Titolo I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
Principi e campo di applicazione
1. La presente legge, nel rispetto degli articoli
3, 33, 34 e 117 della Costituzione, disciplina la programmazione e l'attuazione
delle politiche della Regione Basilicata in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro, con particolare riferimento al
sostegno all'insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei
singoli individui. Il complesso di tali azioni definisce il sistema regionale
integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, finalizzato a
realizzare lo sviluppo della cittadinanza consapevole, l’inclusione sociale, la
promozione dell’occupabilità ed il sostegno
all’occupazione.
2. Per apprendimento permanente si intende
qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le
capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale.
3. Per transizioni fondamentali si intendono i
passaggi – all'interno e fra i sistemi educativi, formativi e del lavoro – che
l'individuo si trova ad affrontare nel corso della propria vita, con
particolare ma non esclusivo riferimento a:
a) la scelta, al
termine della scuola secondaria di primo grado, del percorso scolastico del
secondo ciclo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
b) i passaggi fra
sistema scolastico, di istruzione e formazione, nell'ambito dell'assolvimento
del diritto-dovere di istruzione e formazione, dell'acquisizione di una
qualifica professionale e della prosecuzione degli studi nell'istruzione
superiore e terziaria;
c) la ricerca attiva di una occupazione, inclusa la realizzazione di esperienze
non lavorative di apprendimento in contesto professionale attraverso la pratica
di tirocini curricolari ed extracurricolari e la creazione di opportunità di
lavoro autonomo ed imprenditoriale;
d) la prima acquisizione di una condizione professionale, incluso l'esercizio
del contratto di apprendistato;
e) l'adattamento al cambiamento, attraverso l'anticipazione e la gestione
efficace dell'adeguamento e dell'evoluzione delle competenze professionali e di
cittadinanza attiva;
f) la mobilità professionale, anche nella dimensione transnazionale, attraverso
l'esercizio di opzioni individuali o a seguito di perdita del posto di lavoro;
g) il passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, per gli aspetti relativi
alla trasmissione dell'esperienza professionale, in una logica di supporto
all'invecchiamento attivo.
4. Attraverso la gestione integrata delle
transizioni, il sistema regionale per l'apprendimento lungo il corso della vita
concorre a rendere effettivo il diritto all'istruzione, alla formazione ed al
lavoro, assicurando lo sviluppo dell'identità personale e sociale. Il sistema è
rivolto alla promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione ed alla
formazione di qualità nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica –
inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che
consentano di riprendere l'istruzione e la formazione – il contrasto alla
dispersione scolastica e formativa ed il miglioramento della partecipazione e
dei tassi di riuscita, nel quadro del diritto allo studio.
5. Nel quadro degli orientamenti programmatici e
nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, necessari ai fini
dell'effettivo esercizio dei diritti, la Regione riconosce il pluralismo
culturale degli approcci metodologici e delle modalità di sviluppo delle
attività, purché rispettosi della libertà e della dignità della persona,
dell'uguaglianza e delle pari opportunità.
6. Le azioni di orientamento, istruzione e
formazione professionale, valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati
nel corso della vita, supporto alla ricerca attiva del lavoro, alla creazione
di impresa ed all'inclusione sociale costituiscono servizio di interesse
pubblico. Esse si pongono come funzione della programmazione socio-economica e
favoriscono l'orientamento libero e consapevole alle professioni, lo sviluppo
qualitativo e quantitativo dell'occupazione e l'evoluzione dell'organizzazione
del lavoro, con particolare attenzione alla dimensione di genere, alle esigenze
dei soggetti portatori di diverse abilità e delle fasce deboli del mercato del
lavoro.
Art. 2
Sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita
1. La Regione Basilicata promuove l'apprendimento
lungo tutto l'arco della vita attraverso:
a) azioni, anche a carattere individualizzato e contestuale, rispondenti ai
bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese, nei seguenti
ambiti, disciplinati al Titolo II della presente legge:
1. orientamento alle transizioni della vita attiva, anche mediante il ricorso
allo strumento del tirocinio;
2. valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati, rivolti alla loro
spendita nei contesti di studio, lavoro e partecipazione attiva alla società
civile;
3. assolvimento dell'obbligo di istruzione e del
diritto-dovere di istruzione e formazione;
4. partecipazione all'istruzione superiore e terziaria;
5. accesso all'occupazione, anche attraverso programmi di apprendimento basati
sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, con
particolare riferimento ai destinatari in condizione di non lavoro e di non
partecipazione ad attività di istruzione e formazione;
6. aggiornamento e sviluppo delle competenze attraverso la formazione continua
e permanente;
7. supporto alla ricerca attiva del lavoro, allo sviluppo di attività autonome,
alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale, incluso quanto
nell'ambito dell’Assicurazione Sociale per l'Impiego (AspI);
8. supporto all'invecchiamento attivo, nella transizione dal lavoro alla
quiescenza;
9. supporto all'inclusione sociale attraverso interventi integrati di sostegno,
attivazione ed apprendimento;
10. informazione e comunicazione sociale, rimozione di ostacoli all'accesso ed
alla fruizione delle attività, volte a rendere effettivo il diritto
all'istruzione, alla formazione ed al lavoro anche attraverso trasporti
adeguati, qualificata edilizia scolastica e strumenti innovativi di formazione
a distanza;
b) il rafforzamento e la razionalizzazione dei sistemi e degli strumenti delle
politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale e
lavoro disciplinati al Titolo III della presente legge, attraverso azioni
rivolte al loro sviluppo organizzativo e professionale, all'istituzione di
modalità stabili ed accessibili di valorizzazione degli apprendimenti comunque
maturati nel corso della vita, al rafforzamento della trasparenza delle
qualificazioni e dei sistemi informativi di supporto. Ciò con particolare
riferimento alle reti territoriali per l'apprendimento permanente ed ai poli
formativi e tecnico-professionali.
2. Al fine di garantire l'integrazione interna al
sistema per l'apprendimento lungo l'arco della vita la Giunta regionale
predispone un piano triennale di indirizzo, coordinato con le misure rivolte al
diritto allo studio e con gli strumenti di programmazione dello sviluppo
economico, delle politiche sociali e delle politiche per il lavoro. Il piano è
disciplinato dall'art. 18 della presente legge ed è predisposto attraverso
esercizio del dialogo sociale, in logica partenariale.
Art. 3
Destinatari degli interventi e modalità di accesso
1. Le azioni del sistema regionale integrato per
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita sono rivolte ai cittadini
dell’Unione Europea (UE), nonché agli stranieri ed agli apolidi muniti di regolare
permesso di soggiorno. La Regione si impegna a garantire l’uguaglianza
sostanziale delle opportunità di accesso e fruizione ai servizi, combattendo le
discriminazioni legate a genere, etnia, nazionalità, religione, condizione
personale, economica e sociale.
2. La Regione definisce ed attua misure volte alla
promozione dell’equità di accesso e di partecipazione, anche attraverso il
ricorso a forme di sostegno individualizzato ed attività di mediazione
interculturale.
3. I destinatari delle azioni del sistema
regionale integrato hanno diritto, nei limiti della normativa nazionale
vigente, di:
a) esercitare i diritti in ordine alla tutela della dignità e della
libertà del cittadino;
b) usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle istituzioni
scolastiche relative ai mezzi di trasporto;
c) essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
4. Sulla base delle caratteristiche delle singole
azioni e delle tipologie di destinatari a cui le stesse sono rivolte, la Giunta
regionale definisce, in sede di programmazione esecutiva, le specifiche
modalità di accesso e fruizione, in esse inclusi l'eventuale ricorso alla
distribuzione di titoli di servizio individuali, a copertura anche parziale dei
costi delle attività.
Titolo II
POLITICHE
PER L'APPRENDIMENTO ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA
Art. 4
Transizioni nella scuola pre-primaria,
primaria e secondaria di primo grado
1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica ed in
stretto coordinamento con le politiche di diritto allo studio e di
inclusione sociale attiva la Regione definisce misure a supporto delle
transizioni nell'ambito dell'istruzione pre-primaria,
primaria e secondaria di primo grado, rivolte a contrastare in modo anticipato
l'abbandono scolastico ed a rafforzare le condizioni per il successo formativo.
2. La Giunta regionale definisce, con riferimento
al Piano di cui all'art. 18 ed al dimensionamento scolastico, le tipologie e le
modalità di intervento.
Art. 5
Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e
formazione
1. La Regione programma l'offerta formativa
rivolta, nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP): i) all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione e ii) all'assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione. L'offerta di IeFP è
articolata in percorsi di durata triennale rivolti al conseguimento di una
qualifica professionale ed in percorsi di durata quadriennale rivolti al
conseguimento del diploma professionale, fra loro integrati. I percorsi sono
rivolti all'acquisizione di competenze certificabili e sono articolati per
segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all'architettura del sistema
regionale degli standard di cui all'art. 21.
2. La Regione adotta azioni rivolte a favorire i
passaggi fra il sistema dell'istruzione scolastica secondaria di secondo grado
ed il sistema dell'istruzione e formazione professionale. Sono in particolare
oggetto di intervento:
a) la definizione, in logica partenariale, di specifiche modalità di
riconoscimento degli apprendimenti maturati anche in percorsi inconclusi, ad
applicazione di quanto disposto dall'art. 22;
b) la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;
c) lo sviluppo dei sistemi informativi;
d) la rimozione degli ostacoli alla partecipazione ed il supporto alle persone
deboli, anche mediante strumenti di sostegno individualizzato;
e) il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
3. La Regione promuove l'attivazione di percorsi
rivolti ai possessori di diploma professionale quadriennale finalizzati
all'accesso all'esame di stato valido ai fini del passaggio all'offerta di
istruzione e formazione tecnica superiore o universitaria, mediante il pieno
coinvolgimento delle reti territoriali di cui al successivo articolo 19.
4. La Giunta regionale definisce, con riferimento
al Piano di cui all'art. 18 e nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi
dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni:
a) le qualificazioni ed i diplomi conseguibili;
b) il dimensionamento dell'offerta;
c) i livelli essenziali delle prestazioni, nel rispetto dei livelli essenziali
definiti dallo Stato, e le modalità di monitoraggio e controllo;
d) le modalità di valutazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di
spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con
riferimento al contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale.
Art. 6
Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e
formativo
1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del
fenomeno dell'abbandono scolastico e formativo la Giunta definisce, con
riferimento al Piano di cui all'art. 18 un insieme organico di misure relative
a:
a) l'orientamento nelle transizioni fra sistema scolastico e sistema di
istruzione e formazione professionale, rivolte all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione, del diritto-dovere di istruzione e formazione ed all’acquisizione
di un titolo di istruzione;
b) il supporto all'accesso ed alla partecipazione ai percorsi scolastici, di
istruzione e formazione professionale, attraverso azioni nell'ambito del
diritto allo studio;
c) il supporto al recupero di deficit di apprendimento, anche attraverso azioni
individualizzate compensative;
d) il supporto al rientro in percorsi scolastici e di istruzione e formazione
professionale, ai fini dell'acquisizione di un titolo di studio, di una
qualifica o di un diploma professionale, anche attraverso gli istituti
dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e
dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
2. La strategia regionale in materia di
prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e formativo è definita sulla
base dell'osservazione sistematica dei fenomeni in oggetto, secondo un
approccio sistemico, partenariale e coerente con i principi e le Raccomandazioni
europee applicabili.
Art. 7
Interventi di natura educativa e culturale per le nuove
generazioni
1. La Regione promuove interventi che concorrono
alla formazione integrale della persona attraverso il rafforzamento delle
competenze di base, lo sviluppo dei saperi nei
diversi ambiti di esperienza, l'acquisizione dei saperi
e dei linguaggi della modernità.
2. Gli interventi accompagnano le transizioni
all'età adulta e si sviluppano anche nel quadro dell'offerta formativa
integrata, attraverso il progressivo raccordo tra organismi di orientamento e
formazione, istituti scolastici, università, organizzazioni educative
culturali, sociali e professionali, imprese, centri di ricerca. Gli interventi
possono essere rivolti alle famiglie dei ragazzi a rischio di abbandono.
3. La Giunta regionale definisce, con riferimento
al Piano di cui all'art. 18, le tipologie e le modalità di intervento.
Art. 8
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni e con
riferimento ai Poli formativi tecnico-professionali ed agli Istituti Tecnici
Superiori di cui all'art. 20, programma l'offerta di istruzione e formazione
tecnica superiore, articolata: i) in corsi rivolti all'acquisizione di diploma
di tecnico superiore presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e ii) in
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), rivolti
all'acquisizione di certificato di specializzazione tecnica superiore. I
percorsi sono sviluppati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità
all'architettura del sistema regionale degli standard di cui all'art. 21.
2. L'offerta di istruzione e formazione tecnica
superiore è integrata e coordinata con la politica regionale in materia di
ricerca ed innovazione, con le azioni rivolte al rafforzamento dell'attrattiva
della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani ed
esteri, con gli schemi di intervento finalizzati all'integrazione con le
imprese ed i centri di ricerca, con la creazione di nuova impresa.
3. La Regione adotta azioni rivolte a promuovere
la partecipazione all'offerta dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
anche con riferimento alle transizioni professionali in età adulta.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano
di cui all'art. 18 nel rispetto dell’autonomia scolastica, delle leggi dello
Stato e degli specifici Accordi Stato-Regioni:
a) il dimensionamento dell'offerta, le certificazioni e i diplomi
conseguibili previsti dall'ordinamento scolastico in tale
ambito; (1)
b) le modalità di monitoraggio e controllo e gli standard qualitativi che
a livello territoriale si intendono garantire;
(1)
[c) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio e controllo;]
(1)
d) le caratteristiche dei soggetti accreditati all'erogazione, ove necessario;
e) le modalità di certificazione ed attestazione degli apprendimenti
maturati e di spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi,
anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e di
ricerca; (2)
f) le modalità rivolte a favorire l'accesso all'offerta, anche in termini di
riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali e
rimozione degli ostacoli alla partecipazione;
g) gli schemi di supporto all'occupazione ed alla creazione di impresa e di
lavoro autonomo, in esito all'acquisizione delle certificazioni e dei diplomi
tecnici superiori.
Art. 9
Promozione e supporto alla partecipazione all'istruzione
terziaria
1. La Regione favorisce la partecipazione
all'istruzione superiore universitaria, inclusi i master ed i dottorati di
ricerca, all'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) ed all'offerta degli
istituti a fini speciali riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), anche con riferimento al contratto di
apprendistato di alta formazione e di ricerca.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano
di cui all'art. 18, le azioni di promozione e supporto alla partecipazione
all'istruzione terziaria, anche attraverso misure a carattere individuale di
diritto allo studio, con particolare riferimento all'accesso dei soggetti
sottorappresentati, a basso reddito e degli adulti, occupati e non, interessati
alla ripresa o alla prosecuzione degli studi; attenzione alla riduzione dei
tassi di abbandono ed al miglioramento delle performance di completamento dei
percorsi; supporto alla mobilità geografica, anche transnazionale, degli
studenti, in integrazione con gli specifici programmi europei.
3. Le azioni di promozione e supporto alla
partecipazione all'istruzione terziaria sono integrate e coordinate con la
politica regionale in materia di ricerca ed innovazione, con le azioni rivolte
al rafforzamento dell'attrattiva della Regione Basilicata nei confronti di
studenti e ricercatori italiani ed esteri, con gli schemi di intervento
finalizzati all'integrazione fra università, imprese e centri di ricerca, con
la creazione di nuova impresa.
Art. 10
Servizi di politica attiva rivolti all'accesso
all'occupazione, alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale
1. La Regione programma gli interventi di politica
attiva del lavoro rivolti a favorire l'accesso all'occupazione per le
persone in cerca di lavoro, inattive o interessate da esigenze di mobilità
professionale, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità, valorizzazione
delle caratteristiche individuali e sviluppo dell'autonomia e delle capacità di
azione dei destinatari.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano
di cui all'art. 18, le caratteristiche degli interventi di politica attiva a
contenuto formativo e non formativo, le condizioni di accesso ed erogazione,
anche attraverso modalità individualizzate, i correlativi obblighi di
partecipazione, gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva
rivolte al mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto
della povertà, i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di
monitoraggio, controllo, valutazione; gli eventuali incentivi all'assunzione
nel quadro delle politiche attive del lavoro, le caratteristiche dei soggetti
accreditati all'erogazione, incluse le relazioni con i servizi per l'impiego.
Possono essere, in particolare, oggetto di programmazione:
a) interventi rivolti a favorire il primo ingresso nel mercato del lavoro,
anche sotto forma di percorsi rivolti all'acquisizione di apprendimenti
significativi, riconoscibili come crediti formativi e/o competenze certificate;
b) interventi rivolti a destinatari a maggior profilo di rischio – fra cui
quelli caratterizzati da basse qualificazioni, appartenenza a gruppi
sottorappresentati, condizioni di precarietà, discriminazione, povertà e
bisogni di inclusione sociale – rivolti ad accrescere le opportunità di
riconoscimento del valore degli apprendimenti comunque maturati, formulazione
di piani individualizzati di sviluppo, accesso al mercato del lavoro;
c) interventi specifici rivolti a destinatari in condizione di non lavoro e di
non partecipazione ad attività di istruzione e formazione, finalizzati alla
ripresa di un ruolo attivo, attraverso la partecipazione a percorsi di
apprendimento, anche in alternanza, con priorità per le fasce giovanili di
popolazione;
d) interventi di supporto alla mobilità professionale ed alla ricollocazione
nel mercato del lavoro, a seguito di crisi aziendale e nell'ambito degli
strumenti di cui alla Assicurazione Sociale per l'Impiego (AspI);
e) interventi a supporto a progetti di mobilità professionale volontaria;
f) interventi a supporto della mobilità professionale transnazionale, incluso
il supporto alla trasparenza delle qualificazioni acquisite a fini di loro più
agevole riconoscimento;
g) interventi a supporto della creazione di impresa e di opportunità di lavoro
autonomo.
Art. 11
Tirocini finalizzati all'orientamento ed all'inserimento
lavorativo
1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro
che hanno assolto l’obbligo di istruzione. Per tirocinio si intende qualsiasi
esperienza di formazione in contesto lavorativo svolta presso datori di lavoro
pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro. Rientra in
tale fattispecie qualsiasi altra misura, comunque denominata, avente medesimo
oggetto.
2. I tirocini si distinguono in:
a) curriculari, cioè esperienze previste all’interno di percorsi formali di
istruzione o formazione;
b) extracurriculari, cioè esperienze di formazione in situazione di lavoro
finalizzate all’orientamento delle scelte occupazionali ed
all’inserimento/reinserimento lavorativo, anche specificamente a favore dei
disabili.
3. La Giunta Regionale, al fine di migliorare la
qualità dei tirocini e di contrastarne l’uso distorto, definisce con proprio
atto i criteri e le modalità per l’attuazione dei tirocini, stabilendo in
particolare:
a) la loro durata, in relazione anche alle specificità del tirocinante;
b) le modalità di attestazione dell’attività svolta e delle competenze
acquisite;
c) i requisiti che i soggetti, pubblici o privati, promotori e attuatori dei
tirocini devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di
qualità;
d) i soggetti pubblici o privati promotori e attuatori dei tirocini;
e) il sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la
costruzione di percorsi efficaci di politica attiva del lavoro.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano
di cui all'art. 18, le modalità di programmazione dell'offerta di tirocini, in
modo integrato con le altre componenti del sistema delle politiche per
l'apprendimento, anche favorendo il rientro nei percorsi di istruzione per
l’acquisizione di un titolo di studio superiore.
Art. 12
Formazione continua
1. La Regione, previo confronto con le parti
sociali, sostiene la crescita culturale e professionale delle persone
occupate con qualsiasi forma di rapporto contrattuale, dei lavoratori autonomi
e degli imprenditori, programmando interventi volti all'adattamento ed allo
sviluppo delle competenze professionali. Gli interventi di formazione continua
rispondono a necessità espresse dalle imprese per l'adeguamento della proprie
professionalità o a bisogni personali di crescita professionale espressi da
lavoratori, anche in forma singola, indipendentemente dalle strutture
produttive di appartenenza, nonché dai lavoratori autonomi, dai liberi
professionisti singoli e associati e dagli imprenditori. Gli interventi di
formazione continua di cui all'istituto dell'apprendistato sono oggetto di
specifica normazione.
2. La Giunta regionale definisce, con riferimento
al Piano di cui all'art. 18:
a) le caratteristiche degli interventi di formazione continua funzionali alla
realizzazione delle politiche regionali di sviluppo economico, con attenzione:
i) alle specificità settoriali e dei sistemi produttivi locali, ii) alle forme
di organizzazione a rete delle imprese e degli altri agenti produttivi, iii)
alle sinergie con l'intervento dei fondi strutturali a sostegno degli
investimenti tecnologici, di sviluppo organizzativo e dei mercati; iv) alla
anticipazione dei cambiamenti in contesti potenzialmente interessati da
dinamiche di crisi;
b) le modalità di risposta ai bisogni espressi dai potenziali destinatari,
ispirate ai princìpi della semplificazione amministrativa, della tempestività
di risposta ed attuazione, della priorità di accesso alle risorse sulla base
del valore aggiunto complessivamente apportato al contesto regionale.
3. Gli interventi si sviluppano sulla base di
progetti aziendali o interaziendali, nonché attraverso la partecipazione alle
attività formative su richiesta individuale degli interessati, con riferimento
primario al catalogo regionale dell'offerta di cui all'art. 25.
4. Al fine di accrescere la rispondenza e
l'efficacia degli interventi, la Regione sostiene, altresì, l'azione delle
parti sociali comparativamente più rappresentative, nonché dei pertinenti
organismi che rappresentano la società civile, al fine di favorire l'inclusione
sociale, la parità di genere e la non discriminazione, per l'informazione e la
sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori, per la conoscenza dei
fenomeni e l'analisi dei bisogni formativi, in modo integrato con le modalità
di manutenzione del sistema regionale degli standard di cui all'art. 21. La
Regione assume, inoltre, le opportune iniziative al fine di raccordare la
programmazione regionale con quella dei fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui alla normativa vigente.
5. Gli interventi di formazione continua,
finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati in conformità alle norme
comunitarie sui regimi di aiuto.
Art. 13
Formazione permanente
1. Al fine di assicurare l'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita, la Regione programma l'offerta di formazione
permanente e ricorrente rivolta a tutti i cittadini, indipendentemente dalla
loro condizione lavorativa.
2. Gli interventi di formazione permanente sono
caratterizzati da percorsi di breve durata, finalizzati all'acquisizione di
conoscenze e competenze legate prevalentemente allo sviluppo dei saperi della modernità e per un adattamento consapevole ai
mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita sociale e lavorativa.
3. Al fine di rendere effettivo il diritto
all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita la Giunta sviluppa, nel quadro
della programmazione formativa integrata, azioni rivolte al progressivo
raccordo con le iniziative educative presenti sul territorio, con particolare
attenzione alle esigenze formative dei piccoli Comuni.
Art. 14
Politiche dell'apprendimento rivolte a favorire
l'invecchiamento attivo
1. La Regione programma, in logica partenariale ed
in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali,
interventi rivolti a favorire la trasmissione dell'esperienza professionale nel
passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, come componente della più
generale azione a favore dell'invecchiamento attivo ed in buona salute.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano
di cui all'art. 18, le tipologie di intervento anche a carattere sperimentale,
i loro contenuti, le caratteristiche dei soggetti accreditati all'erogazione,
gli schemi di integrazione con l'esercizio dell'apprendistato e con i servizi
di politica attiva del lavoro, le modalità di monitoraggio e valutazione.
3. Nei piccoli Comuni potranno essere utilizzate
le istituzioni scolastiche presenti al fine di consentire l’acquisizione di
competenze culturali specifiche per la cittadinanza attiva, utili a favorire il
contrasto dell’analfabetismo di ritorno, l’uso dei nuovi strumenti conoscitivi
di comunicazione ed il corretto rapporto generazionale.
Art. 15
Azioni rivolte all'inclusione sociale attiva attraverso
l'apprendimento
1. La Regione programma, in logica partenariale ed
in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali,
interventi rivolti a favorire l'inclusione sociale attiva attraverso
l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti diversamente abili, in
condizione di svantaggio, emarginazione o a rischio di vulnerabilità mediante:
a) sostegno all'integrazione nelle attività di apprendimento;
b) orientamento, formazione, azioni di inserimento in contesti produttivi
rivolti a distinti gruppi di destinatari;
c) azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione al mercato
del lavoro;
d) azioni finalizzate alla acquisizione ed al rafforzamento dei saperi alla base dell’esercizio della cittadinanza attiva,
al contrasto della violenza, allo sfruttamento ed al rischio di
discriminazione, anche con riferimento ai oggetti presi in carico dai servizi
sociali.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti
partenariali, istituzionali e sociali, della responsabilità sociale di impresa,
dell’impresa cooperativa e dell’economia sociale per contrastare i fenomeni di
marginalità sociale e sostenere l'accesso alle opportunità di apprendimento e
lavoro.
3. La Giunta regionale definisce, con riferimento
al Piano di cui all'art.18:
a) le caratteristiche degli interventi;
b) le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità
individualizzate;
c) gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva, rivolte al
mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della
povertà;
d) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio,
controllo, valutazione;
e) gli eventuali incentivi all'assunzione, nel quadro delle politiche attive
del lavoro;
f) le caratteristiche dei soggetti impegnati nell'erogazione, incluse le
relazioni con i servizi per l’impiego.
Art. 16
Servizi di orientamento alle transizioni
1. Al fine di supportare i singoli individui nelle
transizioni fondamentali nella vita attiva di cui all'art. 1 comma 3, la
Regione sviluppa l'offerta integrata dei servizi di orientamento alle scelte
scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative. Le attività
orientative sono finalizzate a sostenere la definizione dei percorsi personali
attraverso la corretta informazione sulle opportunità, lo sviluppo delle
capacità individuali di ricerca, analisi, autovalutazione, progetto e presa
delle decisioni.Al fine di supportare i singoli
individui nelle transizioni fondamentali nella vita attiva di cui all'art. 1
comma 3, la Regione sviluppa l'offerta integrata dei servizi di orientamento
alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative.
Le attività orientative sono finalizzate a sostenere la definizione dei
percorsi personali attraverso la corretta informazione sulle opportunità, lo
sviluppo delle capacità individuali di ricerca, analisi, autovalutazione,
progetto e presa delle decisioni.
2. La Regione promuove il rafforzamento del
sistema regionale di orientamento sostenendo la ricerca e l'innovazione delle
pratiche orientative, lo sviluppo dell’orientamento a distanza, la
sperimentazione e la formazione degli operatori e degli insegnanti, ai sensi
della normativa ministeriale vigente in materia di orientamento scolastico.
3. La Giunta definisce, con riferimento al Piano
di cui all'art. 18, la programmazione dell'offerta dei servizi, i livelli
essenziali delle prestazioni, le modalità di monitoraggio, controllo e
valutazione, le modalità di integrazione con i servizi di validazione degli
apprendimenti di cui all'art. 17.
Art. 17
Servizi di validazione degli apprendimenti e libretto
formativo del cittadino
1. Al fine di valorizzare l'insieme degli
apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dagli individui nel
corso della propria vita, la Regione sviluppa l'offerta di servizi finalizzati
alla loro validazione in termini di:
a) crediti formativi riconosciuti, rivolti a rafforzare le opportunità di
accesso ad ulteriori opportunità educative, di istruzione e formazione;
b) qualificazioni spendibili sul mercato del lavoro e verso i sistemi di
istruzione e formazione, in esse incluse le certificazioni di competenza.
2. La validazione degli apprendimenti è svolta,
nel rispetto ed in applicazione di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e
dagli specifici Accordi Stato-Regioni, sulla base di quadri di riferimento e
regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli ed ai sistemi di
referenziazione dell'Unione europea, in modo da assicurare, anche a garanzia
dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle
competenze certificate sull'intero territorio nazionale. La validazione
costituisce componente essenziale delle politiche in materia di orientamento,
istruzione e formazione professionale, lavoro. I procedimenti di validazione
sono integrati con la gestione del libretto formativo del cittadino.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio
atto, le caratteristiche del libretto formativo del cittadino e le modalità
di rilascio ed aggiornamento anche con riferimento al sistema di
valutazione scolastico.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano
di cui all'art. 18 ed alle caratteristiche del sistema regionale di
valorizzazione degli apprendimenti di cui all'art. 22, la programmazione
dell'offerta dei servizi, le modalità di accesso, i livelli essenziali delle
prestazioni, le modalità di monitoraggio e controllo e valutazione. La
programmazione risponde ai principi di interesse pubblico, efficacia,
significatività degli impatti e sostenibilità dei servizi offerti.
Titolo III
SISTEMI E
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
Art. 18
Programmazione integrata
1. Le politiche regionali in materia di
apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva sono oggetto di
specifico piano triennale, che costituisce indirizzo per la definizione e
l'attuazione dei singoli interventi.
2. Il piano definisce:
a) la cornice di coordinamento e integrazione fra le politiche educative, di
istruzione, formazione e lavoro e le politiche relative allo sviluppo economico
e sociale della Basilicata, rivolta alla qualificazione degli obiettivi,
all'uso efficiente delle risorse ed alla maggiore efficacia degli impatti;
b) le linee guida relative ai contenuti ed alle modalità attuative dei servizi
di cui al Titolo II della presente legge, così come disposto dai relativi
articoli.
3. Il piano è definito in attuazione dei seguenti
principi:
a) convergenza delle politiche di istruzione, formazione e lavoro a sostegno,
anche anticipato, delle strategie di sviluppo economico della Regione, rivolta
ad una coerente qualificazione ed innovazione del capitale umano;
b) indirizzo e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione e lavoro
con le politiche sociali, rivolti all'adeguamento ed allo sviluppo delle
capacità di esercizio della cittadinanza attiva, l'inclusione, la lotta alle
diverse forme di discriminazione ed alla povertà;
c) integrazione fra politiche educative, formative e del lavoro, al fine di
garantire la continuità delle transizioni lungo il corso della vita, nel rispetto
delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari;
d) articolazione della programmazione con riferimento alle reti territoriali
per l'apprendimento permanente, ai poli formativi e tecnico-professionali ed
all’offerta ITS di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge e nel rispetto
delle relative linee guida regionali;
e) presa in conto degli esiti della valutazione ex-post delle azioni
programmate e della valutazione ex-ante relativa al triennio di vigenza.
4. Sono contenuti del piano:
a) le caratteristiche quantitative dell'offerta dei servizi, sulla base delle
priorità di intervento e delle risorse disponibili, anche con riferimento
all'esecuzione dei programmi operativi dei fondi strutturali;
b) la definizione degli indirizzi relativi ai contenuti ed agli standard
qualitativi di cui al Titolo II della presente legge, anche per gli
aspetti di
individualizzazione; (3)
c) le misure per lo sviluppo delle risorse comuni, con particolare riferimento
al Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione
e di attestazione, al Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti,
alle reti territoriali per l'apprendimento permanente, ai Poli
tecnico-professionali ed all’offerta ITS;
d) la definizione di modalità gestionali rivolte alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'integrazione fra
politiche.
5. Il Piano contribuisce all'attuazione della
strategia di specializzazione intelligente regionale ed alla definizione e realizzazione
delle misure rivolte all'innovazione sociale.
6. Il Piano ha valenza triennale ed è aggiornato
in itinere sulla base dell'evoluzione del contesto e della valutazione degli
impatti. Responsabile della predisposizione del piano è il Dipartimento
competente in materia di politiche di istruzione, formazione e lavoro.
Partecipano alla definizione del piano, secondo una modalità di programmazione
basata sull'esercizio della governance multilivello:
a) il Dipartimento regionale della Programmazione ed i Dipartimenti regionali
competenti per materia;
b) le istituzioni territoriali dotate di competenze nelle materie oggetto di
programmazione;
c) le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative;
d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, promozione
dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.
Il piano, adottato con atto di Giunta, viene trasmesso alle Commissioni
consiliari competenti per l’acquisizione del parere, nel termine di trenta
giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, il parere si intende
positivamente espresso. Esso è successivamente approvato dal Consiglio
regionale.
Art. 19
Reti territoriali per l'apprendimento permanente
1. Nell'ambito della programmazione del sistema
regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in
coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce
l'articolazione e le norme di funzionamento delle reti territoriali per
l'apprendimento permanente, comprendenti l'insieme dei servizi di istruzione,
formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita
economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare e le
politiche di inclusione sociale, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della
cittadinanza attiva. Le reti costituiscono riferimento per la programmazione
esecutiva dell'offerta di servizi relativi alle transizioni di cui all'art. 1
comma 3 della presente legge.
2. Le reti territoriali comprendono l’insieme dei
servizi pubblici e privati di istruzione, formazione, lavoro attivi sul
territorio, inclusi i poli formativi e tecnico-professionali e le fondazioni
ITS. Le reti territoriali agiscono in modo integrato con l’Agenzia regionale
per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all’art. 26.
3. Concorrono alle reti territoriali,
costituendone risorsa strategica, nel rispetto delle relative autonomie:
a) le Università, attraverso l’inclusione dell’apprendimento permanente nelle
proprie strategie istituzionali, l’offerta formativa flessibile e di qualità,
che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca
diversificata;
b) i Centri Territoriali Permanenti (CTP), le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado presenti sul territorio regionale e, dalla loro costituzione, i
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
c) i poli tecnico professionali che come modalità organizzativa favoriscono
l’integrazione tra istruzione, formazione e lavoro;
d) i servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e
internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale
ed economico;
e) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
f) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’erogazione
dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e
del territorio che comprendono la formazione, l’apprendimento e la
valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dalle persone;
g) le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca;
h) gli organismi che perseguono scopi educativi e formativi, anche del
volontariato, del servizio civile nazionale, del privato sociale, degli enti
pubblici e privati di natura ecclesiale.
4. La Giunta regionale definisce nell'ambito delle
azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui
all'art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e supporto alla
costituzione delle reti territoriali.
Art. 20
Poli formativi e tecnico-professionali e Istituti Tecnici
Superiori
1. Ai fini dell'attuazione dell'offerta di
apprendimento caratterizzata da organica integrazione fra istituzioni
scolastiche, organismi formativi ed imprese la Regione definisce, nell'ambito
della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, le
modalità di costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali ed i
compiti ad essi attribuiti nel rispetto della normativa nazionale.
2. I poli formativi e tecnico-professionali, parte
delle reti territoriali di cui all'art. 19, si configurano come strutture
stabili costituite da istituzioni scolastiche, organismi di formazione
accreditati ed imprese, potendo inoltre esserne parte le università ed i centri
di ricerca.
3. Nel rispetto della normativa nazionale, la
Regione definisce, nell'ambito della programmazione del sistema regionale
integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in coerenza con
il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione degli Istituti
Tecnici Superiori, con riferimento agli ambiti settoriali ed alle aree
tecnologiche rilevanti ai fini dello sviluppo economico e professionale della
Basilicata.
4. La Giunta regionale definisce nell'ambito delle
azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui
all'art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e supporto alla
costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali, nonché degli Istituti
Tecnici Superiori.
Art. 21
Sistema regionale degli standard professionali, formativi,
di certificazione e di attestazione
1. Il Sistema regionale degli standard
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione è l'insieme
organico dei riferimenti alla base della garanzia di qualità e rispondenza
dell'offerta di servizi nell'ambito del sistema integrato per l'apprendimento
permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva.
2. Il sistema è articolato in repertori, costituenti
il riferimento regionale per il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali. Gli standard in essi contenuti
costituiscono livello essenziale delle prestazioni dei servizi a cui sono
riferibili.
3. La definizione degli standard mediante
concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative.
4. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano di
cui all'art. 18, cura il mantenimento e l'aggiornamento dei repertori, agendo
in modo integrato con le politiche relative allo sviluppo economico e sociale
della Basilicata.
Art. 22
Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti
1. La Regione Basilicata è l’ente pubblico
titolare della regolamentazione dei servizi di riconoscimento dei crediti
formativi, di individuazione, di validazione, di certificazione delle
competenze, con riferimento al sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, alle politiche attive del lavoro ed alle attività e professioni
regolamentate su cui ha competenza diretta ai sensi delle vigenti leggi.
2. Ai fini della valorizzazione degli
apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai cittadini nel
corso della propria vita la Giunta regionale definisce il dispositivo regionale
di riconoscimento dei crediti formativi e di individuazione, di validazione e
di certificazione delle competenze, denominato DRIVE – Dispositivo Regionale
Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze.
3. Il dispositivo è costituito da:
a) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi
al riconoscimento dei crediti formativi spendibili nel sistema regionale della
formazione professionale;
b) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi
all‘individuazione, validazione e certificazione delle competenze, anche a fini
di acquisizione di qualifica e di specializzazione professionale, nell’ambito
del sistema nazionale di certificazione;
c) i princìpi, le norme e gli strumenti comuni di procedimento.
4. Nel rispetto degli standard applicabili ed in
attuazione dei princìpi della semplificazione amministrativa, il dispositivo è
rivolto all’integrazione informativa dei procedimenti, anche ai fini del
rilascio e dell’aggiornamento del libretto formativo del cittadino, ed allo
sviluppo delle competenze tecniche ad essi comuni.
5. Il dispositivo è integrato con il sistema
regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di
attestazione di cui all'art. 21, costituenti complessivamente risorse di
procedimento.
6. La Regione Basilicata identifica l’Agenzia
regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui al successivo
art. 26 quale ente titolato ad erogare i servizi di individuazione, di
validazione e di certificazione delle competenze di cui al presente
dispositivo.
7. In qualità di ente titolare, la Regione
Basilicata provvede, con atti di Giunta, alla definizione dei requisiti
professionali minimi obbligatori ai fini dell’erogazione dei servizi di
riconoscimento dei crediti formativi, di individuazione, di validazione e di
certificazione delle competenze di cui al presente dispositivo.
Art. 23
Sistema regionale di accreditamento dei soggetti erogatori
1. Gli interventi attuativi delle politiche per
l'apprendimento ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva di cui al
Titolo II della presente legge, ove finanziati con risorse pubbliche, inseriti
nell'ambito di strumenti pubblici di offerta o in ogni caso rivolti al rilascio
di titoli ed attestazioni riconosciute dalla Regione sono realizzati
esclusivamente da soggetti in possesso di specifici requisiti autorizzativi o
di accreditamento.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative ed i pertinenti
organismi che rappresentano la società civile, di promozione dell'inclusione
sociale, della parità di genere e della non discriminazione, definisce, sulla
base delle diverse tipologie di servizi erogati, i requisiti e le modalità
autorizzative e di accreditamento, nel rispetto dei livelli minimi essenziali
definiti a livello nazionale.
Art. 24
Sistema regionale di orientamento
1. Nell'ambito della programmazione del sistema
regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in
coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce le modalità di
organizzazione del sistema di orientamento di propria competenza istituzionale,
in coerenza con quanto disposto dall'art. 16 della presente legge.
2. La Giunta regionale, definisce, nell'ambito
delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui
all'art. 27 della presente legge, le misure di accompagnamento e supporto alla
costituzione del sistema regionale di orientamento.
Art. 25
Sistema regionale dell'offerta formativa
1. L'offerta formativa è programmata secondo
modalità pubbliche trasparenti, rivolte a garantire il rispetto dei principi di
contendibilità, efficienza e qualità nei confronti dei soggetti proponenti, dei
beneficiari e dei destinatari finali.
2. Al fine della maggior riconoscibilità e
spendibilità delle qualificazioni, l'articolazione ed i contenuti dell'offerta
formativa devono essere conformi, nel rispetto della normativa applicabile, a
quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi,
di certificazione e di attestazione di cui all'art. 21.
3. Ai fini della migliore individualizzazione
dell'accesso, l'offerta formativa a contenuto ricorrente, nonché riferita alle
attività riconosciute ma non finanziate, è programmata attraverso lo strumento
del catalogo unico regionale.
Art. 26
Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita
attiva
1. Al fine della promozione e del supporto
all’esercizio dei diritti dell’apprendimento la Regione predispone specifica
proposta di legge volta ad istituire una Agenzia regionale in materia di lavoro
e transizioni nella vita attiva, con finalità di servizio di interesse pubblico
privo di rilevanza economica, definendone, nei limiti della normativa vigente e
nel quadro del complessivo riassetto delle funzioni in materia di politiche del
lavoro e servizi integrati per l’impiego di cui alla legge regionale 8
settembre 1998, n. 29, integrata con legge regionale 2 febbraio 2000, n. 8, ed
in materia di formazione ed orientamento professionale di cui alla legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto
2012, n. 16, le attribuzioni, l’ordinamento, la dotazione organica e le
modalità di passaggio del personale necessario dai ruoli delle province di
Potenza e di Matera.
2. L’Agenzia svolge funzioni in materia di
politiche di orientamento, della formazione, dell’istruzione e del lavoro, nei
limiti stabiliti dalla Regione all’atto dell’istituzione, con il compito di
eseguire, nel quadro delle politiche di cui al precedente Titolo II e dei
sistemi di cui agli articoli 21, 22 e 24 della presente legge, le operazioni ed
i programmi assegnati dalla Regione Basilicata.
3. L‘Agenzia opera in modo integrato nell’ambito
delle reti territoriali per l’apprendimento di cui all’art. 19, anche
attraverso lo sviluppo di forme partenariali pubblico-private.
Art. 27
Azioni di rafforzamento, razionalizzazione, sviluppo ed
innovazione
1. Nell'ambito del Piano triennale di cui all'art.
18 la Giunta regionale definisce gli indirizzi e le azioni di rafforzamento,
innovazione e sviluppo del sistema integrato per l'apprendimento permanente ed
il sostegno alle transizioni nella vita attiva, con riferimento a:
a) lo sviluppo delle risorse dell’Agenzia regionale per il lavoro e le
transizioni nella vita attiva di cui all’art. 26, ivi incluso il rafforzamento
professionale del personale dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 13 della
legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 e delle Agenzie di cui all’art. 16
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge
regionale 8 agosto 2012;
b) l'adeguatezza delle risorse strumentali e didattiche, con particolare
attenzione al ricorso alle tecnologie digitali;
c) lo sviluppo professionale degli operatori dei soggetti pubblici e privati;
d) l'articolazione ed il funzionamento delle reti territoriali e dei poli
tecnico-professionali;
e) la sperimentazione di modalità innovative di intervento;
f) la partecipazione a programmi nazionali, europei ed internazionali;
g) gli scambi e l'integrazione transregionale e transnazionale.
2. Le azioni rivolte all'innovazione sociale
nell'ambito del sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno
alle transizioni nella vita attiva possono essere realizzate anche attraverso
il ricorso allo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP).
Titolo IV
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 28
Norme transitorie
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale provvede all’adozione del Piano di
implementazione della legge regionale SIAP-Sistema Integrato per
l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva,
indicando in esso le azioni, le risorse ed i tempi di attuazione.
2. Nelle more del riassetto delle competenze istituzionali,
la Giunta regionale previa intesa con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
comparativamente più rappresentative provvede con proprio atto a garantire la
continuità programmatoria e realizzativa:
a) delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione ed
orientamento professionale conferiti dalla Regione alle Province ai sensi del
Titolo III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la
legge regionale 8 agosto 2012;
b) delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Province ai sensi della legge
regionale 8 settembre 1998, n. 29.
Art. 29
Norme finali
1. Con l’entrata in vigore della presente legge
sono abrogati gli articoli di cui ai Titoli I, II, IV, V e VI della legge
regionale 11 dicembre 2003, n.33, coordinata con la legge regionale 8 agosto
2012, n. 16.
2. Gli articoli della legge regionale 11 dicembre
2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 di cui al
Titolo III – Riparto delle funzioni amministrative, restano in vigore fino al
riassetto delle relative competenze istituzionali.
Art. 30
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
_____________________________________________
NOTE
(1) le attuali lettere a) e b) sostituiscono le
originali lettere a), b) e c), per effetto dell'art.2, comma 1, L.R. 4 marzo
2016, n. 5;
(2) lettera modificata dall'art. 2, comma 2, L.R., 4 marzo 2016, n. 5;
(3) lettera modificata dall'art. 2, comma 3, L.R., 4 marzo 2016, n. 5.