Commissione, nel caso di dubbia
interpretabilità o di inattendibilità della documentazione, può richiedere agli
uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente.
2. In particolare, per quanto riguarda il
requisito del reddito, quando sulla base di elementi obiettivamente accertati
il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, la
Commissione ha l'obbligo di trasmettere agli Uffici Finanziari, per gli
opportuni accertamenti, la relativa documentazione.
3. I concorrenti per i quali gli accertamenti non
siano stati definiti entro il termine di cui al primo comma dell'art. 10
vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle
condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento.
Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento. Fino
a tale data gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o
consegnati. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il
punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti
vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro
spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.
Articolo
13
Aggiornamento
della graduatoria di assegnazione
1. La graduatoria definitiva conserva la sua
efficacia fino al momento del suo esaurimento e, in ogni caso, non oltre il
termine di anni quattro a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Regionale. In presenza di particolari condizioni, su
richiesta del Comune interessato e, previo parere dell’Ater
competente per territorio relativamente ai programmi costruttivi realizzati
dall’Ater stessa, può essere concessa una proroga del
termine di validità della graduatoria di non oltre due anni e per una sola
volta.
2. Entro il termine di un anno antecedente alla
data di scadenza della graduatoria definitiva di cui al primo comma il Comune
provvede alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso con le modalità di
cui al precedente art. 4.2
3. I Comuni qualora non siano pervenute richieste
di assegnazione da parte di residenti possono destinare gli alloggi a cittadini
residenti nei comuni contermini e inseriti nelle graduatorie vigenti per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di
residenza.
4. Nell'impossibilità di assegnare gli alloggi ai
sensi del terzo comma, i Comuni possono individuare beneficiari provvisori
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I beneficiari devono,
comunque, essere in possesso dei requisiti di cui al quinto comma del
successivo art. 33, e ad essi verrà applicato il canone previsto dalla detta
norma.
Articolo
14
Verifica
dei requisiti prima dell'assegnazione
1. Prima di procedere all'assegnazione degli
alloggi, il Comune interessato richiede alla Commissione di cui all'art. 9 la
verifica della permanenza dei requisiti di cui all’art. 3 e delle condizioni di
cui all’art. 8. A tal fine il Comune provvede a richiedere o ad acquisire
d'ufficio la documentazione atta a verificare, nei confronti dei concorrenti
che si trovino collocati in posizione utile in graduatoria, l’esistenza e la
permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritte. Nel caso di
assegnazione di alloggi riservati a lavoratori dipendenti, il coniuge
superstite, cui è stato attribuito il punteggio di cui all’art. 8, terzo comma
punto d), dovrà dichiarare, con atto di notorietà, di non essersi, nel
frattempo, risposato e di non convivere more uxorio con altra persona.
2. La Commissione procede alla verifica dei
requisiti di cui all’art. 3 e delle condizioni di cui all’art. 8. Il requisito
di cui alla lett. e) dell’art. 3 della presente legge
deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a
tale data. Per i richiedenti di cui al terzo comma, lett.
a3.1) dell’art. 8 la Commissione dovrà accertare l’avvenuto matrimonio nei
termini previsti.
3. Secondo le risultanze acquisite, la Commissione
modifica la graduatoria definitiva escludendo coloro che non hanno più i
requisiti prescritti e riducendo i punteggi nell'ipotesi di mutamenti delle
condizioni verificate. La Commissione comunica agli interessati l’esclusione
della graduatoria o la riduzione del punteggio. Nel caso di mutamento delle
condizioni soggettive o oggettive, di cui al bando di concorso che ha originato
la graduatoria, [7] la Commissione procederà alla attribuzione di nuovi
punteggi che, in ogni caso, non potranno complessivamente superare il punteggio
attribuito in sede di graduatoria definitiva. La verifica della condizione
soggettiva di cui al punto a1) del terzo comma dell’art. 8 va effettuata con
riferimento ai limiti delle classi di reddito pro-capite vigenti alla data
dell’assegnazione. [8]
4. Contro le decisioni della Commissione è ammesso
ricorso in opposizione da parte degli interessati, entro venti giorni dal
ricevimento della comunicazione. La Commissione nei successivi quindici giorni
comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla eventuale nuova
collocazione in graduatoria sorteggiando la sola posizione del ricorrente fra
quelli di pari punteggio nel rispetto, comunque, dei criteri di cui ai commi 7
e 8 dell'art.8 della presente legge.
5. Esaurite le attività di cui ai commi che
precedono, la Commissione restituisce tutta la documentazione e copia della
graduatoria definitiva al Comune competente, che provvede alla pubblicazione ai
sensi dell’art. 10, primo comma .
Articolo
15
Disponibilità
degli alloggi da assegnare
1. Ogni Ente proprietario o gestore degli alloggi
cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare
tempestivamente al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da
assegnare, ivi compresi quelli da destinare alle procedure di mobilità. Per gli
alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, dovrà essere, altresì
comunicata la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva
disponibilità degli alloggi stessi.
2. Per gli alloggi che si rendono disponibili per
la riassegnazione, l'Ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della
presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni
dalla data di effettiva disponibilità. Tale comunicazione deve essere corredata
da una relazione sullo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi da
assegnare. Per gli alloggi che necessitano di interventi prescritti da
specifiche disposizioni di legge, l'Ente gestore comunica al Comune il loro
stato di conservazione e manutenzione, i tempi e le modalità di intervento
nonché successivamente, la effettiva disponibilità degli alloggi stessi entro
dieci giorni dalla data in cui essa si verifica.
3. Trascorsi novanta giorni dalla data di
comunicazione della effettiva disponibilità degli alloggi, il Comune, in caso
di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dallo scadente stato di
conservazione dell'alloggio, debitamente documentato, è tenuto al pagamento
all'Ente gestore della quota di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 18
del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 nonché degli oneri fiscali sostenuti dallo stesso
Ente gestore.
Articolo
16
Assegnazione
e standard dell'alloggio
1. La scelta e l’assegnazione degli alloggi viene
effettuata tenendo conto del nucleo familiare degli aventi diritto, in rapporto
agli standards degli alloggi disponibili, nonché
della graduatoria, come disciplinato dai commi che seguono.
2 [35]. Di norma potranno essere assegnati alloggi
dotati di un numero di posti letto, al netto degli spazi di uso collettivo e degli
accessori (cucina, servizi igienici e ripostigli), adeguato al nucleo familiare
da insediare secondo la tabella di seguito riportata:
L2 o 2L1 = 2 unità
L2 + L1 = 3 unità
2L2 o L2 + 2L1 = 4 unità
2L2 + L1 o L2 + 3L1 = 5 unità
3L2 o 2L2 + 2L1 o L2 + 4L1 = 6 unità
3L2 + L1 o 2L2 + 3L1 o L2 + 5L1 = 7 unità
in cui L2 corrisponde ad una camera a due letti di superficie superiore a mq.
14,00 ed L1 ad una camera ad un letto di superficie superiore a mq. 9,00. Sono
ammesse assegnazioni in deroga limitatamente allo standard immediatamente
superiore o inferiore ove non siano disponibili alloggi con dotazione
adeguata.
3. Si terrà conto del numero dei componenti il
nucleo familiare accertato in sede di verifica dei requisiti a meno che non vi
sia stata, nel frattempo, una riduzione ovvero un aumento derivante
esclusivamente dalla nascita di figli. A tal fine il responsabile della
struttura comunale competente dovrà acquisire d’ufficio i relativi certificati
anagrafici aggiornati. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia
presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico
rilasciato dalla ASL competente, lo standard abitativo è individuato tenendo
conto di una persona in più. Tale criterio è esteso alle situazioni familiari
in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di adozioni.
4. La scelta degli alloggi avverrà nell’ambito dei
concorrenti utilmente collocati in graduatoria sulla base delle seguenti
priorità:
a) – nucleo familiare:
si terrà conto del numero dei componenti il nucleo familiare in ordine
decrescente;
b) – graduatoria: a
parità di numero dei componenti il nucleo familiare si terrà conto della
posizione in graduatoria.
A tal fine il responsabile della struttura
comunale competente, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al
quinto comma dell’art. 14, comunica agli aventi diritto, con lettera
raccomandata, il giorno e il luogo per la scelta degli alloggi, definiti
d’intesa con l’Ente gestore che fornirà il necessario supporto tecnico. La scelta
dell’alloggio deve essere effettuata dall’assegnatario o da persona all’uopo
delegata con atto avente sottoscrizione autenticata. In caso di mancata
presentazione, senza valida e documentata motivazione, l’assegnatario decade
dal diritto di scelta.
5. E’ possibile derogare alle disposizioni di cui
al secondo comma solo allorquando non esistono altri richiedenti in
graduatoria. In tal caso le assegnazioni sono temporanee ed hanno validità sino
al momento in cui sia possibile effettuare il cambio di alloggio. A tal fine
gli assegnatari sono inseriti d’ufficio nei programmi di mobilità. In presenza
di altri richiedenti in graduatoria, la scelta sarà effettuata nel rispetto
delle regole di cui ai commi precedenti.
6. Nei trenta giorni successivi alle scelta il
responsabile della struttura comunale competente emetterà i decreti di
assegnazione. L’assegnazione è effettuata in locazione semplice.
7. Al provvedimento di assegnazione si applica il
dodicesimo comma dell’art. 11 del D.P.R. 30/12/1972, n. 1035.
8. I concorrenti utilmente collocati in
graduatoria possono rinunciare all’assegnazione solo per gravi e documentati
motivi da valutarsi da parte della Commissione di cui all’art. 9. In caso di
rinuncia ritenuta non adeguatamente motivata la Commissione di cui all’art. 9
comunica all’interessato la esclusione dalla graduatoria assegnando allo stesso
un termine di 20 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine
senza che sia pervenuta alcuna controdeduzione la esclusione è da ritenersi
definitiva. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l’interessato conserva
la posizione in graduatoria al fine della assegnazione degli alloggi che si
renderanno successivamente disponibili.
Articolo
17
Scelta,
sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
1. L’Ente gestore, sulla base del provvedimento di
assegnazione emanato dal responsabile della struttura comunale competente,
provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la
stipula del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva
consegna dell’alloggio. Le imposte di registrazione del contratto sono
ripartite in eguale misura tra Ente gestore ed assegnatario. L’assegnatario
che, previa diffida dell’Ente gestore, non sottoscriva il contratto di
locazione e non provveda ad assumere in consegna l’alloggio, è dichiarato
decaduto dall’assegnazione con provvedimento del responsabile della struttura
comunale competente, da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’Ente gestore con la conseguente esclusione dalla graduatoria. Tale
provvedimento non è soggetto a graduazione o proroga.
2. L’alloggio deve essere stabilmente occupato
dall’assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato
all’estero, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga concessa una
sola volta dal Comune a seguito di motivata istanza e, comunque, per un periodo
non superiore a 60 giorni. La mancata occupazione entro il termine sopra
indicato comporta la decadenza dall’assegnazione e la definitiva esclusione dalla
graduatoria ai sensi dell’art. 33.
Articolo
18
Riserva di
alloggi per situazioni di emergenza abitativa
1. La Regione anche su proposta dei Comuni
interessati può riservare, prima della pubblicazione del bando di concorso,
un'aliquota, non superiore al 20 % degli alloggi da assegnare annualmente per
ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni
di emergenza abitativa quali:
a) sistemazione di
famiglie a seguito di pubbliche calamità;
b) sistemazione di
famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio per
pubblica utilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;
c) sistemazione dei
profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n.763;
d) sgombero di unità
abitative da recuperare;
e) sistemazioni di
famiglie di cui al successivo art.39, secondo comma, lett.
c).
1 bis. In presenza di provvedimenti di demolizione
per motivi di pubblica utilità delle abitazioni legittimamente assegnate, il
Comune potrà estendere la riserva di cui al comma 1, anche successivamente alla
pubblicazione del bando. (35 bis)
2. Anche per le assegnazioni degli alloggi
riservati devono sussistere i requisiti di cui all'art. 3. Si avrà riguardo,
altresì, alle condizioni di cui all'art. 8.
3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva
sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica il reddito da
considerare è quello di cui al quinto comma dell'art. 33. Nell’ipotesi in cui
l'aspirante all'alloggio riservato non abbia requisiti di cui all'art. 3 il
responsabile della struttura comunale competente provvederà ad assegnare allo
stesso l'alloggio per un periodo non superiore ad anni due.
4. Una ulteriore aliquota, non superiore al 15%
degli alloggi, è riservata agli appartenenti alle Forze Armate e di
Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo
Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria) ed ai Vigili del Fuoco. Gli
alloggi di cui al presente comma sono assegnati dal Comune in regime di
concessione provvisoria in deroga ai requisiti prescritti per l'accesso di cui
all'art.3 su designazione nominativa da parte del Prefetto. La concessione
termina con il trasferimento dell’assegnatario. L'ammontare del canone concessorio è determinato applicando le disposizioni
previste dagli artt. 24 e seguenti della presente legge. Nell'ipotesi di
decesso dell’assegnatario per cause di servizio, l'alloggio potrà essere
assegnato in via definitiva al coniuge superstite ovvero ad altro componente la
famiglia che ne faccia richiesta e che abbia requisiti di cui all'art.
3. (35 ter)
5. Nel caso in cui l'aliquota di cui al comma
precedente sia in tutto o in parte non utilizzata, la residua disponibilità si
aggiunge alla riserva del 20 % di cui al primo comma.
6. Una ulteriore aliquota, non superiore al 5%,
può essere riservata a favore dei lavoratori emigrati su proposta del Comune
competente.
7. Per il procedimento di assegnazione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli che precedono.
8. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista
dall'art. 34 della legge 26.12.1981, n. 763, è autorizzata dalla Regione, su
proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 20 % stabilita al primo
comma del presente articolo.
9. La proposta dei Comuni dovrà tenere conto della
consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun
ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai
comuni stessi.
10. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi
viene proposta ed autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei
profughi che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella
graduatoria generale, e non può eccedere il 10% degli alloggi compresi nei
nuovi programmi d'intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano
le disposizioni della citata legge n. 763/81.
11. Alla scadenza del biennio di cui al terzo
comma, ove il reddito annuo del nucleo familiare non abbia superato in ciascuno
di tali anni il limite di cui al quinto comma dell'art.33 della presente legge,
si applica la disposizione di cui al secondo periodo di tale comma. In caso
contrario il responsabile della struttura comunale competente provvederà ad
ordinare il rilascio dell'alloggio ai sensi del settimo [9] comma dell'art. 33.
12. L'aliquota del 6% degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, con il minimo di una unità per ogni intervento, è
realizzata con caratteristiche di accessibilità ai sensi della legge 1.9.1989,
n. 13 e del D.M. 14.6.1989, n. 236, ed è riservata a nuclei familiari comprendenti
persone con ridotta o impedita capacità motoria. Qualora le richieste eccedono
le disponibilità potranno essere riservate ulteriori unità immobiliari negli
alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati o anche nei piani elevati
degli edifici provvisti di impianti di ascensore idonei al trasporto di
disabili.
13. Un'aliquota del 5 % degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica è riservata dalla Regione, prima della pubblicazione del
bando di concorso, a favore dei nuclei familiari aventi componenti affetti da
patologie psichiatriche in carico ai Centri di salute mentale, su proposta dei
Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Provinciali, sentiti i
Comuni interessati. [36]
Articolo
19
Ampliamento
del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e
nell'assegnazione
1. Nell'alloggio assegnato possono coabitare le
persone di cui al precedente art.3, secondo comma.
2. E’ ammessa, previa autorizzazione dell’Ente
Gestore, l’ospitalità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi,
prorogabile solo per un ulteriore semestre, qualora l’istanza dell’assegnatario
scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro
giustificato motivo da valutarsi da parte dell’Ente Gestore. Tale ospitalità a titolo
precario non ingenera nessun diritto al subentro o al mantenimento
dell’alloggio a sanatoria e nessuna variazione di carattere gestionale.
3. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario,
o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e
nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente
art.3, secondo comma, e secondo l'ordine ivi indicato, purché conviventi da
almeno due anni all’atto del decesso sia anagraficamente che di
fatto. Gli stessi soggetti subentrano all'assegnatario, fermi
restando i requisiti della pregressa convivenza di almeno due anni, comprovata
da idonea documentazione anagrafica, nonché i requisiti reddituali, anche nel
caso in cui l'assegnatario dovesse lasciare l'immobile di sua volontà. La norma
contenuta nel presente articolo si applica a tutti i casi di rilascio
volontario che si siano verificati sino all'entrata in vigore della presente
legge. (36 bis)
(60)
3bis [38]. Il subentro nella domanda o
nell'assegnazione è riconosciuto, in deroga a quanto previsto dall'art. 3,
comma 2, penultimo periodo, in favore degli ascendenti e dei discendenti anche
se coniugati, fermo restante il biennio di convivenza, ai sensi di quanto
previsto dal comma 3. (61)
4. In caso di separazione giudiziale o consensuale
[37], di cessazione degli effetti civili del matrimonio [10], l'Ente
assegnatario e l'Ente gestore provvedono rispettivamente all'assegnazione o
alla eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi al
provvedimento del Giudice. (62)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti l'Ente
gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione o della
richiesta di voltura del contratto, che il subentrante e gli altri componenti
il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti prescritti dal 1° comma -
lettere a), b), c), d) ed f) dell'art.3 e che il nuovo nucleo familiare abbia
un reddito annuo complessivo non superiore a quello indicato al quinto comma
dell'art.33 della presente legge. L’Ente gestore verifica,altresì,se
per gli anni precedenti, per i quali sia stata accertata la convivenza,risulta
documentata la situazione reddituale dei conviventi che richiedono di
subentrare nel contratto. In caso negativo l’Ente procederà a rideterminare i
canoni di locazione, ora per allora, sulla base della relativa documentazione
reddituale ed al recupero delle somme dovute a carico del subentrante.
TITOLO II
NORME PER
LA GESTIONE DELLA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Articolo
20
Programmazione
della mobilità
1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di
sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi, nonché dei disagi
abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore, d'intesa con il Comune,
predispone d’obbligo ogni quattro anni un programma di mobilità dell'utenza, da
effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia con
l'utilizzazione, anche mediante accorpamenti o scissioni, di quelli di risulta
e di una aliquota definita dal Comune, su proposta dell’Ente gestore, non
superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.
2. Il programma di mobilità viene formato sulla
base dei seguenti elementi:
a) formazione di un
elenco degli alloggi cui si applica la presente normativa, previa verifica
dello stato d'uso e di affollamento degli stessi, con conseguente
individuazione delle situazioni di sovraffollamento e sottoutilizzazione in
relazione allo standard abitativo previsto dall'art.3, lettera C1) della
presente legge. Tale verifica viene effettuata dall'Ente gestore biennalmente
in concomitanza con l'aggiornamento della situazione reddituale degli
assegnatari di cui al 2° comma dell'art.30.
b) formazione di una
graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la
pubblicazione periodica, con frequenza quadriennale, di appositi bandi, anche
riferiti a zone limitate del territorio comunale, da emanarsi a cura dell'Ente
gestore secondo scadenze e modalità definite d'intesa con il Comune e da
pubblicarsi secondo le modalità di cui al 6° comma dell'art.4 e previa
informazione di cui al comma 3 dell’art. 4.
3. L'elenco degli alloggi di cui alla lettera a)
del comma che precede è comunicato, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, agli interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono
presentare opposizione al responsabile della struttura comunale competente il
quale decide entro sessanta giorni su parere obbligatorio della Commissione di
cui all'art.9 della presente legge.
4. Gli alloggi di risulta sono assegnati
prioritariamente ad assegnatari inclusi nelle graduatorie di cui alla lett. b) del secondo comma.
5. Nell'ambito del territorio regionale il cambio
di alloggio può essere autorizzato previa intesa fra il Comune di provenienza e
quello di destinazione.
6. Sono esclusi dalla programmazione di cui al 1°
comma tutti gli alloggi assegnati a nuclei familiari in cui sia presente un
componente appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) ultrasessantenni,
malati terminali o affetti da invalidità dalla quale derivi una totale
inabilità lavorativa ovvero per i minorenni, la impossibilità a svolgere i
compiti della propria età.
Articolo
21
Domanda e
criteri di mobilità
1. La formazione della graduatoria di cui al punto
b) del secondo comma dell’art. 20 avviene sulla base delle domande degli
interessati. Tali domande, motivate e corredate dei dati anagrafici e
reddituali del nucleo familiare, devono essere indirizzate all'Ente gestore. Le
stesse verranno valutate dalla Commissione di cui all'art. 9, che redigerà la
relativa graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) inidoneità
oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di
salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di
portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente
di natura motoria;
b) situazioni di
sovraffollamento e sottoutilizzazione rispetto allo standard abitativo secondo
il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in
difetto;
c) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza
qualora trattasi di anziani o disabili;
d) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della
Commissione.
2. Nella graduatoria vengono inseriti d'ufficio
gli assegnatari che pur non avendo presentato alcuna domanda, occupano alloggi
in situazione di grave sottoutilizzazione, compreso nell’elenco di cui al
secondo comma, lett. a), dell’art. 20. Ove più
richiedenti facciano valere lo stesso criterio di priorità la Commissione
procederà mediante sorteggio. La graduatoria viene comunicata agli interessati
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo
22
Norme per
la gestione della mobilità
1. L'Ente Gestore, sulla base della graduatoria di
cui al precedente articolo, provvede alla stipula del nuovo contratto di
locazione, che avrà ad oggetto l'alloggio da individuarsi sulla base delle
indicazioni che seguono, tenuto conto delle esigenze manifestate
dall'interessato:
a) è data priorità
all'effettuazione dei cambi fondati su gravi motivi di salute attraverso
l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;
b) hanno, altresì,
priorità i nuclei monopersonali in situazioni di
sottoutilizzazione che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;
c) è favorita la scelta
della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello
stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi
nell'ambito dello stesso edificio;
d) può essere concesso
il cambio di alloggio per gravi e comprovate difficoltà ad effettuare il
regolare pagamento del corrispettivo di locazione dell'alloggio assegnato in
relazione al reddito;
e) è garantito il
miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;
f) i cambi vengono
effettuati rispettando di norma lo standard abitativo previsto per
l'assegnazione.
2. Non possono essere eseguiti cambi-alloggi nei
confronti degli assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'art.33 o
di coloro che abbiano posto in essere gravi e ripetute violazioni delle
clausole contrattuali.
3. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova
costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati per il citato programma
entro 6 mesi dall'approvazione della graduatoria, vengono assegnati sulla base
della graduatoria generale.
4. Oltre alla mobilità programmata, su richiesta
degli inquilini o su proposta dell’Ente gestore e del Comune sono consentiti
gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'Ente
gestore, che verifica le condizioni di cui al secondo comma che precede; sono
altresì autorizzati dall'Ente gestore gli accorpamenti di unità immobiliari
contigue per adeguamenti abitativi degli assegnatari .
5. La mancata stipula, da parte dell’assegnatario
di alloggio gravemente sottoutilizzato, del nuovo contratto di locazione ai
sensi del primo comma del presente articolo costituisce causa di decadenza
dall'assegnazione che sarà pronunciata dal rappresentante legale dell'Ente
Gestore con la procedura di cui all'art. 32.
6. Eguale procedura verrà applicata nell’ipotesi
di assegnatario che non ottemperi al cambio temporaneo in altro alloggio
idoneo, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato, con impegno da
parte dell'Ente gestore di farlo rientrare nell'alloggio ristrutturato ad
intervento ultimato.
7. In caso di inidoneità oggettiva dell’alloggio
occupato a garantire normali condizioni di vita per la presenza nel nucleo
familiare di portatore di menomazioni funzionali permanenti di natura
prevalentemente motoria, che comportano una riduzione della capacità lavorativa
del 100 % o, per i minori, la impossibilità a svolgere i compiti della propria
età, riconosciute dalla Commissione per l’accertamento degli stati di
invalidità civile, il responsabile della struttura comunale competente può
assegnare eventuali alloggi di risulta disponibili, previo adeguamento, da
parte dell’Ente gestore, degli stessi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M.
14.06.1989 n. 236.
TITOLO III
NORME PER
LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
Articolo
23
Definizione
del canone di locazione
1. Il canone di locazione degli alloggi di cui
all'art.2 è costituito:
a) da una quota
destinata al reinvestimento per interventi di recupero o di costruzione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché alle altre finalità di cui
all'art. 25, terzo comma, della legge n.513/1977;
b) da una quota per
spese generali, di amministrazione e per oneri fiscali, determinata annualmente
dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.25, secondo comma, della legge n.
513/1977 e, comunque, tale da coprire le spese effettive sostenute dall'Ente
gestore;
c) da una quota per la
manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai
sensi dell'art.25, secondo comma, della legge n. 513/1977 e, comunque, tale da
coprire le spese effettive sostenute dall'Ente gestore;
d) da una quota per il
finanziamento del fondo sociale determinata annualmente dalla Giunta regionale.
2. Il canone è determinato sulla base della
redditività degli alloggi, tenuto conto delle condizioni reddituali del nucleo
familiare risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale di tutti componenti il
nucleo stesso.
3. L'applicazione del canone è differenziato in
base alle seguenti fasce:
a) nucleo familiare con
reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 3 lett.
e) della presente legge, ma senza le detrazioni di cui all'art. 21 della Legge
457/78, come sostituito dall'art.2, quattordicesimo comma, del Decreto Legge
23.01.1982 n.9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n.94,
derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente, non superiore
all'importo di due pensioni minime INPS;
b) nucleo familiare con
reddito complessivo determinato ai sensi dell’art. 3, lett.
e) della presente legge non superiore al limite di reddito per la decadenza di
cui al secondo comma dell'art.33;
c) nucleo familiare con
reddito complessivo determinato ai sensi dell’art. 3, lett.
e) della presente legge superiore al limite di decadenza stabilito dal secondo
comma dell'art.33 e, comunque, inferiore al limite di decadenza di cui al
secondo comma dell'art.33 maggiorato del 30%.
4. I programmi annuali di manutenzione
straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del primo
comma sono formulati dall'Ente gestore, sentiti il Comune e le Organizzazioni
Sindacali degli assegnatari.
5. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare
integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i
servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo
dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali
dei singoli alloggi, o, in mancanza, alla superficie netta dell’alloggio.
6. I componenti del nucleo familiare sono
obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto all’Ente
gestore per la conduzione dell’alloggio assegnato. [11]
Articolo
24
Elementi
soggettivi per la determinazione del canone
1. Ai fini dell’inclusione degli assegnatari nella
fascia di cui al primo comma, lett.a), dell’art. 26
della presente legge, nonchè ai fini della
determinazione del canone per gli stessi assegnatari il reddito complessivo del
nucleo familiare è determinato dalla somma dei redditi complessivi di tutti i
componenti il nucleo familiare stesso risultanti dall’ultima dichiarazione dei
redditi, al netto degli assegni familiari e dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori.
Sono esclusi i redditi dei componenti il nucleo familiare, diversi
dall’assegnatario e/o dal coniuge, che, compresi nello stato di famiglia, hanno
in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di
residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio. I redditi
prodotti dall’assegnatario o dal coniuge, che svolgono la propria attività
lavorativa ad una distanza superiore a 100 km dal Comune di residenza, sono
ridotti del 50 per cento. [12]
I redditi prodotti dai figli conviventi sono calcolati nella misura del 70 per
cento del loro ammontare.
Tali redditi devono derivare esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o
percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di
mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del
coniuge separato o divorziato e da eventuali rendite derivanti da fabbricati
e/o da terreni per un importo complessivo non superiore a euro 473,93.
Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite
a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle percepite a titolo
di assegni per decorazioni al valor militare, così come disposto dagli artt. 1
e 77 del D.P.R. 23.12.1978 n. 915 e dall’art. 5 della legge 8.8.1991 n. 261,
nonché quelle somme percepite una tantum dal lavoratore dipendente o pensionato
riferite ad anni precedenti.
Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta
a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore di
componenti del nucleo familiare nei cui confronti sia stata accertata una
riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge per la
concessione dell’assegno mensile di invalidità.
2. L’inclusione degli assegnatari nelle fasce B) e
C) di cui al primo comma dell’art. 26 è effettuata sulla base del reddito
complessivo familiare, determinato con le modalità di cui alla lettera e),
primo comma, dell’art. 3 della presente legge.
3. Per i nuclei familiari fruenti di soli redditi
derivanti da lavoro dipendente o pensione collocati nelle fasce di cui alle
lettera b) e c) del primo comma dell’art. 26, la determinazione del canone è
effettuata sulla base del reddito complessivo, calcolato ai sensi del primo
comma, lett. e), dell’art. 3 della presente legge, ma
senza le detrazioni di cui all'art. 21 della legge n. 457/78, come sostituito
dall'art.2, quattordicesimo comma, del Decreto Legge 23.01.1982 n.9,
convertito, con modifiche, dalla Legge 25 marzo 1982 n.94. Eventuali rendite
derivanti da fabbricati e da terreni per un importo non superiore a euro 473,93
[13] in aggiunta ai soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione,
sono assimilabili a questi ultimi ai fini della sola determinazione del canone
di locazione.
Articolo
25
Elementi
oggettivi per la determinazione del canone
1. L'elemento oggettivo su cui si basa la
determinazione del canone è costituito dal "Canone base" di
riferimento determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi,
nella misura del 3,85% del valore locativo dell’alloggio i cui criteri saranno
determinati in base a quanto stabilito dall’art. 4, quarto comma della legge n.
431/98 con delibera della Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentiti il parere della competente Commissione
consiliare.
Articolo
26
Determinazione
del canone
1. Per la determinazione del canone di locazione
degli alloggi gli assegnatari vengono collocati nelle seguenti fasce di
reddito:
Fascia A)
Per gli assegnatari
collocati nella fascia A) di cui al terzo comma dell'art. 23 della presente
legge il canone è determinato nella misura del 4,50% del reddito annuo
complessivo del nucleo familiare composto da due persone, calcolato con le
modalità di cui al primo comma dell’art. 24 della presente legge. Tale
percentuale è ridotta dello 0,25% per ogni componente il nucleo familiare
eccedente n. 2 persone, con esclusione dei componenti il cui reddito non viene
computato, in quanto hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a
100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato
domicilio, fino ad un minimo del 4%. In ogni caso il canone non può essere
inferiore a euro 18,15 e non superiore al 75% del "canone base"
stesso. Il canone minimo di euro 18,15 è aggiornato annualmente dall’Ente
gestore in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati nella misura del 75%.
Fascia B)
Per gli assegnatari
collocati nella fascia B) di cui al terzo comma dell'art. 23 della presente
legge il canone è così determinato:
B.1- Canone pari al 75%
del "canone base" per gli assegnatari con reddito inferiore al limite
di cui al primo comma, lett. e), dell'art. 3 della
presente legge fissato per l'accesso diminuito del 30%. Il canone per i nuclei
familiari fruenti di soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensioni non
può, comunque, eccedere il 5% del reddito complessivo del nucleo familiare di
cui al terzo comma dell’art. 24 della presente legge.
B.2 - Canone pari al
100% del "canone base" per gli assegnatari con reddito compreso tra
il limite di cui al primo comma, lett. e), dell'art.
3 della presente legge fissato per l'accesso diminuito del 30% ed il limite di
cui al primo comma, lett. e), dell'art.3 maggiorato
del 10%. Il canone per i nuclei familiari fruenti dei soli redditi derivanti da
lavoro dipendente o pensione non può, comunque, eccedere il 6,75% del reddito
complessivo del nucleo familiare di cui al terzo comma dell’art. 24 della
presente legge.
B.3 - Canone pari al
125% del "canone base" per gli assegnatari con reddito compreso tra
il limite di cui al primo comma, lett. e), dell'art.
3 della presente legge maggiorato del 10% ed il limite di cui al secondo comma
dell'art. 33 della presente legge fissato per la decadenza dalla qualifica di
assegnatario. Il canone per i nuclei familiari fruenti dei soli redditi
derivanti da lavoro dipendente o pensione non può, comunque, eccedere il 9% del
reddito complessivo del nucleo familiare di cui al terzo comma dell’art. 24
della presente legge.
Fascia C)
Per gli assegnatari
collocati nella fascia C) di cui al terzo comma dell'art. 23 della presente
legge il canone è così determinato:
C.1 - Canone pari al
150% del "canone base" per gli assegnatari con reddito compreso tra
il limite di cui al secondo comma dell'art. 33 fissato per la decadenza e tale
limite maggiorato del 15%. Il canone per i nuclei familiari fruenti di soli
redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione non può eccedere l’11% del
reddito complessivo del nucleo familiare di cui al terzo comma dell’art. 24
della presente legge.
Il canone minimo non
può essere inferiore al 100% del "canone base" di cui all’articolo 25
della presente legge.
C.2 - Canone pari al
175% del "canone base" per gli assegnatari con reddito compreso tra
il limite di cui al secondo comma dell'art.33 maggiorato del 15% ed il limite
di cui al secondo comma dell'art.33 maggiorato del 30% fissato per il rilascio
dell'alloggio. Il canone per i nuclei familiari fruenti di soli redditi
derivanti da lavoro dipendente o pensione non può eccedere il 12% del reddito
complessivo del nucleo familiare di cui al terzo comma dell’art. 24 della
presente legge.
Il canone minimo non
può essere inferiore al 100% del "canone base" di cui all’articolo 25
della presente legge.
2. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di
reddito di cui al presente articolo sulla base della documentazione prodotta o
degli accertamenti effettuati.
3. I dati relativi alle condizioni reddituali dei
nuclei familiari degli assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale
variazione delle fasce di reddito e dei canoni di cui al presente articolo sono
rilevati dalla anagrafe della utenza e del
patrimonio.
4. La determinazione dei canoni ai sensi della
presente legge è effettuata dagli Enti Gestori a partire dal 1° gennaio 2008.
5. L’Ente gestore nella predisposizione dei
bollettini di pagamento dei canoni di locazione dovrà esplicitarne il calcolo.
Articolo
27
Aggiornamento
del canone
1. Il canone, determinato in applicazione di una
percentuale del “canone base”, è aggiornato annualmente dall’Ente gestore a
seguito della rideterminazione del “canone base” stesso.
2. Il canone ,determinato in applicazione di una
percentuale sul reddito, viene aggiornato dagli Enti gestori ogni qualvolta vi
sia variazione del reddito degli assegnatari, con decorrenza dal 1° gennaio
dell'anno seguente a quello in cui è stata effettuata l'indagine reddituale.
3. Il Consiglio regionale assicura, attraverso
l'eventuale modifica sia delle percentuali che dell'articolazione delle
relative fasce di cui all'art. 26, che le entrate per i canoni di locazione
consentano di realizzare idonee eccedenze rispetto alle spese di gestione, di
amministrazione e manutenzione, compresi gli oneri fiscali e l’accantonamento
della quota dello 0,50% annuo del valore locativo del patrimonio gestito, con
esclusione degli alloggi a canone sociale, da destinare sia alle finalità di
cui al terzo comma dell'art. 25 della legge 8.8.1977 n. 513, con priorità per
gli interventi di manutenzione straordinaria e di recupero del patrimonio
abitativo pubblico, sia alla costituzione del fondo di cui all'art. 29 della
presente legge.
4. Gli Enti gestori sono tenuti a comunicare alla
Regione le percentuali di eccedenza delle entrate per i canoni di locazione
rispetto all'ammontare delle spese di amministrazione e di manutenzione degli
alloggi compreso gli oneri fiscali.
Articolo
28
Canoni di
locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
1. Gli Enti Gestori determinano annualmente il
canone di locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di
abitazione sulla base dei valori di mercato, escluso i posti macchina di
pertinenza degli alloggi.
2. L'assegnazione dei detti immobili è effettuata
mediante ricorso all'asta pubblica con offerte in aumento assumendo a base il
prezzo di cui al comma precedente.
3. Il contratto di locazione deve prevedere una
cauzione trimestrale e la clausola che l'assegnatario rinunci esplicitamente
alla indennità di avviamento alla fine del contratto.
4. Sono esclusi dall'applicazione del canone di
locazione di cui al 1° comma del presente articolo i locali assegnati ad
Associazioni di volontariato, benefiche, culturali, sociali e comunque senza
fini di lucro. A tal fine gli Enti gestori destinano una percentuale non
superiore al 25 % dei locali in loro dotazione in ogni Comune. I canoni
relativi ai locali di cui al presente comma sono stabiliti in ragione di euro
1,20 al m.q. per mese ed aggiornati ogni biennio
sulla base delle variazioni assolute dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fatte salve le scadenze
contrattuali in essere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli Enti Gestori danno disdetta delle assegnazioni in essere ai
soggetti che non siano Associazioni di volontariato, benefiche, culturali,
sociali ed Enti senza fine di lucro e provvedono all’assegnazione di tali
locali esclusivamente con avviso pubblico cui possono partecipare solo le
suddette associazioni e gli enti senza scopo di lucro. [14]
5. La Giunta Regionale con propria delibera da
adottare entro il 31 dicembre 2008 [15], determina le priorità ed i criteri per
le assegnazioni alle associazioni di cui al comma precedente ed approva lo
schema tipo dell’avviso pubblico ed il modulo tipo della domanda, sentita la
Commissione Consiliare competente. Nelle more di detta approvazione non è
possibile procedere a nuove assegnazioni.
6. I locali destinati a deposito o garage, realizzati
dagli Enti gestori successivamente alla costruzione degli alloggi, sono
considerati pertinenze degli stessi anche ai fini della determinazione del
canone di locazione. In ogni caso l’incremento del canone che ne deriva non
può, comunque, essere inferiore a euro 3,00, euro 6,00, euro 7,00 [16], euro
9,00, euro 12,00 e euro 18,00 per gli assegnatari inseriti rispettivamente
nelle fasce A), B1), B2), B3), C1) e C2) del primo comma dell’art. 26 della
presente legge
7. In presenza di garage o deposito, gli
assegnatari di alloggi inseriti nelle fasce A), B1), B2), B3), C1) e C2) del
primo comma dell’art. 26 della presente legge, il cui canone di locazione è
determinato in applicazione di una percentuale sul reddito, sono tenuti,
comunque, al pagamento di un canone integrativo pari rispettivamente ad euro
3,00, euro 6,00, euro 7,00 [17], euro 9,00, euro 12,00 e euro 18,00. Tali
importi sono aggiornati annualmente dall’Ente gestore in base all’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
8. In caso di decesso dell’assegnatario di un
immobile ad uso diverso dall’abitazione subentrano nell’assegnazione i
componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 3, secondo
comma, previa specifica istanza e verifica dell’effettivo utilizzo
dell’immobile.
Articolo
29
Fondo
sociale
1. Presso l'Amministrazione regionale è costituito
un fondo sociale integrativo di quello istituito dall’art. 11 della legge
9.12.1998 n. 431 da utilizzarsi per la concessione ai conduttori di alloggi in
locazione aventi i requisiti minimi fissati con D.M. 7 giugno 1999 ed
eventualmente ridefiniti dalla Regione o dai Comuni ai sensi del primo comma
dell’art. 2 dello stesso D.M. 7.6.1999 di contributi per il pagamento di canoni
di locazione.
2. La spesa occorrente per le esigenze di cui al
primo comma è determinata annualmente con legge di bilancio e farà carico sul
Capitolo 22080 – U.P.B. 0611.02.
[3. Il fondo sarà disciplinato [18] tra i Comuni
con i criteri di cui al “Regolamento di disciplina del fondo sociale” approvato
dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1333 in data 8.02.2000 e
successive modifiche e integrazioni.] [45]
4. Il dieci per cento della somma di cui al
secondo comma è riservato a favore dell’A.T.E.R. per la corresponsione di contributi
per cambi alloggi ad assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
oggetto di mobilità. L’entità dei contributi concedibili sarà determinata dalla
Giunta regionale sulla base delle richieste che le A.T.E.R annualmente dovranno
far pervenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento. Le somme eventualmente non utilizzate a tale fine saranno
utilizzate per gli scopi di cui al primo comma.
Articolo
30
Accertamento
periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
1. Almeno ogni due anni l'Ente gestore è tenuto a
verificare la permanenza in capo agli [19] assegnatari dei requisiti di cui
all'art. 3.
2. Ai fini del controllo dei suddetti requisiti,
l'Ente gestore si avvarrà dei dati conoscitivi che saranno acquisiti
nell'ambito della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del
patrimonio.
3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su
specifica e documentata richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito
inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito a partire dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta stessa. In caso di
decesso, di sopravvenuto stato di disoccupazione, di cessazione di attività
lavorativa autonoma, di pensionamento e di trasferimento con relativo cambio di
residenza di componente il nucleo familiare, il cui reddito da lavoro concorre
a formare il reddito complessivo del nucleo familiare stesso, l'Ente gestore,
qualora la diminuzione del reddito complessivo familiare sia tale da far
ricadere l'assegnatario in una fascia inferiore, dispone la corrispondente
riduzione del canone a partire dal mese successivo a quello della richiesta,
previa esibizione, da parte dell'interessato, della documentazione dell'evento
e della certificazione ritenuta idonea ad attestare la nuova inferiore
situazione reddituale dell'assegnatario. In caso di ricollocamento al lavoro
dopo lo stato di disoccupazione, l’assegnatario ha l’obbligo di comunicare
all’Ente gestore l’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa unitamente alla
esibizione della documentazione idonea ad accertare la nuova situazione
reddituale. In tal caso l’assegnatario sarà collocato nella relativa fascia,
con conseguente incremento del canone di locazione, a partire dal mese
successivo a quello del ricollocamento al lavoro. La mancata comunicazione
dell’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa, accertata dall’Ente gestore al
momento della verifica dei requisiti di cui al primo comma, comporta la
decadenza dal beneficio della riduzione del canone anche per il periodo di
disoccupazione documentato, con conseguente recupero da parte dell’Ente gestore
dei relativi importi.
4. È fatto obbligo agli assegnatari di
trasmettere, alla scadenza stabilita e nei termini e modalità fissate dall'Ente
gestore, la documentazione attestante la situazione reddituale del proprio
nucleo familiare e, ove richiesta, ogni altra documentazione o notizia atta ad
accertare per essi la permanenza dei requisiti.
5. Qualora l'assegnatario produca una
documentazione da cui risulti un reddito ritenuto inattendibile ai fini
fiscali, l'Ente Gestore ha l'obbligo di trasmettere agli Uffici Finanziari, per
gli opportuni accertamenti, tale documentazione dandone comunicazione
all'interessato. In pendenza di tale accertamento all'assegnatario è applicato
il canone di cui al primo comma, lett. c2), dell'art.
26.
6. Qualora, nonostante la richiesta, da
effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
l'assegnatario non produca la documentazione richiesta ovvero la produca parzialmente,
l'Ente Gestore, oltre ad attivare la procedura di decadenza di cui all'art.33,
provvederà ad applicare all'inadempiente il canone di cui al comma 1, punto C2
dell’art. 26.
7. Il procedimento di decadenza si interrompe nel
caso in cui, sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima che
sia stata dichiarata la decadenza dalla assegnazione, l'assegnatario provveda a
trasmettere all'Ente gestore la richiesta documentazione attestante la
permanenza dei requisiti. L'Ente gestore provvede, ove occorra, a dare
immediata comunicazione al responsabile della struttura comunale competente del
ricevimento della documentazione suddetta. In tal caso l'assegnatario verrà
collocato nella fascia di competenza con decorrenza dal mese successivo alla
data di presentazione della documentazione stessa. Nel caso in cui il canone
relativo alla fascia di competenza risulti inferiore [20] a quello
temporaneamente applicato quale sanzione, l’Ente gestore provvede ad effettuare
il conguaglio tra il canone provvisoriamente pagato e quello relativo alla
fascia di competenza.
8. Ove, a seguito degli accertamenti effettuati,
l'Ente Gestore accerti la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 3,
provvederà ad attivare la procedura di decadenza di cui all'art. 33.
Articolo
31
Partecipazione
dell'utenza e relazioni sindacali
1. Gli Enti gestori promuovono e favoriscono la
partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme
previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli
utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite
conferenze periodiche. L'informazione avrà particolarmente ad oggetto dati
concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto
all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi
protocolli d'intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, degli inquilini e della proprietà edilizia. I protocolli d'intesa
disciplineranno i rapporti tra gli Enti Gestori e rappresentanze anche
sindacali degli utenti. Nell'ambito di tali rapporti, i rappresentanti
dell'utenza potranno avanzare proposte alle A.T.E.R. nelle materie che
riguardano direttamente gli utenti.
2. Gli Enti gestori concedono, nei Comuni con
forte presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, previa apposita
convenzione, e a titolo gratuito, l'uso di appositi spazi alle Organizzazioni
Sindacali degli inquilini riunite per lo svolgimento delle loro attività
nell’ambito del 25% [21] dei locali in dotazione di cui al quarto comma
dell’art. 28.
3. Nell'ambito dei rapporti tra gli Enti gestori e
le OO.SS. degli inquilini maggiormente rappresentative a livello regionale [22]
le A.T.E.R., senza alcun onere a carico delle OO.SS., sulla base di formali
comunicazioni di delega rilasciata dagli assegnatari, procedono alla
riscossione delle quote associative dovute dagli assegnatari ed al versamento
trimestrale delle somme riscosse all'organizzazione cui esse competono.
TITOLO IV
ANNULLAMENTO,
DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Articolo
32
Annullamento
dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
1. L'annullamento della assegnazione viene
disposto con provvedimento del responsabile della struttura comunale competente
nei seguenti casi:
a) per assegnazione
avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento della assegnazione
medesima;
b) per assegnazione
ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate
false
2. In presenza di tali condizioni, comunque
accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di
locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera
raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti
compiuti, assegna al medesimo un termine di 30 giorni per la presentazione di deduzioni
scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.
3. I termini suindicati sono raddoppiati per i
lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti
effettuati prima della consegna dell'alloggio.
4. Qualora, dall'esame dei documenti prodotti
dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni
accertate il responsabile della struttura comunale competente, su parere
obbligatorio e vincolante della Commissione provinciale di assegnazione
alloggi, pronuncia l'annullamento della assegnazione entro i trenta giorni
successivi al parere stesso.
5. L'annullamento della assegnazione comporta, nel
corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
Compete all’Amministrazione comunale l’esecuzione del relativo provvedimento di
rilascio.
6. Al provvedimento con cui è stato disposto il
rilascio si applica il dodicesimo comma dell'art.11 del D.P.R. 30.12.1972
n.1035.
Articolo
33
Decadenza
dalla assegnazione
1. La decadenza dalla assegnazione viene
dichiarata dall’Amministrazione Comunale competente, nei casi in cui
l’assegnatario:
a) - abbia perso uno
dei requisiti di cui all'art.3, salvo quanto previsto dal secondo comma del
presente articolo;
b) abbia ceduto o
sub-locato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la
destinazione d'uso;
c) - non occupi
stabilmente l'alloggio ovvero abbia abbandonato lo stesso per un periodo
superiore a 3 mesi salvo autorizzazione dell’Ente gestore giustificata da gravi
motivi;
d) - abbia adibito
l'alloggio ad attività illecite o immorali;
e) – non abbia
adempiuto all’obbligo di presentazione periodica della documentazione di cui al
quarto comma dell’art. 30 a seguito di diffida da parte dell’Ente Gestore a
mezzo di raccomandata A.R.;
f) - abbia eseguito
costruzioni sulle parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l'alloggio
assegnato o sull'area di pertinenza del fabbricato predetto senza
l'autorizzazione da parte dell'Ente gestore;
g) - abbia consentito
ad altre persone di abitare nell'alloggio assegnato senza l'autorizzazione di
cui all'art.19;
h) - essendo moroso,
non abbia provveduto a richiedere la sanatoria entro i termini previsti dal
successivo art.38.
i)- non adempia agli
obblighi derivanti dall’autogestione, in particolare quando l’importo dei
relativi oneri sia superiore a quello delle tre mensilità. In tale ipotesi il
mancato pagamento dovrà risultare dal bilancio consuntivo regolarmente
approvato dall’assemblea degli assegnatari;
l)- produca false
dichiarazioni o documentazioni, richieste dall’Ente gestore, finalizzate alla
verifica del mantenimento del requisito di assegnatario ed alla determinazione
del canone di locazione;
m)- si trovi nella
situazione di cui al quinto comma dell’art. 22;
n)- non ottemperi al
cambio temporaneo in altro alloggio adeguato, per esigenze di ristrutturazione
dell’alloggio occupato, con impegno dell’Ente gestore di farlo rientrare
nell’alloggio ristrutturato ad intervento ultimato.;
o)- non sottoscriva il
contratto di locazione nel termine di cui al primo comma dell’art. 17;
p)- non occupi
l’alloggio nei termini di cui al secondo comma dell’art. 17.
2. In relazione al reddito familiare ed alla
titolarità di diritti reali [23 ] la decadenza si verifica nelle
seguenti ipotesi:
a) reddito annuo
del nucleo familiare superiore al limite stabilito dal 1° comma dell'art. 3
della presente legge maggiorato del 60%;
b) titolarità, da
parte dell'assegnatario o altro componente del nucleo familiare, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione di cui al primo comma, lettere c1), c2)
e c3) dell'art.3 della presente legge. L'acquisizione di uno dei diritti
predetti da parte di un componente del nucleo familiare, diverso
dall’assegnatario e dal coniuge, non comporta la decadenza, a condizione che
l'alloggio sia finalizzato all'abitazione dell'acquirente e venga occupato
entro un anno dalla data di acquisto, fatte salve cause di forza maggiore
riconosciute dal responsabile della struttura comunale competente.
3. Per il procedimento si applicano le
disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art.32.
4. La decadenza comporta la risoluzione di diritto
del contratto e l'obbligo del rilascio immediato dell’alloggio da parte
dell'assegnatario e il provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio. L’Amministrazione Comunale a
mezzo dei propri Uffici curerà l’esecuzione del relativo provvedimento di
rilascio.
5. Nell'ipotesi in cui il reddito complessivo
annuo del nucleo familiare, per due anni consecutivi, superi di non oltre il
30% il limite di cui al secondo comma, lett. a), del
presente articolo non si applica la disposizione di cui al terzo comma. In tal
caso l'Ente gestore assoggetta l’assegnatario al canone di cui al terzo comma, lett. c), dell'art.23.
6. Nel caso in cui il reddito complessivo annuo
del nucleo familiare del conduttore, per due anni consecutivi superi il limite
di reddito di cui al secondo comma, lett. a), del
presente articolo, maggiorato del 30%, si applica il disposto di cui al terzo
comma del presente articolo con il conseguente immediato rilascio
dell'alloggio.
7. Al provvedimento di decadenza si applica il
dodicesimo comma dell'art.11 del D.P.R. 30/12/1972 n.1035. Il provvedimento
medesimo può concedere un termine dilatorio non eccedente gli otto mesi per il
rilascio dell'alloggio. La dilazione non viene concessa qualora venga anche
riscontrata una morosità a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente gestore da
parte del conduttore dell'alloggio e del suo nucleo familiare.
8. Per il cedente di cui al primo comma, lett. b), del presente articolo, e nei confronti di chi
abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni
previste dall'art.26 della legge 5.8.1977 n.513.
9. Per l'assegnatario che abbia perduto il
requisito di cui al primo comma, lett. c) del primo
comma dell’art. 3 della presente legge, ma che non abbia la disponibilità
dell'alloggio sito nel Comune in cui il medesimo assegnatario risieda o nei
Comuni contermini, il termine per il rilascio potrà essere prorogato, previa
richiesta al responsabile della struttura comunale competente da parte
dell'interessato, fino alla data di effettiva disponibilità dell'alloggio
medesimo, a condizione che l'interessato, o altro componente del nucleo
familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento per il rilascio alla
prima scadenza contrattuale successiva all'entrata in vigore della presente
legge.
10. La Regione definisce le modalità preferenziali
per l'accesso alla proprietà o alla locazione a termine o permanente della
prima casa per coloro che sono decaduti dalla qualifica di assegnatario
nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di nuova
costruzione o di recupero di edilizia agevolata.
Articolo
34
Occupazione
illegale degli alloggi
1. Salvo quanto previsto negli articoli che
precedono, il legale rappresentante dell'Ente gestore dispone, con proprio
provvedimento, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine
diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a
rilasciare l'alloggio entro 30 giorni e gli assegna lo stesso termine per la
presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
2. Al provvedimento con cui si dispone il rilascio
si applica il dodicesimo comma dell'art.11 del D.P.R. 30.12.1972 n.1035.
3 [39] .
Per tutto il periodo di
occupazione, gli abusivi sono tenuti a corrispondere una indennità pari al
doppio del canone determinato, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge,
e, in ogni caso, non superiore al 175% del canone base di cui all'articolo 25.
TITOLO V
NORME PER
LA REGOLARIZZAZIONE DELLE AUTOGESTIONI
Articolo
35
Autogestione
dei servizi e spazi comuni
1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono
l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni,
sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o
recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della
gestione dei servizi da parte degli assegnatari.
3. In caso di particolari esigenze o difficoltà,
l'Ente gestore, può, sentite le Organizzazioni Sindacali dell'utenza,
deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di
sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare
le cause ostative assunte a base del deliberato.
4. Per gli alloggi già assegnati gli Enti gestori
realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge. Gli Enti gestori debbono dotarsi
di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con
particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da
persone non autonome.
5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento
delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i
costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e
conguagli annuali sul rendiconto redatto dall'Ente.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, gli Enti gestori predispongono, sentite le Organizzazioni
Sindacali degli assegnatari, il regolamento per la costituzione ed il
funzionamento delle autogestioni, nonché quelli per la ripartizione degli oneri
fra Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e parti
comuni e per l'autogestione della manutenzione.
7. È facoltà dell'Ente gestore, sulla base del
regolamento di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla piccola
manutenzione secondo forme totali o parziali accreditando agli organi dell'autogestione
una parte della quota di canone a ciò destinata non superiore al 30%.
8. Gli assegnatari che si rendono morosi verso
l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi
derivanti dal contratto di locazione. In tale ipotesi il mancato pagamento
dovrà risultare dal bilancio consuntivo regolarmente approvato dall’assemblea
degli assegnatari.
Articolo
36
Alloggi in
amministrazione condominiale
1. Dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire
l'attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente
od in parte. In questi stabili l'Ente gestore promuove gli atti preliminari per
la costituzione della amministrazione condominiale e, dal momento della sua
costituzione, cessa per gli assegnatari in proprietà l’obbligo di corrispondere
all'Ente gestore le quote per le spese generali di amministrazione e
manutenzione eccezione fatta per quelle afferenti il servizio di rendicontazione
e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente
dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore.
2. Le norme di cui al comma precedente si
applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.
3. Gli assegnatari in locazione di alloggi
compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo
dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di
gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese
relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del
condominio, cui compete di agire anche in giudizio, per il recupero nei
confronti degli assegnatari inadempienti o morosi. (63)
TITOLO VI
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Articolo
37
Norme di
attuazione
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, approva il nuovo schema tipo del
bando di concorso ed il modulo tipo della domanda.
Articolo
38
Morosità
pregressa
1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non abbiano adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi per il pagamento dei
canoni e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono regolarizzare la propria
posizione debitoria versando, entro novanta giorni dalla data di richiesta di
pagamento da parte dell’Ente gestore, le somme dovute, maggiorate degli
interessi legali.
2. Gli stessi assegnatari possono presentare
domanda per il pagamento dilazionato delle somme dovute da effettuarsi in un
numero massimo di 48 rate mensili. In presenza di documentato ed accertato
stato di grave indigenza dell’assegnatario l’Ente può concedere una maggiore
dilazione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate. Agli assegnatari
collocati nelle fasce A) e B1) dell’art. 26 della presente legge, in presenza
di documentato ed accertato stato di grave indigenza, non sono applicati gli
interessi legali. (55)
3. Agli assegnatari, ai quali è stato determinato
il canone per non aver presentato biennalmente la documentazione reddituale, il
canone va rideterminato, su richiesta dell’interessato da prodursi entro 90
giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente gestore, per ciascun biennio di
riferimento a seguito della presentazione, ora per allora, della relativa
documentazione reddituale, da allegare alla richiesta stessa.
4. L'Ente gestore provvederà a notificare
all'assegnatario che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma la nuova
situazione debitoria che potrà essere estinta con le stesse modalità previste
dal 2° comma.
5. All'accettazione, entro 90 giorni dalla data
della notifica, a mezzo di sottoscrizione del debito pregresso, consegue il
venir meno della morosità e dei procedimenti anche di esecuzione.
6. Nei confronti degli assegnatari, che non
regolarizzeranno la loro posizione debitoria secondo quanto previsto dai
precedenti commi, l'Ente gestore attiverà le procedure di cui all'art. 33 della
presente legge, fatta eccezione per coloro i quali lo stato di morosità è addebitabile
a grave malattia dell’assegnatario o di un componente il nucleo familiare
debitamente documentato e che abbia comportato elevate spese sanitarie a carico
del nucleo familiare stesso. Il procedimento si interrompe nel caso in cui,
sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima che sia stata
dichiarata la decadenza dall'assegnazione, l'assegnatario provveda a
trasmettere all'Ente gestore la documentazione attestante la permanenza dei
requisiti nonché al pagamento del debito pregresso che potrà, su domanda
dell'interessato, essere rateizzato con le modalità di cui al secondo comma del
presente articolo. Successivamente alla dichiarazione di decadenza, ove la
morosità venga integralmente estinta entro il termine perentorio di 90 giorni, il
provvedimento adottato ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera h), viene
annullato dall'Amministrazione comunale competente. Qualora, a seguito
dell’esperimento da parte degli Enti gestori di tutte le possibili procedure
per il recupero della morosità, che dovranno essere idoneamente documentate,
viene accertata la inesigibilità del credito, la Regione può autorizzare gli
Enti gestori a scomputare il relativo importo dalle eventuali risorse
disponibili nella contabilità della Gestione Speciale di cui agli artt. 4 e 10
del D.P.R. 30.12.1972, n. 1036 a condizione che le stesse siano state
contabilizzate nelle forme di legge e non ancora
programmate. (48)
7. Le richieste presentate oltre il termine di cui
al primo comma dell’art. 38 della legge n. 31/99 restano valide anche ai fini
della presente legge.
Articolo
39
Sanatoria
1. Coloro che occupano, senza titolo, gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica ovvero che risultano destinatari di ordinanze
di decadenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono
presentare, entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita
comunicazione da parte dell’ente gestore, domanda di sanatoria in
presenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo. (47)
1bis. Tutti coloro che, legati da vincoli di
parentela ex art. 3, comma 2 con gli assegnatari deceduti e che non siano in
possesso dei requisiti per ottenere il subentro nell'assegnazione, occupano
alla data del 30 aprile 2014 un alloggio ERP possono presentare domanda di sanatoria
entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione inoltrata
dall'Ente gestore. [46]
2. L'assegnazione è subordinata:
a) - al possesso, da
parte del richiedente, dei requisiti di cui all'art. 3 della presente legge
fatta eccezione per il reddito che dovrà essere inferiore al limite di reddito
per la decadenza di cui all’art. 33, comma 2, lett.
a), [24];
b) - al protrarsi
dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare alla data della
domanda;
c) - alla circostanza
che :
c1) - l'occupazione non
abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di
decreto di assegnazione in dipendenza di graduatoria approvata e pubblicata a
norma di legge;
c2) -non siano già in
corso formali procedure per il rilascio dell’alloggio per il quale sia già
stato individuato il legittimo assegnatario ancorchè
non in possesso del decreto di assegnazione;
c3) - non si tratta di
prefabbricati assegnati in dipendenza di sisma o altre calamità naturali;
c4) - che sia stata
dichiarata dall’Amministrazione Comunale e notificata all’eventuale originario
assegnatario la decadenza ai sensi dell’art. 33 della presente legge. In caso
contrario gli interessati alla sanatoria possono beneficiare prioritariamente
della riserva di cui all'art. 18 della presente legge;
d) - al recupero, da
parte dell'Ente gestore, di tutti i canoni, indennità di occupazione e spese
accessorie dovuti, a decorrere dalla data di occupazione. Dalla data
dell'occupazione e fino alla data di presentazione della richiesta di
sanatoria, l'indennità dovuta è determinata ai sensi del terzo comma dell'art.
34. [40] Successivamente a tale data i richiedenti, nel caso venga accolta la
richiesta di sanatoria, sono tenuti a corrispondere,se
più favorevole, il canone determinato ai sensi dell’art. 26 della presente
legge sulla base della documentazione reddituale relativa a tale ultimo
periodo;
e) - al rilascio, da
parte dell'occupante, di parti comuni del fabbricato, nonché di ambienti o
superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e delle sue
pertinenze eventualmente occupate;
f) - al rispetto dello
standard dell’alloggio nei limiti di cui all’art. 16 della presente legge. In
caso contrario l’alloggio viene assegnato provvisoriamente e l’assegnatario
inserito d’ufficio nell’elenco degli alloggi oggetto di mobilità di cui
all’art. 20 della presente legge.
3. I requisiti di cui alla lettera a) del comma
precedente, sono accertati dalla Commissione di cui all'art. 9.
4. La mancata richiesta di sanatoria nei termini
di cui al primo comma comporta l’attivazione delle procedure previste per la
decadenza di cui all’art. 33 della presente legge.
5. Le richieste di sanatoria presentate oltre il
termine di cui al primo comma dell’art. 39 della L.R. n. 31/99 restano valide
con conseguente sospensione delle eventuali procedure per il rilascio
dell’alloggio già attivate.
Articolo
39 bis
Recupero
morosità alloggi (49)
1. Al fine di agevolare l'estinzione della
morosità, gli Enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
possono stabilire modalità di recupero in via transattiva delle somme dovute,
in misura non inferiore al 60 per cento, dagli assegnatari degli alloggi, a
titolo di canoni ed oneri accessori, alla data del 31 dicembre 2012, tenendo
conto anche della capacità reddituale dell'assegnatario e dell'entità della
somma richiesta e che identiche modalità di riscossione delle somme dovute si
applicano anche alle indennità di occupazione dovute dagli occupanti senza
titolo che hanno ottenuto la regolarizzazione ai sensi della legge regionale 18
dicembre 2007, n. 24. (50)
Articolo
40
Commissione
per la formazione della graduatoria
1. Le Commissioni Assegnazione Alloggi durano in
carica 5 anni e scadono comunque alla fine di ogni legislatura regionale.
2. I Presidenti ed i componenti delle Commissioni
Assegnazione Alloggi restano, comunque, in carica fino all’insediamento delle
nuove Commissioni.
Articolo
41
Abrogazioni
di norme
1. Sono abrogate le Leggi regionali 19.11.1999
n.31, 23.12.1999, n. 39, 22.05.2001, n. 24 [25] ed ogni ulteriore
disposizione di legge vigente in contrasto con le norme di cui alla presente
legge.
Articolo
42
Bandi di
concorso
1. Per tutti i concorsi i cui bandi siano stati
pubblicati prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi le norme vigenti al momento della pubblicazione del bando fino alla
pubblicazione della graduatoria definitiva. Tutte le attività successive sono
effettuate nel rispetto della presente legge.
2. Ove, successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, vengano pubblicati bandi di concorso non conformi
alle previsioni della legge stessa, i Comuni interessati sono tenuti ad
annullarli in sede di autotutela.
3. L’A.T.E.R., cui il bando sia stato trasmesso ai
sensi del precedente art.4, ultimo comma,della
presente legge, lo restituirà immediatamente al Comune, invitando lo stesso a
provvedere all’annullamento.
4. Le Commissioni di cui all’art. 9 della presente
legge non potranno in alcun caso effettuare gli adempimenti di loro competenza
ove il bando di concorso non sia conforme alla legge in vigore al momento della
sua pubblicazione.
5. Le graduatorie definitive pubblicate sul
Bollettino Ufficiale Regionale in data antecedente di oltre anni quattro a
quella della presente legge conservano la loro efficacia fino alla
pubblicazione di nuove graduatorie. In tal caso, entro il termine di sessanta
giorni dalla data della presente legge, il Comune provvede alla pubblicazione
di un nuovo bando di concorso.
In caso di mancata pubblicazione del bando di concorso da parte del Comune
provvede direttamente l’A.T.E.R. competente per territorio e tutti gli oneri
sono a carico del Comune.
Articolo
43
Alienazione
alloggi di E.R.P. (41)
1. Ai fini della vendita di alloggi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, hanno
titolo all'acquisto anche coloro i quali, in assenza di decreti di
assegnazione, conducono un alloggio di edilizia residenziale pubblica da almeno
cinque anni alla data di presentazione della domanda di acquisto, sulla base di
regolare contratto di locazione stipulato con l'Ente gestore.
2. Il diritto di prelazione, da esercitarsi da
parte dell'ATER competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del proprietario dell'alloggio, per un prezzo pari a
quello di cessione, rivalutato sulla base della variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, si estingue qualora l'acquirente dei beni ceduti, in applicazione
della stessa, versi all'Ente cedente un importo pari al 20% del prezzo di
vendita determinato in applicazione della Legge n. 560/93 e rivalutato come
sopra alla data della richiesta di estinzione. (51)
3. Ulteriori piani di
vendita, nuovi o di modifica di quelli già approvati dalla Regione, dovranno
essere proposti dagli Enti proprietari entro il 31 dicembre
2018 (56) prevedendo l'inserimento di
tutti gli immobili con vetustà superiore a venti anni per gli immobili di
edilizia sovvenzionata e superiore a dieci anni per rutti gli altri immobili.
Tutti i piani di vendita di cui alla legge n. 560/1993 scadranno, comunque, il
31 dicembre 2025. (57) Tutte le procedure
relative ai trasferimenti di alloggi a favore degli assegnatari devono essere
definite entro il 31 dicembre 2025. Gli assegnatari degli alloggi compresi nei
piani di vendita potranno manifestare la propensione all'acquisto entro e non
oltre il 31 dicembre 2024. (58) A tal
fine gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e
disciplinano le modalità di presentazione delle domande di
acquisto. (52)
4. Il disabile, affetto da invalidità permanente,
riconosciuta in misura non inferiore all'80 per cento dalla Commissione per
l'accertamento degli stati di invalidità civile e il privo della vista di cui
al primo comma dell'art. 6 titolo 1° della legge 2 aprile 1969, n. 482,
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha la facoltà,
decorsi cinque anni dalla data del decreto di assegnazione, di chiederne
l'acquisto, alle condizioni di cui al decimo, undicesimo e dodicesimo comma
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e del quarto comma
dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136. Tale facoltà è riconosciuta
anche nell'ipotesi in cui sia affetto da disabilità il familiare convivente
dell'assegnatario da almeno cinque anni. L'ATER, su richiesta dell'assegnatario
dell'alloggio da almeno cinque anni, deve attivare il procedimento di vendita
anche se l'abitazione non è inclusa nel piano di
vendita.
5. La valutazione del prezzo di mercato delle
unità immobiliari ad uso non abitativo è effettuata dall'ATER competente per
territorio.
6. Anche per le alienazioni delle unità
immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia
residenziale pubblica si applica il dodicesimo comma dell'articolo unico della
Legge 24 dicembre 1993, n. 560. (44)
7. Il diritto di prelazione di cui al comma 2 del
presente articolo, non si applica alle alienazioni di unità immobiliari ad uso
diverso dall'abitazione. (53)
7 bis. Le unità immobiliari ad uso diverso
dall'abitazione, per le quali sia stato integralmente pagato il prezzo, possono
essere alienate ovvero può esserne modificata la destinazione
d'uso. (54)
Articolo
44
Norma
transitoria
Requisiti per l’accesso all’ E.R.P. (42)
1. Entro il 31 dicembre 2022, il requisito
reddituale ai fini Irpef, attualmente richiesto sia ai fini dell'assegnazione
che della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sarà
sostituito dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. I valori di tale
indicatore, sia per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, sia per la definizione
dei canoni di locazione, saranno definiti con provvedimento della Giunta
regionale sentita la commissione consiliare
competente.
Articolo
45
Entrata in
vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
TABELLA A
STANDARDS
DI AFFOLLAMENTO
1. a) Nucleo
familiare di 1 o 2 persone; Superficie utile < mq 45 - Punti 1.
b) Nucleo familiare di 3 o 4 persone; Superficie utile < mq 45 - Punti 2 /
< mq 60; Punti 1;
c)Nucleo familiare di 6 persone; Superficie utile < mq 45 - Punti 4; < mq
60 - Punti 3; < mq 75 - Punti 2; < mq 85 - Punti 1;
d)Nucleo familiare di 7 o più persone: Superficie utile < mq 45 - Punti 5;
< mq 60 - Punti 4; < mq 75 - Punti 3; < mq 85- Punti 2; < mq 95 -
Punti 1.
La superficie utile abitabile dell'alloggio è intesa quale superficie di
pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle
soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre.
È esclusa dal computo la parte di superficie avente un'altezza inferiore a mt.
2,40.
____________________________________
NOTE
[1] All’art. 3, primo comma, lett.
e), penultimo periodo, la lettera “a3.2” è sostituita dalla lettera “a3.1”;
[2] All’art. 4, terzo comma, terzo periodo, la parola “nazionale” è sostituita
dalla parola “regionale”;
[3] All’art. 4, sesto comma, primo periodo, dopo le parole” I comuni”, sono
aggiunte le parole “,in assenza di graduatoria definitiva vigente in dipendenza
di un bando generale,”;
[4] All’art. 9 è aggiunto il seguente comma 16: “Ciascun componente o
Presidente può essere designato per una sola commissione”;
[5] All’art. 10, primo comma, le parole “artt. 5 e 6 della legge” sono
sostituite con le parole “artt. 4, 5 e 6 del D.P.R.”;
[6] All’art. 10, quarto comma, la parola “terzo” è sostituita dalla parola
“secondo”;
[7] All’art. 14, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole “condizioni
soggettive o oggettive” sono aggiunte le parole “, di cui al bando di concorso
che ha originato la graduatoria;
[8] All’art. 14, terzo comma, in fine è aggiunto il seguente ultimo periodo:
“La verifica della condizione soggettiva di cui al punto a1) del terzo comma
dell’art. 8 va effettuata con riferimento ai limiti delle classi di reddito
pro-capite vigenti alla data dell’assegnazione”;
[9] All’art. 18, undicesimo comma, le parole “dell’ottavo” sono sostituite
dalle parole “del settimo”;
[10] Comma modificato dall'art. 1, comma 1, n. 10), L.R. 1 luglio 2008, n. 14;
[11] All’art. 23 è aggiunto il seguente sesto comma: “I componenti del nucleo
familiare sono obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto
all’Ente gestore per la conduzione dell’alloggio assegnato.”;
[12] All’art. 24, primo comma, terzo periodo, le parole “prima di effettuare la
detrazione per figli a carico o per altri componenti il nucleo familiare,” sono
soppresse;
[13] All’art. 24, terzo comma, la cifra “414,00” è sostituita con la cifra
“473,93”;
[14] All’art. 28, quarto comma, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“Fatte salve le scadenze contrattuali in essere, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli Enti Gestori danno disdetta delle
assegnazioni in essere ai soggetti che non siano Associazioni di volontariato,
benefiche, culturali, sociali ed Enti senza fine di lucro e provvedono
all’assegnazione di tali locali esclusivamente con avviso pubblico cui possono
partecipare solo le suddette associazioni e gli enti senza scopo di lucro.”;
[15] All’art. 28, quinto comma, le parole “90 giorni dalla data di entrata in
vigore delle presente legge” sono sostituite con le parole “il 31 dicembre
2008”;
[16] All’art. 28, sesto comma, dopo le parole “euro 6,00” sono aggiunte le
parole “, euro 7,00,”;
[17] All’art. 28, settimo comma, dopo le parole “euro 6,00” sono aggiunte le
parole “, euro 7,00,”;
[18] All’art. 29, terzo comma, le parole “ripartito tra i comuni” sono
sostituite con la parola “disciplinato”;
[19] All’art. 30, primo comma, la parola “degli” è sostituita con le parole “in
capo agli”;
[20] All’art. 30, comma settimo, quarto periodo, la parola “superiore” è
sostituita con la parola “inferiore”;
[21] All’art. 31, secondo comma, la percentuale “15 %” è sostituita con la
percentuale “25 %”;
[22] All’art. 31, terzo comma, le parole “presenti nel territorio regionale”
sono soppresse;
[23] All’art. 33, secondo comma, la parola “reale” è sostituita con la parola
“reali”;
[24] All’art. 39, secondo comma, lett. a), la parola
“c2” è sostituita con le parole “comma 2”;
[25] All’art. 41, dopo le parole “23.12.1999 n. 39” sono aggiunte le parole
“,22.05.2001, n. 24”;
[26] All’art. 43, secondo comma, dopo le parole “proprietario dell’alloggio”
sono aggiunte le parole “o di locale adibito ad uso diverso dall’abitazione,”;
[27] All’art. 43, secondo comma, dopo le parole “in applicazione della stessa
legge n. 560/93” sono aggiunte le seguenti parole “, rivalutato come sopra alla
data della richiesta di estinzione.”;
[28] All’art. 43 il quarto comma è sostituito dal seguente: “Le Ater potranno proporre ulteriori piani di vendita, anche
oltre il termine di cui al primo periodo del terzo comma, soltanto se
finalizzati alla eliminazione di condomini misti e previa manifestazione di
propensione all’acquisto da parte di tutti i restanti assegnatari di alloggi
pubblici ubicati in ciascun condominio.”;
[29] comma aggiunto dall’art.49 della L.R. 24 dicembre 2008,n.31;
[30] comma aggiunto dall’art. 49 della L.R. 24 dicembre 2008, n,.31.
[31] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15;
[32] Frase aggiunta dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15;
[33] Punto aggiunto dall'art. 3 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15;
[34] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15;
[35] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15;
[35 bis] Comma aggiunto dall'art. 31, L.R. 7 agosto 2009, n. 27;
[35 ter] Periodo modificato dall'art. 27, L.R. 7 agosto 2009, n.27;
[36] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15;
[36 bis] Comma modificato dall'art. 33, comma 2, L.R. 16 aprile 2013, n. 7;
[37] Parola aggiunta dall'art. 7 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15;
[38] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15;
[39] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15;
[40] Periodo sostituito dall'art. 10 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15. Il testo
precedente era così formulato: "Dalla data dell'occupazione fino alla data
di presentazione della richiesta di sanatoria i richiedenti sono tenuti a
corrispondere una indennità pari al 100% del "canone base" di cui
all'art. 25 della presente legge";
[41] Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, comma 1 numeri 26), 27)
e 28), L.R. 1 luglio 2008, n. 14; dall'art. 49, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 e
dall'art. 28, L.R. 7 agosto 2009, n. 27 è stato poi sostituito dall'art. 11,
L.R. 18 luglio 2011, n. 15;
[42] Le parole "Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono state sostituite dall'art. 12 della L.R. 18 luglio
2011, n. 15., tale comma è stato poi modificato dall'art. 35, comma 1, L.R. 8
agosto 2013, n. 18 e successivamente modificato dall'art. 18, comma 1, L.R. 22
novembre 2018, n. 38. Le parole “entro il 31 dicembre 2019” sono state
sostituite dalle parole “ Entro il 31 dicembre 2022” dall’art. 1, comma 3, L.R.
15 dicembre 2021, n. 59;
[43] Comma così sostituito dall’art. 38, L.R. 30 dicembre 2011, n. 26. Il testo
originario era così formulato: «1. Il Presidente della Giunta regionale, per
ambiti territoriali predeterminati dalla Giunta regionale stessa, in relazione
alla prevedibile entità delle domande, nomina una o più Commissioni per la
formazione delle graduatorie definitive.»
[44] Comma aggiunto dall’art. 49, L.R. 8 agosto 2012, n. 16.
[45] Comma abrogato dall'art. 18, L.R. 18 agosto 2014, n. 26.
[46] Comma aggiunto dall'articolo 22 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 e
successivamente modificato dall'articolo 60 della L.R. n. 26 del 18 agosto 2014
che ha differito il termine del 31 dicembre 2013 al 30 aprile 2014;
[47] Comma già modificato dall'art. 51, comma 1 della L.R. n. 4 del 27 gennaio
2015, è stato successivamente così modificato dall'art. 52, comma 1, L.R. 29
giugno 2018, n. 11;
[48] Comma modificato dall'art. 51, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
[49] Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 5, L.R. 16 aprile 2013, n. 7;
[50] Comma modificato indirettamente dall'art. 34, comma 1, L.R. 8 agosto 2013,
n. 18, in quanto tale comma 1 ha apportato la modifica al presente comma nel
testo riportato nel comma 5 dell'art. 33, L.R. 16 aprile 2013, n. 7, con cui è
stato aggiunto il presente articolo;
[51] Comma modificato dall'art. 33, comma 4, L.R. 16 aprile 2013, n. 7 e poi
sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 7;
[52] Comma dapprima modificato dall'art. 36, comma 1, L.R. 8 agosto 2013, n.
18, poi sostituito dall'art. 24, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 7, poi
modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) e b), L.R.
6 luglio 2016, n. 12, poi modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 30 dicembre
2016, n. 33 ed ulteriormente modificato dall’art.1, comma 1, L.R. 9 dicembre
2022, n. 40;
[53] Comma aggiunto dall'art. 23, comma 2, L.R. 30 aprile 2014, n. 7;
[54] Comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(55) Comma sostituito dall'art. 51, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;
(56) l'art. 20, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38 così dispone: "1. Al
primo periodo del terzo comma dell’art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007,
n. 24 e ss. mm. ii. le parole “il 30 dicembre 2017” sono sostituite dalle
parole “il 31 dicembre 2018”.";
(57) l'art. 20, comma 2, L.R. 22 novembre 2018, n. 38 così dispone: "2. Al
secondo periodo del terzo comma dell’art. 43 della legge regionale 18 dicembre
2007, n. 24 e ss. mm ii. le parole “il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle
parole “il 31 dicembre 2020”.". Successivamente con l’art. 1, comma 1,
L.R. 6 novembre 2020, n. 36 le parole “il 31 dicembre 2020” sono state
sostituite dalle parole “il 31 dicembre 2022”. Infine periodo modificato
dall’art. 13, comma 1, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
(58) l'art. 20, comma 3, L.R. 22 novembre 2018, n.
38 così dispone: "3. Al quarto periodo del terzo comma dell’art. 43 della
legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e ss. mm. ii. le parole “il 31 dicembre
2018” sono sostituite dalle parole “il 31 dicembre 2019”.".
Successivamente con l’art. 1, comma 2, L.R. 6 novembre 2020, n. 36 le parole
“il 31 dicembre 2019” sono state sostituite dalle parole “il 31 dicembre 2021”;
infine con l’art.1, comma, 1, L.R. 9 dicembre 2022, n. 40 le parole “31
dicembre 2021” sono state sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”;
(59) comma dapprima modificato dall’art. 20, comma 1, L.R. 22
dicembre 2020, n. 41e successivamente così sostituito dall’art. 1, comma 1,
L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(60) per le modifiche
apportate al presente comma, VEDI l'art. 20, comma 2, L.R. 22 dicembre 2020, n.
41. La modifica prevista dal suddetto comma 2 non è stata riportata nel
presente comma poiché, in caso contrario, avrebbe reso il testo dei successivi
commi incomprensibile al consultatore;
(61) per le modifiche
apportate al presente comma, VEDI l'art. 20, comma 2, L.R. 22 dicembre 2020, n.
41. La modifica prevista dal suddetto comma 2 non è stata riportata nel
presente comma poiché, in caso contrario, avrebbe reso il testo dei successivi
commi incomprensibile al consultatore;
(62) per le modifiche apportate al presente comma,
VEDI l'art. 20, comma 2, L.R. 22 dicembre 2020, n. 41. La modifica prevista dal
suddetto comma 2 non è stata riportata nel presente comma poiché, in caso
contrario, avrebbe reso il testo dei successivi commi incomprensibile al
consultatore;
(63) comma così
sostituito dall’art.1, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.