Art. 1
Finalità
1. La Regione
Basilicata nell’ambito delle proprie competenze e in conformità a quanto
stabilito dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni internazionali,
concorre a garantire il rispetto dei diritti dei cittadini stranieri migranti e
dei rifugiati presenti sul territorio regionale, promuovendo interventi per
l’accoglienza, la tutela e l’integrazione.
2. La Regione riconosce
e promuove i processi di inclusione dei cittadini stranieri migranti e dei
rifugiati.
3. Le politiche
regionali mirano a garantire pari opportunità di accesso e fruibilità dei
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e di
istruzione, ad assicurare la tutela delle donne e dei minori immigrati, a
favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identità
culturali, religiose e linguistiche, a promuovere la partecipazione alla vita
pubblica locale, a incoraggiare, sostenere e tutelare l’associazionismo e la
cooperazione degli immigrati, eliminando ogni forma di discriminazione e
contrastando lo sfruttamento degli immigrati favorendo la cittadinanza
attiva per i migranti e diffondendo l’esercizio congiunto di diritti e doveri.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari della presente legge:
a. i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea ed i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative
vigenti e fatte salve norme più favorevoli applicabili nei loro confronti,
comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale ed in regola con le
disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale (di seguito
denominati cittadini stranieri migranti);
b. i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o
umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;
c. gli apolidi ed i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul
territorio regionale.
Art. 3
Obiettivi
1. La Regione Basilicata, in raccordo con gli Enti
pubblici e le Organizzazioni Non Governative presenti sul territorio, promuove
la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM) per
l’inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti, finalizzato al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
a. considerare i fenomeni migratori come componenti strutturali e ordinarie del
contesto socio economico regionale collocandoli nell’ambito di programmazioni
adeguate e definite;
b. rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo, economico, sociale e culturale
che limitano la reciproca e completa integrazione dei cittadini stranieri
migranti e dei rifugiati, considerando i fenomeni migratori opportunità di
sviluppo per la società e il territorio regionale;
c. dare piena attuazione alle convenzioni internazionali in materia di diritti
dell’uomo, sullo status dei rifugiati e sul diritto di asilo, garantendo
percorsi dedicati all’inserimento sociale di cittadini stranieri migranti
particolarmente vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli, minori non accompagnati, persone che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale;
d. accrescere la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno
dell’immigrazione nei cittadini, nelle istituzioni pubbliche e private e nelle
realtà associative e produttive che agiscono sul territorio regionale,
agevolando l’accoglienza e l’ospitalità dei migranti e dei rifugiati presso i
singoli cittadini o le famiglie lucane che lo richiedano;
e. acquisire conoscenze strutturate e aggiornate sui flussi migratori che
interessano il territorio regionale anche ai fini di una corretta
informazione;
f. promuovere, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e
locali, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche:
- la conoscenza dell’ordinamento italiano;
- l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana;
- l’apprendimento dell’educazione civica;
- l’informazione sulla legislazione in materia di cittadinanza;
g. promuovere la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati e dei
rifugiati e la loro partecipazione alla vita pubblica locale con particolare
attenzione ai processi di inserimento socio-lavorativo;
h. contrastare le forme di razzismo e di discriminazione, lo sfruttamento lavorativo
e sessuale nonché i fenomeni criminosi e quelli relativi all’economia sommersa;
i. favorire lo sviluppo dell’associazionismo promosso dai cittadini stranieri e
italiani in favore dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati;
j. sostenere iniziative di cooperazione internazionale.
Art. 4
Piano
regionale per l’immigrazione
1. Il Piano regionale
per l’immigrazione è approvato dal Consiglio regionale e definisce le linee
guida in materia di programmazione integrata in favore dei cittadini stranieri
migranti e dei rifugiati.
2. Il Piano regionale
ha valenza biennale ed è elaborato sulla base dei fabbisogni relativi alla
presenza dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati in Basilicata tenendo
conto del contesto italiano e comunitario e delle normative vigenti.
3. Il Piano regionale
per l’immigrazione è attivato in favore di tutti i destinatari individuati
nell’art. 2 con modalità ed interventi specifici.
4. Il Piano regionale
definisce anche le metodologie per far fronte a flussi migratori straordinari
conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e
sociali o situazioni improvvise di instabilità politica e disciplina gli
interventi straordinari per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia
stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto a un
trattamento temporaneo di accoglienza.
5. Il Piano regionale
esplicita gli indirizzi, le strategie, gli obiettivi, le risorse finanziarie,
le attività di monitoraggio e valutazione e, sulla base dei finanziamenti
stanziati, definisce gli interventi con le azioni da attivare, i soggetti
ammissibili, le risorse organizzative e tecniche nonché le modalità di
selezione.
Art. 5
Coordinamento
delle politiche per l’immigrazione e attuazione del Piano regionale per
l’immigrazione
1. La Giunta regionale propone e cura l’attuazione
del Piano in collaborazione con le strutture regionali interessate.
2. E’ istituito, con delibera di Giunta regionale,
presso il Dipartimento Presidenza della Giunta regionale il “Coordinamento
delle politiche per l’immigrazione” costituito dai Dirigenti generali dei
Dipartimenti regionali o loro delegati integrato da ulteriori organismi
regionali e dai soggetti istituzionali ed associativi che agiscono nel settore
dell’accoglienza dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati operanti da
almeno dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Il coordinamento è presieduto dal Presidente
della Giunta o suo delegato ed ha il compito di:
a. fornire indirizzi metodologici nella definizione del Piano regionale per
l’immigrazione;
b. mettere a sistema progetti ed azioni relativi ai fenomeni migratori;
c. mobilitare gli attori coinvolti nei processi di accoglienza, tutela ed
integrazione dei cittadini stranieri migranti e rifugiati nell’ambito del
territorio regionale;
d. promuovere attività di sostegno ai migranti, rifugiati, lavoratori anche
stagionali presenti, dare attuazione alle intese con il Governo, con gli Enti
locali, anche con il coinvolgimento dei rappresentanti dei progetti SPRAR e dei
titolari di altri interventi di accoglienza e d’integrazione, con le parti
sociali e il volontariato;
e. condividere standard operativi comuni tra i vari Enti gestori, al fine di
migliorare la consistenza delle risorse finanziarie e umane, velocizzare le
procedure e implementare l’efficacia dei risultati;
f. concordare programmi in materia di protezione e inclusione sociale che
considerino specificamente le problematiche dei rifugiati e dei migranti;
g. contribuire a definire Linee guida emanate dal Dipartimento regionale per le
Politiche della Persona per le Aziende sanitarie locali per una omogenea
applicazione delle norme nazionali e regionali in tutti i distretti
socio-sanitari della regione, per i rifugiati ed i migranti, considerando anche
le problematiche derivanti dalle culture di provenienza dei migranti e dei
rifugiati;
h. promuovere l'attivazione di programmi di intervento per l’alfabetizzazione e
l’accesso ai servizi educativi, per l’istruzione e la formazione professionale,
per l’inserimento lavorativo, la lotta al lavoro nero ed al caporalato e il
sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, per l’integrazione e la
comunicazione interculturale a favore dei migranti e dei rifugiati;
i. curare l’attuazione del Piano in collaborazione con le strutture regionali
interessate, tenendo conto della programmazione regionale in materia di
interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell’imprenditoria
locale e stabilire annualmente, con apposite Linee guida, le procedure ed i
termini per la presentazione dei progetti nonché i criteri e le modalità di
approvazione degli stessi e di erogazione dei contributi.
Art. 6
Interventi
1. Il Piano regionale per
l’immigrazione prevede l’erogazione di finanziamenti finalizzati
ai seguenti interventi:
a. realizzazione del Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM);
b. gestione dell’accoglienza e dell’orientamento legale e sociale degli
stranieri migranti e dei rifugiati presso le comunità locali sulla base degli
standard qualitativi previsti dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati SPRAR;
c. supporto all’inserimento lavorativo;
d. sostegno alla creazione di nuove attività economiche
imprenditoriali con lo strumento del microcredito che
coinvolgano direttamente i destinatari individuati all’art. 2, comma 1, lett. a) e b);
e. gestione di assistenza specifica per categorie di cittadini stranieri
migranti e rifugiati particolarmente vulnerabili quali minori, disabili,
anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli, minori non
accompagnati, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica o sessuale o sottoposte a pratiche di mutilazioni
genitali femminili;
f. interventi per favorire la presenza di mediatori linguistico-culturali
presso le strutture sanitarie quali le sedi dei distretti, ospedali,
consultori familiari ed ambulatori che registrano un maggiore accesso di
stranieri;
g. interventi di formazione degli adulti volti a favorire:
- l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana;
- il proseguimento degli studi e riconoscimento dei titoli di studio e
dei titoli formativi acquisiti nei paesi di origine;
- gli sbocchi occupazionali anche con piani di rientro nei Paesi di provenienza,
in coerenza con la normativa nazionale di riferimento nell’ambito del sistema
pubblico;
h. diffusione di iniziative promozionali e attività formative, anche con il
coinvolgimento del mondo scolastico ed universitario,
relative alla cultura dell’accoglienza e dell’integrazione nonché alla
conoscenza del diritto d’asilo, con particolare riguardo agli operatori della
pubblica amministrazione;
i. interventi mirati alla formazione sui temi dell’educazione interculturale di
dirigenti, docenti, educatori, operatori sociali e personale non docente;
j. interventi in favore del diritto allo studio universitario che prevedano
programmi di sostegno e tutoraggio rivolti a studenti e ricercatori stranieri
operanti nelle Università degli studi e negli istituti di ricerca regionali e
nei Paesi di emigrazione,
k. formazione di mediatori culturali qualificati;
l. ristrutturazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione
delle strutture abitative destinate all'ospitalità dei rifugiati da parte degli
enti locali;
m. riqualificazione e allestimento di strutture destinate a centri di
accoglienza, iniziative rivolte all’aggregazione sociale e culturale degli
stranieri accolti nella comunità locale anche attraverso il recupero
di strutture pubbliche.
1 bis. In caso di
situazioni di emergenza per avvisi pubblici andati deserti, per l’attuazione
dei compiti previsti dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2024 la
Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale n. 25/1998, a
mobilitare gli attori coinvolti nei processi di accoglienza, tutela ed
integrazione dei cittadini stranieri migranti e rifugiati, per interventi
resisi urgenti, avvalendosi di strutture esistenti e siti di proprietà
dell’Ente in attesa del completamento dei centri di accoglienza regionali
esistenti, utilizzando anche fondi regionali o fondi comunitari a ciò
destinati. (1)
2. Sono titolari degli
interventi di cui al comma 1, nell’ambito delle reciproche competenze, i
Comuni, le Province, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le Aziende
sanitarie, le ATER e gli altri soggetti pubblici nonché le Fondazioni,
Associazioni ed Enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale che
abbiano nelle proprie finalità l’accoglienza e l’inclusione dei rifugiati e dei
cittadini stranieri migranti.
3. E’ data priorità
finanziaria ad interventi che considerino l’accoglienza di stranieri migranti e
rifugiati come parte integrante di programmi di sviluppo e di valorizzazione
delle vocazioni agricole, industriali, turistiche e artigianali delle comunità
locali, anche con riferimento a progetti di economia solidale, cooperativa e di
inclusione occupazionale per giovani e donne.
4. I finanziamenti
concessi sono ammessi fino alla misura massima dell’80% dell’importo
complessivo del progetto.
5. Al fine di ottenere
la migliore efficacia istituzionale e garantire l’incremento effettivo e
moltiplicativo dell’investimento regionale sono favorite le forme associate dei
soggetti titolari di cui al comma 2.
Art. 7
Integrazione
con le attività ordinarie della Regione
1. La Regione,
nell’ambito delle proprie competenze, conforma normative settoriali e strumenti
di programmazione delle risorse nazionali e comunitarie al fine di garantire ai
cittadini stranieri e ai rifugiati l’effettivo accesso ai servizi rivolti alle
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, alla conciliazione, all’istruzione
e alla formazione professionale, all’inserimento lavorativo, all’inclusione
sociale e alle politiche abitative.
Art. 8
Carta dei
servizi e sportelli informativi
1. La Regione,
attraverso specifici protocolli, promuove la Carta dei servizi per i cittadini
stranieri migranti e rifugiati per informare in modo trasparente e diretto
sull’offerta dei servizi disponibili nonché sulle modalità di accesso.
2. La Carta dei servizi
esplicita gli strumenti volti a favorire un’accoglienza rispettosa dei diritti
dei cittadini migranti e rifugiati e delle loro famiglie nella comunità
regionale allo scopo di rafforzare i processi d’integrazione.
3. Gli sportelli
informativi nell’ambito della Carta dei servizi assicurano adeguato
orientamento ai cittadini stranieri migranti e rifugiati al sistema integrato
dei servizi presenti sul territorio e nel panorama normativo con l’obiettivo di
superare barriere che possono ostacolare la realizzazione dei diritti
soggettivi.
Art. 9
Conferenza
regionale per i migranti
1.
Con cadenza biennale, l’Ufficio competente del Dipartimento Presidenza della
Giunta regionale convoca la Conferenza regionale per i migranti, quale
momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli
organismi operanti nel settore anche al fine di raccogliere indicazioni utili
alla redazione del Piano regionale per l’immigrazione.
2. Alla Conferenza
regionale sono invitati a partecipare di diritto l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations Higt Commissioner for Refugees -“UNHCR”) e il Servizio Centrale, ognuno con un
proprio rappresentante.
3. Le risultanze della
Conferenza regionale per i migrati sono trasmesse, con apposito verbale, entro
trenta giorni dallo svolgimento dei lavori, dal Dipartimento Presidenza della
Giunta regionale, al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari
competenti e alla Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e
rifugiati.
Art. 10
Consulta
regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati
1. E’ istituita la Consulta regionale per i
cittadini stranieri migranti e rifugiati, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta svolge funzioni di proposta in
materia di integrazione sociale degli immigrati, anche in raccordo con
organismi istituiti presso le Prefetture di Potenza e di Matera. In
particolare:
a. formula proposte ed esprime pareri consultivi sugli interventi di
programmazione regionale in favore di cittadini stranieri migranti e
rifugiati e delle loro famiglie, anche in relazione alla prospettiva di
genere, alla tutela e alla difesa dei loro diritti nonché alla loro qualità
di vita e condizione d’integrazione sociale;
b. promuove e favorisce il lavoro di Rete tra quanti nelle comunità
locali si impegnano a vario titolo per assicurare i diritti degli
immigrati e dei rifugiati, valorizzando l’esperienza di ciascuno;
c. promuove la costituzione e lo sviluppo di associazioni e di
cooperative composte in prevalenza o esclusivamente da cittadini
stranieri migranti e rifugiati.
3. La Regione, nell’ambito dell’attività
dell’Osservatorio Regionale sul Lavoro (Basil), raccoglie dati e realizza studi
e ricerche sui fenomeni migratori con approfondimenti e specifiche
sessioni tematiche, promuovendo la ricerca scientifica riguardo alle
problematiche correlate alla migrazione. Le attività di ricerca e di
documentazione sono garantite, attraverso un Centro studi e documentazione delle
culture dei migranti che attiva rapporti di partenariato e
collaborazione con Enti, Università, Società scientifiche, Associazioni,
esperti italiani e stranieri.
4. La Consulta si riunisce almeno due volte
all'anno su convocazione del Presidente della Giunta regionale ed è costituita:
a. dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che ne assume le
funzioni di Presidente;
b. dai dirigenti generali o loro delegati dei Dipartimenti della
Presidenza, Politiche della Persona, Politiche Agricole e Forestali e
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
c. da sei rappresentanti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati
delle principali comunità presenti sul territorio regionale,
individuati attraverso i criteri di rappresentanza e rotazione tra le
Associazioni iscritte al Registro di cui all’art.11;
d. da tre rappresentanti designati tra le Associazioni, le fondazioni e
gli enti che svolgono attività significative nel settore
dell’immigrazione sul territorio regionale iscritte al Registro di cui
all’art.11;
e. da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f. da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
g. da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti e Associazioni (Unioncamere, ANCI, Ufficio Scolastico regionale, Ufficio
regionale del Lavoro, Università degli Studi della Basilicata,
Amministrazione Provinciale di Potenza e di Matera).
h. da un rappresentante designato dal Centro per la Giustizia Minorile.
5. La Consulta è nominata all'inizio di ogni
legislatura e dura in carica fino alla scadenza della stessa. Le designazioni
dei componenti devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del
Presidente della Giunta regionale. Qualora non siano pervenute le designazioni
nel termine indicato, la Consulta è validamente costituita purché siano
assicurate le designazioni della maggioranza dei componenti.
6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale con specifico provvedimento,
definisce modalità e funzionamento della Consulta e del Centro studi e
documentazione delle culture dei migranti.
Art. 11
Registro
delle Associazioni e degli Enti per fenomeni migratori
1. E’ istituito, presso
il competente Ufficio del Dipartimento Presidenza, il Registro regionale
delle Associazioni e degli Enti per i fenomeni migratori.
2. La Giunta regionale,
previo parere della Commissione consiliare competente, con apposito
provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, disciplina modalità e criteri d’iscrizione e
la tenuta del registro.
3. La Regione promuove
la formazione e l’aggregazione delle Associazioni dei cittadini stranieri
migranti e dei rifugiati con specifici strumenti di sostegno contenuti nel
Piano regionale per l’immigrazione.
Art. 12
Registro
regionale dei Mediatori culturali
1. E’ istituito il
Registro regionale dei Mediatori culturali, al fine di disporre di soggetti
specializzati e in possesso di specifici requisiti per l’erogazione di servizi
di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri migranti
e dei rifugiati, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni,
pubbliche e private e l’accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi
ambiti.
2. Con apposito
provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare
competente, disciplina modalità e criteri d’iscrizione e la tenuta del
registro.
3. Sulla base di
Protocolli d’intesa tra Regione ed Enti interessati ai servizi di accoglienza e
d’integrazione i soggetti specializzati iscritti nel Registro regionale
potranno essere utilizzati per attività di mediazione, accompagnamento e
orientamento.
Art. 13
Abrogazione
1. La legge regionale
13 aprile 1996, n. 21 (Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed
istituzione della Commissione Regionale dell’Immigrazione) e successive
modifiche ed integrazioni è abrogata.
Art. 14
Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti
delle disponibilità delle risorse regionali, statali e comunitarie, annualmente
approvate con la legge di bilancio.
2. Ai componenti degli
organismi di cui alla presente legge non è dovuto nessun compenso al di fuori
del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni ed alle
attività connesse alle funzioni.
3. Il comma 2 dell’art.
4 della legge regionale 24 aprile 2009, n. 10 è così modificato:
“2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con proprio atto, può
contribuire al piano dell’attività della fondazione in base agli stanziamenti
previsti nelle leggi di bilancio.”
Art. 15
Dichiarazione
di urgenza
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo, a
chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
__________________________________________________
NOTE:
(1) comma aggiunto
dall’art. 3, comma 1, L.R. 28 settembre 2024, n. 23.