CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ART. 1
Finalità
1. La Regione, nell'ambito delle proprie
competenze statutarie e in attuazione della legge n. 394/1991, tutela
l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso
sociale e pubblico.
I fini di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed
ecologiche sono perseguiti nella prospettiva della qualità di vita dei
cittadini, anche favorendo l'accrescimento della loro consapevolezza ambientale
attraverso una migliore educazione ambientale, e di conseguimento di obiettivi
di sviluppo socio-economico delle popolazioni locali e di recupero e
valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali, anche con la
sperimentazione di attività produttive attente alla vocazione agro-silvo-pastorale presente sul territorio.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al
comma 1, la Regione, utilizzando, compatibilmente, soprattutto i demani e i
patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici,
istituisce aree naturali protette, individuate in siti non compresi nel
territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale e secondo le
modalità di cui all'art. 22 comma 1 lettera a) della legge n. 394/1991, con una
o più delle seguenti finalità:
a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza
di eventuali valori storici o archeologici o di uno o più ecosistemi di
rilevante interesse;
b) protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei
loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più
presenti nella zona, proteggendo o ricostituendo, ove possibile, gli habitat
stessi;
c) salvaguardia di biotopi, di associazioni vegetali o forestali e di
formazione geologiche, geomorfologiche, paleontologiche di rilevante valore
storico, scientifico e culturale;
d) mantenimento, sistemazione o creazione di luoghi di sosta per la fauna
selvatica sui percorsi migratori della stessa in attuazione dell'art. 1, comma
5, della legge n. 157/1992;
e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai
caratteri ed alla evoluzione della natura e della presenza antropica.
La Regione promuove inoltre campagne di educazione e di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica ai fini della conoscenza e del rispetto dell'ambiente.
ART. 2
Classificazione
delle aree naturali protette.
1. Relativamente alle diverse caratteristiche ed
agli scopi per cui vengono istituite le aree naturali protette si distinguono
in:
a) parchi naturali;
b) riserve naturali.
2. Le aree individuate dalla presente legge sono
soggette alla L.R. n. 42/1998 e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 recante
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n.
431. (2)
ART. 3
Parchi
naturali
1. I parchi naturali regionali sono costituiti da
aree terrestri, fluviali, lacuali e tratti di costa di valore naturalistico ed
ambientale. Costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti
naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni
culturali delle popolazioni locali.
2. Nei parchi naturali è favorita e stimolata la
ricerca scientifica e sono consentite le usuali attività produttive e le
operazioni agro-silvo-pastorali purché non in
contrasto con le vigenti disposizioni di legge e con le finalità del parco
stesso; è promosso l'escursionismo, opportunamente disciplinato.
3. Il piano di gestione territoriale di cui al
successivo art. 19, può enucleare, all'interno dei parchi, una zonazione del
territorio e prevedere, anche, una o più riserve naturali integrali aventi lo
scopo di proteggere e conservare la natura e l'ambiente di tutte le sue
espressioni e reciproche interrelazioni.
4. Al fine di rendere graduale e raccordare il
regime d'uso e di tutela tra i parchi naturali e le aree possono essere
istituite delle zone di rispetto pre-parco.
ART. 4
Riserve
naturali
1. Le riserve naturali sono costituite da aree
terrestri, fluviali, lacuali, tratti di costa che contengono una o più specie
naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o
più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione
delle risorse genetiche.
2. Le riserve naturali in relazione al diverso
grado di protezione all'ambiente si distinguono in:
a) naturali integrali;
b) orientate o guidate;
c) particolari o speciali.
3. Le aree protette che insistono in territori di
più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le
stesse e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.
ART. 5
Riserve
naturali integrali
1. Le riserve naturali integrali hanno lo scopo di
proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e
reciproche interrelazioni.
ART. 6
Riserve
naturali orientate
1. Le riserve naturali orientate hanno lo scopo di
sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente
naturale.
ART. 7
Riserve
naturali speciali
1. Le riserve naturali speciali hanno lo scopo di
conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico
educativo, oppure per particolari e delimitati compiti di conservazione
biologica, biologico-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica,
etnologica.
CAPO II
PROPOSTE
PER L'ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE
ART. 8
Soggetti di
promozione per la istituzione di aree naturali protette
1. Possono promuovere l'istituzione delle aree
naturali protette, oltre allo stesso Ente Regione:
a) La Provincia territorialmente interessata;
b) I Comuni o le Comunità Locali sul cui territorio ricade l'area di cui si
richiede l'istituzione; (3)
c) Le Associazioni ambientaliste, operanti in Basilicata, ufficialmente
riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Le proposte, regolarmente istruite e corredate
del parere del Comitato di cui al successivo art. 11 formano oggetto di
trattazione in sede di conferenza di cui all'art. 22 comma, lettera a) della L.
n. 394/1991.
3. Le proposte devono essere inoltrate alla
Direzione Generale competente per materia
corredate di una scheda riportante tutte le indicazioni necessarie per
motivarne l'esistenza, di una cartografia in scala idonea e di tutti gli
opportuni elaborati tecnici. (20)
ART. 9
Leggi
istitutive delle aree naturali protette
1. In conformità ai principi generali enunciati
nella presente legge, le aree naturali protette sono individuate ed istituite
con legge regionale, che stabilisce per ciascuno di esse:
a) la perimetrazione;
b) le misure di salvaguardia;
e per i Parchi naturali, inoltre:
c) gli indirizzi per il funzionamento dell'Ente per la gestione del Parco;
d) il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per la
promozione delle attività compatibili;
e) i principi del regolamento del Parco;
f) l'indennità di carica per gli organi del Parco ed il Collegio dei revisori
nonché i rimborsi spese.
ART. 10
Individuazione
di aree naturali protette
1. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 9,
sono individuate, in questa fase, le seguenti aree naturali protette, anche
sulla scorta della deliberazione del Comitato delle aree naturali protette del
21 dicembre 1993 pubblicato sulla G.U. del 16 marzo 1994:
a) Sistemi parchi e riserve:
1) Gallipoli-Cognato-Piccole Dolomiti Lucane;
2) Parco Naturale Regionale del Vulture; (5)
2-bis) S. Croce - Montagna di Muro Lucano ; (6)
2-ter) Bosco Grande; (6)
3) Parco archeologico-storico naturale delle Chiese rupestri del Materano;
4) San Giuliano; (4)
5) Bosco Pantano di Policoro;
6) Lago Pantano di Pignola;
7) Lago Grande e Piccolo di Monticchio;
8) Lago Laudemio;
9) Abetina di Laurenzana;
9-bis) Area dei calanchi. (6 bis)
2. Sono altresì individuate in via prioritaria le
seguenti aree di reperimento:
a) le aree già comprese nei piani regionali paesistici di area vasta ai sensi
della L.R. 12 febbraio 1990, n. 3;
b) le ulteriori aree già individuate ai sensi della L.R. 22 maggio 1980, n. 42,
ovvero segnalate nei censimenti effettuati dalla Società botanica italiana,
nonché da altri organismi scientifici e dalle associazioni ambientalistiche.
ART. 11
Comitato
scientifico regionale per l'ambiente (19)
[1. È istituito il Comitato scientifico regionale
per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni in materia di tutela ambientale.
Il Comitato esprime pareri in materia di aree naturali protette. Formula
proposte alla Giunta regionale per l'effettuazione di studi, ricerche ed iniziative
di interesse regionale in materia di tutela ambientale.
2. Le funzioni di segreteria del comitato sono
svolte dal personale regionale in servizio presso il Dipartimento ambiente, designato
dall'Assessore al Ramo.]
ART. 12
Composizione
del comitato (19)
[1. Il Comitato scientifico regionale per
l'ambiente è composto da:
a) Coordinatore del Dipartimento all'ambiente che lo presiede;
b) tre dirigenti regionali, rispettivamente degli Uffici salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio naturalistico, forestale ecologia caccia e pesca,
urbanistica ed ambiente;
c) sei esperti rispettivamente in geologia, architettura con specializzazione
in urbanistica e/o pianificazione del territorio, zoologia, botanica, scienze
forestali e agronomia con specializzazione in coltivazioni biologiche, nominati
dal Consiglio regionale e scelti fra docenti universitari o altri soggetti
operanti presso istituti o Enti di ricerca ovvero fra esperti di comprovata
esperienza nel settore;
d) due rappresentanti designati dalle Associazioni ambientalistiche legalmente
riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e maggiormente rappresentative nel
territorio regionale;
e) un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali;
f) un rappresentante della Soprintendenza archeologica;
g) un Dirigente di ciascuna Provincia competente.
2. Il Comitato è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
3. Decorsi inutilmente 60 giorni dalle richieste
delle designazioni relative ai componenti indicati alle lettere d) e) f) del
primo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta previa delibera
della stessa, provvede ugualmente alla costituzione del Comitato appena
pervenuta almeno la metà più una delle designazioni di cui al precedente comma
1. Successivamente si provvederà ad integrare il Comitato con gli altri
componenti.
4. I componenti del Comitato restano in carica per
il periodo coincidente con la legislatura regionale e comunque non oltre i
tempi fissati dalla legge.
5. I componenti che senza giustificato motivo non
partecipano a tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti con decreto
del Presidente della Giunta e sostituiti con esperti di pari qualifica.]
ART. 13
Funzionamento
del comitato regionale per l'ambiente
(19)
[1. Le riunioni del Comitato sono validamente
costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il
Comitato esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. In caso di
parità del numero dei voti, prevale quello del Presidente.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del
Presidente ovvero su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere
sentiti i rappresentanti degli Enti locali interessati, delle Associazioni ambientalistiche
e delle organizzazioni agricole.]
ART. 14
Compensi e
rimborsi (19)
[1. Ai pubblici dipendenti, membri del Comitato in
ragione del proprio Ufficio, non compete alcuna indennità.
2. Ai sei esperti del Comitato compete un gettone
di presenza pari a L. 200.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute
del Comitato.
3. Ai componenti che risiedono in un Comune
diverso da quello dove si svolge la seduta è corrisposto il rimborso delle
spese di viaggio di andata e ritorno compiuto con i mezzi pubblici di linea tra
il Comune di residenza e il Comune dove si svolge la seduta del Comitato,
documentate mediante presentazione dei relativi biglietti.
4. Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con
autovettura propria è corrisposto un rimborso spese forfettario pari al costo
di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro, nonché le eventuali
spese autostradali debitamente documentate.
5. Ai componenti del Comitato non dipendenti
regionali che per ragione del loro ufficio debbano recarsi in località diversa
da quella dove ha sede il Comitato stesso, spetta oltre all'indennità prevista
dal precedente comma, lo stesso trattamento economico di missione spettante ai
dipendenti regionali della più alta qualifica funzionale. La missione è autorizzata
dall'Assessore regionale all'ambiente.]
ART. 15
Delega alle
provincie
1. La gestione delle Riserve Regionali non incluse
nelle perimetrazioni dei Parchi Nazionali e
dei Parchi Regionali è delegata alle Province. (17)
1 bis. La gestione delle Riserve Regionali
incluse nel territorio dei
Parchi
Regionali è delegata agli Enti Parco in cui le stesse ricadono.
(18)
2. La Regione mantiene la gestione delle aree
interprovinciali.
3. In relazione a ciò la gestione della Regione o
della Provincia avviene nei modi e nei limiti indicati nella presente legge.
4. Il riferimento a Regione e province nei
successivi articoli è fatto in relazione alle rispettive competenze di cui ai
precedenti commi.
CAPO III
GESTIONE
DEI PARCHI NATURALI
ART. 16
Gestione
dei parchi naturali e loro organi
1. Per la gestione dei parchi naturali sono
istituiti appositi Enti dotati di personalità giuridica.
2. Sono organi degli Enti parco:
a)- il Presidente;
b)- il Consiglio direttivo;
c)- la Comunità del parco;
d)- il Collegio dei revisori dei conti. (7)
3. La legge istitutiva, inoltre, definirà la
costituzione di eventuali organi consultivi tecnico-scientifici.
4. Lo statuto dell'ente definirà la forma
organizzativa con la composizione degli organi e l'individuazione dei compiti
ai sensi dell'art. 24 della legge n. 394/1991 e nei limiti di cui alla presente
legge.
ART. 17
Comunità
del parco
1. La Comunità del Parco è costituita dai
Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità
Locali nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco . (8)
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e
propositivo dell'Ente Parco. In particolare il suo parere è obbligatorio:
a) sul regolamento del Parco;
b) sul piano del Parco;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio
direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
3. La Comunità del Parco delibera, previo parere
vincolante del Consiglio direttivo, sul Piano pluriennale economico e sociale e
vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
4. La Comunità del Parco elegge al suo interno un
Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte
l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo
dei suoi componenti.
5. Lo statuto del Parco, nonché le sue successive
modificazioni ed integrazioni, è adottato dalla Comunità del Parco medesima ed
è approvato dal Consiglio regionale.
6. In fase di prima applicazione della legge
istitutiva del Parco ed entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il
Presidente della Giunta regionale insedia la Comunità del Parco che, nei
successivi 60 giorni dal proprio insediamento, adotta lo statuto del Parco.
Articolo
17 bis
(Istituzione e compiti della Consulta per lo
sviluppo economico- sociale dei parchi della Regione Basilicata) (8 bis)
1. La Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei
parchi e delle aree protette della
Regione, di seguito denominata “Consulta”, è organo di consulenza e di supporto
tecnico-scientifico della Giunta regionale. (8 ter)
2. La Consulta, altresì:
a) supporta le iniziative atte a favorire lo
sviluppo economico-sociale e culturale delle collettività residenti all'interno
dei parchi e delle aree protette della regione Basilicata, in attuazione ai
piani pluriennali economico-sociali dei parchi regionali e nazionali e agli
accordi di programma; (8 quater)
b) esercita, in sede di aggiornamento annuale del
piano pluriennale economico-sociale, funzioni di indirizzo e di coordinamento
delle attività dei parchi e delle aree protette della Regione e, al fine di
ottimizzare le risorse regionali, statali e comunitarie, individua progetti
specifici che i parchi e le aree protette debbono unitamente sviluppare per
realizzare una vera e propria rete dei parchi e delle aree protette; (8 quater)
c) promuove coworking
istituzionali e progettuali che coinvolgono la Regione Basilicata con i
progetti finanziati dal Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (PO FESR), i parchi, i gestori delle aree protette, gli osservatori
ambientali, gli enti e le associazioni ambientali persistenti sul territorio,
al fine di superare i confini delle aree protette per riqualificare e
rivisitare i territori antropizzati anche attraverso il collegamento di aree di
rilevante interesse ambientale e paesistico; (8 quater)
d) i
presidenti degli enti parco nazionali della Regione Basilicata o loro delegati,
i presidenti degli enti parco regionali o loro delegati, i rappresentanti degli
enti delle aree protette, due rappresentanti designati dalle associazioni
ambientaliste legalmente riconosciute dal Ministero della transizione ecologica
e maggiormente rappresentative sul territorio della regione e due
rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente
rappresentative. (8 quater)
3. La Consulta è composta da esperti particolarmente
qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione
delle aree protette e la tutela della biodiversità come di seguito indicato:
a) l'Assessore competente per materia, in qualità di
presidente della Consulta;
b) un membro di comprovata esperienza designato dal
Presidente della Giunta regionale;
c) un membro esperto in scienze geologiche,
biologiche, agrarie e forestali, designato dall'Università di Basilicata;
d) i presidenti degli enti parco nazionali della
regione Basilicata o loro delegati, i presidenti degli enti parco regionali, un
rappresentante per ciascun ente gestore delle aree protette, due rappresentanti
designati dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e maggiormente
rappresentative sul territorio della regione; (8 quater)
e) il Direttore generale competente per materia;
f) un funzionario della Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio della Basilicata.
4. La
Consulta è convocata dal presidente e si riunisce presso la sede della
direzione generale competente per materia.
5. I componenti della consulta cessano dalla carica
alla scadenza della legislatura.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce
le modalità di funzionamento della consulta.
7. La Consulta è istituita e opera senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
ART. 18
Personale
dell'ente parco
1. L'Ente Parco si avvale di personale messo a
disposizione o comandato dalla Regione o dagli Enti territorialmente
interessati.
2. L'Ente, in mancanza di proprio personale, può
avvalersi di accompagnatori naturalistici singoli o associati tramite convenzione,
incaricati di volta in volta di guidare ed assistere i visitatori dell'area
protetta nelle escursioni, attività e presa di conoscenza, con esclusione di
itinerari di carattere alpinistico.
3. L'Ente può organizzare corsi obbligatori di
formazione e di specializzazione per il suo personale.
ART. 19
Piano per
il Parco (9)
1. Per ogni parco naturale individuato ed
istituito secondo la presente legge, l'Ente gestore deve predisporre entro
dodici mesi dalla sua costituzione un piano per il Parco , con una sua
eventuale zonazione, al fine di disciplinarne l'uso, nel rispetto delle
finalità istitutive. (9 bis)
2. Il Piano è redatto da esperti nelle varie
discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che
devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale
esistenti.
3. I piani per i Parchi devono inoltre
prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare
riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in
ispecie: (9 bis)
a) l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11 febbraio
1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio";
b) l'esercizio della pesca secondo le disposizioni della L.R. 27 marzo 2000, n.
24; (11)
c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali;
d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei
licheni e dei funghi;
e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili
di alterare gli equilibri naturali;
f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i
cicli geobiologici;
g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive
nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, le immissioni sonore di disturbo;
h) l'impiego nell'attività agro-silvo-pastorale di
sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e
l'asportazione di minerali;
l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del
parco;
m) l'accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme nazionali e regionali
in merito agli incendi boschivi. (11)
4. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici
delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali
con esclusione dei diritti di caccia o altri usi di prelievi faunistici.
5. I piani per i Parchi sono adottati
dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco e devono essere trasmessi alla
Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione con
l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale gli Enti
interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie
osservazioni al Presidente della Regione o della
Provincia. (10)
6. La Giunta, esaminate le osservazioni, provvede
alla stesura del testo definitivo, dei piani e li sottopone al Consiglio
regionale per l'approvazione.
7. Le indicazioni contenute nei Piani per i Parchi
sono sottoposte al principio della prevalenza del Piano Paesaggistico di cui
all'art. 145, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). (11
bis)
8. Ai piani per i Parchi possono essere
apportate modificazioni secondo le procedure di cui ai precedenti
commi. (9 bis)
[9. Gli enti Parco regionali, i cui territori sono
ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta di cui alla L.R. n. 3 del 1990,
nel rispetto delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei
vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, possono approvare provvedimenti
specifici fino all'approvazione del Piano del Parco per l'esercizio delle
attività consentite, anche in deroga al precedente comma 3, mediante un
apposito regolamento provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale,
sentito il parere della Terza Commissione Consiliare Permanente competente in
relazione alla congruità delle deroghe previste dal regolamento provvisorio
rispetto alla legislazione vigente e previo parere del Comitato Scientifico per
l'Ambiente di cui all'art. 11 della L.R. n. 28 del 1994 per gli aspetti
ambientali.] (12)
ART. 20
Controlli
1. Le deliberazioni degli organi del Parco sono
sottoposte a controllo nei modi e nelle forme indicati nella L.R. n. 10/1991
per gli Enti strumentali della Regione.
ART. 21
Divieti transitori
1. Nelle aree individuate dalla legge istitutiva
del Parco, sino alla entrata in vigore dei piani per i Parchi, sono
vietate: (9 bis)
a) la costruzione di nuove strade ed edifici;
b) le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), l) del comma 3
dell'art. 19.
2. Sono invece consentiti:
a) i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali già adottati e quelli necessari ad evitare
il degrado del bosco;
b) gli interventi di difesa idrogeologica già adottati purché compatibili con
le finalità del parco.
3. Per le riserve naturali la legge istitutiva
definisce i divieti e le misure di salvaguardia.
ART. 22
Concessioni
ed autorizzazioni
1. Le concessioni o autorizzazioni per
l'esecuzione di opere ed interventi localizzati nell'area del parco naturale
sono rilasciate dai rispettivi enti competenti, che devono tener conto delle
finalità istitutive del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano
di gestione territoriale dello stesso.
2. A tal fine gli enti competenti provvedono a
rilasciare le concessioni o autorizzazioni, previo parere dell'Ente Parco, che
deve essere emesso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
ART. 23
Valorizzazione
dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche
1. La Regione o la Provincia, al fine di
conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali di cui alla presente
legge, promuove e coordina studi, rilievi cartografie e pubblicazioni atti ad
approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che
concorrono a costruire l'insieme dell'area naturale protetta.
2. Gli Enti gestori dei parchi stimolano e
promuovono la costituzione di strutture e di infrastrutture e suscitano
iniziative, idonee tutte a valorizzare l'ambiente naturale e ad attrarvi ed
interessare il pubblico dei visitatori, purché compatibili con la finalità
istituzionale dei parchi naturali.
3. Al fine di cointeressare le popolazioni
residenti al conseguimento degli obiettivi della presente legge, anche in
considerazione dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà
derivanti dall'istituzione delle aree naturali protette in zone montane
disagiate, la Regione e la Provincia finanzia l'esecuzione delle seguenti opere
o attività, purché compatibili con le finalità del parco e del relativo piano
di gestione territoriale prevedendo:
a) l'aumento del 20%(percento) dell'entità dei contributi e dei finanziamenti,
ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del
100%(percento) dei lavori previsti ed effettuati per opere di nuova
realizzazione, conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i recuperi
conservativi di edifici e le opere per conservare e restaurare i manufatti.
L'aumento è invece del 10%(percento) relativamente al contributo o al finanziamento
per le zone preparco, ove istituite;
b) l'assunzione a carico della Regione o della Provincia delle spese relative
allo studio dei piani di assestamento anche delle foreste di proprietà privata
associate nelle varie forme di legge;
c) la Regione candida i programmi ed i progetti formulati dagli Enti di
gestione delle aree, per quelle provinciali sulla base dell'ordine di priorità
indicate dalle Province, alle fonti finanziarie regionali, statali e
comunitarie.
ART. 24
Indennizzi
1. Quando, all'interno dei parchi naturali, si
verifichino riduzioni documentali dei redditi agro-silvo-pastorali,
in conseguenza dell'istituzione dei parchi stessi, l'Ente gestore del parco
provvede al conseguente indennizzo in conformità alla vigente legislazione in
materia. Esso provvede, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna
selvatica.
ART. 25
Acquisizione
ed espropriazioni di beni immobili
1. Gli enti gestori dei parchi nell'ambito delle
finalità istitutive del parco, possono prendere in locazione immobili compresi
nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto
di prelazione ai sensi della normativa vigente.
CAPO IV
NORME
GENERALI
ART. 26
Coordinamento
1. La Giunta regionale provvede a:
a) elaborare gli studi preliminari per l'istituzione e la gestione di aree
protette;
b) emanare direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività
nelle aree naturali protette;
c) verificare il raggiungimento dei fini istituzionali delle aree naturali
protette e dell'osservanza delle norme che le reggono;
d) conservare la lista ufficiale delle aree naturali protette e la
documentazione ufficiale relativa all'individuazione delle loro singole
caratteristiche;
e) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per personale dipendente e
per i volontari addetti alla sorveglianza delle aree protette;
f) quant'altro si rende necessario all'attuazione di una efficace politica di
protezione delle aree naturali;
f bis) consentire deroghe a quanto previsto dalla
normativa vigente, esclusivamente per iniziative di interesse pubblico,
limitate nel tempo ed in aree circoscritte, tenendo conto delle esigenze
economiche, sociali e culturali nonché delle particolari tradizioni regionali e
locali. (21)
2. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti
sopra indicati, nei modi di legge può avvalersi di istituti scientifici e di
ricerca pubblici o privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche.
ART. 27
Vigilanza e
sorveglianza
1. L'attività di vigilanza nelle aree di rispettiva
competenza di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione o dalla
Provincia attraverso i propri uffici.
2. La sorveglianza nei territori di cui alla
presente legge è esercitata:
- da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli enti di
gestione;
- dal Corpo forestale dello Stato ex art. 27, comma 2, legge 6 dicembre 1991,
n. 394 mediante apposita convenzione;
- da Guardie Ecologiche Volontarie istituite con L.R. 27 marzo 2000, n.
21. (13)
3. Ai dipendenti dell'Ente Parco possono essere
attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza
agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i
dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata previa autorizzazione
rilasciata dal Prefetto ai sensi degli artt. 133 e 134 T.U. legge pubblica
sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
ART. 28
Demanio per
la tutela della natura
1. La Regione e la Provincia in caso di
acquisizione di terreni siti all'interno di aree naturali protette, nella
determinazione del valore di mercato tiene conto del valore naturalistico
derivante dalla rarità e dal particolare valore ambientale della zona.
2. I beni acquisiti ai sensi del comma uno,
costituiscono il demanio regionale per la tutela della natura, che, nel caso di
aree protette, viene concesso all'Ente gestore in uso gratuito a tempo
indeterminato per i suoi fini istituzionali.
3. Gli Enti gestori delle aree protette, in
relazione alla necessità di una più sicura tutela degli ambienti naturali di
particolare valore naturalistico possono proporre il loro acquisto alla Regione
o alla Provincia.
4. Gli Enti gestori possono accettare donazioni e
ricevere legati da privati.
5. Una quota delle somme annualmente disponibili
per le attività di tutela della natura, determinata nei bilanci della Regione o
della Provincia è destinata all'ampliamento del demanio per la tutela della
natura.
ART. 29
Ricerca
scientifica
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4
comma I della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in riferimento alla fauna
selvatica omeoterma e quanto stabilito dall'art. 11 comma 3 lettera a) e
dall'art. 22 comma 1 lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 concernente
le aree protette, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica sul
territorio regionale inerenti la flora, la fauna invertebrata e vertebrata
eteroterma, i geotopi che prevedano il prelievo di
parti o del tutto, la cattura o la soppressione di specie, individuate come da
sottoporre a tutela da elenchi compresi in direttive C.E.E., leggi statali e
regionali o considerate tali dalla letteratura scientifica, presenti sul
territorio regionale, è consentito, al fine di conservare la biodiversità ed il
permanere delle specie, solamente previa autorizzazione dell'Ufficio salvaguardia
e valorizzazione del patrimonio naturalistico che ha il compito di vigilare
sulle diverse attività di ricerca di iniziativa sia regionale che di Enti,
Università, Associazioni, privati cittadini.
2. Il soggetto proponente la ricerca dovrà far pervenire,
almeno tre mesi prima del previsto inizio della stessa, il programma di lavoro
indicando specificatamente obiettivi, tempi, modalità, luoghi e personale
coinvolto impegnandosi a rispettare le eventuali prescrizioni che l'ufficio
incaricato della vigilanza potrebbe indicare e a far pervenire entro sei mesi
dalla conclusione della ricerca un rapporto sintetico sull'effettivo
svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti.
3. Il mancato rispetto dei commi precedenti
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 31.
ART. 30
Divieti
generali
1. È vietato l'abbandono anche temporaneo dei
rifiuti e detriti nei boschi e lungo le strade interne e nelle chiarie. È
vietata, altresì, salvo specifica autorizzazione, la circolazione fuori strada
con mezzi a motore con la precisazione che i sentieri, le mulattiere e le
strade forestali sono considerati percorsi fuori strada. Sono esclusi dal
divieto i mezzi impiegati nel lavoro agricolo, nelle utilizzazioni boschive,
nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta
antincendio. (14)
2. Nelle aree di cui alla presente legge trovano
applicazione tutti i limiti ed i divieti di cui alla vigente legislazione
statale e regionale.
ART. 31
Sanzioni
1.
I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni
amministrative regionali sono raddoppiati quando l'infrazione si verifichi
all'interno delle aree naturali protette di cui alla presente legge.
2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative
non potrà comunque superare il limite previsto dall'art. 10 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute
dalle leggi istitutive dei parchi naturali e dai loro piani per i Parchi
o dai decreti di vincolo di tutela delle riserve naturali non espressamente
sanzionate da leggi regionali o statali si applica la sanzione amministrativa
da lire 500.000 a lire 5.000.000. (9 bis)
4. In aggiunta alle eventuali sanzioni
amministrative e penali già in vigore in forza di leggi dello Stato e della Regione,
in caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa da lire
8.000.000 a lire 18.000.000. La stessa sanzione si applica anche in ipotesi di
inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e
al recupero ambientale della zona.
5. Le sanzioni amministrative per le infrazioni
commesse in violazione dei divieti di cui all'art. 30 della presente legge,
sono stabilite come segue:
a) per l'abbandono dei rifiuti e detriti nei boschi e lungo le strade interne e
nelle chiarie la sanzione va da un minimo di €(euro) 50,00 ad un massimo di
€(euro) 10.000,00.
b) per la circolazione fuori strada con i mezzi a motore la sanzione va da un
minimo di €(euro) 125,00 ad un massimo di €(euro)
250,00. (15)
ART. 32
Tutela
della flora - Specie regionali protette
1. Il Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della Giunta regionale e previo parere del Comitato
scientifico di cui all'art. 11 predispone l'elenco delle specie vegetali a
protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta, l'asportazione, il
danneggiamento, il commercio e la detenzione anche di semplici parti e
analogamente l'elenco delle specie vegetali a protezione limitata e ne indica
le modalità di raccolta e i limiti quantitativi. Gli elenchi saranno resi noti
mediante affissione agli albi pretori dei comuni, o qualsiasi altro mezzo
ritenuto idoneo.
2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma
precedente le specie vegetali provenienti da colture effettuate dal
proprietario o dall'avente titolo sul fondo e/o da colture industriali,
giardini ed orti botanici. In tal caso le piante o parti di piante poste in
commercio devono essere accompagnate da certificato del produttore. Il
produttore che coltiva specie a protezione assoluta deve farne comunicazione al
Comune in cui è ubicato il fondo e all'Ufficio salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio naturalistico della Regione per gli opportuni controlli.
3. La Regione protegge le alberature e i singoli
alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico. La proposta di
protezione deve essere notificata al proprietario del suolo su cui le
alberature e gli alberi sono radicati, che ha 60 giorni per far conoscere le
proprie osservazioni.
Pervenute le osservazioni o decorso inutilmente il termine assegnato, il
Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato scientifico regionale
per l'ambiente di cui all'art. 1, dispone l'individuazione, con apposito
contrassegno, delle alberature e dei singoli alberi da salvaguardare e ne dà notizia
al proprietario. Le alberature e gli alberi protetti potranno essere abbattuti
solo previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o di altro
organo appositamente delegato.
ART. 33
Biotopi
individuati ex legge regionale n. 42/1980
1. Sono fatti salvi le riserve, i biotopi, le
specie vegetali, le alberature e i singoli alberi già istituite e/o individuati
con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge
regionale n. 42/1980.
ART. 34
Norma
transitoria
1. I limiti ed i divieti di cui agli articoli 8 e
9 della L.R. 3 aprile 1990, n. 11, esplicano i loro effetti sino
all'approvazione del piano per il parco da parte del Consiglio regionale
. (16)
2. Il nuovo Ente subentra a tutti gli effetti
nella gestione.
ART. 35
Disposizioni
finanziarie
1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del
Comitato di cui agli artt. 11 e seguenti della presente legge valutati in
10.000.000 gravano sul cap. 550 del bilancio di previsione della Regione.
Agli oneri derivanti dalla gestione delle riserve naturali già istituite,
valutate in L. 100 milioni per l'esercizio finanziario 1994 si fa fronte con lo
stanziamento di cui al cap. 4653 (di nuova istituzione) "Interventi a
favore delle riserve naturali " e la copertura finanziaria è assicurata
con uno storno dal cap. 4650.
2. Le leggi di bilancio degli esercizi finanziari
successive al 1994 quantificheranno gli oneri occorrenti a fronteggiare la
spesa di cui al comma precedente che farà carico allo stesso corrispondente
capitolo.
3. Nello stato di previsione della spesa di
bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è introdotta la seguente variazione
in termini di competenza di cassa:
In diminuzione
Cap. 4650 - Contributi per la tutela del suolo, dell'abitato e per lo
smaltimento dei rifiuti L. 100.000.000
In aumento
Cap. 4653 - Interventi a favore delle riserve naturali L. 100.000.000
ART. 36
Abrogazione
di norme
1. È abrogata la legge regionale n. 42/1980
"Tutela della flora e dei biotopi in Basilicata".
2. Sono abrogate tutte le altre norme
incompatibili o in contrasto con la presente legge.
ART. 37
Pubblicazione
1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
_____________________________________________________
NOTE:
[1) vedi
Legge regionale n.39 del 10-04-2000;
[2] comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 12 del 22-02-2005;
[3] lettera sostituita dall'articolo 32, comma 1, lettera a) della L.R. n. 11
del 27-06-2008;
[4] punto così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 39 del 10-04-2000;
[5] punto sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 12 del 22-02-2005 e
successivamente sostituito dall'art. 35, comma 2, L.R. 20 novembre 2017, n. 28;
[6] punto inserito dall'articolo 2 della L.R. n. 12 del 22-02-2005;
[6 bis] numero aggiunto dall’art. 50, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
[7] comma così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 15 del 11-03-1997;
[8] comma sostituito dall'articolo 32, comma 1, lett.
b) della L.R. n. 11 del 27-06-2008;
[8 bis] articolo dapprima aggiunto dall’art. 60, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015,
n. 4, poi sostituito dall’art.15, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59. Il
testo precedente era così formulato: “ART. 17 bis
Istituzione e compiti della Consulta per
lo sviluppo economico-sociale dei Parchi della Regione Basilicata (8 bis)
1. La Consulta per lo sviluppo
economico-sociale dei Parchi della Regione Basilicata (di seguito Consulta) è
organo di consulenza e di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale.
2.
La Consulta, altresì:
a) supporta le iniziative atte a favorire
lo sviluppo economico-sociale e culturale delle collettività residenti
all'interno dei Parchi della Regione Basilicata, in attuazione ai piani pluriennali
economico-sociali dei 4 Parchi, due regionali e due nazionali, e agli accordi
di programma;
b) esercita, in sede di aggiornamento
annuale del Piano pluriennale economico-sociale, funzioni di indirizzo e di
coordinamento delle attività dei 4 Parchi della Regione Basilicata e, al fine
di ottimizzare le risorse regionali, statali e comunitarie, individua progetti
specifici che i 4 Parchi debbono unitamente sviluppare per realizzare una vera
e propria "rete" dei Parchi;
c) promuove coworking
istituzionali e progettuali che coinvolgono la Regione Basilicata con i
progetti PO FESR, i 4 Parchi, gli Osservatori ambientali, gli Enti e le
associazioni ambientali persistenti sul territorio, al fine di superare i
confini delle aree protette per riqualificare e rivisitare i territori
antropizzati anche attraverso il collegamento di aree di rilevante interesse
ambientale e paesistico;
d) promuove contratti, intese e
convenzioni tra la Regione Basilicata, i 4 Parchi, le Province e i vari
soggetti pubblici e privati considerati utili al turismo naturalistico-
culturale e alle politiche di sviluppo delle collettività residenti all'interno
dei Parchi.
3. La Consulta è composta da esperti
particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale,
la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità come di seguito
indicato:
a) l'Assessore al Dipartimento Ambiente,
Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione
Basilicata;
b) 1 membro di comprovata esperienza
designato dal Presidente della Giunta regionale;
c) 1 membro esperto in scienze geologiche,
biologiche, agrarie e forestali, designato dall'Università di
Basilicata;
d) 5 rappresentanti dell'associazione Federparchi Basilicata (c.d. Coordinamento regionale Federparchi Basilicata), nelle modalità seguenti:
- 2 Presidenti degli Enti Parco nazionali
della Regione Basilicata o loro delegati;
- 2 Presidenti degli Enti Parco regionali
della Regione Basilicata o loro delegati;
- 1 membro delle associazioni
ambientaliste facenti parte;
e) il Direttore generale del Dipartimento
Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione
Basilicata;
f) un funzionario della Sovrintendenza ai
Beni culturali della Regione Basilicata.
4. La Consulta elegge al suo interno un
Presidente e un vice Presidente.
5. La Consulta è convocata dal Presidente
e si riunisce 4 volte l'anno presso la sede del Dipartimento Ambiente,
Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione
Basilicata.
6. I componenti della Consulta cessano
dalla carica alla scadenza della legislatura.
7. La Giunta regionale, con specifica
delibera, definisce le modalità di funzionamento della Consulta.
8. La Consulta è istituita e opera senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.” ;
(8 ter)
comma così modificato dall’art.2, comma 1, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
(8
quater) lettere così modificate dall’art. 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, L.R. 18
aprile 2023, n. 3;
[9] titolo così modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 15 del 11-03-1997;
[9 bis] dizione sostituita dall’art. 3, L.R. 11 marzo 1997, n. 15;
[10] comma così modificato dagli articoli 2 e 3 della L.R. n. 15 del
11-03-1997;
[11] lettera sostituita dall'articolo 3 della L.R. n. 12 del 22-02-2005;
[11 bis] comma già modificato dall’art. 3, L.R. 11 marzo 1997, n.15 è stato poi
così sostituito dall’art. 1, L.R. 27 gennaio 2011, n. 2;
[12] comma inserito dall'articolo 1 della L.R. n. 4 del 29-01-2010;
successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011,
n. 70 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, prima serie
speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta L.R. n.
4/2010, con la conseguente estensione di tale dichiarazione di illegittimità
costituzionale al presente comma (aggiunto dall’art.1 della indicata L.R. n.
4/2010);
[13] terza linea così sostituita dall'articolo 4 della L.R. n. 12 del
22-02-2005;
[14] comma modificato dall'articolo 5 della L.R. n. 12 del 22-02-2005;
[15] comma aggiunto dall'articolo 38 della L.R. n. 28 del 28-12-2007;
[16] comma sostituito dall'articolo 16 della L.R. n. 2 del 7-1-1998;
(17) comma sostituito dall'art. 54, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(18) comma aggiunto dall'art. 54, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11 e
successivamente modificato dall'art. 14, comma 3, L.R. 20 agosto 2018, n. 18;
(19) articoli abrogati dall’art. 15, comma 1, L.R.
15 dicembre 2021, n. 59;
(20) parole sostituite dall’art.15, comma 3, L.R.
15 dicembre 2021, n. 59;
(21) lettera aggiunta dall’art. 19, comma 1, L.R.
5 aprile 2024, n. 14.