Bollettino Ufficiale n. 31 del
14 agosto 2015
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi e campo di applicazione
1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 e 117 della
Costituzione, disciplina la programmazione e l'attuazione delle politiche della
Regione Basilicata in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro, con particolare riferimento al sostegno
all'insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli
individui. Il complesso di tali azioni definisce il sistema regionale integrato
per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, finalizzato a realizzare lo
sviluppo della cittadinanza consapevole, l’inclusione sociale, la promozione
dell’occupabilità ed il sostegno all’occupazione.
2. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa
dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della
vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
3. Per transizioni fondamentali si intendono i passaggi – all'interno e fra
i sistemi educativi, formativi e del lavoro – che l'individuo si trova ad
affrontare nel corso della propria vita, con particolare ma non esclusivo
riferimento a:
a) la scelta, al termine della scuola secondaria di primo grado, del percorso
scolastico del secondo ciclo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione;
b) i passaggi fra sistema scolastico, di istruzione e formazione, nell'ambito
dell'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione,
dell'acquisizione di una qualifica professionale e della prosecuzione degli
studi nell'istruzione superiore e terziaria;
c) la ricerca attiva di una occupazione, inclusa la realizzazione di esperienze
non lavorative di apprendimento in contesto professionale attraverso la pratica
di tirocini curricolari ed extracurricolari e la creazione di opportunità di
lavoro autonomo ed imprenditoriale;
d) la prima acquisizione di una condizione professionale, incluso l'esercizio
del contratto di apprendistato;
e) l'adattamento al cambiamento, attraverso l'anticipazione e la gestione
efficace dell'adeguamento e dell'evoluzione delle competenze professionali e di
cittadinanza attiva;
f) la mobilità professionale, anche nella dimensione transnazionale, attraverso
l'esercizio di opzioni individuali o a seguito di perdita del posto di lavoro;
g) il passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, per gli aspetti relativi
alla trasmissione dell'esperienza professionale, in una logica di supporto
all'invecchiamento attivo.
4. Attraverso la gestione integrata delle transizioni, il sistema regionale
per l'apprendimento lungo il corso della vita concorre a rendere effettivo il
diritto all'istruzione, alla formazione ed al lavoro, assicurando lo sviluppo
dell'identità personale e sociale. Il sistema è rivolto alla promozione
dell'uguaglianza di accesso all'istruzione ed alla formazione di qualità
nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica – inclusi i percorsi di
apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere
l'istruzione e la formazione – il contrasto alla dispersione scolastica e
formativa ed il miglioramento della partecipazione e dei tassi di riuscita, nel
quadro del diritto allo studio.
5. Nel quadro degli orientamenti programmatici e nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni, necessari ai fini dell'effettivo esercizio dei
diritti, la Regione riconosce il pluralismo culturale degli approcci
metodologici e delle modalità di sviluppo delle attività, purché rispettosi della
libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari
opportunità.
6. Le azioni di orientamento, istruzione e formazione professionale,
valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati nel corso della vita,
supporto alla ricerca attiva del lavoro, alla creazione di impresa ed
all'inclusione sociale costituiscono servizio di interesse pubblico. Esse si
pongono come funzione della programmazione socio-economica e favoriscono
l'orientamento libero e consapevole alle professioni, lo sviluppo qualitativo e
quantitativo dell'occupazione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro,
con particolare attenzione alla dimensione di genere, alle esigenze dei
soggetti portatori di diverse abilità e delle fasce deboli del mercato del
lavoro.
Art. 2
Sistema regionale integrato per
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
1. La Regione Basilicata promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della
vita attraverso:
a) azioni, anche a carattere individualizzato e contestuale, rispondenti ai
bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese, nei seguenti
ambiti, disciplinati al Titolo II della presente legge:
1. orientamento alle transizioni della vita attiva, anche mediante il ricorso
allo strumento del tirocinio;
2. valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati, rivolti alla loro
spendita nei contesti di studio, lavoro e partecipazione attiva alla società
civile;
3. assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
4. partecipazione all'istruzione superiore e terziaria;
5. accesso all'occupazione, anche attraverso programmi di apprendimento basati
sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, con
particolare riferimento ai destinatari in condizione di non lavoro e di non
partecipazione ad attività di istruzione e formazione;
6. aggiornamento e sviluppo delle competenze attraverso la formazione continua
e permanente;
7. supporto alla ricerca attiva del lavoro, allo sviluppo di attività autonome,
alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale, incluso quanto
nell'ambito dell’Assicurazione Sociale per l'Impiego (AspI);
8. supporto all'invecchiamento attivo, nella transizione dal lavoro alla
quiescenza;
9. supporto all'inclusione sociale attraverso interventi integrati di sostegno,
attivazione ed apprendimento;
10. informazione e comunicazione sociale, rimozione di ostacoli all'accesso ed
alla fruizione delle attività, volte a rendere effettivo il diritto
all'istruzione, alla formazione ed al lavoro anche attraverso trasporti
adeguati, qualificata edilizia scolastica e strumenti innovativi di formazione
a distanza;
b) il rafforzamento e la razionalizzazione dei sistemi e degli strumenti delle
politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale e
lavoro disciplinati al Titolo III della presente legge, attraverso azioni
rivolte al loro sviluppo organizzativo e professionale, all'istituzione di
modalità stabili ed accessibili di valorizzazione degli apprendimenti comunque
maturati nel corso della vita, al rafforzamento della trasparenza delle
qualificazioni e dei sistemi informativi di supporto. Ciò con particolare
riferimento alle reti territoriali per l'apprendimento permanente ed ai poli
formativi e tecnico-professionali.
2. Al fine di garantire l'integrazione interna al sistema per
l'apprendimento lungo l'arco della vita la Giunta regionale predispone un piano
triennale di indirizzo, coordinato con le misure rivolte al diritto allo studio
e con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico, delle politiche
sociali e delle politiche per il lavoro. Il piano è disciplinato dall'art. 18
della presente legge ed è predisposto attraverso esercizio del dialogo sociale,
in logica partenariale.
Art. 3
Destinatari degli interventi e modalità
di accesso
1. Le azioni del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita sono rivolte ai cittadini dell’Unione Europea (UE), nonché
agli stranieri ed agli apolidi muniti di regolare permesso di soggiorno. La
Regione si impegna a garantire l’uguaglianza sostanziale delle opportunità di
accesso e fruizione ai servizi, combattendo le discriminazioni legate a genere,
etnia, nazionalità, religione, condizione personale, economica e sociale.
2. La Regione definisce ed attua misure volte alla promozione dell’equità di
accesso e di partecipazione, anche attraverso il ricorso a forme di sostegno
individualizzato ed attività di mediazione interculturale.
3. I destinatari delle azioni del sistema regionale integrato hanno diritto,
nei limiti della normativa nazionale vigente, di:
a) esercitare i diritti in ordine alla tutela della dignità e della
libertà del cittadino;
b) usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle istituzioni
scolastiche relative ai mezzi di trasporto;
c) essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
4. Sulla base delle caratteristiche delle singole azioni e delle tipologie
di destinatari a cui le stesse sono rivolte, la Giunta regionale definisce, in
sede di programmazione esecutiva, le specifiche modalità di accesso e
fruizione, in esse inclusi l'eventuale ricorso alla distribuzione di titoli di
servizio individuali, a copertura anche parziale dei costi delle attività.
Titolo II
POLITICHE PER L'APPRENDIMENTO ED IL
SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA
Art. 4
Transizioni nella scuola
pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado
1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica ed in stretto coordinamento con le
politiche di diritto allo studio e di inclusione sociale attiva la
Regione definisce misure a supporto delle transizioni nell'ambito
dell'istruzione pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado, rivolte a
contrastare in modo anticipato l'abbandono scolastico ed a rafforzare le
condizioni per il successo formativo.
2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all'art.
18 ed al dimensionamento scolastico, le tipologie e le modalità di intervento.
Art. 5
Obbligo di istruzione e
diritto-dovere di istruzione e formazione
1. La Regione programma l'offerta formativa rivolta, nell'ambito del sistema
regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): i) all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione e ii) all'assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione. L'offerta di IeFP è articolata in percorsi di
durata triennale rivolti al conseguimento di una qualifica professionale ed in
percorsi di durata quadriennale rivolti al conseguimento del diploma
professionale, fra loro integrati. I percorsi sono rivolti all'acquisizione di
competenze certificabili e sono articolati per segmenti di natura
capitalizzabile, in conformità all'architettura del sistema regionale degli
standard di cui all'art. 21.
2. La Regione adotta azioni rivolte a favorire i passaggi fra il sistema
dell'istruzione scolastica secondaria di secondo grado ed il sistema
dell'istruzione e formazione professionale. Sono in particolare oggetto di
intervento:
a) la definizione, in logica partenariale, di specifiche modalità di
riconoscimento degli apprendimenti maturati anche in percorsi inconclusi, ad
applicazione di quanto disposto dall'art. 22;
b) la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;
c) lo sviluppo dei sistemi informativi;
d) la rimozione degli ostacoli alla partecipazione ed il supporto alle persone
deboli, anche mediante strumenti di sostegno individualizzato;
e) il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
3. La Regione promuove l'attivazione di percorsi rivolti ai possessori di
diploma professionale quadriennale finalizzati all'accesso all'esame di stato
valido ai fini del passaggio all'offerta di istruzione e formazione tecnica
superiore o universitaria, mediante il pieno coinvolgimento delle reti
territoriali di cui al successivo articolo 19.
4. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all'art.
18 e nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici
Accordi Stato-Regioni:
a) le qualificazioni ed i diplomi conseguibili;
b) il dimensionamento dell'offerta;
c) i livelli essenziali delle prestazioni, nel rispetto dei livelli essenziali
definiti dallo Stato, e le modalità di monitoraggio e controllo;
d) le modalità di valutazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di
spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con
riferimento al contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale.
Art. 6
Prevenzione e contrasto
dell'abbandono scolastico e formativo
1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno dell'abbandono
scolastico e formativo la Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui
all'art. 18 un insieme organico di misure relative a:
a) l'orientamento nelle transizioni fra sistema scolastico e sistema di
istruzione e formazione professionale, rivolte all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione, del diritto-dovere di istruzione e formazione ed all’acquisizione
di un titolo di istruzione;
b) il supporto all'accesso ed alla partecipazione ai percorsi scolastici, di
istruzione e formazione professionale, attraverso azioni nell'ambito del diritto
allo studio;
c) il supporto al recupero di deficit di apprendimento, anche attraverso azioni
individualizzate compensative;
d) il supporto al rientro in percorsi scolastici e di istruzione e formazione
professionale, ai fini dell'acquisizione di un titolo di studio, di una
qualifica o di un diploma professionale, anche attraverso gli istituti
dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e
dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
2. La strategia regionale in materia di prevenzione e contrasto
dell'abbandono scolastico e formativo è definita sulla base dell'osservazione
sistematica dei fenomeni in oggetto, secondo un approccio sistemico,
partenariale e coerente con i principi e le Raccomandazioni europee
applicabili.
Art. 7
Interventi di natura educativa e
culturale per le nuove generazioni
1. La Regione promuove interventi che concorrono alla formazione integrale
della persona attraverso il rafforzamento delle competenze di base, lo sviluppo
dei saperi nei diversi ambiti di esperienza, l'acquisizione dei saperi e dei
linguaggi della modernità.
2. Gli interventi accompagnano le transizioni all'età adulta e si sviluppano
anche nel quadro dell'offerta formativa integrata, attraverso il progressivo
raccordo tra organismi di orientamento e formazione, istituti scolastici,
università, organizzazioni educative culturali, sociali e professionali,
imprese, centri di ricerca. Gli interventi possono essere rivolti alle famiglie
dei ragazzi a rischio di abbandono.
3. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all'art.
18, le tipologie e le modalità di intervento.
Art. 8
Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore
1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e
dagli specifici Accordi Stato-Regioni e con riferimento ai Poli formativi
tecnico-professionali ed agli Istituti Tecnici Superiori di cui all'art. 20,
programma l'offerta di istruzione e formazione tecnica superiore, articolata:
i) in corsi rivolti all'acquisizione di diploma di tecnico superiore presso gli
Istituti Tecnici Superiori (ITS) e ii) in percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS), rivolti all'acquisizione di certificato di
specializzazione tecnica superiore. I percorsi sono sviluppati per segmenti di
natura capitalizzabile, in conformità all'architettura del sistema regionale
degli standard di cui all'art. 21.
2. L'offerta di istruzione e formazione tecnica superiore è integrata e
coordinata con la politica regionale in materia di ricerca ed innovazione, con
le azioni rivolte al rafforzamento dell'attrattiva della Regione Basilicata nei
confronti di studenti e ricercatori italiani ed esteri, con gli schemi di
intervento finalizzati all'integrazione con le imprese ed i centri di ricerca,
con la creazione di nuova impresa.
3. La Regione adotta azioni rivolte a promuovere la partecipazione
all'offerta dell'istruzione e formazione tecnica superiore, anche con
riferimento alle transizioni professionali in età adulta.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18 nel
rispetto dell’autonomia scolastica, delle leggi dello Stato e degli specifici
Accordi Stato-Regioni:
a) il dimensionamento dell'offerta, le certificazioni e i diplomi
conseguibili previsti dall'ordinamento scolastico in tale
ambito; (1)
b) le modalità di monitoraggio e controllo e gli standard qualitativi che
a livello territoriale si intendono garantire;
(1)
[c) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio e
controllo;] (1)
d) le caratteristiche dei soggetti accreditati all'erogazione, ove necessario;
e) le modalità di certificazione ed attestazione degli apprendimenti
maturati e di spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi,
anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e di
ricerca; (2)
f) le modalità rivolte a favorire l'accesso all'offerta, anche in termini di
riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali e
rimozione degli ostacoli alla partecipazione;
g) gli schemi di supporto all'occupazione ed alla creazione di impresa e di
lavoro autonomo, in esito all'acquisizione delle certificazioni e dei diplomi
tecnici superiori.
Art. 9
Promozione e supporto alla
partecipazione all'istruzione terziaria
1. La Regione favorisce la partecipazione all'istruzione superiore
universitaria, inclusi i master ed i dottorati di ricerca, all'Alta Formazione
Artistica e Musicale (AFAM) ed all'offerta degli istituti a fini speciali
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR), anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione
e di ricerca.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18, le
azioni di promozione e supporto alla partecipazione all'istruzione terziaria, anche
attraverso misure a carattere individuale di diritto allo studio, con
particolare riferimento all'accesso dei soggetti sottorappresentati, a basso
reddito e degli adulti, occupati e non, interessati alla ripresa o alla
prosecuzione degli studi; attenzione alla riduzione dei tassi di abbandono ed
al miglioramento delle performance di completamento dei percorsi; supporto alla
mobilità geografica, anche transnazionale, degli studenti, in integrazione con
gli specifici programmi europei.
3. Le azioni di promozione e supporto alla partecipazione all'istruzione
terziaria sono integrate e coordinate con la politica regionale in materia di
ricerca ed innovazione, con le azioni rivolte al rafforzamento dell'attrattiva
della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani ed
esteri, con gli schemi di intervento finalizzati all'integrazione fra
università, imprese e centri di ricerca, con la creazione di nuova impresa.
Art. 10
Servizi di politica attiva rivolti
all'accesso all'occupazione, alla creazione di impresa ed alla mobilità
professionale
1. La Regione programma gli interventi di politica attiva del lavoro rivolti
a favorire l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro,
inattive o interessate da esigenze di mobilità professionale, nel rispetto dei
princìpi di pari opportunità, valorizzazione delle caratteristiche individuali
e sviluppo dell'autonomia e delle capacità di azione dei destinatari.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18, le
caratteristiche degli interventi di politica attiva a contenuto formativo e non
formativo, le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità
individualizzate, i correlativi obblighi di partecipazione, gli schemi di
integrazione con le politiche di natura passiva rivolte al mantenimento delle
condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà, i livelli
essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo,
valutazione; gli eventuali incentivi all'assunzione nel quadro delle politiche
attive del lavoro, le caratteristiche dei soggetti accreditati all'erogazione,
incluse le relazioni con i servizi per l'impiego. Possono essere, in
particolare, oggetto di programmazione:
a) interventi rivolti a favorire il primo ingresso nel mercato del lavoro,
anche sotto forma di percorsi rivolti all'acquisizione di apprendimenti
significativi, riconoscibili come crediti formativi e/o competenze certificate;
b) interventi rivolti a destinatari a maggior profilo di rischio – fra cui
quelli caratterizzati da basse qualificazioni, appartenenza a gruppi
sottorappresentati, condizioni di precarietà, discriminazione, povertà e
bisogni di inclusione sociale – rivolti ad accrescere le opportunità di
riconoscimento del valore degli apprendimenti comunque maturati, formulazione
di piani individualizzati di sviluppo, accesso al mercato del lavoro;
c) interventi specifici rivolti a destinatari in condizione di non lavoro e di
non partecipazione ad attività di istruzione e formazione, finalizzati alla ripresa
di un ruolo attivo, attraverso la partecipazione a percorsi di apprendimento,
anche in alternanza, con priorità per le fasce giovanili di popolazione;
d) interventi di supporto alla mobilità professionale ed alla ricollocazione
nel mercato del lavoro, a seguito di crisi aziendale e nell'ambito degli
strumenti di cui alla Assicurazione Sociale per l'Impiego (AspI);
e) interventi a supporto a progetti di mobilità professionale volontaria;
f) interventi a supporto della mobilità professionale transnazionale, incluso
il supporto alla trasparenza delle qualificazioni acquisite a fini di loro più
agevole riconoscimento;
g) interventi a supporto della creazione di impresa e di opportunità di lavoro
autonomo.
Art. 11
Tirocini finalizzati all'orientamento
ed all'inserimento lavorativo
1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l’obbligo
di istruzione. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione in
contesto lavorativo svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non
si configura come rapporto di lavoro. Rientra in tale fattispecie qualsiasi
altra misura, comunque denominata, avente medesimo oggetto.
2. I tirocini si distinguono in:
a) curriculari, cioè esperienze previste all’interno di percorsi formali di
istruzione o formazione;
b) extracurriculari, cioè esperienze di formazione in situazione di lavoro
finalizzate all’orientamento delle scelte occupazionali ed
all’inserimento/reinserimento lavorativo, anche specificamente a favore dei
disabili.
3. La Giunta Regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e di
contrastarne l’uso distorto, definisce con proprio atto i criteri e le modalità
per l’attuazione dei tirocini, stabilendo in particolare:
a) la loro durata, in relazione anche alle specificità del tirocinante;
b) le modalità di attestazione dell’attività svolta e delle competenze
acquisite;
c) i requisiti che i soggetti, pubblici o privati, promotori e attuatori dei
tirocini devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di
qualità;
d) i soggetti pubblici o privati promotori e attuatori dei tirocini;
e) il sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la
costruzione di percorsi efficaci di politica attiva del lavoro.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18, le
modalità di programmazione dell'offerta di tirocini, in modo integrato con le
altre componenti del sistema delle politiche per l'apprendimento, anche
favorendo il rientro nei percorsi di istruzione per l’acquisizione di un titolo
di studio superiore.
Art. 12
Formazione continua
1. La Regione, previo confronto con le parti sociali, sostiene la
crescita culturale e professionale delle persone occupate con qualsiasi forma
di rapporto contrattuale, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori,
programmando interventi volti all'adattamento ed allo sviluppo delle competenze
professionali. Gli interventi di formazione continua rispondono a necessità
espresse dalle imprese per l'adeguamento della proprie professionalità o a
bisogni personali di crescita professionale espressi da lavoratori, anche in
forma singola, indipendentemente dalle strutture produttive di appartenenza,
nonché dai lavoratori autonomi, dai liberi professionisti singoli e associati e
dagli imprenditori. Gli interventi di formazione continua di cui all'istituto
dell'apprendistato sono oggetto di specifica normazione.
2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all'art.
18:
a) le caratteristiche degli interventi di formazione continua funzionali alla
realizzazione delle politiche regionali di sviluppo economico, con attenzione:
i) alle specificità settoriali e dei sistemi produttivi locali, ii) alle forme
di organizzazione a rete delle imprese e degli altri agenti produttivi, iii)
alle sinergie con l'intervento dei fondi strutturali a sostegno degli
investimenti tecnologici, di sviluppo organizzativo e dei mercati; iv) alla
anticipazione dei cambiamenti in contesti potenzialmente interessati da
dinamiche di crisi;
b) le modalità di risposta ai bisogni espressi dai potenziali destinatari,
ispirate ai princìpi della semplificazione amministrativa, della tempestività
di risposta ed attuazione, della priorità di accesso alle risorse sulla base
del valore aggiunto complessivamente apportato al contesto regionale.
3. Gli interventi si sviluppano sulla base di progetti aziendali o
interaziendali, nonché attraverso la partecipazione alle attività formative su
richiesta individuale degli interessati, con riferimento primario al catalogo
regionale dell'offerta di cui all'art. 25.
4. Al fine di accrescere la rispondenza e l'efficacia degli interventi, la
Regione sostiene, altresì, l'azione delle parti sociali comparativamente più
rappresentative, nonché dei pertinenti organismi che rappresentano la società
civile, al fine di favorire l'inclusione sociale, la parità di genere e la non
discriminazione, per l'informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e
degli imprenditori, per la conoscenza dei fenomeni e l'analisi dei bisogni
formativi, in modo integrato con le modalità di manutenzione del sistema
regionale degli standard di cui all'art. 21. La Regione assume, inoltre, le
opportune iniziative al fine di raccordare la programmazione regionale con
quella dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui alla
normativa vigente.
5. Gli interventi di formazione continua, finanziati con risorse pubbliche,
sono realizzati in conformità alle norme comunitarie sui regimi di aiuto.
Art. 13
Formazione permanente
1. Al fine di assicurare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la
Regione programma l'offerta di formazione permanente e ricorrente rivolta a
tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
2. Gli interventi di formazione permanente sono caratterizzati da percorsi
di breve durata, finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze legate
prevalentemente allo sviluppo dei saperi della modernità e per un adattamento
consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita sociale e
lavorativa.
3. Al fine di rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita la Giunta sviluppa, nel quadro della programmazione formativa
integrata, azioni rivolte al progressivo raccordo con le iniziative educative
presenti sul territorio, con particolare attenzione alle esigenze formative dei
piccoli Comuni.
Art. 14
Politiche dell'apprendimento rivolte
a favorire l'invecchiamento attivo
1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le
politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire la
trasmissione dell'esperienza professionale nel passaggio dal lavoro allo stato
di quiescenza, come componente della più generale azione a favore
dell'invecchiamento attivo ed in buona salute.
2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18, le
tipologie di intervento anche a carattere sperimentale, i loro contenuti, le
caratteristiche dei soggetti accreditati all'erogazione, gli schemi di
integrazione con l'esercizio dell'apprendistato e con i servizi di politica
attiva del lavoro, le modalità di monitoraggio e valutazione.
3. Nei piccoli Comuni potranno essere utilizzate le istituzioni scolastiche
presenti al fine di consentire l’acquisizione di competenze culturali
specifiche per la cittadinanza attiva, utili a favorire il contrasto
dell’analfabetismo di ritorno, l’uso dei nuovi strumenti conoscitivi di
comunicazione ed il corretto rapporto generazionale.
Art. 15
Azioni rivolte all'inclusione sociale
attiva attraverso l'apprendimento
1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le
politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire
l'inclusione sociale attiva attraverso l'inserimento nel mercato del lavoro dei
soggetti diversamente abili, in condizione di svantaggio, emarginazione o a
rischio di vulnerabilità mediante:
a) sostegno all'integrazione nelle attività di apprendimento;
b) orientamento, formazione, azioni di inserimento in contesti produttivi
rivolti a distinti gruppi di destinatari;
c) azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione al mercato
del lavoro;
d) azioni finalizzate alla acquisizione ed al rafforzamento dei saperi alla
base dell’esercizio della cittadinanza attiva, al contrasto della violenza,
allo sfruttamento ed al rischio di discriminazione, anche con riferimento ai
oggetti presi in carico dai servizi sociali.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali, istituzionali e
sociali, della responsabilità sociale di impresa, dell’impresa cooperativa e
dell’economia sociale per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e
sostenere l'accesso alle opportunità di apprendimento e lavoro.
3. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui
all'art.18:
a) le caratteristiche degli interventi;
b) le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità
individualizzate;
c) gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva, rivolte al
mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della
povertà;
d) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio,
controllo, valutazione;
e) gli eventuali incentivi all'assunzione, nel quadro delle politiche attive
del lavoro;
f) le caratteristiche dei soggetti impegnati nell'erogazione, incluse le relazioni
con i servizi per l’impiego.
Art. 16
Servizi di orientamento alle
transizioni
1. Al fine di supportare i singoli individui nelle transizioni fondamentali
nella vita attiva di cui all'art. 1 comma 3, la Regione sviluppa l'offerta
integrata dei servizi di orientamento alle scelte scolastiche, universitarie,
formative, professionali e lavorative. Le attività orientative sono finalizzate
a sostenere la definizione dei percorsi personali attraverso la corretta
informazione sulle opportunità, lo sviluppo delle capacità individuali di
ricerca, analisi, autovalutazione, progetto e presa delle decisioni.Al fine di
supportare i singoli individui nelle transizioni fondamentali nella vita attiva
di cui all'art. 1 comma 3, la Regione sviluppa l'offerta integrata dei servizi
di orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative,
professionali e lavorative. Le attività orientative sono finalizzate a
sostenere la definizione dei percorsi personali attraverso la corretta
informazione sulle opportunità, lo sviluppo delle capacità individuali di
ricerca, analisi, autovalutazione, progetto e presa delle decisioni.
2. La Regione promuove il rafforzamento del sistema regionale di
orientamento sostenendo la ricerca e l'innovazione delle pratiche orientative,
lo sviluppo dell’orientamento a distanza, la sperimentazione e la formazione
degli operatori e degli insegnanti, ai sensi della normativa ministeriale
vigente in materia di orientamento scolastico.
3. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18, la
programmazione dell'offerta dei servizi, i livelli essenziali delle
prestazioni, le modalità di monitoraggio, controllo e valutazione, le modalità
di integrazione con i servizi di validazione degli apprendimenti di cui
all'art. 17.
Art. 17
Servizi di validazione degli
apprendimenti e libretto formativo del cittadino
1. Al fine di valorizzare l'insieme degli apprendimenti formali, non formali
ed informali maturati dagli individui nel corso della propria vita, la Regione
sviluppa l'offerta di servizi finalizzati alla loro validazione in termini di:
a) crediti formativi riconosciuti, rivolti a rafforzare le opportunità di
accesso ad ulteriori opportunità educative, di istruzione e formazione;
b) qualificazioni spendibili sul mercato del lavoro e verso i sistemi di
istruzione e formazione, in esse incluse le certificazioni di competenza.
2. La validazione degli apprendimenti è svolta, nel rispetto ed in
applicazione di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici
Accordi Stato-Regioni, sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a
livello nazionale, in relazione ai livelli ed ai sistemi di referenziazione
dell'Unione europea, in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del
pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate
sull'intero territorio nazionale. La validazione costituisce componente
essenziale delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione
professionale, lavoro. I procedimenti di validazione sono integrati con la gestione
del libretto formativo del cittadino.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le caratteristiche del
libretto formativo del cittadino e le modalità di rilascio ed
aggiornamento anche con riferimento al sistema di valutazione scolastico.
4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18 ed alle
caratteristiche del sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti di
cui all'art. 22, la programmazione dell'offerta dei servizi, le modalità di
accesso, i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di monitoraggio e
controllo e valutazione. La programmazione risponde ai principi di interesse
pubblico, efficacia, significatività degli impatti e sostenibilità dei servizi
offerti.
Titolo III
SISTEMI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE
Art. 18
Programmazione integrata
1. Le politiche regionali in materia di apprendimento a sostegno delle
transizioni nella vita attiva sono oggetto di specifico piano triennale, che
costituisce indirizzo per la definizione e l'attuazione dei singoli interventi.
2. Il piano definisce:
a) la cornice di coordinamento e integrazione fra le politiche educative, di
istruzione, formazione e lavoro e le politiche relative allo sviluppo economico
e sociale della Basilicata, rivolta alla qualificazione degli obiettivi,
all'uso efficiente delle risorse ed alla maggiore efficacia degli impatti;
b) le linee guida relative ai contenuti ed alle modalità attuative dei servizi
di cui al Titolo II della presente legge, così come disposto dai relativi
articoli.
3. Il piano è definito in attuazione dei seguenti principi:
a) convergenza delle politiche di istruzione, formazione e lavoro a sostegno,
anche anticipato, delle strategie di sviluppo economico della Regione, rivolta
ad una coerente qualificazione ed innovazione del capitale umano;
b) indirizzo e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione e lavoro
con le politiche sociali, rivolti all'adeguamento ed allo sviluppo delle
capacità di esercizio della cittadinanza attiva, l'inclusione, la lotta alle
diverse forme di discriminazione ed alla povertà;
c) integrazione fra politiche educative, formative e del lavoro, al fine di
garantire la continuità delle transizioni lungo il corso della vita, nel
rispetto delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari;
d) articolazione della programmazione con riferimento alle reti territoriali
per l'apprendimento permanente, ai poli formativi e tecnico-professionali ed
all’offerta ITS di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge e nel rispetto delle
relative linee guida regionali;
e) presa in conto degli esiti della valutazione ex-post delle azioni
programmate e della valutazione ex-ante relativa al triennio di vigenza.
4. Sono contenuti del piano:
a) le caratteristiche quantitative dell'offerta dei servizi, sulla base delle
priorità di intervento e delle risorse disponibili, anche con riferimento
all'esecuzione dei programmi operativi dei fondi strutturali;
b) la definizione degli indirizzi relativi ai contenuti ed agli standard
qualitativi di cui al Titolo II della presente legge, anche per gli
aspetti di
individualizzazione; (3)
c) le misure per lo sviluppo delle risorse comuni, con particolare riferimento
al Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione
e di attestazione, al Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti,
alle reti territoriali per l'apprendimento permanente, ai Poli
tecnico-professionali ed all’offerta ITS;
d) la definizione di modalità gestionali rivolte alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'integrazione fra
politiche.
5. Il Piano contribuisce all'attuazione della strategia di specializzazione
intelligente regionale ed alla definizione e realizzazione delle misure rivolte
all'innovazione sociale.
6. Il Piano ha valenza triennale ed è aggiornato in itinere sulla base
dell'evoluzione del contesto e della valutazione degli impatti. Responsabile
della predisposizione del piano è il Dipartimento competente in materia di
politiche di istruzione, formazione e lavoro. Partecipano alla definizione del
piano, secondo una modalità di programmazione basata sull'esercizio della
governance multilivello:
a) il Dipartimento regionale della Programmazione ed i Dipartimenti regionali
competenti per materia;
b) le istituzioni territoriali dotate di competenze nelle materie oggetto di
programmazione;
c) le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative;
d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, promozione
dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.
Il piano, adottato con atto di Giunta, viene trasmesso alle Commissioni
consiliari competenti per l’acquisizione del parere, nel termine di trenta
giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, il parere si intende
positivamente espresso. Esso è successivamente approvato dal Consiglio
regionale.
Art. 19
Reti territoriali per l'apprendimento
permanente
1. Nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in coerenza con il
dimensionamento scolastico, la Regione definisce l'articolazione e le norme di
funzionamento delle reti territoriali per l'apprendimento permanente,
comprendenti l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati
organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei
giovani, la riforma del welfare e le politiche di inclusione sociale,
l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva. Le reti
costituiscono riferimento per la programmazione esecutiva dell'offerta di
servizi relativi alle transizioni di cui all'art. 1 comma 3 della presente
legge.
2. Le reti territoriali comprendono l’insieme dei servizi pubblici e privati
di istruzione, formazione, lavoro attivi sul territorio, inclusi i poli
formativi e tecnico-professionali e le fondazioni ITS. Le reti territoriali
agiscono in modo integrato con l’Agenzia regionale per il lavoro e le
transizioni nella vita attiva di cui all’art. 26.
3. Concorrono alle reti territoriali, costituendone risorsa strategica, nel
rispetto delle relative autonomie:
a) le Università, attraverso l’inclusione dell’apprendimento permanente nelle
proprie strategie istituzionali, l’offerta formativa flessibile e di qualità,
che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca
diversificata;
b) i Centri Territoriali Permanenti (CTP), le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado presenti sul territorio regionale e, dalla loro costituzione, i
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
c) i poli tecnico professionali che come modalità organizzativa favoriscono
l’integrazione tra istruzione, formazione e lavoro;
d) i servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e
internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale
ed economico;
e) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
f) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’erogazione
dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e
del territorio che comprendono la formazione, l’apprendimento e la
valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dalle persone;
g) le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca;
h) gli organismi che perseguono scopi educativi e formativi, anche del
volontariato, del servizio civile nazionale, del privato sociale, degli enti
pubblici e privati di natura ecclesiale.
4. La Giunta regionale definisce nell'ambito delle azioni di rafforzamento,
razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all'art. 27 della presente
legge le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione delle reti
territoriali.
Art. 20
Poli formativi e
tecnico-professionali e Istituti Tecnici Superiori
1. Ai fini dell'attuazione dell'offerta di apprendimento caratterizzata da
organica integrazione fra istituzioni scolastiche, organismi formativi ed
imprese la Regione definisce, nell'ambito della programmazione del sistema
regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in
coerenza con il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione dei
poli formativi e tecnico-professionali ed i compiti ad essi attribuiti nel
rispetto della normativa nazionale.
2. I poli formativi e tecnico-professionali, parte delle reti territoriali
di cui all'art. 19, si configurano come strutture stabili costituite da
istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati ed imprese,
potendo inoltre esserne parte le università ed i centri di ricerca.
3. Nel rispetto della normativa nazionale, la Regione definisce, nell'ambito
della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, le
modalità di costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, con riferimento agli
ambiti settoriali ed alle aree tecnologiche rilevanti ai fini dello sviluppo
economico e professionale della Basilicata.
4. La Giunta regionale definisce nell'ambito delle azioni di rafforzamento,
razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all'art. 27 della presente
legge le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione dei poli
formativi e tecnico-professionali, nonché degli Istituti Tecnici Superiori.
Art. 21
Sistema regionale degli standard
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione
1. Il Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di
certificazione e di attestazione è l'insieme organico dei riferimenti alla base
della garanzia di qualità e rispondenza dell'offerta di servizi nell'ambito del
sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle
transizioni nella vita attiva.
2. Il sistema è articolato in repertori, costituenti il riferimento
regionale per il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali. Gli standard in essi contenuti
costituiscono livello essenziale delle prestazioni dei servizi a cui sono
riferibili.
3. La definizione degli standard mediante concertazione con le
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
4. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano di cui all'art. 18, cura il
mantenimento e l'aggiornamento dei repertori, agendo in modo integrato con le
politiche relative allo sviluppo economico e sociale della Basilicata.
Art. 22
Sistema regionale di valorizzazione
degli apprendimenti
1. La Regione Basilicata è l’ente pubblico titolare della regolamentazione
dei servizi di riconoscimento dei crediti formativi, di individuazione, di
validazione, di certificazione delle competenze, con riferimento al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, alle politiche attive del
lavoro ed alle attività e professioni regolamentate su cui ha competenza
diretta ai sensi delle vigenti leggi.
2. Ai fini della valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed
informali maturati dai cittadini nel corso della propria vita la Giunta
regionale definisce il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti
formativi e di individuazione, di validazione e di certificazione delle
competenze, denominato DRIVE – Dispositivo Regionale Integrato per la
Valorizzazione delle Esperienze.
3. Il dispositivo è costituito da:
a) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi
al riconoscimento dei crediti formativi spendibili nel sistema regionale della
formazione professionale;
b) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi
all‘individuazione, validazione e certificazione delle competenze, anche a fini
di acquisizione di qualifica e di specializzazione professionale, nell’ambito
del sistema nazionale di certificazione;
c) i princìpi, le norme e gli strumenti comuni di procedimento.
4. Nel rispetto degli standard applicabili ed in attuazione dei princìpi
della semplificazione amministrativa, il dispositivo è rivolto all’integrazione
informativa dei procedimenti, anche ai fini del rilascio e dell’aggiornamento
del libretto formativo del cittadino, ed allo sviluppo delle competenze
tecniche ad essi comuni.
5. Il dispositivo è integrato con il sistema regionale degli standard
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all'art.
21, costituenti complessivamente risorse di procedimento.
6. La Regione Basilicata identifica l’Agenzia regionale per il lavoro e le
transizioni nella vita attiva di cui al successivo art. 26 quale ente titolato
ad erogare i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione
delle competenze di cui al presente dispositivo.
7. In qualità di ente titolare, la Regione Basilicata provvede, con atti di
Giunta, alla definizione dei requisiti professionali minimi obbligatori ai fini
dell’erogazione dei servizi di riconoscimento dei crediti formativi, di
individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al
presente dispositivo.
Art. 23
Sistema regionale di accreditamento
dei soggetti erogatori
1. Gli interventi attuativi delle politiche per l'apprendimento ed il
sostegno alle transizioni nella vita attiva di cui al Titolo II della presente
legge, ove finanziati con risorse pubbliche, inseriti nell'ambito di strumenti
pubblici di offerta o in ogni caso rivolti al rilascio di titoli ed
attestazioni riconosciute dalla Regione sono realizzati esclusivamente da
soggetti in possesso di specifici requisiti autorizzativi o di accreditamento.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative ed i pertinenti organismi che
rappresentano la società civile, di promozione dell'inclusione sociale, della
parità di genere e della non discriminazione, definisce, sulla base delle
diverse tipologie di servizi erogati, i requisiti e le modalità autorizzative e
di accreditamento, nel rispetto dei livelli minimi essenziali definiti a
livello nazionale.
Art. 24
Sistema regionale di orientamento
1. Nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in coerenza con il
dimensionamento scolastico, la Regione definisce le modalità di organizzazione
del sistema di orientamento di propria competenza istituzionale, in coerenza
con quanto disposto dall'art. 16 della presente legge.
2. La Giunta regionale, definisce, nell'ambito delle azioni di
rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all'art. 27
della presente legge, le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione
del sistema regionale di orientamento.
Art. 25
Sistema regionale dell'offerta
formativa
1. L'offerta formativa è programmata secondo modalità pubbliche trasparenti,
rivolte a garantire il rispetto dei principi di contendibilità, efficienza e
qualità nei confronti dei soggetti proponenti, dei beneficiari e dei
destinatari finali.
2. Al fine della maggior riconoscibilità e spendibilità delle
qualificazioni, l'articolazione ed i contenuti dell'offerta formativa devono
essere conformi, nel rispetto della normativa applicabile, a quanto disposto
dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di
certificazione e di attestazione di cui all'art. 21.
3. Ai fini della migliore individualizzazione dell'accesso, l'offerta
formativa a contenuto ricorrente, nonché riferita alle attività riconosciute ma
non finanziate, è programmata attraverso lo strumento del catalogo unico regionale.
Art. 26
Agenzia regionale per il lavoro e le
transizioni nella vita attiva
1. Al fine della promozione e del supporto all’esercizio dei diritti
dell’apprendimento la Regione predispone specifica proposta di legge volta ad
istituire una Agenzia regionale in materia di lavoro e transizioni nella vita
attiva, con finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza
economica, definendone, nei limiti della normativa vigente e nel quadro del
complessivo riassetto delle funzioni in materia di politiche del lavoro e
servizi integrati per l’impiego di cui alla legge regionale 8 settembre
1998, n. 29, integrata con legge regionale 2 febbraio 2000, n. 8, ed in materia
di formazione ed orientamento professionale di cui alla legge regionale 11 dicembre
2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, le
attribuzioni, l’ordinamento, la dotazione organica e le modalità di passaggio
del personale necessario dai ruoli delle province di Potenza e di Matera.
2. L’Agenzia svolge funzioni in materia di politiche di orientamento, della
formazione, dell’istruzione e del lavoro, nei limiti stabiliti dalla Regione
all’atto dell’istituzione, con il compito di eseguire, nel quadro delle
politiche di cui al precedente Titolo II e dei sistemi di cui agli articoli 21,
22 e 24 della presente legge, le operazioni ed i programmi assegnati dalla
Regione Basilicata.
3. L‘Agenzia opera in modo integrato nell’ambito delle reti territoriali per
l’apprendimento di cui all’art. 19, anche attraverso lo sviluppo di forme
partenariali pubblico-private.
Art. 27
Azioni di rafforzamento,
razionalizzazione, sviluppo ed innovazione
1. Nell'ambito del Piano triennale di cui all'art. 18 la Giunta regionale
definisce gli indirizzi e le azioni di rafforzamento, innovazione e sviluppo
del sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle
transizioni nella vita attiva, con riferimento a:
a) lo sviluppo delle risorse dell’Agenzia regionale per il lavoro e le
transizioni nella vita attiva di cui all’art. 26, ivi incluso il rafforzamento
professionale del personale dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 13 della
legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 e delle Agenzie di cui all’art. 16
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale
8 agosto 2012;
b) l'adeguatezza delle risorse strumentali e didattiche, con particolare
attenzione al ricorso alle tecnologie digitali;
c) lo sviluppo professionale degli operatori dei soggetti pubblici e privati;
d) l'articolazione ed il funzionamento delle reti territoriali e dei poli
tecnico-professionali;
e) la sperimentazione di modalità innovative di intervento;
f) la partecipazione a programmi nazionali, europei ed internazionali;
g) gli scambi e l'integrazione transregionale e transnazionale.
2. Le azioni rivolte all'innovazione sociale nell'ambito del sistema
integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella
vita attiva possono essere realizzate anche attraverso il ricorso allo
strumento del partenariato pubblico-privato (PPP).
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 28
Norme transitorie
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale provvede all’adozione del Piano di implementazione della legge
regionale SIAP-Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno
alle transizioni nella vita attiva, indicando in esso le azioni, le risorse ed
i tempi di attuazione.
2. Nelle more del riassetto delle competenze istituzionali, la Giunta
regionale previa intesa con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
comparativamente più rappresentative provvede con proprio atto a garantire la
continuità programmatoria e realizzativa:
a) delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione ed
orientamento professionale conferiti dalla Regione alle Province ai sensi del
Titolo III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la
legge regionale 8 agosto 2012;
b) delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Province ai sensi della legge
regionale 8 settembre 1998, n. 29.
Art. 29
Norme finali
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli
di cui ai Titoli I, II, IV, V e VI della legge regionale 11 dicembre 2003,
n.33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16.
2. Gli articoli della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata
con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 di cui al Titolo III – Riparto
delle funzioni amministrative, restano in vigore fino al riassetto delle
relative competenze istituzionali.
Art. 30
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
_____________________________________________
NOTE
...............................................................
(1) le attuali lettere a) e b) sostituiscono le originali lettere a), b) e
c), per effetto dell'art.2, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(2) lettera modificata dall'art. 2, comma 2, L.R., 4 marzo 2016, n. 5;
(3) lettera modificata dall'art. 2, comma 3, L.R., 4 marzo 2016, n. 5.