Art. 1
Modifiche alla L. R. 29 marzo 1999,
n. 9
1. Il titolo della L.R. 9/99 è sostituito con il seguente: “Istituzione di
un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di
genere”.
2. AII'art.1 della legge regionale n. 9/99 al primo capoverso le parole
"e sostegno giudiziario" sono cancellate , le parole
“bambini e bambine” sono sostituite con la parola “minori” e le parole
"vittime di delitti di violenza sessuale" sono sostituite con le
parole “vittime della violenza di genere”.
3. L'art. 2 della legge regionale n. 9/99 è sostituito dal seguente:
"1. Il fondo viene utilizzato per finanziare: centri antiviolenza, case rifugio,
case di semi autonomia e/o interventi volti a sostenere l'autonomia delle
vittime ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno
a iniziative imprenditoriali.
2. La Regione potrà individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili
da concedere in comodato d'uso a centri antiviolenza, case rifugio e case di
semi autonomia.
3. La Regione Basilicata, tenuto conto degli stanziamenti nazionali, concorre
con proprie risorse alle iniziative di cui ai commi precedenti”.
4. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 9/99 sono
abrogati.
5. L'art. 9 della legge regionale n. 9/99 è sostituito dal seguente:
“1. Il 20% del Fondo di solidarietà sarà destinato al finanziamento di:
- campagne di prevenzione della violenza con particolare riguardo a
minori e donne in posizione di rischio elevato, con informazione e
sensibilizzazione sul tema della violenza nelle sue diverse declinazioni;
- adeguate forme di pubblicizzazione dei servizi offerti e delle strutture di
accoglienza presenti sul territorio, nonché campagne di informazione e
sensibilizzazione sul tema della violenza nelle sue diverse declinazioni;
- progetti di educazione all'interno delle scuole, anche rivolti a
docenti e genitori;
- progetti di formazione di operatori pubblici e del privato sociale, con
iniziative volte a prevedere un ampliamento delle loro competenze,
approfondimenti sulle materie sociologiche e psicopedagogiche, sulle scienze
giuridiche, nell'ambito della criminologia e della vittimologia.”
Art. 2
Modifiche alla Legge Regionale n. 26
del 18 dicembre 2007 “Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di
genere e sui minori”
1. L’articolo 1, comma 1 della L.R. 26/2007 è così sostituito:
“1.La Regione Basilicata riconosce che ogni forma e grado di violenza sessuale,
psicologica, fisica ed economica contro le donne e i minori costituisce una
negazione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e
della sua dignità, secondo i principi della Costituzione e delle leggi vigenti”.
2. AII'art. 3, comma 1 della L.R. 26/2007, alla lettera c) la parola
"cinque" è sostituita dalla parola “tre" e le parole “in
possesso di comprovata esperienza nel settore” sono sostituite con le seguenti
“in possesso dei requisiti dell’affidabilità e dell’indipendenza oltre ad una
comprovata esperienza nel settore”. Alla lettera d) dopo le parole "nel
settore" sono aggiunte le parole "della violenza di genere e sui
minori", e sono aggiunte le seguenti lettere e), f) e g):
e) tre rappresentanti della task force "Codice Rosa" scelti tra i
membri dell’Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo, dell’Azienda
Sanitaria di Potenza e dell’Azienda Sanitaria di Matera.
f) i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Potenza, Matera e
Lagonegro o loro delegati;
g) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Potenza o suo delegato."
3. E’ abrogato il comma 2 dell’art. 8 della L.R. 26/2007.
Art. 3
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.