INDICE
GENERALE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto e finalità.
Titolo II
ISTITUZIONE, COMPITI E ATTIVITÀ DELL’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LE
TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA LAB – LAVORO E APPRENDIMENTO BASILICATA
Articolo 2 - Istituzione dell’Agenzia.
Articolo 3 - Finalità dell’Agenzia.
Articolo 4 - Funzioni e compiti dell’Agenzia.
Articolo 5 - Piano annuale degli interventi.
Titolo III
ORDINAMENTO
Articolo 6 - Organi dell’Agenzia.
Articolo 7 - Direttore generale.
Articolo 8 - Cessazione dell’incarico di Direttore
generale.
Articolo 9 - Revisore unico dei conti.
Articolo 10 - Articolazione territoriale e rete.
Titolo IV
SISTEMA DI VIGILANZA, CONTROLLO E VALUTAZIONE
Articolo 11 - Bilancio dell’Agenzia.
Articolo 12 - Entrate dell’Agenzia.
Articolo 13 - Vigilanza, monitoraggio, controllo e
valutazione.
Titolo V
STRUMENTI E PERSONALE
Articolo 14 - Disciplina del personale.
Articolo 15 - Gestione del personale dei servizi
per l’impiego.
Articolo 16 - Trasferimento dei beni e successione
nei rapporti attivi e passivi.
Articolo 17 - Norma finanziaria.
Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18 - Norma transitoria e abrogazioni.
Articolo 19 - Entrata in vigore.
Titolo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Oggetto e
finalità
1. La presente legge è finalizzata al riordino delle
funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione, orientamento e
politiche attive del lavoro, già conferiti dalla Regione alle Province ai sensi
del Titolo III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 di “Riordino del
sistema formativo integrato” e successive modifiche e integrazioni, ai sensi:
- della legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 “Disposizioni per il riordino
delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i.”;
- del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”.
2. A tal fine è istituita l'Agenzia Regionale
per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata, preposta all'attuazione delle
politiche in materia di orientamento, formazione, istruzione e lavoro, di
seguito Agenzia, per gli aspetti relativi al sostegno dell'insieme delle
transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli individui.
(7)
3. L'Agenzia opera all'interno del Sistema
Regionale Integrato per l'Apprendimento Permanente lungo tutto l'arco della
vita - SIAP -, finalizzato a realizzare lo sviluppo della persona e della sua
professionalità attraverso la promozione dell'occupabilità,
il sostegno all'occupazione, l'integrazione lavorativa e l'inclusione sociale
attiva.
4. L’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo,
vigilanza e controllo della Regione.
Titolo II
ISTITUZIONE,
COMPITI E ATTIVITÀ DELL’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LE TRANSIZIONI NELLA
VITA ATTIVA LAB - LAVORO E APPRENDIMENTO BASILICATA
Art. 2
Istituzione
dell’Agenzia
1. È istituita l’Agenzia regionale per il lavoro e
le transizioni nella vita attiva denominata LAB – Lavoro e Apprendimento
Basilicata, quale organismo strumentale e tecnico-operativo della Regione
Basilicata, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile per l'esecuzione, nel quadro delle
politiche di cui al Titolo II e dei sistemi di cui agli artt. 21, 22 e 24 della
legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema Integrato per l’Apprendimento
Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – SIAP”, per le
operazioni e per i programmi assegnati dalla Regione Basilicata, avente sede
legale in Potenza.
2. Con apposito atto adottato dalla Giunta
regionale nel rispetto dei criteri generali individuati dalla presente legge,
entro 60 giorni dalla stipula delle convenzioni di cui all’art. 14, comma 2,
sono stabilite le modalità e i termini per l’effettivo avvio delle attività
dell’Agenzia regionale ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi
delle Agenzie provinciali.
3. Le Province dispongono la soppressione e la
messa in liquidazione delle Agenzie di cui all’art. 16 della legge regionale 11
dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato”, denominate
“Agenzia provinciale per l’istruzione e la formazione professionale,
l’orientamento e l’impiego”, di seguito Agenzie provinciali, con gli
adempimenti inerenti e conseguenti, a seguito dell’adozione del provvedimento
di cui al comma precedente.
4. La Regione, al fine di garantire la capacità
funzionale ed organizzativa del sistema regionale integrato per
l'apprendimento, in coerenza con il riassetto delle competenze istituzionali in
materia, individua l'Agenzia quale organismo regionale per la gestione dei servizi
per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, nel quadro
dell’organizzazione definita dalla Regione ai sensi dell’art. 11 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Art. 3
Finalità
dell’Agenzia
1. L’Agenzia persegue finalità di servizio di
interesse pubblico privo di rilevanza economica e svolge attività tecnica, in linea
con la programmazione regionale, finalizzando la sua azione al pieno sviluppo
della persona e al potenziamento del capitale umano quale leva primaria per la
competitività e per la costruzione di una società basata sulla conoscenza.
2. L’Agenzia esercita la propria attività a favore
dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese, la conforma a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio.
3. L’Agenzia raccorda la propria azione a quella
di tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di
intervento analoghi, affini o complementari, attivando, su indirizzo della
Regione, le opportune forme di cooperazione e collaborazione.
Art. 4
Funzioni e
compiti dell’Agenzia (11)
1. L’Agenzia, in qualità di componente tecnico del
sistema regionale per l’attuazione delle politiche di orientamento,
istruzione, formazione e lavoro, opera sulla base degli indirizzi della
programmazione regionale e nel rispetto del sistema nazionale e regionale degli
standard professionali, formativi, qualitativi, di certificazione e di
attestazione.
2. L’Agenzia svolge funzioni in materia di
politiche di orientamento, della formazione, dell’istruzione e del lavoro, nel
quadro delle politiche di cui al Titolo II e dei sistemi di cui agli artt. 21,
22 e 24 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 - “Sistema Integrato per
l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva –
SIAP -”.
3. L’Agenzia, nel rispetto della programmazione,
dei limiti e dell’organizzazione definita dalla Regione, assicura la gestione
dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, svolgendo le
attività di cui all’art. 18, comma 1, con esclusione di quelle di cui alla
lettera h) ed m) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”, direttamente ovvero, con l’esclusione di quelle previste
dagli articoli 20 e 23, comma 2 del citato decreto Legislativo, mediante il
coinvolgimento dei soggetti privati accreditati dalla Regione ai servizi per il
lavoro, ai sensi dell’art. 12, comma 1 dello stesso D. Lgs.
n. 150/2015, e sulla base dei costi standard definiti dall’ANPAL e garantendo
in ogni caso all’utente facoltà di scelta.
4. L’Agenzia, in attuazione del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, è l'ente titolato ad erogare,
sulla base delle specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione,
validazione e certificazione delle competenze.
5. L’Agenzia realizza le attività e le azioni
assegnate dalla Regione Basilicata, nel rispetto delle priorità da essa
indicate e in attuazione del piano annuale degli interventi declinato
nell'articolo successivo. L'Agenzia realizza i programmi e le attività, anche a
carattere individualizzato, rispondenti ai bisogni delle persone, delle
organizzazioni e delle imprese anche mediante il coinvolgimento dei soggetti
privati accreditati.
6. L’Agenzia svolge, in particolare, in raccordo
con le competenti strutture regionali interessate e sulla base di specifiche
disposizioni regionali, i seguenti compiti:
- organizza e attua l’attività di ispezione e controllo di regolare esecuzione
delle operazioni rientranti nel sistema regionale integrato dell'apprendimento
permanente – SIAP;
- realizza azioni di analisi e monitoraggio delle politiche dell’orientamento,
dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
7. Rientrano, inoltre, nelle finalità
istituzionali dell’Agenzia la programmazione, l’attuazione e la gestione di
programmi, progetti, piani ed iniziative derivanti da convenzioni, protocolli
d’intesa, accordi di collaborazione, reti, partenariati e strumenti giuridici
similari attivati con soggetti pubblici e/o privati e/o misto pubblico-privati
per lo svolgimento di comuni attività di pubblico interesse nelle materie di
competenza istituzionale. (8)
Art. 5
Piano
annuale degli interventi
1. L’Agenzia, in attuazione del Piano triennale di
cui all’art. 18 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 così come stabilito
all’art. 27 della medesima legge e dalle indicazioni formulate annualmente dal
Dipartimento competente in materia di politiche di istruzione, formazione e
lavoro in base al rapporto di cui all’art. 13, comma 3, elabora la proposta di
Piano annuale, relativo all’annualità successiva e la trasmette al
Dipartimento, entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Il Dipartimento, entro 30 giorni dall’adozione
del disegno di legge del bilancio della Regione, sottopone alla Giunta
regionale il Piano annuale degli interventi, comprensivo delle eventuali
modifiche ed integrazioni introdotte alla proposta di cui al primo comma. Il
Piano così adottato viene successivamente trasmesso al Consiglio Regionale per
la relativa approvazione.
3. Il Piano annuale degli interventi definisce,
sulla base delle varie specificità, fabbisogni e potenzialità dei territori
degli Enti di area vasta:
- priorità, obiettivi specifici, parametri di realizzazione e di risultato per
ciascuna operazione;
- tipologie di intervento e destinatari;
- risorse finanziarie;
- strumenti e criteri di valutazione e di verifica dei risultati formativi,
professionali, occupazionali e sociali nonché la qualità della realizzazione.
Titolo III
ORDINAMENTO
Art. 6
Organi
dell’Agenzia
1. Sono organi
dell’Agenzia:
- il Direttore generale;
- il Revisore unico dei conti.
Art. 7
Direttore
generale
1. L’incarico di
Direttore generale è conferito, con provvedimento motivato, dalla Giunta
regionale a persona in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea
(DL) secondo il vecchio ordinamento universitario o laurea
specialistica/magistrale (LS/LM) ai sensi del vigente ordinamento;
b) particolare esperienza professionale
acquisita per almeno un quinquennio, che abbia ricoperto incarichi di
responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in enti pubblici o privati
ovvero aziende pubbliche o private, o che abbia conseguito una esperienza
professionale, culturale e scientifica desumibile da documentate esperienze
lavorative nei settori delle politiche attive del lavoro o dell’apprendimento
permanente, di ricerca o di attività di docenza. (12)
(12 bis)
[c) riconosciuta
professionalità ed esperienza almeno triennale nei settori delle politiche
attive del lavoro o dell’apprendimento permanente, acquisita nei dieci anni
precedenti la pubblicazione dell’avviso.]
(13)
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è
a tempo determinato, regolato da contratto di diritto privato stipulato con il
Presidente della Giunta regionale, per un periodo non inferiore a tre anni e
non superiore a cinque anni [e comunque non superiore alla durata
della legislatura regionale nella quale è stato nominato,] ed è rinnovabile per
una sola volta. (9)
3. Il trattamento economico del Direttore generale
è definito dalla Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla
stessa Giunta regionale per il trattamento economico e normativo dei Dirigenti
generali della Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 6, della
L.R. n. 31/2010.
4. Il Direttore generale esercita tutti i poteri
di direzione dell’Agenzia, ne ha la rappresentanza legale ed è
responsabile dell’attuazione delle attività previste nel piano annuale, del
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della corretta
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. (2)
5. Il Direttore generale provvede in particolare:
a) alla direzione, indirizzo e coordinamento della struttura
dell’Agenzia; (3)
b) all'adozione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del
regolamento di contabilità; (3)
c) alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio; (3)
d) alla definizione della dotazione organica da sottoporre al controllo della
Regione ai sensi del successivo art. 13;
e) alla definizione della proposta di piano annuale degli interventi
ai sensi del precedente art. 5, comma 1; (3)
f) al conseguimento degli standard qualitativi che si intendono garantire
a livello territoriale; (3)
g) all’attuazione degli interventi inseriti nel piano annuale e nell’ambito
della programmazione regionale;
h) alla stipula di convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente, per lo svolgimento, in collaborazione, di
attività di interesse comune; (3)
i) all'approvazione di regolamenti di organizzazione, gestione e
funzionamento dell’Agenzia da trasmettere al Dipartimento competente e
sottoporre al controllo della Giunta regionale; (3)
j) alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati
conseguiti da trasmettere al Dipartimento competente;
k) propone il conferimento degli incarichi ai dirigenti, in linea con quanto
previsto dall’art. 51 della Legge Regionale n. 26/2014, ne gradua le funzioni,
assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne definisce la
responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi
affidati”; (4)
l) dirige e coordina l’attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia; (4)
m) valuta, con il supporto dell’Autorità regionale per la valutazione ed il
merito - Organismo Indipendente di Valutazione, l’attività dei
dirigenti”. (4)
6. L’incarico di Direttore generale ha carattere
di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in
aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
7. Si applicano le procedure di nomina previste
dalla legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 e ss.mm.ii.
Art. 8
Cessazione
dall’incarico di Direttore generale
1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la
gestione presenti un notevole disavanzo ovvero in caso di ripetute violazioni
di leggi o di mancato rispetto e raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Piano annuale degli interventi di cui al precedente art. 5, per cause
imputabili alla responsabilità del Direttore generale, la Giunta regionale
procede alla revoca della nomina ed alla risoluzione del contratto.
Art. 9
Revisore
unico dei conti
1. Presso l’Agenzia è istituito il Revisore unico
dei conti.
2. Il Revisore unico dei conti è nominato dal
Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti per
l’effettuazione delle nomine di competenza regionale.
3. Il Revisore unico dei conti deve essere
iscritto nel registro dei revisori contabili e deve possedere un’anzianità di
iscrizione non inferiore a cinque anni.
4. Il Revisore unico dei conti dura in carica 3
anni [e comunque non oltre la durata della legislatura regionale nella quale è
stato nominato.] (10)
5. Il Revisore unico dei conti esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Agenzia ed ha diritto
di accesso agli atti e documenti dell’Agenzia.
6. Il Revisore unico dei conti esercita le
funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni vigenti in materia, in
particolare:
- verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del
rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica ogni tre mesi la situazione di cassa nonché l’andamento finanziario
e patrimoniale dell’Agenzia;
- esprime parere preventivo sul bilancio di previsione annuale e pluriennale,
sull’assestamento e sulle variazioni, nonché sul rendiconto.
7. Il Revisore unico dei conti qualora riscontri
gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia riferisce immediatamente alla
Giunta regionale.
8. Al Revisore unico spetta un compenso annuo
lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i revisori degli enti
locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica
comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso
delle spese di viaggio determinate secondo la disciplina delle missioni
dell’area della dirigenza regionale.
Art. 10
Articolazione
territoriale e rete
1. L’Agenzia è organizzata in una struttura
operativa con sede in Potenza e una struttura operativa con sede in Matera e in
sedi periferiche territoriali secondo criteri di:
- programmazione delle attività e degli interventi;
- integrazione, coordinamento e flessibilità delle aree funzionali e delle
strutture periferiche;
- interdisciplinarietà e specializzazione;
- qualità dei servizi, standard qualitativi ed economicità della gestione.
2. L’Agenzia agisce in modo integrato con le reti
territoriali per l’apprendimento permanente di cui all’art. 19 della legge
regionale 13 agosto 2015, n. 30.
Titolo IV
SISTEMA DI
VIGILANZA, CONTROLLO E VALUTAZIONE
Art. 11
Bilancio
dell'Agenzia
1.
L’Agenzia conforma la propria gestione ai principi
contabili generali e applicati dalla Regione Basilicata allegati al D. Lgs. n. 118/2011.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Direttore
generale dell’Agenzia predispone e trasmette alla Giunta regionale il bilancio
consuntivo dell’anno finanziario precedente ed, entro 30 giorni dalla adozione
del disegno di legge del bilancio della Regione, il bilancio di previsione per
il triennio successivo.
3. I bilanci così trasmessi sono sottoposti a
controllo preventivo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
così come stabilito dall’art. 17 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 e ss.mm.ii.
4. Il bilancio di previsione e il bilancio
consuntivo vengono redatti secondo gli schemi previsti dagli allegati 9 e 10
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Art. 12
Entrate
dell’Agenzia
1. 1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite:
a) dal contributo ordinario annuale della Regione, determinato con la legge di
approvazione del bilancio pluriennale della Regione;
b) da contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da
altri soggetti;
c) dalle rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;
d) dalle entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali,
per lo svolgimento di compiti istituzionali;
e) dalle assegnazioni annuali a valere su risorse comunitarie, statali e
regionali per i servizi da erogare quale fondo di rotazione annualmente
ricostituito attraverso l’attività rendicontativa
delle spese sostenute.
Art. 13
Vigilanza,
monitoraggio, controllo e valutazione
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza
sull’attività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 11/2006.
2. La Regione esercita il monitoraggio e la
valutazione delle attività e degli interventi affidati all’Agenzia con
autonomia ed indipendenza sulla base degli strumenti e dei criteri definiti
annualmente con il piano annuale degli interventi di cui all’art. 5 per
verificare prioritariamente:
- il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale;
- il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti;
- la coerenza tra i servizi erogati e i relativi esiti socio-occupazionali.
3. Al fine di consentire l’espletamento delle
attività di monitoraggio e di valutazione di cui al precedente comma,
l’Agenzia, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette, unitamente al
bilancio consuntivo, il rapporto annuale delle azioni relative alla precedente
annualità, tutte le informazioni relative alla gestione delle risorse
assegnate, alle attività svolte, nonché alla qualità degli interventi.
4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale,
ciascuno per le proprie competenze, svolgono il controllo sugli atti
dell'Agenzia, indicati negli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio
2006, n. 11 secondo le modalità ivi contenute.
Titolo V
STRUMENTI
E PERSONALE
Art. 14
Disciplina
del personale
1. La dotazione organica iniziale dell’Agenzia
regionale è costituita dal personale di ruolo a tempo indeterminato dipendente
dalle Province di Potenza e Matera e funzionalmente assegnato, alla data di
entrata in vigore della legge n. 56/2014, alle Agenzie provinciali per la
formazione professionale, l’orientamento e l’impiego per l’esercizio della
funzione “formazione” delegata alle Province con legge regionale 11 dicembre
2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato”, di cui all’art. 3,
comma 5 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49.
2. La Regione e le Province, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, a seguito delle verifiche e degli
atti propedeutici posti in essere dagli uffici responsabili delle risorse umane
e finanziarie e dai rispettivi dipartimenti competenti per materia, stipulano
apposite convenzioni, così come stabilito all’art. 3, comma 5, della L.R. n.
49/2015, per la definizione delle modalità e dei tempi di riallocazione del
personale individuato nel precedente comma 1, della gestione delle risorse
finanziarie, nonché dei rapporti attivi e passivi oggetto di trasferimento,
concernenti le suddette risorse umane.
3. Il personale trasferito nel ruolo dell’Agenzia
con le modalità definite dalla convenzione di cui al comma 2 mantiene la
posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento
economico fondamentale ed accessorio, in godimento all’atto del trasferimento,
nonché l’anzianità di servizio maturata secondo quanto disposto dall’articolo
1, comma 96, lettera a), della legge n. 56/2014.
4. I processi di trasferimento del personale ai
sensi del presente articolo si svolgono, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, in osservanza delle disposizioni di legge e
contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle
organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti
interessati.
5. Non sono coinvolti nel processo di
trasferimento all’Agenzia i lavoratori delle Province già esclusi dai processi
di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 dell’art. 1 della legge n. 190/2014
(legge di stabilità 2015) per i quali è previsto il collocamento a riposo entro
il 31 dicembre 2016.
6. In caso di contrazione totale o parziale delle
risorse comunitarie destinate al funzionamento dell’Agenzia regionale per il
lavoro e le transizioni nella vita attiva-LAB, o soppressione dell’Agenzia
stessa, il personale già proveniente dalle Province e in carico a detta
Agenzia, transita nel ruolo ordinario regionale.
7. La Giunta regionale entro il 18 febbraio di
ogni anno, trasmette il Consiglio regionale apposito piano finalizzato anche al
graduale trasferimento del personale di cui al comma 1 nei ruoli organici della
Regione ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 6 novembre
2015, n. 49. Il Piano è redatto tenendo conto della capacità finanziaria e assunzionale della Regione per la copertura dei posti
resisi disponibili, nonché delle previsioni contenute nei programmi predisposti
sulla base dei Fondi operativi regionali e nazionali.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla
presente legge si applica la normativa nazionale di riferimento nonché le
disposizioni contrattuali del comparto e dell’Area della Dirigenza
Regioni ed Autonomie Locali.
9. Nelle more della definizione
dell’organizzazione dell’Agenzia, e comunque non oltre il 30 giugno 2019,
per l’esecuzione dei programmi e delle operazioni assegnati, l’Agenzia, nei
limiti di quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia, dovrà far
ricorso alle graduatorie vigenti approvate dalle Agenzie provinciali. I
contratti di collaborazione in essere presso le Agenzie provinciali proseguono
fino alla naturale scadenza. (6)
10. Previa autorizzazione da parte della Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26,
l’Agenzia può disporre nuove assunzioni a qualunque titolo, valorizzando la
specificità e la qualificazione professionale già maturata dal personale non di
ruolo che ha operato all’interno delle Agenzie provinciali di formazione di
Potenza e Matera e all’interno delle Province di Potenza e Matera direttamente
a supporto dei centri per l’impiego.
11. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Agenzia verso
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo, assumendo in via esclusiva la responsabilità dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. (5)
Art. 15
Gestione
del personale dei servizi per l’impiego
1. Nelle more della definizione dell’assetto delle
competenze tra Stato e Regioni in materia di Servizi per l’impiego e del
relativo personale:
- la Regione utilizza il personale impiegato, alla data di entrata in vigore
della legge n. 56/2014, nei Servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il
collocamento mirato di cui all’art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la Regione disciplina le modalità di utilizzo nell’Agenzia del personale
impiegato, alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, nei Centri
per l’impiego.
2. L’utilizzo del personale di cui al comma 1
avviene mediante il ricorso ad uno degli istituti disciplinati dall’art. 2
della Convenzione attuativa dell’art. 11 del D. Lgs.
14 settembre 2015, n. 150 ed approvata in sede di Conferenza delle Regioni in
data 20 ottobre 2015.
3. La Regione, in attuazione della disciplina di
cui al comma precedente, sottoscrive con gli Enti di Area Vasta una
convenzione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a
seguito delle verifiche e degli atti propedeutici posti in essere dagli uffici
responsabili delle risorse umane e finanziarie e dai rispettivi dipartimenti
competenti per materia, individua il personale interessato e stabilisce le
modalità di gestione dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento ai
criteri ed alle modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per
l’impiego e alla definizione della gestione delle relative risorse finanziarie.
Art. 16
Trasferimento
dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi
1. Gli Enti interessati, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, a seguito delle verifiche e degli
atti propedeutici posti in essere dagli uffici responsabili delle risorse
finanziarie e del patrimonio e dai rispettivi dipartimenti competenti per
materia, stipulano apposite convenzioni per individuare e definire le modalità,
i tempi di successione e trasferimento dei beni da conferire al patrimonio
dell'Agenzia, delle risorse strumentali e dei rapporti attivi e passivi in
corso. Nelle more della sottoscrizione delle convenzioni di cui al primo
capoverso, il personale trasferito continua ad operare con la dotazione
strumentale in esercizio. I relativi oneri di gestione restano a carico della
Provincia di provenienza fino alla data di subentro stabilita.
2. Le Province e/o le Agenzie provinciali in
liquidazione conservano - nelle more della definizione delle convenzioni di cui
al comma precedente e di quelle di cui all’art. 2 comma 2 - la titolarità
di tutti i contenziosi pendenti o riferibili a procedimenti e rapporti antecedenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nei casi in cui opera la successione, ai sensi
del presente articolo, sussiste:
- l’obbligo di restituire alla Regione le somme dalla Regione stessa concesse e
non ancora spese, dove per somme non spese si intendono quelle per le quali non
sia sorta l’obbligazione giuridica;
- l’obbligo di trasferire alla Regione le proprie risorse derivanti da
eventuale cofinanziamento, non ancora spese.
4. Per l'individuazione dei beni mobili e immobili
e delle risorse strumentali da trasferire, si osservano i criteri di cui
all’articolo 5 del D.P.C.M. 26 settembre 2014 e le norme statali in materia. Il
trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi
ad essi inerenti.
Art. 17
Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla fase di avvio
dell’Agenzia, per l’esercizio finanziario 2016, si provvede con le risorse
appostate a valere sul Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da
provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente
all'approvazione del bilancio - Missione 20, Programma 03, per un importo di
euro 200.000,00.
2. Con la legge di bilancio pluriennale 2016/2018
e con le successive leggi di bilancio è autorizzato il contributo regionale per
le attività istituzionali dell’Agenzia previste dalla presente legge.
[2 bis. Il contributo ordinario annuale di
cui all'art. 12 comma 1 lettera a) della presente legge, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2017 è determinato nell'importo massimo di euro
1.000.000.00. ] (1)
[2 ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del precedente comma 2 bis si fa fronte con le risorse iscritte a valere sulla
Missione 15 - Programma 01.] (1)
3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare
la variazione compensativa per la creazione del pertinente capitolo di
bilancio.
Titolo VI
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
Norma
transitoria e abrogazioni
1. Con l’istituzione dell’Agenzia di cui
all'articolo 2, comma 1 della presente legge e successivamente all’adozione del
provvedimento di cui al precedente articolo 2, comma 2, è abrogato il Titolo
III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 di “Riordino del Sistema
Formativo Integrato”. Sono abrogate altresì tutte le norme previgenti in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Nelle more della nomina del Direttore Generale,
la Giunta regionale adotta appositi provvedimenti per accelerare le procedure
di avvio dell’istituenda Agenzia, avvalendosi dei competenti uffici
regionali e provinciali e del supporto delle Agenzie provinciali.
3. Il Direttore Generale, entro 30 giorni dalla
sua nomina, adotta apposita disciplina recante l’ordinamento degli uffici
dell’Agenzia, la pianta organica, lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale nonché ogni altro provvedimento necessario per
l’effettivo avvio dell’Agenzia regionale, avvalendosi anche del supporto dei
competenti uffici regionali e provinciali e delle Agenzie provinciali, da
trasmettere al Dipartimento competente e sottoporre al controllo della Giunta
regionale.
Art. 19
Entrata in
vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
___________________________________________________
NOTE
(1)
commi aggiunti
dall'art. 18, comma 1, L.R. 28 aprile 2017, n. 6 e successivamente abrogati
dall’art. 13, comma 2, lett. b), L.R. 3 marzo 2021,
n. 7 per effetto dell’abrogazione del suddetto art. 18, comma 1, L.R. n.
6/2017;
(2)
comma modificato
dall'art. 64, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(3)
lettere modificate
dall'art. 64, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(4)
lettere aggiunte
dall'art. 64, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(5)
comma aggiunto
dall'art. 64, comma 2, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(6)
comma modificato
dall'art. 7, comma 1, L.R. 20 agosto 2018, n. 18;
(7)
l'art. 48, comma 1,
L.R. 22 novembre 2018, n. 38 così dispone: "1. Al comma 2 dell’articolo 1
della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole “Agenzia regionale per il
lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB – Lavoro e Apprendimento
Basilicata” sono soppresse e sostituite con le parole “Agenzia Regionale per il
Lavoro e l’Apprendimento Basilicata.”;
(8)
comma aggiunto
dall'art. 49, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38;
(9)
parole soppresse
dall'art. 50, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38;
(10)
parole soppresse
dall'art. 51, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38;
(11)
VEDI: l'art. 24, L.R.
13 marzo 2019, n. 4, così dispone:
"L’attuazione delle disposizioni dettate dal comma 258 dell’art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di potenziamento dei Centri per
l’impiego è demandata all'Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata
(ARLAB), titolare delle funzioni di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 e della gestione dei Centri per l’impiego regionali ai
sensi dell’art.4 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9.".
Successivamente tale art. 24 con AVVISO DI RETTIFICA (B.U.R. n. 14 del 21 marzo
2019) è stato rinumerato in art. 23;
(12) lettera così
sostituita dall’art. 9, comma 1, L.R. 22 dicembre 2020, n.41;
(12 bis) VEDI: l’art.
9, comma 3, L.R. 22 dicembre 2020, n. 41 così dispone:
“3. In sede
di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nelle more della
conclusione della procedura per la nomina del direttore generale dell’Agenzia
regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB - Lavoro e
Apprendimento Basilicata, e al fine di assicurare la continuità amministrativa
e gestionale della predetta Agenzia, la Giunta regionale, con proprio
provvedimento, provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto fra
i soggetti con qualifica dirigenziale del ruolo unico della dirigenza regionale. Il predetto commissario resta in
carica fino al termine della citata procedura e comunque fino alla nomina del
nuovo direttore generale dell’Agenzia. Al commissario spettano tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Per lo svolgimento della sua attività al commissario non è corrisposto
alcun compenso, indennità o rimborso a qualsiasi titolo aggiuntivo a quello in
godimento all’atto della nomina.”
(13) lettera abrogata
dall’art. 9, comma 2, L.R. 22 dicembre 2020, n.41.