Bollettino Ufficiale n. 20 del
30 marzo 1999
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con L.R. 8 gennaio 2015,
n. 3, B.U. n. 1 del 12 gennaio 2015.
Art. 1
1. Nell'intento di promuovere iniziative concrete di solidarietà e per
sostenere azioni di tutela nei confronti delle donne e uomini, minori, vittime
della violenza di genere, la Regione Basilicata istituisce un Fondo di solidarietà
intitolato all'Avvocata Ester Scardaccione, Presidente della Commissione
Regionale Pari Opportunità prematuramente scomparsa, quale riconoscimento per
la dedizione, l'impegno e l'aiuto dato alle vittime di reati sessuali [2].
Art. 2 [3]
1.
Il fondo viene utilizzato per finanziare: centri antiviolenza, case rifugio,
case di semi autonomia e/o interventi volti a sostenere l'autonomia delle
vittime ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno
a iniziative imprenditoriali.
2. La Regione potrà individuare, nell'ambito del proprio patrimonio,
immobili da concedere in comodato d'uso a centri antiviolenza, case rifugio e
case di semi autonomia.
3. La Regione Basilicata, tenuto conto degli stanziamenti nazionali,
concorre con proprie risorse alle iniziative di cui ai commi precedenti.
Art. 3 [4]
1. [Gli Ordini degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera, Melfi e
Lagonegro, d'intesa con la Regione Basilicata, istituiscono, sulla base della
convenzione di cui al successivo art. 8, un "Elenco di Solidarietà".
Tale Elenco viene stilato dagli Ordini Professionali, tra i loro iscritti che
ne facciano richiesta. Gli iscritti che vorranno essere inseriti in tale Elenco
dovranno presentare un curriculum che attesti particolari esperienze nei procedimenti
relativi ai delitti di violenza sessuale].
Art. 4 [5]
1. [L'"Elenco di Solidarietà" è aggiornato entro il 30 gennaio di
ogni anno, da parte degli Ordini Professionali, e coloro che intendono farne
parte dovranno presentare le richieste al loro Ordine di appartenenza entro il
15 gennaio di ogni anno.
Tutte le richieste, previo parere positivo del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati del Foro di appartenenza, in merito al possesso dei requisiti,
inoltrate oltre tale data, saranno inserite nell'"Elenco di
Solidarietà", l'anno successivo. Chi non intende più far parte di questo
Elenco deve inoltrare una richiesta di cancellazione all'Ordine di
appartenenza].
Art. 5 [6]
1. [Gli iscritti agli Elenchi di Solidarietà si impegnano a richiedere,
quale corrispettivo della prestazione resa, la tariffa minima forense fissata
dalle norme vigenti in materia. L'Ordine deve controllare che tale impegno
del/la professionista venga ottemperato].
Art. 6 [7]
1. [Le istanze saranno accolte e finanziate ogni anno secondo l'ordine
cronologico di presentazione].
Art. 7 [8]
1. [Gli Ordini degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro
si impegnano a redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti
attraverso l'attuazione della presente legge].
Art. 8 [9]
1. [I rapporti fra la Regione Basilicata e gli Ordini degli Avvocati per la
istituzione degli "Elenchi di Solidarietà" di cui al precedente art.
2, saranno regolati da apposita convenzione secondo lo schema che sarà
approvato, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dal
Consiglio regionale, su deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con
gli Ordini degli Avvocati].
Art. 9 [10]
1. Il 20% del Fondo di solidarietà sarà destinato al finanziamento di:
- campagne di prevenzione della violenza con particolare riguardo a minori e
donne in posizione di rischio elevato, con informazione e sensibilizzazione sul
tema della violenza nelle sue diverse declinazioni;
- adeguate forme di pubblicizzazione dei servizi offerti e delle strutture di
accoglienza presenti sul territorio, nonché campagne di informazione e
sensibilizzazione sul tema della violenza nelle sue diverse declinazioni;
- progetti di educazione all'interno delle scuole, anche rivolti a docenti e
genitori;
- progetti di formazione di operatori pubblici e del privato sociale, con
iniziative volte a prevedere un ampliamento delle loro competenze,
approfondimenti sulle materie sociologiche e psicopedagogiche, sulle scienze
giuridiche, nell'ambito della criminologia e della vittimologia.
Art. 10
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per
l'esercizio 1999 in £. 60.000.000, si provvede, in termini di competenza e di
cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente
"Fondo globale per le funzioni normali - Spese Correnti" del bilancio
di previsione 1999 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 233 -Titolo 1
- Settore 1 - Organi istituzionali -Giunta regionale - avente la denominazione
"Fondo di solidarietà a favore di donne e uomini, bambine e bambini,
vittime di delitti di violenza sessuale, per la costituzione di parte civile
nei procedimenti giurisdizionali".
Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1999 fisseranno gli importi dei
relativi stanziamenti.
Art. 11
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Basilicata.
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NOTE
[1] Titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3.
Il testo precedente era così formulato: «Istituzione di un fondo di solidarietà
a favore di donne e minori di reati di violenza sessuale.»;
[2] Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[3] Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 3, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3.
Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Il fondo viene utilizzato per
coprire integralmente le spese legali, per la costituzione di parte civile,
sostenute dalle persone di cui al precedente art. 1 che hanno subito delitti di
violenza sessuale. Tali spese saranno corrisposte a titolo di anticipazione nei
vari gradi di giudizio alla persona interessata, solo dietro presentazione di
fattura emessa dall'avvocato patrocinante che, iscritto ad uno degli Ordini
degli Avvocati dei Fori della Basilicata, abbia aderito agli "Elenchi di
Solidarietà" di cui all'art. 3 della presente legge, istituiti in accordo
tra gli Ordini degli Avvocati e la Regione Basilicata. È fatto salvo il diritto
di rivalse da parte della Regione ove venga affermata l'infondatezza
dell'accusa.»;
[4] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[5] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[6] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[7] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[8] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[9] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[10] Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 5, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3.
Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Il 20% del "Fondo di
Solidarietà" sarà destinato al finanziamento di campagne di educazione e
prevenzione alla non violenza con particolare riguardo a bambine, bambini e
donne in posizione di rischio elevato. Tali campagne saranno promosse dalla
Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna
secondo un programma annuale approvato con deliberazione della Giunta
regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente.».