Titolo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Capo I
Principi,
oggetto e definizioni
Art. 1
Principi e
finalità
1. La Regione
Basilicata, in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione,
nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali e della disciplina di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in seguito denominato
“Codice”, assicura la conservazione, la valorizzazione, la fruizione, la
gestione e la promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale
diffuso sul proprio territorio e presente negli istituti e luoghi della
cultura.
2. La Regione promuove
e sostiene la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio
culturale in quanto insieme di beni di primario valore etico, storico e
sociale, rappresentativo di una insopprimibile consistenza ideale e civile
perché matrice di identità e determinante strumento di sviluppo.
3. La Regione, con la
presente legge, intende promuovere la fruizione collettiva della cultura al
fine di garantire il diritto e l’accesso ai valori della conoscenza da parte
dell’intera comunità regionale attraverso la partecipazione attiva dei
cittadini; i valori di appartenenza identitaria alla vita della Regione e alla
cultura dei luoghi; il valore pedagogico della cultura per innestare processi
condivisi di responsabile protagonismo civico.
4. La Regione individua
nella sussidiarietà, nella partecipazione, nel pluralismo e nella leale
collaborazione i principi cui indirizzare e promuovere l’attività di enti e
soggetti pubblici e privati che operano nel settore dei beni culturali.
5. La Regione, in
concorso con i Comuni, con le unioni dei Comuni, con le comunità locali e con
altri soggetti pubblici e privati promuove e favorisce la conservazione, la
valorizzazione, la fruizione, la gestione e la promozione del patrimonio
materiale e immateriale presente sul proprio territorio.
Art. 2
Oggetto e
Obiettivi
1. La Regione
Basilicata assicura e sostiene la conservazione, la valorizzazione e la pubblica
fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul proprio
territorio quali fattori imprescindibili di crescita civile, sociale ed
economica anche al fine di garantire il diritto e l'accesso alla cultura da
parte dell'intera comunità regionale.
[2. La Regione
Basilicata promuove e favorisce la conservazione, la valorizzazione e la
fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti locali o di interesse
locale, ovvero appartenenti a soggetti privati. In particolare, provvede ad interventi
diretti di salvaguardia e valorizzazione, assicurando la pubblica fruizione di
musei, di biblioteche, di archivi, di collezioni, di raccolte di interesse
artistico, storico, archeologico, demoetnoantropologico
e naturalistico appartenenti agli enti locali o di interesse locale, ovvero
appartenenti a soggetti privati, nonché gli ecomusei di iniziativa pubblica o
privata per la conservazione e la valorizzazione di ambienti di vita
tradizionale e dei dialetti locali.] (1)
3. In attuazione di quanto
stabilito al comma precedente, la Regione Basilicata favorisce l'integrazione
delle funzioni e dei compiti concernenti la conservazione, la valorizzazione e
la pubblica fruizione dei beni culturali; attiva il coordinamento degli
interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio e di
tutela del paesaggio, dell'istruzione e della formazione, della ricerca e
dell'innovazione, del turismo e dell'apertura ai mercati nazionali ed esteri;
promuove l'organizzazione di un sistema regionale integrato di istituti e
luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi ed attività.
4. La Regione Basilicata, in concorso con le
istituzioni, enti territoriali ed altri soggetti pubblici e privati titolari
dei beni culturali, promuove e favorisce il recupero, la conservazione, la
valorizzazione, la gestione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale presente sul proprio territorio con l'obiettivo:
a) di concorrere al recupero, alla conservazione e tutela, alla valorizzazione
e fruibilità di raccolte di interesse storico, artistico, tecnico- scientifico,
archeologico, etnoantropologico e naturalistico;
b) di provvedere ad interventi, anche diretti, di valorizzazione e promozione
dei beni culturali, ricadenti nel proprio territorio, per rafforzarne la
pubblica fruizione;
[c) di provvedere ad interventi di salvaguardia e conservazione dei luoghi e
degli istituti della cultura, ricadenti nel proprio territorio,
assicurandone la pubblica fruizione d'intesa con le strutture periferiche del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo
(MIBACT);] (2)
d) di promuovere percorsi di ricerca, itinerari e attività informative e
didattiche, anche con l'apporto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo, delle università, degli istituti di settore, degli enti di
ricerca, delle fondazioni, delle associazioni, delle organizzazioni di
volontariato o dei privati presenti sul territorio regionale, al fine del
concorso alla conoscenza ed ad un’adeguata fruizione dell'intero patrimonio
culturale regionale;
e) di concorrere alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del
patrimonio librario, documentario ed archivistico non statale;
f) di favorire la diffusione della lettura innalzando i livelli della
conoscenza e dell'informazione da parte della comunità regionale;
g) di conservare e valorizzare il territorio attraverso la promozione di
itinerari culturali, percorsi storici, archeologici, enogastronomici e di
valorizzazione del paesaggio e attraverso la rievocazione degli eventi
rilevanti della storia, del folklore e della religiosità regionale;
h) di promuovere l’innovazione culturale prodotta dai linguaggi della
contemporaneità, attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevata
qualità.
5. La legge
disciplina gli interventi della Regione e degli enti locali in materia di
conservazione, valorizzazione, fruizione, gestione e promozione del
complessivo patrimonio culturale, nel rispetto della ripartizione delle
competenze in materia.
6. Gli interventi promossi con la presente legge
perseguono:
a) la promozione della conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la
valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale nell’ambito delle
politiche di sviluppo della cultura, favorendo i bisogni di crescita culturale
e di formazione continua;
b) le azioni connesse a garantire e sostenere la gestione, la fruizione e
la promozione del patrimonio culturale presente negli istituti e nei luoghi
della cultura non statali;
c) la promozione di metodi condivisi di programmazione integrata e
partecipata ai fini dell’attivazione di modalità di gestione
pubblico-privato del patrimonio culturale regionale;
d) il sostegno alle forme attive di partecipazione conoscitiva della cittadinanza;
e) il sostegno alle politiche di promozione della qualità del territorio
e del turismo;
f) il sostegno alle politiche della ricerca in collaborazione con l’Università,
i centri e gli istituti di ricerca;
g) l’innovazione nelle forme regionali, organizzative e gestionali preposte,
mediante l’uso di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione,
l’inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, e nelle forme
di diffusione della conoscenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici
e dello scambio di esperienze e buone pratiche;
h) la qualificazione di istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101
del Codice, con particolare attenzione al rapporto tra archeologia e natura,
proprio dei luoghi regionali, anche ai fini del consolidamento della loro
migliore fruizione;
i) la promozione di intese con le istituzioni religiose, nell’ambito della
valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di cui all’articolo 9
del Codice;
j) la predisposizione, di intesa con l’Università, gli istituti di ricerca di
alta qualificazione e le organizzazioni professionali, di percorsi di
formazione che favoriscano l’occupazione giovanile qualificata nel campo dei
beni culturali, della loro fruizione e gestione, nonché di
formazione permanente del personale occupato nel settore dei beni culturali, in
coerenza con la normativa nazionale vigente.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) tutela: l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette,
sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni
costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la conservazione per fini di
pubblica fruizione;
b) salvaguardia: l’attività volta a assicurare la protezione dei beni
culturali;
c) conservazione: il mantenimento o il recupero della integrità del bene, sia
sotto il profilo strettamente materiale che per gli aspetti attinenti
all’identità culturale della cosa in sé considerata;
d) valorizzazione: esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette
a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;
e) fruizione: funzione diretta a favorire l’accessibilità e il godimento
pubblico del patrimonio culturale per innalzare i livelli della conoscenza dei
valori di cui tale patrimonio è portatore;
f) gestione: il servizio proponente l’insieme delle forme e delle modalità di
utilizzo pubblico del patrimonio culturale;
g) promozione: attività complessa diretta a favorire, ad accrescere e a
diffondere la conoscenza storica, valoriale ed educativa del patrimonio
culturale;
h) integrazione: la condivisione di conoscenze e la costruzione di percorsi ed
azioni capaci di costruire relazioni stabili fra diversi soggetti e settori di
intervento allo scopo di assicurare una sostenibile e più efficace
valorizzazione del patrimonio culturale;
i) sistema regionale dei beni culturali: area sistema che integra un processo
di promozione e di crescita sostenibile alle dotazioni culturali, organizzate
in un circuito permanente di strutture e di servizi funzionali a generare
sviluppo economico e ad accrescere la riconoscibilità di un territorio.
Art. 4
Compiti
della Regione per la promozione e la gestione del patrimonio culturale
1. La Regione valorizza la promozione e la
gestione del patrimonio culturale in un sistema regionale integrato e
accessibile dei beni e degli istituti culturali, di cui all’articolo 101 del
Codice, assicurando la piena ed effettiva fruizione pubblica, anche mediante:
a) le azioni di educazione e di comunicazione per rafforzare la valenza della
cultura come elemento di costruzione-ricostruzione dell’ identità locale e per
elevare il tasso di consenso attivo e collettivo verso il patrimonio culturale
del territorio;
b) l’attivazione di una convinta azione pianificata che individui nel
patrimonio culturale uno degli assi strategici del modello di sviluppo;
c) le attività volte alla conoscenza del patrimonio culturale da valorizzare e
da promuovere, favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati. A
tal fine promuove, nell’ambito delle proprie funzioni, come specificate nella
presente legge, la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento di carte
tematiche georeferenziate integrate nel sistema
informativo territoriale regionale con riguardo ai beni culturali e
paesaggistici ed agli istituti di propria competenza, in collaborazione con le
competenti Soprintendenze, Università, Enti di ricerca e altri enti
istituzionali nazionali e/o sub-regionali. Per la produzione, lo scambio e
l’utilizzo dei dati, si avvale di strumenti di coordinamento interno,
individuati, come l’Osservatorio regionale del paesaggio, o individuabili, e
degli strumenti di cooperazione interistituzionale,
stimolando e sostenendo la creazione di sistemi a rete di dimensione regionale
ed interregionale;
d) l’impegno a promuovere la qualità complessiva del sistema regionale dei beni
culturali, delle offerte e dei servizi culturali;
e) gli interventi coordinati di valorizzazione e di promozione dei beni
culturali con la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
f) gli interventi diretti ad assicurare che la cultura sia produzione, scambio
e diffusione e non già mero consumo;
g) l’attivazione di risorse per la crescita professionale del personale
impiegato nei luoghi della cultura e per il rafforzamento organizzativo di
detti presidi culturali;
h) l’attivazione e il potenziamento di sistemi integrati di offerta culturale,
anche in un ottica di distretto culturale, per legare
alla valorizzazione del patrimonio culturale un circuito permanente di
strutture e di servizi capaci di innalzare il livello di gestione, promozione e
fruizione delle risorse culturali e delle altre risorse del territorio;
i) adeguate condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche
con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza;
j) l’introduzione di misure atte a garantire la massima accessibilità;
k) l’attivazione e il potenziamento di servizi di informazione, comunicazione e
documentazione, finalizzati al libero e diffuso accesso alla conoscenza e
alla cultura anche utilizzando tecnologie innovative;
l) la collaborazione con istituzioni, imprese e centri culturali diffusi sul
territorio e la promozione della partecipazione degli stessi alla
valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di attività e servizi
connessi;
m) una forte politica istituzionale per attivare la fecondità dei rapporti esterni
rappresentati dagli scambi e dai gemellaggi;
n) la promozione e il sostegno di iniziative scientifico-culturali ed
editoriali (attività di studio e di ricerca, convegni, seminari, mostre,
itinerari di visita di siti e luoghi storico-artistici e culturali
particolarmente significativi);
o) il sostegno alle attività di sviluppo e diffusione della lettura e della
conoscenza del patrimonio culturale svolte da istituzioni pubbliche di ricerca,
biblioteche e mediateche, musei e archivi.
2. La Regione, inoltre:
[a) svolge, a norma del comma 2 dell’articolo 5 del Codice, compiti di
catalogazione e conservazione di manoscritti, autografi, carteggi, documenti,
incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo
Stato;] (3)
b) sostiene, a norma dei comma 1, 2 e 3 dell’art. 113 del Codice le attività e
le strutture di valorizzazione, gestione e fruizione, ad iniziativa privata, di
beni culturali di proprietà privata di riconosciuta rilevanza;
c) determina, in accordo con il quadro normativo di riferimento comunitario e
statale e con il concorso degli organi statali, delle organizzazioni
professionali e degli enti di ricerca, che hanno specifiche competenze in
materia, gli standard minimi di qualità e la carta di qualità da assicurare
nell’esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e
promozione del patrimonio culturale degli istituti e dei luoghi della cultura,
disciplinati dall’articolo 15 e ne verifica periodicamente la
sussistenza;
d) assume come metodo la cooperazione e la coprogrammazione
con le amministrazioni statali, con gli enti territoriali pubblici e privati e
con soggetti privati interessati a favorire l’integrazione della cultura
materiale e immateriale, nel territorio, compresa la gestione integrata del
patrimonio culturale nell’ottica della più ampia e condivisa valorizzazione e
promozione;
e) assicura il potenziamento dei servizi bibliotecari e archivistici di propria
competenza, promuovendone l’integrazione anche con i servizi museali e il
coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed efficace, efficiente ed
economica gestione;
f) garantisce la fruizione dei beni culturali e dei servizi bibliotecari e
archivistici anche per soggetti con disabilità.
3. La Regione:
a) tutela e valorizza, a norma dell’art. 131 del Codice, il paesaggio come
parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla
storia umana o dalle reciproche interrelazioni, salvaguardando i valori che
esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili;
b) informa, nell’esercizio di pubbliche funzioni, la propria attività ai
principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle
caratteristiche paesaggistiche, rappresentando il paesaggio, la componente
etico-culturale riferita anche alla forma di territorio;
c) tutela e promuove il paesaggio culturale nella sua accezione di prodotto
sociale. Il paesaggio culturale, come bene ambientale e bene culturale,
rappresenta l’evoluzione della società umana che ha agito nel tempo sotto l’influenza
dell’ambiente naturale circostante e rende conto della stratificazione di forze
sociali economiche e culturali, sia esterne che interne al bene ed alla
comunità di riferimento;
d) promuove nell’esercizio della salvaguardia e della valorizzazione del
patrimonio culturale ed ambientale, del paesaggio e dei suoi segni, reti
coordinate e funzionali finalizzate alla tutela ed alla fruizione corretta del
paesaggio culturale (urbano, rurale, produttivo, patrimonio immateriale), come
pure alla conservazione e alla valorizzazione delle identità culturali e
produttive locali, attraverso enti pubblici e privati ed in particolare
attraverso i parchi letterari quali strumenti di promozione di turismo
culturale legato strettamente al patrimonio immateriale e alla promozione di
manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della letteratura orale e
scritta, delle cerimonie, delle tradizioni imprenditoriali, artigianali ed
enogastronomiche.
Capo II
SOGGETTI,
FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 5
Soggetti
pubblici e privati del sistema regionale dei beni culturali
1. La Regione opera congiuntamente con gli enti
locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura,
parchi letterari e fondazioni di interesse regionale, nel rispetto dei principi
di leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare il sistema
regionale integrato dei beni culturali.
2. La Regione definisce con lo Stato e con altri
enti pubblici territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di
valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo
culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali, promuovendo altresì
l’integrazione, nel processo di valorizzazione e gestione, delle infrastrutture
e dei settori produttivi collegati.
3. La Regione, ai sensi dell’art. 115 del Codice,
elabora e stipula accordi con le amministrazioni statali, le Regioni, gli enti
pubblici territoriali e privati interessati per regolare servizi strumentali
comuni destinati alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali, anche
mediante l’istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione
di uffici e servizi comuni e, tramite convenzioni, con le imprese culturali, le
associazioni culturali o il volontariato.
4. La Regione, d’intesa con il Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo, promuove gli accordi di
valorizzazione previsti dal Codice e, in particolare, garantisce, con azioni di
promozione e di sostegno, la creazione del polo museale regionale quale sistema
integrato tra musei statali e non statali, sia pubblici, sia privati.
5. La Regione si impegna nell’attivazione
del sistema regionale integrato dei beni culturali al quale concorrono i
soggetti pubblici titolari delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai
luoghi della cultura e i soggetti privati, singoli o associati, del
settore, il cui ruolo sia riconosciuto secondo le modalità della presente
legge.
6. La Regione favorisce persone fisiche o persone
giuridiche proprietarie di qualificati e riconosciuti luoghi della cultura per
sostenerne le relative azioni di valorizzazione, di promozione, di
gestione e di fruizione.
Art. 6
Funzioni e
compiti dei Comuni
1. I Comuni operano per la conoscenza e la
conservazione del patrimonio storico-culturale, delle memorie e delle
tradizioni riconducibili alla comunità regionale e alle singole comunità della
Regione.
2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla
fruizione del patrimonio culturale in collaborazione e in coerenza con gli
indirizzi della programmazione regionale.
Essi provvedono:
a) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione
delle attività e dei servizi culturali e turistici relativi agli istituti e ai
luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, favorendo la
partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul
territorio;
b) alla cura e alla conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di
loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree
e i parchi archeologici e i complessi monumentali, di interventi di
prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la
Regione e con gli organi statali competenti;
[c) per gli interventi di trasformazione delle aree individuate come parchi
archeologici o zone di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 142, comma
1, lettera m), del Codice, a espletare le indagini di archeologia preventiva
prima del rilascio dei titoli abilitativi
edilizi; ] (4)
e) all’integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro
titolarità o loro affidati nei sistemi museali, archivistici e bibliotecari;
f) alla collaborazione con le istituzioni universitarie, con le associazioni
culturali e sociali presenti sul territorio;
g) alla stipula, d’intesa con la Regione, di accordi di valorizzazione
sub-regionali e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti
dall’articolo 112, comma 4, del Codice.
Art. 7
Cooperazione
interistituzionale e forme di partecipazione
1. La Regione, al fine della valorizzazione
dei beni culturali idonea alla loro migliore pubblica fruizione, promuove e
favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di
pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di
cooperazione interistituzionale e di consultazione
dei soggetti operanti nel settore favorendo la nascita di reti tematiche per la
messa a sistema dei territori delle diverse aree regionali, per una
partecipazione attiva delle comunità nella difesa e nella valorizzazione della
propria cultura e del paesaggio di cui sono parte.
2. Per la formazione del sistema regionale dei
beni culturali previsto dall’articolo 3, la Giunta regionale adotta atti di
coordinamento, sottoscrive atti di intesa e stipula accordi con lo Stato e con
enti pubblici territoriali, al fine di accrescere il livello di integrazione
nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, di definire strategie
e obiettivi comuni di valorizzazione, di elaborare azioni di sviluppo culturale
nell’ambito degli strumenti di programmazione.
3. La Regione, inoltre, promuove forme di
coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, gli istituti di
ricerca, di studio e di documentazione, gli istituti scolastici e le
associazioni operanti nel settore, in ambito regionale ed extraregionale, al
fine di individuare progetti di interesse comune, di razionalizzare gli
interventi e favorire l’uso integrato del patrimonio culturale e delle risorse
finanziarie.
4. La Regione coopera con la Conferenza episcopale
e con le autorità delle altre confessioni religiose, attraverso intese
finalizzate alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali d’ordine
religioso di cui all’articolo 9 del Codice.
5. La Regione prevede la partecipazione dei
soggetti privati a forme di valorizzazione, di promozione e di gestione
dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialità e
delle norme a tutela della concorrenza.
Titolo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
Art. 8
Strumenti
della programmazione regionale
1. La Regione ha compiti di programmazione
relativamente agli interventi di valorizzazione, di promozione, di fruizione e
gestione del patrimonio culturale da realizzare sul territorio. La
programmazione si attua, secondo procedimenti definiti con provvedimento della
Giunta regionale tesi a garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà,
pluralismo, partecipazione e leale collaborazione, in armonia con:
a) le strategie di sviluppo e di crescita del territorio, nonché di
competitività delle imprese del settore culturale e turistico;
b) la ricerca scientifica, lo studio, la classificazione, la conservazione del
patrimonio culturale.
2. Costituiscono strumenti della programmazione
regionale:
a) il programma regionale triennale per il patrimonio culturale;
b) il programma operativo annuale per il patrimonio culturale;
c) i piani regionali di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione.
Art. 9
Programma
regionale triennale per il patrimonio culturale
1. Il Consiglio regionale approva il Programma
triennale per il patrimonio culturale coerentemente con le finalità e i
principi della presente legge, nonché con gli obiettivi previsti dagli
strumenti di pianificazione e programmazione regionale, su proposta della
Giunta e previo parere della competente Commissione consiliare, ogni tre anni
ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio pluriennale.
2. A tal fine il Programma regionale comprende:
a) il quadro conoscitivo d’insieme del patrimonio culturale oggetto della
presente legge;
b) gli obiettivi strategico-generali e le linee di indirizzo;
c) gli obiettivi specifici per ciascun ambito territoriale e/o settore;
d) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e la quantificazione delle
risorse attivabili ripartite per ciascun ambito settoriale territoriale, per
interventi previsti dalla presente legge e per fonti di finanziamento;
e) i piani regionali da promuovere e da sostenere nel triennio;
f) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per
gli aspetti di comune rilevanza;
g) i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio, nonché
gli indicatori per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle
azioni, nonché le procedure di controllo e di garanzia degli interventi
finanziati.
Art. 10
Documento operativo
annuale (7)
1. Il documento operativo annuale individua le
priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano triennale di cui al
precedente articolo, tenendo conto della pianificazione regionale e delle
intese raggiunte nell’ambito delle individuate cooperazioni istituzionali e
degli accordi definiti con soggetti pubblici e privati. Detto documento è
approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di approvazione del bilancio. (8)
2. Il Programma operativo contiene in particolare:
a) il riparto delle risorse da destinare ai singoli ambiti settoriali e ai
progetti definiti;
b) i criteri e le modalità per la valutazione e la selezione dei progetti
nonché per l’erogazione delle risorse assegnate;
c) l’individuazione delle azioni, degli interventi e dei progetti finanziati;
d) i vincoli di controllo e di garanzia per la corretta attuazione degli
interventi e dei progetti finanziati.
3. Il documento operativo annuale definisce le
procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione
dei progetti e delle richieste di finanziamento sulla base dei seguenti criteri
preferenziali: (10)
a) qualità, innovatività e stato di avanzamento della progettazione;
b) livello di integrazione con i piani e i programmi coerenti con le azioni di
cui al precedente art. 4;
c) sostenibilità nella fase di gestione degli interventi garantita anche da
adeguate strutture organizzative e competenze professionali;
d) utilità sociale in relazione alla fruizione.
[4. Il programma
operativo annuale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della
competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione del bilancio.] (9)
Art. 11
Piani
regionali di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione
1. La Regione, con i piani regionali di
valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione, promuove la
progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali,
che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.
2. I piani integrati di valorizzazione, di
promozione, di gestione e di fruizione sono finalizzati ad attuare interventi
di valorizzazione del patrimonio culturale, considerato in relazione al
contesto territoriale. Tali interventi favoriscono, altresì, lo sviluppo del sistema
produttivo e l’individuazione di forme evolute di gestione delle risorse
ambientali e culturali a livello territoriale.
3. Nell’ambito dei piani integrati di
valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione acquisiscono priorità
le forme di gestione partecipata e condivisa attraverso l’utilizzazione di
strumenti consensuali idonei a garantire rapporti di collaborazione e
partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati e a corresponsabilizzare
i diversi enti pubblici interessati.
4. La Regione, nella definizione del contenuto dei
piani integrati di valorizzazione, di promozione, di gestione e di
fruizione.:
a) l’integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio ambientale e
servizi sociali;
b) la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, portatori di
conoscenze, valori e interessi;
c) la razionalizzazione dell’offerta del patrimonio pubblico sul
territorio;
d) la gestione attraverso un piano operativo idoneo a rendere pienamente
fruibili i beni e a integrarli in un unico sistema territoriale di offerta.
5. Il contenuto dei piani è definito sulla base di
proposte di valorizzazione e gestione integrata presentate dai partenariati
territoriali interessati nell’ambito di una procedura valutativo - negoziale
tra la Regione e i partenariati stessi, secondo criteri e modalità previsti
dagli strumenti di programmazione regionale.
6. I piani integrati di valorizzazione, di
promozione, di gestione e di fruizione indicano:
a) gli obiettivi generali e specifici della conoscenza, ricerca, tutela e
valorizzazione che si intende perseguire in modo congiunto;
b) gli ambiti territoriali interessati e i beni culturali pubblici ed
eventualmente privati coinvolti, oggetto di interventi di tutela,
valorizzazione, gestione e fruizione;
c) l’organizzazione, i livelli di responsabilità e le modalità di gestione in
forma partecipata;
d) le attività e i compiti dei singoli sottoscrittori della proposta di
valorizzazione di cui al comma 2;
e) le risorse finanziarie, con la ripartizione delle stesse tra i singoli
sottoscrittori della proposta;
f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.
Art. 12
Accordi di
valorizzazione
1. In conformità con quanto previsto dagli
articoli 5, 102 e 112 del Codice e in coerenza con obiettivi e criteri di cui
ai commi 2 e 4 dell’articolo 9, la Regione promuove accordi di valorizzazione
con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con altre
amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali.
2. Gli accordi di valorizzazione garantiscono
forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie e
obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio
lucano di appartenenza dello Stato, della Regione e degli enti locali, il rafforzamento
delle relazioni con il paesaggio e con i beni ambientali nonché con il sistema
infrastrutturale e produttivo di riferimento.
3. Ai fini di una più efficace attuazione dei
processi di valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dal Codice, la
Regione adotta strumenti di indirizzo, monitoraggio e valutazione.
4. I Piani strategici di sviluppo culturale di cui
all’articolo 112, comma 4, del Codice sono elaborati, di norma, dagli enti
locali e dagli altri soggetti proprietari e/o gestori di istituti e beni
culturali e ambientali in coerenza con obiettivi e criteri di cui all’articolo
9, comma 2, lett. b), c) ed f).
5. I Piani strategici favoriscono la
partecipazione dei soggetti privati, con o senza scopo di lucro, e in
particolare di quelli proprietari o gestori dei beni. A questi soggetti possono
essere affidate anche la promozione e l’elaborazione della proposta strategica,
oltre che la sua attuazione.
Art. 13
Intesa
istituzionale per la sede lucana della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto
Superiore per la Conservazione e il Restauro
1. La Regione Basilicata collabora con il
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con l’Università e
con gli Istituti di ricerca competenti per definire linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento e di formazione in materia di
conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 42/2004.
2. Nel rispetto di tale collaborazione col MIBACT,
la Regione Basilicata assicura e sostiene le attività didattiche e di ricerca
della Scuola di alta formazione e di studio istituita nel territorio regionale,
quale sede distaccata dell'Istituto superiore per la conservazione e il
restauro.
3. La Regione Basilicata, al fine di intervenire
nel restauro di opere di diversa tipologia, collabora con il MIBACT e
l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro per sostenere le
attività di laboratorio e di formazione sul territorio regionale.
4. Gli interventi di cui al precedente comma 2
oltre ad essere finanziati direttamente, sono regolati
da accordi di programmazione e cooperazione di cui al successivo art. 24, comma
1 e dai progetti di iniziativa regionale.
5. Il restauro costituisce ambito settoriale
del Programma regionale triennale per il patrimonio culturale.
Art. 14
Osservatorio
per il patrimonio culturale
1. E’ istituito l’Osservatorio per il patrimonio
culturale incardinato nell’ufficio competente al fine di monitorare,
sorvegliare e indirizzare le politiche sulla valorizzazione, sulla fruizione e
sulla gestione.
2. L'Osservatorio svolge funzioni di:
a) ricognizione, raccolta, e analisi delle informazioni statistiche sulla
consistenza e ubicazione dei beni culturali, sulla domanda e offerta culturale,
sul funzionamento e sul rispetto degli standard minimi di funzionamento e della
carta della qualità dei luoghi della cultura beneficiari
di pubblici finanziamenti e sulle dinamiche economiche
e sociali legate alla produzione e al consumo culturale;
b) monitoraggio e vigilanza sul perseguimento degli obiettivi programmatici,
sull’efficacia dell'intervento regionale e sul
corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel territorio regionale.
3. L'Osservatorio inoltre si pone quale luogo di
coordinamento e incontro tra i soggetti pubblici e privati che operano nel
settore della cultura e supporta la Regione Basilicata nei processi di definizione delle politiche settoriali e, in particolare,
nella predisposizione dei Piani, nella definizione di
standard di qualità dei servizi, nella predisposizione e attivazione di una
carta dei servizi.
4. L'Osservatorio pubblica una relazione annuale
sulla situazione dei settori della cultura nella regione.
5. Ciascun soggetto operante sul territorio
regionale è tenuto a comunicare, tempestivamente e sistematicamente alla fine di ogni anno o su specifica
richiesta, all'Osservatorio tutti i dati e le informazioni relative alle
attività compiute. La Regione Basilicata può subordinare l'erogazione dei
contributi all'assolvimento di tale compito.
6. Tale attività non comporta alcun onere
aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
7. L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o suo delegato;
b) dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo per la Basilicata;
c) da due componenti dell’UNIBAS rappresentativi dei poli territoriali;
d) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI regionale;
e) dal dirigente dell'ufficio competente;
f) da un rappresentante dell’Istituto per i beni archeologici e monumentali del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);
A questi si aggiungono di volta in volta, per le materie di competenza:
- il rappresentante dei parchi letterari lucani;
- il rappresentante delle fondazioni lucani di interesse regionale e degli enti
morali operanti sul territorio regionale che perseguono finalità in linea con
la presente legge;
- il rappresentante del Polo museale della Basilicata;
- il rappresentante della Soprintendenza archeologica della Basilicata;
- il rappresentante della Soprintendenza belle arti e paesaggio della
Basilicata;
- il rappresentante della Soprintendenza archivistica della Basilicata;
- il rappresentante della biblioteca nazionale della Basilicata con sede a
Potenza;
- il rappresentante delle biblioteche degli enti locali;
- il rappresentante dell’Istituto di deputazione di storia patria;
- il rappresentante dell’Archivio di Stato di Potenza e di Matera;
- il direttore generale dell’Azienda di promozione turistica della Basilicata
(APT).
8. L’Osservatorio si riunisce almeno tre volte
l’anno.
9. I componenti restano in carica tre anni e non
godono di indennità di carica, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute
per ragioni dell’ufficio.
Titolo III
ISTITUTI E
LUOGHI DELLA CULTURA
Art. 15
Ambito di
applicazione
1. Nel presente titolo si regolamentano gli
istituti ed i luoghi di cultura che si configurano come beni culturali ai sensi
dell'art. 101 del D. Lgs. n. 42 del 2004. A tal fine,
si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di
studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e
conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque
editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al
fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e
conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la
consultazione per finalità di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di
resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato
da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici,
paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto.
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di
fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito,
come insieme, un'autonoma rilevanza artistica, storica o demoetnoantropologica.
2. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma
precedente che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica
fruizione ed espletano un servizio pubblico.
3. Le strutture espositive e di consultazione
nonché gli istituti e i luoghi di cui al comma 2 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità
sociale.
4. Rientrano nella presente normativa gli istituti
documentari di cui al successivo Titolo IV.
Art. 16
Diritti
degli utenti
1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel
rispetto della normativa vigente, garantiscono l’accesso agli utenti senza
limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali e culturali.
2. Salvo che per motivi previsti dalle norme, per
esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative, non
possono essere posti divieti o limitazioni all’effettuazione di fotografie o
videoriprese nei luoghi e istituti della cultura quando non siano finalizzate
allo sfruttamento economico.
3. La consultazione dei documenti degli archivi e
delle biblioteche, nonché il prestito del patrimonio delle biblioteche sono
gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalle
norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze
organizzative.
Art. 17
Requisiti
degli istituti e dei luoghi della cultura di rilevanza regionale
1. La Regione definisce i requisiti e i
quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura, di
proprietà pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza
regionale.
2. Per il raggiungimento dei servizi di cui al
comma 1 e al fine di migliorare la risposta alle esigenze di informazione e di
documentazione degli utenti, la Regione promuove e favorisce la gestione
associata dei servizi fra gli enti locali.
3. Con regolamento approvato dalla Giunta
regionale sono definiti i requisiti e il procedimento per il riconoscimento
della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale,
considerando i seguenti fattori qualificanti:
a) valore storico, artistico e scientifico dei beni culturali o delle
collezioni o dei patrimoni librari e documentali;
b) conservazione dei beni;
c) loro fruizione;
d) loro valorizzazione;
e) qualificazione scientifica e professionale del personale addetto alla
gestione.
4. I requisiti per il riconoscimento della
qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale assicurano
il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) accessibilità, funzionalità e controllabilità delle strutture;
b) sostenibilità e flessibilità gestionale nel tempo;
c) integrazione tematica e territoriale nella gestione;
d) riconoscibilità degli istituti e dei luoghi della cultura come fattori di
promozione della conoscenza e di inclusione sociale.
5. Il regolamento può prevedere che i requisiti
per il conseguimento della qualifica di istituto e luogo della cultura di
rilevanza regionale siano raggiunti attraverso forme di cooperazione.
6. Il riconoscimento della qualifica di istituti e
luoghi della cultura di rilevanza regionale costituisce criterio prioritario di
selezione, a parità di altre condizioni, ai fini dell’ottenimento di contributi
regionali.
Art. 18
Forme di
gestione degli istituti e dei luoghi della cultura
1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice, gli
istituti e i luoghi della cultura sono gestiti adottando forme e sistemi di
gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale.
2. La gestione prevede strumenti che assicurino ai
cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di
partecipazione e di fruizione alle attività fondamentali degli istituti e
dei luoghi della cultura.
3. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo
115 del Codice, l’organizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura può
avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.
4. La scelta tra gestione diretta e indiretta è
attuata mediante valutazione comparativa, considerando la sostenibilità
economico-finanziaria, l’efficacia e gli obiettivi previamente definiti.
5. L’affidamento della gestione degli istituti e
dei luoghi della cultura è effettuato, nel rispetto dei principi previsti dalla
normativa comunitaria e della normativa nazionale di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture), e del Codice, a soggetti in possesso di requisiti
tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi
standard minimi regionali.
6. Ove non sia possibile procedere ai sensi dei
commi che precedono e considerata la rilevanza non economica del servizio, la
gestione può essere affidata a cooperative sociali, associazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale ed altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, individuate nel rispetto dei principi di
imparzialità, trasparenza e pubblicità, che abbiano tra i propri fini statutari
la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che siano in possesso
di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli
appositi standard minimi regionali, che si impegnino all’utilizzo del bene
anche per finalità formative ed educative e a condizione che impieghino
personale qualificato professionalmente.
Titolo IV
DISPOSIZIONI
DI SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE EDITORIALE E DEL PATRIMONIO
LIBRARIO, DOCUMENTALE E FILMICO
Art. 19
Soprintendenza
regionale ai beni librari. (5)
[1. E’ istituita la Soprintendenza regionale ai
beni librari, che esercita le competenze in materia di tutela sui manoscritti,
autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e
incisioni, non appartenenti allo Stato, presenti sul proprio territorio secondo
quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del Codice.
2. La Soprintendenza, ai sensi dell’art. 5, comma
2 del Codice, esercita le funzioni di tutela sui beni librari di proprietà non
statale ed in particolare sui manoscritti, autografi carteggi, documenti,
incunaboli, raccolte librarie, libri , stampe ed incisioni ed inoltre:
a) garantisce la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di competenza,
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 42/2004;
b) esercita la segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui
all’art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004;
c) esercita la prelazione nell’ipotesi prevista dall’art. 62, comma 3, del
D. Lgs. n. 42/2004;
d) in base a specifici accordi può regolare il prestito per mostre ed
esposizioni che la vedano direttamente coinvolta.
3. La Giunta regionale individua la struttura
regionale che esercita le funzioni di Soprintendenza regionale per i beni
librari, definendone compiti e dotazione organica.]
Art. 20
Archivio
storico regionale
1. Al fine di assicurare la salvaguardia del
patrimonio archivistico della Regione è istituito l’Archivio storico regionale
in conformità a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice.
2. I criteri di funzionamento dell’archivio sono
definiti dalla Giunta regionale.
3. La Regione Basilicata promuove azioni di
salvaguardia dell’Archivio storico regionale in collaborazione con la
Deputazione Lucana di storia patria.
Art. 21
Archivio
della produzione editoriale regionale
1. E’ istituito l’Archivio della produzione
editoriale regionale, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme
relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all’uso pubblico), e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale
dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).
2. L’Archivio di cui al comma 1 è costituito da
una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale, finalizzati a
garantire la continuità delle collezioni e l’accesso del pubblico ai patrimoni
documentari.
3. La Giunta regionale individua la struttura
regionale a cui attribuire le funzioni di cui al presente articolo, definendone
compiti e dotazione organica.
Art. 22
Patrimonio
archivistico della “Cineteca lucana”
1. La Regione Basilicata promuove e sostiene
azioni di salvaguardia, valorizzazione e di fruizione del patrimonio
archivistico della Cineteca lucana in coerenza con le norme regionali in
materia.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento,
definisce le azioni, i criteri e le risorse per garantire le finalità della
presente normativa.
Art. 23
Attività
della rete documentaria regionale
1. Il sistema documentario pubblico risponde al
diritto di tutti gli individui a fruire di un servizio di informazione e
documentazione efficiente e adeguato, indipendentemente da qualsiasi condizione
o impedimento.
2. La rete documentaria regionale, costituita
dalle biblioteche, dagli archivi, dai musei, dai centri di documentazione
pubblici e privati e dagli istituti documentari presenti sul territorio, è
finalizzata a creare, in raccordo con i sistemi documentari nazionali e
internazionali, una rete integrata di servizi bibliografici, archivistici e
documentari volta a preservare e valorizzare il patrimonio culturale, a
promuovere la lettura e la diffusione della conoscenza, a soddisfare le
esigenze informative e tecnologiche e a sostenere la formazione continua dei cittadini
e degli utenti in generale.
3. Gli istituti di cui al comma 2, tramite la
condivisione di procedure standard dei sistemi archivistici e biblioteconomici
nazionali e internazionali, la catalogazione delle unità bibliografiche,
l’ordinamento e l’inventariazione dei fondi archivistici, mettono a
disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati
favorendo la digitalizzazione dei documenti e la loro consultazione.
4. La disciplina della rete documentaria
regionale, i requisiti che i diversi soggetti partecipanti devono possedere e
le specifiche funzioni da espletare sono definiti con apposito provvedimento di
Giunta regionale.
5. Gli enti locali partecipano alla costituzione
della rete documentaria regionale sulla base dei requisiti e procedure
stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
6. Alla rete regionale possono partecipare, oltre
alle biblioteche, agli archivi e ai musei degli enti locali, gli altri istituti
di cui al precedente art. 15, pubblici e privati, presenti nel territorio
regionale.
Art. 24
Cooperazione
1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi
promuovono forme di coordinamento con scuole, università, musei e altri
istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività finalizzate alla
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi
sottoscrivono accordi reciproci finalizzati a favorire il prestito a livello
regionale dei libri e dei documenti in possesso.
Art. 25
Reti
documentarie locali
1. La rete documentaria locale costituisce la
modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari
integrati, assicurando le necessarie competenze professionali e realizzando la
condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse
esterne alla rete.
2. Gli enti locali provvedono alla costituzione
della rete documentaria locale sulla base dei requisiti e procedure stabiliti
con apposito provvedimento di Giunta regionale.
3. Alla rete locale possono partecipare, oltre
alle biblioteche, agli archivi e ai musei degli enti locali, gli altri istituti
di cui all’articolo 15, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale.
Possono partecipare alla rete locale i Comuni che, privi di propri istituti,
intendano avvalersi dei servizi della rete locale.
4. I soggetti di cui al comma 3 individuano, per
ciascuna rete documentaria locale, un istituto fra quelli aderenti quale
responsabile del coordinamento dei servizi di rete, in coerenza con l’articolo
6, comma 2, lett. g), e con i requisiti e gli
standard organizzativi e di servizio stabiliti con apposito provvedimento della
Giunta regionale e, in caso di mancato soddisfacimento di detti requisiti e
standard, attribuendo il coordinamento ad un altro istituto fra quelli aderenti
alla rete che li soddisfi.
5. I finanziamenti destinati alle reti locali sono
assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei
servizi di rete previa comunicazione dei dati relativi ai servizi erogati.
Art. 25
bis
Parco Regionale
della Musica (6)
1. E' istituito il Parco Regionale della Musica.
2. Il Parco Regionale della Musica è
disciplinato da apposita Legge Regionale.
Titolo V
NORME
FINALI
Art. 26
Regime
transitorio
1. Per l’attuazione delle iniziative già
programmate per l’anno 2014, si provvede con le risorse di cui alla
Missione 05, Programma 02, stimate in euro cinquecentomila , per l’esercizio
2015.
Art. 27
Norma
finanziaria
1. Agli oneri rivenienti dall’approvazione della
presente legge, stimati complessivamente in euro 2.000.000,00, per
gli esercizi 2015, 2016 e 2017, si provvede con le risorse attestate sulla
Missione 05, Programma 02.
2. Gli interventi di cui agli strumenti di
programmazione previsti dall’articolo 8 della presente legge potranno essere
cofinanziati con risorse statali e/o comunitarie, entro i limiti di
compatibilità con i Programmi operativi.
Art. 28
Abrogazione
di norme
1. E’ abrogata la legge regionale 19 luglio 1974
n. 13.
2. E’ abrogata la legge regionale 21 maggio 1980,
n. 37.
Art. 29
Dichiarazione
d’urgenza - Pubblicazione
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
________________________________________________
NOTE
(1) comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera
a), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(2) lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(3) lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(4) lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(5) articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 4 marzo 2016, n.
5;
(6) articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 12 ottobre 2018, n. 29.
(7) rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1,
L.R. 5 aprile 2024, n. 14;
(8) comma così
sostituito, dall’art. 4, comma 2, L.R. 5 aprile 2024, n. 14. Il testo
precedente era così formulato: “1. Il Programma operativo annuale
individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano triennale
di cui al precedente articolo, tenendo conto della pianificazione regionale e
delle intese raggiunte nell’ambito delle individuate cooperazioni istituzionali
e degli accordi definiti con soggetti pubblici e privati.”;
(9) comma abrogato
dall’art.4, comma 3, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;
(10) parole sostituite
dall’art. 4, comma 4, L.R. 5 aprile 2024, n. 14.