Leggi Regionali
In questa sezione è possibile consultare le leggi regionali aggiornate e coordinate. La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità.


Risultati pagina  
Anno
Numero    
Data Dal
Data Al  
 
Materia
Testo  
   

Scarica la Legge in pdf

Link Diretto Legge

Legge Regionale 29 marzo 1999, n. 9

"Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere [1]"

Bollettino Ufficiale n. 20 del 30 marzo 1999

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con L.R. 8 gennaio 2015, n. 3, B.U.  n. 1 del 12 gennaio 2015.

Art. 1

1. Nell'intento di promuovere iniziative concrete di solidarietà e per sostenere azioni di tutela nei confronti delle donne e uomini, minori, vittime della violenza di genere, la Regione Basilicata istituisce un Fondo di solidarietà intitolato all'Avvocata Ester Scardaccione, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità prematuramente scomparsa, quale riconoscimento per la dedizione, l'impegno e l'aiuto dato alle vittime di reati sessuali [2].

Art. 2 [3]

1.

Il fondo viene utilizzato per finanziare: centri antiviolenza, case rifugio, case di semi autonomia e/o interventi volti a sostenere l'autonomia delle vittime ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali.

2. La Regione potrà individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso a centri antiviolenza, case rifugio e case di semi autonomia.

3. La Regione Basilicata, tenuto conto degli stanziamenti nazionali, concorre con proprie risorse alle iniziative di cui ai commi precedenti.

Art. 3 [4]

1. [Gli Ordini degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro, d'intesa con la Regione Basilicata, istituiscono, sulla base della convenzione di cui al successivo art. 8, un "Elenco di Solidarietà". Tale Elenco viene stilato dagli Ordini Professionali, tra i loro iscritti che ne facciano richiesta. Gli iscritti che vorranno essere inseriti in tale Elenco dovranno presentare un curriculum che attesti particolari esperienze nei procedimenti relativi ai delitti di violenza sessuale].

Art. 4 [5]

1. [L'"Elenco di Solidarietà" è aggiornato entro il 30 gennaio di ogni anno, da parte degli Ordini Professionali, e coloro che intendono farne parte dovranno presentare le richieste al loro Ordine di appartenenza entro il 15 gennaio di ogni anno.
Tutte le richieste, previo parere positivo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza, in merito al possesso dei requisiti, inoltrate oltre tale data, saranno inserite nell'"Elenco di Solidarietà", l'anno successivo. Chi non intende più far parte di questo Elenco deve inoltrare una richiesta di cancellazione all'Ordine di appartenenza].

Art. 5 [6]

1. [Gli iscritti agli Elenchi di Solidarietà si impegnano a richiedere, quale corrispettivo della prestazione resa, la tariffa minima forense fissata dalle norme vigenti in materia. L'Ordine deve controllare che tale impegno del/la professionista venga ottemperato].

Art. 6 [7]

1. [Le istanze saranno accolte e finanziate ogni anno secondo l'ordine cronologico di presentazione].

Art. 7 [8]

1. [Gli Ordini degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro si impegnano a redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti attraverso l'attuazione della presente legge].

Art. 8 [9]

1. [I rapporti fra la Regione Basilicata e gli Ordini degli Avvocati per la istituzione degli "Elenchi di Solidarietà" di cui al precedente art. 2, saranno regolati da apposita convenzione secondo lo schema che sarà approvato, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio regionale, su deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli Ordini degli Avvocati].

Art. 9 [10]

1. Il 20% del Fondo di solidarietà sarà destinato al finanziamento di:

- campagne di prevenzione della violenza con particolare riguardo a minori e donne in posizione di rischio elevato, con informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza nelle sue diverse declinazioni;

- adeguate forme di pubblicizzazione dei servizi offerti e delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, nonché campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza nelle sue diverse declinazioni;

- progetti di educazione all'interno delle scuole, anche rivolti a docenti e genitori;

- progetti di formazione di operatori pubblici e del privato sociale, con iniziative volte a prevedere un ampliamento delle loro competenze, approfondimenti sulle materie sociologiche e psicopedagogiche, sulle scienze giuridiche, nell'ambito della criminologia e della vittimologia.

Art. 10

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1999 in £. 60.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - Spese Correnti" del bilancio di previsione 1999 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 233 -Titolo 1 - Settore 1 - Organi istituzionali -Giunta regionale - avente la denominazione "Fondo di solidarietà a favore di donne e uomini, bambine e bambini, vittime di delitti di violenza sessuale, per la costituzione di parte civile nei procedimenti giurisdizionali".

Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1999 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Art. 11

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

____________________________________

NOTE

[1] Titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori di reati di violenza sessuale.»;
[2] Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[3] Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 3, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Il fondo viene utilizzato per coprire integralmente le spese legali, per la costituzione di parte civile, sostenute dalle persone di cui al precedente art. 1 che hanno subito delitti di violenza sessuale. Tali spese saranno corrisposte a titolo di anticipazione nei vari gradi di giudizio alla persona interessata, solo dietro presentazione di fattura emessa dall'avvocato patrocinante che, iscritto ad uno degli Ordini degli Avvocati dei Fori della Basilicata, abbia aderito agli "Elenchi di Solidarietà" di cui all'art. 3 della presente legge, istituiti in accordo tra gli Ordini degli Avvocati e la Regione Basilicata. È fatto salvo il diritto di rivalse da parte della Regione ove venga affermata l'infondatezza dell'accusa.»;
[4] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[5] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[6] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[7] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[8] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[9] Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;
[10] Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 5, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Il 20% del "Fondo di Solidarietà" sarà destinato al finanziamento di campagne di educazione e prevenzione alla non violenza con particolare riguardo a bambine, bambini e donne in posizione di rischio elevato. Tali campagne saranno promosse dalla Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna secondo un programma annuale approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente.».




© 2024 - Consiglio Regionale della Basilicata