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Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 27

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE, FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE, GESTIONE E FRUIZIONE DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DELLA REGIONE BASILICATA

Bollettino Ufficiale n. 30 del 13 agosto 2015

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con L.R. 4 marzo 2016, n. 5; L.R. 12 ottobre 2018, n. 29 e con L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

______________________________________________________

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi, oggetto e definizioni

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione Basilicata, in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in seguito denominato “Codice”, assicura la conservazione, la valorizzazione, la fruizione, la gestione e la promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale diffuso sul proprio territorio e presente negli istituti e luoghi della cultura. 

2. La Regione promuove e sostiene la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio culturale in quanto insieme di beni di primario valore etico, storico e sociale, rappresentativo di una insopprimibile consistenza ideale e civile perché matrice di identità e determinante strumento di sviluppo.

3. La Regione, con la presente legge, intende promuovere la fruizione collettiva della cultura al fine di garantire il diritto e l’accesso ai valori della conoscenza da parte dell’intera comunità regionale attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; i valori di appartenenza identitaria alla vita della Regione e alla cultura dei luoghi; il valore pedagogico della cultura per innestare processi condivisi di responsabile protagonismo civico.

4. La Regione individua nella sussidiarietà, nella partecipazione, nel pluralismo e nella leale collaborazione i principi cui indirizzare e promuovere l’attività di enti e soggetti pubblici e privati che operano nel settore dei beni culturali.

5. La Regione, in concorso con i Comuni, con le unioni dei Comuni, con le comunità locali e con altri soggetti pubblici e privati promuove e favorisce la conservazione, la valorizzazione, la fruizione, la gestione e la promozione del patrimonio materiale e immateriale presente sul proprio territorio.

Art. 2

Oggetto e Obiettivi

1. La Regione Basilicata assicura e sostiene la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul proprio territorio quali fattori imprescindibili di crescita civile, sociale ed economica anche al fine di garantire il diritto e l'accesso alla cultura da parte dell'intera comunità regionale.

[2. La Regione Basilicata promuove e favorisce la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti locali o di interesse locale, ovvero appartenenti a soggetti privati. In particolare, provvede ad interventi diretti di salvaguardia e valorizzazione, assicurando la pubblica fruizione di musei, di biblioteche, di archivi, di collezioni, di raccolte di interesse artistico, storico, archeologico, demoetnoantropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o di interesse locale, ovvero appartenenti a soggetti privati, nonché gli ecomusei di iniziativa pubblica o privata per la conservazione e la valorizzazione di ambienti di vita tradizionale e dei dialetti locali.]      (1)

3. In attuazione di quanto stabilito al comma precedente, la Regione Basilicata favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni culturali; attiva il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio, dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione, del turismo e dell'apertura ai mercati nazionali ed esteri; promuove l'organizzazione di un sistema regionale integrato di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi ed attività.

4. La Regione Basilicata, in concorso con le istituzioni, enti territoriali ed altri soggetti pubblici e privati titolari dei beni culturali, promuove e favorisce il recupero, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul proprio territorio con l'obiettivo:

a) di concorrere al recupero, alla conservazione e tutela, alla valorizzazione e fruibilità di raccolte di interesse storico, artistico, tecnico- scientifico, archeologico, etnoantropologico e naturalistico;
b) di provvedere ad interventi, anche diretti, di valorizzazione e promozione dei beni culturali, ricadenti nel proprio territorio, per rafforzarne la pubblica fruizione;

[c) di provvedere ad interventi di salvaguardia e conservazione dei luoghi e degli  istituti della cultura, ricadenti nel proprio territorio, assicurandone la pubblica fruizione d'intesa con le strutture periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo (MIBACT);]       (2)

d) di promuovere percorsi di ricerca, itinerari e attività informative e didattiche, anche con l'apporto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, delle università, degli istituti di settore, degli enti di ricerca, delle fondazioni, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato o dei privati presenti sul territorio regionale, al fine del concorso alla conoscenza ed ad un’adeguata fruizione dell'intero patrimonio culturale regionale;

e) di concorrere alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio librario, documentario ed archivistico non statale;

f) di favorire la diffusione della lettura innalzando i livelli della conoscenza e dell'informazione da parte della comunità regionale;

g) di conservare e valorizzare il territorio attraverso la promozione di itinerari culturali, percorsi storici, archeologici, enogastronomici e di valorizzazione del paesaggio e attraverso la rievocazione degli eventi rilevanti della storia, del folklore e della religiosità regionale;

h) di promuovere l’innovazione culturale prodotta dai linguaggi della contemporaneità, attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevata qualità.

5. La legge disciplina gli interventi della Regione e degli enti locali in materia di conservazione, valorizzazione, fruizione, gestione  e promozione del complessivo patrimonio culturale, nel rispetto della ripartizione delle competenze in materia.  

6. Gli interventi promossi con la presente legge perseguono: 

a) la promozione della conoscenza, la  salvaguardia, la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale nell’ambito delle politiche di sviluppo della cultura, favorendo i bisogni di crescita culturale e di formazione continua; 

b) le azioni  connesse a garantire e sostenere la gestione, la fruizione e la promozione del patrimonio culturale presente negli istituti e nei luoghi della cultura non statali;

c) la promozione di metodi condivisi di programmazione integrata e partecipata  ai fini dell’attivazione di modalità di gestione  pubblico-privato del patrimonio culturale regionale;

d) il sostegno alle forme attive di partecipazione conoscitiva della cittadinanza;

e) il sostegno alle  politiche di promozione della qualità del territorio e del turismo; 

f) il sostegno alle politiche della ricerca in collaborazione con l’Università, i centri e gli istituti di ricerca;

g) l’innovazione nelle forme regionali, organizzative e gestionali preposte, mediante l’uso di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione, l’inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, e nelle forme di diffusione della conoscenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e dello scambio di esperienze e buone pratiche; 

h) la qualificazione di istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice, con particolare attenzione al rapporto tra archeologia e natura, proprio dei luoghi regionali, anche ai fini del  consolidamento della loro migliore  fruizione;

i) la promozione di intese con le istituzioni religiose, nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di cui all’articolo 9 del Codice; 

j) la predisposizione, di intesa con l’Università, gli istituti di ricerca di alta qualificazione e le organizzazioni professionali, di percorsi di formazione che favoriscano l’occupazione giovanile qualificata nel campo dei beni culturali, della loro fruizione e gestione,  nonché  di formazione permanente del personale occupato nel settore dei beni culturali, in coerenza con la normativa nazionale vigente.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
 
a) tutela: l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione;

b) salvaguardia: l’attività volta a assicurare la protezione dei beni culturali; 

c) conservazione: il mantenimento o il recupero della integrità del bene, sia sotto il profilo strettamente materiale che per gli aspetti attinenti all’identità culturale della cosa in sé considerata;  

d) valorizzazione: esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;

e) fruizione: funzione diretta a favorire l’accessibilità e il godimento pubblico del patrimonio culturale per innalzare i livelli della conoscenza dei valori di cui tale patrimonio è portatore;

f) gestione: il servizio proponente l’insieme delle forme e delle modalità di utilizzo pubblico del patrimonio culturale;

g) promozione: attività complessa diretta a favorire, ad accrescere e a diffondere la conoscenza storica, valoriale ed educativa del patrimonio culturale;  

h) integrazione: la condivisione di conoscenze e la costruzione di percorsi ed azioni capaci di costruire relazioni stabili fra diversi soggetti e settori di intervento allo scopo di assicurare una sostenibile e più efficace valorizzazione del patrimonio culturale; 

i) sistema regionale dei beni culturali: area sistema che integra un processo di promozione e di crescita sostenibile alle dotazioni culturali, organizzate in un circuito permanente di strutture e di servizi funzionali a generare sviluppo economico e ad accrescere la riconoscibilità di un territorio.

Art. 4

Compiti della Regione per la promozione e la gestione del patrimonio culturale

1. La Regione valorizza la promozione e la gestione del patrimonio culturale in un sistema regionale integrato e accessibile dei beni e degli istituti culturali, di cui all’articolo 101 del Codice, assicurando la piena ed effettiva fruizione pubblica, anche mediante:

a) le azioni di educazione e di comunicazione per rafforzare la valenza della cultura come elemento di costruzione-ricostruzione dell’ identità locale e per elevare il tasso di consenso attivo e collettivo verso il patrimonio culturale del territorio;

b) l’attivazione di una convinta azione pianificata che individui nel patrimonio culturale uno degli assi strategici del modello di sviluppo;

c) le attività volte alla conoscenza del patrimonio culturale da valorizzare e da promuovere, favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati. A tal fine promuove, nell’ambito delle proprie funzioni, come specificate nella presente legge, la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento di carte tematiche georeferenziate integrate nel sistema informativo territoriale regionale con riguardo ai beni culturali e paesaggistici ed agli istituti di propria competenza, in collaborazione con le competenti Soprintendenze, Università, Enti di ricerca e altri enti istituzionali nazionali e/o sub-regionali. Per la produzione, lo scambio e l’utilizzo dei dati, si avvale di strumenti di coordinamento interno, individuati, come l’Osservatorio regionale del paesaggio, o individuabili, e degli strumenti di cooperazione interistituzionale, stimolando e sostenendo la creazione di sistemi a rete di dimensione regionale ed interregionale;

d) l’impegno a promuovere la qualità complessiva del sistema regionale dei beni culturali, delle offerte e dei servizi culturali;

e) gli interventi coordinati di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;

f) gli interventi diretti ad assicurare che la cultura sia produzione, scambio e diffusione e non già mero consumo;

g) l’attivazione di risorse per la crescita professionale del personale impiegato nei luoghi della cultura e per il rafforzamento organizzativo di detti presidi culturali;

h) l’attivazione e il potenziamento di sistemi integrati di offerta culturale, anche in un ottica di distretto culturale, per legare alla valorizzazione del patrimonio culturale un circuito permanente di strutture e di servizi capaci di innalzare il livello di gestione, promozione e fruizione delle risorse culturali e delle altre risorse del territorio;

i) adeguate condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza; 

j) l’introduzione di misure atte a garantire la massima accessibilità;

k) l’attivazione e il potenziamento di servizi di informazione, comunicazione e documentazione, finalizzati al  libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla cultura anche utilizzando tecnologie innovative; 

l) la collaborazione con istituzioni, imprese e centri culturali diffusi sul territorio e la promozione della partecipazione degli stessi alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di attività e servizi connessi;

m) una forte politica istituzionale per attivare la fecondità dei rapporti esterni rappresentati dagli scambi e dai gemellaggi;

n) la promozione e il sostegno di iniziative scientifico-culturali ed editoriali (attività di studio e di ricerca, convegni, seminari, mostre, itinerari di visita di siti e luoghi storico-artistici  e culturali particolarmente significativi);

o) il sostegno alle attività di sviluppo e diffusione della lettura e della conoscenza del patrimonio culturale svolte da istituzioni pubbliche di ricerca, biblioteche  e mediateche, musei e archivi. 

2. La Regione, inoltre:

[a) svolge, a norma del comma 2 dell’articolo 5 del Codice, compiti di catalogazione e conservazione di manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato;]       (3)

b) sostiene, a norma dei comma 1, 2 e 3 dell’art. 113 del Codice le attività e le strutture di valorizzazione, gestione e fruizione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata di riconosciuta rilevanza;

c) determina, in accordo con il quadro normativo di riferimento comunitario e statale e con il concorso degli organi statali, delle organizzazioni professionali e degli enti di ricerca, che hanno specifiche competenze in materia, gli standard minimi di qualità e la carta di qualità da assicurare nell’esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale degli istituti e dei luoghi della cultura, disciplinati dall’articolo 15 e ne verifica periodicamente la sussistenza; 

d) assume come metodo la cooperazione e la coprogrammazione con le amministrazioni statali, con gli enti territoriali pubblici e privati e con soggetti privati interessati a favorire l’integrazione della cultura materiale e immateriale, nel territorio, compresa la gestione integrata del patrimonio culturale nell’ottica della più ampia e condivisa valorizzazione e promozione;

e) assicura il potenziamento dei servizi bibliotecari e archivistici di propria competenza, promuovendone l’integrazione anche con i servizi museali e il coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed efficace, efficiente ed economica gestione; 

f) garantisce la fruizione dei beni culturali e dei servizi bibliotecari e archivistici anche per soggetti con disabilità. 

3. La Regione:

a) tutela e valorizza, a norma dell’art. 131 del Codice, il paesaggio come parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni, salvaguardando i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili;

b) informa, nell’esercizio di pubbliche funzioni, la propria attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, rappresentando il paesaggio, la componente etico-culturale riferita anche alla forma di  territorio;

c) tutela e promuove il paesaggio culturale nella sua accezione di prodotto sociale. Il paesaggio culturale, come bene ambientale e bene culturale, rappresenta l’evoluzione della società umana che ha agito nel tempo sotto l’influenza dell’ambiente naturale circostante e rende conto della stratificazione di forze sociali economiche e culturali, sia esterne che interne al bene ed alla comunità di riferimento;

d) promuove nell’esercizio della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, del paesaggio e dei suoi segni, reti coordinate e funzionali finalizzate alla tutela ed alla fruizione corretta del paesaggio culturale (urbano, rurale, produttivo, patrimonio immateriale), come pure alla conservazione e alla valorizzazione delle identità culturali e produttive locali, attraverso enti pubblici e privati ed in particolare attraverso i parchi letterari quali strumenti di promozione di turismo culturale legato strettamente al patrimonio immateriale e alla promozione di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della letteratura orale e scritta, delle cerimonie, delle tradizioni imprenditoriali, artigianali ed enogastronomiche.

Capo II

SOGGETTI, FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 5

Soggetti pubblici e privati del sistema regionale dei beni culturali

1. La Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, parchi letterari e fondazioni di interesse regionale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali.

2. La Regione definisce con lo Stato e con altri enti pubblici territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali, promuovendo altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione e gestione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.

3. La Regione, ai sensi dell’art. 115 del Codice, elabora e stipula accordi con le amministrazioni statali, le Regioni, gli enti pubblici territoriali e privati interessati per regolare servizi strumentali comuni destinati alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali, anche mediante l’istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici e servizi comuni e, tramite convenzioni, con le imprese culturali, le associazioni culturali o il volontariato.

4. La Regione, d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, promuove gli accordi di valorizzazione previsti dal Codice e, in particolare, garantisce, con azioni di promozione e di sostegno, la creazione del polo museale regionale quale sistema integrato tra musei statali e non statali, sia pubblici, sia privati. 

5. La Regione si impegna nell’attivazione  del sistema regionale integrato dei beni culturali al quale concorrono i soggetti pubblici titolari delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura  e i soggetti privati, singoli o associati, del settore, il cui ruolo sia riconosciuto secondo le modalità della presente legge. 

6. La Regione favorisce persone fisiche o persone giuridiche proprietarie di qualificati e riconosciuti luoghi della cultura per sostenerne le relative azioni  di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione.

Art. 6

Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni operano per la conoscenza e la conservazione del patrimonio storico-culturale, delle memorie e delle tradizioni riconducibili alla comunità regionale e alle singole comunità della Regione. 

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.
Essi provvedono: 

a) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi culturali e turistici relativi agli istituti e ai luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul territorio; 

b) alla cura e alla conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti; 

[c) per gli interventi di trasformazione delle aree individuate come parchi archeologici o zone di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice, a espletare le indagini di archeologia preventiva prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi; ]        (4)

e) all’integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati nei sistemi museali, archivistici e bibliotecari;

f) alla collaborazione con le istituzioni universitarie, con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;

g) alla stipula, d’intesa con la Regione, di accordi di valorizzazione sub-regionali e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall’articolo 112, comma 4, del Codice.

Art. 7

Cooperazione interistituzionale e forme di partecipazione

1. La Regione, al fine della  valorizzazione dei beni culturali idonea alla loro migliore pubblica fruizione, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore favorendo la nascita di reti tematiche per la messa a sistema dei territori delle diverse aree regionali, per una partecipazione attiva delle comunità nella difesa e nella valorizzazione della propria cultura e del paesaggio di cui sono parte.  

2. Per la formazione del sistema regionale dei beni culturali previsto dall’articolo 3, la Giunta regionale adotta atti di coordinamento, sottoscrive atti di intesa e stipula accordi con lo Stato e con enti pubblici territoriali, al fine di accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, di definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, di elaborare azioni di sviluppo culturale nell’ambito degli strumenti di programmazione. 

3. La Regione, inoltre, promuove forme di coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, gli istituti di ricerca, di studio e di documentazione, gli istituti scolastici e le associazioni operanti nel settore, in ambito regionale ed extraregionale, al fine di individuare progetti di interesse comune, di razionalizzare gli interventi e favorire l’uso integrato del patrimonio culturale e delle risorse finanziarie. 

4. La Regione coopera con la Conferenza episcopale e con le autorità delle altre confessioni religiose, attraverso intese finalizzate alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali d’ordine religioso di cui all’articolo 9 del Codice.  

5. La Regione prevede la partecipazione dei soggetti privati a forme di valorizzazione, di promozione e  di gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialità e delle norme a tutela della concorrenza.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Art. 8

Strumenti della programmazione regionale

1. La Regione ha compiti di programmazione relativamente agli interventi di valorizzazione, di promozione, di fruizione e gestione del patrimonio culturale da realizzare sul territorio. La programmazione si attua, secondo procedimenti definiti con provvedimento della Giunta regionale tesi a garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, pluralismo, partecipazione e leale collaborazione, in armonia con:

a) le strategie di sviluppo e di crescita del territorio, nonché di competitività delle imprese del settore culturale e turistico; 

b) la ricerca scientifica, lo studio, la classificazione, la conservazione del patrimonio culturale.

2. Costituiscono strumenti della programmazione regionale: 

a) il programma regionale triennale per il patrimonio culturale;

b) il programma operativo annuale per il patrimonio culturale;

c) i piani regionali di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione.

Art. 9

Programma regionale triennale per il patrimonio culturale

1. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale per il patrimonio culturale coerentemente con le finalità e i principi della presente legge, nonché con gli obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, su proposta della Giunta e previo parere della competente Commissione consiliare, ogni tre anni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio pluriennale.

2. A tal fine il Programma regionale comprende:

a) il quadro conoscitivo d’insieme del patrimonio culturale oggetto della presente legge;

b) gli obiettivi strategico-generali e le linee di indirizzo;

c) gli obiettivi specifici per ciascun ambito territoriale e/o settore; 

d) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e la quantificazione delle risorse attivabili ripartite per ciascun ambito settoriale territoriale, per interventi previsti dalla presente legge e per fonti di finanziamento;

e) i piani regionali da promuovere e da sostenere nel triennio;

f) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;
 
g) i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio, nonché gli indicatori per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni, nonché le procedure di controllo e di garanzia degli interventi finanziati.

Art. 10

Documento operativo annuale   (7)

1. Il documento operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano triennale di cui al precedente articolo, tenendo conto della pianificazione regionale e delle intese raggiunte nell’ambito delle individuate cooperazioni istituzionali e degli accordi definiti con soggetti pubblici e privati. Detto documento è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.  (8)

2. Il Programma operativo contiene in particolare:

a) il riparto delle risorse da destinare ai singoli ambiti settoriali e ai progetti definiti;

b) i criteri e le modalità per la valutazione e la selezione dei progetti nonché per l’erogazione delle risorse assegnate;

c) l’individuazione delle azioni, degli interventi e dei progetti finanziati;

d) i vincoli di controllo e di garanzia per la corretta attuazione degli interventi e dei progetti finanziati.

3. Il documento operativo annuale definisce le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento sulla base dei seguenti criteri preferenziali:   (10)

a) qualità, innovatività e stato di avanzamento della progettazione;

b) livello di integrazione con i piani e i programmi coerenti con le azioni di cui al precedente art. 4;

c) sostenibilità nella fase di gestione degli interventi garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;

d) utilità sociale in relazione alla fruizione.

[4. Il programma operativo annuale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.]  (9)

Art. 11

Piani regionali di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione

1. La Regione, con i piani regionali di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione, promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.  

2. I piani integrati di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione sono finalizzati ad attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, considerato in relazione al contesto territoriale. Tali interventi favoriscono, altresì, lo sviluppo del sistema produttivo e l’individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale. 

3. Nell’ambito dei piani integrati di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione acquisiscono priorità le forme di gestione partecipata e condivisa attraverso l’utilizzazione di strumenti consensuali idonei a garantire rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati e a corresponsabilizzare i diversi enti pubblici interessati.  

4. La Regione, nella definizione del contenuto dei piani integrati di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione.: 

a) l’integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio ambientale e servizi sociali; 

b) la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, portatori di conoscenze, valori e interessi; 

c) la razionalizzazione dell’offerta del patrimonio pubblico sul territorio; 

d) la gestione attraverso un piano operativo idoneo a rendere pienamente fruibili i beni e a integrarli in un unico sistema territoriale di offerta.

5. Il contenuto dei piani è definito sulla base di proposte di valorizzazione e gestione integrata presentate dai partenariati territoriali interessati nell’ambito di una procedura valutativo - negoziale tra la Regione e i partenariati stessi, secondo criteri e modalità previsti dagli strumenti di programmazione regionale.

6. I piani integrati di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione indicano: 

a) gli obiettivi generali e specifici della conoscenza, ricerca, tutela e valorizzazione che si intende perseguire in modo congiunto; 

b) gli ambiti territoriali interessati e i beni culturali pubblici ed eventualmente privati coinvolti, oggetto di interventi di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione; 

c) l’organizzazione, i livelli di responsabilità e le modalità di gestione in forma partecipata; 

d) le attività e i compiti dei singoli sottoscrittori della proposta di valorizzazione di cui al comma 2; 

e) le risorse finanziarie, con la ripartizione delle stesse tra i singoli sottoscrittori della proposta; 

f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.   

Art. 12

Accordi di valorizzazione

1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del Codice e in coerenza con obiettivi e criteri di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 9, la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con altre amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali.  

2. Gli accordi di valorizzazione garantiscono forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie e obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio lucano di appartenenza dello Stato, della Regione e degli enti locali, il rafforzamento delle relazioni con il paesaggio e con i beni ambientali nonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento.  

3. Ai fini di una più efficace attuazione dei processi di valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dal Codice, la Regione adotta strumenti di indirizzo, monitoraggio e valutazione.  

4. I Piani strategici di sviluppo culturale di cui all’articolo 112, comma 4, del Codice sono elaborati, di norma, dagli enti locali e dagli altri soggetti proprietari e/o gestori di istituti e beni culturali e ambientali in coerenza con obiettivi e criteri di cui all’articolo 9, comma 2, lett. b), c) ed f).  

5. I Piani strategici favoriscono la partecipazione dei soggetti privati, con o senza scopo di lucro, e in particolare di quelli proprietari o gestori dei beni. A questi soggetti possono essere affidate anche la promozione e l’elaborazione della proposta strategica, oltre che la sua attuazione. 

Art. 13

Intesa istituzionale per la sede lucana della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro

1. La Regione Basilicata collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con l’Università e con gli Istituti di ricerca competenti per definire linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento e di formazione in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 42/2004.

2. Nel rispetto di tale collaborazione col MIBACT, la Regione Basilicata assicura e sostiene le attività didattiche e di ricerca della Scuola di alta formazione e di studio istituita nel territorio regionale, quale sede distaccata dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro.

3. La Regione Basilicata, al fine di intervenire nel restauro di opere di diversa tipologia, collabora con il MIBACT e l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro per sostenere le attività di laboratorio e di formazione sul territorio regionale.

4. Gli interventi di cui al precedente comma 2 oltre ad essere finanziati direttamente, sono regolati da accordi di programmazione e cooperazione di cui al successivo art. 24, comma 1 e dai progetti di iniziativa regionale.

5.  Il restauro costituisce ambito settoriale del Programma regionale triennale per il patrimonio culturale.

Art. 14

Osservatorio per il patrimonio culturale

1. E’ istituito l’Osservatorio per il patrimonio culturale incardinato nell’ufficio competente al fine di monitorare, sorvegliare e indirizzare le politiche sulla valorizzazione, sulla fruizione e sulla gestione.
 

2. L'Osservatorio svolge funzioni di:

a) ricognizione, raccolta, e analisi delle informazioni statistiche sulla consistenza e ubicazione dei beni culturali, sulla domanda e offerta culturale, sul funzionamento e sul rispetto degli standard minimi di funzionamento e della carta della qualità dei luoghi della cultura beneficiari di pubblici finanziamenti e sulle dinamiche economiche e sociali legate alla produzione e al consumo culturale;

b) monitoraggio e vigilanza sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull’efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel territorio regionale.

3. L'Osservatorio inoltre si pone quale luogo di coordinamento e incontro tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore della cultura e supporta la Regione Basilicata nei processi di definizione delle politiche settoriali e, in particolare, nella predisposizione dei Piani, nella definizione di standard di qualità dei servizi, nella predisposizione e attivazione di una carta dei servizi.

4. L'Osservatorio pubblica una relazione annuale sulla situazione dei settori della cultura nella regione.

5. Ciascun soggetto operante sul territorio regionale è tenuto a comunicare, tempestivamente e sistematicamente alla fine di ogni anno o su specifica richiesta, all'Osservatorio tutti i dati e le informazioni relative alle attività compiute. La Regione Basilicata può subordinare l'erogazione dei contributi all'assolvimento di tale compito.

6. Tale attività non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

7. L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o suo delegato;

b) dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Basilicata;

c) da due componenti dell’UNIBAS rappresentativi dei poli territoriali;

d) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI regionale;

e) dal dirigente dell'ufficio competente;

f) da un rappresentante dell’Istituto per i beni archeologici e monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);

A questi si aggiungono di volta in volta, per le materie di competenza:

- il rappresentante dei parchi letterari lucani; 

- il rappresentante delle fondazioni lucani di interesse regionale e degli enti morali operanti sul territorio regionale che perseguono finalità in linea con la presente legge;

- il rappresentante del Polo museale della Basilicata;

- il rappresentante della Soprintendenza archeologica della Basilicata;

- il rappresentante della Soprintendenza belle arti e paesaggio della Basilicata;

- il rappresentante della Soprintendenza archivistica della Basilicata;

- il rappresentante della biblioteca nazionale della Basilicata con sede a Potenza;

- il rappresentante delle biblioteche degli enti locali;

- il rappresentante dell’Istituto di deputazione di storia patria;

- il rappresentante dell’Archivio di Stato di Potenza e di Matera;

- il direttore generale dell’Azienda di promozione turistica della Basilicata (APT).

8. L’Osservatorio si riunisce almeno tre volte l’anno.

9. I componenti restano in carica tre anni e non godono di indennità di carica, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell’ufficio.

Titolo III

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Art. 15

Ambito di applicazione

1. Nel presente titolo si regolamentano gli istituti ed i luoghi di cultura che si configurano come beni culturali ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 42 del 2004. A tal fine, si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e)  "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto.

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, un'autonoma rilevanza artistica, storica o demoetnoantropologica.

2. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma precedente che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

3. Le strutture espositive e di consultazione nonché gli istituti e i luoghi di cui al comma 2 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale.

4. Rientrano nella presente normativa gli istituti documentari di cui al successivo Titolo IV.

Art. 16

Diritti degli utenti

1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l’accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali e culturali. 

2. Salvo che per motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative, non possono essere posti divieti o limitazioni all’effettuazione di fotografie o videoriprese nei luoghi e istituti della cultura quando non siano finalizzate allo sfruttamento economico.  

3. La consultazione dei documenti degli archivi e delle biblioteche, nonché il prestito del patrimonio delle biblioteche sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative. 

Art. 17

Requisiti degli istituti e dei luoghi della cultura di rilevanza regionale

1. La Regione definisce i requisiti e i quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura, di proprietà pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza regionale.

2. Per il raggiungimento dei servizi di cui al comma 1 e al fine di migliorare la risposta alle esigenze di informazione e di documentazione degli utenti, la Regione promuove e favorisce la gestione associata dei servizi fra gli enti locali.

3. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale sono definiti i requisiti e il procedimento per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale, considerando i seguenti fattori qualificanti:

a) valore storico, artistico e scientifico dei beni culturali o delle collezioni o dei patrimoni librari e documentali;

b) conservazione dei beni;

c) loro fruizione;

d) loro valorizzazione;

e) qualificazione scientifica e professionale del personale addetto alla gestione.

4. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale assicurano il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) accessibilità, funzionalità e controllabilità delle strutture;

b) sostenibilità e flessibilità gestionale nel tempo;

c) integrazione tematica e territoriale nella gestione;

d) riconoscibilità degli istituti e dei luoghi della cultura come fattori di promozione della conoscenza e di inclusione sociale.

5. Il regolamento può prevedere che i requisiti per il conseguimento della qualifica di istituto e luogo della cultura di rilevanza regionale siano raggiunti attraverso forme di cooperazione.

6. Il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale costituisce criterio prioritario di selezione, a parità di altre condizioni, ai fini dell’ottenimento di contributi regionali.

Art. 18

Forme di gestione degli istituti e dei luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice, gli istituti e i luoghi della cultura sono gestiti adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale.

2. La gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione e di fruizione  alle attività fondamentali degli istituti e dei luoghi della cultura.

3. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 115 del Codice, l’organizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.

4. La scelta tra gestione diretta e indiretta è attuata mediante valutazione comparativa, considerando la sostenibilità economico-finanziaria, l’efficacia e gli obiettivi previamente definiti.

5. L’affidamento della gestione degli istituti e dei luoghi della cultura è effettuato, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa comunitaria e della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e del Codice, a soggetti in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali.

6. Ove non sia possibile procedere ai sensi dei commi che precedono e considerata la rilevanza non economica del servizio, la gestione può essere affidata a cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, che abbiano tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che siano in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali, che si impegnino all’utilizzo del bene anche per finalità formative ed educative e a condizione che impieghino personale qualificato professionalmente.

Titolo IV

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE EDITORIALE E DEL PATRIMONIO LIBRARIO, DOCUMENTALE E FILMICO

Art. 19

Soprintendenza regionale ai beni librari. (5)

[1. E’ istituita la Soprintendenza regionale ai beni librari, che esercita le competenze in materia di tutela sui manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, presenti sul proprio territorio secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del Codice.

2. La Soprintendenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Codice, esercita le funzioni di tutela sui beni librari di proprietà non statale ed in particolare sui manoscritti, autografi carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie, libri , stampe ed incisioni ed inoltre:

a) garantisce la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di competenza, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 42/2004;

b) esercita la segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del D.  Lgs. n. 42/2004;

c) esercita la prelazione nell’ipotesi prevista dall’art. 62, comma 3, del D.  Lgs. n. 42/2004;

d) in base a specifici accordi può regolare il prestito per mostre ed esposizioni che la vedano direttamente coinvolta.

3. La Giunta regionale individua la struttura regionale che esercita le funzioni di Soprintendenza regionale per i beni librari, definendone compiti e dotazione organica.]

Art. 20

Archivio storico regionale

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio archivistico della Regione è istituito l’Archivio storico regionale in conformità a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice. 

2. I criteri di funzionamento dell’archivio sono definiti dalla Giunta regionale. 

3. La Regione Basilicata promuove azioni di salvaguardia dell’Archivio storico regionale  in collaborazione con la Deputazione Lucana di storia patria.

Art. 21

Archivio della produzione editoriale regionale

1. E’ istituito l’Archivio della produzione editoriale regionale, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).

2. L’Archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale, finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l’accesso del pubblico ai patrimoni documentari.

3. La Giunta regionale individua la struttura regionale a cui attribuire le funzioni di cui al presente articolo, definendone compiti e dotazione organica.

Art. 22

Patrimonio archivistico della “Cineteca lucana”

1. La Regione Basilicata promuove e sostiene azioni di salvaguardia, valorizzazione e di fruizione del patrimonio archivistico della Cineteca lucana in coerenza con le norme regionali in materia.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le azioni, i criteri e le risorse per garantire le finalità della presente normativa.

Art. 23

Attività della rete documentaria regionale

1. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire di un servizio di informazione e documentazione efficiente e adeguato, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento.

2. La rete documentaria regionale, costituita dalle biblioteche, dagli archivi, dai musei, dai centri di documentazione pubblici e privati e dagli istituti documentari presenti sul territorio, è finalizzata a creare, in raccordo con i sistemi documentari nazionali e internazionali, una rete integrata di servizi bibliografici, archivistici e documentari volta a preservare e valorizzare il patrimonio culturale, a promuovere la lettura e la diffusione della conoscenza, a soddisfare le esigenze informative e tecnologiche e a sostenere la formazione continua dei cittadini e degli utenti in generale. 

3. Gli istituti di cui al comma 2, tramite la condivisione di procedure standard dei sistemi archivistici e biblioteconomici nazionali e internazionali, la catalogazione delle unità bibliografiche, l’ordinamento e l’inventariazione dei fondi archivistici, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati favorendo la digitalizzazione dei documenti e la loro consultazione.

4. La disciplina della rete documentaria regionale, i requisiti che i diversi soggetti partecipanti devono possedere e le specifiche funzioni da espletare sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

5. Gli enti locali partecipano alla costituzione della rete documentaria regionale sulla base dei requisiti e procedure stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

6. Alla rete regionale possono partecipare, oltre alle biblioteche, agli archivi e ai musei degli enti locali, gli altri istituti di cui al precedente art. 15, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale.

Art. 24

Cooperazione

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con scuole, università, musei e altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività finalizzate alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi sottoscrivono accordi reciproci finalizzati a favorire il prestito a livello regionale dei libri e dei documenti in possesso.

Art. 25

Reti documentarie locali

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati, assicurando le necessarie competenze professionali e realizzando la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei requisiti e procedure stabiliti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche, agli archivi e ai musei degli enti locali, gli altri istituti di cui all’articolo 15, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale. Possono partecipare alla rete locale i Comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.

4. I soggetti di cui al comma 3 individuano, per ciascuna rete documentaria locale, un istituto fra quelli aderenti quale responsabile del coordinamento dei servizi di rete, in coerenza con l’articolo 6, comma 2, lett. g), e con i requisiti e gli standard organizzativi e di servizio stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale e, in caso di mancato soddisfacimento di detti requisiti e standard, attribuendo il coordinamento ad un altro istituto fra quelli aderenti alla rete che li soddisfi.

5. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete previa comunicazione dei dati relativi ai servizi erogati.

Art. 25 bis

Parco Regionale della Musica (6)

1. E' istituito il Parco Regionale della Musica.

2. Il Parco Regionale della Musica è disciplinato  da apposita Legge Regionale.

Titolo V

NORME FINALI

Art. 26

Regime transitorio

1. Per l’attuazione delle iniziative già programmate per l’anno 2014, si provvede con le risorse di cui  alla Missione 05, Programma 02, stimate in euro cinquecentomila , per l’esercizio 2015.

Art. 27

Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall’approvazione della presente legge, stimati complessivamente in  euro 2.000.000,00,  per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, si provvede con le risorse attestate sulla Missione 05, Programma 02.

2. Gli interventi di cui agli strumenti di programmazione previsti dall’articolo 8 della presente legge potranno essere cofinanziati con risorse statali e/o comunitarie, entro i limiti di compatibilità con i Programmi operativi.

Art. 28

Abrogazione di norme

1. E’ abrogata la legge regionale 19 luglio 1974 n. 13.

2. E’ abrogata la legge regionale 21 maggio 1980, n. 37.

Art. 29

Dichiarazione d’urgenza - Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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NOTE

(1) comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(2) lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(3) lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(4) lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(5) articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(6) articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 12 ottobre 2018, n. 29.

(7) rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(8) comma così sostituito, dall’art. 4, comma 2, L.R. 5 aprile 2024, n. 14. Il testo precedente era così formulato: “1. Il Programma operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano triennale di cui al precedente articolo, tenendo conto della pianificazione regionale e delle intese raggiunte nell’ambito delle individuate cooperazioni istituzionali e degli accordi definiti con soggetti pubblici e privati.”;

(9) comma abrogato dall’art.4, comma 3, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;

(10) parole sostituite dall’art. 4, comma 4, L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

 




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